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L'interpretazione

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L'interpretazione


Testo, norma, interpretazione.

L'interpretazione mira a scoprire la norma che il legislatore ha inteso esprimere, quindi, è vista come attività meramente ricognitiva di una realtà che le preesiste. Il legislatore produce (non norme ma ) testi, ai cui enunciati l'attività interpretativa attribuisce un significato: a questo significato di da il nome di norma.


I vincoli dell'interpretazione.

L'attività interpretativa non è del tutto libera né del tutto vincolata. I vincoli d'interpretazione, posti dallo stesso ordinamento giuridica sono i seguenti:



a) vincoli derivanti dalla struttura gerarchica dell'ordinamento: i testi di legge devono essere interpretati in modo da risultare conformi alla Cost.; in materia tributaria le leggi devono essere interpretate in modo da risultare conformi all'art. 53 Cost.; i testi delle leggi delegate devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle leggi di delegazione; i testi delle norme nazionali devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle norme comunitarie; i testi dei regolamenti devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle norme di legge , ecc;

b) Vincoli derivanti da leggi interpretative e dalle definizioni legislative;

c) Vincoli derivanti dalle norme sull'interpretazione.

Tra le norme generali sull'interpretazione vanno ricordate le seguenti. Innanzitutto va ricordato l'art. 12 disp. Prel. C. C. Primo comma (nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. In secondo luogo vi è l'art. 12 cit. Secondo comma ( se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato). Terzo luogo, art. 13, che vieta l'analogia per le leggi penali e per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.


Semantica delle leggi tributarie.

Nel lavoro interpretativo debbono essere risolti problemi di vario tipo : semantici, sintattici, logici, ecc.. I problemi semantici sono quelli che ineriscono al significato delle parole. E' immanente, nell'uso giuridico della lingua storico-naturale, il fenomeno della specializzazione; l'uso di un termine da parte del legislatore tecnicizza il termine, che assume un significato che si differenzia da quello ordinario; abbiamo così parole che hanno un significato generale nella lingua comune e sensi specializzati in sfere più ristrette. Vengono detti vocaboli tecnici quelli che nell'uso giuridico hanno significato specialistico; può trattarsi di termini che non ricorrono nell'uso ordinario, ma solo in quello giuridico o di termini in uso sia nel linguaggio comune che in quello giuridico. Vediamo ora quali sono i problemi semantici più ricorrenti:

A)    La specializzazione del significato di un termine può essere implicita o esplicita. L'uso di un termine da parte del legislatore è o può essere, di per sé un fatto che specializza il termine. Quando si dice che un termine assume un determinato significato agli effetti della tale disposizione o della tale legge, si postula appunto che il legislatore abbia in qualche modo operato un mutamento semantico del testo. La specializzazione è esplicita quando il legislatore fornisce la definizione del significato di un termine o di un complesso di termini. In presenza di definizioni legislative esplicite, diventa irrilevante ogni diverso significato attribuito o attribuibile al termine legislativamente definito.

B)    Non solo le parole della lingua ordinaria ma anche quelle tecnico giuridiche possono essere ambigue, polisemiche, di significato incerto.

C)    Quando un termine, oltre che d'uso comune, ha un significato tecnico, s'intende che è usato nel suo significato tecnico. Il significato tecnico prevale dunque su quello ordinario.

D)    La dottrina ha discusso ampiamente il problema se l'uso, nelle leggi tributarie, di termini tecnici o tecnicizzati di altri settori dell'ordinamento giuridico, costringa l'interprete ad attribuire al termine lo stesso significato che il termine ha nel settore giuridico di provenienza, o se invece l'interprete gli debba attribuire un significato autonomo. Nella prassi interpretativa, si pensa generalmente che il legislatore tributario usi il termine con il significato tecnico che ha nel settore di origine (es: appalto, S.p.A., testamento). In altre parole, si presume esservi costanza nell'uso tecnico del discorso legislativo.


Peculiarità delle leggi tributarie.

Le leggi tributarie sono talvolta di difficile comprensione per altre peculiarità. Le leggi tributarie sono assi poco stabili, le modifiche legislative sono continue. Ciò dipende da più fattori. Un primo fattore è costituito dall'esigenza di adeguare la legislazione alle nuove realtà economiche. Un secondo fattore è la condizione permanente di crisi fiscale dello Stato medesimo; in uno Stato afflitto da una crisi di bilancio che sembra irrimediabile, le leggi tributarie sono continuamente ritoccate e modificate per individuare nuovi oggetti imponibili e nuove fonti di entrata, per tappare lacune, impedire espedienti elusivi, ecc.. Un terzo fattore è che le leggi tributarie nascono di solito all'insegna della fretta e della poca ponderazione; ne è la prova il ricorso frequentissimo alla decretazione d'urgenza. Accade che vengano elaborati frettolosamente decreti-legge, la cui emanazione suscita polemiche ed avversioni; può accadere che il decreto-legge non venga convertito. Un altro elemento di instabilità della legislazione tributaria è dato dall'emanazione frequente di leggi a termine; sono le leggi, ad esempio, con cui viene stabilito un certo trattamento fiscale per determinati fatti posti in essere entro una certa data. Molto di frequente, gli enunciati delle leggi tributarie non hanno per oggetto dei comportamenti , ma altre disposizioni (norme su norme). Ciò può dipendere, ad esempio: da una preoccupazione precisionistica del legislatore; o dal proposito di nascondere l'esatta portata di una legge. Può aversi poi una catena di richiami quando la legge richiamata è stata modificata più volte, e sono quindi richiamate le leggi modificatrici. Altre difficoltà interpretative delle leggi tributarie sono legate alla preferenza per le formulazioni casistiche, piuttosto che alle formulazioni di regole generali. Ciò comporta diversi inconvenienti. Quando il legislatore non considera una classe di fenomeni (con una regola generale), ma pretende di indicare uno per uno gli specifici fenomeni di una data classe, è inevitabile che la legge presenti delle lacune. La formulazione casistica delle leggi, associata ad interpretazioni di tipo formalistico genera trattamenti diseguali per casi uguali, lacune, ecc.. Infine, essendo il diritto tributario un diritto senza codice, accade che l'istituzione di un tributo implichi, non solo la formulazione di norme di diritto sostanziale (concernenti i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile), ma anche di norme strumentali o secondarie (sull'accertamento, sanzioni, riscossioni). Di qui il problema di individuare ed interpretare volta per volta le norme strumentali o secondarie che si correlano ad ogni particolare tributo. Invece, sarebbe auspicabile una legge tributaria generale, contenente norme sull'accertamento, sulla riscossione, sulle sanzioni, ecc..


Gli argomenti dell'interpretazione.

Le dottrine dell'interpretazione oscillano tra due poli: da un lato quello del formalismo e della fedeltà alla lettera della legge, dall'altro quello di una interpretazione sostanzialistica, più sensibile alla ratio della legge, agli elementi logici dell'interpretazione, agli scopi della legge. Nel diritto tributario, v'è tradizionalmente una prevalenza dell'indirizzo formalistico, giustificato con il richiamo alla certezza del diritto. La giurisprudenza sembra seguire un procedimento per gradi; viene dato anzitutto rilievo al criterio generale ( che ha , dunque, valore preminente e preclusivo del ricorso ad altri argomenti, quando la lettera della legge è chiara); solo quando la lettera della legge non è chiara, è consentito il ricorso ad altri criteri ( che hanno dunque valore sussidiario rispetto all'interpretazione letterale). Non mancano casi, però, in cui vengono seguite altre scale di valori; vale a dire: a) la lettera della legge è considerato un argomento interpretativo non preminente sugli altri; b) si ammette la liceità di interpretazioni che fanno prevalere il criterio della ratio della legge sul significato letterale.


Le lacune e l'analogia.

Sull'ammissibilità dell'analogia in diritto tributario, vi è largo consenso nel ritenere che nulla vi è di peculiare per quel che attiene alle norme tributarie non sostanziali: norme sui procedimenti, n. processuali, ecc.. Naturalmente vale anche per le norme penali tributarie il divieto di analogia. L'analogia è ammessa per le norme tributarie sostanziali: più precisamente, per le norme che delimitano gli oggetti imponibili. IN materia di oggetti imponibili, vige il principio della completezza. E' vietata l'analogia per le norme che indicano che cosa è tassabile: nulla esclude l'analogia per le norme che indicano in che modo deve avvenire la tassazione. Possono darsi, infatti, nel diritto tributario le lacune c.d. tecniche. Si prenda il caso di una legge che stabilisca l'imponibilità di un dato fatto economico, ma si presenti lacunosa, ad esempio, su come si determina l'imponibile , su come si fa la dichiarazione, su come si versa ,ecc. In una simile ipotesi, l'interprete è autorizzato a ricorrere all'analogia.


Gli autori dell'interpretazione.

L'interpretazione viene detta dottrinale, giurisprudenziale, forense, autentica, ecc, a seconda di chi la pone in essere. Non è indifferente la provenienza, poiché ogni autore, a seconda del suo ruolo nell'organizzazione giuridica, tenderà ad accreditare risultati interpretativi conformi agli interessi di cui è portatore ed ai fini per i quali l'operazione è compiuta.


Le leggi interpretative.

Anche il legislatore si fa interprete, quando, data una disposizione di dubbio significato, interviene con una disposizione interpretativa. La disposizione interpretativa presuppone una disposizione suscettibile di più interpretazioni; la disposizione di interpretazione autentica, quindi, lasciando immutato il testo cui si riferisce, elimina, tra le due o più norme potenzialmente contenute in quel testo, le interpretazioni considerate errate, lasciandone sopravvivere una soltanto. L'interpretazione autentica si basa sulla finzione che, delle possibili interpretazioni di cui un testo è suscettibile, tutte meno una siano errate. Le disposizioni interpretative sono retroattive; perciò è importante distinguere tra disposizioni interpretative (retroattive) e disposizioni innovative (non retroattive). Accade però nella pratica, che nuove disposizioni, che sostituiscono disposizioni previgenti, ma con formulazione più chiara o più completa, vengano considerate retroattive.


Le circolari interpretative.

L'amministrazione svolge quotidianamente opera di interpretazione; l'opera di interpretazione l'Amm. la esplicita nelle circolari e negli altri atti, con cui gli uffici centrali dell'Amm. impartiscono ordini e direttive agli uffici periferici. Di solito, all'emanazione di una nuova legge, il Ministero fa seguire una circolare, con la quale illustra agli uffici periferici il significato della legge. La pronuncia del Ministero viene inoltre sollecitata da quesiti posti dagli uffici periferici o dai cittadini, in relazione a casi specifici; la risposta a tali quesiti (espressa in atti che prendono il nome di risoluzioni o note) costituiscono occasione per altri esercizi di interpretazione della legge. Ora, è pacifico che tutti questi atti sono interni; ciò significa che vincolano, in base al rapporto gerarchico, l'ufficio periferico a conformarsi a quanto stabilito dall'ufficio sopraordinato; ciò significa, inoltre, che non hanno effetti vincolanti all'esterno dell'Amm.. L'interpretazione ministeriale, quindi non è vincolante; mentre, quanto alla sua attendibilità, vi sono fattori che la rendono attendibile, e fattori che la rendono inattendibile. La rende inattendibile l'essere un'interpretazione di parte, cioè dalla parte interessata a che la questione dubbia sia risolta pro fisco. 





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