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Lezione n. 3
L'organizzazione amministrativa
Il
termine 'organizzazione' può essere inteso in senso dinamico ed in
senso statico. La locuzione 'organizzazione in senso dinamico'
descrive l'attività dell'organizzare (c.d. funzione organizzatoria): i soggetti,
i principi, le modalità attraverso i quali si arriva alla creazione della
struttura, del prodotto. La locuzione 'organizzazione in senso
statico' indica, al contrario, il prodotto dell'attività
dell'organizzare: strutture predisposte ed esistenti in un dato momento storico
per la cura e la realizzazione di determinati interessi (l'apparato
amministrativo). In questa lezione, l'apprezzamento dell'organizzazione
amministrativa sarà condotto in questa duplice direzione.
LA FUNZIONE ORGANIZZATORIA (c.d. organizzazione in senso dinamico), nel
nostro ordinamento, è soggetta al principio di legalità. Ciò che non fa del
Parlamento il titolare esclusivo della potestà d'organizzazione: nel nostro
sistema si assiste, secondo l'ormai concorde dottrina amministrativa, ad una
ripartizione di tale potestà tra Parlamento ed esecutivo. Ed infatti, da un
lato, l'art. 97, 1°comma, Cost., disponendo che 'i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge', pone una riserva relativa
di legge;dall'altro, l'art. 95, 3° comma, Cost., quando afferma che
'la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri',
si limita a precisare che la disciplina di certi settori dell'organizzazione
ministeriale, e solo quella, è riservata in via esclusiva la Parlamento.Cioè a
dire che la parte residua resta compresa nei confini della riserva relativa
posta dall''art. 97. Ne deriva che, secondo l'opinione prevalente, la
potestà di organizzazione è ripartita tra Parlamento ed esecutivo (vedi
approfondimento . 3): al Parlamento spetta l'organizzazione degli
uffici esterni (c.d. uffici d'imputazione = organi), all'esecutivo quella degli
uffici interni. Con la precisazione che la legge può disciplinare materie
relative all'organizzazione interna, ma l'esecutivo non può invadere i campi
riservati alla legge. Ciò perché in nessuna fonte è ravvisabile una riserva a
favore dell'esecutivo. Anche se, nota autorevole dottrina, non può escludersi
l'esistenza di un proprium della P.a. che discende 'dalla natura
delle cose'. Ad esso, invero, il legislatore non è in grado di accedere,
poiché riguarda aspetti peculiari di ogni specifica struttura amministrativa,
generalmente non conoscibili all'esterno.
I criteri
che presiedono all'esercizio della funzione organizzatoria sono posti
principalmente dall'art. 97, 1° comma, Cost.: l'imparzialità ed il buon
andamento. Questi criteri, letti alla luce della nuova trama costituzionale,
volta alla costruzione di un nuovo rapporto cittadino-p.a., che superando la
dialettica autorità-libertà, si atteggi in termini di efficienza-garanzia
(l'amministrazione pubblica al servizio della persona, come emerge,
precipuamente dagli artt. 1-5 Cost.), divengono due facce della stessa medaglia,
preordinate al giusto coordinamento degli interessi particolari ed al loro
contemperamento con l'interesse comunitario perseguito dal soggetto pubblico
agente. Cioè a dire, alle finalità ultime della 'buona
amministrazione' al servizio della persona. Per tale ragione l'imparzialità
è definita come la disponibilità astratta (a livello organizzativo) e concreta
(a livello funzionale) dell'organo a valutare tutti gli interessi coinvolti
dalla sua azione, e che siano ad essa attinenti, pur nel perseguimento
dell'interesse primario indicato dalle disposizioni normative. Il buon
andamento come la realizzazione delle condizioni giuridiche utili per la
realizzazione delle garanzie individuali e sociali volte a promuovere il pieno
sviluppo della persona umana. Ne deriva che l'azione amministrativa per
rispondere opportunamente a tale principio deve essere: economica, dal punto di
vista organizzativo, funzionale e contabile (cioè a dire, retta da una chiara e
netta ripartizione delle competenze operative, con minimizzazione dei passaggi
burocratici, e copertura finanziaria adeguata); efficace (idonea a raggiungere
gli obiettivi cui è preordinata); efficiente (provvista dei mezzi necessari al
raggiungimento dello scopo, nel senso del giusto rapporto mezzo-fine); e
trasparente (nei limiti del possibili, facilmente accessibile alla
collettività).
