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La Società per Azioni - La Costituzione della S.p.a., Omologazione e registrazione, La nullità dell'atto costitutivo, Capitale sociale e

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La Società per Azioni


La società per azioni è la forma societaria che sta alla base dell'organizzazione economica delle società capitalistiche.

In base all'articolo 2325, la società per azioni è quel tipo di società in cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.


Gli elementi essenziali della S.p.a. sono:

la limitazione della responsabilità dei soci ai soli conferimenti;



la rappresentanza della partecipazione dei soci effettuata per mezzo di azioni.


La S.p.a. si costituisce con contratto a struttura associativa che comprende due documenti separati:

l'atto costituivo: in cui sono compresi gli elementi essenziali dell'accordo tra i contraenti;

lo statuto: prevede le regole particolari di funzionamento interno della società.

Lo statuto è facoltativo; in sua assenza, il funzionamento interno della S.p.a. viene regolato direttamente dalla legge.


Il contenuto del contratto di società per azioni è stabilito dall'art. 2328 che richiede:


le generalità dei soci e il numero di azioni da essi sottoscritte

la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie

l'oggetto sociale, cioè l'attività economica che i contraenti intendono esercitare in comune;

l'ammontare del capitale sottoscritto e versato. La costituzione di una S.p.a. può avvenire solo quando i soci si impegnano a conferire un determinato capitale e, all'atto della costituzione, ne versino almeno i 3/10 del valore in denaro. ½ è una profonda differenza tra capitale sottoscritto e capitale versato: il capitale sottoscritto è quel capitale che viene dichiarato all'atto della costituzione; invece, il capitale versato è il capitale che viene realmente versato dai soci;

il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore. Il valore nominale è il valore ufficiale di emissione dell'azione; il valore reale rappresenta il prezzo reale dell'azione nel mercato dei titoli azionari. Possono essere al portatore solo le azioni di risparmio emesse per sviluppare l'investimento azionario dei risparmiatori che così rimangono anonimi di fronte al fisco;

il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Il conferimento è fatto solitamente in denaro, ma chi vuole attuare conferimenti in natura deve calcolare il valore in termini pecuniari con la garanzia di un perito nominato dal Tribunale;

nell'atto costitutivo possono essere previste specifiche norme vincolanti per la ripartizione degli utili

i soci fondatori, gli amministratori e i componenti del collegio sindacale nominati con il contratto di costituzione di società;

la durata della società. La S.p.a. deve essere costituita a tempo determinato; la società può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea;

l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.



La Costituzione della S.p.a.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere stipulati per atto pubblico, per rogito notarile. Abbiamo due modi diversi di costituzione della società: costituzione simultanea e costituzione per pubblica sottoscrizione.


La costituzione simultanea si ha quando le volontà dei contraenti si incontrano in un unico momento, alla stipula del contratto di società per azioni. I soggetti stipulanti sono chiamati in questo caso "soci fondatori".

I soci fondatori possono riservarsi il privilegio di partecipazione massima del 10% degli utili netti risultanti dal bilancio per un periodo non superiore a cinque anni. Questo privilegio non viene incorporato nelle azioni da essi sottoscritte.


La costituzione di S.p.a. per pubblica sottoscrizione vede una netta separazione tra la fase della proposta contrattuale fatta da alcuni soggetti, chiamati soci promotori, e il momento della vera e propria stipulazione del contratto.

I promotori propongono ad un pubblico indeterminato il programma della società da costituire. In esso devono essere contenuti gli elementi essenziali dell'atto costitutivo.

Il contratto di società per pubblica sottoscrizione si forma progressivamente con la sottoscrizione delle azioni da parte di nuovi soggetti, detti soci sottoscrittori. Se l'intero capitale sociale viene sottoscritto nei termini previsti dalla proposta di sottoscrizione, i promotori dovranno allora convocare l'assemblea dei soci sottoscrittori cui seguirà la vera e propria stipulazione del contratto sociale.


Omologazione e registrazione

Dopo la fase della stipulazione del contratto si ha l'ulteriore fase della omologazione da parte del Tribunale. Entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo il notaio deve depositare il contratto presso il Registro delle Imprese.

A questo punto si apre il giudizio di omologazione da parte del Tribunale, che deve verificare se il contratto contiene i requisiti previsti dalla legge e che il contratto non contenga regole contrarie a norme imperative.

L'omologazione non può essere concessa quando:

il capitale non sia stato sottoscritto per intero;

i conferimenti iniziali non siano stati versati presso un istituto di credito;

non siano state ottenute le eventuali autorizzazioni governative che la legge stabilisce per la costituzione di alcune S.p.a.;


Quando l'omologazione viene concessa si passa all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'iscrizione ha qui efficacia costitutiva, in quanto con essa la S.p.a. acquista la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e sono nulle l'emissione e la vendita di azioni.


La nullità dell'atto costitutivo

Le cause di nullità della S.p.a. si trasformano in cause di scioglimento della società stessa, se essa è già stata iscritta nel registro delle imprese. Ciò significa che non viene pregiudicata l'efficacia degli atti compiuti in nome della società e che i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. Ma la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modifica dell'atto costitutivo.

Le cause di nullità sono:

mancanza dell'atto costitutivo;

mancanza della forma solenne dell'atto pubblico prevista per la stipulazione del contratto di s.p.a.;

inosservanza delle norme inerenti il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese e l'omologazione;

illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;

mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto delle indicazioni riguardanti la denominazione della società, il tipo e l'entità dei conferimenti e l'ammontare del capitale sottoscritto;

mancanza della sottoscrizione del capitale sociale, la mancanza del versamento in denaro del capitale sottoscritto, la mancanza delle necessarie autorizzazioni governative;

incapacità dei soci fondatori.


L'azione di nullità dell'atto costitutivo di una s.p.a. può essere fatta valere da ogni soggetto interessato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice nel corso di un processo. La sentenza che dichiara la nullità dispone al contempo la messa in liquidazione della società e il suo scioglimento.


Capitale sociale e patrimonio sociale

Il capitale sociale è l'ammontare che rappresenta il valore dei conferimenti da parte dei soci. Il patrimonio sociale si identifica di norma all'inizio della società con il capitale sociale.

Il patrimonio sociale è formato dai conferimenti dei soci, dagli utili realizzati, dal maggiore o minore valore dei conferimenti in natura. Può aumentare se gli utili sono reinvestiti, se vengono effettuati investimenti produttivi, se aumentano i valori dei beni immobili e mobili in proprietà della società; può diminuire in caso di perdite, di deprezzamento dei beni aziendali.

Mentre il valore del patrimonio si modifica seguendo l'andamento dell'attività economica dell'impresa, il capitale sociale rimane inalterato.

Agli occhi dei terzi che hanno rapporti contrattuali con la società, il valore del capitale sociale appare come elemento di garanzia della solidità economica della società. La legge stabilisce che, se si verificano perdite d'esercizio che abbassano il valore del capitale sociale oltre un terzo, l'assemblea dei soci deve modificare l'atto costitutivo deliberando una proporzionale riduzione del capitale sociale.

L'entità minima di capitale sociale necessario per la costituzione di una S.p.a. è duecento milioni.

Se il capitale sociale scende al di sotto dei duecento milioni minimi, la S.p.a. deve sciogliersi o trasformarsi in un altro tipo di società (ad esempio, in una S.r.l.) o deliberare un proporzionale aumento di capitale sociale.


Le Azioni

Le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni sono rappresentate da azioni.

L'azione è innanzitutto la misura della partecipazione dei soci alla società ed alle sue vicende.

Nella S.p.a. prevale l'elemento patrimoniale su quello personale dei soci che l'hanno costituita. Le quote soggettive di partecipazione azionaria si concretizzano nella oggettività di un documento, l'azione appunto.

Le azioni trovano la misura del loro valore nel valore-base dei conferimenti che è rappresentato dal capitale: il capitale viene frazionato in tante azioni alle quali viene dato un valore nominale.

Il diritto fissa il valore minimo delle unità di misura del capitale e del capitale stesso, ma non pone limiti massimi. Saranno poi, la produttività dell'impresa ed il mercato a dare un prezzo maggiore o minore alle azioni il cui valore nominale rimane fisso finché, con variazioni del capitale, non verrà cambiato per volontà dell'assemblea a causa di eventi particolari.

Le azioni vengono definite titoli di massa a reddito variabile, emessi come operazioni collettive di investimento, il cui reddito varia a seconda della produttività dell'impresa.

Le azioni, per poter circolare liberamente come un qualsiasi titolo di credito, deve contenere le indicazioni essenziali della sua provenienza e appartenenza.


I titoli azionari possono essere:

nominativi: quando è necessaria la doppia trascrizione del nome del possessore sul titolo e sul registro dell'emittente o è necessaria la cosiddetta "girata piena";

al portatore: quando basta la semplice consegna del titolo all'acquirente.


