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La legge ordinaria dello Stato
E' fonte a competenza generale; può disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo quanto è disciplinato direttamente dalla Costituzione o riservato a una fonte diversa dalla legge.
- E' l'atto fonte abilitato a produrre norme primarie e dotato di forza di legge.
Riserve di legge:La Costituzione affida alla legge la disciplina d' importanti materie. Due aspetti:
1. Aspetto negativo: il divieto d'interventi da parte di atti diversi dalla legge.
2. Aspetto positivo: l'obbligo per la legge d'intervenire nella materia riservata, non può affidarlo ad altre fonti.
Le riserve di legge hanno lo scopo di garantire il principio democratico e di tutelare i diritti fondamentali e il principio di uguaglianza.
I vari tipi di riserve di legge:
- Riserve semplici la Costituzione si limita a rinviare la disciplina di una materia alla legge senza ulterori specificazioni, es. Art.23 Cost.
- Riserve rinforzate la Costituzione stabilisce che l'intervento legislativo debba avvenire secondo certe procedure art.7 e 8 Cost. o che debba avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti art.16,1 Cost.
- Riserve assolute l'intera disciplina della materia è riservata alla legge, salvo regolamenti di stretta esecuzione (quelli che determinano un elenco delle sostanze stupefacenti o degli addittivi alimentari vietati) art.13 e 25 Cost.
- Riserve relative alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia in modo da circoscrivere adeguatamente la discrezionalità dell'amministrazione nel dettare, mediante regolamento, la disciplina di dettaglio (es. artt.23, 41 e 97 Cost.)
Le leggi in senso formale
Le leggi hanno come contenuto norme generali e astratte; tuttavia in alcuni casi vi è dissociazione fra forma e contenuto:
- Le leggi di bilancio hanno forma di legge, art.81 Cost., non può introdurre disposizioni innovativa ( aumentare le spese o le entrate).
- le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
La legge provvedimento (.95)
La forma è la legge ma il contenuto sono veri e propri atti amministrativi.
Il cui contenuto è il provvedere immediatamente alla cura di un determinato interesse: l.310/1988 e l.455/94
L'ammissibilità delle leggi provvedimento è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale sulla base del presupposto che non esiste nel nostro ordinamento un riserva di amministrazione a favore del governo.
Le leggi provvedimento si ritengono escluse in tutti i casi in cui la Costituzione richiede specificamente leggi generali art.16, 21, 33 Cost.
La legge di esecuzione
Sent.19/1993 La Corte afferma che la legge di esecuzione di un trattato, di una convenzione o di una dichiarazione, internazionale è fonte riconducibile a competenza atipica. Come tale insuscettibile di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di una legge ordinaria.
Le norme di esecuzione sono leggi atipiche , aventi la forza attiva di una legge ordinaria, ma una particolare forza passiva che le permette di resistere all'abrogazione da parte di norme primarie successive.
Sent.388/1999 Le disposizioni contenute nelle dichiarazioni internazionali integrano il catalogo costituzionale dei diritti.
Gli atti normativi del governo equiparati alla legge
Poteri normativi di rango primario:
- assemblee elettive
- governo:
- decreti legge
- decreti legislativi delegati
Hanno la stessa forza formale della legge.
Il decreto legislativo delegato
Protagonisti:
- Parlamento approva mediante legge la delega
- Governo approva in base a quella legge il decreto legislativo
La legge di delegazione art.76Cost.:
- oggetto della delega chiaramente definito
- i principi e i criteri direttivi
- termine
Limiti alle materie che il Parlamento può delegare al governo:
- atti che presuppongono l'alterità politica ; la necessaria distinzione tra ruolo Parlamento e governo.
In tempi recenti c'è la prassi di prevedere nella legge di delegazione la facoltà del governo di adottare, entro un termine successivo, decreti autocorrettivi, cioè modificativi e integrativi dei decreti legislativi già adottati sulla base della medesima delegazione.
Il procedimento:
1. Iniziativa governativa
2. Il Parlamento discute e vara la legge di delegazione
3. Il governo predispone uno schema di decreto legislativo che deve essere esaminato dalle Camere
4. Il governo delibera definitivamente; può intervenire per correggere nuovamente il decreto.
5. Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri.
6. Emanato dal Presidente della Repubblica
7. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale art.14 l.400/1988
I decreti del governo in caso di guerra art.78
Possono essere adottati dal governo previa deliberazione da parte delle Camere dello stato di guerra con atto di conferimento dei poteri necessari. (art.87 il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra).
Nell'atto:
- potere di adottare atti con forza di legge non abilitati a derogare disposizioni della Costituzione.
Qui i principi e i criteri come anche il termine non possono essere predeterminati.
Decreti legge
- Art.77 Cost. Provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria del Parlamento, deliberati dal Consiglio dei Ministri e emanati dal Presidente della Repubblica.
Recano:
- misure concrete immediatamente applicabili; provvedimenti.
Egli può:
1. Essere adottato solo per casi straordinari di necessità ed urgenza.
2.Devono essere presentati alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui sono adottati e se le Camere sono sciolte si riuniscono entro i successivi 5 giorni.
3. La loro efficacia dura solo 60 giorni; è provvisoria. Se non convertiti la perdono sin dall'inizio.
Integrano l'art.77 le prescrizioni dell'art.15 l.400/1988 i decreti legge:
- Non possono conferire deleghe legislative art.76 Cost.
- Non possono provvedere nelle materie che l'art. 72,4 Cost. riserva all'approvazione dell'assemblea; alterità politica.
- non possono riprodurre le disposizioni di decreti legge che per voto di una delle due Camere non siano stati convertiti.
- Non possono regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti.
- Non possono ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
La conversione in legge
1. Decreto è oggetto di apposito disegno di legge di conversione (governo presenta progetto di un solo art. di cui il contenuto è la conversione del decreto in legge) in questa forma è presentato a CAMERA o SENATO.
- La legge di conversione è atto mediante il quale il Parlamento si riappropria della sua funzione legislativa eccezionalmente esercitata dal governo ratificando il contenuto normativo del decreto legge.
La conversione: procedimento attraverso il quale il titolare di un potere sostituisce l'atto fonte adottato da un altro potere, il governo che non ne è titolare. Ciò si fa con una legge ordinaria: novazione della fonte.
In sede di conversione le Camere sono libere di approvare emendamenti al testo del decreto legge.
Sent. 360/1996 divieto di reiterazione, di riprodurre, dello stesso identico decreto allo scopo di protrarne l'efficacia nel tempo. La Corte ha ritenuto legittimo ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o caratterizzati da disciplina diversa.
Ultimo comma art.77 Cost. se il decreto non è convertito in legge il Parlamento può adottare una legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono sviluppate nel periodo di vigenza del decreto.
La sovranità popolare
Art.1,2 Cost. La sovranità appartiene al ppolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione
- Il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità
- Il popolo ne esercita continuativamente il possesso
- Il popolo non vi può rinunciare e trasferirla perciò a nessun singolo individuo e a nessuna parte di se.
Il popolo costituisce la fonte di legittimità di ogni potere costituito.
Il corpo elettorale
- Concorre o decide direttamente su questioni politiche fondamentali.
- Prende le distanze dalla teoria liberale Ottocentesca della sovranità nazionale.
- Il popolo fa valere la sua volontà mediante lo strumento dello Stato.
POPOLO
Insieme di tutti coloro che sono legati allo Stato da un vincolo di cittadinanza. L'insieme dei cittadini è il popolo. Può in parte risiedere all'estero.
POPOLAZIONE
L'insieme di tutti coloro che si trovano all'interno di un determinato territorio delimitato da confini segnati.
NAZIONE
E' un vincolo sociale e a volte politico che unifica e accomuna per tradizioni, lingua, storia, religione, origini etniche un insieme di persone fisiche.
In Italia vi sono varie minoranze etnico-linguistiche (SudTirol) e all'estero vi sono minoranze italiane (Istria)
Nella Costituzione c'è la nozione di: 'Italiani non appartenenti alla Repubblica' sono coloro di nazionalità italiana ma non cittadini italiani.
