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MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

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MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Nel nostro ordinamento poi la pena è anche vista in termini di flessibilità, potendosi infatti modificare nel corso della sua esecuzione; infatti, il carcere, sebbene costituisca ancora oggi l'unico rimedio per coloro che sono considerati socialmente pericolosi tanto per coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva breve quanto per quelli condannati a lunghe pene detentive ma che, durante l'espiazione della pena hanno dato prova di ravvedimento e pertanto meritevoli di particolare considerazione ai fini della risocializzazione, permettono i contatti tra il condannato ed il mondo esterno, rendendo più spedita l'opera del suo reinserimento nella società libera.

Esse, senza dubbio, sono un momento peculiare e saliente dell'ordinamento penitenziario. Il Legislatore, con l'introduzione delle misure alternative, si è posto all'avanguardia dei moderni sistemi penitenziari tanto da porre il nostro ordinamento tra i più avanzati non solo d'Europa, ma del mondo.

Esse incidono solo sulla fase esecutiva della pena e possono consistere in:

Ø affidamento in prova al servizio sociale;



Ø detenzione domiciliare;

Ø Semilibertà;

Ø liberazione anticipata;

Ø liberazione condizionale;

Ø Remissione del debito.

8.1 Affidamento in prova al servizio sociale L'affidamento in prova al servizio sociale ripete i caratteri essenziali del "probation system", introdotto per la prima volta in Inghilterra.

L'affidamento in prova al servizio sociale, secondo la struttura che ne aveva delineate la legge di riforma penitenziaria del 1975, prima delle modifiche apportate dalla 663/86 e fino all'entrata in vigore della 165/98 era una misura alternativa alla detenzione che operava nella fase di esecuzione penale dopo che l'espiazione della pena detentiva avesse avuto inizio. Essa è di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Il beneficio si presenta in una duplice forma: la prima, c.d. ordinaria, ha il suo fondamento nell'art. 47 O.P., la seconda "affidamento in casi particolari" per tossicodipendenti ed alcooldipendenti è - dopo la legge Simeone che ha abrogato l'art. 47 bis dell'O.P. - riferita alle previsioni normative si cui all'art. 94 del T.U. 309/90.

La formulazione complessiva dell'art. 47 O.P. e successive modificazioni, da ultimo dalla l. 27.5.1998 n. 165 può essere così riassunta.

    L'affidamento può essere consesso a colui cui sia stata inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo maggiore di pena (può essere concesso anche a colui che oltre alla pena detentiva ha avuto inflitta una misura di sicurezza (art. 47 co 1 O.P.);

    Se il soggetto la cui pena detentiva, anche costituente residuo maggiore di pena, non è superiore a tre anni, non è detenuto, il P.M. sospende automaticamente l'esecuzione della pena, il decreto relativo viene consegnato nelle mani del condannato che avrà trenta giorni di tempo per presentare al P.M. istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. L'istanza viene trasmessa al Tribunale di Sorveglianza competente, che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza viene dichiarata inammissibile e viene respinta il P.M: revoca la sospensione dell'esecuzione (art. 1, commi 5, 6, 7,8, legge Simeone);

    La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta.

    L'affidamento in prova di un condannato in stato detentivo può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al  comma 2° art. 47 O.P. comma 3° (come sostituito dall'art. 2 comma 1° Legge Simeone) cioè ove si possa ritenere che il provvedimento di affidamento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Analizziamo ora la forma speciale ovvero l'affidamento in casi particolari così come previsto dall'art. 94 del T.U. 309/90 ripristinato a seguito dell'abrogazione dell'art. 47 bis ex art. 3 della legge Simeone.

Essa consente ad un tossicodipendente o alcooldipendente, sottoposto o che intende sottoporsi ad un programma di recupero, di poter chiedere in ogni momento di beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale senza la necessità di essere privato della sua libertà al fine di essere sottoposto al periodo di osservazione in istituto per un mese.

I punti più salienti riguardano:

    I soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti con pena detentiva inflitta nel limite di anni quattro, o ancora da scontare nella stessa misura, possono proporre in qualsiasi momento purché abbiano in corso un programma di recupero o ad esso intendano sottoporsi (art. 94 Comma 1° T.U. 309/90).

    Il programma dir recupero deve essere concordato con un ASL o con uno degli Enti previsti dall'art 115 o privati allegando certificazione attestato lo stato di tossicodipendenza e da alcoolipendenza (art. 92 comma 2° T.U. 309/90).

    L'affidamento nei casi particolari non può essere disposto più di due volte (art. 94, comma 5° T.U. 309/90);

    Il Tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, disponendo gli opportuni accertamenti; se l'istanza è rigettata scatta l'ordine di carcerazione.

