diritto |
La
motivazione dell'atto amministrativo
La motivazione è lo strumento che rende conoscibili le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad
emanare un dato provvedimento.
Ne deriva che essa dovrà essere sufficientemente completa e coerente rispetto alle acquisizioni
procedimentali precedenti, con un grado di analiticità variabile a seconda del tipo di provvedimento.
Ne deriva, per altro verso, che, come sottolinea la giurisprudenza (che non trova sempre concorde la
dottrina), non sarà possibile integrare la stessa con argomenti addotti dopo che l'atto amministrativo è stato
impugnato.
Tuttavia, con riferimento all'attività vincolata non si può considerare integrazione ex post della motivazione lo
svolgimento di argomenti che esplicitano i presupposti dell'agire non indicati nel provvedimento, ma
facilmente identificabili in base alla norma che disciplina l'esercizio del potere.
Il contenuto della motivazione si
articola in:
1. giustificazione: esposizione dei
presupposti di fatto e di diritto;
2. motivazione in senso stretto: esposizione delle ragioni che stanno alla base della determinazione
assunta.
Secondo la dottrina maggioritaria, la motivazione, così articolata, assolve ad almeno tre funzioni:
1. agevolare l'interpretazione dell'atto
amministrativo;
2. garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa;
3. facilitare e potenziare il controllo sociale e quindi giurisdizionale sull'azione amministrativa.
Per tali ragioni particolarmente rilevante è stata la generalizzazione dell'obbligo di motivare gli atti
amministrativi operata dall'art. 3 l.n. 241/90.
La giurisprudenza, prima dell'emanazione della legge sul procedimento amministrativo, aveva sottolineato
che la motivazione era obbligatoria, oltre che nei casi in cui espressa disposizione di legge la imponeva, in
tutti i casi di esercizio di attività discrezionale da parte della p.a..
E così, la dottrina, dopo l'entrata in vigore del menzionato articolo, ha ritenuto che l'obbligo di motivare gli atti
amministrativi non incontrasse più alcun limite e che, quindi, ogni atto dovesse esser provvisto di
motivazione.
La giurisprudenza, tuttavia, non ha abbandonato le sue posizioni. E così:
1. esclude dall'obbligo di motivazione:
gli atti vincolati;
1. gli atti espressione della c.d. discrezionalità negativa = atti con cui l'amministrazione si limita ad
accertare l'assenza di fatti ostativi, poiché l'interesse pubblico primario è omogeneo a quello
dell'interessato (es. abilitazione al
trasporto in autobus).
2. ritiene necessaria la motivazione per gli atti generali, che sono idonei ad incidere direttamente sulle sfere
giuridiche individuali (es. piano regolatore generale che sacrifichi posizioni consolidate), nonostante la
norma li esoneri.
L'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo dispone che la motivazione possa risultare anche da
fonte diversa dal testo dell'atto amministrativo cui si riferisce. Cioè a dire da altri atti che hanno preceduto
l'adozione dell'atto medesimo e che, di norma, fanno parte dello stesso procedimento amministrativo che ha
portato all'adozione di questo.
Legittima, cioè, gli istituti della
Motivazione per/ob relationem: la motivazione risulta da un altro atto della serie procedimentale
ed è espressamente richiamata dall'atto amministrativo;
Motivazione implicita: la motivazione risulta da altro atto della serie procedimentale, ma l'atto
amministrativo che 'ne è privo' non la richiama espressamente.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta