diritto |
La legge
Iter legislativo
Abrogazione
Una norma può essere abrogata da una legge posteriore, di pari valore gerarchico, che ne annulli l'efficacia. Altra forma di abrogazione può essere il referendum popolare, qualora ne facciano richiesta almeno 500 mila elettori o cinque Consigli regionali, inoltre si ritiene abrogata la legge solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e consegue la maggioranza dei voti espressi (art. 75 Cost). Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l'efficacia, ma mentre l'abrogazione ha effetto ex nunc (solo per l'avvenire) la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione ex tunc.
Irretroattività
Secondo l'art. 111 delle preleggi "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". In realtà nel nostro ordinamento solo le norme penali non sono retroattive.
Interpretazione
Interpretazione giudiziale: è compiuta dai giudici dello Stato ed è l'unica ad avere valore vincolante, ma solo per le parti in giudizio.
Interpretazione dottrinale: compiuta dai cultori delle materie giuridiche, i quali illustrano i possibili significati delle varie disposizioni.
Interpretazione autentica: proviene dallo stesso legislatore, che emana disposizioni per chiarire il significato di altre (norme interpretative) che hanno carattere vincolante ed efficacia retroattiva.
Analogia
Nel caso in cui il giudice si trovi di fronte a delle lacune all'interno dell'ordinamento, secondo l'art. 122 delle preleggi, costui può applicare "per analogia" le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe (analogia legis) e qualora il caso rimanga ancora dubbio, applicando i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris). L'analogia non è consentita per le norme penali né per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (art. 14 preleggi).
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