diritto |
La prova dei fatti giuridici
I mezzi di prova in generale
Chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ed eguale onere è a carico di chi, invece, eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto vantato dal primo si è modificato o estinto. ½ sono ipotesi in cui chi agisce per far valere un determinato diritto, o chi resiste alla sua pretesa, è dispensato, in deroga al principio innanzitutto enunciato, dal provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua azione o della sua eccezione. Quando ciò avviene si parla di prescrizioni legali. Le prove possono essere classificate in due principali categorie a seconda che preesistano al processo o siano assunta in sede processuale: si parla di prove precostituite nel primo caso e di prove costituende nel secondo.
Le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. A seconda che la legge ammetta o meno una prova contraria, si parla di prescrizioni relative nel primo caso e assolute nel secondo. Le presunzioni sono generalmente basate su massime d'esperienza oppure sono stabilite dalla legge al solo scopo di sollevare una certa parte dall'onere di fornire prove la cui produzione, per la particolare natura dei fatti da dimostrare, sarebbe estremamente disagevole o addirittura impossibile.
L'atto pubblico è un documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ossia una garanzia di veridicità della provenienza e dei fatti attestati particolarmente qualificata. L'atto pubblico fa piena prova delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato formato, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché della provenienza delle dichiarazioni dalle parti che le hanno rese (elementi estrinseci), ma non fa prova della verità di tali dichiarazioni, né della loro corrispondenza all'intimo volere delle parti (elementi intrinseci).
La scrittura privata, a differenza dell'atto pubblico, è un documento che i privati predispongono liberamente e da soli, senza, cioè, l'intervento di un pubblico ufficiale. Essa ha, perciò, un'efficacia probatoria inferiore a quella dell'atto pubblico; infatti l'autore deve provarne l'autenticità: ciò può avvenire attraverso uno speciale procedimento, detto di verificazione. La sottoscrizione della scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza.
La prova testimoniale consiste nell'assumere, in sede processuale, da un terzo estraneo dichiarazioni intorno a fatti rilevanti ai fini della decisione della causa. Non sempre la prova testimoniale è ammissibile. Il legislatore, infatti, da un lato ha scarsa fiducia nelmemoria - I processi di memorizzazione dall'acquisizione al richiamo - Studi comparati" class="text">la memoria umana e teme il pericolo di deformazioni inconsapevoli dei fatti; dall'altro tende a diffidare di un mezzo di prova che non offre alcuna garanzia sul piano dell'attendibilità e veridicità delle dichiarazioni rese sia pure sotto giuramento. Nessuno può testimoniare a favore di se stesso.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa, in sede processuale o altrove, di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione, a differenza della prova testimoniale, ha un'efficacia dimostrativa piena ed incondizionata perché, una volta rese in giudizio, vincola il giudice alle risultanze probatorie. È necessario, però, perché tale effetto si produca, che il confidente, ossia chi rende la confessione, abbia il potere di disporre del diritto a cui i fatti contestati si riferiscono. La confessione è irrevocabile, salvo che si provi che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Il giuramento è la dichiarazione con la quale una parte afferma la verità di uno o più fatti ad essa favorevoli, nella forma solenne stabilita dalla legge. Si tratta di un espediente probatorio basato sull'efficacia intimidatoria delle sanzioni che l'ordinamento prevede per chi abbia giurato il falso. Il giuramento può essere di due specie:
Una particolare specie di giuramento suppletorio è il giuramento estimatorio, che è deferito dal giudice, anche in questo caso d'ufficio, al fine di determinare il valore della cosa domandata quando non sia possibile accertarlo con altri mezzi.
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