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Le Societa - Il Contratto di societa - La divisione degli utili - L'autonomia patrimoniale

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Le Società


La società come impresa collettiva.

L'attività d'impresa oltre che da una sola persona (impresa individuale), può esser esercitata anche da più persone riunite fra loro in una società (impresa collettiva).

La società non và confusa con la comunione. La comunione è il diritto di proprietà esercitato insieme da più persone su un bene comune e lo scopo è quello di godere di un bene in comune, e non dall'esercizio collettivo di un'attività economica allo scopo di ripartirsi gli utili.


Il Contratto di società

Sul piano giuridico non bisogna dimenticare che per costruire una società occorre concludere un contratto.

Il contratto di società è quel contratto in forza del quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividere gli utili

(art. 2247 c.c). Analizzando la definizione possiamo individuare i caratteri essenziali del contratto di  una società ovvero: la pluralità dei soci, il conferimento dei beni o servizi, l'esercizio in comune di un'attività economica, la divisione degli utili.


la pluralità dei soci. Perché vi sia una società è indispensabile che vi siano almeno due soci.



Il conferimento di beni o servizi Si conferiscono dei beni o servizi per contribuire nel sostegno dell'impresa. Il conferimento di beni può avere come oggetto anche il denaro e sia beni in natura. Il conferimento invece dei servizi ha invece come oggetto la prestazione di lavoro da parte del socio a favore della società: anche il lavoro prestato costituisce un'entità valutabile economicamente.

l'esercizio in comune di un'attività economica. Nella società i soci non sono imprenditori, ma è imprenditore soltanto la società intesa come nome autonomo soggetto giuridico. Il tipo di attività economica svolta dalla società costituisce il capitale sociale.

La divisione degli utili. Scopo del contratto della società è la ripartizione degli utili fra i soci. Gli utili sono ripartiti solo se esistono, dunque solo se l'attività economica è positiva.


Secondo il fine le società si dividono in:


Società lucrative. Ovvero che hanno come scopo quello di ricavare un profitto dall'attività economica e sono: le società semplici, le snc, le sas, le spa, le srl e le sapa.


Società cooperative. Hanno un fine mutualistico, ovvero di offrire ai soci dei beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.


In base al tipo:

Società commerciali e non commerciali. un esempio di società non commerciale è la società semplice unica società che può rientrare in una società non commerciale. Un esempio può essere di tre fratelli che si riuniscono per aprire un'attività agricola. In poche parole la distinzione fra commerciale e non commerciale si basa su imprenditore commerciale e imprenditore agricolo. Tutto quello che non rientra nell'articolo 2195 c.c può definirsi non commerciale. Invece le società commerciali esse sono rappresentate da qualsiasi tipo di società ad esclusione della società semplice.






L'autonomia patrimoniale


La società è un soggetto giuridico autonomo, dotato di una capacità d'agire distinta da quella dei singoli soci. Ciò vuol dire che la società è titolare di diritti e obblighi a prescindere dalla posizione personale dei singoli soci. Naturalmente, nello svolgimento dell'attività economica, la società matura debiti e crediti nei confronti di altri soggetti. Anche i debiti e i crediti sono della società e non già crediti e debiti dei singoli soci. Ai debiti della società fa quindi fronte il patrimonio della società, invece ai debiti dei soci fa fronte il patrimonio personale dei singoli soci.

La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci è chiamata autonomia patrimoniale.

L'autonomia patrimoniale poi si distingue in autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta. Perché la separazione dei patrimoni di cui abbiamo appena parlato non è sempre così assoluta. Si ha autonomia patrimoniale perfetta nelle società di capitali perché c'è una separazione assoluta tra patrimonio sociale e quello personale dei singoli soci. Invece si ha un'autonomia patrimoniale imperfetta nella società di persone, perché i soci possono esser chiamati a rispondere in proprio dei debiti della società. Anche in questo caso vi è sempre un'autonomia patrimoniale perché la responsabilità patrimoniale dei debiti delle società è solo sussidiaria perché scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a are i creditori della società.

Soltanto le società di capitali in quanto dotate di autonomia patrimoniale perfetta hanno la personalità giuridica. 


Società di persone e società di capitali


In base all'organizzazione la società si divide in società di persone o società di capitali. Nelle società di persone rientrano le società semplici le snc la sas, invece nelle società di capitali rientrano le spa, le srl e le sapa.

In tutte le società è presente un elemento personale, la pluralità dei soci e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti.

Le differenze fondamentali tra società di persone e società si capitali sono relative a:


Autonomia patrimoniale. Nelle società di capitali il socio rischia unicamente la parte che ha conferito e quindi solo quello che rientra nei limiti della sua quota di partecipazione. Invece nelle società di persone il socio rischia l'intero patrimonio.


L'amministrazione della società. Nelle società di persone essa spetta di norma ai soci. Nelle società di capitali la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore.


Il controllo sulla gestione sociale. Nella società di persone, il socio ha poteri di controllo diretti. Nelle società di capitali il socio può esercitare un controllo sull'andamento della società non in prima persona, ma solo mediante un apposito organo di controllo: collegio sindacale o al limite il tribunale.


La cessione delle quote. Nelle società do persone la cessione della quota di partecipazione è subordinata al concesso di tutti i soci. Invece in quella di capitali la quota di partecipazione può esser liberamente trasferita ai terzi.


La rilevanza delle vicende personali del socio. Nella società di capitali le vicende personali dei soci non hanno rilevanza.

Esse invece influiscono sulla società di persone. Infatti:


  • al socio è fatto divieto di svolgere attività di concorrenza per conto proprio o di altri contro la società;
  • Il fallimento in proprio del socio comporta la sua esclusione di diritto dalla società;
  • L'interdizione o inabilitazione del socio, oppure la sua condanna all'interdizione dai pubblici uffici, possono determinare la sua esclusione dalla società. In tal caso l'esclusione non avviene di diritto ma tramite la maggioranza dei soci;
  • la morte del socio non comporta l'automatico ingresso nella società degli eredi.


Le società di persone


la società semplice


La società semplice come dice il nome, è il tipo di società più elementare di società. Essa è normalmente utilizzata per attività di modeste dimensioni, agricole o professionali. Per contro essa non può esser utilizzata per uno svolgimento di un'attività commerciale, ovvero una di quelle attività comprese nell'articolo 2195 c.c.

Per la costituzione della società semplice non è necessaria alcuna particolare formalità, poiché in questo tipo di società il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). Dunque il contratto sociale può essere concluso (vale il principio di libertà di forma) anche oralmente o tacitamente, quest'ultimo nel caso della società di fatto ove due persone si comportano di fatto come soci senza che tra esse ci sia stato un esplicito contratto di società. Nel caso di società occulta è quando viene stipulato un contratto scritto ma non viene resa nota l'esistenza del contratto. Tuttavia se uno dei soci conferisce un ben immobile il contratto sociale deve avere forma scritta.

La società semplice come le altre società di persone è contraddistinta da autonomia patrimoniale imperfetta.

L'amministrazione della società può esser disgiuntiva oppure congiuntiva. Nel primo caso ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. Nel secondo caso gli atti di gestione devono essere necessariamente compiuti col concesso di tutti i soci o comunque dalla maggioranza. La responsabilità illimitata e solidale dei soci (illimitata perché per i debiti sociali i soci rispondono con il loro patrimonio; solidale perché i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio dei soci)  per le obbligazioni sociali si articolano in questo modo:

  • tutti i soci sono illimitatamente e solidamente responsabili per le obbligazioni sociali. Si può anche redimere per escludere dalla responsabilità illimitata e solidale i soci che non agiscono.
  • È ammesso il patto sociale di limitazione della responsabilità (esclusione della solidarietà)
  • Il patto per le limitazioni della responsabilità o esclusione non vale per i soci che hanno già agito per conto o nome della società.

La società si scioglie se:

  • il decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione (sempre se i soci non abbiano deliberato una proroga della società);
  • il conseguimento dell'oggetto sociale, oppure l'impossibilità di conseguirlo (morte,o inesorabile discordia);
  • la volontà di tutti i soci;
  • il venir a meno della pluralità dei soci (se nel termine dei 6 mesi non è ricostruita);
  • altre cause previste nel contratto sociale;

Lo scioglimento mette in automatico la società in liquidazione. A questo punto il socio ha il diritto al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione del residuo attivo. La liquidazione può svolgersi in base a modalità concordate dai soci. Solo quando tutti i creditori sociali saranno soddisfati la società potrà definirsi chiusa.



La società in nome collettivo (SNC)


È una società di persone molto diffusa nel mondo economico. In quanto società commerciale, essa è soggetta all'iscrizione presso il registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili. In caso di insolvenza, inoltre è soggetto a fallimento. La società non costituita con scrittura privata autentica o con atto pubblico non può essere iscritta nel registro delle imprese. Il fatto che la società non sia iscritta non impedisce che essa sia ugualmente valida.

La società iscritta è detta regolare; la società non iscritta è detta non regolare.

Il nome della società, detta ragione sociale, deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno uno dei soci.

Le caratteristiche della società sono:

  • tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e un'eventuale clausola per limitare la responsabilità non avrebbe comunque effetto nei confronti dei terzi;
  • se lo statuto non dispone diversamente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori;

la società è disciplinata da norme previste esclusivamente per la snc.

