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E' un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico,con effetti tuttavia anche civili,una volta adempiuto l'onere di trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano(osservata questa formalità,il matrimonio è atto rilevante non solo per l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica,ma anche in quello dello stato italiano).
Prima dell'introduzione del matrimonio concordatario(avvenuta con il concordato fra stato italiano e chiesa cattolica nel 1929)erano frequenti i casi in cui gli sposi ricorrevano alla doppia celebrazione in chiesa e poi davanti all'ufficiale dello stato civile,per avere matrimonio valido sia di fronte allo stato(per evitare di essere considerati di fronte alla legge dello stato come semplici conviventi more uxorio con conseguente illegittimità dei li)sia di fronte alla chiesa(per rispettare il proprio credo religioso).
Gli accordi del Laterano hanno introdotto nel nostro ordinamento un tipo di matrimonio il quale,pur celebrato con rito religioso,è idoneo a produrre a certe condizioni effetti sul piano civilistico.Tutto questo perché lo stato voleva ridonare all'istituto del matrimonio(considerato alla base della famiglia)dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo.
La disciplina del matrimonio concordatario,introdotta dagli accordi del Laterano,era contenuta oltre che nel concordato,anche nella legge matrimoniale,emanata contemporaneamente ai patti del 1929 e avente valore di legge ordinaria(a differenza degli accordi del Laterano che sono invece pari alle norme costituzionali).
Le norme concordatarie sono state sottoposte a revisione con gli accordi del 1984 che integrano la legge matrimoniale del 1929.
Questa soluzione coerente con i principi morali,ha però dato vita ad un sistema ibrido e notevolmente arbitrario che si è venuto a trovare in contrasto con il principio di eguaglianza così come introdotto in un secondo tempo dall'art.3 Cost.Infatti:
-per i cattolici è possibile contrarre indifferentemente il matrimonio con rito concordatario o quello in forma civile
-ai non cattolici il matrimonio concordatario(nonostante abbia effetti civili)non è permesso perché il diritto canonico fissa i presupposti dell'atto il cui principale è quello di professare la religione cristiana cattolica.
Non solo,ma,prima della legge sul divorzio in Italia:
-per i cattolici i principi canonici in materia d'invalidiutà erano e sono assai meno rigidi(dal punto di vista della rilevanza della volontà anche interna ai nubendi).Era sufficiente precostituirsi con accortezza,la prova del vizio,parlando con amici o depositando presso un notaio una lettera(dal momento che l'ordinamento canonico dava e da spazio anche alla semplice rilevanza mentale del singolo.Nel caso di pronuncia d'invalidità del vincolo matrimoniale da parte del giudice canonico si tratta di una dichiarazione di nullità con efficacia ex tunc dalla celebrazione del matrimonio.
-Per i non cattolici sposati con matrimonio civile,era molto più difficile invalidare il vincolo matrimoniale(vedere cause d'invalidità matrimonio civile).
L'introduzione nel 1970 del divorzio,ha permesso anche ai non cattolici di sciogliere il vincolo quando è trascorso un certo periodo di tempo.Lo sciglimento ha efficacia ex nunc dal momento della sentenza come la fine del vincolo.
Il divorzio può essere pronunciato anche in caso di matrimonio concordatario,ma trattandosi di uno scioglimento ex nunc,contrario al principio cattolico della indissolubilità del vincolo,del quale i cattolici praticanti per fede religiosa non dovrebbero avvalersene.
Successivamente al divorzio nel 1985 c'è stata la fine di ogni differenza di trattamento tra cattolici e non.Grazie ad una legge sono stati recepiti a livello normativo gli insegnamenti della Corte costituzionale(accordo di modificazione del concordato).
La disciplina dell'atto in caso di matrimonio concordatario è quella dettata dal diritto canonico.Tuttavia trattandosi di cittadini italiani ed essendo l'atto compiuto in Italia si sarebbe dovuto attribuire la competenza giurisdizionale al giudice italiano.
In sede di concordato(quello avvenuto tra Stato e Chiesa nel 1929)l'intera materia fu sottratta al legislatore come al giudice italiano,prevedendo espressamente la giurisdizione esclusiva dei giudici dei tribunali ecclesiastici.
L'accordo(quello del 1984)anche a seguito dei drastici interventi della Corte costituzionale,ha completamente modificato il sistema:l'atto di scelta compiuto dalle parti in favore del matrimonio concordatario assume autonoma rilevanza rispetto all'atto di matrimonio in se stesso.I coniugi hanno oggi la possibilità di effettuare una scelta autonoma e rilevante non solo in relazione agli effetti del matrimonio ma anche per quanto riguarda il giudice competente a decidere sulla validità della scelta in precedenza compiuta.Attualmente ai tribunali ecclesiastici non può più essere attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di nullità del vincolo derivante da matrimonio concordatario,ma è necessario distinguere a seconda dell'oggetto della controversia.Così le parti dovranno rivolgersi:
-ai tribunali ecclesiastici per far valere eventuali vizi relativi alla costituzione e alla validità del vincolo previsti dal diritto canonico;
-ai tribunali civili-spetterà ai giudici dello stato statuire sulle cause in materia di impedimenti alla trscrizione e dell'atto di scelta,oltrechè sulle questioni relative alla esecuzione di sentenze ecclesiastiche di nullità alla separazione e al divorzio.
Innovazioni rilevanti sono state apportate per
ciò che riguarda il riconoscimento
civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità.Il nuovo accordo tra Stato
e Chiesa prevede che le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici(munite
del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo"
-che il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere delle cause trattandosi di matrimonio celebrato in conformità a quanto stabilito dall'accordo;
-che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Il matrimonio canonico e quello civile sono nettamente diversi non solo da un punto di vista disciplinare(specialmente per quanto riguarda la materia delle invalidità)ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'essenza stessa dell'atto.
Secondo la dottrina canonista l'atto matrimoniale sarebbe caratterizzato e dunque avrebbe come contenuto lo stesso "amore coniugale".
La dottrina canonista da ampio spazio alla volontà dei nubendi(le loro intenzioni,i loro sentimenti sono in ogni caso rilevanti).
Si comprende allora come la giurisprudenza canonica senta l'esigenza di dare rilievo positivo all'amore coniugale per ciò che attiene ai presupposti dell'atto,considerando il difetto di amore come una causa di nullità del matrimonio.
Anche sotto il profilo formale della celebrazione,la volontà degli sposi è sovrana.Essi,infatti,secondo il diritto canonico pongono in essere l'atto da sé,avendo il celebrante mera funzione di testimone dell'impegno preso di fronte a Dio.
IL REGIME CANONISTICO DELLE INVALIDITA'
Un diverso regime delle invalidità ha determinato degli scompensi e ha provocato ripetuti interventi della corte costituzionale che hanno dato un impulso decisivo all'opera di revisione del concordato al fine di rifondare l'intero sistema:
da un lato degli impedimenti alla trascrizione del matrimonio canonico e dall'altro della esecutività in italia della sentenze di nullità pronunciate dal giudice
cioè da un lato si deve impedire che un matrimonio valido per la legge canonico,cioè deve evitarsi che sia pronunciata la nullità di un matrimonio
canonica ma invalido per la legge civile possa egualmente produrre canonico che ha anche effetti civili sulla base di un motivo che determina la
effetti civili(es.si pensi al matrimonio dell'interdetto che non è sempre invalidità per la legge canonica,ma non per quella civile(es.si pensi al classico
invalido per il diritto canonico a differenza di quanto accade caso della riserva mentale).
nell'ordinamento italiano).
Dalla congiunta disciplina canonica e civile,il sistema attuale può essere così descritto,al fine di fare conseguire effetti civili al matrimonio canonico(per il quale è necessaria la trascrizione)devono essere osservate determinate formalità:
1.i nubendi devono presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione del parroco che attesti la loro volontà di celebrare un matrimonio concordatario;
2.l'ufficiale di stato civile accertata l'insussistenza degli impedimenti può procedere alla pubblicazione(che vengono fatte sia in parrocchia che in comune);
3.dopo di ciò l'ufficiale rilascia il certificato di nullaosta alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.Tale certificato è importante perché vincola l'ufficiale ad eseguire la trascrizione una volta celebrato il matrimonio(sempre che l'atto sia regolare formalmente);
4.subito dopo la celebrazione ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile,il parroco deve dare lettura degli artt.143-l44-l47riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi,spiegando gli effetti civili del matrimonio appena celebrato agli sposi.
5.a cura del parroco viene redatto in doppio originale l'atto di matrimonio di cui una copia viene trasmessa all'ufficiale dello stato civile(nell'atto di matrimonio potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge,come la scelta del regime della separazione dei beni e la legittimazione del lio naturale;
6.l'ufficiale dello stato civile,accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la trascrizione(e dopo la richiesta di trascrizione presentata dal parroco) provvede a trascrivere l'atto entro le 24 ore successive al ricevimento dello stesso.
A differenza di quello civile è regolato dalla legge canonica per quanto Come quello civile è regolato dalla legge italiana per quanto riguarda i profili
riguarda i profili dell'ATTO. del RAPPORTO.
La forma della celebrazione sarà diversa rispetto a quella del matrimonio Ne consegue che il matrimonio concordatario ha gli stessi effetti del
civile,visto che sarà un matrimonio religioso(anche se subito dopo la matrimonio civile.
celebrazione il parroco deve dare lettura degli artt.143-l44-l47c.c.
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi). Per la chiesa il matrimonio si scioglie per morte di uno dei due coniugi o per
sentenza del tribunale della Sacra Rota.Per l'ordinamento giuridico italiano
I presupposti per potersi sposare ovvero le condizioni per poter contrarre il matrimonio si scioglie per morte di uno dei due coniugi o per sentenza di
matrimonio menzionati dalla legge italiana: divorzio del tribunale civile.
-sesso diverso
-assenza di vincoli di parentela Spetteranno solo al giudice italiano le decisioni in merito alle vicende
-libertà di stato(assenza di precedenti matrimoni ancora esistenti e in corso, matrimoniali,cioè ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi,la filiazione,
la bigamia è vietata) la separazione e il divorzio.
-impedimenti da omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge
dell'altro nubendo.
Mentre da un punto di vista religioso sono importanti:
-professare la religione cristiana cattolica
-avere rispettato i sacramenti.
Sono diversi dal rito civile i criteri con cui è comminata l'invalidità,per il diritto
canonico inosservate forma e condizioni dell'atto si viene a determinare la
invalidità dell'atto(si pensi ad es.alla cosiddetta riserva mentale).
Attualmente,in seguito agli accordi del 1984,ai tribunali ecclesiastici non può
più essere attribuita la giurisdizione esclusiva in materia di nullità del vincolo
derivante da un matrimonio concordatario.Le sentenze del giudice canonico
per poter produrre effetti nell'ordinamento giuridico italiano,devono essere
rese esecutive dalla Corte d'Appello competente per territorio.
E' l'atto fondamentale che consente al matrimonio di produrre effetti civili,se manca la trascrizione il matrimonio rimane un atto semplicemente religioso e irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione ha efficacia retroattiva e i suoi effetti si producono dal giorno della celebrazione e non da quello della trascrizione.
TRASCRIZIONE RITARDATA TRASCRIZIONE TARDIVA
Può darsi che la richiesta sia stata tempestivamente inviata ma ad essa La trascrizione ritardata si distingue dalla trascrizione tardiva perché in
non si possa dare seguito per l'esistenza di vizi formali comunque quest'ultimo caso la richiesta di trascrizione non è ritualmente inoltrata
superabili.In tal caso l'ufficiale dello stato civile soprassiede alla trascrizione dal parroco e può essere curata posteriormente dai due sposi o anche
fino a quando il vizio di forma non è superato.Es:la celebrazione non è da uno solo di essi,ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro
preceduta dalle pubblicazioni,che dovranno essere fatte subito.Oppure non e sempre che essi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente
viene fatta alcuna menzione nell'atto di matrimonio della lettura degli articoli dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.
del codice civile e allora l'atto di matrimonio dovrà essere integrato con Non vale una dichiarazione precedente al matrimonio,perciò se un
apposita dichiarazione del parroco. coniuge muore prima di assentire,la trascrizione non è possibile.Es:due
Una volta curata la trascrizione,gli effetti decorrono dalla data di celebrazione persone si sposano solo con il rito religioso in attesa che per uno dei due
del matrimonio. venga pronunciata la sentenza di divorzio e successivamente trascrivono
il matrimonio.
In base all'accordo del 1984 la trascrizione del matrimonio non può avere luogo se vi sono situazionio che costituiscono impedimenti,la disciplina che emerge dall'accordo contempla due diversi tipi di impedimento:
IMPEDIMENTI ASSOLUTI(definitivo) IMPEDIMENTI RELATIVI(temporaneo)
Sono impedimenti per cui il vizio non è superabile mai e quindi non può Sono impedimenti per cui il vizio è superabile a date condizioni con
avere luogo la trascrizione: conseguente trascrizione tardiva:
-l'esistenza tra gli sposi di un matrimonio che produce effetti civili -la mancata menzione nell'atto di matrimonio dell'avvenuta lettura degli artt.
-l'esistenza di un precedente matrimonio avente effetti civili di una delle 143-l44-l47 riguardanti diritti e doveri dei coniugi.L'atto di matrimonio
due parti con un'altra persona. deve essere integrato con un'apposita dichiarazione del parroco per
-la condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge poter effettuare una trascrizione ritardata ma non tardiva
dell'altro contraente -le omesse pubblicazioni,che devono essere curate dall'uff.dello stato civile
-il rapporto di parentela,affinità,adozione e affiliazione(quando è superabile per permettere eventuali opposizioni,in questo caso verrà effettuata una
Con l'autorizzazione del tribunale) trascrizione ritardata e non tardiva
-età inferiore a 16 anni -l'interdizione per infermità di mente,la trascrizione è ammessa se revocata
-la mancata lettura,durante la celebrazione,da parte del parroco degli artt. L'interdizione,vi sia stata successivamente coabitazione ininterrotta per un
143-l44-l47c.c.riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi(la mancata lettura un anno.Può essere effettuata la trascrizione tardiva
È differente dalla mancata menzione nell'atto di matrimonio perché in -il difetto di età purchè non inferiore a 16 anni.La trascrizione tardiva può
Quest'ultimo caso il parroco ha letto gli artt.durante la celebrazione ma non avvenire una volta che il minore ultrasedicenne abbia raggiunto i 19 anni
Ne ha fatto menzione nell'atto di matrimonio,sarà possibile effettuare la (un anno dopo la maggiore età)o vi sia stato concepimento o procreazione
Trascrizione solo integrando l'atto di matrimonio con un'apposita -rapporto di parentela,affinità,adozione,affiliazione(quando vi è la
Dichiarazione del parroco autorizzazione del tribunale)
-l'esistenza o il ritorno del morto presunto,coniuge del contraente(la
Trascrizione tardiva è possibile quando la morte è accertata).
L'accordo del 1984 ha espressamente previsto che il matrimonio canonico non può essere trascritto quando non è celebrato in conformità dello stesso accordo.
Infatti il diritto canonico prevede accanto alla forma tradizionale di celebrazione una serie di forme speciali di celebrazione,per ogniuna di esse si pone il problema della trascrivibilità nei registri dello stato civile con conseguente possibilità di produrre effetti civili:
-il matrimonio segreto non può essere trascritto in nessun caso,neppure tardivamente;
-il matrimonio celebrato in pericolo di morte può essere trascritto tardivamente qualora la celebrazione sia stata accomnata dagli impedimenti civili richiesti dall'accordo e previo consenso delle parti nel richiedere la trascrizione;
-il matrimonio celebrato senza testimoni non è trascrivibile e non può produrre effetti civili
-il matrimonio per procura è trascrivibile qualora concorrano le circostanze previste dal codice civile,cioè si tratti di matrimonio di milatari o di persone al seguito delle forze armate per motivi di servizio,in tempi di guerra o quando uno degli sposi si trovi all'estero e sussistano gravi motivi.
E' l'unione tra due persone di sesso diverso con effetti giuridici.
Agli occhi della legge quello che è rilevante e quindi ciò che dovrà essere analizzato non sono tanto i sentimenti tra i coniugi quanto piuttosto da un lato la forma dell'atto matrimoniale,e dall'altro lato i conseguenti effetti tipizzati.
LA FORMA DELL'ATTO MATRIMONIALE
Si discute circa la natura giuridica dell'atto di matrimonio,sicuramente non è un contratto(dal momento che gli sposi non costituiscono,né regolano un rapporto giuridico patrimoniale),ma è un negozio giuridico bilaterale come per il testamento,il legislatore ha dettato una disciplina apposita ,infatti si tratta di un atto tipico sottratto a qualsiasi manifestazione di volontà che non sia il fatidico "si".Infatti l'autonomia privata in questo caso si manifesta unicamente nella libertà di addivenire all'atto,cioè di scegliere se compiere o meno l'atto e non già nella libertà di determinare il contenuto:
ATTO PURO ATTO INCOERCIBILE
la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e il matrimonio è anche un atto incoercibile al pari del testamento.E così come
moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione; per quest'ultimo sono vietati i patti successori,per il matrimonio è oltretutto
l'atto puro,infatti,non tollera né termini né condizioni vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre
matrimonio
PROMESSA DI MATRIMONIO
Così la promessa di un matrimonio avente effetti civili(quindi non solo quello religioso)non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento.
Restituzione dei doni.Entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti,si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa,a prescindere dal motivo della rottura.
Obbligo risarcitorio.Se poi la promessa è vicendevole ed è stata fatta per atto pubblico o tramite scrittura privata da un maggiore di età o da un minore autorizzato a contrarre matrimonio oppure chi senza giusto motivo rifiuti di eseguire le pubblicazioni è tenuto oltre alla restituzione anche a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa nei limiti in cui esse corrispondono alla condizione delle parti e sempre che l'azione sia proposta entro un anno dal rifiuto.Lo stesso risarcimento è dovuto è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.Giusto motivo è ogni fatto non pretestuoso che fosse stato conosciuto o si fosse verificato prima della promessa e avrebbe indotto l'interessato a non formularla(es:l'infedeltà,la scoperta di precedenti immorali come la tendenza al gioco e al bere ma non ad es.l'opposizione dei genitori).
REQUISITI PER POTER CONTRARRE MATRIMONIO
la maggiore età oppure l'età di almeno sedici anni(se il tribunale concede l'autorizzazione,se sussistono gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità psico-fisica del minore che ha avanzato l'istanza e la fodatezza delle ragioni addotte);
la piena sanità mentale,non può pertanto contrarre matrimonio l'interdetto per infermità mentale;
la libertà di stato,non può pertanto contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente che abbia effetti civili.
IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO
La legge pretende che non siano presenti talune situazioni di impedimento:
impedimenti dirimenti impedimenti impedienti
l'esistenza di un rapporto di parentela,affinità,adozione,affiliazione entro i limiti 1.il cosidetto lutto vedovile,in base al quale,al fine di evitare ogni dubbio in
E il grado fissati dalla legge e se il tribunale non può concedere la dispensa; ordine alla paternità di un eventuale lio,non può contrarre matrimonio la
l'omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell'altro,purchè donna se non trecento giorni dopo lo scioglimento,dall'annullamento o dalla
non colposo o preterintenzionale e in ogni caso accertato con sentenza di cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio;
condanna passata in cosa giudicata; 2.l'omissione di pubblicazione,salvo i casi di esonero concessi dal tribunale
per motivi gravissimi e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.
PUBBLICAZIONE E OPPOSIZIONE
Le pubblicazioni devono precedere la celebrazione del matrimonio: La pubblicazione ha la funzione di permettere ai parenti indicati dalla legge
-da chi è fatta e chi la richiede:la pubblicazione è fatta a cura dell'uff. (genitori o in mancanza gli ascendenti e i collaterali entro il 3° grado)o al
dello stato civile.Su richiesta di ambedue gli sposi o di persona che ha da P.M.(tramite un terzo soggetto)di fare opposizione al matrimonio per
essi ricevuto uno speciale incarico; qualsiasi causa che osti alla sua celebrazione,citando gli sposi e l'ufficiale
-in cosa consiste e cosa indica:la pubblicazione consiste nell'affissione dello stato civile innanzi al tribunale.Se l'opposizione è respinta(che non sia
alla porta della casa comunale di un atto dove si indica:il nome,il cognome, l'ascendente o il P.M.)può essere condannato al risarcimento dei danni.
la professione,il luogo di nascita,la residenza dei nubendi,se essi sono L'opposizione sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando la
minori o maggiorid'età,il luogo di celebrazione del matrimonio; decisione del giudice non sia passata in cosa giudicata.
-come si richiede:la pubblicazione deve essere richiesta producendo i
documenti previsti dalla legge all'uff.dello stato civile del comune dove uno
degli sposi ha la residenza.Se l'uff.rifiuta la pubblicazione può farsi ricorso al
tribunale.
CELEBRAZIONE
In assenza di opposizioni si può procedere alla celebrazione del matrimonio:
-nel giorno fissato dalle parti,con la presenza di due testimoni(anche se parenti)l'uff.di stato civile da lettura degli artt.143-l44-l47;
-l'uff.di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente,l'una dopo l'altra,le dichiarazioni in base alle quali essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie;
-l'uff.di stato civile,di seguito,dichiara che essi sono uniti in matrimonio.
LUOGO=il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'uff.di stato civile,al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione,salvo che per necessità,costui non richieda la celebrazione ad ufficiale di altro luogo.Il matrimonio può essere celebrato nel luogo dove si trova uno degli sposi,che sia impedito per infermità o per altra giustificata causa,con la presenza di quattro testimoni.
INCOMPETENZA DELL'UFF.DI STATO CIVILE=l'uff.di stato civile che celebra il matrimonio,benchè incompetente o senza testimoni è soggetto ad un'ammenda.
APPARENZA=il matrimonio è valido ed efficace,purchè gli sposi fossero in buona fede,anche se celebrato innanzi ad un uff.di stato civile che tale appare ma che in realtà non è.
MATRIMONIO PER PROCURA
CHI PUO' SPOSARSI PER PROCURA:
-i militari
le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate
-colui che risiede all'estero(previa autorizzazione del tribunale e solo per gravi motivi)
LA PROCURA DEVE ESSERE RILASCIATA:
A CHI=al nuncius(non si tratta di un vero procuratore perché non manifesta una propria volontà nell'interesse e nel nome altrui,e perché non ha nessun potere se non quello di pronunciare il "si".
IN CHE FORMA=con atto pubblico,e per i militari nelle forme speciali ad essi consentite.