L'unico tipo di azione al portatore previsto dall'ordinamento è quello delle azioni di risparmio che non danno diritto di voto nelle assemblee.


I conferimenti possono essere fatti in denaro, in beni in natura (che devono poi essere stimati da un esperto nominato dal Tribunale) o in crediti.

Non possono esistere conferimenti di prestazioni di servizi e prestazioni d'opera; non esiste infatti il socio d'opera.


Vi possono essere casi particolari in cui vi è prevista una limitata circolazione dell'azione: la società che emette l'azione stabilisce particolari condizioni per la sua alienazione, quindi possono essere inserite nell'azione clausole particolari che limitano la circolazione. Queste clausole sono:

clausola di prelazione: prevede che se un socio vuole alienare le sue azioni debba prima offrirle agli altri soci a parità di condizioni;

clausola di godimento: prevede che il nuovo titolare dell'azione possa esercitare i diritti inerenti il suo status di socio solo dopo l'approvazione degli amministratori e dell'assemblea dei soci.

La cessione perciò è valida tra alienante e acquirente, ma non ha valore per la società finché non vi è il benestare degli organi previsti dallo statuto.


Categorie di azioni: le azioni ordinarie

Le azioni naturali della S.p.a. sono le azioni ordinarie, cioè quelle che attribuiscono al loro possessore la qualità di socio con tutti i diritti conseguenti, che sono:

diritto al dividendo: ogni azionista ha il diritto di percepire un dividendo. Il dividendo è quella parte degli utili che l'assemblea decide di distribuire agli azionisti; varia nel tempo e quindi è a reddito variabile. L'assemblea potrebbe anche decidere di non distribuire gli utili o di distribuirne in quantità molto bassa, per favorire l'autofinanziamento. Il dividendo è proporzionale alla quantità delle azioni possedute e ogni azione ordinaria attribuisce uguale diritto al dividendo.

diritto alla quota di liquidazione: quando la società si scioglie viene messa in liquidazione e i soggetti preposti ad amministrare lo scioglimento sono chiamati a convertire in moneta liquida il patrimonio esistente della società per distribuirlo ai soci e ai creditori sociali.

diritto di voto: l'azionista ordinario ha diritto di contribuire attivamente alla definizione delle scelte di politica aziendale della società attraverso il diritto di voto nelle assemblee. Ogni azione attribuisce un diritto di voto

diritto di opzione: quando si aumenta il capitale sociale mediante una sottoscrizione a amento possono essere emesse nuove azioni che debbono essere prima offerte ai vecchi soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

diritto di informazione: ogni socio ha diritto di ispezionare il libro dei soci e il libro delle adunanze delle assemblee e ha diritto di prendere visione del progetto di bilancio redatto dagli amministratori.

diritto di controllo e denuncia: ogni azionista ordinario ha il diritto di procedere all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese nel caso in cui gli amministratori non vi provvedano, ha diritto ad impugnare le deliberazioni assembleari e di denunciare eventuali irregolarità nella gestione al collegio sindacale o al tribunale.


Azioni con voto limitato

Oltre alle azioni ordinarie il Codice ammette particolari categorie di azioni che attribuiscono meno diritti rispetto a quelli delle azioni ordinarie.


AZIONI PRIVILEGIATE

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro possessori un diritto alla priorità nella distribuzione degli utili e nella restituzione del capitale in caso di scioglimento della società.

L'atto costitutivo prevede solitamente la limitazione del diritto di voto alle sole assemblee straordinarie. La legge prevede che le azioni privilegiate non possono superare la metà del capitale sociale insieme con le altre azioni a voto limitato.


AZIONI DI GODIMENTO

Le azioni di godimento sono azioni che spettano ai possessori di azioni ordinarie quando viene deliberata una riduzione del capitale sociale. Per ottenere una riduzione del capitale sociale uno dei modi più utilizzati consiste nel sorteggiare un corrispondente numero di azioni e rimborsarne ai possessori il loro valore nominale. Ai possessori delle azioni rimborsate la società emette in sostituzione azioni di godimento.

In fase di liquidazione della società i possessori di azioni di godimento partecipano alla ripartizione del patrimonio sociale dopo che sia stato rimborsato ai titolari delle altre azioni il loro valore nominale. Le azioni di godimento non conferiscono diritto di voto nelle assemblee.


AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro sono azioni individuali, nominative e la loro circolazione è limitata nell'ambito dei dipendenti della società, con lo scopo di stimolare la produttività dei lavoratori.


AZIONI DI RISPARMIO

Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da S.p.a. quotate in borsa; possono essere nominative o al portatore e non attribuiscono ai possessori alcun diritto al voto. Assicurano un dividendo annuo minimo pari ad almeno il 5% del valore nominale dell'azione; ad esse spetta inoltre il diritto di prelazione sul rimborso del valore nominale delle azioni in sede di liquidazione della società: l'attivo potrà essere ripartito tra gli altri soci solo dopo aver soddisfatto il rimborso degli azionisti di risparmio.


Le Obbligazioni

Quando la società per azioni necessita di nuovi mezzi finanziari, può anche decidere di emettere titoli di credito a favore di coloro che  le concederanno i prestiti.

Le obbligazioni sono titoli di credito di massa, di solito al portatore; è, inoltre, un titolo a reddito fisso.

Chi possiede obbligazioni è considerato un creditore della società.

Gli obbligazionisti non partecipano alle assemblee e non hanno diritto di voto.

Le obbligazioni danno diritto al possessore alla restituzione del denaro prestato alla società alla scadenza fissata. L'emissione di obbligazioni è decisa in assemblea straordinaria e non può superare il valore del capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Ogni obbligazione deve indicare:

la denominazione, l'oggetto e la sede della società;

il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

la data della deliberazione dell'assemblea e la sua iscrizione nel registro delle imprese;

l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interessi e il modo di amento e di rimborso;

le garanzie da cui sono assistite.


Esistono diverse categorie di obbligazioni:

obbligazioni convertibili in azioni: conferiscono all'obbligazionista il diritto di chiedere a particolari scadenze la conversione delle obbligazioni in azioni;

obbligazioni con diritto di opzione su azioni: l'obbligazionista ha solo diritto di opzione sulle azioni della società o di società controllate o collegate;

obbligazioni di partecipazione: in esse l'interesse spettante è integrato da una partecipazione agli utili distribuiti agli azionisti;

obbligazioni indicizzate: prevedono una rivalutazione automatica del titolo o del tasso di interesse praticato quando vi è una perdita di potere di acquisto della moneta;

obbligazioni a tasso variabile: hanno una remunerazione variabile nel tempo, ma predeterminata al momento dell'emissione;

obbligazioni warrant: il warrant consente l'esercizio di alcuni diritti a amento;

obbligazioni zero coupon: la remunerazione è data solo dallo scarto tra il valore di emissione e quello di rimborso.


Gli obbligazionisti non possono interferire nelle decisioni prese dalle assemblee dei soci, ma sono organizzati in assemblea degli obbligazionisti la quale elegge un rappresentante degli obbligazionisti.

Il rappresentante degli obbligazionisti deve tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società; ha diritto di assistere all'assemblea dei soci e alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni.



Gli organi della S.p.a.

La società per azioni ha una sua organizzazione interna che si esprime attraverso una pluralità di organi sociali. In una s.p.a. abbiamo:

un organo deliberativo: è costituito dall'assemblea dei soci;

un organo amministrativo: è costituito dagli amministratori;

un organo di controllo interno: costituito dal collegio sindacale.


Le assemblee

L'assemblea è il luogo centrale delle decisioni e delle deliberazioni della S.p.a. La legge prevede due tipi di assemblea: l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria.


L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno; l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata .

Fanno parte dell'assemblea ordinaria tutti i soci in possesso di azioni ordinarie. L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio annuale;

provvede alla nomina degli altri organi sociali;

provvede alla sostituzione o alla eventuale revoca dei membri degli altri organi sociali;

delibera la diminuzione del capitale sociale;

delibera lo scioglimento o la trasformazione della società quando il capitale sociale scende al di sotto di 200 milioni;

delibera sull'eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori e i membri del consiglio sindacale;

decide su tutti gli argomenti riguardanti la gestione della società.


L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente quando:

gli amministratori non convocano l'assemblea obbligatoria;

i soci denunciano fatti censurabili compiuti agli amministratori al collegio sindacale;

vi sono irregolarità nel comportamento degli amministratori e dei sindaci.


L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria decide su:

le modifiche dell'atto costitutivo;

l'emissione di obbligazioni;

la nomina e i poteri dei liquidatori quando vi è lo scioglimento o la liquidazione della società;

la proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata.


