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L'OBBLIGAZIONE
I diritti d'obbligazione hanno caratteri distintivi:
si presentano come diritti ad una prestazione personale, ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Questo comportamento consiste in una prestazione di dare o consegnare, fare o non fare;
i diritti d'obbligazione sono relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili;
i diritti d'obbligazione fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, con azione di giudizio, solo nei confronti della persona dell'obbligato;
RAPPORTO OBBLIGATORIO: è un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l'esecuzione di una data prestazione. Possiamo distinguervi:
un soggetto attivo dell'obbligazione, detto creditore, al quale spetta di diritto esigere una data prestazione;
un soggetto passivo dell'obbligazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione;
un oggetto dell'obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore;
Possono esserci più debitori o più creditori, quindi, i soggetti possono essere determinati o determinabili.
L'oggetto dell'obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica (art.1174). L'interesse del creditore, può anche non essere di natura patrimoniale.
La prestazione può essere classificata:
una prestazione di dare o consegnare: può consistere nel amento di una somma di denaro o nella consegna di un bene; essa può dare luogo ad obbligazioni di genere (cosa determinata solo nel genere) o ad obbligazioni di specie (cosa determinata nella sua identità);
una prestazione di fare: può dar luogo a obbligazione di mezzi (deve svolgere una determinata attività senza garantire il risultato) o ad un obbligazione di risultato (il debitore è obbligato, verso il creditore, a realizzare anche il risultato);
una prestazione di non fare: un imprenditore si obbliga verso un altro a non fargli concorrenza;
la prestazione di contrattare: consiste nel concludere un futuro contratto;
la prestazione di garanzia: vi è, come base di fondo, un promessa;
C'è solidarietà attiva quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore, può rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione; c'è solidarietà passiva, quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore, può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione (art.1292).
L'obbligazione è parziaria quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando, ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a are solo la sua parte. (art. 1314).
Un'eccezione si ha quando la prestazione consista nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile: in questo caso l'obbligazione sarà necessariamente solidale (art.1316).
Le fonti di obbligazioni sono:
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