  • Ogni snc è individuata da una regione sociale, che deve essere formata dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Inoltre poiché la regione sociale serve essenzialmente  come richiamo per la clientela il codice permette che venga conservato il nome del socio deceduto perché infatti può essere elemento essenziale dell'immagine della società.
  • A carico dei soci della snc c'è l'obbligo di non concorrenza: essi infatti non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente a quella della sua società, ne partecipare come socio illimitatamente responsabile. Tuttavia gli altri soci possono consentire l'esercizio di un'attività concorrente. La violazione di questa norma può portare all'esclusione e al risarcimento dei danni causati.
  • È soggetta all'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese, quindi il contratto sociale deve avere forma dell'atto pubblico o di scrittura privata e autenticata, dev'essere depositato dagli amministratori, altrimenti dopo 30gg si può incaricare di farlo fare a qualunque socio. La mancata iscrizione porta alla distinzione tra due tipi di snc; le regolari e le irregolari.

Tra le regolari e le irregolari, i rapporti interni vengono trattati allo stesso modo, mentre cambiano quelle tra la società e i terzi, fermo restando la responsabilità illimitata e solidale delle snc irregolari sono disciplinate dalle norme della società semplice.


  • Nelle irregolari i creditori possono chiedere il amento del credito direttamente ai soci i quali hanno il beneficio di escussione;

Nelle regolari godono di responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale, quindi i creditori hanno l'obbligo di andare sul patrimonio sociale prima di poter esigere il amento dai soci.

  • Nelle irregolari il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del socio; Nelle regolari non può chiedere la liquidazione della quota e quindi gode di un'autonomia patrimoniale maggiore.
  • Nelle regolari le limitazioni ai poteri di rappresentanza sono sempre opponibili purchè iscritte nel registro delle imprese; Nelle irregolari si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia rappresentanza sociale.
  • Nelle irregolari non può esser ammessa alle procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata: quindi nel caso di insolvenza deve per forza essere dichiarata fallita
  • Una società irregolare dovrà esser costituita con la forma scritta se si conferiscono beni immobili in proprietà o in godimento; altrimenti potrà esser validamente costituita anche oralmente o tacitamente e si avrà la cosiddetta società di fatto.

Il capitale sociale per tutelare i creditori sono state poste alcune norme volte ad evitare che i soci riprendessero il valore dei conferimenti effettuati all'insaputa dei creditori sociali.

  • Al momento della stipulazione dell'atto costitutivo deve esser attribuito un valore in denaro ai conferimenti.
  • Per evitare che si aggirino le procedure, è vietata la distribuzione di utili fittizi, cioè utili che non siano stati realmente conseguiti.
  • Se si verifica una perdita, non possono essere distribuiti gli utili conseguiti nei singoli esercizi finchè non sia stato reintegrato il capitale sociale o ridotto in maniera corrispondente.

Per quanto riguarda lo scioglimento o il fallimento sono le stesse norme della società semplice.



La società in accomandita semplice (SAS)


È caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente alle obbligazioni e, salvo diversa disposizione, sono disgiuntamente amministratori; gli accomandati che rispondono alle obbligazioni limitatamente alla quota conferita, ma non possono mai partecipare all'amministrazione della società.

La SaS ha per lo più una base familiare e non si presta ad essere usata per raccogliere ingenti capitali di rischio perché le quote non possono essere rappresentate da azioni.

Si applicano le stesse norme dettate per la SnC, integrate o modificate:

  • La ragione sociale deve essere composta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice. L'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella regione perde il beneficio della responsabilità limitata, ciò per evitare che l'accomandante tenti di trarre in inganno terzi;
  • L'atto costitutivo della SaS deve essere iscritto nel registro delle imprese. La mancata iscrizione fa si che la società assuma la condizione di società irregolare, la cui disciplina e la stessa della SnC, con la particolarità che i soci accomandati non perdono il beneficio della responsabilità limitata.
  • La cessione della quota di un socio accomandatario implica una modifica dell'atto costitutivo e richiede il consenso di tutti gli altri soci. Invece la quota di un socio accomandante può essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, e inoltre è liberatamene trasmissibile per causa di morte.
  • Gli accomandanti hanno il divieto di ingerenza nell'amministrazione, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se contravviene a tale divieto l'accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e può essere escluso dalla società. Questo ha lo scopo di evitare che si avvalga della responsabilità limitata per compiere azioni azzardate o fraudolente.
  • L'accomandante  può avere dagli altri soci una procura speciale che gli permetta di dare autorizzazioni e pareri e di compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso l'accomandante ha il diritto di avere la comunicazione annuale del bilancio e può procedere al controllo. Inoltre in presenza di utili fittizi che abbia riscosso in buona fede non è tenuto alla loro restituzione. Poi partecipa alla nomina degli amministratori; nel caso l'atto costitutivo demanda la nomina a una successiva deliberazione sono necessari il consenso di tutti gli accomandatari e l'approvazione dei soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto. Inoltre il socio accomandante ha gli stessi diritti in ordine a tutte le decisioni societarie che nn riguardano l'amministrazione.

Oltre per le cause previste la SaS si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o accomandanti salvo che entro 6 mesi non siano stati sostituiti. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari nel frattempo può essere nominato un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione.







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