Accanto ai suddetti criteri di rango costituzionale, il legislatore (cfr. artt.
5 d.lgs. n. 29/93 e 15 l.n. 59/97) ne ha dettati altri di natura più
'concreta' (riferiti direttamente alle modalità di predisposizione
delle strutture):
1. articolazione delle strutture secondo funzioni omogenee (tenendo distinte le
funzioni finali da quelle strumentali e di supporto);
2. flessibilità nell'organizzazione delle unità elementari e nella gestione del
personale;
3. creazione di forme di comunicazione e collegamento tra le strutture
organizzate e le unità di ciascuna struttura;
4. predisposizione di appositi uffici per l'informazione dei cittadini e le
relazioni con il pubblico.
Oggetto
specifico della funzione in commento, invero, sono le vicende afferenti agli
uffici od agli enti: l'istituzione, la modificazione, la soppressione e la
successione.
L'istituzione è la vicenda con cui si da origine ad una
struttura. Essa viene distinta in 3 subfasi:
1. la fase istitutiva in senso stretto = la deliberazione di creazione della
struttura
2. la fase costitutiva = il momento di predisposizione concreta della
struttura, nel quale si provvede all'attribuzione delle competenze
3. la fase di provvista dei mezzi personali e reali = l'attribuzione degli
'strumenti' utili per operare.
La modificazione è la variazione, strutturale (es. passaggio
della titolarità dell'ufficio da una persona ad un collegio), ovvero funzionale
(es. ampliamento o restringimento della competenza), di una struttura
organizzativa.
La soppressione è la eliminazione della struttura dal quadro
organizzativo. Essa può avvenire con l'eliminazione delle competenze attribuite
alla struttura organizzativa, ovvero con la sua estinzione, e conseguente
passaggio delle attribuzioni ad altra struttura.
La successione si verifica quando la soppressione dell'ente sia
parziale, o, comunque, la sua estinzione non porti ad un'eliminazione delle
competenze. In tale evenienza possono verificarsi almeno tre ipotesi:
1. successione nel munus = successione nelle attribuzioni relative alla
cura di determinati interessi, che da luogo, in genere, al trasferimento dei
rapporti (patrimoniali) e delle strutture soggettive, nei limiti delle
attribuzioni trasferite (successione a titolo particolare).
2. successione in senso stretto = il nuovo soggetto subentra nella totalità
delle attribuzioni del soggetto estinto, rilevandone, in base alle disposizioni
legali, l'intera struttura e l'intero patrimonio (successione a titolo
universale).
3. avvicendamento di ordinamenti giuridici = mutamento dell'ente esponenziale
di una collettività, che assurge ad ordinamento giuridico (es. fusione di
comuni).
La locuzione 'organizzazione amministrativa' è utilizzata per
indicare:
1. la funzione di organizzazione amministrativa (organizzazione
in senso dinamico). Funzione ripartita tra legislatore ed esecutivo, il
cui esercizio è informato, essenzialmente, ai principi di buon andamento ed
imparzialità, che ha per oggetto le vicende delle strutture
organizzative (cioè l'istituzione, la modificazione, la successione e la
soppressione).
2. la struttura concreta delle organizzazioni amministrative
(organizzazione in senso statico). Le P.a. non hanno un modello organizzativo
unitario. Tuttavia, in linea generale, si può dire che la loro struttura è
articolata in unità elementari (uffici) aggregate secondo criteri di staff
e di line, ed ordinate prevalentemente ancora in senso gerarchico. Tali
unità sono coordinate, dal punto di vista operativo, attraverso le relazioni
organizzative: gerarchia, direzione, delega di funzioni ed utilizzazione di
uffici.
Ufficio: il disegno organizzativo interno
Anche l'unità elementare delle organizzazioni complesse è provvista di un proprio disegno organizzativo. In
base al ruolo assegnato alla cellula organizzativa all'interno della ura soggettiva, infatti, sono determinate
le dotazioni strumentali (attrezzature e strumenti) e personali (il numero e la qualifica degli addetti)
necessarie al fine
dell'efficienza del centro di lavoro.
Con riferimento alle RISORSE UMANE, il disegno organizzativo dell'ufficio, in genere, prevede soggetti con
mansioni diversificate: il titolare dell'ufficio e gli addetti.
Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità, ne è responsabile e rappresenta la struttura
all'esterno, nei confronti degli altri uffici. Egli può svolgere la sua attività a titolo professionale, od a titolo
onorario. In quest'ultimo caso l'investitura formale all'ufficio può avvenire per atto di nomina ovvero per
elezione. Cioè a dire, il titolare onorario può essere scelto in base alla fiducia (titolare fiduciario), per
designazione di alcune categorie (titolare rappresentativo della categoria), ovvero attraverso un
procedimento elettorale
(titolare rappresentativo del corpo elettorale).
Gli addetti all'ufficio sono le persone fisiche che svolgono in concreto le attività di competenza del centro di
lavoro. Tali soggetti sono legati al titolare da una relazione organizzativa che ha un contenuto molto intenso,
atteso che in forza di essa il titolare, oltre ad assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola
la loro attività (frequentemente
definita di 'gerarchia propria').
Ciascuno dei soggetti che operano all'interno dell'ufficio è legato al soggetto giuridico per il quale opera da
un rapporto giuridico organizzativo: il rapporto d'ufficio. Tale rapporto nasce con l'incardinamento della
persona fisica nell'ufficio e varia con il variare della posizione del soggetto all'interno della cellula
organizzativa. Si tratta, cioè, del rapporto che descrive complessivamente la posizione che la singola
persona fisica occupa nell'ambito dell'ufficio, e, pertanto, nell'ambito dell'organizzazione. E' evidente,
dunque, che tale rapporto intercorre tra la ura giuridica soggettiva e le persone fisiche che operano
nell'ufficio.
A questo rapporto fanno capo, dal lato passivo, una pluralità di contenuti: il dovere d'ufficio e le situazioni
giuridiche attribuite al singolo, in particolare al titolare, per svolgere le attività assegnate all'ufficio. Ciò perché
l'ufficio, quale unità organizzativa elementare della ura soggettiva, risponde alla necessità giuridica di
agire di questa. Ne deriva che, se il dovere d'ufficio assicura l'effettività e la continuità del servizio delle
persone fisiche, la disponibilità di situazioni giuridiche ulteriori assicura il concreto operare del centro di
lavoro.
Il dovere d'ufficio grava in modi e contenuti diversi su ciascuno degli addetti all'ufficio, in relazione alla
posizione giuridica che, secondo il disegno organizzativo, è assegnata a ciascuno di loro. Ne deriva che il
contenuto dell'obbligo del titolare sarà diverso e più pregnante rispetto a quello degli addetti.
In linea generale, si può dire che il contenuto del dovere d'ufficio coincide con la prestazione lavorativa: è il
dovere di prestare l'attività lavorativa.
In proposito va ricordato che altro è la doverosità delle funzioni dell'amministrazione, altro il dovere d'ufficio.
