diritto |
Nel caso delle singole disposizioni, è il sistema delle fonti (fatti, atti, idonei a produrre norme) che ci consente di dire se siamo in presenza di una norma che possiamo considerare parte integrante dell'ordinamento considerato. Ciò che è norma per l'ordinamento italiano è quella previsione che viene adottata in conformità a quanto predisposto da un ulteriore sistema di norme sulla promozione giuridica (le quali servono ad individuare le fonti, cioè le autorità che nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano sono legittimate a porre in essere norme giuridiche).
Nel nostro
ordinamento, la legge fondamentale del sistema è
I principi guida della Costituzione non possono essere modificati, altrimenti ci sarebbe uno sconvolgimento, una rivoluzione. Tali principi guida sono: personalismo, solidarismo, eguaglianza, democraticità, legalità. Per quanto riguarda il personalismo, si fa riferimento all'art. 2, il quale contiene più di un principio, più di una previsione normativa, perché l'ordinamento riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il primato della persona umana e il suo valore all'interno del sistema. La persona va tutelata non solo individualmente ma anche quando entra a far parte di gruppi. A questo discorso, si ricollega il principio del pluralismo, ossia il riconoscimento dei gruppi e della loro importanza. Il pluralismo, porta alla democraticità interna, ossia le organizzazioni che l'ordinamento considera positivamente e tutela e promuove, sono solo quelle che si pongono in funzione della persona. La democraticità caratterizza non solo l'aspetto interno dello Stato, ma tutte le varie comunità intermedie, a cominciare dalla famiglia (art. 29, comma 2), i partiti politici, le organizzazioni sindacali, ecc. Quindi il momento comunitario è importante, perché nell'art. 2, troviamo accanto alla tutela del singolo, indirettamente anche la tutela dei gruppi, funzionalizzata alla tutela dei singoli che fanno parte del gruppo. Dunque, le comunità intermedie, vengono valutate in modo positivo dall'ordinamento se e in quanto, si pongono come momenti fondamentali di sviluppo della personalità dei singoli iscritti. Per essere tali, non possono che osservare un metodo democratico, cioè incentrato sulla partecipazione. Per capire ancora meglio la rilevanza del valore persona nell'ordinamento, basta analizzare l'art. 41, il quale indica una prospettiva differente che è stata assunta dall'ordinamento anche nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali. Quindi, la tutela della persona, condiziona anche il modo di regolare i rapporti patrimoniali. Questo valore guida, va considerato anche nel momento in cui analizziamo in che modo vengono tutelati gli interessi economici (i vari poteri, le varie libertà riconosciute ai soggetti privati).
Gli art. 41 e 42
vanno coordinati con l'art. 2. Quest'ultimo non si limita a riconoscere i
diritti inviolabili della persona (sia a livello individuale che comunitario)
ma anche richiede l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà, non solo
economica, ma anche politica e sociale. Questo valore solidaristico informa la
previsione dell'utilità sociale nel momento in cui si riconoscono e si
tutelano dei poteri che vengono riconosciuti ai soggetti privati e non
soltanto, a tutela di interessi propri. Quindi, nel momento in cui
l'ordinamento va a riconoscere uno strumento per poter consentire al soggetto
privato di tutelare il proprio interesse, ritiene che abbia una funzione
sociale, che non sia in contrasto con l'utilità sociale. Dunque,
l'interesse dei singoli non può essere solo un interesse egoistico;
è un interesse del soggetto tutelato e promosso dall'ordinamento in
misura tale da consentire contemporaneamente anche la realizzazione di
interessi che coinvolgono tutta la collettività. Mentre nel passato
l'ordinamento aveva assunto un atteggiamento improntato al riconoscimento
pieno, illimitato e incondizionato di libertà , attualmente
Il principio d'eguaglianza è riscontrabile nell'art. 3. Tale disposizione è molto importante anche per comprendere il modo in cui dobbiamo guardare all'interesse pubblico. L'interesse dello Stato trova contenuto proprio grazie alla previsione dell'art. 3. Nel nostro ordinamento l'uguaglianza è un punto di partenza perché non si identifica e non si esaurisce nella parità di trattamento, nella consapevolezza che non si può disciplinare in modo differente situazioni identiche, ma non è conforme all'uguaglianza neanche disciplinare in modo identico persone ed esigenze che sono in condizioni differenti. Dunque l'eguaglianza non può essere solo formale, quindi non è solo parità di trattamento, riconoscendo libertà positive (diritti sociali, istruzione, benessere, salute) e negative e rimuovendo ostacoli che si frappongono allo sviluppo della persona umana.
Il principio di legalità, come principio di legalità costituzionale (costituzionale perché ci sono dei forti vincoli anche all'attività dei pubblici poteri. Tali vincoli, nel nostro sistema, non sono solo di tipo formale, ma anche di tipo contenutistico. Il giudice ad es., è vincolato alla legge, ma non ad un qualsiasi atto normativo che si possa qualificare come legge, bensì ad un atto normativo il cui contenuto è conforme a quel sistema di valori, che trova la sua sede a livello costituzionale) trova espressione nell'art. 101 (la giustizia è amministrata in nome del popolo; i giudici sono soggetti solo alla legge). Tale disposizione è importante, perché fa capire che nessun potere pubblico può agire in maniera arbitraria. Lo stato è di diritto, quindi all'interno dell'apparato istituzionale dello stato ci sono una serie di norme che vanno a regolare l'organizzazione dello stato apparato ed inoltre tutti i suoi poteri vengono esercitati tenendo presente determinati obiettivi, fissati dal diritto pubblico. Anche i giudici sono chiamati ad osservare le regole. La scelta di fondo del sistema è incentrata sulla divisione dei poteri: potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Quest'ultimo è autonomo, non è più legato al potere esecutivo, poiché il giudice è soggetto solo alla legge. Si evince perciò, il principio dell'autonomia della magistratura che è una conquista di civiltà, proprio perché svincola il potere giurisdizionale, cioè coloro che sono chiamati ad applicare il diritto, a garanzia della sovranità popolare. Dall'art. 101 inoltre, si evincono due indicazioni: il giudice non crea diritto, ma lo applica, poiché di competenza di altri poteri (sentenze, giurisprudenza non sono fonte di diritto a differenza di altri ordinamenti come gli ordinamenti anglosassoni "common low"). Ma ora ci chiediamo, quali tipi di norme deve applicare il giudice? Il principio di legalità non va inteso in senso assoluto ma, calato nell'ordinamento giuridico in cui ci muoviamo. Esso impone il rispetto dei dati normativi di quel sistema. Il giudice è soggetto ad una legge rispettosa dei principi e dei valori guida. Dunque il principio di legalità costituzionale, attraverso l'osservanza dei dati normativi, porta ad una piena e compiuta osservanza e applicazione di quelli che sono i valori guida del sistema.
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