diritto |
La
discrezionalità amministrativa
L'attività amministrativa rispetto al principio di legalità è solitamente distinta in:
a. Attività vincolata
b. Attività discrezionale
L'ATTIVITÀ VINCOLATA è caratterizzata da ciò che il legislatore ha disciplinato integralmente (sia dal punto di
vista procedimentale che sostanziale) l'agire amministrativo. Con la conseguenza che anche la soluzione
concreta che corrisponde al soddisfacimento dell'interesse pubblico, per la cura del quale è stato attribuito
un potere amministrativo (c.d. fattispecie astrattamente delineata), è predeterminata dalla legge.
Ne deriva che esiste una sola determinazione che corrisponde al legittimo esercizio del potere (es.
nell'attività di amministrazione di controllo, ravvisata l'illegittimità dell'atto controllato, l'autorità amministrativa
può soltanto adottare la misura
repressiva prevista).
L'ATTIVITÀ DISCREZIONALE, al contrario, è 'libera' nel momento della scelta: il legislatore non ha
predeterminato a monte la soluzione concreta che soddisfa meglio l'interesse pubblico che è alla base
dell'attribuzione del potere. Quindi, è l'amministrazione che deve operare una scelta tra tutte le soluzioni
astrattamente compatibili con la fattispecie delineata.
La 'libertà' dell'agire amministrativo discrezionale, tuttavia, non è assoluta, bensì è condizionata da alcuni
vincoli (c.d. criteri che regolano l'esercizio dell'attività discrezionale):
1. la natura funzionale dell'attività amministrativa. La scelta discrezionale dell'amministrazione deve essere
una scelta funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico;
2. l'esclusività dell'interesse pubblico che è alla base dell'attribuzione di ogni potere amministrativo. La
scelta discrezionale dell'amministrazione deve essere una scelta funzionalizzata al soddisfacimento
dell'interesse pubblico per il quale è stato attribuito quel particolare e determinato potere (c.d. interesse
pubblico primario);
3. la realtà sulla quale la scelta viene ad incidere. In ogni vicenda concreta sono coinvolti una pluralità
d'interessi pubblici (c.d. secondari) che devono esser tenuti in considerazione dall'autorità agente,
siccome gli interessi privati, atteso che il loro sacrificio è ammissibile qualora ciò sia necessario per il
soddisfacimento di un interesse della collettività.
Ne deriva che, la scelta discrezionale si traduce in una scelta ponderativa che impone la completa
acquisizione e azione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione
amministrativa con l'interesse pubblico primario secondo il canone della ragionevolezza
E così risulta evidente che la discrezionalità amministrativa è concetto diverso e non abile con quello
di 'DISCREZIONALITÀ TECNICA'.
La 'discrezionalità tecnica', infatti, è un concetto utilizzato per descrivere le ipotesi in cui l'amministrazione
adotta le sue determinazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico (es.
'sostanze tossiche', 'malattie infettive' . ).
Tale attività si esaurisce in un momento conoscitivo che ha lo scopo di chiarire il significato e la portata di
alcune locuzioni (c.d. apprezzamento tecnico) e che può dare esiti più o meno certi (es. la determinazione
della gradazione alcolica di un liquido non lascia margini di opinabilità, come, al contrario, li può lasciare
l'attribuzione di 'rilevante pregio artistico' ad un immobile).
Tale ultima circostanza, però, non consente di confondere dal punto di vista logico la discrezionalità tecnica
e quella amministrativa: ai risultati cui l'amministrazione perviene applicando le regole del sapere
specialistico può seguire un'attività vincolata ovvero discrezionale (né in tal caso è opportuno ricorrere
all'enucleazione del tertium genus della 'discrezionalità mista', privo, secondo la più autorevole dottrina, di
fondamento giuridico e di utilità
pratica).
Al (rectius: oltre il) confine della discrezionalità si pone il MERITO dell'attività amministrativa, che identifica
l'ambito delle libere scelte dell'amministrazione: osservati tutti i limiti ed i criteri che presiedono all'esercizio
dell'attività, anche discrezionale, della p.a., se residua un novero di soluzioni tutte astrattamente praticabili,
la scelta dell'una o dell'altra è una 'questione di merito'.
Si tratta, cioè, del profilo che attiene all'adeguatezza concreta del provvedimento rispetto al risultato:
l'opportunità dell'atto amministrativo adottato rispetto alla situazione concreta, ovvero la sua capacità di
soddisfare adeguatamente l'interesse pubblico primario.
Tale aspetto dell'agire amministrativo è retto dalle regole non giuridiche di buona amministrazione, ed è
sottratto, salvo casi particolari (es. ricorsi gerarchico, giurisdizione amministrativa esclusiva), a qualunque
sindacato.
Ne deriva che la distinzione tra discrezionalità e merito dell'azione amministrativa segna il confine tra ambito
sindacabile ed ambito non sindacabile dell'agire amministrativo.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta