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La famiglia, I rapporti coniugali

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La famiglia è un'aggregazione di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà che costituisce l'elemento base dell'organizzazione sociale di ogni comunità.

La famiglia è considerata come luogo in cui si formano, si consolidano e si tramandano le regole della convivenza sociale. La famiglia si evolve con la società, risente dell'assetto economico e culturale del momento. È passata da un modello parentale, tipico della società contadina, a quello di famiglia di nucleare espressione della società industriale.

La famiglia parentale era formata da un'ampia cerchia di soggetti non soltanto da coniugi e li ma anche da parenti più lontani e affini; era considerata un'entità produttiva la cui efficienza dipendeva anche dalla disponibilità di braccia per lavorare. In seguito, non essendovi più i legami di necessità, sono prevalsi quelli dell'affetto e della solidarietà e il gruppo familiare si è ridotto sul nucleo essenziale, quello dei coniugi e dei li.

Il ruolo dei singoli membri al suo interno si è mutato. Nella famiglia parentale vigeva l'assoluta autorità del capo famiglia; l'evoluzione dei modelli culturali e economici della società hanno modificato questa impostazione autoritaria favorendo l'affermarsi di una famiglia fondata sulla parità, il rispetto e la reciprocità di diritti e doveri dei coniugi.




I rapporti di parentela e di affinità

Rapporti di coniugio: tra marito e moglie

Rapporti  di parentela: sono parenti le persone legate da un vincolo di sangue che discendono l'una dall'altra con un rapporto di generazione ovvero discendono da uno stipite in comune.

Rapporti di affinità: l'affinità è il vincolo che lega un coniuge con i parenti dell'altro..

La vicinanza dei soggetti nelle linee di parentela è indicata dai gradi ; questi si calcolano contando le generazioni che separano i parenti in linea diretta e quelle che conducono allo stirpe comune e che da questo discendono fino la parente in linea collaterale. Ad esempio padre e lio sono parenti in linea diretta di primo grado nonno e nipote di secondo grado. Due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado. I fratelli sono detti germani quando hanno entrambi i genitori in comune, unilaterali quando ne hanno solo uno, si parla di uterini quando la madre è comune e consanguinei se è il padre. I cugini sono parenti collaterali di quarto grado. Zio e nipote intercorre un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado.

Il grado di affinità è quello di parentela del coniuge , ad esempio la sorella di mia moglie  è affini di secondo grado. L'affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva.

L'obbligo degli alimenti.

Tra i parenti e affini esistono legami di solidarietà che la legge ha voluto in certe situazioni, rendere obbligatori. In pratica chi versa in condizioni di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può pretendere di essere aiutato da parenti e affini. I soggetti che sono obbligati a prestare gli alimenti sono:

  1. coniuge
  2. i li o i discendenti prossimi
  3. genitori o discendenti prossimi
  4. generi e nuore
  5. suocero e suocera
  6. fratelli e sorelle

Gli alimenti devono assicurare al soggetto bisogno il soddisfacimento delle esigenze elementari della vita, come mangiare, alloggio, vestirsi, spese per l'istruzione dei li. Chi è obbligato a somministrarli può scegliere una somma periodica di denaro (assegno) o accogliere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.


Il diritto di famiglia.

L'assieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i familiari costituisce il diritto di famiglia.

La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimoni. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità famigliare.

In questa dichiarazione colpisce il riconoscimento della famiglia come società naturale, in questo modo si è voluto affermare che la famiglia è un'organizzazione sociale che preesiste allo stato.

La famigli trova il fondamento della sua legittimità nel matrimonio; ne deriva che la famiglia legittima è quella in cui i coniugi sono regolarmente sposati, mentre quella basata sulla convivenza è detta famiglia di fatto. Per cui sono li legittimi quelli nati da genitori sposati, naturali quelli nati fuori dal matrimonio. La Costituzione sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i li anche se nati fuori dal matrimonio. Manca una regolamentazione della famiglia di fatto ; ne consegue che i rapporti tra i conviventi sono privi della rilevanza giuridica che scaturisce solo con il matrimonio.

I matrimonio deve essere fondato sul principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Questa condizioni è stata realizzata con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

L'esigenza di regolamentare i rapporti familiari risiede principalmente nella necessità di dare protezione al partner più debole. La Corte costituzionale del 1998 ha affermato che la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.

