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L'organizzazione del Parlamento
art. 61 Il mandato delle Camere può cessare anche anticipatamente per intervento del presidente della Repubblica. Non si può però creare un vuoto istituzionale, i poteri delle assemblee scadute sono prorogati finché le camere neoelette non assumono le funzioni ufficiali. Ma i progetti di legge non ancora approvati decadono e l'iter deve essere ripreso dall'inizio.
art. 62 Di regola le sedute parlamentari hanno luogo dal lunedì al venerdì e l'attività delle camere si ferma solo il periodo delle ferie. In alcuni casi le Camere devono essere convocate di diritto o in via straordinaria su iniziativa del Presidente della Repubblica, del Presidente della stessa Camera, di 1/3 dei suoi componenti.
art. 63 stabilisce le modalità di elezione dei Presidenti e degli Uffici di presidenza.
Gli organi più importanti delle Camere
I Presidenti delle Camere hanno il compito di dirigere i lavori
dell'assemblea, interpretare e rispettare il regolamento e rappresentare
L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai questori e dai segretari. Ha il compito di programmare e preparare i lavori dell'assemblea.
Le giunte parlamentari sono nominate dal Presidente di ciascuna Camera e svolgono funzioni differenti a seconda dell'organizzazione delle due assemblee (giunta per le elezioni, per autorizzazioni a procedere, ecc.).
I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o senatori, che si formano in base allo schieramento politico di appartenenza. Decidono il comportamento da assumere in aula o nelle commissioni in merito alle decisioni da prendere.
Le commissioni che possono essere:
- permanenti rimangono in carico per tutta la legislatura e hanno il compito di preparare i lavori dell'assemblea, ma in certi casi, possono approvare le leggi su delega dell'assemblea stessa.
- speciali hanno il compito di occuparsi di problemi specifici. Un esempio sono le commissioni di inchiesta che si occupano di mafia, terrorismo, ecc.
Le commissioni bicamerali sono composte da rappresentanti di entrambe le camere. Queste commissioni possono essere permanenti, come la commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai; o temporanee, come la commissione bicamerale per le riforme istituzionali.
art. 64 Le sedute dei due rami del Parlamento sono pubbliche, salvo la decisione di riunirsi, in casi eccezionali, in seduta segreta. La pubblicità delle sedute viene garantita sia consentendo al pubblico di accedere alle apposite tribune, sia pubblicando i resoconti parlamentari. Generalmente è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei membri.
Modalità per le delibere delle camere:
-Maggioranza semplice: è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
-Maggioranza assoluta: è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
-Maggioranza qualificata: è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
Il voto palese o segreto.
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