VIZI
I vizi della procura si riflettono sulla validità del matrimonio.Esso è nullo se la procura non è stata rilasciata per atto pubblico e se non indica il nome dell'altro nubendo.Oltre ai vizi della forma,il matrimonio è nullo se la celebrazione avviene trascorso il termine di efficacia della procura.
REVOCA
La procura può essere revocata e allora il matrimonio è nullo,anche se viene celebrato nella inconsapevolezza dell'altro nubendo di tale revoca,a meno che non vi sia stata coabitazione(cioè pura e semplice convivenza sotto lo stesso tetto pur in assenza di rapporti sessuali)anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio.
PROVA
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di matrimonio estratto dai registri dello stato civile italiano,esso è importante per la nascita dello status di coniuge.La prova è libera.Nel contesto probatorio si inserisce anche la eventualità che i coniugi possano vantare il cosidetto possesso di stato cioè quel complesso di fatti e situazioni,da cui,secondo la prassi sociale si può presumere e desumere l'esistenza di un corrispondente titolo(quello di coniuge)come ad es:
-uso dello stesso cognome
-comportamento osservante dei diritti e dei doveri coniugali
-opinione della comunità sociale.
Il possesso di stato non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione,lo si può sostituire nel caso vi siano indizi di colpa o dolo del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non fosse stato iscritto nei registri.Esso inoltre vale a sanare ogni difetto di forma dell'atto stesso(come ad es.l'età o il numero di testimoni).
LE INVALIDITA' MATRIMONIALI
Il matrimonio civile non può essere valido per:
VIZI DI FORMA=mancanza della dichiarazione delle parti che vogliono essere marito e moglie e che deve essere espressa dagli sposi davanti all'ufficiale di stato civile.
IMPEDIMENTI=senza la necessaria autorizzazione del tribunale a superarli:
-mancanza della maggiore età o per i sedicenni mancanza dell'autorizzazione del tribunale
-rapporto di parentela fra zii e nipoti
-affinità
-mancato rispetto dei trecento giorni fra un matrimonio e un altro
VIZI DEL CONSENSO=matrimonio contratto in seguito a violenza,timore od errore.Molto delicata è la materia dei vizi del consenso,che è stata regolamentata in sede di rifiorma del diritto di famiglia del 1975 dandosi più spazio alla tutela della volontà effettiva degli sposi.In particolare costituiscono motivo di annullamento:
1.violenza morale,essa deve presentare gli stessi caratteri della violenza come vizio del consenso per la nullità del contratto,e pertanto deve essere di tale natura da fare impressione su di una persona sana e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole,tenuto conto dell'età,del sesso e delle condizioni della persona.
2.timore,che non presuppone una minaccia,ma che deve essere di eccezionale gravità e derivare da cause estranee allo sposo.Pertanto il cosidetto "timore reverenziale"che dipende solo da una condizione soggettiva dell'intimorito,è del tutto irrilevante.La dottrina ravvisa,invece,ipotesi di timore nelle persecuzioni raziali e politiche alle quali si cerchi scampo con il matrimonio.Il timore può anche non essere esternato,cosicchè esso può atteggiarsi come riserva mentale rilevante.
3.errore
-errore sull'identità della persona.E' l'ipotesi del vero e propeio scambio di persona.Il matrimonio sotto falso nome è invece perfettamente valido,dovendosi solo procedere alla rettificazione dell'atto di matrimonio
-errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.L'essenzialità si ravvisa quando,tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e sempre che l'errore riguardi tassativamente una delle seguenti condizioni:
-esisteva una malattia fisica o phisica o una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.La malattia deve
Sussistere al momento del matrimonio e non essere conosciuta dall'altro coniuge.Essa deve comportare un pericolo per i familiari(pazzia,malattia
contagiosa)ed essere fortemente ripugnante come le deviazioni sessuali e quella a procreare;
-pronuncia prima del matrimonio di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni.In tal caso l'azione di
Annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
-dichiarazione di delinquenza abituale;
-condanna dell'altro coniuge a pena non inferiore a due anni per delitto concernente la prostituzione.Anche se in tal caso l'azione di annullamento non
Può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile
-stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.
LEGITTIMAZIONE all'azione
La regola è analoga a quella posta in materia di contratto:
-da un lato è attribuita al solo soggetto la cui volontà è risultata viziata
-dall'altro l'azione può essere iniziata(e dunque la prescrizione comincia a decorrere)solo una volta cessata la violenza o cessate le cause che hanno determinato il timore oppure sia stato scoperto l'errore.
Anche in tal caso la coabitazione protrattasi ininterrottamente per un anno dalo giorno in cui l'azione poteva essere iniziata ne determina la improponibilità.
NULLITA' E ANNULLABILITA'
Dall'analisi delle varie ipotesi concrete,dottrina e giurisprudenza,si sono dedicate al complesso sistema delle invalidità matrimoniali pervenendo a conclusioni non sempre univoche.
Si ravvisa nullità nei seguenti casi: Si ravvisa annullabilità nei casi:
1.matrimonio contratto senza godere dello stato civile libero in 1.matrimonio contratto senza rispettare i divieti dispensabili(quelli per cui il
violazione dell'art.86 tribunale ha concesso la dispensa)derivanti da parentela,affinità,adozione,
2.matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto,qualora si affiliazione.In tal caso la legittimazione spetta a coloro i quali abbiano un
Accerti dopo,che invece costui è vivo interesse ad impugnarlo e l'impugnativa deve essere proposta entro un anno
3.matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili(per dalla celebrazione
I quali il tribunale non può concedere la dispensa)derivanti da 2.matrimonio contratto dal minore infrasedicenne o da quello ultrasedicenne
Parentela,affinità,adozione,affiliazione,contro il disposto dell'art.87 senza autorizzazione del tribunale.In tal caso la legittimazione spetta ai
4.matrimonio contratto in violazione dell'impedimento da omicidio coniugi(anche se minori) a ciascuno dei genitori di entrambi i coniugi,al P.M.
Tentato o consumato. (in questi ultimi due casi la domanda deve essere respinta ove il minore
Per i casi 1-2-3-4 la legittimazione alla impugnativa spetta ai coniugi abbia raggiunto la maggiore età oppure vi sia stato concepimento o
Agli ascendenti prossimi,al P.M. e a tutti coloro i quali abbiano un procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore stesso di
Interesse legittimo e attuale per impugnarlo mantenere in vita il vincolo matrimoniale
5.matrimonio contratto non volontariamente.Il difetto di consenso è 3.matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente,se al tempo
Cosa diversa dal semplice vizio,quando l'atto è voluto anche se in della celebrazione vi era già sentenza passata in giudicato oppure se la
Base ad una volontà non liberamente e correttamente formatesi.Si interdizione è stata formulata posteriormente ma l'infermità esisteva già al
Ritiene quindi che dettermini nullità:violenza fisica,stato ipnotico, momento della celebrazione.Legittimati all'azione sono il tutore,il P.M.e
Ubriachezza,intossicazione da droga,quando impediscono addirittura tutti coloro che abbiano un interesse legittimo(come il coniuge
Di comprendere il significato dell'atto che si compie e infine l'intenzione dell'interdetto o lo stesso interdetto nel caso venga revocata l'interdizione).
(il matrimonio contratto ioci causa).La legittimazione in questo caso In ogni caso l'azione non può essere proposta se dopo la revoca vi è stata
Spetterà in base ai principi generali a qualunque interessato. coabitazione per un anno.
INESISTENZA E NULLITA' 4.matrimonio contratto dall'incapace d'intendere e di volere.La
Nell'ambito delle invalidità si ritiene vada distinta l'ipotesi di :legittimazione spetta al solo coniuge incapace,ma l'azione non può essere
-inesistenza=si ravvisa essenzialmente quando manca anche la stessa proposta se vi è stata coabitazione per un anno,dopo che il coniuge
parvenza di un atto matrimoniale.Es:la celebrazione che avviene senza la incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali.
presenza dell'uff.di stato civile.Oppure quando si attesta un consenso
degli sposi che non è mai stato dato.Si ritiene invece che non sia causa
di inesistenza il matrimonio celebrato sotto falso nome.
-nullità=l'art.128 sul matrimonio putativo,presuppone un matrimonio nullo
ma celebrato effettivamente in buona fede di almeno di uno dei coniugi.
La distinzione tra nullità e annullabilità ha rilevanza specialmente per quanto riguarda la :
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
PRESCRIZIONE DECADENZA
La giurisprudenza ritiene :
-solo per le azioni di nullità=imprescrittibilità Talvolta però è la legge stessa a fissare un termine temporale non di prescrizione
-per le azioni di annullabilità=applicazione della ma di decadenza di un anno.L'art.117: (1°comma)nel caso di matrimonio
prescrizione ordinaria contratto dal minore la relativa azione di annullamento può essere proposta anche
(10 anni) personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età
oltre ai genitori e al P.M.(4°comma)Nel caso di matrimonio tra parenti e affini
senza previa autorizzazione del tribunale nei casi dispensabili(cioè nei casi in cui si
sarebbe potuta accordare l'autorizzazione)il matrimonio non può essere impugnato
dopo un anno dalla celebrazione.
Altre volte è la stessa legge a fissare come termine di decadenza un fatto o per
meglio dire la legge individua taluni fatti a cui fa conseguire la decadenza della
azione,sempre l'art.117 dice : (2°comma)nel caso di matrimonio contratto dal
minore senza l'autorizzazione del tribunale,la relativa azione di annullamento può
essere proposta anche dal minore ma anche dai genitori o dal P.M.L'azione in
questo caso decade in seguito a fatti come: se il minore ha raggiunto la maggiore
età oppure vi sia stato concepimento o procreazione oppure se sia accertata la
volontà del minore stesso di mantenere il vincolo matrimoniale.
Succede anche nel caso di coabitazione protratta o addirittura iniziata,una volta
venuta meno la causa efficiente del vizio.
Diverso è il caso del matrimonio simulato in cui non si richiede semplice
coabitazione protratta per un anno,ma convivenza come coniugi anche per un più
breve periodo.Se una volta venuto meno il vizio i coniugi continuano a coabitare,
l'ordinamento considera tale comportamento incompatibile con l'intenzione di
porre nel nulla il vincolo in un momento successivo.Taluni ritengono la coabitazione
una sorta di sanatoria dell'atto matrimoniale,ma questa tesi è da respingere.
Anzi è l'ordinamento stesso a respingere tale tesi,perché non considera la volontà
di vivere come marito e moglie quale elemento sanante dell'atto,ma considera tale
volontà(espressa tacitamente tramite un comportamento concludente)un fatto al
quale ricollega una decadenza.
Non a caso la legge utilizza l'espressione coabitazione e non già convivenza,con
ciò intendendo ricollegare la decadenza ad un semplice fatto esterno costituito dal
vivere sotto lo stesso tetto e non già ad un'indagine più complessa quale quella di
un'esistenza di una comunione più spirituale ed affettiva che è tipica del rapporto
coniugale.
LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE
CONIUGE EREDE DEL CONIUGE PUBBLICO MINISTERO
Il coniuge è in qualunque tempo L'azione per impugnare il matrimonio non si Talvolta è legittimato all'impugnativa anche il P.M.atteso
legittimato ad impugnare il trasmette agli eredi(se non quando uno dei l'interesse pubblico ravvisato dalla legge.
matrimonio dell'altro coniuge. coniugi ha già agito e l'erede di questo può Quando il matrimonio è impugnato,il tribunale adito può su
continuare nel giudizio). istanza di uno dei coniugi,ordinare la loro separazione
Tale regola non vale ogniqualvolta la norma temporanea durante il giudizio.
preveda il potere di informativa in favore di
qualunque terzo interessato(art.117)
MATRIMONIO SIMULATO
Del tutto distinta dai vizi del consenso è l'ipotesi di simulazione prevista dal legislatore nel contesto della riforma del 1975.L'art.123 in poche parole dice che il vincolo matrimoniale non produce effetti e può essere impugnato se gli sposi fino al momento della stipulazione del matrimonio,hanno deciso che non avrebbero rispettato gli obblighi previsti dalla legge.
