diritto |
La dichiarazione di volontà
Modalità della dichiarazione
La volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici dev'essere dichiarata e, cioè, esternata: deve insomma uscire dalla sfera del soggetto, perché gli altri possano percepirla, averne conoscenza. A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa si distingue in dichiarazione espressa (s'è fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far palese ad altri il nostro pensiero) e dichiarazione tacita (consistente in un comportamento che risulti incompatibile con la volontà contraria), detta anche perciò dichiarazione indiretta o comportamento concludente. Se le parti rinviano per il contenuto del negozio alle clausole di un altro contratto o a disposizioni di legge, si ha la ura del negozio per relationem. Vecchia questione è se il silenzio possa valere come dichiarazione tacita di volontà.
L'ordinamento, di regola, non impone rigidi formalismi per riconoscere effetti giuridici agli atti dei privati. Peraltro talvolta il legislatore avverte la necessità di subordinare la validità di un atto a forme solenni; più ampiamente il legislatore impone che la volontà sia dichiarata o quantomeno in forma scritta ovvero addirittura mediante atto pubblico, ossia con l'intervento di un pubblico ufficiale. Questi casi si dicono a forma 'vincolata'. Dal caso in cui un requisito di forma di un atto sia imposto dalla legge va tenuto distinto il caso in cui un requisito di forma sia invece imposto dagli stessi privati (il cosiddetto 'formalismo convenzionale'), come ad esempio avviene allorché in un contratto si inserisce una clausola.
Non sono requisiti di forma né il bollo né la registrazione di un atto. Per molti negozi lo Stato, per ragioni fiscali, impone l'uso della carta bollata. L'inosservanza di tale prescrizione non dà luogo, tuttavia, alla nullità del negozio, ma ad una sanzione pecuniaria. Anche la registrazione, che consiste nel deposito del documento presso l'ufficio del registro, serve prevalentemente a scopi fiscali.
In linea generale il negozio è formato o perfetto quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta. I negozi unilaterali non recettizi sono perfetti nel momento in cui la volontà viene manifestata; i negozi unilaterali recettizi nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono destinati. Per designare la perfezione del contratto si adopera anche il termine conclusione. Dal concetto di perfezione occorre distinguere quello di efficacia, che è l'attitudine nel negozio a produrre i suoi effetti.
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