La prima attiene alla circostanza che l'attività delle amministrazioni, rivolta alla cura di un interesse pubblico
(che è interesse alieno rispetto al soggetto agente), è attività funzionalizzata o funzione. Ne deriva che
'soggetto obbligato' rispetto ad essa è il soggetto giuridico collettivo in quanto ura operativa. Il secondo, al
contrario, attiene allo svolgimento delle attività che secondo il disegno organizzativo sono assegnate al
centro di lavoro, ovvero allo svolgimento del ruolo dell'ufficio al fine del corretto operare del soggetto
giuridico. Ne deriva che 'soggetto obbligato' sono necessariamente le persone fisiche incardinate presso
l'ufficio.
Sul rapporto d'ufficio s'incardinano anche:
1. la qualità di organo: se l'ufficio è ufficio d'imputazione, è evidente che il titolare del medesimo assumerà
la qualità di organo della persona giuridica;
2. la responsabilità amministrativa (cioè, la responsabilità degli addetti verso l'amministrazione), affidata al
vaglio della Corte dei Conti;
3. il rapporto di
servizio. In proposito bisogna distinguere:
gli addetti all'ufficio che svolgono il loro lavoro a titolo professionale (cioè in modo continuativo,
permanente ed esclusivo, verso corrispettivo = retribuzione) nell'ambito del rapporto con
l'amministrazione. È proprio tale carattere professionale del servizio reso che dà luogo al rapporto di
servizio con l'organizzazione pubblica, che, dal punto di vista contenutistico, coincide con il rapporto
d'impiego (ed attiene al trattamento economico, allo stato giuridico del lavoratore - qualifica,
anzianità . -, ecc . ).
i titolari dell'ufficio che possono svolgere il loro lavoro a titolo professionale oppure a titolo non
professionale. Ciò è vero, in particolare, secondo la migliore dottrina, per i titolari onorari (detti anche
titolari non professionali). Per questa categoria di titolari, pertanto, sarà predicabile, secondo la più
autorevole dottrina, il rapporto d'ufficio ma non il rapporto di servizio.
Da ultimo bisogna
considerare quei FENOMENI CHE INTERFERISCONO CON IL DISEGNO ORGANIZZATIVO INTERNO DELL UFFICIO (e, più in generale, con lo
schema organizzativo del soggetto giuridico): il responsabile del procedimento
ed il funzionario di fatto.
Il responsabile del procedimento (Capo II, l.n. 241/90) è il soggetto (la persona fisica) che, rispetto
ad un determinato e concreto procedimento, valuta l'esistenza dei presupposti, accerta i fatti, svolge attività
istruttoria e d'informazione, ed ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento. Si può trattare non solo,
del titolare di un ufficio, ma che di un addetto, con la conseguenza che tale veste si giustappone a quella
'indossata' dal soggetto prescelto nell'ambito dell'ufficio di appartenenza.
Alla luce di tali considerazioni, il responsabile del procedimento è indicato da autorevole dottrina come un
ufficio unipersonale, temporaneo e strumentale, nonché strettamente dipendente rispetto al procedimento
per il quale è istituito, e perciò dotato di un ruolo specifico, distinto da quello che compete all'ufficio presso
cui la persona fisica
designata come responsabile è incardinata.
Il problema del funzionario di fatto (= soggetto che, senza averne coscienza né volontà, opera in
un ufficio in mancanza di un formale atto d'investitura ovvero sulla base di un atto d'investitura illegittimo) è
venuto alla ribalta con riferimento alla ura del titolare di un ufficio: applicando in modo rigoroso la
normativa, gli atti posti in essere dal titolare sprovvisto della necessaria legittimazione formale devono
considerarsi illegittimi. Ciò che si riverberava in modo grave sui cittadini, incapaci di controllare un tale
aspetto. Per tale ragione, nel tempo si è formata una regola non scritta (fondata secondo una parte della
dottrina sull'esigenza della continuità dell'esercizio delle funzioni amministrative, ovvero, per altri,
sull'esigenza di tutela della buona fede dei cittadini che si rivolgono alla p.a.) secondo la quale gli atti posti in
essere dal titolare di un ufficio, il cui atto d'investitura sia viziato, restano validi fino a quando non intervenga
l'annullamento dell'atto d'investitura. Ne deriva che, salvo l'ipotesi in cui l'atto posto in essere dal titolare
illegittimo sia impugnato con l'atto d'investitura viziato, l'illegittimità di quest'ultimo non si comunica al primo.
Quando titolare dell'ufficio sia un collegio bisogna distinguere tra l'atto d'investitura del collegio e gli atti
d'inclusione dei singoli nel
collegio:
1. Se viziato è l'atto d'investitura si applica integralmente la regola del funzionario di fatto.
2. Se viziato è l'atto
d'inclusione del singolo:
per il collegio imperfetto, bisogna valutare se la partecipazione alla votazione del/i membro/i non
regolarmente inclusi sia
stata o meno determinante (c.d. prova di resistenza)
per il collegio perfetto, tale vizio ha il medesimo valore del vizio dell'atto d'investitura.
Distinto dal funzionario di fatto è l'usurpatore di ufficio: il soggetto che, con coscienza e volontà, assume la
titolarità di un ufficio senza regolare investitura.
L'ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA DELLO STATO
Domande
Queste sono delle domande che abbiamo preparato per
darti un'idea di come si struttura una domanda durante un esame universitario.
Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa lezione vedi al
menù laterale.
1. Quali sono gli strumenti della funzione organizzatoria?
2. Che ruolo ha la prassi nel diritto amministrativo?
GLOSSARIO DELLA LEZIONE
A
Addetti
all'ufficio = persone fisiche che svolgono il lavoro all'interno dell'unità
organizzativa elementare
.
Amministrazioni autonome = strutture
organizzative compiute, con o senza personalità giuridica, che svolgono
attività produttiva nell'ambito di organizzazioni complesse di tipo
burocratico, connotate dall'elemento negativo di non presentare una struttura
organizzativa confondibile con quella dell'amministrazione burocratica di
riferimento, e dall'elemento positivo di presentare un collegamento più o meno
intenso con essa.
Amministrazioni indipendenti =
strutture organizzative compiute del tutto estranee all'apparato organizzativo
del Governo, sottratte, perciò, all'indirizzo politico-amministrativo dello
stesso, che svolgono funzioni tutorie (di regolazione e controllo) in settori
di rilievo costituzionale.
Agenzie = strutture di carattere tecnico-opertivo che operano al servizio
delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.
Amministrazione indiretta = modello organizzativo che si avvale delle
relazioni organizzative della delega di funzioni e dell'avvalimento degli
uffici.
B
Branca
amministrativa = aggregato organizzativo
funzionalmente unificato (od unitario), che prescinde dalla separatezza
organizzativa (e soggettiva) delle singole amministrazione chiamate ad operare
in un medesimo settore d'intervento.
Buon andamento (criterio di
organizzazione del) = realizzazione, nell'azione
amministrativa, delle condizioni giuridiche che consentono di attuare le
garanzie individuali e sociali volte a promuovere il pieno sviluppo della
persona umana: efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
C
Criterio aggregativo di line = aggregazione degli uffici secondo una, ed all'interno
della, linea gerarchica.
Criterio aggregativo di staff = aggregazione degli uffici al di fuori della
linea gerarchica.
Contributi speciali = forma di finanziamento straordinaria degli enti
pubblici territoriali a garanzia costituzionale, assegnata per legge all'ente
per provvedere a scopi determinati .
D
Dipartimento = struttura organizzativa composta di unità operative poste
sullo stesso livello, funzionalmente integrate ed in grado di coordinarsi per
il raggiungimento di obiettivi unitari.
Direzione generale = struttura organizzativa a gradini, basata sulle
sezioni, che formano le divisioni, che formano le direzioni generali, che hanno
competenza per ampi settori del Ministero.
Disegno organizzativo = sistema di uffici di una struttura
operativa, che descrive il numero, la dimensione, il ruolo degli uffici, e la
rete delle loro relazione.