Status giuridico della cittadinanza determina:
- diritti
- doveri politici
(Titolo IV parte I della Cost. artt 48-54 legati alla cittadinanza)
(Parte I Cost. artt.13-47 si applicano a tutti i soggetti anche a coloro che cittadini non sono)
Il popolo che vota
L'ordinamento italiano riconosce una serie di norme di carattere generle per il voto per eleggere o deliberare.
Le fonti sono:
- La Costituzione
- Leggi specifiche
Art.48 Cost. diritto di partecipare alle votazioni:
- Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età
- Sono previste delle limitazioni al voto solo dalla legge per chi non ha capacità di agire, per sentenza penale definitiva.
- Il voto è dovere civico
- Diritto di voto per i residenti all'estero è disciplinato in forme specifiche
Dovere civico: Nella seconda metà degli anni '40 concezioni diverse di voto: diritto dell'individuo per alcuni e funzione per altri. Questa formula nacque come invito al legislatore ordinario a provvedere, senza però che questo costituisse un vincolo giuridico.
1993 Innovazioni elettorali soppressa l'idea di voto come obbligo ma: 'Un diritto, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica' (artt.4 d.p.r. 361/1957).
Elettorato attivo: il diritto di votare
Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque venire candidati
Art.48,4, l'art.2 del d.p.r. 20 marzo 1967, n.223:
Non godono dell'elettorato attivo (e neanche di quello passivo):
- coloro che sono falliti
- coloro che sono sottomessi a misure di prevenzione in base alla normativa c.d. antimafia
- coloro che sono sottoposti ad analoghe pene detentive o non detentive ex art.215 c.p.
- coloro che sono stati condannati all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
N.B: L'iscrizione alle liste elettorali è effettuata d'ufficio e permanentemente. L'anagrafe elettorale è tenuta dai comuni.
Art. 48,2 garanzie:
- il voto è personale; espresso da ciascuno di persona.(Tranne che con certificato medico per cui l'elettore necessita di un tutor per votare, nessuno può fungere da accomanatore per più persone artt.55-56 d.p.r. 30 marzo 1957 n.361)
- il voto è uguale; non plurimo
- il voto è libero; esente da costrizioni
- il voto è segreto
Art.48,3 introdotto da l. cost. 17 gennaio 2000, n.1 :
Disciplina specifica e derogatoria per i cittadini italiani residenti all'estero. Il voto per corrispondenza il quale non può assicurare interamente la personalità del suffragio. Questa è la previsione costituzionale che lo rende legittimo.
IL POPOLO CHE ELEGGE
L'Italia è una democrazia rappresentativa
il corpo elettorale concorre alle decisioni collettive in forma diretta e soprattutto attraverso la selezione dei propri rappresentanti i quali saranno legittimati dall'investitura popolare.
Il corpo elettorale elegge:
- i 630 deputati della Camera dei deputati
- i 315 senatori elettivi
- i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali
- i sindaci e i consiglieri comunali
- i presidenti delle province e i consiglieri provinciali
- i consiglieri circoscrizionali
- i 78 componenti italiani del Parlamento Europeo
la legislazione elettorale comprende:
- la disciplina delle modalità d'indizione delle elezioni
- la disciplina dell'elettorato attivo e passivo
- le modalità tecnico-operative di esercizio del voto
- le modalità secondo le quali si presentano le candidature
- la disciplina delle camne elettorali e della proanda politica in genere
- la disciplina del finanziamento delle camne elettorali e dell'attività dei partiti
- la modalità di allestimento delle sezioni elettorali e di protezione di esse
- il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo scrutinio con interpretazione e conteggio dei voti espressi
- la formula elettorale di ciascun tipo di elezione
- l'apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni relative a qualsiasi parte del procedimento dal momento dell'indizione dei comizi elettorali, fino a proclamazione degli eletti.
- le modalità di sostituzione nell'ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione della carica.
I sistemi elettorali
Un sistema elettorale, o formula elettorale, consiste in un meccanismo per trasformare i voti che il corpo elettorale esprime:
1- elezione di organi monocratici es. sindaco, presidente della Repubblica
2- elezione di organi collegiali.
