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Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana
Le caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino:la forma di Governo e la tutela dei diritti di libertà
La prima fase della storia costituzionale d'Italia è segnata dallo statuto Albertino, concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re di Sardegna, divenuto poi costituzione del regno d'Italia nel 1861 e rimasta in vigore fino all'avvento della Repubblica e della costituzione Repubblicana del 1948. Si trattava di una costituzione 'ottriata', concessa cioè dal sovrano ai sudditi, che accoglieva parzialmente le istanze di democratizzazione dello Stato. Disegnava una forma di Governo costituzionale pura, di tipo dualista, basata sul sovrano e sul Parlamento. Al re spettava il potere di nominare e revocare i ministri, condividere il potere legislativo col Parlamento, nominare i membri del Senato, sciogliere la Camera elettiva. Il Parlamento era formato da una Camera elettiva e dal Senato di nominare regia, cui spetta la funzione legislativa condivisa col sovrano e la funzione di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato. Era tuttavia caratterizzata da un esiguo numero di libertà garantite, tra cui spiccava il diritto di proprietà.
Gli sviluppi della forma di Governo: dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare
A causa delle trasformazioni politiche e sociali in atto, si avviò una progressiva erosione dei poteri del re a favore del binomio Governo-Parlamento. Da qui prese avvio la sempre maggiore estensione dei poteri del Governo, con il ruolo del re che tende a passare sempre più in secondo piano. A questo cambiamento si accomna la progressiva accentuazione della rilevanza politica del Presidente del consiglio e dello stesso Governo. Durante il Governo Zanardelli, nel 1901, si affermano chiaramente due principi: il primo, rappresentato dalla prevalenza riconosciuta al Presidente del consiglio rispetto agli altri ministri; il secondo rappresentato dalla valorizzazione della collegialità nell'esercizio delle funzioni del Governo.
La legislazione elettorale: dal criterio censitario al suffragio universale maschile
La funzione elettorale del periodo aveva carattere censitario, il che consentiva l'esercizio di voto ad una percentuale non superiore al 2% della popolazione. Nel 1877 il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sesso maschile che avessero raggiunto la maggiore età e che avessero adempiuto all'obbligo scolastico: l'elettorato passò al 7% della popolazione; con le leggi elettorali del 1912 e del 1919 si arrivò all'introduzione del suffragio universale maschile e al sistema elettorale di tipo proporzionale, che rompeva con la tradizione dei sistemi elettorali di tipo maggioritario. Bisognerà tuttavia attendere fino al 1945 affinché si arrivi alla piena affermazione del principio del suffragio universale, con il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne.
Gli sviluppi nell'assetto dell'organizzazione dello Stato: la costruzione di un modello accentrato e l'accantonamento dell'ipotesi regionalista
La scelta a favore dell'accentramento politico-amministrativo fu confermata negli anni immediatamente successivi all'unità del paese. In questo contesto, subiscono un significativo riordinamento gli organi ausiliari del Governo e quelli giurisdizionali. Si assiste alla nascita del sistema di giustizia nell'amministrazione, ossia di un sistema che consente al singolo di chiamare l'amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità commesse nell'esercizio delle sue funzioni, non più davanti ad organi interni alla stessa amministrazione, ma davanti a un giudice ordinario, quando oggetto di una controversia fosse un diritto civile o politico. Si assiste a un primo allargamento dell'autonomia degli enti locali territoriali, come testimonia la trasformazione, avvenuta nel 1888, dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei sindaci in organi elettivi, e non più di nomina governativa. Cominciano a nascere, accanto alle tradizionali strutture ministeriali, le prime aziende pubbliche, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, e i primi enti pubblici nazionali (come l'INA nel campo delle assicurazioni), in grado di operare secondo modalità analoghe a quelle dell'impresa privata, sia pure secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza ministeriale.