    Nei confronti di soggetti tossico o alcooldipendenti non detenuti la cui pena detentiva, anche costituente residuo di maggior pena, non è superiore ad anni quattro e il soggetto non è detenuto, il P.M. sospende automaticamente l'esecuzione della pena;il decreto relativo viene consegnato nelle mani del condannato che avrà trenta giorni di tempo per presentare al P.M. istanza di ammissione all'affidamento in prova ex art. 94 T.U. 309/90. L'istanza viene trasmessa al  Tribunale di Sorveglianza competente, che deciderà entro quarantacinque giorni. Se l'istanza viene dichiarata inammissibile e viene respinta, il P.M. revoca la sospensione dell'esecuzione in oggetto (art. 2. commi 5, 6, 7 e 8 Legge Simeone).

    La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta dal P.M. più di una volta.

Se il periodo di affidamento in prova ha esito favorevole, ne consegue l'estinzione della pena e degli altri effetti penali.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Può essere disposto altresì che, durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova, il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile a favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Naturalmente, nel corso dell'affidamento le prescrizione possono subire modificazioni dal magistrato di sorveglianza.

Il servizio sociale controlla il comportamento del soggetto e lo aiuta al reinserimento nella vita sociale, riferendo periodicamente al magistrato di sorveglianza. L'affidamento è revocato qualora il comportamento dell'affidato si mostri incompatibile con la prosecuzione della pena.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può esser disposta più di due volte.

8.2 La semilibertà. Diversamente dall'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà è misura "parzialmente" alternativa alla detenzione, applicabile anche agl'internati.

Essa consiste - come recita l'art. 48 Ord. Pen. - nella concessione al condannato ed all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative  lavative, istruttive comunque utili al reinserimento sociale.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

La semilibertà non può essere concessa ai condannati per reati particolarmente gravi, quando risultino attuali i collegamenti con la criminalità organizzata.

Sono ammessi a godere del regime de quo:

il condannato alla pena dell'arresto o alla reclusione non superiore a sei mesi, nel caso in cui non sia affidato in prova al servizio sociale; per effetto della L. 25 maggio 1998 n. 165 in questo caso la semilibertà può essere disposta anche successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale;

il condannato che ha espiato almeno meta della pena (fuori dalle ipotesi precedentemente previste);

l'internato in ogni tempo;

al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno venti anni di pena;

ai condannati per taluni gravi delitti, fra cui quelli commessi per finalità di terrorismo od eversione, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui agli artt. 416 bis e 630 , di cui agli artt.73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2 e 74, T.U. 309/90; di cui agli artt. 575, 628, comma 3, 629 comma 2, dopo l'espiazione di almeno due tersi della pena; solo per i collaboratori della giustizia ammessi allo speciale programma di protezione la concessione della semilibertà può avvenire, a mente dell'art. 13 ter, comma 2, del D.L. n. 8/1991, anche in deroga ai normali presupposti (perciò anche temporali); ciò vale anche per le altre misure alternative, il lavoro all'esterno, e permessi premio.

Tale disposizione è applicabile solo ai condannati per i delitti commessi dopo il 13.5.1991.

In condannati e gli internati ammessi al regime della semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome annesse ad istituti ordinari.

La semilibertà può essere revocata se il condannata si dimostra inidoneo al trattamento e deve essere revocata se il condannata rimane assente dall'istituto per più di dodici ore o non vi faccia ritorno.


8.3 La liberazione anticipata. Collocata sistematicamente tra le misure alternative alla detenzione, ma che non può considerarsi tale in quanto fa cessare il rapporto sanzionatorio, consiste i una pura e semplice riduzione della pena e ha l'effetto di anticipare il termine finale della pena stessa.[1]

Ai sensi dell'art. 54 della L. 354/75, come sostituito dalla L. 10.10.1986 n. 663, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società,una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare  o di detenzione domiciliare.

Come ha previsto la giurisprudenza, in concetto di partecipazione all'opera di rieducazione non va inteso semplicemente come "buona condotta" bensì come una fattiva e convinta partecipazione all'opera di rieducazione, desumibile da fatti positivi rilevatori dell'evolversi della personalità de soggetto verso il suo reinserimento sociale.[2]

Tale beneficio è applicabile anche agli ergastolani, ai soli fini del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.[3]

Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione anticipata, la parte di pena detratta si considera come scontata.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il tribunale che emesso il provvedimento di esecuzione.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

8.4 La detenzione domiciliare

Questo istituto previsto dall'art. 47 ter  prevede che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, e la pena dell'arresto possono essere espiate nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo esterno di cura o assistenza, quando trattasi:

di donna cinta, o che allatta la prole, ovvero di madre con prole di età inferiore a dieci anni  con lui convivente;

di padre esercente la potestà di prole inferiore di età inferiore a dieci anni con lui convivente, quando la madre si deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

di persona in condizioni di salute particolarmente gravi;

di persona ultrasessantenne, se inabile anche parzialmente;

di persona minore di ventuno anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia.

