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La filiazione - Filiazione legittima - Filiazione naturale

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La filiazione

































Crisafulli Carmelina 687/001248

Scienze sociologiche

1° Credito



La legge civile conosce alcune categorie di li; le disposizioni in materia non riguardano soltanto il rapporto regolare della filiazione legittima, cioè dei li concepiti durante il matrimonio, ma disciplinano anche le diverse categorie di li procreati al di fuori del rapporto legittimo. C'è poi una forma di rapporto che per certi aspetti è regolata come  filiazione legittima, benché manchi il fatto naturale della procreazione; in questo caso si parla di filiazione civile, con riferimento all'adozione.

Tra i li concepiti fuori del matrimonio c'è la categoria di quelli che ufficialmente non conoscono i loro genitori ( li di ignoti) e coloro che non sono riconosciuti perché in concreto nessuno ha voluto dichiarare la propria paternità o maternità.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 16 marzo 2007, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, Barbara Pollastrini, un disegno di legge che delega al Governo l'eliminazione dall'ordinamento di ogni residua discriminazione in materia di filiazione, in coerenza con una tendenza ormai recepita dai più avanzati ordinamenti civili europei e con Accordi internazionali come la Convenzione di New York su diritti del fanciullo (1989), la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione europea di Strasburgo (1996) nonché con i Regolamenti comunitari in materia.

Porre sullo stesso piano tutte le forme di filiazione significa, infatti, richiamarsi all'art. 30 3° comma della Costituzione "la legge assicura ai li nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima .

Il disegno di legge si propone l'obiettivo - già delineato fin dalla precedente legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) - di parificare nel pieno rispetto dei principi costituzionali e comunitari in materia, qualsiasi forma di filiazione, eliminando definitivamente dall'ordinamento ogni traccia, (anche lessicale), di ingiustificata difformità di trattamento tra "li nati nel matrimonio" e "li nati fuori dal matrimonio". utilizzando così la stessa definizione scelta dalla nostra Costituzione. Si riconosce un unico status filiationis: quello fondato sui due aspetti della verità biologica e dell'assunzione della responsabilità rispetto al lio

L'art. 30 stabilisce inoltre che "è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i li, anche se nati fuori dal matrimonio", eliminando qualunque forma di discriminazione e tutelando la filiazione come valore originale in sé, per cui appare evidente che  non può derivare alcuna differenza dalla fonte del rapporto, sia esso un atto volontario come il matrimonio o il riconoscimento o quello autoritativo dell'accertamento della paternità o della maternità. Il diritto all'esercizio delle funzioni di genitorialità può essere sottratto solo in caso di "incapacità" accertata dopo essere intervenuti anche con un intervento di sostegno, imposto dall'art. 31.


Filiazione legittima.


La filiazione è legittima se ricorrono questi quattro presupposti: a) deve esistere un matrimonio valido, o putativo, tra i genitori; b) il lio deve essere partorito dalla donna sposata; c)deve essere generato dal marito; d) il suo concepimento deve essere avvenuto in costanza di matrimonio.

Per i primi due presupposti non ci sono difficoltà di accertamento, mentre per gli altri due una prova diretta riesce impossibile e la legge interviene con delle presunzioni.

La prova è facile per il matrimonio, infatti la maternità risulta chiaramente: mater sempre certa est, ma pater numquam (la paternità è velata dai segreti della natura).In questo caso la legge interviene, con una presunzione di paternità (art. 231 cod. civ.): pater is est quem iustae nuptiae demonstrant (padre è semplicemente il marito della madre). Si tratta di una presunzione relativa ma, con prova contraria limitata, ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati nell'art. 235, mediante l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità.

I casi previsti dall'articolo precedentemente citato sono i seguenti:

1) nel "tempo di concepimento" il marito era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per allontanamento o per altro fatto;

2) il marito viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo ( per es. separazione provvisoria ordinata in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio) e non vi è stata alcuna riunione tra i coniugi;

3) il marito era affetto da impotenza anche limitata, al solo caso di impotenza di generare;

4) la moglie ha commesso adulterio e ha celato al marito sia la propria gravidanza sia la nascita del lio (in quest caso il marito è ammesso a provare altra circostanza tendente a escludere la sua paternità).