I doveri derivanti da una famiglia di fatto costituiscono una valida ragione per chiedere la dispensa della ferma di leva.

In primo luogo la corte di cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti alla morte del convivente di fatto L'interpretazione del consiglio di Stato viene confermata dalla sentenza n. 404 del 1998 della corte costituzionale colla quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del 1978, là dove non prevedeva tra coloro che potevano succedere nella titolarità del contratto di locazione, in casa di mosse il conduttore, il convivente more uxorio. Un ulteriore esempio di apertura verso la famiglia di fatto si viene offerto dalla nuova legge sulle adozioni: sebbene il matrimonio tra gli adottanti permanga come requisito indispensabile, la elegge con sé e adesso di calcolare nel termine triennale anche le convivenze stabili anteriori alle nozze. Inoltre il convivente viene considerato persona della famiglia e come tale penalmente tutelato in caso di maltrattamenti punte.

La dottrina  è divisa sul punto in due opposti filoni di pensiero. Secondo un certo orientamento la famiglia di fatto andrebbe regolamentata e estendendo per via analoga la normativa sulla famiglia legittima ad eccezione delle norme che si ricollegano all'atto del matrimonio. Secondo indifferente indirizzo non vi sarebbe una disciplina unitaria della famiglia di fatto e pertanto occorrerebbe ricercare di volta in volta le soluzioni migliori alle differenti questioni che si presentano.


La riforma del diritto di famiglia del 1975.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha profondamente modificato le norme contenute nel codice civile del 1942. Si è data finalmente attuazione al principio di uguaglianza tra i coniugi sancito dalla costituzione. La riforma è intervenuta per riequilibrare la posizione tra i coniugi. Alcune innovazioni:

la determinazione dell'indirizzo della vita familiare e la fissazione della residenza della famiglia spetta entrambi coniugi in ugual misura secondo le esigenze di entrambi e di quelle della famiglia stessa.

La moglie conserva proprio cognome e vi aggiunge quello del marito. Conserva inoltre anche la cittadinanza italiana anche nel caso che con il matrimonio acquisti la cittadinanza straniera.

Il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni. I beni acquistati durante il matrimonio anche singolarmente dal coniuge appartengono quindi ad entrambi.

La potestà sui li spetta entrambi i coniugi in ugual misura.







I diversi tipi di matrimonio.

Il matrimonio può essere considerato sotto due diversi aspetti: come atto giuridico o come insieme delle relazioni giuridiche che con quell'atto si instaurano tra i coniugi. Il matrimonio è l'accordo solenne c'è anche se Stato secondo precise formali stabiliti, con il quale le persone di sesso diverso decidere di dar vita a una comunanza di vita e di effetti tra loro assumendo reciprocamente diritti e obblighi di carattere personale e patrimoniale.

Esistono due tipi diversi di atto di  matrimonio:

  • matrimonio civile, interamente regolato dal diritto civile: è il matrimonio celebrato in comune davanti al sindaco o a un suo delegato;
  • matrimonio concordato: previsto e disciplinato dal concordato tra stato e chiesa: si tratta del matrimonio davanti ad un sacerdote cattolico secondo il rito religioso, il quale se trascritto nei registri dello stato civile produce effetti anche per l'ordinamento giuridico statale. Per ottenere la trascrizione sono richieste le pubblicazioni previste dal codice e occorre il nulla osta dell'ufficiale di stato civile.

Se il matrimonio cattolico non viene trascritto , esso non avrà nessun valore legale ma sarà valido solo per l'ordinamento canonico, si parla allora di matrimonio canonico che produce solo effetti per la chiesa. Lo stato considera gli sposi come semplici conviventi costituenti una famiglia di fatto.

Il matrimonio può essere celebrato anche davanti ad un sacerdote di una religione diversa da quella cattolica: si tratta di una modalità particolare di celebrazione di matrimonio civile, la cui disciplina si applica regolarmente. Il ministro del culto deve essere cittadino italiano ed autorizzato dallo stato.


Il matrimonio civile.

L'elemento indispensabile del matrimonio è la volontà degli sposi che deve essere spontaneo frutto di sincera determinazione. La legge vieta ogni patto con il quale si fanno nascere obblighi di contrarre matrimonio.

