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La riforma del processo civile dopo la Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (legge di conversione del DL n. 35/2005)

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La riforma del processo civile dopo la Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (legge di conversione del DL n. 35/2005)

modifiche al Codice di Procedura Civile, alle Disposizioni di Attuazioni del

Codice di Procedura Civile, alla Legge n. 898/1970 ed al

Codice Civile
















Indice


Caratteristiche Generali della Riforma

Il procedimento davanti al Tribunale

Il processo di esecuzione

Le impugnazioni e il ricorso per Cassazione

La legge 898/70


Bibliografia


Caratteristiche Generali della Riforma

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 ha come oggetto le disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale modificato in sede di conversione dalla legge del 14 maggio 2005, n. 80 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, Supplemento Ordinario n. 91. In base a quanto disposto dal comma 3-quater dell'articolo 2 del DL 35/2005, aggiunto dalla 80/2005, le norme di immediata applicazione sarebbero dovute entrare in vigore il 15 settembre 2005, ma tale termine è stato posticipato, prima al 15 novembre 2005 dal DL 30/6/2005, n. 115 (che ha anche previsto al comma 3-quinquies un regime transitorio per i processi pendenti) e poi al primo gennaio 2006 dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. In seguito, però, l'entrata in vigore della riforma è stata ulteriormente differita al 1° marzo 2006 dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271. Le norme di differimento dell'entrata in vigore contenute in tale decreto sono state poi inserite in sede di conversione del decreto milleproroghe, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51.

La legge di conversione ha previsto le deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, di arbitrato e per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali. Contiene inoltre, all'articolo 2 le modifiche ai codici civile e di procedura civile, alle disposizioni di attuazione di quest'ultimo, alla legge sul divorzio 898/70 e alla legge 890/82 sulle notifiche degli atti a mezzo posta.

Le modifiche al codice di procedura civile hanno investito il libro I: "Disposizioni generali",

il libro III: "Del processo di esecuzione", il libro IV: "Dei procedimenti speciali".


Il procedimento davanti al Tribunale

Nell'ambito della riforma, le novelle alla disciplina del procedimento davanti al Tribunale hanno l'apprezzabile ratio di rendere più rapido lo svolgimento del processo di cognizione. Per donare celerità al processo di cognizione piena, il legislatore ha riunito in un'unica udienza, durante la quale la trattazione della causa si svolge in forma orale di cui però è richiesto processo verbale, apportando alcune varianti, le attività processuali che si svolgevano separatamente nel corso della udienza di prima izione delle parti (art. 180), della prima udienza di trattazione (art. 183) e della udienza per le deduzioni istruttorie (art. 184).  Tale necessità emerge nella sua pienezza dalla nuova "udienza di prima izione della parti e trattazione della causa" in cui il tentativo di conciliazione delle parti ed il loro interrogatorio libero sono divenute attività eventuali e in cui le parti sono costrette a delineare in maniera permanente ed irreversibile (fermi restando in ogni caso l'istituto della remissione in termini e la disposizione d'ufficio di mezzi istruttori) il thema decidendum ed il thema probandum già come esito della loro prima izione innanzi al Giudice.

L'art 183 attribuisce al Giudice Istruttore tutte le incombenze che gli erano delegate già nella prima izione: verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, della costituzione delle parti e la loro capacità processuale, richiede i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, inoltre, fuori dai casi di applicazione dell'art. 187, provvede con ordinanza sulle richieste istruttorie e fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Qualora vi sia la pronuncia di un provvedimento negativo, fissa la data di una nuova udienza di citazione per dar modo alle parti di sanare le irregolarità denunciate.

Poiché l'attuale udienza di prima izione contempla anche la trattazione della causa, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non possono più essere proposte dal convenuto con le modalità di cui al vecchio art. 180 ultimo comma (e cioè nel termine perentorio concesso dal Giudice all'esito della udienza di prima izione) ma, a pena di decadenza, devono essere proposte nella sa di risposta.

Le comunicazioni delle se e delle memorie consentite dal Giudice possono aver luogo non soltanto con le modalità contemplate dall'art. 170 prima della riforma (deposito in cancelleria, notificazione e scambio documentato con l'apposizione in calce o a margine dell'originale del visto della controparte o del suo procuratore) ma anche a mezzo fax o posta elettronica.

A tal fine il difensore dichiara, nel primo scritto difensivo utile e in maniera univoca (nel senso che non sono considerati validi i dati inseriti nelle intestazioni del professionista o la carta intestata di uno studio), di voler ricevere le comunicazioni suddette presso un determinato numero di fax o indirizzo e-mail.