La filiazione legittima viene dimostrata mediante l'atto di nascita e con il continuo possesso di stato di lio legittimo, che può essere desunto dalla relazione di filiazione e parentela con la famiglia a cui si pretende di appartenere (art. 237). Devono concorrere il nome (aver portato sempre il cognome del preteso padre), il trattamento (essere trattato come lio, assolvendo gli obblighi previsti per legge), la fama, ( deve essere considerato come lio nei rapporti sociali e riconosciuto come tale in famiglia).

Con le azioni di stato messe in atto dal pubblico ministero si può invece modificar il proprio stato con l'accertamento di uno stato diverso. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità (art.235) sia perché essa non può sempre sapere chi sia stato l'autore del suo concepimento, sia perché la sua dichiarazione può essere motivata da fini estranei all'accertamento della verità.

L'azione di disconoscimento deve essere promossa nel termine di decorrenza da un anno dal giorno della nascita, se al tempo di questa si trovava nel luogo in cui è nato il lio oppure dal giorno del suo ritorno in questo luogo o in quello dl domicilio coniugale, se era lontano al momento della nascita; oppure dal giorno in cui ne ha avuto notizia se questo è posteriore sia dalla nascita sia dal suo ritorno e prova di non averne avuto conoscenza o infine dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie (art. 244).

In caso di morte del marito, prima del termine di prescrizione, l'azione può essere esercitata dai discendenti o dagli ascendenti, purché promossa entro l'anno della morte del marito o della nascita del lio se postumo (art. 246).

Il lio minorenne può promuovere l'azione di disconoscimento tramite un curatore speciale, nominato dal tribunale ordinario su istanza del minore che abbia compiuto i sedici anni, dal pubblico ministero se di età inferiore (art. 244). Il lio contro il quale si promuove l'azione di disconoscimento starà in giudizio da sé o con la rappresentanza di un curatore nominato dal tribunale secondo che sia maggiore d'età, minore o interdetto, inabilitato o emancipato. In seguito alla riforma disciplina l'azione di disconoscimento della paternità, la cui legittimazione attiva, , è stata estesa anche alla madre e al lio, evitando che il marito sia l'unico legittimato a disporre del rapporto di filiazione.La madre può agire entro sei mesi dalla nascita a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale dal giorno in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Il lio può agire entro un anno dalla maggiore età o dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento (art. 244). Oggi non si richiede piú che venga provato sia l'adulterio sia il celamento della gravidanza, essendo sufficiente la prova dell'una o dell'altra circostanza; la particella congiuntiva «e» è stata, infatti, sostituita con la disgiuntiva«o».

L'azione di contestazione della legittimità del lio è imprescrittibile e spetta a chi risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (art. 248) e deve dimostrare la mancanza dei presupposti.. Può  essere esercitata se il matrimonio dei genitori non risulta celebrato o è invalido; se c'è stato "parto simulato" o supposizione di parto e dunque la donna indicata come madre nell'atto di nascita non è tale o se vi è stata sostituzione di neonato (art. 239).Questa azione non può essere esercitata se si vuole far valere la nascita dopo 300 giorni dall'annullamento o scioglimento del matrimonio, ovvero dalla separazione legale.

L'azione di reclamo della legittimità è anch'essa imprescrittibile (art. 249)e spetta al lio o ai suoi discendenti se è morto prima dei 23 anni senza esercitarla (art. 247). Se il soggetto possiede lo stato di lio legittimo o naturale di persone diverse dai pretesi genitori, dovrà rimuovere tale stato con l'esercizio delle opportune azioni di contestazione della legittimità o di impugnazione del riconoscimento. Se manca l'atto di nascita e il possesso di stato, cioè il lio è iscritto come lio di ignoti o sotto falsi nomi la prova della filiazione può essere data per testimoni (artt. 241 e 242) e la prova contraria con ogni mezzo (art. 243).

Riguardo all'ultimo presupposto necessario perché si abbia filiazione legittima, ovvero il concepimento in costanza di matrimonio, la presunzione di legittimità (o meglio oggi chiamata presunzione di concepimento durante il matrimonio), secondo gli artt. 232 e segg. cod. civ , fa ritenere concepito durante il matrimonio il lio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento di esso. Il lio nato durante il matrimonio ma concepito prima dei 180 giorni della celebrazione è ritenuto legittimo (art. 233).