SCOPO
Lo scopo di un matrimonio simulato è quello di far ottenere agli sposi dei vantaggi economici o far acquisire loro particolari diritti(es:una persona straniera che sposa una persona italiana al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana).
ANNULLAMENTO
Si discute circa la natura dell'impugnazione,cioè si discute se essa:
-sia analoga alla simulazione del contratto
-se si trati di un'ipotesi di annullabilità del matrimonio
-se si tratti di una ura del tutto peculiare.
Ciascuno dei coniugi può chiedere l'annullamento al giudice entro un anno dalla data della celebrazione del matrimonio.Ma se i coniugi dopo il matrimonio hanno vissuto insieme ,tale azione non può essere proposta in quanto gli sposi hanno dimostrato di volere rispettare gli obblighi previsti dalla legge.
MATRIMONIO PUTATIVO
Art.128 : il matrimonio putativo è un matrimonio invalido(cioè dichirato nullo o annulato con sentenza costitutiva)ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi.
Questo istituto che rappresente un'eccezione,è a volte richiamato dalla dottrina al fine di dimostrare la possibilità che un atto nullo sia sanato e possa così produrre i suoi effetti più tipici.In realtà questa tesi è da respingere perché del tutto erronea:infatti questa tesi non tiene conto che il matrimonio putativo produce degli effetti ma che questi sono limitati nel tempo e che derivano da una fattispecie complessa = atto di matrimonio + buona fede :
ATTO DI MATRIMONIO + BUONA FEDE
Un atto di matrimonio sia pure valido è sempre e comunque necessario. Essa equivale all'ignoranza della causa di invalidità.L'errore può essere:
Infatti non si potrebbero invocare gli effetti del matrimonio putativo nel errore di fatto errore di diritto
caso in cui mancasse lo stesso atto matrimoniale per esservi,le parti, ad es:l'ignoranza del vizio ad es:l'ignoranza del concetto di
sposate da sole senza l'intervento dell'uff. di stato civile(si parla al del consenso ascendenza o affinità
riguardo di "inesistenza dell'atto"). Secondo le regole generali la buona fede si presume edve essere presente al
momento della celebrazione.
Naturalmente il dubbio circa l'invalidità è sufficiente ad escludere la buona
fede.
EFFETTI
Per i coniugi Per i li
Se essi erano in buona fede gli effetti del matrimonio si producono -nel caso di buona fede di anche uno solo dei coniugi,gli effetti del
Fino al giorno del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara matrimonio si producono per tutti i li nati o concepiti durante il
La nullità o pronunzia l'annullamento. Matrimonio,oppure nati prima del matrimonio ma riconosciuti prima che sia
Per quanto riguarda il periodo successivo alla sentenza: passata in giudicato la sentenza che dichiara la nullità o pronuncia
-nel caso di buona fede di entrambi i coniugi il giudice può condannare l'annullamento;
Alla corresponsione di un vero e proprio assegno periodico di -nel caso di malafede di entrambi i coniugi il matrimonio produce effetti per i
Mantenimento per tre anni,dopo cessa ogni rapporto obbligatorio; li nati o concepiti dopo il matrimonio,salvo che l'invalidità del matrimonio
-nel caso di malafede di un coniuge costui da un lato deve versare una dipenda da bigamia o da incesto.In quest'ultimo caso anche se vi era
Indennità una tantum che ha natura più sanzionatoria che risarcitoria, ma malafede di entrambi i coniugi i li mantengono lo status di lio legittimo.
Dall'altro dovrà anche versare un assegno alimentare senza termini Non si è in presenza di un atto eccezionale da atto nullo né può parlarsi di
Temporali; sanatoria.La ratio legis è invece da individuare in un atteggiamento
-nel caso la nullità è imputabile ad un terzo(l'indennità ma non l'obbligo favorevole e positivo da parte della legge per la filiazione legittima,per cui
Alimentare)nei confronti del coniuge in buona fede,è a carico di costui, una volta acquistato il relativo status esso non può più perdersi.Del resto
solidalmente con l'altro coniuge se vi sia stato concorso nel determinare succede anche per lo status di coniuge e di erede.
la nullità o se costui,in caso di violenza o di timore di eccezionale gravità, Il coniuge putativo che erdita in buona fede prima del passaggio in
derivante dal terzo,era in grado di avvertire l'altro coniuge. Giudicato della sentenza che pronuncia l'invalidità,egli mantiene lo status di
erede.In questa ipotesi l'unico limite è costituito dalla bigamia,perché il
coniuge putativo deve cedere di fronte al coniuge legittimo.
I CONSEGUENTI EFFETTI TIPIZZATI
IL RAPPORTO CONIUGALE
RAPPORTI PERSONALI
Con rapporti personali s'intende quell'insieme di diritti e doveri reciproci di natura non patrimoniale derivanti dal matrimonio.
Art.143 : con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Il legislatore,con la riforma del diritto di famiglia del 1975,ha così affermato il principio di eguaglianza tra coniugi,abolendo così la ura dell'uomo e padre come capo famiglia(infatti prima della riforma egli aveva la "potestà maritale" nei confronti della moglie e la "patria potestà" nei confronti dei li,adesso si parla di potestà genitoriale).
Il cognome della moglie : la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze.
ACCORDO SULL'INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA
Tale principio ha anche modo di manifestarsi nel momento in cui i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo l'esigenza di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.Prima della riforma del 1975,spettava esclusivamente al marito la fissazione della residenza e la moglie era obbligato a seguirlo,mentre oggi la scelta della residenza viene stabilita su accordo dei coniugi.Anche se i coniugi possono concordare di avere la propria dimora abituale in due luoghi diversi purchè si incontrino con regolarità nella residenza dell'uno o dell'altro per conservare l'obbligo di coabitazione.
-cosa s'intende con "accordo sull'indirizzo della vita familiare"?S'intendono tutte le scelte che determinano il modo in cui si dovrà svolgere la vita familiare;
-l'accordo concerne : -accordo sull'indirizzo della vita familiare in generale
-fissazione della residenza
-il tenore di vita
- la misura della contribuzione al menage familiare(qualora entrambi i coniugi abbiano redditi)
-la ripartizione dei ruoli e dei compiti anche casalinghi
-le scelte di tutti i giorni(dalle vacanze alla scuola dei li o all'educazione religiosa o laica di costoro)
-l'accordo(secondo la dottrina prevalente)è un negozio giuridico di diritto familiare a contenuto prevalentemente non patrimoniale :ciò spiega perché il comportamento inadempiente di uno dei coniugi può far sì che venga pronunciata una sentenza di separazione con addebito quando le inadempienze sono talmente numerose e di tale gravità da determinare l'impossibilità per l'altro coniuge di proseguire la vita in comune;
-chi ha il potere di attuare l'indirizzo concordato?:il potere spetta ad ogniuno dei coniugi,ma esclusivamente nei rapporti interni(cioè con rilevanza di fronte
all'altro coniuge)ma non di fronte ai terzi.Infatti:-la giurisprudenza nega che sussista,in deroga al principio di relatività degli effetti contrattuali(art.1372),una generale
solidarietà debitoria dei coniugi per l'adempimento delle obbligazioni assunte separatamente per attuare l'indirizzo di
vita concordato,salvo il caso di spese per li e nei rapporti reciproci di spese mediche(così ad esempio una volta
raggiunto l'accordo con il quale i coniugi hanno deciso di contribuire in maniera equa alle spese,se il marito acquista
per la famiglia un costoso televisore e la moglie prende in locazione una casa al mare,per il amento dell'intero
prezzo,risponderà solo il coniuge contraente,il quale non potrà opporre l'esistenza di un accordo);
-di fronte ai terzi,un coniuge non può rappresentare l'altro in seguito ad un mandato tacito di un coniuge nei confronti
dell'altro.
DISACCORDO
Quando non è possibile pervenire ad un accordo che concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali,su richiesta espressa di entrambi i coniugi,il giudice adotta con un provvedimento non impugnabile,la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze della vita familiare.
DIRITTI
Secondo la parità di diritti e doveri fra i coniugi: -scelta dell'indirizzo della vita familiare;
-scelta della residenza
-attuazione dell'indirizzo concordato
DOVERI
-Fedeltà :comporta non solo l'obbligo di astenersi da rapporti sessuali con terzi,ma anche il divieto di generare li con persona diversa dal coniuge.
-Collaborazione :è un obbligo rivolto verso l'interesse della famiglia e consiste nel cercare di mantenere l'unità e la continuità(es:cooperando al mantenimento e alla istruzione dei li).
-Assistenza morale e materiale :si sostanzia nel reciproco rispetto della responsabilità e delle esigenze di ciascuno.
-Coabitazione :questo obbligo va inteso quale convivenza sotto lo stesso tetto.Sul dubbio che il coniuge sia obbligato giuridicamente a congiungersi carnalmente con il proprio patner e cosa succede in caso di rifiuto,la legge non sa dare una chiara risposta.Il legislatore ha ritenuto di lasciare la massima libertà ai coniugi di regolare i loro rapporti affettivi.Tuttavia il persistente diniego di rapporti sessuali può costituire una delle cause che portano alla separazione,tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RAPPORTI PATRIMONIALI
Con rapporti personali si intende quell'insieme di diritti e di doveri reciproci di natura patrimoniale derivanti dal matrimonio.I coniugi hanno un preciso obbligo di contribuzione al menage familiare ivi compresi i doveri verso i li :
Contribuzione al menage Doveri verso i li
Si tratta dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di :
che ogni coniuge ha in relazione alla propria sostanza e alla -mantenere(l'obbligo di mantenimento è ben più ampio del mero obbligo alimentare
propria capacità di lavoro professionale o casalingo. e abbraccia qualsiasi esigenza del lio in relazione all'ambiente sociale in cui vive
la famiglia e delle effettive possibilità economiche e di lavoro dei genitori,il tutto
inquadrato nel famoso accordo sull'indirizzo della vita familiare.Il mantenimento è
dovuto fino a che il lio non sia economicamente indipendente,anche se in caso di
bisogno il diritto agli alimenti non incontra limiti temporali.Quando i genitori non
hanno i mezzi sufficienti,gli altri ascendenti legittimi o naturali sono tenuti a fornire ai
genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
li anche naturali.)
-istruire
-educare
la prole,tenendo conto delle capacità,dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni dei
li.Verso i terzi,c'è un vincolo di solidarietà tra coniugi per le obbligazioni che
riguardano i li(es:spese mediche o scolastiche).
Derogabilità
I diritti e i doveri dei coniugi previsti dalla legge per effetto del matrimonio sono inderogabili(in particolare quelli a contenuto patrimoniale).Deriva da ciò la nullità di qualsiasi pattuizione che pone a carico di uno solo dei coniugi tutti gli oneri economici(ogni coniuge è tenuto a contribuire nei limiti del bisogno della famiglia,bisogno che è di volta in volta mutevole).
§§ COMUNIONE DEI BENI
E' il regime patrimoniale legale ordinario tra coniugi,cioè operante in mancanza di una diversa convenzione matrimoniale.Essa è :
-derogabile e non già obbligatoria
-dinamica perché modifica il proprio oggetto ad ogni acquisto di bene non personale
-ha ambito oggettivo ristretto e non già universale(ne sono esclusi i beni personali)
-vincolata perché il singolo coniuge può chiedere la divisione solo dopo il suo scioglimento e non può disporre da solo dei beni pro-quota.
Beni della comunione Beni personali
-gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il -i beni di cui,prima del matrimonio,il coniuge era proprietario,o rispetto ai
Matrimonio(salvo quelli relativi ai beni personali).Gli effetti dell'acquisto quali era titolare di un diritto reale di godimento;
Operano automaticamente,di conseguenza anche se un coniuge ha -i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione
Agito con l'intenzione di non coinvolgere l'altro nei vantaggi derivanti o successione,quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
Dall'acquisto,quest'ultimo ha comunque diritto a metà della quota specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
Realizzata.L'aquisto può essere sia a titolo originario(tranne l'accessione -i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori
Se l'immobile è costruito sul fondo personale di un coniuge)sia a titolo (indipendentemente dalla provenienza del denaro con il quale è avvenuto
Derivativo.Vi rientrano l'acquisto di beni di 2°grado strumentaqli al l'acquisto);
Successivo arricchimento,quali titoli obbligatori,buoni del tesoro e -i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,tranne quelli
Anche azioni di società,ma anche gli arricchimenti conseguenti destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
All'adempimento da parte del debitore(amento di somme di denaro, -i beni ottenuti a titolo di risarcimento dei danni,nonché la pensione
Prestazioni di fare un'opera ecc . ).Non vi rientrano i diritti di credito e attinente alla perdita della capacità lavorativa;
Potestativi(in quanto essendo personali e relativi essi escludono l'altro -i beni acquistati con il prezzo del traferimento dei beni personali sopra
Coniuge); elencati o con il loro scambio,purchè ciò sia espressamente dichiarato
-le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, all'atto dell'acquisto;
nonché gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti ad uno solo dei
coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.Fanno parte della
comunione "de residuo" quei beni personali di ciascun coniuge che non
sono stati consumati al momento dello scioglimento della comunione e
cioè :
-i frutti e i beno propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al
Momento dello scioglimento;
-i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non sono stati
Consumati al momento dello scioglimento della comunione.
Amministrazione dei beni
Amministrazione ordinaria Amministrazione straordinaria
L'amministrazione ordinaria della comunione e la rappresentanza Per gli atti di straordinaria amministrazione e per quelli concernenti la concessione o
In giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad l'acquisto di diritti personali di godimento(es: la locazione)e la relativa rappresentanza
Entrambi i coniugi. Processuale,i coniugi devono agire congiuntamente.Sono atti di straordinaria
Sono atti di ordinaria amministrazione,quelli volti alla conservazione amministrazione quelli che incidono sul patrimonio in quanto vi apportano modifiche di
Del patrimonio(es:percepire i frutti). valore considerevole(es:vendita di un immobile).
ECCEZIONI : il coniuge può compiere da solo gli atti per i quali è necessario il
Consenso : -quando l'altro coniuge rifiuta il consenso stesso con riguardo ad un atto
necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda gestita da
entrambi previa autorizzazione del giudice;
-in caso di lontananza o di ulteriore impedimento dell'altro coniuge,sempre
Che non sussista una procura e sempre previa autorizzazione del giudice;
-se l'altro coniuge sia stato escluso dall'amministrazione ad opera del
Giudice,perché minore d'età o impossibilitato ad amministrare o incapace
a farlo;
-se l'altro coniuge sia interdetto e finchè dura l'interdizione.
ANNULLABILITA' : al di fuori di queste ipotesi(le eccezioni)i soli atti di disposizione
Compiuti senza il necessario consenso :
in caso di beni immobili o in caso di beni mobili l'atto non è
beni mobili registrati gli impugnabile,ma il coniuge che ha contratto
atti compiuti sono annullabili deve ricostituire la comunione nello stato in
cui era(es:riacquistare a proprie spese il
bene o uno simile)
L'azione di annullamento può essere proposta entro un anno dalla trascrizione dell'atto
o dalla conoscenza,se precedente.
PROCURA AD UN CONIUGE : l'amministrazione dei beni può essere affidata ad un
coniuge tramite il conferimento di una procura da parte dell'altro coniuge,risultante da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Tutte le eventuali limitazioni al potere di amministrare devono essere inserite in questa
Procura.
Garanzia sui beni
GARANZIA DIRETTA E IMMEDIATA SUI BENI DELLA COMUNIONE : i beni della comunione rispondono in via diretta ed immediata per una serie di obbligazioni che se non adempiute legittimano l'eventuale creditore a rifarsi di questi stessi beni mediante esecuzione forzata.Tali obbligazioni sono tassativamente previste dalla legge:
-tutti i pesi e gli oneri gravanti su beni al momento dell'acquisto;
-tutti i carichi dell'amministrazione(le obbligazioni per amministrare i beni della comunione,es:le eventuali spese sostenute per la manutenzione di un bene in comune);
-le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei li e di ogni obbligazione contratta dai coniugi nell'interesse della famiglia;
-ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ,pur al di fuori di ogni finalità familiare.
GARANZIA SUSSIDIARIA SUI BENI PERSONALI : quando i beni della comunione non sono più sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti,i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi,ma nella misura della metà del credito,ciò vuol dire che tra i coniugi vi è responsabilità non solidale ma parziale.
GARANZIA SUSSIDIARIA SUI BENI DELLA COMUNIONE : i beni della comunione rispondono in via sussidiaria rispetto ai beni personali fino ad un valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato:
-per le obbligazioni contratte dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro;
-per i debiti individuali dei singoli coniugi sorti in seguito ad obbligazioni contratte anche prima del matrimonio;
-per le obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dal singolo coniuge durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Scioglimento
La comunione dei beni si scioglie nei seguenti casi :
-dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
-annullamento del matrimonio(anche se pronunciato dal giudice canonico purchè la sentenza sia resa esecutiva);
-scioglimento del matrimonio(per morte o per divorzio)cessazione degli effetti civili(per separazione personale tranne per quella di fatto e con sentenza definitiva);
-separazione giudiziale dei beni che deve essere pronunciata in caso di interdizione o inabilitazione oppure cattiva amministrazione della comunione tanto da mettere in pericolo gli interessi dell'altro coniuge,della comunione della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia stessa in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro;
-mutamento convenzionale(con convenzione matrimoniale)del regime patrimoniale da comunione in separazione;
-fallimento di uno dei coniugi.
CONVENZIONE MATRIMONIALE
E' possibile scegliere un regime patrimoniale diverso da quello ordinario(comunione dei beni) tramite convenzione matrimoniale.Essa è un vero e proprio contratto mediante il quale i coniugi che intendono sposarsi,stabiliscono un regime patrimoniale diverso da quello legale ordinario relativo alla comunione dei beni.
PUBBLICITA' : le convenzioni devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.La norma impone la presenza del notaio fatta eccezione per la scelta della separazione dei beni che può essere dichiarata anche nell'atto di celebrazione del matrimonio;
ANNOTAZIONE : le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo e pertanto anche dopo il matrimonio.Esse ai fini dell'opponibilità ai terzi,devono essere in ogni caso annotate a margine dell'atto di matrimonio con indicazione della data del contratto,del notaio rogante,delle generalità dei contraenti,la scelta del regime patrimoniale.Qualora manchi l'annotazione,il regime della separazione non è opponibile ai terzi e si considera automaticamente operante la comunione dei beni che non è sottoposta a nessuna formalità ed è sempre opponibile ai terzi;
TRASCRIZIONE : le convenzioni matrimoniali quando hanno ad oggetto beni immobili devono essere trascritte(es:in caso di costituzione di un fondo patrimoniale o di esclusione di beni dalla comunione);
MODIFICHE : le modifiche delle convenzioni patrimoniali possono essere stipulate o modificate in ogni momento:
-i coniugi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(cioè non possono controvenire a norme imperative quali ad es:l'obbligo di mantenere,istruire,educare i li o l'obbligo reciproco di fedeltà);
-i coniugi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano parzialmente o totalmente regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi,ma devono fare riferimento ad una concreta disciplina pattizia,cioè devono enunciare il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.Anche le modifiche devono essere pubblicizzate con l'annotazione o la trascrizione;
SIMULAZIONE : le convenzioni patrimoniali possono anche essere simulate,purchè le controdichiarazioni siano state fatte per iscritto,in presenza e con il consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni stesse;
IL MINORE : il minore autorizzato a contrarre matrimonio è pure egli capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali che sono valide solo se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà o dal tutore;
L'INABILITATO : per l'inabilitato vale la regola generale della necessaria assistenza del curatore.
FONDO PATRIMONIALE
E' un istituto che svolge la funzione di vincolare alcuni beni in modo esclusivo ai bisogni della famiglia(pertanto si inserisce nel contesto dei rapporti patrimoniali tra coniugi,accanto al regime di separazione o di comunione con cui convive sul piano della disciplina normativa).
Costituzione
-il fondo può essere costituito in qualunque momento(anche durante il matrimonio)da ciascun coniuge,da entrambi o da un terzo;
-il fondo viene costituito per atto pubblico.Se la costituzione del fondo viene effettuata da un terzo essa può avvenire:
-inter vivos => si tratta di una donazione obnuziale con tutte le caratteristiche della donazione e l'accettazione dei coniugi che può essere prestata anche
con atto pubblico posteriore;
-mortis causa => per testamento;
-il fondo può avere ad oggetto unicamente beni immobili o mobili registrati o titoli di credito(quelli che producono reddito come obbligazioni,azioni ecc.ma non cambiali o assegni bancari).
Proprietà dei beni
La proprietà dei beni costituendi il fondo spetta ad entrambi i coniugi,salvo patto contrario,cioè l'atto costitutivo può disporre diversamente e quindi attribuire la proprietà ad un solo coniuge oppure riservarla al terzo costituente.in tal caso i coniugi avranno un diritto di godimento.I frutti dei beni che costituiscono il fondo sono impiegati per il bisogno della famiglia.
Amministrazione dei beni
L'amministrazione dei beni è regolata dalle norme sulla comunione legale :
-gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente dai coniugi;
-gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione spettano congiuntamente ai coniugi;
-i beni del fondo non possono essere venduti,ipotecati,dati in pegno o comunque essere vincolati se non in presenza di entrambi i coniugi,e se esistono li minori,solo con l'autorizzazione del giudice per i casi di necessità,altrimenti tali atti sono inefficaci.E comunque i beni e i frutti del fondo non possono essere oggetto di esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Cessazione
La destinazione del fondo termina a seguito di annullamento di matrimonio o divorzio.Vi possono essere altre cause di cessazione :
-morte di uno dei coniugi,in questo caso la proprietà dei beni si trasmette ai suoi eredi;
-la dichiarazione di morte presunta;
-la separazione personale;
-una convenzione matrimoniale che intenda sciogliere il fondo.
Tutte le cause estintive del fondo non operano se vi sono li minori,in tal caso il fondo dura fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo lio,e il giudice su istanza dell'interessato può dettare norme per l'amministrazione del fondo.Se vi sono li maggiori di età,il giudiuce può attribuire loro in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo stesso.
COMUNIONE CONVENZIONALE
E' una comunione legale modificata dai coniugi mediante una convenzione matrimoniale.E quindi i coniugi possono accordarsi per tenere fuori dalla comunione determinati beni o viceversa farvi rientrare taluni beni personali.
SEPARAZIONE DEI BENI
I coniugi possono pattuire(con convenzione matrimoniale o dichiarazione dei coniugi nell'atto di matrimonio)che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Amministrazione
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.In base a procura può amministrare anche i beni dell'altro coniuge con o senza l'obbligo di rendere conto dei frutti.In caso di obbligo del rendiconto si applicano le regole del mandato.Se il coniuge amministra nonostante l'opposizione dell'altro,risponderà per i danni e per la mancata percezione dei frutti da parte dell'opponente.
LA SEPARAZIONE PERSONALE
A differenza delle "invalidità matrimoniali"non incide sull'atto di matrimonio,ma sul conseguente rapporto giuridico(su i suoi effetti).Non si tratta quindi di invalidare l'atto(annullamento)né di scioglierlo(divorzio o morte di un coniuge)ma essa comporta la modificazione di taluni diritti e doveri(effetti)conseguenti al matrimonio infatti le parti non perdono lo status di coniuge che perdura fino allo scioglimento(divorzio o morte di uno dei coniugi).
Il codice civile regolamenta solo la separazione legale e non la separazione di fatto.
SEPARAZIONE LEGALE
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Se non vi è accordo tra i coniugi la separazione può essere chiesta in giudizio ,quando si verificano,anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi,fatti tali da :
-rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
-da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il nostro ordinamento prevede :
la separazione senza colpa la separazione con addebito
si può giungere ad una separazione anche quando non sia ravvisabile si ha quando la intollerabilità può essere causata dal coniuge.In tal caso il giudice
la colpa di uno o di entrambi i coniugi,ma la convivenza sia diventata pronunziando la separazione dichiara,ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
intollerabile(es:incompatibilità di carattere).Prima del 1975 ci si richiesto,a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione,tenuto conto del suo
poteva separare anche in mancanza di un accordo solo se si riusciva comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.La pronuncia di
a dimostrare l'altrui colpa,cosicchè il coniuge ligio alle regole poteva addebitabilità potrà riguardare entrambi i coniugi.
tenere l'altro legato a sé fino alla morte.La colpa è stata sostituita FATTI ADDEBITABILI=quelli che ledono il dovere reciproco di lealtà quali i
alla intollerabilità della convivenza. Maltrattamenti e la omessa assistenza morale e materiale;per quanto riguarda
l'adulterio è un fatto addebitabile solo se provoca o comporta pregiudizio alla
reputazione dell'altro coniuge.
EFFETTI
EFFETTI SUI RAPPORTI PERSONALI : la sentenza che pronuncia la separazione:
-la sospensione dell'obbligo di coabitazione,che del resto era già sospeso,sia pure provvisoriamente con i cosidetti "provvedimenti presidenziali"(dopo il tentativo fallito di conciliazione,il presidente del tribunale prende provvedimenti provvisori e urgenti=>la cessazione della coabitazione in attesa della sentenza);
-l'incompatibilità tra la separazione tra la separazione e l'obbligo di fedeltà;
-il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito se gravemente pregiudizievole per egli.Oppure consentire alla moglie di non usare lo stesso se pregiudizievole per lei.E ciò non riguarda la dichiarazione di addebito.
In pratica dopo la riforma del 1975 tra i coniugi restano sospesi gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio,salvo l'obbligo dell'assistenza patrimoniale.
EFFETTI SUI RAPPORTI PATRIMONIALI : il giudice,pronunziando la separazione,stabilisce a vantaggio del coniuge cui non è addebitabile la separazione,il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento,qualora non abbia adeguati redditi propri.
-Mantenimento.L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato,ma l'assegno deve assicurare al coniuge che lo riceve lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza,sempre che questi non possa provvedervi con proprie risorse economiche(anche contributi continuativi e regolari da parte dei familiari)e sempre che la posizione dell'altro coniuge non sia tale da determinare(in caso di versamento dell'assegno)problemi di sopravvivenza.La decorrenza dell'assegno retroagisce al momento della domanda.
-Alimenti.Al coniuge cui è addebitabile la separazione,sono in ogni caso dovuti gli alimenti qualora ne ricorrano gli estremi.
-Garanzie.Il giudice può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento o alimentare.La sentenza di separazione costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
-Inadempimento.In caso di inadempienza,su richiesta dell'avente diritto,il giudice può disporre del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi(tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato)che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.
-Revoca e modifica provvedimenti.Qualora sopravvengono giustificati motivi,il tribunale su istanza di parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti anche quando la sentenza sia passata in giudicato.
EFFETTI PER I LI : con la sentenza di separazione il giudice:
-dichiara a quale dei coniugi i li minori sono affidati,e in presenza di gravi motivi può ordinare che la prole sia collocata presso una terza
persona o nell'impossibilità in un istituto di educazione;
-adotta ogni altro provvedimento con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.Stabilisce la misura e il modo concui l'altro
coniuge deve contribiure al mantenimento,all'istruzione e all'educazione dei li,nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con i li.
Sul piano personale
-Casa familiare.L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove possibile al coniuge affidatario dei li nati dal matrimonio(e non da un precedente matrimonio.Si vuole evitare che il minore possa subire traumi da trasferimento.
-Esercizio potestà.Il coniuge affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà.Per le decisioni di maggiore interesse per i li,esse sono adottate da entrambi i coniugi.Il coniuge non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Sul piano patrimoniale
-Mantenimento.Il giudice stabilisce la misura o il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento fino a quando il lio è minore oppure una volta la maggiore età purchè non più convivente.
-Amministrazione dei beni dei li.Il giudice da disposizioni circa l'aaministrazione dei beni dei li.
-Modifica provvedimenti.I coniugi hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei li e l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi,nonché quelle relative alla misura e alle modalità del contributo.
§§ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
I coniugi possono anche raggiungere un accordo in ordine alla separazione.I requisiti essenziali sono :
Consenso tra le parti(ACCORDO) L'omologazione del giudice
Si tratta di un negozio bilaterale di diritto familiare e quindi personalissimo. Raggiunto l'accordo è necessario ricorrere al giudice affinchè pronunci la
Le norme del contratto si applicano solo in quanto compatibili(è esclusa la omologazione.Il controllo del giudice sulle pattuizioni riguarda esclusivamente i
simulazione).Nell'accordo i coniugi devono determinare: requisiti di validità e soprattutto relativamente all'affidamento e mantenimento dei
-a chi saranno affidati i li; li.Ove egli ravvisi un contrasto con l'interesse dei minori,il giudice convoca i
-le modalità di contribuzione al mantenimento degli stessi e del coniuge coniugi indicando loro le modificazioni da adottare e in caso di inidonea soluzione
legittimato; può rifiutare l'omologazione.
-la disponibilità della casa familiare. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione.
Nell'accordo qualsiasi clausola che sia in contrasto con norme imperative è
nulla(come la clausola di rinunzia agli alimenti mentre è valida quella di
rinunzia al mantenimento).
EFFETTI
Gli effetti della separazione sono gli stessi di quella giudiziale :
-l'uso del cognome della moglie può essere oggetto di accordo;
-sul piano patrimoniale la Corte costituzionale ha dichiarato che al coniuge per cui è previsto l'obbligo di mantenimento o alimentare il giudice può imporre di prestare idonea garanzia reale o personale,se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo.
Il decreto di omologazione è titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
REVISIONE DELL'ACCORDO
Le pattuizioni precedenti o contemporanee all'accordo poi omologato sono operanti se non interferiscono con l'accordo stesso.
I coniugi possono rivedere le condizioni di separazione dopo l'omologazione.
La rinincia preventiva alla revisione dell'accordo è nulla.
PROCEDIMENTO
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta solo ai coniugi,non è dunque possibile tramite un procuratore e per questo motivo non può chiedere la separazione l'interdetto che non può essere sostituito dal tutore.Se però il coniuge dell'interdetto chiede la separazione,il suo tutore può resistere alla domanda di separazione e chiedere l'addebito al coniuge dell'interdetto.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE SEPARAZIONE CONSENSUALE
La competenza in materia è affidata al tribunale del luogo in cui risiede Se la conciliazione non riesce,si da atto a verbale del consenso del
il convenuto.Il giudizio consta di due fasi : consenso dei coniugi alla separazione,e delle condizioni pattuite in ordine
-la prima fase si svolge innanzi al Presidente del tribunale,il quale convoca alla prole e ai rapporti patrimoniali.
le parti per il tentativo di conciliazione e in caso di esito negativo(dello stesso) Successivamente il tribunale decide sulla omologazione.
per la determinazione di provvedimenti provvisori e urgenti(i provvedimenti
presidenziali)che riguardano l'autorizzazione a cessare la coabitazione,la
fissazione dell'assegno e l'affidamneto dei li minori.Le parti possono non
intervenire e farsi rappresentare;
-la seconda fase,in questa fase il Presidente nomina un giudice istruttore innanzi
al quale proseguirà la causa secondo il rito ordinario fino alla sentenza.
SEPARAZIONE DI FATTO
-Avviene quando due coniugi sono separati senza che sia intervenuta alcuna pronuncia giudiziale e quindi la separazione di fatto non produce gli effetti della separazione legale.
-In generale consegue ad un accordo di separazione tra i coniugi,che è giuridicamente irrilevante,ma non si può dire che è illecito.
-Essa ha rilevanza in sede di computo del tempo ai fini del divorzio.
-Ai coniugi separati di fatto viene fatto divieto di richiedere l'adozione di un minore.
-La separazione di fatto non estingue il dovere dei coniugi di contribuzione verso i li e i bisogni della famiglia.
LA RICOCILIAZIONE
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice :
-con un'espressa dichiarazione ovvero con un accordo espresso e una volta raggiunto la giurisprudenza considera tale accordo irrevocabile e non risolubile.Infatti la riconciliazione preclude che la riconciliazione possa essere nuovamente pronunciata per fatti e comportamenti avvenuti prima della riconciliazione,una nuova separazione può essere dichiarata solo a seguito di fatti avvenuti dopo la riconciliazione;
-con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.La giurisprudenza pretende che il comportamento concludente riguardi l'intero complesso dei rapporti coniugali(la semplice ripresa della coabitazione non sarà rilevante se vi è difficoltà nel reperire un alloggio,così come per la riunione nei fine settimana o durante loe vacanze o di sporadici rapporti sessuali anche se da questi rapporti sia nato un lio).
Se la riconciliazione avviene prima della sentenza,produce l'abbandono della domanda di separazione personale già a suo tempo proposta.
LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Il matrimonio civile si scioglie :
-con la MORTE DI UNO DEI CONIUGI :
la morte di uno dei coniugi attribuisce all'altro la libertà di stato consentendogli di contrarre un nuovo matrimonio.La legge prevede un divieto temporaneo di nuove nozze per la vedova,allo scopo di rendere certa la paternità del lio eventualmente nato dopo il decesso del marito.La vedova conserva il cognome del marito fino a che passi a nuove nozze,a differenza di quanto accade in caso di divorzio.Nell'ipotesi di morte presunta di un coniuge l'altro può risposarsi solo dopo che la sentenza di morte presunta sia divenuta eseguibile,il nuovo matrimonio è tuttavia nullo se il coniuge ritenuto deceduto rie.
-oppure NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE :
DIVORZIO
Il legislatore ha accolto nel 1970 l'istituto del divorzio(in realtà la legge non fa riferimento a questo termine,parla invece di scioglimento del matrimonio per il rito civile e di cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario).
NULLITA' E DIVORZIO
(dichiarata in caso di matrimonio civile dal giudice italiano e in caso di La sentenza di divorzio opera sul rapporto sciogliendolo o facendone venire
matrimonio concordatario dal giudice canonico con successiva delibazione)meno gli effetti ex nunc.
comporta effetti limitati solo se è conurabile un matrimonio putativo non
essendo stati gli interessati,almeno sul piano giuridico,coniugi.
La sentenza di nullità opera sull'atto eliminandolo ex tunc.
Il nostro ordinamento non ammette il cosiddetto "divorzio consensuale".E'necessaria in ogni caso una sentenza che accerti la presenza di determinate condizioni,su ricorso del coniuge interessato :
Condizione oggettiva Condizione soggettiva
Accertata la fine della comunione materiale e spirituale,il giudice deve verificare Quando sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i
che ricorre almeno una di queste cause : coniugi.
1.condanna di un coniuge(anche per fatto anteriore al matrimonio,purchè l'altro
coniuge che propone la domanda non sia stato a sua volta condannato per
concorso nel reato o non sia stata ripresa la convivenza) :
-all'ergastolo oppure ad una pena superiore a quindici anni per uno o più delitti
non colposi,esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare
valore morale e sociale;
-qualsiasi pena detentiva per incesto,violenza carnale,atti di libidine violenta,
ratto a fine di libidine o matrimonio,induzione,costrizione,sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione;
-qualsiasi pena detentiva per omicidio volontario di un lio o per tentato
omicidio del coniuge o del lio;
-qualsiasi pena detentiva con una o più condanne per i delitti di lesione,di
circonvenzione d'incapace,di omessa assistenza familiare e di maltrattamenti
commessi in danno del coniuge e del lio;
2.assoluzione per vizio totale di mente da un delitto contro la persona o la libertà
sessuale;
3.separazione personale(con sentenza passata in giudicato)ininterrotta per almeno
tre anni(dal giorno di izione dei coniugi innanzi al giudice nel procedimento
di separazione)oppure separazione di fatto dei coniugi iniziata almeno due anni prima
del Dicembre 1970 e protratta per almeno due anni;
4.scioglimento del matrimonio ottenuto all'estero dall'altro coniuge o nuovo matrimonio
contratto all'estero dallo stesso coniuge;
5.matrimonio rato(non celebrato)ma non consumato;
6.cambiamento di sesso di un coniuge.
EFFETTI
Lo scioglimento del matrimonio civile e il venir meno degli effetti civili del matrimonio concordatario hanno :
-l'effetto di far riacquistare ai coniugi la libertà di stato,permettendo quindi loro di risposarsi;
-cessano,inoltre,i diritti e i doveri matrimoniali,ma restano da sistemare :
I RAPPORTI TRA I CONIUGI (di ciò si occupa la sentenza di divorzio) I DOVERI VERSO I LI
Sul piano personale : Il divorzio non fa venire meno il dovere dei genitori di mantenere,istruire,
educare i li,visto che i li mantengono il loro status anche dopo la
Cognome della moglie.Il divorzio comporta che la moglie non può più usare il rottura del vincolo matrimoniale,anche se uno o entrambi i genitori si
Nome del marito se ella dimostra che sussiste un interesse meritevole di tutela siano risposate con altre persone.
Suo e dei suoi li. Affidamento.Il tribunale dichiara a quale genitore i li minori sono
Affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo
Sul piano patrimoniale : riferimento all'interesse morale e materiale di essa.Il tribunale può
Disporre l'affidamento congiunto o alternato e nel caso sia impossibile
Assegno divorzile.La legge prevede che con la sentenza di divorzio,il giudice l'affidamento ai genitori,il tribunale procede all'affidamento familiare:
Possa fare nascere in capo ad un coniuge l'obbligo di somministrare -il genitore a cui sono affidati i li ha l'esercizio della potestà ma deve
Periodicamente all'altro coniuge un assegno a condizione che questi non abbia attenersi alle condizioni determinate dal tribunale,pena il cambio di
Mezzi adeguati o non possa comunque procurarseli per ragioni oggettive(per affidamento;
Cause di salute o per le condizioni offerte dal mercato del lavoro). -il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione
Per stabilire la misura dell'assegno il giudice terrà conto : ed educazione dei li e di visitarli.Egli può ricorrere al tribunale
-delle condizioni dei coniugi quando ritenga che siano state prese delle decisioni pregiudizievoli ai
-delle ragioni della decisione loro interessi.
-del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione Le decisioni di maggiore interesse per i li sono adottate da entrambi i
Familiare genitori.
-del reddito di entrambi,valutando tutti questi elementi in rapporto alla durata del Contribuzione.Il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui il
Matrimonio. Coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento,alleducazione,
Sono nulli i patti tra i coniugi conclusi durante il matrimonio volti a determinare la all'educazione dei li.Nel fissare loa misura dell'assegno di
Misura dell'assegno in caso di divorzio perché contrari all'ordine pubblico visto mantenimento,il tribunale stabilisce un criterio di adeguamento
Che incidono sugli status personali dei coniugi.Su accordo delle parti la automatico con riferimento all'indice di svalutazione monetaria.
Corresponsione può avvenire in un'unica soluzione se ritenuta equa dal tribunale. Si applicano le disposizioni in materia di garanzie e di azione diretta
La sentenza deve prevedere anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno esecutiva contro il terzo debitore del coniuge obbligato.
Con riferimento agli indici di svalutazione monetaria(per evitare di fare ogni volta Il tribunale da disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei li.
Ricorso al giudice). Abitazione nella casa familiare.L'abitazione nella casa familiare
Con la sentenza di divorzio,il giudice può imporre all'obbligato di presentare idonea spetta di preferenza al genitore affidatario della prole minorenne o
Garanzia reale o personale se esiste pericolo di inadempienza.La sentenza costituisce maggiorenne se non economicamente indipendente.
Titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.Il coniuge creditore può notificare il Ai fini dell'assegnazione,il giudice deve valutare le condizioni
Provvedimento che fissa la misura dell'assegno ai terzi che sono tenuti a corrispondere economiche dei coniugi e le ragioni della decisione,favorendo il coniuge
Periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato(es:datori di lavoro)con invito a più debole.
Versargli direttamente le somme dovute. L'assegnazione è trascritta ed è quindi opponibile al terzo acquirente.
La corresponsione dell'assegno decorre dalla sentenza di primo grado che è
Provvisoriamente esecutiva per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica.
L'assegno divorzile può essere modificato qualora sopravvengono dopo la sentenza
Giustificati motivi(es:l'obbligato si risposa).
Sul piano successorio i coniugi divorziati perdono ogni reciproco diritto come conseguenza
Della perdita dello status di coniuge.Anche se la legge ha previsto alcuni diritti che l'ex
Coniuge superstite titolare dell'assegno può vantare :
-se un soggetto muore e non si è risposato dopo il divorzio(quindi non ha un coniuge)la
Pensione di reversibilità spetta all'ex coniuge,purchè titolare dell'assegno divorzile.Se il
Soggetto che muore si era,invece,sposato dopo la sentenza di divorzio e ha quindi un
Coniuge,il tribunale attribuisce all'ex coniuge titolare dell'assegno solo una quota della
Reversibilità tenendo conto della durata del rispettivo matrimonio.Se il soggetto che
Muore si è risposato più volte e ha quindi tanti/e ex coniugi titolari dell'assegno,il tribunale
Provvede a ripartire fra tutti la reversibilità;
-se un soggetto muore e l'ex coniuge versa in stato di bisogno,il tribunale può porre a carico
Dell'eredità un assegno periodico in suo favore(assegno di sussistenza)fino a quando persiste
Lo stato di bisogno o quando questi si risposa;
-l'ex coniuge titolare dell'assegno,se non si è risposato/a ha diritto ad una percentuale sulla
Indennità di fine rapporto(anche se questa viene maturata dopo la sentenza di divorzio);
-entrambi i coniugi divorziati hanno diritto in parti eguali alla pensione di reversibilità loro
Spettante per la morte di un lio deceduto per cause di servizio.
PROCEDIMENTO
Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo,quindi è inderogabile,intrasmissibile,imprescrittibile.
-Il coniuge interessato può con ricorso introdurre la causa.
-L'altro coniuge può aderire alla domanda oppure opporvisi.
-I coniugi possono presentare ricorso congiunto.
Come per la separazione vi sono due fasi successive :
prima fase innanzi al Presidente del tribunale devono ire i coniugi per il tentativo di conciliazione.Se riesce se ne da atto a verbale.Se non riesce,il Presidente emette con ordinanza i "provvedimenti presidenziali" ovvero i provvedimenti temporanei ed urgenti(fissazione dell'assegno e affidamento dei li);
seconda fase consiste nell'istruzione della causa che sarà rapida perché concentrata in poche udienze.
In caso di ricorso congiunto il tribunale decide in camera di consiglio con rito assai più breve di quello ordinario.Il ricorso deve indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.Il tribunale deve verificare sempre la respondenza delle condizioni nell'interesse dei li.
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti,anche in caso di ricorso congiunto.La sentenza passata in cosa giudicata deve essere trasmessa in copia autentica a cura del cancelliere dello stato civile per essere annotata in calce all'atto del matrimonio.
Il divorzio ha effeicacia :
-erga omnes a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza;
-inter partes gli effetti si producono dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza stessa e non dal giorno della domanda come nel caso di separazione.
IL RAPPORTO CON I LI
LA FILIAZIONE LEGITTIMA
I li legittimi sono i li nati da genitori regolarmente sposati.Esiste lo status di lio legittimo che comporta l'inserimento nella famiglia come "membro della famiglia" dei due genitori coniugati.Egli ha quindi rapporti in termini giuridici con tutti i parenti e gli affini.
L'ordinamento giuridico vede con favore lo status di lio legittimo ed appronta una disciplina volta a garantire l'acquisto e a renderne difficile la perdita.
CONDIZIONI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA
Perché si possa parlare di legittimità della filiazione occorrono i seguenti requisiti :
-matrimonio valido o putativo tra i coniugi;
-la maternità(ossia la nascita del lio dalla donna qualificata come sua madre);
-la paternità(ossia il concepimento del lio da parte dell'uomo che si qualifica suo padre);
-il concepimento durante il matrimonio.
PRESUNZIONE DI PATERNITA'
Mentre non sorgono dubbi circa l'attribuzione della maternità,la paternità risulta di non facile e diretto accertamento :
Art.231 secondo l'articolo si presume che il marito è il padre del lio concepito durante il matrimonio;
Art.232 (1°comma)secondo l'articolo si presume concepito durante il matrimonio il lio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio
e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(2°comma)La presunzione non opera trascorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale
oppure (se non si è ancora arrivati ad una pronuncia del giudice) dalla data di izione dei coniugi davanti al giudice.
Ma se dovesse accadere che :
Art.233 il lio nasce prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione Art.234 il lio nasce dopo i 300 giorni dall'annullamento o scioglimento
del matrimonio,il lio è reputato legittimo,ovviamente salvo disconoscimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,ciascuno dei coniugi o i loro
della paternità da parte del coniuge o del lio stesso. eredi possono provare che il lio è stato concepito durante il matrimonio.
AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'
Art.235 contro la presunzione di paternità può solo essere esperita l'azione di disconoscimento della paternità che è consentita solo nei seguenti casi :
-se i coniugi non hanno abitato nel periodo compreso fra il trecentesimo giorno e il centottantesimo giorno prima della nascita;
-se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza;
-se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio ed ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del lio.
Tale azione può essere esrcitata anche dalla madre o dal lio maggiorenne(se il lio è mionore ma ultrasedicenne,l'azione può essere iniziata da un curatore speciale)nei casi visti prima :
-se ad agire è la madre,il termine è di sei mesi che cominciano a decorrere dalla nascita;
-se ad agire è il lio,il termine è di un anno a decorrere dalla maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento;
-se ad agire è il padre,il termine è di un anno,ma esso inizia a decorrere dalla nascita o dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
La decorrenza del termine è sospesa in caso di interdizione per infermità di mente,spettando in tal caso la legittimazione al tutore.L'azione è trasmissibile mortis causa in caso di morte del presunto padre o madre,agli ascendenti o discendenti,e in caso di morte del lio agli ascendenti e al coniuge.
PROVA DELLA FILIAZIONE
La filiazione legittima si prova con :
-con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile,esso costituisce titolo esecutivo dello stato,integrato,peraltro,dall'atto di matrimonio;
-con il possesso continuo di stato (in mancanza di atto di nascita) il quale deve risultare da una serie di fatti che,nel loro complesso,valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.I fatti necessari a definire il possesso di stato sono :
-la persona ha sempre portato il cognome del presunto padre;
-il presunto padre ha trattato questa persona come lio,provvedendo in qualità di padre al suo mantenimento,all'educazione e al suo collocamento;
-la persona è stata considerata costantemente come lio nei rapporti sociali e familiari.
AZIONE DI RECLAMO DELLA LEGITTIMITA'
Chi non godendo dello status di lio legittimo lo voglia acquistare può agire con l'azione di reclamo della legittimità :
-in mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato;
-quando il lio è stato iscritto sotto falso nome;
-quando il lio è stato iscritto come nato da genitori ignoti.
La prova può essere data per testimoni (sempre che vi sia un principio di prova scritta o quando vi siano gravi indizi o presunzioni).La prova contraria può essere data con ogni mezzo.
E' legittimato all'azione il lio nei confronti dei pretesi genitori o se morti nei confronti dei loro eredi.Solo per il lio l'azione è imprescrittibile,mentre i discendenti devono agire entro l'ordinario termine prescrizionale(10 anni).Ma in presenza di atto di nascita e di possesso di stato dai quali risulta lo stato di lio legittimo l'azione non è ammessa,salvo i seguenti casi :
-se il matrimonio è dichiarato nullo (ma non in caso di matrimonio putativo);
-quando la paternità del marito può essere disconosciuta;
-quando il lio sia nato dopo i 300 giorni;
-quando manchi la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio;
-in caso di supposizione di parto (parto mai avvenuto) o di sostituzione di neonato.
FILIAZIONE NATURALE
I li naturali sono i li nati da genitori non coniugati.Non esiste lo status di lio naturale,perché la legislazione ricollega gli status familiari solo ai membri della famiglia legittima e in particolare ai li e al coniuge.Chi vive fuori dal matrimonio non è titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva rilevante per il diritto.Il lio naturale non è titolare di uno status perché la famiglia naturale non è conurabile come collettività organizzata giuridicamente.Egli avrà rapporti in termin i giuridici esclusivamente con i/il genitori/e che lo hanno riconosciuto.Anche se per una certa dottrina esiste un rapporto di "parentela naturale" tra fratelli (lio naturale e lio legittimo dello stesso genitore)quanto al diritto e agli alimenti e al diritto successorio.
Con la riforma del 1975 si è data piene attuazione all'art.30 Cost.(terzo comma) La legge deve assicurare ai li nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Si è così giunti ad una "quasi" perfetta equiparazione della posizione del lio naturale a quella del lio legittimo dal punto di vista patrimoniale.
Invece,sul piano personale,sono state dettate norme per l'esercizio dlla potestà e per l'inserimento nella famiglia legittima di uno dei genitori.
AZIONE DI RICONOSCIMENTO
Il lio naturale può essere riconosciuto (congiuntamente oi separatamente) dal padre o dalla madre che abbiano compiuto il sedicesimo anno,anche se già uniti con altra persona all'epoca del concepimento :
-se il lio è ultrasedicenne è necessario anche il suo consenso;
-se il lio è minore di sedici anni occorre il consenso del genitore che lo ha riconosciuto(se il consenso è rifiutato,l'altro genitore può chiedere l'intervento del tribunale che decide tenendo conto esclusivamente dell'interesse del lio);
-è possibile riconoscere anche un lio premorto(nato vivo ma riconosciuto dopo essere morto)in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi li naturali riconosciuti;
-è possibile operare il riconoscimento primaq della nascita ma dopo il concepimento;
-è possibile riconoscere un lio morto(nato morto)solo per una certa dottrina.
FORMA DELL'ATTO il riconoscimento è fatto :
-nell'atto di nascita;
-con apposita dichiarazione,posteriore alla nascita o al concepimento davanti all'ufficio dello stato civile o davanti al giudice tutelare;
-o in un atto pubblico;
-o in un testamento(qualunque sia la forma ed ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato perché il riconoscimento è irrevocabile).
NATURA DELL'ATTO si tratta di un atto di diritto familiare.Si discute circa la negozialità,infatti la volontà non è di per sé sufficiene dovendosi accomnare ad essa il fatto naturale(la procreazione);l'atto di assenzo o consenso del lio ultrasedicenne o del genitore che ha già riconosciuto il lio minore di sedici anni;questo atto è anche coelemento di questa fattispecie complessa.Assenso e consenso devono avere la stessa forma.E' un atto puro :
-non possono essere apposti all'atto né condizioni né termini;
-è nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento;
-il riconoscimento è irrevocabile.
AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO
Lo stato di lio naturale può essere contestato :
-dall'autore del riconoscimento;
-dal riconosciuto se maggiorenne;
-da qualsivoglia interessato
Nel seguente modo impugnando la veridicità del riconoscimento(cioè la non sussistenza del rapporto di filiazione).
L'azione è imprescrittibile,in seguito all'accoglimento dell'impugnazione non è più possibile effettuare un ulteriore riconoscimento.
AZIONE DI CONTESTAZIONE DEL TITOLO
In altri casi si contesta il titolo,cosicchè sarebbe ammissibile un successivo riconoscimento.La legge prevede delle azioni dirette a contestare il titolo dello stato di lio naturale,al fine di ottenere l'annullamento del riconoscimento :
-estorto con violenza il termine di decadenza per impugnare il riconoscimento estorto con violenza è di un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.Se l'autore del riconoscimento è un minore il suddetto termine decorre dal compimento del diciottesimo anno d'età.Se il riconoscimento viene annullato per violenza,nulla impedisce che possa essere nuovamente effettuato,questa volta validamente;
-effettuato da persona interdetta giudizialmente in caso di riconoscimento effettuato dall'interdetto giudiziale,spetta al suo rappresentante proporre l'azione di annullamento,oppure allo stesso autore del riconoscimento,decorso un anno dalla revoca dell'interdizione.
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA'
La legge ammette il lio che non sia stato riconosciuto a promuovere un'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità,in tutti i casi in cui la legge consente il riconoscimento(il lio incestuoso non potrà quindi domandarla).
PROVA DELLA MATERNITA' per dimostrare la maternità occorre provare l'identità di colui che pretende essere lio e da colui che fu partorito dalla donna qualificata come sua madre.
PROVA DELLA PATERNITA' la prova della paternità può essere data con qualsiasi mezzo tenendo presente che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporto tra lei e il preteso padre all'epoca del concepimento,non costituiscono prova della paternità naturale.La paternità dovrà,invece,essere dimostrata con:
-il possesso di stato di lio naturale;
-eventuali dichiarazioni scritte del presunto padre;
-eventuali elargizioni economiche costanti e continue;
-oppure tramite analisi ematologiche e genetiche che sono la prova principale.
L'azione spetta solo a colui che assume di essere lio naturale,se maggiorenne :
-in caso di minore età = l'azione può essere dal genitore esercente la potestà e che lo ha riconosciuto o dal tutore(con il consenso del lio ultrasedicenne);
-in caso di morte del lio = prima di avere iniziato l'azione,questa può essere promossa dai discendenti legittimi,legittimati,naturali riconosciuti entro due anni dalla morte;
-in caso di interdizione = la legittimazione spetta al tutore che in ogni caso deve essere autorizzato dal giudice.
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per il mantenimento,l'educazione,l'istruzione del lio e per la tutela degli interessi patrimoniali di costui.
EFFETTI
Gli effetti del riconoscimento e della sentenza che dichiara la paternità o maternità naturali operano ex tunc,perché si tratta di accertare una condizione già preesistente costituita dal fatto della procreazione.Il riconoscimento produce effetti solo per il genitore che ha operato il riconoscimento.L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere informazioni o indicazioni relative all'altro genitore che non ha riconosciuto il lio,se esistono tali indicazioni,queste non producono effetti.Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei li legittimi :
-il lio naturale ha gli stessi diritti successori di quello legittimo;
-il lio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;del padre se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori;del padre in aggiunta o in sostituzione di quello materno se il riconoscimento da parte del padre è avvenuto successivamente a quello fatto dalla madre,se il lio è minore dcide il giudice;
-al genitore che ha riconosciuto il lio naturale spetta la potestà se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi,se conviventi;se i genitori non convivono,l'esercizio della potestà spetta al genitore con cui il lio convive;se il lio non convive con nessuno dei genitori,l'esercizio della potestà spetta al genitore che per primo ha operato il riconoscimento;il giudice può escludere entrambi i genitori con la nomina di un tutore;il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione,educazione e condizioni di vita del lio minore.
LEGITTIMAZIONE DEI LI NATURALI
I fgli naturali possono acquistare con la legittimazione uno status,una posizione giuridica analoga a quella dei li legittimi :
Per susseguente matrimonio dei genitori Per provvedimento del giudice
Se il lio è nato da genitori non sposati,costoro possono congiuntamente I genitori possono chiedere congiuntamente o separatamente al giudice la
legittimare il lio naturale sposandosi. legittimazione che può concederla solo se essa risponde agli interessi del lio.
Il riconoscimento può essere operato in sede di celebrazione oppure L'impossibilità a concederla si verifica quando ad esempio un genitore è morto o
anteriormente ad esso,in entrambi i casi gli effetti decorrono dalla data è sso o non è identificabile o quando si sia già contratto matrimonio con
del matrimonio. persona diversa dall'altro coniuge,e allora si richiede anche l'assenso del coniuge.
Se il riconoscimento è successivo al matrimonio gli effetti decorreranno Gli effetti della sentenza opereranno ex nunc dalla data della sentenza e solo per il
(ex nunc)da tale successivo momento. genitore che ha agito o per entrambi in caso di azione congiunta.
La sentenza non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione di stato di lio
legittimato,ed è ammessa in ogni caso l'impugnativa per difetto di veridicità.
Possono agire :
-i genitori (purchè ultrasedicenni)separatamente o congiuntamente;
-il lio naturale(a condizione che egli dimostri che esisteva una oggettiva
impossibilità o un gravissimo ostacolo al matrimonio o che il genitore abbia
espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimazione;
-l'ascendente legittimo del genitore morto,sempre che quest'ultimo non abbia
espresso una volontà contraria.
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