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La pubblica amministrazione - Competenza Giurisdizionale

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La pubblica amministrazione


Le attività che lo Stato contemporaneo svolge implica una complessa organizzazione dei pubblici poteri. Sono attività regolate dal diritto e prendono il nome di FUNZIONI, che tradizionalmente si distinguono in tre categorie:

Normativa: (legislativa) Consiste nell'attività di produzione di norme giuridiche, regole generali astratte.

Amministrativa: (esecutiva) Consiste nell'attività di applicazione concreta delle norme giuridiche al fine di raggiungere l'interesse pubblico in specifiche circostanze.

Giurisdizionale: Consiste nell'attività rivolta alla verifica tra fatti e norme, per garantire l'osservanza delle norme da parte dei cittadini e dei poteri pubblici.

Dal punto di vista formale l'esercizio di ciascuna funzione avviene mediante atti tipici all'emanazione dei quali conduce il procedimento relativo: la legge, l'atto amministrativo, la sentenza.



L'espressione Pubblica Amministrazione indica sia il complesso degli organi e degli enti pubblici che hanno il compito di svolgere l'attività amministrativa (pubblica amministrazione n senso sogg.), sia l'attività amministrativa stessa (p.a. in senso oggettivo).

Le pubbliche amministrazioni sono un insieme eterogeneo di apparati con differenti forme organizzative ai quali sono attribuite funzioni differenziate: Amministrazione Statali, Regionali, Provinciali e Comunali. Esse formano la cosiddetta Amministrazione Diretta

Numerosi sono gli enti pubblici diversi dallo stato:

Enti pubblici territoriali: realizzano una forma di autogoverno del popolo a livello locale, sono le regioni, province e comuni.

Enti pubblici strumentali o funzionali: svolgono specifiche funzioni per le quali sono stati istituiti, mediante leggi, dallo stato o dalle regioni. Questi enti svolgono indirettamente funzioni da stato e regioni e sono definiti enti dell' Amministrazione Indiretta.

Sono formate da persone giuridiche, titolari di autonomia gestionale. Al loro vertice sono posto organi dotati di autonomia decisionale e formati da persone fisiche nominate dall'ente, (stato o regione), che detiene un potere d'indirizzo e di controllo e provvede al finanziamento la Pubblica Amministrazione e organizzati in rami distinti:

Amministrazione dello Stato, esercitata dai ministeri in primo luogo, organi centrali e periferiche.

Amministrazione Enti Pubblici Territoriali, apparati amministrativi delle regioni, provincie comuni e comunità montane.

Amministrazione Enti  Pubblici Strum. O Funz, la legge 59/1997 ha riordinato questi enti con fusione o soppressione.

Enti Pubblici Economici, per gestire attività di tipo imprenditorile.Numero in riduzione per via del processo di privatizazzione in corso che ne prevvede la trasformazione in S.p.A aperte al capitale dei privati.

I numerosi organi che formano la pubblica Amministrazione in senso soggettivo possono essere classificate in base a diversi criteri. In base alla composizione sono monocratici (forasti da una sola persona: sindaco), o complessi (formati da più organi, es.: consiglio dei ministri). In base alla natura delle funzioni gli organi si considerano:

Organi Attivi: formano, manifestano e portano all'esecuzione la volontà della P.A medianti atti quali decreti, ordinanze,deliberazioni, (min., prefetto, sindaco). Realizzano l'interesse collettivo negli specifici ambiti in cui operano, (istruzione, sanità, ecc.)

Organi Consultivi: collaborano con gli organi attivi manifestando mediante pareri di legittimità e opportunità sugli atti. (consiglio di stato, conferenza permanente stato - regione). I pareri possono non essere obbligatori o facoltativi.

Organi di Controllo: Vigilano sull'operato degli organi attivi, verificano la legittimità l'efficacia o l'efficienza dei loro atti, mediante atti chiamati autorizzazioni, approvazioni,visti.

Autorità Indipendenti: Hanno il compito di verificare il rispetto delle leggi in specifici settori in posizione di imparzialità ed autonomia rispetto al governo.

Nell'esaminare la struttura della P.A, piuttosto complessa, particolarmente rilevante è la considerazione dei regolamenti e direttive comunitarie provenienti dell' U.E nell'ambito del trasferimento delle funzioni dallo stato agli enti locali e rispettive modalità di essere recepite nell'ordinamento centrale e periferico.

Anche riguardo al trasporto aereo c'è da tener conto della legislazione di trasporto aereo internazionale, in particolare il regolamento (ce) N 899/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica quello precedente (N  2027/97) circa la responsabilità del vettore aereo in caso d'incidenti.

Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei.

Risultava necessario modificare il regolamento (ce) N 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per allinearlo con le disposizioni  sulla convenzione di Montreal e creare cosi un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.


Le fonti della legge internazionale del trasporto aereo


Convenzione per unificazione di regole relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) 28-05-l999


La convenzione ha riconosciuto il significativo contributo per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12-l0-l929 denominata "Convenzione di Varsavia" in funzione di armonizzare il diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea. In oltre si evidenzia l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione.

Nelle disposizioni generali si individua il campo di applicazione e si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica anche ai trasporti con aeromobili effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.

L'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.


Il presente regolamento e la Convenzione di Montreal rafforzano la protezione dei passeggeri e dei loro aventi diritto e non possono essere interpretati nel senso di indebolire la loro protezione in relazione alla legislazione in vigore dal momento dell'azione del regolamento in questione.

Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all'interno della Comunità Europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto nazionale che per quello internazionale.

Nell'articolo 17 della Convenzione si parla che il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o sbarco cosi come è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.

Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli ogetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.

Competenza Giurisdizionale

L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali indicati sopra oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.












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