Sicché per la filiazione legittima il periodo legale di concepimento rispetto al giorno della nascita dura quanto dura il matrimonio, meno 180 giorni e più di 300 (quando la donna sopravvive al marito) .

Se un lio nasce in questo periodo non avrà rilevanza legale un eventuale dubbio sul suo concepimento in costanza di matrimonio. Si ammette peraltro l'avvenuto concepimento durante il matrimonio anche da parte degli interessati che riescono a darne la prova, anche se il lio è nato oltre i 300 giorni dell'annullamento o scioglimento.

Per ovvie ragioni di opportunità il legislatore fa un passo avanti e parifica il lio concepito in costanza di matrimonio anche se , essendo nato nei primi sei mesi, il suo concepimento è stato certamente illegittimo. Qui però non c'è attribuzione assoluta di legittimità e si ammette la manifestazione di volontà contraria da parte del padre, con un'azione che anche in questo caso si chiama di disconoscimento.

I li riconoscibili possono essere riconosciuti con atto volontario di uno o entrambi i genitori, oppure possono essere dichiarati li naturali di un genitore o di entrambi in seguito ad accertamento giudiziale.

Il riconoscimento o l'accertamento giudiziale attribuisce al lio procreato fuori del matrimonio una posizione di lio naturale che in gran parte corrisponde a quella di lio legittimo.

Il lio naturale, oltre che riconosciuto, può essere legittimato, e con la legittimazione acquista la stessa posizione giuridica dei li concepiti in costanza di matrimonio.

La filiazione naturale limita i suoi effetti al vincolo tra genitore e lio,ad eccezione per i diritti alimentari e successori verso l'ascendente legittimo del genitore e in tema di impedimenti del matrimonio.

Nell'ambito di ciascuna categoria, i li hanno tutti uguale trattamento, sia maschi e femmine, primi nati o successivi. .


Filiazione naturale.


Il trattamento giuridico dei li procreati fuori dal matrimonio ha sempre costituito un grave problema per il sociologo, per l'uomo politico e dunque per il legislatore. Infatti si confrontano due esigenze in contrasto tra loro. Sotto un primo aspetto si vuole allargare la protezione dei li naturali come fossero li legittimi,considerato che forse più degli altri si trovano esposti alle difficoltà morali e materiali della vita.

È noto che il sistema del codice precedente era particolarmente rigoroso al riguardo, riconoscendo solo alcuni diritti alla categoria dei li naturali e non ammettendo la ricerca della paternità tranne in alcuni casi di limitata applicazione. Al tempo della prima guerra mondiale anche per un riguardo verso i caduti si allargò la protezione di coloro che rimanevano orfani, pur quando il rapporto di filiazione non poteva essere accettato secondo le norme del codice.

In sede di riforma si era preferito privilegiare il favor veritatis (art. 232 comma 2 c.c. ) che non considerava piú operante la presunzione ove la nascita fosse avvenuta trascorsi trecento giorni dalla separazione dei coniugi; dalla nuova formulazione dell'art. 234 c.c. in virtù della quale il lio nato durante lo stato di separazione, mentre per la precedente legislazione era da reputare legittimo, attualmente, salvo prova contraria cosí che solo in tal caso riemerge lo status legittimitatis, non è altro che lio naturale della donna che lo ha concepito. Molto importante è, inoltre, la possibilità riconosciuta all'attore che agisce per il disconoscimento di paternità di provare che il lio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del tutto incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità; precisazione, questa, affatto superflua, dal momento che, in passato, dottrina e giurisprudenza non erano affatto concordi nell'ammettere l'indagine ematologica privando la prima del "favor legitimitatis" accordatagli dall'ordinamento giuridico, valorizzando la realtà naturale del "favor veritatis, ciò alla corrispondenza tra verità biologica e verità legale".

Nonostante ciò permane ancora una distinzione in categorie tra chi è lio naturale e chi è legittimo.

Nelle riforme straniere in materia di filiazione prevale il principio dell'unitarietà del rapporto di filiazione fondato sulla rilevanza della procreazione e della relazione tra generante e generato. L'art. 30 della Costituzione attribuisce rilevanza al fatto della procreazione, assicurando al procreato il soddisfacimento delle sue esigenze esistenziali.

