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La SOCIETà è un organizzazione di persone e di beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo. Si costituisce mediante CONTRATTO con cui 2 o + persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un attività allo scopo di dividere gli utili
La SOCIETà SEMPLICE è una socieà esclusivamente non commerciale cio comporta la non sottoposizione allo statuto dell’imprenditore. Le società semplici svolgono solitamente attività agricole, attività di gestione di immobili e di revisione contabile di aziende. Il CONTRATTO COSTITUTIVO non richiede formalità particolari tuttavia quando si conferiscono beni è richiesto l’atto scritto a pena di nullità e l’iscrizione al registro delle imprese. La società non ha personalità giudidica ed ha un AUTONOMIA PATRIMONIALE imperfetta. L’AMMMIINSTRAZIONE puo essere:
disgiunta: dove il potere di amministrazione spetta a ciascuin socio con responsabilità illimitata , ciascun sociom poò compiere atti di ordinaria a straordinaria amministrazione e non è necessario che gli altri soci diano il consenso o siano a conoscenza.tale potere è limitato dal potere degli altri soci di opporsi all’operazione, si parla in tal caso di diritto di veto tenendo conto della quota di partecipazione agli utili.
Congiuntiva: per il compimento delle operazioni sociali è necessario il compimento di tutti i soci. Deroga a uno o più soci: disgiuntamente o congiuntamente.
Il rapporto sociale può SCIOGLIERSI con riferimento a uno o a tutti i soci. L’uscita di una sola parte non determina lo scioglimento della società. L’uscita del socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione. Lo scioglimento totale della società può avvenre per: decorso del termine- per il conseguimento/ impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale – decisione unanime dei soci – venir meno della pluralità dei soci.
La SOCIETà IN NOME COLLETTIVO è una società di persone che svolge attività commerciali. È sottoposta allo statuto dell’imprenditore . la stipulazione dell’ATTO COSTITUTIVO deve essere fatta per iscritto e pubblicate nel registro delle imprese. Tuttavia l’inosservatezza di questo requisito non comporta l’invalidità del contratto ma solo il divieto di iscrizione al registro delle imprese. L’ AUTONOMIA PATRIMONIALE è imperfetta e illimitata.
I SOCI hanno l’OBBLIGO di:
-compiere i conferimenti concorrendo alla formazione del captale sociale
-non eserciatare un’attività concorrente senza il consenso degli altri soci
-la società è tenuta a redigere l’inventario
tutti i SOCI hanno DIRITTO di amministrare i beni sociali.
La socièta si può SCIOGLIERE per le stesse cause previste per la società sempliece + per la dichiarazine di fallimento e per provvedimenti dell’autorità governativa.
La SOCIETà IN ACCOMANDITA SEMPLICE è una società di persone caratterizzata del fatto che è costituita da due categorie di soci:
ACCOMANDANTI :conferiscono solo dei beni e non partecipano alla gestione sociale. Non hanno responsabilità verso i terzi creditori (responsabilità limitata)
ACCOMANDATARI: partecipano alla gestione e alla direzione della società hanno reponsabilità illimitata e rispondono anche con il proprio partimoni.
La RAGIONE SOCIALE è composta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari + s.a.s
L’ATTO COSTITUTIVO va redatto per iscritto e pubblicato nel registro delle imprese. L’AMMINISTRAZIONE spetta ai soci accomandatari. Per quanto riguarda l’USCITA dei soci dalla società i soci accomandatari possono farlo solo con il consenso di tutti gli altri mentre gli accomandanti possono liberamente trasferire la propria quota con atto tra vivi. Lo scioglimento della società può avvenire per le stesse cause previste per la società semplice più il venir meno di una delle due categorie di soci.
La SOCIETà PER AZIONI è una società di capitali predisposta per le imprese di grandi dimensioni.
I soci hanno responsabilità limitata alla somma o al bene conferito
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni
È previsto un capitale minimo di 120000 €
La DENOMINAZIONE SOCIALE può essere composta anche da un nome di fantasia+S.p.a.