1. In Francia e negli Stati Uniti si stabilisce che vince chi ottiene più voti, ossia la maggioranza relativa; sistema plurality.
In alternativa c'è il majority vince chi prende non solo più voti di qualsiasi altro ma utili a raggiungere anche una certa quota minima (metà più uno dei votanti). In questo caso è anche necessario disporre soluzioni nel caso in cui la quota fissata non venga raggiunta da nessuno. Solitamente si procede con un altro turno dove si stabiliscono i candidati del primo che partecipano. Se sono in due siamo davanti a un ballottaggio. In caso di più candidati si stabilisce una percentuale di voti minimi.
L'esito maggioritario del voto comporta che a vincere è una parte sola, quella cui appartiene chi alla fine risulta l'unico eletto.
2. Formula per permettere a una parte sola di vincere: si fanno votare liste di candidati e quella che ottiene più voti elegge l'intero organo. Si cerca di fare in modo che non tutti gli eletti vengano dallo stesso partito o siano espressione di un medesimo partito. Ciò dipende da:
- Numero di forze politiche in campo
- Distribuzione dei consensi dei cittadini con forme maggioritarie e proporzionali.
Formule maggioritarie
Chi prende più voti conquista il seggio in palio. Es. collegio formato da 100 eletti se gli elettori votano in altrettanti collegi uninominali garantiscono il pluralismo politico e la rappresentanza di un certo territorio.
Formule proporzionali
Ripartiscono i seggi da assegnare in rapporto tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dai cittadini a ciascun partito. Danno maggiori garanzie di corrispondenza fra numero di voti complessivamente attribuiti a un partito e seggi. Se i seggi sono 100, i voti validi in tutto 10 milioni, il partito che ottiene 2 milioni di voti ottiene 20 seggi. E' la formula aritmetica che garantisce il proporzionale. ½ sono decine di formule matematiche per ripartire i seggi:
- Più seggi ai partiti con più voti e meno a quelli con meno voti
- Soglia di sbarramento; limite minimo di percentuale voti
Sistemi misti
Cercano di conciliare meccanismi maggioritari e proporzionali perseguendo capacità rappresentativa e governabilità.
LE ELEZIONI REGIONALI
Art. 122,1 Cost. La competenza in materia di sistema elettorale spetta alla legge regionale sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla lege dello Stato (l.2 luglio 2004 n.165)
(l.cost.31 gennaio 2001,n.2 nuova competenza in materia di forma di governo)
La vigente legislazione elettorale regionale transitoria si basa sull'elezione diretta del presidente della regione cui per legge consegue l'attribuzione della maggioranza consiliare alle forze politiche che lo hanno candidato. Impianto proporzionale 1968 integrato da una lista regionale:
- si vota su una scheda sola e in un turno unico
- i candidati a presidente sono collegati a una o più liste provinciali, oltre che capeggiare una propria lista regionale.
- l'elettore può votare:
- il candidato presidente da solo
- il candidato presidente e una delle liste provinciali cui è collegato
- il candidato presidente e una delle liste provinciali cui non è collegato
- una lista provinciale da sola
- il candidato presidente che ottiene più voti è eletto: con lui eletti non meno del 55% dei consiglieri delle liste a lui collegate da lista regionale
Combinando elezione diretta del presidente e del consiglio dovrebbe garantire la governabilità.
LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
Art.117,2 Cost. è materia di competenza statale esclusiva (d.lgs.18 agosto 2000, n.267,TUEL intera disciplina enti locali).
Tre formule diverse per comuni e province:
1. comuni maggiori (oltre 15000 ab.)
2. comuni minori (fino a 15000 ab.)
3. province
Combinano l'elezione diretta del sindaco con una composizione del consiglio volta a garantire al sindaco eletto una sicura maggioranza.
1-Elementi essenziali della formula dei comuni maggiori:
- scheda unica per consiglio e sindaco
- facoltà dell'elettore di votare solo per un candidato sindaco; per il sindaco e una delle liste collegate; solo per la lista; per un candidato sindaco e per una lista non collegata a lui
- al voto di lista si può aggiungere preferenza per un candidato specifico.