Lo status filiationis è oggetto di un vero proprio diritto del procreato che sono oggi oggetto di riforma come dimostra la dichiarazione di illegittimità dell'esclusione della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità in caso di procreazione incestuosa.

La filiazione civile ottenuta con l'adozione è disciplinata nel mero interesse del nato che si trovi privo di assistenza dal momento della nascita o in seguito. Anche in tema di procreazione assistita l'interesse tutelato è quello del generato, secondo i principi del favor veirtas. L'atto di nascita svolge la sua funzione di accertamento formale del rapporti di filiazione anche attraverso le annotazioni degli atti relativi alle vicende concernenti le situazioni dei soggetti. (art.49 D.P.R 3.11.200 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile) e definisce il titolo dello stato di lio. L'atto di nascita è formato sulla base della dichiarazione di nascita , corredata da una attestazione di avvenuta nascita, contenete generalità della puerpera e le indicazioni relative alla nascita, resa all' ufficiale dello stato civile da uno dei genitori o un procuratore speciale o chi ha assistito al parto. La madre può esprimere la volontà di non essere nominata. Nell' atto di nascita sono menzionate generalità, cittadinanza e residenza dei genitori legittimi ovvero di chi intende rendere la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale ( artt. 29 e 30 del D.P.R.)

Con il codice civile attuale il legislatore ha seguito criteri di misurata larghezza.

Nel primo libro si è estesa la possibilità di una ricerca della paternità, si è ammesso in qualche caso il riconoscimento dei li incestuosi o adulterini e si è attribuita la patria potestà anche sopra i li naturali.

Nel secondo libro si sono allargati di molto i diritti ereditari dei li naturali, sia nel concorso con i li legittimi, sia nelle altre ipotesi. Finalmente con la legge 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia si è arrivati alla piena parificazione (art. 261 novellato).

Il rapporto di filiazione naturale può risultare da accertamento volontario o giudiziale, ossia da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale. IL Fatto naturale è il presupposto, ma perché il rapporto diventi giuridicamente rilevante occorre che sia posto in luce: quando il genitore non senta il dovere di procedere ad un riconoscimento volontario, si ricorre all'accertamento giudiziale.

Il riconoscimento può essere fatto da uno soltanto o da entrambi i genitori, tanto congiuntamente tanto separatamente.

Per la capacità si richiede l'età di sedici anni ( art. 250). Per la forma il codice ha seguito criteri di larghezza; il riconoscimento oltre che in un atto pubblico notarile può essere contenuto nell'atto di nascita, oppure in apposita dichiarazione fatta , anche prima della nascita purché posteriore al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare. Il riconoscimento, infine, può essere fatto con testamento, qualunque sia la forma di questo e in tal caso ha effetto dal momento della morte del testatore; è da notare che per la sua natura di atto irrevocabile il riconoscimento ha valore anche per il lio premorto in favore dei suoi discendenti.

Lo stato di lio naturale ( riconosciuto o dichiarato giudizialmente) porta le stesse conseguenze di natura patrimoniale e personale che sono legate alla filiazione legittima.

Il lio naturale gode di una situazione familiare; prende il cognome dei genitori che l'hanno riconosciuto o il cognome del padre quando sia stato riconosciuto da entrambi.

Il genitore che ha fatto riconoscimento gode della potestà sul lio; se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio spetta loro congiuntamente.

La legge pone limiti sia al riconoscimento volontario, sia all'accertamento giudiziale della filiazione per i li incestuosi , che sono quelli concepiti da genitori legati tra di loro da un vincolo di parentela o di affinità che avrebbe costituito impedimento al matrimonio senza possibilità di dispensa; essi possono essere riconosciuti soltanto dal genitore o dai genitori che al tempo del concepimento ignoravano il vincolo esistente ( art. 251).

L'ordinamento giuridico non si disinteressa completamente dei li incestuosi irriconoscibili, pur non ammettendo né il riconoscimento né le indagini sulla paternità o sulla maternità. Nega il riconoscimento, però ammette un diritto al mantenimento , istruzione ed educazione da parte del genitore vivente ed il diritto a un congruo assegno vitalizio sull'eredità del genitore defunto ( art. 279 e 580 ).

I li adulterini (cioè quelli nati da genitori dei quali almeno uno al momento  del concepimento era unito in matrimonio con un'altra persona) possono essere riconosciuti o dichiarati li naturali senza limiti.









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