Cost.simultanea: gli aspiranti soci sottodcsivono l’atto davanti al notaio
Atto costitutivo:
si manifesta la volontà Cost successiva: avviene dopo la
La S.p.a si COSTITUISCE di dar vita alla società raccolta delle sottoscrizioni
mediante due documenti:
Statuto: contiene le norme sul funzionamento della società
la costituzione della società si completa mediante iscrizione al registro delle inmprese
sono richieste inoltre tre condizioni:
intera sottoscrizione del capitale
versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro
esistenza delle auntorizzazioni governative
di intervenire alle asseblee
amministrazione diritto di voto (1 x azione)
Diritti di ispezionare i libri contabili
SOCIO Patrimoniali diritto al dividendo(utili)
Obblighi esecuzione dei conferimenti
Esecuzione di prestazioni accessorie
L’organizzazione di un S.p.a. può essere realizzata secondo tre modelli:
consiglio di amministrazione
sistema TRADIZIONALE collegio sindacale
revisore esterno
sistema DUALISTICO consiglio di gestione
consiglio di sorveglianza
sistema MONISTICO consiglio di amministrazione
consiglio di controllo
FUNZIONE DI GESTIONE gli amministratori costituiscono l’organo a cui è affidata la gestione della società con poteri esecutivi:
deliberare sulla gestion sociale
convocare l’assemblea e fissare l’ordine del giorno
dare esecuzione alla volontà sociale espressa dall’assemblea
redigere il bilancio
tenere curati i registri contabili
rappresentare la società nei rapporti con terzi e in giudizio
vigilare sull’andamento generale
per il numero degli amministratori sono possibili due soluzioni:
un amministratore unico sistema tradizionale
consiglio di amministrazione (sistema tradizionale)
più amministratori consiglio di gestione(sistema dualistico)
i titolari della funzione amministrativa hanno una triplice responsabilità:
verso la società
verso i creditori sociali
verso i singoli soci e terzi
FUNZIONE DELIBERATIVA l’assemblea rappresnta la riunione dei soci. Può essere
Ordinaria: va convocata lameno un avolta l’anno 120 giorni dopo la chiusura dell’esercizio. Essa dedlibera su:
nomina,revoca, sostituzione degli altri organi sociali
approva il bilancio
decide su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale
Straordinaria: delibera su particolari argomenti, come:
modificazione dello statuto
nomina, sostituzione e poteri liquidatori
L’assemblea è convocata dagli amministratori e l’ordine del giorno va pubblicato nella gazzatta ufficiale
FUNZIONE DI CONTROLLO il collegio sindacale è l’organo di controloo del sistema tradizionale. Esso è composto da 3 o 5 membri effettivi scritti nell’atto costitutivo e 2 membri nominati dall’ assembela ordinaria. I sindaci restano in cairca 3 anni. Le riunioni del collegio sindalcale devono avvenire almeno ogni 90 gg. Le deliberazioni vanno a maggioranza assoluta. Il collegio sindacale ha le seguenti funzioni:
vigila sur rispetto della legge e dell’atto costitutivo
controllo l’attività degli amministratori
controlla l’attività dell’ assemblea
il CONTROLLO CONTABILE è affidato a un revisore esterno
LE AZIONI E LA GESTIONE DEL CAPITALE Le quote di partecipazione alla socità sono rappresntate da azioni. Ogni azione è rappresentata da un documento che contiene i dati della società e il valore dell’azione. Dopo che l’assemblea o il consiglio di sorveglianza hanno approvato il bilancio si effettua la divisione degli utili. Degli utili netti annuali deve essere dedotta la riserva legale (almeno 1/20) per consentire alla società di superare eventuali crisi
IL BILANCIO è un documento contabile da registrarsi al termine di ogni anno e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Il bilancio è costituito da:
Stato patrimoniale: contiene la descrizione del patrimonio
Conto economico: contiene una rappresentazione di tutte le variazioni del partimonio avvenute durante l’anno.
Nota integrativa: da regione ai dati esposti nei primi due documenti
Funzioni
Illustrare il valore del patrimoniio sociale
Rappresentare la situazione finanziaria
Indicare il risultato economico dell’esercizio (attività-passività)
Esso deve essere compilato secondo due principi:
Della chiarezza: ossia il documento deve essere comprensibile
Della verità e correttezza: il valore scritto in bilancio deve corrispondere al valore reale
Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza
Lo SCIOGLIMENTO DELLA S.p.a. può avvenire per:
Decorso del termine
Conseguimento/ impopossibilità nel conseguimento dell’oggetto sociale
Impossibilità di funzinonamento o continua inattività dell’assemblea
Capitale sociale inferione a 12000€
Deliberazione dell’assemblea
Per fallimento(se svolge un attività commarciale)
con il verificarsi di una causa di scioglimento la società entra nello Stato di liquidazione ed il suo scopo diventa quello di are il passivo e dividere gli utili
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