- per essere eletti sindaci bisogna conseguire maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò non accade si procede a un ballottaggio tra i due candidati con più voti.
- il candidato eletto garantisce alle liste a lui collegate una sicura naggioranza del 60% dei seggi consiliari.
2- nei comuni minori
- ciascun sindaco è collegato a una lista sola
- l'elettore può esprimere una preferenza
- si vota in un solo turno
- candidato con più voti è eletto e comporta l'elezione dei due terzi dei consiglieri fra i candidati nella sua lista
3- Nelle province:
- - i candidati al consiglio si presentano in seggi uninominali
- sono collegati fra loro da gruppi di partito o coalizioni e il candidato pres è obbligato a collegarsi a uno o più gruppi di candidati nei seggi uninominali.
- si esprime un solo voto per il candidato presidente e per uno dei candidati al consiglio
Le circoscrizioni:
Le modalità di elezione dei relativi consigli sono affidate dalla legge allo statuto del comune.
LE ELEZIONI EUROPEE
l.24 gennaio 1979,n.18 la legge elettorale italiana per il Parlameno europeo è l'unica a presentare le caratteristiche del proporzionale e premia le liste minori più di quelle di media consistenza.
Il proporzionalismo della legge elettorale europea:
- i seggi da eleggere sono ripartiti in 5 grandi circoscrizioni pluriregionali con n. ab. diverso l'una dall'altra.
- si applica forma del quoziente naturale e più alti resti
- si applica al complesso dei voti ottenuti dalle varie liste. Tutte le liste partecipano al riparto dei seggi.
- previste le preferenze plurime (tre e non una sola).
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO
- La presentazione delle candidature è disciplinata dall'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di un certo numero di elettori rapportato alla dimensione demografica del collegio.
- Nel nostro ordinamento la competenza a gestire il procedimento elettorale è affidata al ministero dell'interno e ai comuni, e la competenza a garantirlo alla magistratura ordinaria.
- Contestazioni: per elezioni politiche, assicurano il rispetto degli interna corporis parlamentari, le Camere. Per altri tipi di elezioni la competenza è affidata alla giustizia amministrativa.
- Le camne elettorali; disposizioni che regolano accesso ai mezzi d'informazione; altre forme di proanda; limiti alle spese elettorali di candidati e partiti; forme di pubblicità di tali spese; il mandatario elettorale; tipologia spese elettorali ammesse, le forme di controllo e le sanzioni, collegio regionale di garanzia elettorale. (l.4aprile 1956,n.212 e l. 10dicembre 1993,n.515).
- per garantire la parità dei mezzi d'informazione è vietata la diffusione dei risultati dei sondaggi sulle intenzioni degli elettori nei 15 giorni che precedono il voto.
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE VIGENTE
Gli elementi comuni a tutte le forme elettorali oggi sono tre:
1. Tutte favoriscono l'aggregarsi delle forze politiche e dei candidati in due schieramenti contrapposti, bipolarismo.
2. Tutte perseguono l'obiettivo di qui sopra tutelando la possibilità di accesso di una larga pluralità di forze politiche gelose della loro tradizionale o recente identità.
3. Tutte si traducono in formule o sistemi definibili come misti.
In 60 anni di Repubblica si è cambiata la legge elettorale ma non la forma di governo grazie ai vincoli costituzionali dettati in Costituzione: Abbiamo così l'elezione diretta del vertice dell' esecutivo.
Nei comuni, province e regioni è stato invece possibile cambiare la forma di governo; si è sacrificata l'assemblea all'obiettivo prioritario di garantire una maggioranza numerica consistente e tendenzialmente solida al presidente o al sindaco eletto. Ciò ha garantito secca bipolarizzazione. Il cittadino elettore ha doppio potere:
- concorre a scegliere chi governa
- concorre a scelta della forza politica che lo rappresenta al consiglio (e anche scelta singolo consigliere).
