diritto |
Affinché si possano produrre effetti giuridici occorre una dichiarazione di volontà; questa può essere fatta in due modi;
espressa se realizzata con qualsiasi mezzo idoneo a palesare il proprio pensiero;
tacita se il proprio comportamento è incompatibile con la volontà contraria.
Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l'onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti.
La forma del negozio è il linea di massima libera ma per alcuni negozi solenni (matrimonio, testamento , donazione) il legislatore prevede la forma scritta o addirittura l'atto pubblico; in questi casi si parla di forma vincolata. Talvolta si richiede un bollo per motivi fiscali oppure la trascrizione che ha carattere pubblicitario; mancando questi requisiti il negozio può essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria per le parti.
La volontà si forma:
al momento della manifestazione per i negozi unilaterali non recettizzi
al momento della conoscenza per gli unilaterali recettizzi
al momento dell'accettazione per gli accordi bilaterali
La pubblicità serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico o le vicende delle persone fisiche e giuridiche. Abbiamo:
Pubblicità notizia ce è un obbligo e non un onere: la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria e i terzi possono opporsi all'atto.
Pubblicità dichiarativa che serve a rendere opponibile a terzi il negozio, il quale vale anche senza trascrizione ma che può essere impugnato da chiunque effettui la trascrizione successivamente.
Pubblicità costitutiva che è quella senza la quale non si ha validità del negozio: è il caso dell'ipoteca che nasce solo con la trascrizione o della società che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta