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LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE
COMMERCIALE E I SUOI COLLABORATORI
MODULO A - UNITÀ 2
L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE
COMMERCIALE
L'imprenditore
commerciale, rispetto all'imprenditore in genere, è sottoposto ad una
particolare disciplina che definiamo statuto dell'imprenditore commerciale.
Tale disciplina si basa su due principi fondamentali: l'assoggettabilità
delle procedure concorsuali e il sistema della pubblicità degli atti
dell'imprenditore (scritture contabili e iscrizione nel registro delle imprese).
Per acquistare la qualità di imprenditore commerciale è
necessario esercitare professionalmente un'attività commerciale e si
perde quando il soggetto cessa di esercitarla.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
La
funzione dello statuto dell'imprenditore commerciale è quella di
migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'impresa e di tutelare
i terzi estranei all'impresa che hanno rapporti giuridici con essa.
I punti fondamentali sono:
- la capacità di esercitare un'impresa;
- l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'obbligo di tenere le scritture contabili;
- la soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
La capacità ad esercitare un'impresa
commerciale.
Per compiere validamente gli atti giuridici
è necessario avere la capacità di agire (18° anno di età).
Per l'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un'incapace di agire ci
sono dei limiti:
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato possono continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (successione o donazione) con l'autorizzazione del tribunale. Nel caso del minore e dell'interdetto, l'esercizio sarà effettuato dal genitore o tutore, mentre nel caso dell'inabilitato svolgerà egli stesso l'impresa.
Il minore emancipato può sia iniziare che continuare l'esercizio di un'impresa commerciale, con autorizzazione del tribunale e con parere del giudice tutelare.
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il
registro delle imprese offre a chiunque la possibilità di conoscere i
dati principali delle imprese.
La disciplina in esame ha previsto:
- la gestione e la cura del registro delle imprese è affidato alla
Camera di commercio;
- l'estensione dell'obbligo di iscrizione anche a soggetti esclusi
precedentemente (imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese
artigiane). Il registro è perciò diviso in sezioni: la sezione
ordinaria e speciale.
- la gestione del sistema con tecniche informatiche.
L'iscrizione ha efficacia dichiarativa con duplice natura:
- positiva: a vantaggio degli imprenditori
- negativa: a danno degli imprenditori, le notizie non iscritte non possono
essere opposte a terzi.
LE SCRITTURE CONTABILI
Ogni
imprenditore commerciale deve tenere obbligatoriamente (art. 2214 c.c.):
a) Il libro giornale, nel quale vanno annotate tutte le operazioni secondo i criteri di cronologicità e immediatezza.
b) Il libro degli inventari, nel quale va riportato l'inventario all'inizio dell'attività e poi ogni anno per indicare lo stato patrimoniale dell'impresa.
I
libri contabili (ma anche tutta la corrispondenza, i contratti e le fatture)
devono essere conservati, anche su supporti magnetici, per dieci anni.
L'imprenditore che non fa questo:
- non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore;
- non può beneficiare di aiuti in caso di crisi;
- subisce sanzioni penali per bancarotta documentale in caso di fallimento.
L'ASSOGGETTAMENTO
ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
La crisi
economica dell'imprenditore commerciale è grave perché ha effetti
sull'economia generale (coinvolge molto creditori); la legge non consente
azioni esecutive individuali ma interviene autoritativamente e mediante una
procedura giudiziale, sottopone ad esecuzione l'intero patrimonio dell'impresa,
rispettando la par condicio creditorum. Questa è una forma di esecuzione
collettiva, che ha lo scopo di liquidare l'attivo dell'imprenditore per
soddisfare i suoi creditori e si chiama procedura esecutiva concorsuale. Le
procedure concorsuali sono:
IL FALLIMENTO: la più frequente delle procedure
concorsuali e ha i seguenti caratteri:
- l'universalità: colpisce tutti i beni del debitore;
- la concorsualità: fatta nell'interesse di tutti i creditori;
- l'ufficialità: può essere anche su iniziativa del pubblico
ministero.
Sono esclusi dalla procedura fallimentare: il piccolo imprenditore,
l'imprenditore agricolo, gli enti pubblici economici, le grandi aziende in
crisi. I presupposti del fallimento sono di due specie:
- il presupposto soggettivo: dato dalla qualità di imprenditore
commerciale del debitore;
- il presupposto oggettivo: derivante dal suo stato di insolvenza.
Il fallimento si apre dopo al ricorso di uno o più creditori. L'istanza
di fallimento va presentata al Tribunale che potrà decidere:
- di non accogliere la domanda di fallimento;
- di accogliere la domanda di fallimento: creditori depositano le proprie
richieste e il fallito deve consegnare il bilancio e le scritture contabili. Il
fallimento comporta:
- l'obbligo per il fallito di consegnare al curatore tutta la corrispondenza;
- la perdita della capacità di esercitare alcune professioni;
- la perdita della capacità di assumere determinati uffici (tutore,
curatore, giudice, esattore imposte . )
LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: è una procedura concorsuale che si applica a particolari categorie di imprese di particolare rilevanza, ad esempio: imprese assicurative, banche, cooperative. Si può avere non solo per lo stato di insolvenza dell'impresa, ma anche per irregolarità di funzionamento, violazione di legge e di norme amministrative.
L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale. Ha una finalità conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali, che hanno invece finalità liquidativa. Essa mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro. I requisiti delle imprese: numero di lavoratori maggiore di 200; esposizione debitoria non inferiore ai 2/3 del totale dell'attivo; presentino prospettive di recupero.
I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE
L'imprenditore ha bisogno della collaborazione di
altre persone chiamati collaboratori dell'imprenditore.
Si distinguono in due categorie:
- ausiliari subordinati: sono legati all'imprenditore da un rapporto di lavoro
e si obbligano a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore;
- ausiliari autonomi: non sono legati all'imprenditore da alcun vincolo di
subordinazione, compiono solo un servizio, questi sono gli agenti di commercio,
i mediatori, i commissionari, gli spedizionieri.
Gli ausiliari subordinati con potere di rappresentanza hanno il potere di
sostituirsi all'imprenditore nel compimento di atti giuridici. Questi si
dividono in rappresentanti generali (institori e procuratori) e particolari
(commessi).
L'INSTITORE
È un rappresentante generale
dell'imprenditore ed esercita l'intera impresa commerciale o una sede
secondaria ad essa (art. 2204). L'atto formale con il quale l'imprenditore lo
nomina si chiama procura institoria. Il potere di rappresentanza è
ampio, estendendosi a tutti gli atti di esercizio dell'impresa: potere di
acquistare materie prime, assumere e licenziare operai, sottoscrivere cambiali
in nome dell'imprenditore
Inoltre l'institore ha la rappresentanza processuale, può stare in
giudizio in nome dell'imprenditore.
IL PROCURATORE
È un dirigente intermedio nella gerarchia
aziendale che ha autonomia decisionale delimitata dalle direttive de superiori
(art. 2209 c.c.).
IL COMMESSO
È un dipendente privo di funzioni direttive
il quale è incaricato di svolgere mansioni che lo pongono in contatto
con la clientela dell'imprenditore (art. 2210 c.c.).
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