A livello parlamentare strada della bipolarizzazione collegio per collegio:
- esiti finali più incerti
IL POPOLO CHE DELIBERA
Forme di decisione popolare diretta: il referendum
2 giugno 1946: referendum per la scelta repubblicana.
Referendum: votazione deliberativa sulla base di un quesito che viene sottoposto alla votazione del corpo elettorale in forme varie e con effetti diversi:
1- referendum deliberativo; incide ordinamento
2- referendum consultivo, parere
La caratteristica comune è che sono giochi a somma zero. La volontà di coloro che prevalgono è la volontà del popolo. E' appropriato quando s'impongono scelte nette, prendere o lasciare. E' strumento di riequilibrio e compensazione politico-istituzionale.
Tipologia dei referendum:
Referendum costituzionale (art.138,2,3Cost.)
Referendum abrogativo (Art.75 Cost.)
Referendum di modificazione territoriale delle regioni (Art. 132 Cost.)
1. REFERENDUM COSTITUZIONALE art 138,2,3 Cost.
Può essere promosso nei tre mesi successivi alla pubblicazione, notiziale, di una legge costituzionale approvata in seconda delibera a maggioranza assoluta, no 2/3. Titolari del diritto a chiederlo:
- 1/5 dei componenti di ciascuna Camera
- 500.000 elettori
- 5 consigli regionali
1) Decide sulla legittimità della richiesta l'ufficio centrale per il referendum, presso la CORTE DI CASSAZIONE, costituito da 3 consiglieri anziani e 3 presidenti di sezione.
2) Il presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum per una data posta tra il 50° e il 70° giorno dal decreto d'indizione.
La disciplina del procedimento referendario costituzionale è sita nella l.25 maggio 1970,n.352
Non c'è bisogno del quorum strutturale perchè si tratta di prendere una decisione non di cambiare una legge già presente.
3) Se la legge ottiene la maggioranza dei voti validi ciò è attestato dalla corte di Cassazione e il Presidente della repubblica la promulga. in caso contrario è come se non fosse mai esistita.
Il primo referendum costituzionale si è ottenuto il 7 ottobre del 2001 per la l. di revisione costituzionale del titolo V della Costituzione approvata dal Parlamento l'8 marzo 2001.
2. REFERENDUM ABROGATIVO art.75 Cost.
Fu unica forma di referendum legislativo secondo Meucci Ruini, per evitare che il Parlamento fosse organo sovrano.
Consiste nel sottoporre al corpo elettorale la domanda:
Volete che sia abrogata la legge tale del titola tale? ovvero anche parti di essa.
Titolari del potere di richiederlo sono:
- 500.000 elettori
- 5 consigli regionali
La disciplina di questo referendum è disciplinata sempre dalla l. 25 maggio 1970,n.352. La Costituzione prevede una serie di limiti sotto forma di oggetti che non possono essere sottoposti a referendum.
Il referendum abrogativo è un atto legislativo che risponde a un indirizzo politico di maggioranza che l'opposizione non può sempre mettere in discussione perciò non sono titolari di richiederlo i parlamentari.
La Corte Costituzionale disciplinata dalla l. cost.11 marzo1953,n.1(art.2) verifica l'ammissibilità dei quesiti presentati nel referendum.
La garanzia della legittimità del procedimento è dell'ufficio centrale per il referendum presso la corte di Cassazione.
Limiti all'ammissibilità art.75,2Cost :
- tributarie
- di bilancio
- di amnistia e di indulto
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
Limiti ulteriori determinati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent.16/1978):
- limiti impliciti; interpretazione del testo
- limiti logici; vs spirito della Costituzione
Elenco limiti dalla Corte per i referendum abrogativi:
- La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali, art.138
- Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato; per cui la Costituzione detta l'unica disciplina possibile.
- Le leggi a contenuto comunitariamente vincolato
- Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata; con speciale copertura costituzionale
- Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall'art.75,2 Cost. (es. no leggi di bilancio perciò nemmeno finanziarie)
- Le leggi obbligatorie o necessarie; le leggi per cui la Costituzione si limita a stabilire che devono esistere (es. legge sulla presidenza del consiglio e sugli stessi referendum).