Per la validità delle comunicazioni è necessario che il Giudice abbia concesso la preventiva autorizzazione in relazione al singolo e specifico atto, che la comunicazione abbia luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi (che prevede passaggi di autenticazione della firma elettronica da parte del Ministero di Giustizia e un adeguamento informatico delle cancellerie nella pratica ancora inattuati) e che la parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione, ne abbia dato comunicazione alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

In caso di richiesta congiunta delle parti, il Giudice Istruttore può fissare un'ulteriore udienza per effettuare un tentativo di conciliazione, ovvero il libero interrogatorio di attore e convenuto. Soltanto nel caso in cui la conciliazione fallisca il Giudice, sulla base dei fatti allegati, dovrà richiedere alle parti i chiarimenti del caso, indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene necessaria la trattazione e indicare i provvedimenti richiesti dalla trattazione stessa.

Per quanto riguarda le nuove possibilità delle parti, l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto; può anche chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, sempre che tale esigenza sia imposta dalle difese del convenuto, in quanto entrambe le parti hanno facoltà di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto il Giudice concede loro un termine di trenta giorni, per il deposito di memorie mediante le quali compiere le suddette precisazioni e modificazioni e un ulteriore termine di trenta giorni per la replica.


Il processo di esecuzione

Per quanto concerne invece il processo di esecuzione, si parla dell'intervento più vasto ed incisivo dell'intera novella al diritto processuale civile, coinvolgendo non soltanto istituti generali quali il titolo esecutivo, le opposizioni, la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo, ma anche istituti particolari come il pignoramento, l'intervento dei creditori, la vendita, l'assegnazione, il modo del rilascio e l'estinzione del procedimento per consegna o rilascio.

Anche in questo caso l'obiettivo centrale della riforma si dimostra essere la speditezza del procedimento, la sua più evidente espressione consiste nel metodo di riconoscimento del credito non fondato su titolo esecutivo, nella risoluzione delle contestazioni al piano di riparto e, infine, nella delega delle operazioni di vendita.

Innanzitutto, per quel che concerne il titolo esecutivo, il nuovo art. 474 riconosce l'efficacia propria del titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate, ma solo in considerazione del fatto che la scrittura privata autenticata non permette di dare luogo ad esecuzione forzata per consegna o rilascio e, a pena di nullità, l'atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale della scrittura privata. La notificazione del titolo esecutivo deve essere eseguita sempre alla parte personalmente e ciò anche quando si tratti di una sentenza, se non sia decorso un anno dalla sua pubblicazione.

Per quanto riguarda la sospensione in caso di opposizione all'esecuzione, il nuovo codice prevede che l'ordinanza sulla istanza di sospensione per opposizione e quella che sospende in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata sono soggette alla stessa forma di reclamo previsto per i procedimenti cautelari (art. 669-terdecies). Per rendere più agile l'azione di opposizione viene lasciata alla discrezione delle parti la decisione di intraprendere o meno il giudizio di merito relativo alla stessa opposizione (e quindi volto all'accertamento del diritto del creditore ad agire in esecuzione forzata).

Al riguardo il nuovo testo dell'art. 624 prevede che quando viene disposta la sospensione il debitore o il terzo opponente maturano una particolare facoltà di scelta. Qualora siano interessati ad una pronuncia con autorità di giudicato, essi danno impulso al relativo giudizio di merito, qualora, invece, non siano interessati ad una pronuncia che abbia l'efficacia del giudicato sostanziale, essi chiedono al Giudice che ha pronunciato la sospensione di dichiarare l'estinzione del pignoramento. Non avendo attitudine al giudicato, l'ordinanza che dispone l'estinzione del pignoramento non è invocabile in un diverso processo.

L'istanza di estinzione del pignoramento formulata dal debitore o dal terzo opponenti all'esecuzione, non preclude ad ogni altro interessato di dare luogo al giudizio di merito sull'opposizione medesima, con la conseguenza che, ove il creditore abbia fondati motivi per salvare il pignoramento, promuoverà il giudizio di merito relativo alla opposizione alla esecuzione, altrimenti lascerà che il Giudice pronunci l'ordinanza di estinzione del pignoramento. Il legislatore del 2005 ha inoltre introdotto una nuova ipotesi di sospensione del processo esecutivo: il Giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore, può sospendere il processo per una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi, che vi sia o meno l'incanto di vendita. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Riguardo alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni provenienti dai pignoramenti utili possono intervenire nel processo di esecuzione i creditori muniti di un credito fondato su titolo esecutivo ovvero i creditori sprovvisti di titolo esecutivo purché, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o siano assistiti da pegno o da un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. In ogni caso l'intervento deve avvenire, anteriormente all'udienza in cui è disposta la vendita, depositando un ricorso contenente l'indicazione del credito e del titolo relativo e la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Il creditore pignorante ha facoltà (ma non obbligo) di indicare, con apposito atto, ai creditori chirografari che sono intervenuti tempestivamente o comunque entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento a tali beni, se sono forniti di titolo esecutivo o ad anticipare le spese necessarie per l'estensione, se ne sono sprovvisti.

Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati entro il temine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere preferito a loro in sede di distribuzione.


Le impugnazioni e il ricorso per Cassazione

Una riforma così organica e massiva non poteva non interessare anche le impugnazioni, e così è stato, anche se le modifiche sembrano esulare -e di molto- dalla ormai solita ratio di sveltezza nei procedimenti. Per esempio, dopo l'intervento della novella del 2005 (ma comunque relativamente ai soli processi pendenti al due marzo 2006, salvo che sia già intervenuta la pubblicazione della sentenza) le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità non sono più soggette ad inappellabilità assoluta, potendo essere impugnate quelle decisioni che violano le norme sul procedimento, le norme costituzionali o comunitarie o comunque i principi regolatori della materia.

Per quanto concerne i ricorsi in Cassazione, sono stati inseriti nuove legittimazioni ad impugnare e nuove modalità di ricorso.

Nel nuovo procedimento in Cassazione è stata valorizzata la funzione nomofilattica della Corte, che trova un concreto sviluppo nella prevista enunciazione del principio di diritto, infatti a norma dell'art. 366-bis, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve concludere la illustrazione dei motivi di impugnazione con la formulazione di un quesito di diritto sul quale la Corte dovrà pronunciare il principio di diritto. Tale enunciazione non è più circoscritta al ricorso fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge ma viene estesa alla generalità dei casi in cui la Corte, per decidere un ricorso fondato su altri motivi, deve risolvere una questione di diritto di particolare importanza. Vengono ulteriormente ampliate le possibilità che la Corte pronunci un principio di diritto con la nuova disciplina del ricorso nell'interesse della legge: infatti tale ricorso può essere proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione anche in relazione a provvedimenti non ricorribili per Cassazione né altrimenti impugnabili; di più: Il principio di diritto può essere pronunciato d'ufficio a prescindere dall'iniziativa del Procuratore Generale se il ricorso delle parti è inammissibile ma la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza.


La legge 898/70

Le modifiche intervenute alla Legge 1º dicembre legge 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) interessano il comma 3-bis inserito dalla legge di conversione che ha sostituito l'articolo 4 898/70 relativo alla domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio.

Il procedimento di separazione personale dei coniugi subisce modificazioni sia dirette sia riflesse. Per quanto concerne le innovazioni dirette, la domanda di separazione ora si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi e, soltanto in via residuale, al Giudice del luogo della residenza o del domicilio dell'ultimo convenuto (anteriormente alla riforma la competenza territoriale era individuata solo con quest'ultimo criterio). Ancora, al ricorso ed alla memoria difensiva ciascun coniuge deve allegare le ultime dichiarazioni dei redditi presentate e l'audizione delle parti si svolge sempre con l'assistenza dei difensori e non più, come previsto dal testo previgente, in loro assenza.

Incidono, invece, in via riflessa sul procedimento di separazione, le modifiche introdotte nel libro secondo del codice di rito in quanto, il giudizio di separazione che non si conclude in via consensuale, è seguito da una fase innanzi al Giudice Istruttore che si svolge secondo le nuove procedure ordinarie.

Per ciò che riguarda il ricordo di separazione, il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito della domanda di separazione in cancelleria, fissa con decreto l'udienza di izione dei coniugi davanti a sé, da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto nonché il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. La normativa previgente non prevedeva termini né per il decreto né per l'udienza presidenziale, da qui si coglie quanto la loro previsione risponda alla esigenza di ridurre i tempi di giudizio, a volte insostenibili.















Bibliografia:


A. Bucci, A. M. Soldi - le Nuove Riforme del Processo Civile - CEDAM, Padova 2006.

M. Bove, C. Cecchella - Il nuovo Processo Civile - Ed. Il Sole 24Ore, Milano 2006.

G. Balena, M. Bove - Le Riforme più recenti del Processo Civile - Ed. Cacucci, Bari 2006.

Associazione Italiana Magistrati, Osservazioni sullo schema di decreto legislativo approvato dal CDM del 23 settembre 2005




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