La premessa di matrimonio non obbliga ai promettenti a contrarlo e a seguire ciò che vi fosse contenuto per il caso di non adempimento. Il mancato rispetto della promessa piuttosto rilevante materia di restrizione dei doni che i fidanzati siano scambiati in previsione delle nozze. Il promettente può domandare, entro un anno dal giorno del rifiuto celebrare le nozze o della morte dell'altro promettente, la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. A certe condizioni il mancato rispetto della promessa può comportare l'obbligo di risarcimento dei danni causati all'altra parte per le spese incontrate e di obbligazioni assunte in previsione del matrimonio. Per avere diritto al risarcimento occorre che la promessa sia stata formulata da entrambi i coniugi in un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che il rifiuto di sposarsi avvenga senza giusto motivo. La domanda di risarcimento per essere proposte entro un anno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Per contrarre matrimonio è richiesta la presenza di particolare requisiti di ciascuno sposo e l'assenza di impedimenti attinenti a eventuali rapporti esistenti tra gli sposi.

I requisiti:

  • il primo requisito richiesta la maggiore età. Eccezionalmente il tribunale su richiesta dell'interessato può autorizzare minorenni che abbia compito sedici anni a contrarre matrimonio; il tribunale dovrà però accertare la maturità psicofisica del minore.
  • Chi intende sposarsi dev'essere sano di mente. Ugualmente non è valido il matrimonio di chi al momento delle celebrazioni si trovi in stato di incapacità naturale di intendere di volere anche momentaneo. Qualora il procedimento di interdizione si è in corso a il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio si dà ragione in cui la sentenza passerà in giudicato, cioè non sarà più impugnabile. Gli inabilità atto ed interdetto regale sono pienamente capaci di contrarre matrimonio.
  • Altro requisiti necessario è la libertà di Stato: non può contrarre matrimonio quindi chi è vincolato da matrimonio precedente.

Gli impedimenti al matrimonio.

Gli impedimenti sono in situazione di fatto da cui presenza impedisce la conclusione del matrimonio. Alcuni impedimenti sono insuperabile palla di raccontatone inesorabilmente all'unità del matrimonio eventualmente concluso; altri invece non provocano l'invalidità ma a vedere di spada amento di un'ammenda.

  • Un primi impedimento è costituito dalla presenza di vincoli di parentela, affinità, adozione tra gli sposi.
  • Chi è stato condannato, con sentenza definitiva, per omicidio consumato o tentato non può contrarre matrimonio con il coniuge della sua vittima.
  • È inoltre vietato per le donne contrarre un matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli affetti civili del precedente matrimonio almeno che questo non sia stato dichiarato nullo per impotenza dei coniugi. Lo scopo del divieto è quello di evitare incertezze sulla paternità del lio nato in costanza del nuovo matrimonio.
  • Un altro impedimento è l'omissione delle pubblicazioni.

Le pubblicazioni.

La pubblicazione del matrimonio consiste nel divulgare i dati relativi agli imminenti matrimonio mediante affissione dell'atto che li contiene presso il comune o i comuni di residenza degli sposi. Scopo di questa attività preliminare è quello di accertare l'esistenza dei requisiti e l'assenza degli impedimenti e di costringere gli sposi ad una forzata riflessione sull'importanza dell'atto che stanno per compiere. L'atto di pubblicazione deve restar affisso almeno otto giorni e matrimonio non può esser celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. La richiesta di pubblicazione viene presentata da uno o ambedue gli sposi all'ufficiale di stato civile e deve necessariamente contenere una dichiarazione sull'eventuale presenza di uno degli impedimenti matrimonio previsto dal codice civile. Ricevuta la richiesta di pubblicazione l'ufficiale di stato civile redigerà il processo verbale e provvederà con atto separato all'affissione.

La pubblicazione consente a certi soggetti indicati dalla legge (genitori, altri ascendenti, collaterali entro il terzo grado e pubblico ministero) di fare opposizione al matrimonio davanti a tribunale per qualunque causa ostativa alla sua celebrazione. A seguito della precedente si opposizione il presidente del tribunale può sospendere, dove ne sussista l'opportunità, la celebrazione del matrimonio fino a quando l'opposizione non venga rimossa con decreto.

L'omissione della pubblicazione costituisce un impedimento non grave pertanto essa non incide sulla validità del matrimonio ma comporta esclusivamente l'applicazione di una sanzione pecuniaria.


La celebrazione del matrimonio.

Gli sposi accomnati da due testimoni, si recano in comune davanti all'ufficiale di stato civile, che da lettura agli sposi delle norme del codice civile e di seguito dichiara che essi sono uniti in matrimonio.

In situazioni eccezioni il matrimonio può essere celebrato al di fuori della casa comunale, in tal caso è richiesta la presenza di 4 testimoni.

Subito dopo la celebrazione si procede alla redazione dell'atto di matrimonio che firmato dai testimoni, dagli sposi e dall'ufficiale di stato è trascritto negli archivi informativi dello stato civile del comuni in cui è avvenuta la celebrazione e trascritto negli archivi dove i coniugi risiedono.


L'invalidità del matrimonio.

Il codice civile accomuna le differenti ipotesi sotto la denominazione di nullità del matrimonio sebbene esistono delle differenze. Possono cambiare ad esempio i soggetti legittimati a far valere il vizio, quindi ad impugnare il matrimonio per farne dichiarare l'invalidità (legittimazione all'azione).

Rilevante è anche il tempo concesso per far valere il vizio: l'azione di nullità del matrimonio può essere domandata in ogni tempo, oppure entro un termine fissato dalla legge.

La nullità è sanabile, cioè il matrimonio torna valido attraverso un atto o un fatto stabilito dalla legge.

È nullo il matrimonio quando mancano i requisiti o sussistono impedimenti non revocabili; costituisco cause di invalidità i vizi del consenso e la simulazione.






I vizi del consenso e la simulazione.

Il consenso al matrimonio è esorto con violenza quando è prestato sotto l'altrui minaccia di un male grave e ingiusto.

Il timore costituisce vizio del consenso quando è d'eccezionale gravità e proviene da cause esterne allo sposo, qui c'è una situazione di grave pericolo cui il soggetto intende sfuggire sposandosi.

L'invalidità al matrimonio può derivare anche dall'errore in cui uno dei coniugi è caduto sull'identità o sulle qualità personali dell'altro.

Si ha simulazione quando il matrimonio è concluso con l'accordo degli sposi di non adempire e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

Il matrimonio putativo

Il matrimonio dichiarato nullo produce per i coniugi gli stessi effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità, quando i coniugi hanno contratto in buona fede o quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità.

Il matrimonio che, malgrado la sua invalidità, produce i suoi effetti si dice putativo.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche per i li nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo e anche rispetto a quelli nati prima del matrimonio e riconosciuti precedentemente alla sentenza di nullità.



DIRITTI E DOVERI TRA I CONIUGI

Dall'atto di matrimonio scaturiscono diritti e obblighi di natura personale e patrimoniale tra i coniugi. Si instaura, così, un rapporto giuridico coniugale al quale si applica la disciplina prevista dal codice civile agli articoli 143-l48. le posizioni giuridiche dei singoli sono identiche in virtù del principio di uguaglianza introdotto dalla costituzione e attuato dalla riforma di famiglia del 1975.

Gli obblighi dei coniugi sono i seguenti:

obbligo di fedeltà, vieta di intrattenere relazioni sentimentali di qualunque tipo con persona diversa dall'altro coniuge.

Obbligo d'astinenza materiale e morale, il coniuge deve fornire i mezzi economici per fare conseguire all'altro un comune tenore di vita e deve dargli sostegno morale e spirituale per affrontare i momenti difficile della vita.

Obbligo di collaborazione, entrambi i coniugi devono dare il proprio apporto di energie e risorse alla costruzione e al mantenimento della famiglia.

Obbligo di coabitazione, i coniugi sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto, nel luogo di residenza concordato.

La violazione di questo obblighi non sempre è munita di specifica sanzione.

L'articolo 570 del codice penale tratta il caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare che punisce il coniuge che ha abbandonato il domicilio domestico o ha serbato una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie

L'indirizzo della vita familiare

L'art.144 stabilisce che l'indirizzo della vita familiare non è più lasciato all'esclusiva del marito, ma deve essere frutto dell'accordo tra i coniugi. Esso comprende tutte le decisioni riguardanti la conduzione del ménage familiare. La norma prevede anche che la moglie concorra con il marito a fissare la residenza familiare, secondo le proprie esigenze e quelle della famiglia. (principio di uguaglianza dei coniugi e confronto con il passato). L'indirizzo concordato è poi attuato singolarmente da ciascun coniuge. In caso di disaccordo si può richiedere l'intervento del giudice che ascolterà le due parti e ciascun lio che abbia compiuto 16 anni.


IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Nella famiglia vige un determinato regime patrimoniale, con ciò intendendo il complesso delle regole che disciplinano la titolarità, l'amministrazione, il godimento e i modi di acquisto dei beni dei coniugi. Queste regole possono provenire dai coniugi o da terzi in deroga alle disposizioni con degli appositi atti, le convenzioni matrimoniali. Sono regimi patrimoniali quelli instaurati automaticamente con il matrimonio senza bisogno di un'espressa convenzione dei coniugi. Sono regimi convenzionali quelli che nascono soltanto in forza a una convenzione patrimoniale.

La riforma del '75 ha inciso in maniera profonda : prima i rapporti si svolgevano secondo il regime della separazione dei beni al punto che era diffusa l'istituzione della dote. Ora si è passati al regime della comunione dei beni, p stato soppresso l'istituto della dote e ha introdotto nuove ure di convenzioni matrimoniali.


LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Il regime patrimoniale che si instaura fra i coniugi è quello della comunione degli acquisti, a meno che non si disponga diversamente. I beni acquistati dai coniugi sono considerati comuni e possono dividersi solo con lo scioglimento del matrimoniale o negli altri casi previsti dalla legge. Il Legislatore ha voluto conferire il carattere comunitario della famiglia vista come comunione materiale, oltre che spirituale; ha inteso rivalutare il lavoro casalingo al pari di quello esterno effettuato al di fuori delle mura domestiche, per la formazione della ricchezza della famiglia. Tuttavia, non tutti i beni cadono in comunione: alcuni restano personali e altri diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione, se non sono stati consumati.

Sono personali i beni pervenuti prima del matrimonio ovvero acquistati dopo a causa di morte, per donazione o per successione. Sono beni che non risultano il frutto del sacrificio comune dei coniugi. Sono personali anche i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento, nonché la pensione concessa per perdita della capacità lavorativa, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio.

Sono comuni tutti i beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio, salvo che non si tratti di beni personal, nonché le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Nella categoria della comunione differita rientrano: i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell'attività personale di ciascuno dei coniugi se permangono al momento dello scioglimento della comunione, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.


L'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNIONE

L'amministrazione dei beni comuni spetta a entrambi i coniugi. Ciascun coniuge può compiere da solo gli atti di minore importanza mentre è necessario il consenso congiunto per compiere quelli di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili registrati. Se hanno, invece, a oggetto beni mobili non registrati gli atti sono validi, ma obbligano il coniuge che ha compiuto l'atto a ricostituire la comunione. La necessità del doppio consenso rischierebbe di portare alla paralisi l'attività di amministrazione. Se un coniuge rifiuta il consenso l'altro può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto, quando questo è necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune.

Nel caso di lontananza o altro impedimento di uno dei due coniugi l'altro può compiere da solo tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice. Se un coniuge non sa amministrare o non ne ha la capacità l'altro può chiederne l'esclusione.


SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

Con lo scioglimento della comunione si ha la cessazione del regime legale e l'applicazione di quello della separazione dei beni. Non necessariamente si ha la fine del rapporto coniugale.

Le cause di scioglimento sono:

dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei due coniugi

annullamento del matrimonio

divorzio

separazione personale dei coniugi

separazione giudiziale dei beni

mutamento convenzionale del regime patrimoniale

fallimento di uno dei coniugi

i beni acquistati dopo il verificarsi di una di tali cause appartengono al coniuge acquirente in via esclusiva. I beni comuni con lo scioglimento cadono in comunione ordinaria e sono divisi in quote uguali assegnate a ciascun coniuge.


I REGIMI PATRIMONIALI CONVENZIONALI

Attraverso la convenzione matrimoniale i coniugi possono scegliere un regime patrimoniale in sostituzione di quello legale ovvero un regime che si combini con esso. La convenzione è un accordo concluso tra i futuri sposi o tra i coniugi, cui possono partecipare anche terzi. La legge richiede formalmente l'atto pubblico notarile. I regimi patrimoniali convenzionali sono:

la separazione dei beni: fa conservare ai coniugi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio

comunione convenzionale: i coniugi ampliano il contenuto legale della comunione dei beni includendovi beni ritenuti per legge personali.

