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L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

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L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Funzione giurisdizionale e potere giudiziario.

L'art. 102 Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario. A sua volta, l'art. 104 Costituzione - processo evolutivo di sganciamento della magistratura dal potere esecutivo - definisce la magistratura "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

POTERE GIUDIZIARIO: gli organi preposti alla funzione giurisdizionale.

FUNZIONE GIURISDIZIONALE: l'attività svolta, consistente nell'applicare le norme giuridiche a fattispecie concrete, con l'obbligo di osservare particolari procedure, e di porsi in condizione di terzietà rispetto alle parti.



Quindi, la funzione giurisdizionale è una attività di risoluzione delle controversie tra parti contrapposte, che si svolge a mezzo di procedimenti contenziosi. Pincìpi posti dai Costituenti che qualificano l'ordinamento giudiziario.

  • art. 104: autonomia e indipendenza.
  • art. 24: "La difesa è un diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento".
  • art. 27: presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

L'attività giurisdizionale si collega al principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Costituzione: vedi art. 101, primo comma.

La magistratura non si collega tra gli organi di indirizzo politico, ma tra quelli di garanzia costituzionale. L'art. 104 Costituzione prevede una composizione mista del CSM per favorire l'instaurarsi di raccordi (sempre il magistrato gode di uno status di autonomia):

CSM, eletto per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per due terzi dagli appartenenti alla magistratura ordinaria. art. 102 Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

Conservati e rafforzati i pincìpi contenuti nello Statuto Albertino: es. l'inamovibilità dei magistrati, la riserva di legge in materia di organizzazione giudiziaria, il giudice naturale, la autonomia nella interpretazione delle norme.

I pincìpi relativi all'ordinamento giudiziario:

a)    unicità della giurisdizione.

b)    indipendenza.

c) autonomia.

d)    libertà interpretativa dei giudici.

a) Unicità della giurisdizione: Secondo l'art. 102 Costituzione "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari " essi costituiscono (Santi Romano) "un complesso di organi coordinati e ridotti a unità in vista dell'esercizio di una stessa funzione ".

L'esistenza di GIUDICI SPECIALI è prevista da diverse disposizioni costituzionali:

  • art. 103, primo comma Consiglio di Stato .
  • art. 103, secondo comma Corte dei Conti .
  • art. 103, terzo comma Tribunali militari .
  • art. 125, secondo comma, Regioni .

Rispetto ai giudici speciali la Costituzione ha ribadito la loro natura di organi che derogano alla regola generale dell'art. 102. In primo luogo, divieto di giudici straordinari (art. 102, secondo comma) che vengano istituiti in funzione di determinati giudizi. La Costituzione vieta la istituzione di giudici speciali.

art. 108 Costituzione, la legge deve assicurare l' indipendenza dei giudici nelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

La legislazione ordinaria ha creato diversi organi per garantire l'autonomia di alcuni giudici speciali, ( come il CSM nei confronti dei giudici comuni). Allo stato attuale le principali giurisdizioni speciali sono costituite da:

a)    la giustizia costituzionale, esercitata dalla Corte Costituzionale

b)    la giustizia amministrativa, esercitata dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), dal Consiglio di Stato, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, limitatamente al regime delle acque.

c) la giustizia militare esercitata dai Tribunali militari

d)    la giurisdizione domestica, cioè interna a organi di rilievo costituzionale (Parlamento, Presidenza della repubblica, Corte Costituzionale) in relazione a controversie con i propri dipendenti, inerenti al rapporto di impiego.

La giurisdizione ordinaria si distingue in: CONTENZIOSA e VOLONTARIA.

La prima si esplica in controversie tra più parti rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la seconda comprende procedure che non traggono origine da una controversia.

Giudice civile e penale. giudici civili sono: il giudice conciliatore, il pretore, il tribunale, la corte di appello.

GIUDICI PENALI: pretore, tribunale Corte di Assise, Corte di Assise d'appello.

Con la legge num. 374 del 1991: giudici di pace: per la giurisdizione sia penale, sia civile, esercitano la loro funzione in casi di limitato valore.

Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la corte di cassazione, cui compete:

assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

l'unità del diritto oggettivo nazionale.

il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

regolare i conflitti di competenza.





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