diritto |
Per l'approvazione della legge ci sono tre diversi procedimenti.
Procedimento ORDINARIO di approvazione in Assemblea.
Procedimento SPECIALE di approvazione in Commissione.
Procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE.
1) L'approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.
Il principio fondamentale che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di modifiche del progetto i discussione: per questo motivo, hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti che sono più lontani dal testo. Unico limite agli emendamenti: il profilo finanziario.
Nell'ambito della procedura ordinaria, esistono i procedimenti abbreviati, cioè più brevi per alcune materie; es. : i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali l'Assemblea dichiari, con un voto, la procedura d'urgenza (per es. , un terremoto): Procedimenti abbreviati: tempi ridotti della metà.
L'approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72, quarto comma) quando si tratta di approvazione di bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali e leggi di delegazione legislativa; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art. 123, ultimo comma) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.
2)
3) Il procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.
Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per cui una Camera deve approvare gli emendamenti apportati dall'altra può durare all'infinito. Infatti, (bicameralismo perfetto), ciascuna Camera è libera di modificare gli emendamenti dell'altre (navetta).
ARTICOLI 87, 73, e 74 Costituzione:
entro un mese dalla approvazione della legge da parte delle Camere (art. 73), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato il testo): o per motivi di opportunità; o per motivi di legittimità costituzionale: il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, RINVIA la legge alle Camere; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. (a meno che . . ).
Entrata in vigore delle leggi: art. 73, terzo comma: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).
Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica., controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) viene PUBBLICATA sulla Gazzetta ufficiale: così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell'entrata in vigore.
Esce quasi tutti i giorni nelle Librerie dello Stato, e, dall''80, anche nelle edicole; o in Internet. La pubblicazione sulla Gazzetta, non solo da notizia della approvazione di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge: le leggi hanno:
i numeri delle leggi sono progressivi e vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l'anno in cui è stata emanata.
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