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L'organizzazione amministrativa

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L'organizzazione amministrativa

Il termine 'organizzazione' può essere inteso in senso dinamico ed in senso statico. La locuzione 'organizzazione in senso dinamico' descrive l'attività dell'organizzare (c.d. funzione organizzatoria): i soggetti, i principi, le modalità attraverso i quali si arriva alla creazione della struttura, del prodotto. La locuzione 'organizzazione in senso statico' indica, al contrario, il prodotto dell'attività dell'organizzare: strutture predisposte ed esistenti in un dato momento storico per la cura e la realizzazione di determinati interessi (l'apparato amministrativo). In questa lezione, l'apprezzamento dell'organizzazione amministrativa sarà condotto in questa duplice direzione.


LA FUNZIONE ORGANIZZATORIA (c.d. organizzazione in senso dinamico), nel nostro ordinamento, è soggetta al principio di legalità. Ciò che non fa del Parlamento il titolare esclusivo della potestà d'organizzazione: nel nostro sistema si assiste, secondo l'ormai concorde dottrina amministrativa, ad una ripartizione di tale potestà tra Parlamento ed esecutivo. Ed infatti, da un lato, l'art. 97, 1°comma, Cost., disponendo che 'i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge', pone una riserva relativa di legge;dall'altro, l'art. 95, 3° comma, Cost., quando afferma che 'la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri', si limita a precisare che la disciplina di certi settori dell'organizzazione ministeriale, e solo quella, è riservata in via esclusiva la Parlamento.Cioè a dire che la parte residua resta compresa nei confini della riserva relativa posta dall''art. 97. Ne deriva che, secondo l'opinione prevalente, la potestà di organizzazione è ripartita tra Parlamento ed esecutivo (vedi approfondimento . 3): al Parlamento spetta l'organizzazione degli uffici esterni (c.d. uffici d'imputazione = organi), all'esecutivo quella degli uffici interni. Con la precisazione che la legge può disciplinare materie relative all'organizzazione interna, ma l'esecutivo non può invadere i campi riservati alla legge. Ciò perché in nessuna fonte è ravvisabile una riserva a favore dell'esecutivo. Anche se, nota autorevole dottrina, non può escludersi l'esistenza di un proprium della P.a. che discende 'dalla natura delle cose'. Ad esso, invero, il legislatore non è in grado di accedere, poiché riguarda aspetti peculiari di ogni specifica struttura amministrativa, generalmente non conoscibili all'esterno.

    I criteri che presiedono all'esercizio della funzione organizzatoria sono posti principalmente dall'art. 97, 1° comma, Cost.: l'imparzialità ed il buon andamento. Questi criteri, letti alla luce della nuova trama costituzionale, volta alla costruzione di un nuovo rapporto cittadino-p.a., che superando la dialettica autorità-libertà, si atteggi in termini di efficienza-garanzia (l'amministrazione pubblica al servizio della persona, come emerge, precipuamente dagli artt. 1-5 Cost.), divengono due facce della stessa medaglia, preordinate al giusto coordinamento degli interessi particolari ed al loro contemperamento con l'interesse comunitario perseguito dal soggetto pubblico agente. Cioè a dire, alle finalità ultime della 'buona amministrazione' al servizio della persona. Per tale ragione l'imparzialità è definita come la disponibilità astratta (a livello organizzativo) e concreta (a livello funzionale) dell'organo a valutare tutti gli interessi coinvolti dalla sua azione, e che siano ad essa attinenti, pur nel perseguimento dell'interesse primario indicato dalle disposizioni normative. Il buon andamento come la realizzazione delle condizioni giuridiche utili per la realizzazione delle garanzie individuali e sociali volte a promuovere il pieno sviluppo della persona umana. Ne deriva che l'azione amministrativa per rispondere opportunamente a tale principio deve essere: economica, dal punto di vista organizzativo, funzionale e contabile (cioè a dire, retta da una chiara e netta ripartizione delle competenze operative, con minimizzazione dei passaggi burocratici, e copertura finanziaria adeguata); efficace (idonea a raggiungere gli obiettivi cui è preordinata); efficiente (provvista dei mezzi necessari al raggiungimento dello scopo, nel senso del giusto rapporto mezzo-fine); e trasparente (nei limiti del possibili, facilmente accessibile alla collettività).

