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1.1. La volontaria giurisdizione: il problema della sua natura giuridica. La materia della volontaria giurisdizione non è di facile collocazione. Essa oscilla tra il diritto pubblico e il diritto privato, tra giurisdizione e amministrazione, tra diritto sostanziale e diritto processuale . 1[1] In via preliminare rispetto allo studio delle norme che la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale - legge 31 maggio 1995 num. 218 - dedica alla volontaria giurisdizione, è importante cercare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della attività in discorso in relazione al nostro ordinamento giuridico. Questo per due motivi fondamentali. In primo luogo, ciò consentirà di stabilire quando si è in presenza di un procedimento avente natura volontaria, e, di conseguenza, quando andrà applicata l'apposita norma conurata dalla legge di riforma allo scopo di determinare la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano in questa materia (art. 9). In secondo luogo, si potrà in questo modo stabilire anche quando ci si trova di fronte ad un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione e, quindi, quando andrà applicata l'apposita disciplina prevista per regolarne il riconoscimento (art. 66, ma anche l'art. 67 per ciò che concerne l'attuazione e la contestazione del riconoscimento del provvedimento); considerato che, come si vedrà meglio in seguito, la qualificazione dell'atto straniero i cui effetti vogliono essere fatti valere in Italia va effettuata ex lege fori. Volendo dunque tentare di individuare la natura ed i caratteri fondamentali della materia in esame, va innanzitutto rilevato che, nel contesto della attività giurisdizionale al quale, come si vedrà, almeno formalmente appartiene, la caratteristica peculiare della volontaria giurisdizione risulta essere costituita dalla normale assenza di contestazione tra le parti interessate (jurisdictio inter volentes): o perché la parte interessata è una soltanto o perché il giudizio si svolge sulla base di un accordo tra i diversi interessati. 2[2] Essa conura quindi un rapporto giuridico processuale imperfetto in cui, non potendosi identificare un attore e un convenuto, viene meno la trilateralità del rapporto stesso; ciò contrappone nettamente la giurisdizione volontaria alla giurisdizione c.d. contenziosa in cui, al contrario, tale trilateralità è la regola. 3[3] La teoria classica, di conseguenza, definisce la volontaria giurisdizione come attività di «amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali». 4[4] Tale attività ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale propriamente intesa, che la rende più prossima alla attività amministrativa. Mentre L'attività giurisdizionale ha infatti lo scopo di dichiarare ed attuare rapporti giuridici già esistenti, la giurisdizione volontaria ha costantemente lo scopo di completare e di svolgere rapporti giuridici imperfetti o di costituire rapporti giuridici nuovi. Con l'esercizio di tale attività non si tende alla attuazione di un diritto, ma all'integrazione o alla realizzazione della (o alla rimozione di uno ostacolo alla) fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (è il caso ad esempio della separazione consensuale dei coniugi, che deve essere omologata dal tribunale ai termini dell'art. 711, comma 4 cod. proc. civ.), o di un determinato potere (è il caso dell'autorizzazione proveniente dal giudice tutelare, richiesta ai termini dell'art. 320, comma 3 cod. civ. per l'alienazione di beni appartenenti al minore), o della vicenda costitutiva, modificativa od estintiva di una persona giuridica (ad esempio l'art. 2330, comma 3 cod. civ., sull'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese) o di altre simili situazioni; d'altra parte, a differenza dell'attività amministrativa, la giurisdizione volontaria non tutela interessi immediati delle Amministrazioni pubbliche, ma interessi facenti capo a privati, che solo mediatamente interessano lo Stato e le altre Amministrazioni. 5[5] Si tratta di una attività di tipo costitutivo, in quanto diretta alla realizzazione di modificazioni giuridiche, che si distingue però dalla giurisdizione di cognizione costitutiva (necessaria). Mentre quest'ultima mira infatti ad attuare diritti alla modificazione giuridica (effetto costitutivo indiretto), la giurisdizione volontaria semplicemente attua tale modificazione (effetto costitutivo diretto) e ad essa o non corrispondono diritti, bensì situazioni giuridiche di minor livello quali generiche aspettative - strutturalmente più prossime agli interessi legittimi o agli interessi semplici - o viceversa, quando cioè alla modificazione giuridica corrisponde un diritto, l'esercizio della attività avviene al di fuori di ogni contrasto su di esso. 6[6] La giurisdizione volontaria presenta dunque caratteristiche strutturali che la pongono in una zona dai confini sfumati, a cavallo tra attività giurisdizionale e attività amministrativa. Un dato formale la rende assimilabile alla prima: è una attività svolta da organi giurisdizionali, assistita dalla garanzia dell'imparzialità propria di questi organi; un dato sostanziale la avvicina al secondo tipo di attività: il procedimento volontario si conclude con un provvedimento sempre revocabile e modificabile, inidoneo quindi a dar luogo alla cosa giudicata. 7[7] Nei procedimenti di volontaria giurisdizione (perlomeno nella maggior parte) sono in definitiva assenti i c.d. naturalia processus: domanda di un soggetto contro un altro, contraddittorio, sentenza; addirittura manca la presenza di due parti. Con essi il giudice è chiamato ad esercitare, tramite provvedimenti di autorizzazione o di omologazione, un controllo preventivo o successivo, di legittimità o di merito, su determinati atti giuridici privati, ad istanza del soggetto interessato o del suo legale rappresentante. 8[8
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