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La riscossione delle imposte indirette
Quadro generale.
La riscossione non coattiva delle imposte indirette si differenzia da quella delle imposte dirette perché è effettuata presso gli stessi uffici impositori; la riscossione coattiva è invece effettuata, sia per le imposte dirette, sia per le imposte indirette, mediante ruoli.
Riscossione in base alla dichiarazione.
Cominciamo ad esaminare i casi di iniziativa spontanea del contribuente. Dobbiamo allora distinguere tre gruppi: a) casi nei quali vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione; b) casi nei quali vi è l'obbligo di una attività equivalente alla dichiarazione; c) casi in cui l'obbligo di amento sorge senza dichiarazione.
La dichiarazione è prevista per l'imposta sulle assicurazioni, imposta sul valore aggiunto, imposta sulle successioni, sulla pubblicità, gli spettacoli e sugli incrementi di valore degli immobili. Per l'imposta di registro, e per le imposte ipotecarie e catastali, in luogo della dichiarazione, vi è la richiesta di registrazione o di effettuazione della formalità. Infine, amento senza dichiarazione si ha per le tasse sulle concessioni governative e per talune forme di adempimento dell'imposta di bollo.
Riscossione in base all'avviso di accertamento.
Di questo atto, dobbiamo rilevarne due specie: a) l'avviso che determina sia l'imponibile, sia l'imposta, generando l'obbligo immediato di amento; b) l'avviso che, limitandosi a determinare l'imponibile, non determina l'obbligo immediato di amento. Nell'Iva l'avviso stabilisce imponibile ed imposta; dalla sua notificazione, sorge l'obbligo di amento. L'avviso di accertamento determina imponibile ed imposta anche nell'imposta sulla pubblicità e nell'imposta sugli spettacoli. In tutti questi casi, l'avviso è anche atto della riscossione; il mancato amento legittima l'iscrizione a ruolo. In altre imposte (registro, successioni ed imposte connesse), l'avviso determina solo la base imponibile, onde lo si denomina avviso di accertamento del maggior valore; ad esso segue l'avviso di liquidazione.
Riscossione in base all'avviso di liquidazione.
L'avviso di liquidazione è previsto per l'imposta di registro, imposta sulle successioni e per le altre imposte indirette. In tali imposte, la base della prima liquidazione è la stessa denuncia del contribuente; in seguito la liquidazione avverrà in relazione agli avvisi di accertamento ( i quali, in tali imposta indicano il valore dei beni, ma non l'imposta). L'avviso di liquidazione contiene la determinazione imperativa dell'imposta; in quanto atto della riscossione, esso racchiude un invito al amento dell'imposta. L'imposta deve infatti essere ata entro un certo termine dalla notificazione dell'avviso (60 o 90 gg.). Se il amento non avviene nel predetto termine, si rende dovuta un soprattassa pari al 20% dell'imposta.
La riscossione provvisoria.
La distinzione tra riscossione definitiva e riscossione provvisoria, opera anche nelle imposte indirette. Solo per alcune imposte indirette è previsto un frazionamento del prelievo, in relazione all'andamento del processo; in altre imposte, l'amministrazione può riscuotere anche se vi è processo pendente. La riscossione provvisoria è prevista per l'imposta di registro, per l'imposta sulle successioni e donazioni, per l'INVIM e per l'Iva. La riscossione dell'imposta di registro è informata al principio per cui il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, con due eccezioni: - le imposte complementari si riscuotono per un terzo dopo il ricorso, due terzi dopo il primo grado, l'intero dopo il secondo grado; - le imposte suppletive sono riscosse dopo il terzo grado.
modulo dodicesimo
Sezione quarta - Esecuzione forzata -
Il processo esecutivo.
Il ruolo non è soltanto strumento di legittimazione della riscossione spontanea, ma anche titolo esecutivo, ossia in base ad esso il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore. L'esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle norme del diritto comune. L'avviso di mora deve contenere l'indicazione del debito e l'invito a are entro 5 gg.. L'avviso non preceduto da iscrizione a ruolo è atto impugnabile dinanzi alle commissioni. L'esecuzione immobiliare non può aver luogo se non è stata previamente esperita quella immobiliare. L'esecuzione si articola in tre momenti: pignoramento, vendita e assegnazione del ricavato. Il pignoramento dei beni mobili avviene nelle forme del diritto processuale comune, ad opera dell'ufficiale esattoriale, che deve redigere un verbale da consegnare e notificare al debitore esecutato. Per addivenire all vendita, il concessionario deve far afgere un avviso per 5 gg. consecutivi nella casa comunale, nel quale deve essere indicata la data del primo e quella del secondo incanto. Se i beni non sono venduti al secondo incanto provvede a venderli il sindaco per trattativa privata. Il pignoramento dei beni immobili si esegue mediante trascrizione di un avviso di vendita. La vendita è presieduta dal pretore. Se dopo un primo ed un secondo incanto il bene non è venduto, l'intendente può autorizzare un terzo incanto. Se il terzo incanto ha esito negativo l'immobile è devoluto allo Stato. Epilogo della procedura è la distribuzione del ricavato.
Le opposizioni all'esecuzione.
Secondo il codice di procedura civile, vi sono tre forme di opposizione: - opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata; - opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti esecutivi: - opposizione di terzo, promossa da un terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. In relazione all'esecuzione esattoriale, la legge non ammette né l'opposizione all'esecuzione, né l'opposizione agli atti esecutivi, ma solo l'opposizione di terzo. In luogo dell'opposizione all'esecuzione, il diritto tributario conosce un rimedio amministrativo; è il ricorso all'intendente.
La sospensione dell'esecuzione.
La legge stabilisce che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione e che, tuttavia, l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla (cioè di disporre la sospensione non la riscossione). La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Esiste dunque un potere dell'Amministrazione di sospendere la riscossione; l'esercizio del potere è subordinato alla presentazione d'un ricorso contro il ruolo, ed in mancanza di pericoli per la riscossione. Contro i provvedimenti dell'amministrazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che potrebbe disporre la sospensione rifiutata.
L'ingiunzione.
L'ingiunzione era lo strumento della riscossione di tutte le tasse e imposte indirette: ora continua ad essere usata come atto di accertamento, mentre per la riscossione occorre il ruolo. Con atto di ingiunzione, la pubblica amministrazione ordina il amento dell'imposta; se il amento non avviene entro 30 gg., la pubblica amministrazione ha il diritto di dar corso all'esecuzione forzata. Quanto alla natura giuridica e agli effetti dell'ingiunzione, essa: se segue un atto d'imposizione ha natura di atto esattivo; se non è stata preceduta da avviso di accertamento, cumula le funzioni di atto impositivo e di atto esattivo.
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