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La Disciplina del Potere di Organizzare

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La Disciplina del Potere di Organizzare

La ripartizione costituzionale del potere di organizzare tra Stato, Regioni ed enti locali ha subito delle grandi modifiche tramite la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti allo Stato è attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali dettata nell'art.117. ma il nuovo testo non segue il criterio del parallelismo con le funzioni legislative ma stabilisce che tutte le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ne esigano il loro esercizio unitario ad un livello più ampio. Quanto alle Regioni analogamente è da dire che la loro competenza legislativa e regolamentare riguarderà gli apparati che eserciteranno le funzioni amministrative attribuite alle Regioni stese in applicazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Pertanto negli ordinamenti regionali vi è un'altra fonte normativa competente in materia di organizzazione, si tratta degli statuti cui spetta di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento e ai quali, in relazione a tali materie, le altre fonti normative dovranno conformarsi. Quanto agli enti locali essi sono privi di potestà legislativa, tuttavia il testo costituzionale prevede 2 tipi di fonti normative mediante le quali possono esercitare un potere organizzativo ovvero gli Statuti e i Regolamenti. Gli Statuti sono regolati dall'art. 114 c.2 della Costituzione che afferma come le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono enti autonomi con propri statuti anche se nulla viene detto circa la forza e le competenze di tali atti. I regolamenti invece sono retti dalla legge statale 131/2003 secondo cui la potestà regolamentare dell'ente locale deve svolgersi nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze.



Principi e regole costituzionali sulle modalità di organizzazione à sono dettati in primo luogo alcuni principi e regole dall'art. 97 della Costituzione come i principi di imparzialità e buon andamento, con cui si esige che i titolari degli organi e gli addetti agli uffici non abbiano interessi propri nelle materie nelle quali sono chiamati a prendere decisioni, e di trasparenza indicata  come l'obbiettivo di utilizzazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Rilevanza del diritto comunitario per il potere di organizzare à in alcuni casi il legislatore comunitario impone agli Stati membri l'istituzione di appositi apparati per lo svolgimento di un'attività prevista dal diritto comunitario e talvolta nella normativa comunitaria si rinvengono disposizioni che impongono agli Stati membri su cui ricadono compiti di rilievo comunitario non solo l'istituzione di appositi apparati ma anche particolari modalità organizzative per tali apparati.

Le riserve di legge in materia di organizzazione à la Costituzione contiene anche delle disposizioni che impongono riserve di legge riguardanti direttamente e principalmente l'organizzazione infatti la prima parte del c.1 dell'art.97 statuisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, riserva di legge che stabilisce in quale maniera devono essere in generale ripartiti i poteri di organizzazione tra Parlamento e Governo. A proposito della riserva di legge prevista dall'art.97 essa riguarda anche gli apparati amministrativi delle Regioni e degli enti locali. Quanto alle Regioni va escluso che una eventuale riserva di legge in materia di organizzazione regionale possa intendersi come riserva di legge statale non avendo competenza in tale materia. Inoltre è rilevante l'art.123 Cost. che attribuisce agli statuti la competenza a determinare la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Le fonti della disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione statale à per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato il sistema è ricostruibile come segue, un decreto legislativo contiene l'elenco dei ministeri e indica per ciascuno di essi le attribuzioni. Inoltre lo stesso decreto stabilisce in quali ministerile strutture di primo livello degli apparati amministrativi sono costituite dai dipartimenti ed in quali dalle direzioni generali, coordinate e indirizzate da un segretario generale e definisce il numero massimo dei dipartimenti e delle direzioni generali che possono avere i diversi ministeri. Similmente sono stabiliti da un decreto legislativo i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e degli altri dirigenti nonché quelli degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri. Con regolamenti dello stesso genere sono emanati gli statuti che disciplinano l'organizzazione delle agenzie le quali sono individuate direttamente dal decreto legislativo che ad alcune attribuisce la personalità giuridica. Spetta ancora ai regolamenti in questione la disciplina dell'amministrazione periferica dello Stato e quindi dell'organizzazione degli uffici territoriali del Governo. È attribuita poi agli organi di Governo l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale, ovvero l'attribuzione di Dirigenti agli uffici e le unità previsionali di base stabilite con la legge di bilancio.





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