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La DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE

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La DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE.

Per l'approvazione della legge ci sono tre diversi procedimenti.

Procedimento ORDINARIO di approvazione in Assemblea.

Procedimento SPECIALE di approvazione in Commissione.

Procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE.



1) L'approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.

Il principio fondamentale che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di modifiche del progetto i discussione: per questo motivo, hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti che sono più lontani dal testo. Unico limite agli emendamenti: il profilo finanziario.

Nell'ambito della procedura ordinaria, esistono i procedimenti abbreviati, cioè più brevi per alcune materie; es. : i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali l'Assemblea dichiari, con un voto, la procedura d'urgenza (per es. , un terremoto): Procedimenti abbreviati: tempi ridotti della metà.

L'approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72, quarto comma) quando si tratta di approvazione di bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali e leggi di delegazione legislativa; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art. 123, ultimo comma) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.

2) La PROCEDURA SPECIALE per l'APPROVAZIONE delle proposte di legge in Commissione: nel 1939 ( dalla legge istitutiva Camera dei fasci e delle corporazioni).

La Commissione in sede referente, oltre alla funzione meramente istruttoria, svolge anche una funzione deliberante: Commissione IN SEDE DELIBERANTE O LEGISLATIVA: che discute, vota e approva il testo: sempre possibile, eccetto quarto comma dell'art. 72 Costituzione ). Nel corso dei lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in assemblea, a richiesta del Governo, o di 1/10 dei componenti Camera o Senato, o da 1/3 dei membri della Commissione.

3) Il procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.

Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per cui una Camera deve approvare gli emendamenti apportati dall'altra può durare all'infinito. Infatti, (bicameralismo perfetto), ciascuna Camera è libera di modificare gli emendamenti dell'altre (navetta).

LA PROMULGAZIONE

ARTICOLI 87, 73, e 74 Costituzione:

entro un mese dalla approvazione della legge da parte delle Camere (art. 73), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato il testo): o per motivi di opportunità; o per motivi di legittimità costituzionale: il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, RINVIA la legge alle Camere; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. (a meno che . . ).


Entrata in vigore delle leggi: art. 73, terzo comma: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).

LA PUBBLICAZIONE

Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica., controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) viene PUBBLICATA sulla Gazzetta ufficiale: così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell'entrata in vigore.

La Gazzetta ufficiale esce dal 1862. Dal 1946 "Gazzetta ufficiale della Repubblica" (non più del Regno d'Italia). Fino alla fine dell'800, sulla Gazzetta venivano pubblicate anche notizie politiche, letterarie e artistiche: poi periodico esclusivamente legale.

La Gazzetta oggi contiene: le leggi dello Stato e delle Regioni, decreti legge e decreti delegati, le sentenze della Corte Costituzionale; i principali decreti presidenziali e ministeriali; le ratifiche dei trattati internazionali; bandi di concorsi pubblici, ecc.

Esce quasi tutti i giorni nelle Librerie dello Stato, e, dall''80, anche nelle edicole; o in Internet. La pubblicazione sulla Gazzetta, non solo da notizia della approvazione di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge: le leggi hanno:

  • un titolo che rispecchia il contenuto della legge (es. : interventi nel settore agrario).
  • una data, quella della promulgazione.
  • un numero che quello progressivo che la legge ha nella Raccolta

i numeri delle leggi sono progressivi e vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l'anno in cui è stata emanata.





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