La giurisprudenza in materia di referendum su leggi elettorali
La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le richieste di abrogazione totale . Le leggi elettorali tuttavia possono essere sottoposte a referendum quando la richiesta colpisca solo alcune disposizioni, abrogazione parziale, e a condizione che la disciplina di risulta, post brogazione, permetta comunque agli organi costituzionali di poter funzionare:
sent.29/1987 inammissibile richiesta per elzione del CSM perchè aveva come oggetto l'intera legge. Ma ammissibile referendum sulla legge elettorale della Camera dei deputati che colpiva solo le disposizioni in base alle quali l'elettore poteva esprimere una sola preferenza senza impedire il regolare rinnovo dell'organo costituzionale.
Sentenze ammissibili simili:
1993 sent.32 e 33
1995 sent. 5 e 10
1997 sent. 26
1999 sent.13
2000 sent. 33 e 34
La formulazione del quesito
- Richiesta omogenea (si o no), chiara, e univoca.
Le materie su cui decidere nello steso referendum devono essere riguardo lo stesso argomento e non disparate: E' inammissibile una richiesta referendaria che contiene una pluralità di domande eterogenee che impediscono una scelta univoca.
La Corte ritiene che una richiesta sia omogenea quando il quesito sottoposto agli elettori è riconducibile ad un unitario principio abrogativo in grado di tenerle tutte insieme. Es. sent.13/1999 su metodo proporzionale seggi della Camera.
Omogenità è presupposto affinchè un referendum sia chiaro. L'elettore deve capirne:
- oggetto
- fine
- conseguenze
Dal 1972 al 2004 su 134 richieste la corte ne ha ammesse 66.
1) Entro il 10 febbraio la Corte dichiara l'ammissibilità del quesito referendario, già verificato dall'ufficio centrale..
2) Il Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, indice il referendum che si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno
3) L'ufficio centrale per il referendum verifica e proclama i risultati del referendum
4) Se è favorevole il Presidente della Repubblica emana un decreto con il quale abroga la legge o parte di essa come da richiesta
5) Dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'abrogazione ha effetto.
L'entrata in vigore può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale,previa delibera del CM.
Art.75,4 affinchè l'esito sia accolto devono votare almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quorum strutturale.
La prevalenza dei no invece ha un altro effetto:
Non è possibile ripresentare un referendum sulle medesime disposizioni prima del termine di 5 anni. Se il quorum non è raggiunto tale vincolo non si applica.
il procedimento di referendario è interrotto nel caso in cui sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta. Questa previsione non si applica, sent. 68/1978, se la nuova disciplina non modifica i principi ispiratori e contenuti essenziali di quella sottoposta a referendum. In tal caso l'ufficio centrale per il referendum trasferisce alla nuova legge i quesiti referendari.
3.REFERENDUM RELATIVI A MODIFICAZIONI TERRITORIALI art.132 Cost.
1. Referendum che in caso di voto favorevole costituisce una legge costituzionale per la fusione di più regioni o per costituirne una nuova (art.132,1)
2. Referendum che in caso di voto favorevole costituisce presupposto per una legge ordinaria che consente a una provincia o a un coune di staccarsi da una regione e aggregarsi ad un'altra. (art.132,2). Modalità attuative disciplinate dalla l.352/1970
REFERENDUM REGIONALI E LOCALI
1. Regionali art.123,1Cost. devono avere a oggetto leggi e provvedimenti amministrativi della regione
2. Locali artt.6 e 8 TUEL devono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale
Sent.496/2000 La Corte costituzionale dichiara illegittima legge regionale che consente ai consigli regionali di chiedere un referendum d'indirizzo nel processo di revisione costituzionale.
Un referendum confermativo eventuale è previsto per l'approvazione degli statuti regionali (art.123,3Cost); nelle regioni speciali per l'approvazione delle leggi statutarie.
Altri referendum
1989 Referendum d'indirizzo con oggetto il conferimento di un mandato costituente al Parlamento di Strasburgo.
Il referendum abrogativo nella prassi
- Primo referendum abrogativo data maggio 1974.
