diritto |
|
|||||
La Costituzione
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, in quanto rappresenta la base della convivenza civile.
Nella Costituzione vengono fissati i principi ed i fini che lo Stato si pone e vengono regolati i rapporti con e fra i cittadini.
Tutte le altre leggi di un Paese devono ispirarsi alla Costituzione, formando l'insieme dell'ordinamento giuridico.
Il termine "costituzione" è adoperato in quattro sensi fondamentali:
Costituzione in senso materiale: indica la struttura effettiva del potere;
Costituzione in senso sostanziale: è l'insieme delle regole di base che stabiliscono a chi spetta l'autorità e in che modo essa è organizzata;
Costituzione in senso formale: è un particolare atto normativo con cui viene stabilito un nuovo ordine politico, fissando in una forma scritta e solenne le sue regole più importanti;
Costituzione in senso storico-ideologico: è una costituzione scritta ispirata a principi liberali o liberal-democratici.
La Costituzione può presentare caratteristiche diverse. Può essere:
statutaria (o formale);
consuetudinaria;
votata;
elargita;
ottriata;
concessa;
breve;
lunga.
Una Costituzione è statutaria o formale quando è racchiusa in un documento scritto fondamentale ed unitario, come ad esempio avviene per quella italiana;
è invece consuetudinaria quando è rappresentata dall'insieme di testi, consuetudini, usi e interpretazioni, nati in epoche diverse (è questo il caso della Costituzione britannica).
La Costituzione è votata quando il popolo viene chiamato per votarla; è elargita quando viene decisa dal re.
Nella Costituzione ottriata, il monarca concede la costituzione per non perdere il potere; mentre nella Costituzione concessa, il monarca concede la costituzione per spirito di libertà, rinunciando al suo potere.
Le Costituzioni brevi si limitano all'organizzazione dell'autorità e ai diritti fondamentali, mentre le Costituzioni lunghe dettano principi anche sui rapporti sociali e economici.
In base alla possibilità di revisionarla o derogarla, la Costituzione può essere:
flessibile;
rigida.
La Costituzione flessibile può subire modifiche tramite leggi ordinarie ed è quindi facilmente rivedibile.
La Costituzione rigida può essere modificata solo da una legge costituzionale.
Con il termine di legge costituzionale si indica una particolare fonte del diritto, che si colloca nella stessa posizione gerarchica della Costituzione, potendo quindi - entro certi limiti - derogarla o modificarla (si parlerà, in questo caso, di legge di revisione costituzionale
La differenza tra le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali è che quelle di revisione costituzionale vanno a modificare il testo preesistente della Costituzione, mentre quelle costituzionali si inseriscono fra gli articoli già presenti senza modificarli.
La funzione di Revisione Costituzionale, viene affidata al Parlamento, il quale però non può esplicare questo potere se non attraverso procedimenti speciali.
Il procedimento di questa funzione e' contenuto nell'art. 138 della Costituzione, il quale svolge una funzione di duplice garanzia, poiché tale disposizione oltre a tutelare la rigidità costituzionale nei confronti della legge ordinaria, assicura una maggiore stabilità, nel tempo, alle disposizioni costituzionali.
L'articolo 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali (cioè gli emendamenti alla costituzione) siano adottate da
ciascuna camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre
mesi e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella
seconda votazione: durante la quale non e' lecito introdurre emendamenti,
perché non si tende a rimettere in discussione il testo, ma solo la convenienza
della legge nel suo insieme.
Quindi, in primis, occorrerà che le due camere raggiungano il consenso sullo
stesso testo; in un secondo tempo ciascuna di esse dovrà riproporlo in una
votazione finale.
Il procedimento prosegue quando le leggi di revisione sono sottoposte a referendum
popolare se entro tre mesi dalla loro pubblicazione
ne abbiano fatto richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque consigli regionali.
Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi, non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.
Solo nel caso in cui la legge di revisione
sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il referendum non avrà luogo.
Perché la legge possa essere sottoposta a referendum essa deve essere pubblicata
prima di essere promulgata, ma l'entrata in vigore di essa resta sospesa fino
all'esito del referendum.
Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d'Italia (1861). Questa Costituzione, però, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l'emanazione di leggi che limitavano le libertà fondamentali.
La Costituzione della Repubblica Italiana presenta due caratteristiche principali: è un documento scritto, quindi formale, ed è una Costituzione rigida
I principi fondamentali che la caratterizzano sono cinque: libertà, uguaglianza, autonomia, democraticità, partecipazione.
Nel suo complesso, la Costituzione italiana si presenta come una Costituzione «lunga», nel senso che contiene molte affermazioni di principio e di impegno, finalizzate alla trasformazione della società in senso democratico.
La Costituzione è composta da 139 articoli, divisi in quattro sezioni:
principi fondamentali (artt.1-l2);
parte prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (artt.13-54);
parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt.55-l39);
18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
I principi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei principi fondamentali su cui si fonda la repubblica, che vengono garantiti nella loro immodificabilità. Accanto ai diritti civili e politici la Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi di uguaglianza sostanziale. Un'altra peculiarità della Costituzione consiste nell'elencazione, oltre che dei diritti, dei doveri dei cittadini.
La seconda parte della Costituzione definisce la struttura dell'ordinamento della Repubblica e i suoi organi.
Gli Organi Costituzionali sono:
Il Parlamento;
Il Presidente della Repubblica;
Il Governo;
La Corte Costituzionale;
Il Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Consiglio Superiore della Magistratura si divide in:
Consiglio di Stato: organo costituzionale di ordine amministrativo;
Corte dei Conti: organo costituzionale di ordine contabile;
Corte di cassazione: organo costituzionale di giustizia penale e civile)
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta