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La società è un imprenditore collettivo, è anche il contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Gli elementi costitutivi del contratto di società sono:
Una pluralità di persone;
Il conferimento di beni o di servizi;
L'esercizio di un'attività economico-imprenditoriale;
Il fine della divisione degli utili.
La funzione dei conferimenti
I conferimenti servono per comporre il capitale sociale che svolge due funzioni:
Il conferimento dei servizi consente al socio che non abbia beni da porre in comune di partecipare ugualmente alla società mettendo a disposizione la propria opera.
L'esercizio di un'attività economica e la divisione degli utili
Per far nascere una società da un accordo tra due o più persone è necessario che questo accordo sia finalizzato:
allo svolgimento di un'attività imprenditoriale;
alla divisione degli utili.
E se le finalità fossero assenti l'accordo tra le parti non darebbe vita a una società ma a un altro tipo di rapporto regolato da altro tipo di norme.
La società unipersonale è la società costituita da un unico socio.
I diversi tipi di società
Le società con fine di lucro sono:
La società semplice è l'unica con la quale non si può svolgere attività commerciale.
Le società commerciali sono tutte le altre perché possono essere titolari di imprese commerciali.
Le società con fine mutualistico sono:
La caratteristica della società mutualistiche è l'assenza del fine di lucro, esse rispondono all'esigenza di fornire ai soci beni, servizi o posti di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.
L'autonomia patrimoniale della società
Il patrimonio della società, una volta costruito, diventa autonomo rispetto al patrimonio dei singoli soci ed è riservato esclusivamente a soddisfare i creditori sociali. Per le società semplici invece è consentito al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota sociale.
L'ordinamento riserva il patrimonio della società al solo soddisfacimento dei creditori sociali perché la società operando sul mercato è portata a contrarre debiti offrendo in garanzia il proprio patrimonio sociale. Se questo fosse aggredito dai creditori dei singoli soci, la sua funzione di garanzia verrebbe meno e le società incontrerebbero difficoltà a ottenere dalle banche o dai fornitori il credito necessario per aumentare il loro volume d'affari e sviluppare la propria capacità produttiva.
Le società di persone e le società di capitali
Le società di persone sono:
v la società semplice;
v la società in nome collettivo;
v la società in accomandita semplice.
Sono chiamate così perché in esse è rilevante la garanzia offerta ai creditori del patrimonio personale dei soci. Per i debiti sociali risponde la prima società con il suo patrimonio e se non basta rispondono i soci con i loro patrimoni personali sussidiariamente (il patrimonio dei singoli soci può essere aggredito solo dopo che è stato esaurito il patrimonio sociale), illimitatamente (i soci rispondono con tutti i loro averi fino alla completa estinzione dei debiti sociali) e solidamente (i creditori sociali possono pretendere l'intero amento anche da un solo socio che avrà la possibilità di rivalersi sugli altri soci per la parte di loro competenza).
Per far sì che i soci possano essere chiamati a rispondere personalmente per le obbligazioni sociali, le società di persone hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta.
La società in accomandata semplice si distacca dalla disciplina comune perché sono presenti due tipi di soci:
Le società di capitali sono:
v la società per azioni;
v la società in accomandata per azioni;
v la società a responsabilità limitata.
Sono chiamate così perché è prevalente il ruolo di garanzia svolto dal capitale sociale. In caso di insolvenza i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci che rimane al riparo da ogni rischio. Queste società, per questo motivo, godono di autonomia patrimoniale perfetta.
Le società tra professionisti e tra artigiani
Si può costituire una società artigiana purchè:
L'associazione in partecipazione
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Non è un contratto di società dato che non dà vita a un nuovo soggetto giuridico. L'associante rimane imprenditore individuale e a lui spetta in modo esclusivo la gestione dell'impresa dell'affare.
Se l'affare va male, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto. In genere l'apporto consiste in una somma di denaro o anche il mettere a disposizione la propria opera.
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