La legislazione ordinaria in tema di diritti di libertà e i rapporti tra Stato e Chiesa
La legislazione di pubblica sicurezza e la legislazione penale si caratterizzano come estremamente severe nella prevenzione e repressione non solo dei reati, ma anche dei comportamenti ritenuti antisociali o comunque pericolosi per il sistema politico dominante, con una vastissima attribuzione di potere discrezionale agli organi di polizia. Per quanto riguarda la tutela della libertà religiosa, lo Stato si riferiva alla religione cattolica come alla sola religione dello Stato e agli altri culti come semplici culti 'tollerati'. La legge delle guarentigie (349/1871) intendeva garantire il libero esercizio delle funzioni del pontefice e della Santa sede; tuttavia il rifiuto del Papa di accettarne i contenuti, ritenuti del tutto insufficienti a regolare in modo soddisfacente i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato, fece prolungare un conflitto che il nuovo Stato unitario cercava di sanare.
L'avvento del fascismo e le caratteristiche del nuovo regime: la forma di Stato e di Governo; l'assetto dell'amministrazione; i diritti di libertà
Nel 1919, immediatamente dopo la fine del
conflitto mondiale, nasce il partito fascista e due anni più tardi
nascerà, da una scissione all'interno del partito socialista, il partito
comunista. In questi anni si assiste al progressivo affermarsi del regime
fascista, che caratterizza la seconda fase della nostra storia costituzionale.
L'inizio del regime fascista si fa corrispondere alla cosiddetta 'marcia
su Roma' delle squadre fasciste e al successivo incarico di formare un
nuovo Governo, in sostituzione di quello diretto da Facta, affidato da Vittorio
Emanuele III, il 22 ottobre
La caduta del fascismo, la nascita della Repubblica e la nuova costituzione Repubblicana
Il crescente distacco di sostanziali parte
dell'opinione pubblica dal regime fascista contribuì a far adottare da
gran parte del gran consiglio del fascismo, riunito a Roma il 24 luglio 1943,
un ordine del giorno nel quale si invitava il sovrano ad assumere con effettivo
comando le forze armate di terra, di mare e dell'aria. In seguito a questo il
sovrano, il 25 luglio 1943, non solo revoca Mussolini e nomina il maresciallo
Badoglio nuovo capo del Governo, ma nomina un Governo formato da militari e da
funzionari di esclusiva sua fiducia. In seguito all'arresto di Mussolini e di
una serie di esponenti fascisti, si procede alla soppressione del PNF e della Camera
dei fasci. La decisione ufficiale di continuare la guerra accanto alla Germania
nazista e l'incapacità di cercare forze alleate conducono alla
stipulazione dell'armistizio di
Cassibile il 3 settembre 1943. Il suo annuncio, l'8 settembre, coincide
con la fuga da Roma del sovrano. Il rifiuto da parte delle forze politiche
antifasciste di sostenere il Governo regio provocarono le dimissioni di
Vittorio Emanuele III e del principe ereditario e lo costringono a stipulare,
nell'aprile 1944, un accordo di compromesso (il cosiddetto 'patto di Salerno'), un
secondo il quale il sovrano si impegna ritirarsi definitivamente dalla vita
pubblica, nominando il proprio lio Umberto 'Luogotenente del regno'. Tuttavia, mentre si lavorava
incessantemente alla formazione della nuova costituzione, Vittorio Emanuele III
rompe improvvisamente la tregua istituzionale, abdicando il 9 maggio 1946 e
ponendo la premessa per la proclamazione a re del lio Umberto: questo evento
non fu ostacolato per non porre in pericolo l'ormai imminente scadenza elettorale.
L'esito del referendum del 2 giugno
Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Repubblicana
Secondo l'articolo 1.2 della costituzione 'la
sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione';
nessun organo di Governo potrà vantare una legittimazione autonoma
all'esercizio delle massime funzioni statuali, ma dovrà contare su una
legittimazione proveniente dal popolo. La categoria degli organi costituzionali è costituita dal corpo
elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la
corte costituzionale. Il ruolo principale dello stato si riassume in una
funzione strumentale di garanzia, di pieno sviluppo dei valori personalistici e
comunitari dei cittadini: l'articolo 2 della costituzione afferma che '
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