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Le obbligazioni

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Le obbligazioni


Per obbligazione s'intende quel rapporto giuridico in cui un soggetto (debitore) è obbligato a tenere un comportamento che può consistere in un dare o in un fare o in un non fare qualcosa nei confronti di un altro soggetto.

Il debitore è vincolato nei riguardi del creditore da una obbligazione che si chiama prestazione la quale rappresenta il comportamento che il debitore deve tenere e che è sempre valutabile in termini economici. La prestazione per la legge costituisce l'oggetto della obbligazione e quindi, per essere considerato valido, dev'essere:

POSSIBILE

DETERMINATO



LECITO


Il rapporto obbligatorio si estingue con l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore nei confronti del debitore e con il pieno soddisfacimento dei diritti del creditore.

Nell'adempimento dell'obbligazione, sia il debitore sia il creditore devono tenere un comportamento di correttezza reciproca e cioè il creditore non deve in alcun modo ostacolare il debitore nel suo adempimento e ne il debitore deve rifiutarsi o ritardare l'adempimento.


MODI DI ADEMPIMENTO:

Abbiamo già detto che il debitore si può liberare della sua obbligazione soltanto con l'adempimento cioè con l'effettuazione della sua prestazione. La legge dice che il debitore deve adempiere osservando il comportamento che la legge chiama "DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA" cioè con la correttezza, con la diligenza e con la puntualità voluta dalla società in un determinato periodo storico.

Ci sono 2 tipi di obbligazioni riguardanti la prestazione e cioè:

La prestazione che un debitore deve fare può consistere o in una obbligazione di mezzi, o in una obbligazione di risultati. Parliamo di obbligazione di mezzi nel caso in cui l'obbligato non garantisce al creditore il risultato della prestazione che il creditore si attende (es: un avvocato che è obbligato a difendere il cliente ma non sa se potrà vincere la causa)

Si parla di obbligazioni di risultato allor quando l'obbligato deve garantire al creditore anche il risultato (es: un impresta stipula un contratto di appalto nella costruzione di un palazzo entro un determinato periodo di tempo e avrà diritto al amento solo alla fine della costruzione)


TUTELA DEL CREDITORE

La legge tutela il creditore in modo principale gli interessi del creditore per cui il creditore deve accettare la prestazione del suo credito non soltanto dal debitore stesso ma anche se l'obbligazione è adempiuta da un terzo. Soltanto in alcune circostanze particolari in cui le qualità professionali e personali del terzo non sono tali da esprimere fiducia dei riguardi del creditore. In questo caso il creditore può rifiutarsi come accade per il principio chiamato "INTUITU PERSONAE". Naturalmente il terzo che adempie acquista tutti i diritti del vecchio creditore nei riguardi del debitore che quindi può pretenderli dal debitore:

questo diritto si chiama "SURROGAZIONE" che significa sostituzione

Ci sono altri modi con cui il debitore può liberarsi della propria obbligazione che consiste nella cosiddetta "CESSIONE DI CREDITO". Vuol dire che il creditore anziché adempiere la sua obbligazione, può cedere un suo credito. Può cedere il credito ma ci vuole il consenso del creditore e il debitore non si libera della sua obbligazione fino a quando il creditore non abbia riscosso il credito dal terzo.

Il debitore che ha più debiti può dichiarare al creditore quale di questi può riare per primo; se ciò non avviene, la legge prevede che siano estinti per primi i debiti più vecchi.






LUOGO E TEMPO DELL'ADEMPIMENTO

La legge precisa anche il luogo e il tempo dell'adempimento da parte del debitore. Per ciò che riguarda il luogo, l'art. 1182c.c. che dice:

Il luogo può essere stabilito liberamente dalle parti

Se ciò non avviene, il debitore deve adempiere nel luogo dove è sorta l'obbligazione se si tratta di una cosa determinata

Se si tratta di debiti di denaro, il debitore deve adempiere presso il domicilio del creditore

In tutti gli altri casi, l'adempimento dev'essere fatto al domicilio del debitore.


