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L'ordinamento giuridico

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L'ordinamento giuridico


Il diritto privato è quella parte dell'ordinamento che regola i rapporti tra soggetti non solo privati, a tutela di interessi che sono particolari, ma non solo. C'è il richiamo alla funzione sociale.


Si definisce ordinamento giuridico, l'insieme unitario e coerente di norme giuridiche, teso ad ordinare la coesistenza degli uomini. Dunque al centro dell'ordinamento c'è l'individuo, non isolato, ma che interagisce con gli altri (profilo dell'intersoggettività). L'ordinamento è essenziale ad una comunità per poter organizzarsi, darsi delle regole e vivere in modo ordinato.

Il profilo funzionale ci fa comprendere che l'ordinamento, il diritto è parte integrante, la componente normativa della realtà: quindi non possiamo pretendere di studiare le norme giuridiche, gli istituti di diritto privato, senza calarci nel contesto economico, storico e sociale che ci circonda. Per garantire la coesistenza, c'è bisogno di considerare regole di condotta e regole di organizzazione: le regole di condotta sono delle proposizioni prescrittive, non descrivono una realtà, non esprimono un sentimento, ma impongono un certo comportamento o comunque tendono a indirizzare in una certa direzione e non in un'altra il comportamento dei destinatari della regola stessa, oppure consentono un comportamento conforme a quello individuato dalla regola stessa [non recar danni agli altri, è giusto => ci impone di comportarci in un certo modo; chiunque cagiona un danno ingiusto, è tenuto a risarcire => prescrive un comportamento] . Quindi, la regola di condotta è anche criterio di qualificazione e valutazione della condotta [es. tra marito e moglie c'è il dovere di fedeltà, di assistenza materiale e spirituale, di collaborazione nell'interesse della famiglia => nel caso in cui uno dei due non dovesse rispettare tali doveri, noi possiamo valutare negativamente il suo comportamento, proprio grazie a quella regola]. Le regole di organizzazione fissano la struttura del gruppo, attribuendo determinati compiti e funzioni (all'interno di un gruppo bisogna individuare chi decide, come si delibera, qual è il modo per deliberare, chi è chiamato ad eseguire).



Cosa consente di distinguere una regola di comportamento da una regola giuridica? La sanzione. Essa è prevista da una norma secondaria che viene ad indicare una conseguenza sfavorevole predisposta nel momento in cui un soggetto non si adegua spontaneamente, e quindi viola il modello di dover essere indicato dal sistema, per assumere un comportamento illecito. Quando si fa riferimento alla sanzione, si fa riferimento alla coercibilità dell'ordinamento giuridico. Quindi ciò che caratterizza l'ordinamento giuridico rispetto ad altri, è la coercibilità dello stesso. Per coercibilità si intende l'istituzionalizzazione della sanzione , cioè arrivare alla maggiore complessità possibile di organizzazione, fissando regole di comportamento (che operano su rapporti concreti, privilegiando determinati bisogni, contemperando determinati interessi), col fine di far osservare le proprie regole predisponendo un assetto di sanzioni e un complesso di organi chiamati a far osservare quelle regole.

Nella complessa realtà, possiamo individuare una pluralità di ordinamenti giuridici, dove ognuno dei quali risulta esclusivo. Abbiamo osservato che esiste una stretta interrelazione tra realtà giuridica e realtà economico-sociale. Quindi l'ordinamento potrebbe limitarsi ad osservare quella che è la realtà economica e sociale oppure potrebbe applicare la "funzione promozionale"; in tal modo l'ordinamento potrebbe prendere atto che determinate regole sono ormai superate, che è necessario imporre un modello differente di comportamento e quindi, operare modificando la realtà. La realtà sociale può condizionare la realtà giuridica ma può essere anche fattore condizionato dalla realtà giuridica. Questa funzione promozionale può essere realizzata mediante incentivi (condizioni favorevoli) e quindi non solo tramite il meccanismo sanzionatorio. Quindi non tutte le norme sono sorrette da sanzioni, eppure sono norme giuridiche: quando parliamo di giuridicità, dobbiamo tenere ben presente la giuridicità riferita all'ordinamento nel suo complesso e la giuridicità della specifica previsione normativa di quell'ordinamento.




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