Disegno organizzativo interno = organizzazione della cellula elementare
di una struttura operativa, predisposta sulla base al ruolo svolto nel sistema,
che si traduce, pertanto, nella determinazione del numero e della
qualificazione del personale, delle dotazioni di attrezzature e strumenti,
ovvero di quanto è necessario per un efficiente lavoro dell'ufficio.
Divisioni = uffici equivalenti, costituiti di sezioni, aggregati nella
direzione generale.
Dovere d'ufficio = dovere a contenuto determinato (la prestazione
lavorativa) - cioè a dire obbligo -, che grava in forma ed oggetto diverso
sulle persone fisiche incardinate presso un ufficio, poiché è uno dei contenti
del lato passivo del rapporto d'ufficio.
E
Ente pubblico
economico =
ente pubblico che opera come imprenditore nei campi della produzione,
dello scambio e dei servizi, pur rimanendo legato all'ente pubblico
(territoriale) di riferimento, e che per tale ragione presenta una disciplina
giuridica mista (pubblica e privata).
Ente pubblico parastatale = ente pubblico che 'sta presso lo
Stato', poiché provvede alla cura d'interessi ritenuti meritevoli di
tutela cui lo Stato ritiene di non potere provvedere con la propria struttura,
e che, per tale ragione, è soggetto all'applicazione di una disciplina
giuridica 'pubblica', specifica ed uniforme.
Ente pubblico territoriale
= ente pubblico esponenziale degli interessi di una determinata
collettività stanziata su determinato territorio, che costituisce ambito di
estensione ed ad un tempo oggetto dell'attività dell'ente medesimo.
F
Fatto normativo = comportamento normativo od
atto giuridico che l'ordinamento considera, nella sua oggettività, idoneo a
produrre norme giuridiche.
Fonti di cognizione = atti che agevolano la conoscenza delle norme
giuridiche poste dalle fonti del diritto.
Fonti di produzione = atti e fatti produttivi di norme giuridiche.
I
Imparzialità
(criterio organizzativo dell') = disponibilità astratta (a livello organizzativo) e
concreta (a livello funzionale) dell'organo a valutare tutti gli interessi
coinvolti dalla sua azione, e che siano ad essa attinenti, pur nel
perseguimento dell'interesse primario indicato dalle disposizioni normative.
Istituzione = vicenda afferente alla vita di una struttura organizzativa
(ente od ufficio), che indica, in particolare, il momento costitutivo delle
stesse. A livello teorico si distinguono il momento della deliberazione
costitutiva (fase istitutiva in senso stretto), quello della predisposizione
concreta della struttura (fase costitutiva) e quello dell'attribuzione degli
strumenti per operare (fase della provvista dei mezzi).
M
Ministero = struttura compiuta, dotata talvolta anche di
un'organizzazione periferica, ordinata gerarchicamente, che ha il vertice nel
Ministro, organo politico, cui è legata da un rapporto di direzione, cui si
riferiscono, funzionalmente e/o organizzativamente, Autorità od aziende
autonome ed Autorità amministrative indipendenti.
Modificazione = vicenda afferente alla vita di una struttura
organizzativa (ente od ufficio), che si riferisce in particolare alla
variazione strutturale o funzionale della struttura.
N
Norme di organizzazione = i principali strumenti di esercizio della funzione organizzatoria che regolano i rapporti giuridici e distribuiscono potestà pubbliche (norme intersoggettive), ovvero dispongono la costituzione, modificazione od estinzione di enti od uffici, qualificano persone, beni, rapporti od attività (norme conformative).
O
Organi
interministeriali = dicesi prevalentemente
degli organi periferici dei ministeri che dipendono gerarchicamente solo
dal ministero presso il quale sono incardinati, e funzionalmente anche
dal ministero del quale esercitano in via aggiuntiva e cumulativa le funzioni
in sede locale.
Organizzazione accentrata = organizzazione connotata da ciò che tutte le
attività decisionali sono di competenza degli uffici di vertice, mentre gli
uffici di periferia svolgono solo attività istruttorie ed esecutive.