Per ciò che riguarda il tempo dell'adempimento, la legge stabilisce che se non vi è o non risulta una data futura e certa dell'adempimento, il creditore ha diritto di richiedere la prestazione immediatamente; inoltre, se manca totalmente l'accordo per una possibile data di adempimento, questo può essere stabilito dal giudice.

Una volta effettuata la prestazione da parte del debitore, il creditore ha l'obbligo di rilasciare una ricevuta chiamata QUIETANZA e questa dev'essere richiesta espressamente dal debitore e a sue spese.


OBBLIGAZIONI NATURALI

Generalmente il debitore deve adempiere ando la sua obbligazione e se il debitore non adempie, il creditore può citarlo in giudizio per obbligarlo con la forza legale ad adempiere alla sua obbligazione: queste obbligazioni si chiamano OBBLIGAZIONI CIVILI.

Vi sono invece altri tipi di obbligazioni contemplate dall'art. 2034 c.c. che scaturiscono da doveri morali o sociali: in questo caso il debitore non ha un obbligo giuridico per effettuare la sua prestazione ma se la effettua ugualmente non ha il diritto a ricevere indietro la prestazione effettuata. Gli esempi di obbligazioni naturali sono molto numerosi come ad esempio un debito ormai prescritto, il debito di gioco o il amento di un debito da parte del debitore prima della sua scadenza e così via. In tutti questi casi il debitore può estinguere il debito per ragioni sue, morali o sociali ma non perché è obbligato dalla legge per cui, se è stato effettuata l'adempimento, il debitore non ha più il diritto di RIPETERE (riavere indietro) la sua prestazione.

Vi sono però 2 condizioni essenziali affinché l'obbligazione ata non debba essere restituita ed esattamente:

La prestazione dev'essere stata spontanea

La prestazione dev'essere fatta da persona pienamente capace di intendere e di volere


Un'altra situazione che produce appunto la non-ripetizione è quella contemplata dall'art. 2035 c.c. e cioè: LA PRESTAZIONE CONTRARIA AL BUON COSTUME CIOÈ LA PRESTAZIONE OAGATA PER UN RAPPORTO SESSUALE MA ACNHE NEL CASO IN CUI SI PAGA UN FUNZIONARIO PUBBLICO PER ACCELLERARE UNA PRATICA (CORRUZIONE) O PER SUPERARE UN CONCORSO. In questo caso si tratta di prestazioni immorali con se si acquistasse merce di contrabbando o droga perciò sono atti illegali oltre che immorali. Infine da tutto ciò deriva che se il amento viene fatto per una prestazione contraria alla legge allora si ha il diritto di riavere ciò che si è dato perché l'atto è contrario alla legge e di conseguenza è nullo; se invece si tratta di un atto immorale, bisogna distinguere se l'immoralità è fatta da entrambe le parti come il caso di una prestazione sessuale; se fatta da entrambe le parti, il corruttore ha la stessa colpa di colui che è corrotto perciò non può pretendere di essere tutelato; se invece l'atto immorale è effettuato da una sola parte, non può essere colpevole e quindi non può essere coinvolta anche l'altra parte che ha subito l'atto la quale ha il diritto alla restituzione di ciò che ha ato: classico esempio è il rapimento a scopo di riscatto nel qual caso chi subisce l'atto ha il diritto alla restituzione di quello che ha eventualmente ato.









INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI:

La legge stabilisce che il debitore è obbligato ad adempiere la prestazione in modo esatto e puntuale e se ciò non avviene, è considerato inadempiente e quindi sottoposto ai provvedimenti giudiziari che il creditore può fargli. L'art. 2740 c.c. sancisce che "il debitore risponde per il suo adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed inoltre è obbligato al risarcimento del danno nei riguardi del creditore per il mancato adempimento se non prova che tale inadempimento è stato causato da fatti non imputabili al debitore.