Fondo patrimoniale


LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Il rapporto coniugale può cessare definitivamente con i diritti e i doveri dei coniugi. Con la separazione non cessa lo stato coniugale ma vengono meno alcuni doveri coniugali, come quello della coabitazione, della collaborazione e della fedeltà. Permane l'obbligo di assistenza e i doveri verso i li. La legge stabilisce che l'affidamento venga disposto nell'esclusivo interesse morale e materiale dei li, e quindi, a favore del coniuge ritenuto più idoneo ad accudire la prole. Egli ha l'esercizio della potestà sui li e l'altro coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei li nella misura e nei modi, anch'essi da determinare e conserva il diritto di fargli visita. L'assegno di mantenimento spetta al coniuge separato senza addebito, per conservare il tenore di vita precedente alla separazione, dipende dal livello di vita goduto durante la vita coniugale e dai redditi e altre circostanze del soggetto obbligato. Il presupposto è il dovere coniugale di assistenza che non viene meno con la separazione.

Esistono 3 specie di separazione personale: di fatto, consensuale, giudiziale.


LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

È quella decisa concordemente dai coniugi che ne stabiliscono anche le condizioni. Il giudice si limita quindi ad approvare con un atto di omologazione. Il giudice, oltre a tentare la conciliazione dei coniugi, controllerà che le condizione di separazione non siano contrarie all'interesse dei li che possono essere contrari e l'omologazione viene negata.


LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

È pronunciata dal tribunale su richiesta del coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Non è necessario che questa situazione sia da attribuire alla condotta colpevole di uno dei coniugi. Quando si ravvisa la violazione di uno degli obblighi coniugali, il tribunale dichiara che la separazione sia addebitata al coniuge inadempiente. L'addebito ha rilevanti conseguenze sul piano economico: il coniuge colpevole perde il diritto all'assegno di mantenimento ma se si trova in condizioni di bisogno potrà ricevere un assegno alimentare che si giustifica come il generico dovere di solidarietà e serve soltanto a consentire il sostentamento del coniuge. La misura sarà quindi più modesta. Inoltre, il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto di successione ereditaria e ha diritto soltanto a un assegno alimentare vitalizio


LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Il matrimonio si scioglie soltanto con la morte di uno dei due coniugi o con il divorzio. La legge che lo ha introdotto è recente e risale al 1970.

Con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale e cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario. Di quest'ultimo permangono solo gli effetti religiosi che sono indissolubili. I coniugi divorziati riacquistano la libertà di stato civile e possono quindi risposarsi ma non in Chiesa.

A differenza dell'invalidità il divorzio si riferisce al rapporto matrimoniale e si può verificare solo per cause indicate dalla legge, infatti occorre anche il consenso del giudice.

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio solo quando si accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Le principali cause di divorzio sono:

il coniuge viene condannato con sentenza definitiva, dopo il matrimonio, per aver commesso, anche prima del matrimonio, reati particolarmente gravi ovvero specifiche forme di reato contro la famiglia o alla persona a prescindere dalla pena comminata.

È stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale ovvero omologata la separazione consensuale e siano trascorsi 3 anni da quando i coniugi irono davanti al Presidente del tribunale in sede di procedimento di separazione

L'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio

Il matrimonio non è stato consumato

È passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

La procedura di divorzio è preceduta dalla separazione e inizia con un ricorso presentato dal coniuge al tribunale del luogo dove risiede il coniuge convenuto. La lunghezza e complessità della procedura dipende dall'accordo o meno dei due coniugi sulle condizioni relative ai li e ai rapporti economici.

Se, a seguito del divorzio, uno dei due coniugi non ha redditi sufficienti per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice un assegno post matrimoniale. Il giudice imporrà l'assegno a carico dell'altro coniuge qualora accerti la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla legge: la disparità delle situazioni patrimoniali dei due coniugi, l'impossibilità del coniuge di procurarsi i mezzi adeguati, le ragioni della decisione di divorzio, i contributi personali ed economici delle parti al ménage familiare, la durata del rapporto coniugale. La ragione di questo assegno risiede nel generico dovere di solidarietà post coniugale, infatti il diritto alla percezione dell'assegno cessa in caso di morte o nuovo matrimonio del coniuge.

Con il divorzio non cessano gli obblighi dei genitori verso i li. Al sentenza di divorzio stabilisce a quale dei due coniugi dovranno essere affidati i li e determina le modalità per contribuire al loro mantenimento, educazione e istruzione. Se non è diversamente stabilito, la potestà spetta al genitore cui sono stati affidati i li.







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