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La famiglia
Definizione. Famiglia è una piccola comunità composta dai genitori e dai li, che vivono sotto lo stesso tetto e ha una caratteristica principale ed indispensabile; i suoi membri sono legati tra loro da un vincolo di amore e solidarietà reciproco particolarmente stretto e profondo. (NB vi sono molte varianti di famiglia)
Costituzione (Art. 29 c. 1). La famiglia è una società naturale. Famiglia nel diritto equivale quindi a famiglia nella società. Maggior tutela alle famiglie fondate sul matrimonio. I principi fondamentali sono: ll'eguaglianza fra i coniugi (limite à unità famigliare), l'eguaglianza tra li naturali e li legittimi (limite à non violare i diritti dei membri legittimi).
La riforma del diritto di famiglia.
Abolizione della patria potestà, accordo fra i coniugi come regola centrale;
Eguaglianza tra li legittimi e non, possibilità di riconoscere li adulterini;
Innalzamento età minima per sposarsi, separazione per l'intollerabilità della convivenza;
Comunione dei beni come forma di regime patrimoniale legale famigliare;
Abolizione della presunta paternità tra coniugi separati;
Intervento del giudice nelle vicende famigliari (nel caso di disaccordo).
Coniugio è il rapporto che intercorre tra due persone sposate tra loro (coniugi).
Parentela è il rapporto che intercorre tra tutte le persone che discendono per generazione dallo stesso capostipite.
Affinità è il rapporto che intercorre tra una persona e i parenti del suo coniuge.
Parentela e affinità possono essere di due tipi: linea retta o collaterale.
Retta = nipote à nonno. Collaterale = Cugino di x à nipote di x.
Il matrimonio (Codice civile I libro). Può essere civile o concordatario (attribuisce effetti civili al matrimonio religioso).
Matrimonio civile. I requisiti di validità del matrimonio civile sono: la capacità di contrarre matrimonio, la disciplina delle pubblicazioni e delle opposizioni, la disciplina della celebrazione e quella delle nullità.
Possono contrarre matrimonio tra loro due persone di sesso diverso, capaci d'intendere e di volere che abbiano almeno 18 anni (16 che siano maturi e in caso di gravi motivi). Il matrimonio è celebrato in municipio davanti all'ufficiale dello stato civile e a due testimoni.
Matrimonio concordatario è il matrimonio religioso celebrato secondo il rito cattolico, il matrimonio per essere valido civilmente deve essere trascritto nei registri dello stato civile. Nel caso il matrimonio non sia cattolico la sua unica peculiarià rispetto al precedente è la celebrazione.
Rapporti tra coniugi. Il matrimonio fa sorgere tra i coniugi un insieme di diritti/doveri tra coniugi: fedeltà, assistenza reciproca (morale e materiale), collaborazione e coabitazione
Rapporti patrimoniali tra coniugi. Ognuno dei due coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione della ricchezza e alla propria capacità di lavoro. Tra i rapporti patrimoniali consentiti dalla legge vi sono: comunione legale dei beni (predefinita), comunione convenzionale dei beni, separazione dei beni e il fondo patrimoniale. Il rapporto è modificabile anche dopo il matrimonio in questo caso mediante atto pubblico.
La cessazione del rapporto matrimoniale. Il rapporto matrimoniale si scioglie con la morte di uno dei due coniugi. Può essere fatto cessare anzitempo perché la convivenza è diventata impossibile tra i due coniugi o per altri gravi casi.
Le forme giuridiche per la cessazione del rapporto matrimoniale sono di tre tipi: la separazione, il divorzio e l'annullamento.
Il divorzio è lo scioglimento del vincolo coniugale; la separazione (giudiziale o consensuale) è una specie di divorzio in miniatura, con effetti più limitati ed è anche presupposto per il divorzio (almeno 3 anni); l'annullamento è assai diverso dai due casi precedenti infatti può essere richiesto in caso manchi uno dei presupposti necessari alla formazione del matrimonio. L'annullamento civile è pronunciato dal giudice mentre quello cattolico può essere pronunciato solamente da un ministro della chiesa non sempre se un matrimonio è annullato dalla chiesa è annullato anche civilmente.
La filiazione legittima. I li legittimi sono quelli concepiti in matrimonio tra due coniugi sposati tra loro purché la nascita avvenga almeno 180 giorni dopo il matrimonio e 300 giorni prima della separazione. La certificazione di un lio legittimo è data dell'atto di nascita.
La filiazione naturale. Sono li naturali i li concepiti fuori dal matrimonio, cioè da due persone non sposate tra loro. Se almeno un genitore o entrambi li riconosce sono li riconosciuti altrimenti sono non riconosciuti. Riconoscimento = atto pubblico. Se un lio è stato riconosciuto da un solo genitore l'altro ha bisogno del consenso del primo o del lio stesso per riconoscerlo. Il lio naturale non riconosciuto può chiedere che il tribunale accerti e dichiari chi sono i suoi genitori naturali. Se vengono legittimati i li naturali diventano li legittimi.
Rapporti tra genitori e li.
I li legittimi ricevono il cognome del padre, i li naturali il cognome di chi li ha riconosciuti per primo. I li minorenni sono soggetti alla potestà dai genitori, esercitata di comune accordo, nell'interesse dei li stessi. I genitori hanno gli obblighi di mantenere, educare e istruire i li. In caso di inosservanza di ciò predetto la potestà può essere tolta a 1 o a entrambi i genitori. Nel caso il lio sia stato riconosciuto da un solo genitore solo questo ha la potestà.
La protezione del minore e l'affidamento.
Il bambino deve poter crescere in un ambiente famigliare, se adeguato; e se inadeguato, in un ambiente diverso ma pur sempre famigliare, oppure simile quanto più possibile a quello famigliare.
L'affidamento è utilizzato quando il minore si trova in una situazione di abbandono avente carattere temporaneo; è disposto per un periodo determinato, dall'autorità amministrativa o dal tribunale dei minorenni.
L'adozione
L'adozione è rivolta alla tutela dei minori e serve a dar loro una famiglia nei puri interessi del minore. Possono essere adottati i minorenni che si trovano in stato da adattabilità. Per adottare bisogna essere coniugi da almeno da 3 anni con almeno 18 e non più di 40 anni di differenza dal minore.
Gli alimenti.
E' l'obbligo (che grava su alcuni famigliari) di fornire il necessario per vivere a chi si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Purché siano in grado di farvi fronte.
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