Il debitore che adempie in modo non completo, cioè adempie solo in parte la sua obbligazione, è ritenuto inadempiente, naturalmente se la prestazione è divisibile cioè è fatta da beni fungibili: se si deve dare 1 milione di lire ma se ne restituiscono 900.000 lire, si è considerati inadempienti in quanto la legge dice che LA PRESTAZIONE DEV'ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA COMPLETA ED ESATTA.

Il debitore può liberarsi del suo adempimento solo nel caso possa dimostrare che la prestazione era impossibile, e che tale impossibilità non dipendesse dalla sua volontà (art. 1218 c.c.) quindi l'onere della prova spetta al debitore.

Il debitore che adempie può essere inadempiente per 2 ragioni:

Per DOLO: se il debitore non vuole are (quando non ha nessuna volontà
di adempiere e quindi è consapevole di voler creare del danno al creditore)

Per COLPA: se il debitore vorrebbe are ma non riesce, quando l'inadempimento deriva da una causa a lui imputabile, anche se non ne aveva la volontà.


La colpa può essere di vari tipi e in funzione dei comportamenti del debitore, tali comportamenti sono:

IMPRUDENZA: quando il debitore si comporta senza la necessarie accortezza (comportamento attivo).

NEGLIGENZA: quando il debitore non si comporta come si dovrebbe comportare (comportamento passivo).

IMPERIZIA: quando il debitore agisce senza avere la competenza o la perizia, che la situazione comporterebbe.



RISARCIMENTO DEI DANNI PER L'INADEMPIMENTO O PER IL RITARDO DELL'ADEMPIMENTO


L'inadempimento o il semplice ritardo o l'adempimento parziale, non libera il debitore dalla sua obbligazione ma lo sottopone all'obbligo del risarcimento del danno, al creditore.

Tale risarcimento può essere di 2 tipi:

DANNUM EMERGENS: significa il risarcimento per il danno che in realtà la persona ha avuto e di cui deve essere risarcita.

LUCRUM CESSANS: è il mancato guadagno che il creditore ha avuto, causato dall'inadempimento del debitore.


MORA DEL DEBITORE


Il ritardo dell'adempimento giuridicamente viene chiamato MORA e il debitore sopporta serie conseguenze giuridiche.

Affinché il debitore risulti essere ufficialmente e giuridicamente in mora, non basta che il creditore avvisi il debitore del mancato adempimento ma, per legge serve un atto scritto che viene indirizzato al debitore(intimazione ad adempiere); questo atto viene chiamato COSTITUZIO IN MORA. Ci sono casi in cui l'atto non è necessario ed il semplice ritardo dell'adempimento comporta l'immediata mora del debitore, i casi sono:

quando il debitore da fatto illecito, quando il debitore stesso dichiara di non voler adempiere, quando la prestazione deve essere fatta presso il domicilio del creditore (debiti di denaro).






MORA DEL CREDITORE


Il creditore ha pieno diritto di ricevere l'adempimento ma, la legge, lo obbliga a fare in modo che il debitore possa validamente eseguire la sua prestazione. Deve ove possibile, aiutarlo nel suo adempimento perché, se così non fosse, potrebbe mettere in serie difficoltà, ingiustamente, la possibilità del debitore di adempiere. In queste situazioni può accadere che sia il creditore in mora ma, anche in questo caso, la legge obbliga ad alcune formalità da parte del debitore: per dichiarare il creditore effettivamente in mora , il debitore deve fare al creditore la cosiddetta "OFFERTA REALE" cioè, il debitore, in caso di beni mobili, attraverso una richiesta fatta ad un ufficiale giudiziario o un notaio , provvede a far consegnare direttamente nelle mani del creditore la prestazione. Se non è possibile ,anche in questo caso, effettuare l'adempimento, il creditore è ufficialmente in mora. Se la prestazione riguarda beni immobili, oppure si tratta di beni che devono essere consegnati in un luogo, diverso dal domicilio del creditore, l'offerta Reale deve essere fatta con un atto scritto chiamato "INTIMAZIONE".