All'assemblea straordinaria partecipano tutti i soci in possesso di azioni ordinarie e privilegiate. A tutela dei soci possessori di azioni a voto limitato è prevista l'esistenza di assemblee speciali per diverse categorie di azioni.


Le assemblee: costituzione, rappresentanza e validità

Affinché l'assemblea ordinaria e straordinaria siano pienamente valide, devono essere costituite con un determinato quorum: il quorum è il numero minimo di presenti e di votanti affinché una delibera assembleare sia considerata valida.


Nelle assemblee possono intervenire tutti gli azionisti quando siano iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni precedenti la data dell'assemblea; il diritto di assemblea spetta anche agli azionisti a voto limitato.


Gli azionisti, se non possono prendere parte all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soggetti con procura scritta.

Quando l'assemblea è regolarmente costituita si passa alla discussione dell'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo. Il presidente disciplina l'andamento dei lavori; il segretario deve verbalizzare la discussione nelle assemblee ordinarie.


Dopo la discussione si passa alla lavorazione. È escluso dal voto il socio che si trovi in conflitto di interesse con la società: è in conflitto di interessi il socio che è portatore di due interessi opposti.

I risultati della votazione vengono proclamati dal presidente e le relative delibere hanno immediata efficacia. Nel caso in cui la deliberazione leda la posizione di un socio assente o dissenziente, quest'ultimo ha diritto di recedere dalla società: il recesso è un atto eccezionale che comporta il diritto per il socio di ottenere il rimborso delle azioni possedute.

Le cause di recesso sono:

il cambiamento dell'oggetto sociale;

la trasformazione della società in altro tipo di società;

il trasferimento della sede sociale all'estero.

Le deliberazioni possono essere impugnate a causa della loro invalidità. Si suole distinguere tra nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari:

nullità: sono nulle le delibere che hanno un oggetto impossibile o illecito;

annullabilità: sono annullabili le delibere votate senza seguire la regolare procedura; non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede.


Gli amministratori

Gli amministratori sono l'organo esecutivo della s.p.a., quello a cui è affidata la gestione; il loro potere investe tutti gli aspetti della vita della società.

Ad essi spettano precise funzioni:

deliberano sulla gestione sociale;

convocano le assemblee e ne fissano l'ordine del giorno;

redigono il bilancio d'esercizio annuale;

danno esecuzione alle delibere delle assemblee;

curano la tenuta dei libri contabili;

vigilano sull'andamento generale della gestione della società;

rappresentano la società nei confronti dei terzi;

relazionano sull'attività della società.


L'amministrazione può essere affidata ad una sola persona o a più persone.

Il consiglio di amministrazione è diretto da un Presidente che può essere eletto direttamente dall'assemblea o dallo stesso consiglio di amministrazione. Le decisioni all'interno del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.


Il consiglio di amministrazione può delegare alcune sue competenze ad un comitato esecutivo formato da pochi amministratori o da amministratori delegati.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria e durano in carica per un triennio con la possibilità di essere rieletti; dopo la nomina sono tenuti a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese.


Gli amministratori hanno diritto ad una remunerazione; essi non possono diventare soci in società concorrenti.

La carica di amministratore può cessare per:

scadenza del termine;

rinuncia;

revoca: è deliberata dall'assemblea ma solo se sussiste una giusta causa.

Nel caso in cui vengano uno o più amministratori, si procede alla cooptazione: gli amministratori che restano sostituiscono i mancanti fino alla prossima assemblea.


I direttori generali sono considerati veri e propri dipendenti della s.p.a.; dipendono quindi dagli amministratori e solo se vengono nominati dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, hanno la stessa responsabilità degli amministratori limitatamente ai compiti loro affidati.


Gli amministratori hanno la rappresentanza della società; i limiti della rappresentanza non pregiudicano comunque gli atti compiuti dagli amministratori nei confronti di terzi in buona fede.


Gli amministratori hanno una triplice responsabilità:

verso la società;

verso i creditori sociali;

verso i singoli soci e i terzi non creditori da loro danneggiati.


Responsabilità verso la società.

Gli amministratori sono responsabili solidalmente verso la società se non adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.




Responsabilità verso i creditori.

Gli amministratori rispondono dell'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.


Responsabilità verso i singoli soci.

Il singolo socio, se danneggiato, ha diritto di chiedere un risarcimento del danno subito.


Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno della s.p.a.; è formato da tre o cinque membri chiamati sindaci, più altri due membri supplenti. Tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I componenti del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.