- 55 tenutisi effettivamente in 30 anni
- Col passare del tempo falliscono sempre di più per il non raggiungimento del quorum strutturale(97,99,2000,2003)
Aspetti costituzionalistici e giuridici dei referendum:
- Disputa ricorrente intorno all'ammissibilità delle richieste referendarie.
- La questione dei veri o presunti vincoli determinati dalla decisione referendaria nel silenzio della Costituzione sul punto
- La questione degli effetti della consultazione dichiarata non valida a seguito del mancato raggiungimento del quorum di partecipazione
- La questione della legittimità di referendum aventi natura formalmente abrogativa ma di fatto propositiva; questione sulla quale la Corte si è pronunciata per negare l'ammissibilità di alcuni quesiti proprio in ragione del loro 'carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo'
- L'opportunità di aggiornare l'istituto sotto i più diversi profili:
- la successione temporale del procedimento, dich. inammissibilità giunge dopo raccolta firme.
- il numero delle firme richieste
- introduzione di un tetto al numero di richieste che si possono sottoporre al voto nella stessa tornata.
- previsione di vincoli nei confronti del legislatore affinchè ripetti l'esito del referendum
- la eliminazione o la riduzione del quorum strutturale
Il popolo che partecipa: I PARTITI
Strumenti di partecipazione dei cittadini per influenzare le scelte collettive:
L'ASSOCIAZIONISMO POLITICO
- Il partito moderno sorto verso la fine dell'Ottocento
- Si è affermato nei partiti di massa all'inizio del Novecento
- Il modello era il partito socialdemocratico tedesco
- I primi partiti furono socialisti: organizzarono i lavoratori e i ceti meno abbienti.
In epoca fascista:
- L'organizzazione totalitaria era fondata su un partito unico; chi guidava il partito guidava anche lo Stato
- La fine del fascismo riportò così al pluralismo partitico.
Il nuovo ordinamento costituzionale si fondò sui partiti politici.
Essi ricoprono un'attività rilevante ai fini della funzionalità stessa dell'ordinamento costituzionale.
L'art.49 ha come destinatari i cittadini che hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con un metodo democratico a determinare la politica nazionale:
a. Per la Costituzione non sono i partiti a determinare l'assetto politico dello Stato ma i cittadini
b. Il concorso deve avvenire con metodo democratico
Il partito deve rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni ma può essere organizzato senza selezione democratica della dirigenza all'interno.
Gli interna corporis dei partiti sono sempre stati tutelati.
Il finanziamento dei partiti
Controllo strettamente finanziario
l.3giugno1999,n.157 prevede un rimborso delle spese elettorali di consistenza tale da costituire un vero e proprio finanziamento pubblico annuale simile a quello del 1993 abrogato per via referendaria. La novità è che estende il finanziamento ai comitati promotori per i referendum a condizione che venga conseguito il quorum.
Altre leggi disciplinano il finanziamento della stampa di partito.
Il rapporto fra partito e gruppo parlamentare
Il partito politico si è affermato prima nella società e poi nelle istituzioni.
Partitocrazia: L'eccessivo potere dei partiti e la loro tendenza a impadronirsi delle istituzioni rappresentative, occupando tutti i posti di potere e dunque sostituendosi ad esse.
Nascono le coalizioni; cui le forze politiche sono obbligate.
Altri istituti di partecipazione politica
1. La petizione: art.50 Cost. E' una delle forme più antiche di rapporto fra cittadini e autorità. Consiste nel chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necesseità da parte di ogni cittadino. Le due Camere sono obbligate ad esaminarle in commissione. E' difficile che le petizioni abbiano seguito. In solo un paio di casi le necessità che presentavano sono state raccolte in un'unica legge approvata.
2. L'iniziativa legislativa popolare: art.71,2 Cost. prevede che 50.000 elettori possano presentare un progetto di legge redatto in articoli a una delle due Camere (disciplinato da l.352/1970 sui referendum). La Camera cui giunge la proposta verifica le firme ed accerta la regolarità della richiesta. Entrambi i regolamenti parlamentari prevedono che i progetti di legge popolari non decadano a fine legislatura e non debbano pertanto essere ripresentati.
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