La detenzione domiciliare può essere, altresì, applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni suddette quando ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

Il tribunale di sorveglianza può, poi, disporre la detenzione domiciliare anche se la pena supera i limiti prima indicati, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale; in tal caso il tribunale stabilisce un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato; l'esecuzione della pena, in questo caso, prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare e, quindi, non si fa più luogo al rinvio.

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina in esame dal D.L. 24.11.2000,n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4, è previsto che, nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, rinviando alla disciplina dell'art. 275bis del c.p.p., relativamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'art. 47quinquies della L. 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 3 della L. 8 marzo 2001, n. 40, ha introdotto l'istituto della detenzione domiciliare speciale. Nel dettaglio, in mancanza delle condizioni generali per l'applicabilità della detenzione domiciliare, le condannate madri di prole non superiore ad anni dieci, e non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i li, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei li, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindi anni nel caso di condanna l'ergastolo. All'atto della scarcerazione è redatto verbale  in cui sono dettare le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettare, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta la revoca della misura.

Se l'assenza si protae per un tempo maggiore, la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.[4]


8.5 La liberazione condizionale. La concessione di tale liberazione rappresenta un premio concesso al condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

La ratio dell'istituto è duplice:

da un lato premiare il detenuto che ha dato prova di ravvedimento;

dall'altro incitare gli altri detenuti a seguirne l'esempio.

Condizioni

v   il detenuto deve avere tenuto durante i periodo di carcerazione un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento;

v   abbia scontato almeno trenta mesi o metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni (nel caso di prima condanna o recidiva semplice).

v   Abbia scontata almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena nel caso di recidiva aggravata o reiterata. Il condannato all'ergastolo deve avere scontato almeno ventisei anni.

v   Per i condannati che commisero il delitto da minori di diciotto anni, la liberazione è consentita in qualunque momento dell'esecuzione.

La concessione del beneficio è di competenza del Tribunale di sorveglianza nel cui distretto, al momento della domanda, il condannato espia la pena;

La liberazione condizionale può essere revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero se trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta ai sensi dell'art. 230 n. 2 c.p.

La liberazione condizionale sospende l'esecuzione della parte di pena che rimane ancora da scontare. Se però tutto il tempo della pena inflitta ovvero cinque anni (nel caso di ergastolo) decorre senza alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personale.

Tutti gli altri effetti penali, comprese le pene accessorie, sopravvivono.

Nei confronti del liberato è sempre ordinata la libertà vigilata.


8.6 La remissione del debito. Tra le misure alternative alla detenzione è stata inserita anche la remissione del debito per le spese del procedimento e di mantenimento in carcere, prevista nei confronti dei condannati e degli internati che versano in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta.

Tale misura, a differenza delle altre, non è caratterizzata dall'elemento "libertà", non potendo il debito per le spese di procedimento e di mantenimento in carcere dare luogo ad esecuzione di pena detentiva, bensì dall'elemento "patrimoniale" incidendo positivamente sulla situazione  finanziaria del soggetto, esonerandolo dall'adempimento di un'obbligazione pecuniaria da lui ancora non assolta.

I presupposti per la concessione del beneficio sono:

o   Un'attuale situazione di disagiate condizioni economiche. Occorre cioè che le spese di procedimento e di mantenimento non si siano potute adempiere perché, indipendentemente dalla volontà del soggetto, a lui sia mancata, in tutto o in parte, la possibilità di guadagno attraverso il lavoro, sia perché l'ammontare dal debito risulti eccedente rispetto alla sua capacità di assolvimento con i proventi del lavoro;

o   Una regolare condotta. La condotta si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, abbiano manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.[5]

La richiesta o la proposta della remissione del debito può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero delle spese.

Competente a provvedere è il magistrato di sorveglianza.





B. Battilia - S. Cirignotta Elementi di Diritto Penitenziario e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria per adulti e minorile Ed. Laurus Robuffo Roma

Cassazione, 14 aprile 1978

Compendio di Diritto Penale - Parte generale e speciale - Ed. Simone 2001

Compendio di Diritto Penale  Parte generale e speciale - Ed Simone 2001

Elementi di diritto penitenziario - Ed. Simone




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