I sindaci hanno il diritto e il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.


Il collegio sindacale è eletto dalla maggioranza del capitale; deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza assoluta.

Le funzioni del collegio sindacale possono essere: di controllo e di supplenza.

Funzioni di controllo:

vigila sull'osservanza della legge  e dell'atto costitutivo;

controlla l'attività degli amministratori;

controlla l'attività dell'assemblea;

controlla la tenuta delle scritture contabili;

accerta la consistenza di cassa.


Funzioni di supplenza:

convoca l'assemblea (se gli amministratori non lo fanno);

chiede la riduzione del capitale sociale;

compie gli atti di ordinaria amministrazione;

effettua le pubblicazioni previste dalla legge quando gli amministratori non vi provvedano.


Il Presidente del Collegio deve coordinare i compiti dei sindaci e deve essere sempre avvertito preventivamente dei controlli da loro operati.

I sindaci possono avvalersi di collaboratori, ma questi non possono però accedere a notizie e informazioni riservate.


La funzione del sindaco cessa:

per la morte del sindaco;

per scadenza del termine;

per dimissioni;

quando vi è decadenza per assenza ingiustificata a riunioni del collegio sindacale

La revoca può essere chiesta solo per giusta causa.

I sindaci sono inoltre responsabili dei loro controlli e della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto aziendale; sono responsabili di fronte ai creditori sociali nel caso di alterazione del patrimonio sociale.




Le variazioni del capitale sociale

L'aumento o la riduzione del capitale sociale comportano la modifica dell'atto costitutivo, che deve essere prima deliberata dall'assemblea straordinaria, poi omologata dal Tribunale e infine iscritta nel Registro delle imprese.


Aumento del capitale

L'aumento del capitale ha come effetto la riduzione del limite di responsabilità del patrimonio sociale; l'aumento di capitale si traduce nell'emissione di nuove azioni o nell'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

L'aumento di capitale può essere di due tipi: aumento a amento e aumento gratuito.

Si ha un aumento a amento quando vi sono nuovi conferimenti da parte dei soci o di terzi; in questo caso l'aumento di capitale può provocare anche modifiche nei rapporti di potere tra maggioranza e minoranza, mettendo in difficoltà i soci più deboli.

Si ha un aumento gratuito quando l'aumento del capitale sociale proviene da fondi, riserve o plusvalenze del patrimonio sociale; con essi si modificano i rapporti all'interno della società.

Può avvenire attraverso:

trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili mediante:

assegnazione gratuita ai soci di nuoci azioni;

assegnazione gratuita di azioni ai propri dipendenti;

aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.


imputazione a capitale di saldi attivi risultanti da rivalutazioni per conguagli monetari.


Riduzione del capitale sociale.

La riduzione del capitale sociale è obbligatoria quando vi sono perdite superiori ad un terzo del valore del capitale sociale e quando vi è recesso del socio. Nel caso in cui la riduzione porti il capitale sociale al di sotto del limite minimo di 100 mila euro stabilito per legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società, o la sua trasformazione in altro tipo di società.



Scioglimento e liquidazione della S.p.a.


Le scelte di politica aziendale possono anche portare a situazioni di tale difficoltà da rendere necessario lo scioglimento della società.

Lo scioglimento della società non comporta la sua estinzione immediata: apre una fase del contratto di società finalizzata alla liquidazione del patrimonio sociale. Solo dopo la liquidazione si potrà parlare di estinzione e cancellazione della società.


La società si scioglie:

per il decorso del termine;

per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

per l'impossibilità di funzionamento;

per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

per deliberazione dell'assemblea;

per altre cause previste dall'atto costitutivo;

per fallimento.


Dopo lo scioglimento si apre la fase della liquidazione: l'assemblea deve nominare i liquidatori, che possono essere gli stessi amministratori o persone differenti; se l'assemblea non nomina i liquidatori, essi vengono nominati dal Tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

A conclusione della liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione e un piano di riparto dell'attivo che devono essere poi depositati presso il registro delle imprese.

Trascorso il termine di tre mesi, il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci; essi devono, come ultimo atto inerente alle loro funzioni, chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali possono rivolgersi direttamente ai soci fino alla concorrenze delle somme da questi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione.

Nella s.p.a. è ammessa la revoca della deliberazione di messa in liquidazione con la conseguente ripresa dell'attività della società; tale revoca deve essere deliberata dall'assemblea.





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