Quando il creditore entra in mora, gli effetti sono:

il rischio del deperimento o danneggiamento del bene, passa a carico del creditore. Es. in un contratto di compravendita, per una qualunque causa, il bene che il debitore deve consegnare va distrutto, il debitore ha diritto lo stello al amento del bene per intero.


Il debitore non deve are nessun interesse al creditore per il ritardo dell'adempimento


Il creditore deve risarcire tutte le spese , anche quelle giudiziarie che il debitore ha dovuto sostenere


Infine, nel caso di prolungata assenza per varie ragioni del creditore ( come nel caso di morte) oppure quando il debitore rifiuta l'adempimento , il debitore può liberarsi della sua obbligazione, depositando se si tratta di denaro tale somma presso una banca intestata al creditore oppure se si tratta di altri beni consegnando tali nelle mani di una persona nominata dai giudici chiamati SEQUESTRATORI.






CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DAL NORMALE ADEMPIMENTO


Vi sono dei modi di estinzione che si differenziano da un vero e proprio adempimento e, secondo la legge, questi modi si distinguono in:

MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI

Che soddisfano il creditore. Sono: la confusione, che si verifica quando creditore e debitore diventano la stessa persona, e la compensazione, che avviene solitamente tramite un contratto; in concreto si verifica quando tra due soggetti si instaurano debiti e crediti per cui si estinguono. Quando si tratta di beni fungibili la compensazione è legale mentre se si tratta si altri beni, si chiama giudiziale perché solitamente avviene tramite l'intervento di un giudice.

MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI

Che non soddisfano il creditore. Sono la remissione, l'impossibilità sopravvenuta e la novazione


REMISSIONE:

È un atto unilaterale cioè volto al creditore senza che avvenga l'accettazione da parte del debitore. Tramite la remissione il creditore rinuncia definitivamente al suo credito; l'obbligazione si estingue solamente quando il debitore riceve la comunicazione, scritta dal creditore. Ciò non toglie che il debitore possa dichiarare di non volerne approfittare e quindi che hi ugualmente l'obbligazione.


IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Può essere totale o parziale; se è totale, l'adempimento non può essere eseguito nella sua completezza; se invece è parziale, il debitore rimane obbligato per quella parte della prestazione che può essere eseguita. Ricordiamo che l'impossibilità sopravvenuta non deve esistere al momento del sorgere dell'obbligazione ma invece deve appunto sorgere durante il proseguimento della stessa.

NOVAZIONE:

significa estinzione di una obbligazione per volontà delle parti, costituendone una nuova. Tale novazione si dice OGGETTIVA in quanto la nuova obbligazione si differenzia dalla vecchia per l'oggetto e per il titolo, mentre debitore e creditore rimangono invariati: per titolo s'intende l'obbligazione stessa cioè la natura del contratto. Cambiare titolo significa ad esempio cambiare un contratto di compravendita in uno diverso, come uno accomodato in cui il venditore non vende il bene all'altro ma lo presta per un determinato periodo di tempo. Per ciò che riguarda l'oggetto in cambio, si verifica quando le due parti si accordano per cambiare questo oggetto in un altro di uguale valore.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Fa parte dei modi non satisfattori dell'adempimento e già sappiamo che la prescrizione è la perdita di un diritto per il mancato esercizio entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge per cui, riferito all'adempimento di una obbligazione, il diritto del creditori di pretendere l'adempimento di una obbligazione si estingue entro solito 10 anni (art. 2946 c.c.), se il creditore ha preteso l'adempimento. Ciò non toglie che, come abbiamo già visto nelle obbligazioni naturali, il debitore per una questione di onestà può ugualmente adempiere alla sua obbligazione.





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