Organizzazione compatta = organizzazione strutturata secondo un
modello unitario, raccolto intorno ad uffici di vertice, quantunque articolato.
Tale modello organizzativo presuppone un numero ridotto di funzioni da svolgere
ed una struttura organizzativa con dimensioni limitate.
Organizzazione decentrata = organizzazione connotata da ciò che tutta
l'attività ruota intorno agli uffici di base: le decisioni e le responsabilità
inerenti all'attività attraverso la quale l'organizzazione raggiunge i suoi
scopi sono demandate, in via esclusiva, agli uffici periferici.
Organizzazione disaggregata = organizzazione articolata in strutture
compiute, provviste o meno di personalità giuridica, ricondotta ad unità, sul
piano soggettivo, dall'unitaria personalità giuridica, e, su quello
organizzativo, da elementi di raccordo tra le articolazioni che possono essere
esterni - uffici di staff, che svolgono in genere funzioni consultive, di
controllo o do difesa, per tutte le strutture dell'organizzazione - ovvero
interni.
Organizzazione in senso statico = espressione utilizzata per indicare
l'attività dell'organizzare (c.d. funzione di organizzatoria): i soggetti, i
principi, le modalità attraverso i quali si arriva alla creazione della
struttura organizzativa.
Organizzazione in senso dinamico = espressione utilizzata per indicare
il prodotto dell'attività dell'organizzare: le strutture predisposte ed
esistenti in un dato momento storico per la cura e la realizzazione di
determinati interessi (l'apparato amministrativo).
R
Rapporto
d'ufficio = rapporto che intercorre
tra l'organizzazione amministrativa (lato attivo) e la singola persona
fisica addetta ad un ufficio, che nasce con l'incardinamento della
persona fisica presso l'ufficio e descrive, complessivamente, la posizione che
il singolo occupa nell'unità elementare cui è addetta, e, per tal via,
nell'organizzazione per la quale opera.
Rapporto di servizio = rapporto che intercorre tra l'organizzazione
amministrativa e la persona fisica addetta ad un ufficio di essa, che svolge
professionalmente il proprio lavoro (servizio). Coincide con il rapporto di
lavoro, ed ha come contenuto tutto ciò che attiene al trattamento economico
dell'addetto, nonché ciò che attiene al suo stato giuridico.
S
Sezioni = uffici di base del modello organizzativo per direzioni
generali.
Struttura compiuta = struttura organizzativa in grado di operare
autonomamente (cioè provvista di propri organi, che svolge propria attività, e
titolare di proprie finalità) per il perseguimento dei suoi fini.
Soppressione = vicenda afferente alla vita di una struttura organizzativa
(ufficio od ente), che descrive, in particolare, l'eliminazione della struttura
dal quadro organizzativo cui è riferita.
Successione = vicenda afferente alla vita di una struttura organizzativa
(ente od organo), che descrive, in particolare, la sostituzione nella
titolarità di determinate attribuzioni, con conseguente successione nei
rapporti giuridici, che può essere parziale o totale.
T
Titolare dell'ufficio = persona fisica addetta ad un ufficio che dirige il lavoro dell'unità organizzativa, ne è responsabile e la rappresenta nei rapporti 'esterni'.
U
Ufficio = unità organizzativa
elementare di qualsiasi struttura organizzativa.
Uffici assimilabili = direzioni generali.
Ufficio di line = uffici inseriti, dal punto di vista organizzativo,nella
scala o linea organizzativa gerarchica della struttura organizzativa cui fanno
capo.
Ufficio di staff = uffici che, dal punto di vista organizzativo, restano
fuori dalla linea gerarchica della struttura organizzativa cui fanno capo.
Uffici equivalenti = divisioni.
Usurpatore d'ufficio =
persona fisica che, con coscienza e volontà, assume la titolarità di un ufficio
senza regolare investitura.
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