Accanto ai suddetti criteri di rango costituzionale, il legislatore (cfr. artt. 5 d.lgs. n. 29/93 e 15 l.n. 59/97) ne ha dettati altri di natura più 'concreta' (riferiti direttamente alle modalità di predisposizione delle strutture):

1. articolazione delle strutture secondo funzioni omogenee (tenendo distinte le funzioni finali da quelle strumentali e di supporto);

2. flessibilità nell'organizzazione delle unità elementari e nella gestione del personale;

3. creazione di forme di comunicazione e collegamento tra le strutture organizzate e le unità di ciascuna struttura;

4. predisposizione di appositi uffici per l'informazione dei cittadini e le relazioni con il pubblico.

    Oggetto specifico della funzione in commento, invero, sono le vicende afferenti agli uffici od agli enti: l'istituzione, la modificazione, la soppressione e la successione.

L'istituzione è la vicenda con cui si da origine ad una struttura. Essa viene distinta in 3 subfasi: 

1. la fase istitutiva in senso stretto = la deliberazione di creazione della struttura

2. la fase costitutiva = il momento di predisposizione concreta della struttura, nel quale si  provvede all'attribuzione delle competenze

3. la fase di provvista dei mezzi personali e reali = l'attribuzione degli 'strumenti'  utili per operare.
La modificazione è la variazione, strutturale (es. passaggio della titolarità dell'ufficio da una persona ad un collegio), ovvero funzionale (es. ampliamento o restringimento della competenza), di una struttura organizzativa.

La soppressione è la eliminazione della struttura dal quadro organizzativo. Essa può avvenire con l'eliminazione delle competenze attribuite alla struttura organizzativa, ovvero con la sua estinzione, e conseguente passaggio delle attribuzioni ad altra struttura.

La successione si verifica quando la soppressione dell'ente sia parziale, o, comunque, la sua estinzione non porti ad un'eliminazione delle competenze.  In tale evenienza possono verificarsi almeno tre ipotesi:
1. successione nel munus = successione nelle attribuzioni relative alla cura di determinati interessi, che da luogo, in genere, al trasferimento dei rapporti (patrimoniali) e delle strutture soggettive, nei limiti delle attribuzioni trasferite (successione a titolo particolare).
2. successione in senso stretto = il nuovo soggetto subentra nella totalità delle attribuzioni del soggetto estinto, rilevandone, in base alle disposizioni legali, l'intera struttura e l'intero patrimonio (successione a titolo universale).
3. avvicendamento di ordinamenti giuridici = mutamento dell'ente esponenziale di una collettività, che assurge ad ordinamento giuridico (es. fusione di comuni).


La locuzione 'organizzazione amministrativa' è utilizzata per indicare:

1. la funzione di organizzazione amministrativa (organizzazione in senso dinamico). Funzione ripartita tra legislatore ed esecutivo, il cui esercizio è informato, essenzialmente, ai principi di buon andamento ed imparzialità, che ha per oggetto le vicende delle strutture organizzative (cioè l'istituzione, la modificazione, la successione e la soppressione).

2. la struttura concreta delle organizzazioni amministrative (organizzazione in senso statico). Le P.a. non hanno un modello organizzativo unitario. Tuttavia, in linea generale, si può dire che la loro struttura è articolata in unità elementari (uffici) aggregate secondo criteri di staff e di line, ed ordinate prevalentemente ancora in senso gerarchico. Tali unità sono coordinate, dal punto di vista operativo, attraverso le relazioni organizzative: gerarchia, direzione, delega di funzioni ed utilizzazione di uffici.












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