ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

L'informazione Teatrale e cinematografica

ricerca 1
ricerca 2

L'informazione Teatrale e cinematografica


1. Il sistema dei controlli preventivi


Teatro

Lo Statuto Albertino del 1848 nell'articolo 28 si occupava solo della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa, non considerando le altre forme di libertà di espressione.

Per questo motivo il legislatore ordinario fu molto più severo nei confronti delle altre discipline, come il teatro e in seguito il cinematografo.

Innanzitutto c'era la legge di pubblica sicurezza del 1859, che assoggettava tutte le attività di pubblico intrattenimento ad una licenza di polizia. Non erano stati stabiliti però dei criteri precisi per assegnare o meno questa licenza, quindi era tutto a discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Nel 1865 oltre alla licenza, per i soli spettacoli teatrali venne aggiunto l'obbligo di un'autorizzazione prefettizia, che era rilasciata previo accertamento del rispetto della moralità, dell'ordine pubblico, ecc.



Era consentito anche vietare lo svolgimento di rappresentazioni già autorizzate e sospenderle durante lo svolgimento.

Viene introdotta però anche una garanzia per i soggetti interessati: la negazione delle autorizzazioni doveva essere motivata, e contro questa motivazione si poteva fare ricorso.


Nel periodo fascista abbiamo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u. della P.S.), che mantengono le disposizioni autorizzatorie precedenti. Vengono però reinterpretati i criteri del rispetto ordine pubblico, moralità ecc. (es. non si può parlare male del governo, del papa, delle leggi, incitare a illegalità e vizi..).

Nel 1935 si istituì l'Ispettorato per il Teatro .



Cinema

Per quanto riguarda il settore della cinematografia, esso viene per la prima volta disciplinato nel 1926 con il t.u. della P.S.

Fu introdotta una triplice autorizzazione: sui soggetti che esercitavano attività cinematografica, sui gestori dei locali, sui locali stessi.

Le autorizzazioni venivano rilasciate in base a criteri tecnici (professionalità, caratt. dei locali) e criteri personali (morale): la competenza era del Ministro degli Interni.

C'era inoltre l'obbligo per i produttori di pellicole o di spettacoli teatrali di registrarsi all'autorità locale di PS.


Alla fine del periodo fascista, nel 1945, un decreto legislativo abrogò gran parte del sistema fondato sulle autorizzazioni, tranne il compito di vigilanza delle autorità di polizia, che mantiene il potere di far osservare il divieto di tenere rappresentazioni che possono turbare l'ordine pubblico o contrari alla morale.

Resta in vigore anche l'obbligo di licenza di polizia per le manifestazioni in luogo pubblico teatrali o cinematografiche: i criteri seguiti per dare queste licenze sono però solo riguardo all'agibilità dei locali e idoneità dei luoghi.


2. L'istituto per la revisione degli spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche

Durante la legislazione fascista nacque questo istituto -che vige ancora oggi- , con lo scopo di effettuare un controllo preventivo sui contenuti delle manifestazioni in funzione del rispetto del limite del buon costume.

Nel '31 il potere di concedere o negare il nulla osta (che può essere revocato in ogni momento) era affidato al Ministro della Cultura Popolare, affiancato da una commissione di consulenti (madre, colonie, fascista, magistrato).

Nel '62 viene eliminato ogni criterio di carattere politico nella valutazione x il nulla osta, l'unico criterio è il buon costume.

Per il teatro la revisione è obbligatoria solo per le riviste e le commedie musicali, per tutti gli altri spettacoli basta che il gestore della sala ne vieti la visione ai minori di 18 anni.

Le competenze per la revisione di film e teatro furono attribuite:

nel 1993 al Garante dell'Editoria e Radiodiffusione

nel 1995 al Presidente del Consiglio

nel 1998 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

inoltre il procedimento di revisione oggi rimane solo per le opere cinematografiche.

C'è un dibattito sulla c.d. "censura cinematografica", tra chi vorrebbe togliere ogni controllo e chi lo vuole mantenere.

Indicativo di una tendenza è il disegno di legge del 1998 dell'On. Veltroni (allora ministro beni e attività culturali), oggi decaduto per fine legislatura:

il d.l. modificava radicalmente le disposizioni x la revisione , e allo scopo di uniformare la disciplina italiana con quella europea, la tutela in via amministrativa del buon costume viene mantenuta esclusivamente nei confronti degli adolescenti (si può vietare agli under 18 ma non a tutti).

Viene affermata una nozione di buon costume non limitata alla sfera sessuale.

Inoltre non è sufficiente una punibilità soltanto penale dei reati di oltraggio al buon costume, è necessaria anche la coscienza e la volontà di delinquere. Senza di esse non esiste il reato, ma tuttavia circolano pellicole oltraggiose.


3. Le azioni di promozione culturale e di sostegno economico

Si ha un grande incremento di queste attività a partire dal fascismo, le principali innovazioni del ventennio fascista.

Teatro:

ispettorato del teatro (1934), destinato a confluire nella divisione generale x il teatro c/o il Ministero della Cultura popolare, con lo specifico compito di svolgere azioni di sostegno economico alle imprese ;

vengono attivate forme agevolate di credito x mutui x edilizia teatrale;

nel '37 crea l'Ente Italiano Scambi Teatrali (EIST) per promuovere il teatro drammatico, e l'Accademia di Arte Drammatica per potenziarlo;

Dal '42 Ente Teatrale Italiano (ETI), con lo scopo di ampliare il numero delle sale teatrali e gestirle;

Istituzione degli Enti Lirici, strumenti di azione dei comuni nel campo culturale.


Cinema:

1927: introduzione dell'Istituto della Programmazione Obbligatoria, e tutta una serie di iniziative economiche (contributi e premi alla produzione);

Forme di credito agevolato e anticipi sulle spese di produzione;

Ai gestori delle sale cinema veniva imposto di riservare una quota delle giornate di proiezione alla visione di produzioni italiane;

Creazione dell'Istituto Luce, compiti proandistici, e  del Centro Sperimentale per la Cinematografia con compiti di formazione culturale e professionale (// Accademia Arte drammatica);




Il presente


Promozione

Legge n.6 del 2001, che ha disposto la trasformazione obbligatoria da enti pubblici a fondazioni di diritto privato degli enti definiti di interesse nazionale nel settore della musica.

Nuovi enti come il circuito dei Teatri Stabili  e l'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, che ha il compito di fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale.

All'interno di questo ente operano l'Istituto Luce, Cinecittà e Italnoleggio.


Sostegno economico

1965 programmazione obbligatoria: per almeno 25 gg a trimestre devono essere proiettati film con determinate caratteristicheà nazionalità italiana di autore, regista, attori; esterni girati qui; idoneità tecnica e artistica;

Questo dà accesso a mutui, contributi, premi qualità, esenzioni e abbuoni;


1994 legge 53

regola i rapporti tra cinema e TVà no passaggio in tv di film prima di 2 anni, nel caso di co-produzioni con tv criptate 1 anno; tv deve dare quota di programmazione a prod. nazionali.

istituisce registro SIAE,

rende facoltativa la programmazione obbligatoria,

disciplina anti trustà legge 287 del 1990, posizione dominante maggiore del 25%


Decreto legislativo 28, 2004 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche)

Dà nuove definizioni normative di film, lungometraggio, ecc..


Creazione nuovo organo, Consulta territoriale per le attività cinematografiche.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta