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MORA DEL CREDITORE
Il creditore ha il dovere di collaborare con il debitore in modo tale da agevolarlo per eseguire la prestazione. Se questo non avviene il debitore può ritrovarsi costituito in mora ingiustamente oppure sarà costretto a spese supplementari nel caso in cui avrebbe dovuto consegnare a domicilio un bene e non ha trovato il creditore a casa.
Per questi motivi il debitore può costituire in mora il creditore facendo un'offerta reale: essa si fa attraverso un notaio o un ufficiale giudiziario che offre concretamente la prestazione al creditore. Può essere fatta anche per intimazione per i beni mobili e per i beni che devono essere consegnati in luogo diverso dal domicilio del creditore.
ART 1207= gli effetti della mora del creditore sono:
Il creditore deve dare la controprestazione al debitore in caso di impossibilità sopravvenuta alla prestazione.
Non ci sono interessi moratori a favore del creditore
Al debitore devono essere rimborsate le spese sostenute per la costituzione in mora e per la custodia del bene
Nel caso di evidente difficoltà nell'adempiere o in caso di rifiuto ad accettare l'adempimento, il debitore potrà liberarsi dell'obbligazione depositando la somma in banca o dare i beni ad un sequestratario nominato dal giudice.
Le obbligazioni possono estinguersi in modi che la dottrina distingue in satisfatori e non satisfatori.
Si dicono satisfatori i modi di estinzione delle obbligazioni che garantiscono la piena soddisfazione delle pretese del creditore.
Non satisfatori sono invece i modi in cui non vi è il soddisfacimento del creditore.
I modi satisfatori sono:
LA CONFUSIONE AVVIENE QUANDO IL DEBITORE E IL CREDITORE SI RIUNISCONO IN UNA STESSA PERSONA. Esempio: causa di morte o cessione dell'azienda
LA COMPENSAZIONE AVVIENE CON UN CONTRATTO, MA SPESSO SI Può VERIFICARE AL DI FUORI DELLA VOLONTà DELLE PARTI.
Nel concreto la compensazione opera tra due soggetti che hanno reciprocamente debiti e crediti tra loro.
COMPENSAZIONE LEGALE: la compensazione avviene di diritto se si parla di beni fungibili e omogenei, liquidi ed esigibili cioè già giunti a scadenza e definiti in una somma di denaro.
Compensazione giudiziale: quando è necessario l'intervento del giudice e il debito deve essere omogeneo esigibile ma non liquido.
COMPENSAZIONE VOLONTARIA: quando è voluta e regolata da un rapporto contrattuale. Esempio: contratto di conto corrente
Sono modi non satisfatori la
REMISSIONE: è un atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia al credito.
L'IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA della prestazione per causa non imputabile al debitore. L'impossibilità non può essere fatta valere per le obbligazioni di genere.
L'impossibilità può essere anche TEMPORANEA cioè il debitore deve eseguire la prestazione quando l'evento che ha comportato l'impossibilità viene a cessare.
Impossibilità PARZIALE quando il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la parte della prestazione che rimane possibile. l'impossibilità vale solo per le obbligazioni di genere o da beni divisibili.
LA NOVAZIONE OGGETTIVA: è l'estinzione dell'obbligazione per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova obbligazione.
Prescrizione estintiva: il diritto del creditore di pretendere l'adempimento si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, di regola 10 anni.
LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELLE OBBLIGAZIONI
Nel rapporto obbligatorio possono modificarsi anche i soggetti passivi e attivi. Le principali modificazioni dei soggetti attivi sono:
IL PGAMENTO PER SURROGAZIONE
DELEGAZIONE IN GENERALE
L'ESPROMISSIONE
L'ACCOLLO
Surrogazione significa sostituzione di un creditore con un altro negli stessi diritti e nella stessa posizione giuridica. La surrogazione è prevista a favore di un terzo che hi il debito altrui.
Il debitore escluso dal rapporto tra il vecchio e il nuovo creditore viene definito debitore ceduto.
La surrogazione può avvenire per volontà del debitore: chi prende a mutuo una somma di denaro o beni fungibili per are un debito può surrogare chi gli ha concesso il mutuo nei diritti del creditore precedente senza il suo consenso.
La surrogazione di diritto è stabilita dalla legge e ha la finalità di semplificare i rapporti tra più debitori e creditori legati tra loro da vicendevoli rapporti di obbligazione. Es: ipoteca
La cessione dei crediti è possibile attraverso un contratto che trasferisce volontariamente il diritto di credito da un soggetto ad un altro. Con il trasferimento del credito si trasferisce l'intera posizione attiva di colui che cede il diritto di credito.
Non è richiesto il consenso del debitore che viene definito debitore ceduto. Se questo non riceve notifica o non ha notizia della cessione del credito può considerarsi liberato anche se a all'antico creditore.
Il creditore che cede il credito (cedente) deve garantire al nuovo creditore (cessionario) l'esistenza del credito e gli deve consegnare i documenti. Se nulla è stato stabilito tra cedente e cessionario si intende che la cessione sia pro soluto cioè il cedente viene liberato e il cessionario si assume il rischio dell'inadempimento del debitore.
Le parti possono inserire nel contratto in cui vi è la cessione del credito la clausola salvo buon fine che obbliga il cedente a garantire la solvibilità del debitore (cessione pro solvendo). Nel caso in cui il debitore non adempie all'obbligazione il cessionario potrà rivolgersi per avere l'inadempimento al cedente.
ART 1268 LA DELEGAZIONE è L'ORDINE DATO DA UN DEBITORE O DA UN CREDITORE ( DELEGANTE) AD UN TERZO ( DELEGATO) perché ESEGUA O RICEVA UNA PRESTAZIONE O SI IMPEGNI A FARLO AL PROPRIO CREDITORE O DEBIORE ( DELEGATARIO)
Art 1272 può accadere che il terzo prometta spontaneamente di voler are il debito altrui a scadenza futura e certa in favore del creditore.
Il terzo viene detto espromittente, il debitore originario espromesso e il creditore prende nome di espromissario.
Espromissione cumulativa: quando il creditore ha diritto a non liberare il debitore originario finché non vi sarà l'adempimento.
Espromissione liberatoria o novativa: quando il creditore accetta in modo definitivo la promessa del terzo espromittente liberando dall'obbligazione il debitore originario.
L'accollo nasce da un contratto tra il debitore e il terzo. Quest'ultimo accetta di far suo il debito del debitore originario nei confronti del creditore. Il creditore se accetta gli effetti del contratto riceverà dal terzo l'inadempimento.
Il terzo viene detto accollante, il debitore originario accollato e il creditore accollatario.
Esempio: quando acquisto un'azienda acquisto sia i crediti che i debiti.
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