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Mancanza di volontà e contrasto tra volontà e dichiarazione

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Mancanza di volontà e contrasto tra volontà e dichiarazione

A) Il problema in generale

La teoria dell'affidamento

Può verificarsi che la dichiarazione non sia conforme all'intento negoziale del dichiarante. Partendo dalla premessa che la volontà è l'anima del negozio, si dovrebbe giungere alla conclusione che una dichiarazione cui non corrisponda un'interna volontà è come un corpo senz'anima. La conseguenza rigorosamente logica dovrebbe essere la nullità del negozio. Tuttavia, questo risultato non corrisponde alle finalità sociali dell'ordinamento giuridico. Secondo la teoria dell'affidamento se la dichiarazione diverge dall'interno volere, ma colui cui essa è destinata non era in grado di conoscere la divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario sapeva o era in grado di accorgersi che la dichiarazione non corrispondeva all'interno volere del dichiarante.

B) Casi di mancanza di volontà o di divergenza

Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riserva mentale; violenza fisica



Non possono avere valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante una rappresentazione a teatro o inserite nella trama di un film o quelle fatte da un professore ai suoi alunni. Si distinguono le dichiarazioni fatte nello scherzo, ossia in condizioni tali che ciascuno intenda che non s'agisce sul serio, e le dichiarazioni fatte per ischerzo, ossia con intenzione non seria, senza, però, che ciò risulti dall'altra parte. Nella prima ipotesi il negozio è evidentemente nullo; nella seconda è valido, se la controparte non è in grado di avvedersi dello scherzo. La riserva mentale consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da quel che si vuole effettivamente, senza alcuna intesa con l'altra parte e senza che, almeno di solito, questa sia in condizioni di scoprire la divergenza. Questo rimane vincolato. La violenza fisica si differenzia dalla violenza psichica; la prima costituisce un'ipotesi alquanto insolita e si ha quando manca, del tutto, la volontà; la seconda consiste in una minaccia che fa deviare la volontà inducendo il soggetto a emettere una dichiarazione che, senza la minaccia, non avrebbe emesso.

Errore ostativo

Il trattamento dell'errore ostativo nei contratti è equiparato a quello dell'errore - vizio: l'errore ostativo è l'errore che cade sulla dichiarazione; esso è equiparato all'ipotesi in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che n'era stato incaricato.

C) La ura più importante: la simulazione

La nozione

Gli articoli 1414 e successivi del codice civile sono dedicati alla ura della simulazione. Si considera 'simulato' un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non si devono verificare. Ciò che caratterizza la simulazione è il cosiddetto accordo 'simulatorio', ossia l'intesa, meramente interna e destinata, in linea di principio, a restare riservata, che il contratto ufficiale, stipulato contestualmente tra le stesse parti, è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato, cosicché la situazione giuridica che dovrebbe essere effetto del contratto è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto. La divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà delle parti non è soltanto consapevole, ma è addirittura concordata. Di solito l'accordo interno tra le parti, che si contrappone all'atto ufficiale, viene documentato da una controdichiarazione scritta.

Simulazione assoluta e relativa

La simulazione si dice assoluta se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza, nei loro rapporti, del contratto apparentemente stipulato; si dice invece relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato. La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva, a seconda che negozio dissimulato differisca da quello simulato per quanto riguarda l'oggetto dell'atto, o per i soggetti. La ura più importante di simulazione relativa soggettiva è la cosiddetta interposizione fittizia di persona, quando si vuole che gli effetti dell'atto si verificheranno nei confronti di un terzo. L'interposizione fittizia si distingue dall'interposizione reale: in quest'ultimo caso l'alienante non partecipa agli accordi tra acquirente e terzo, cosicché l'alienazione non è simulata, ma realmente voluta e gli effetti dell'atto si producono regolarmente in capo all'acquirente. La fattispecie si inquadra nella ura della cosiddetta rappresentanza indiretta.

Effetti della simulazione tra le parti

Gli effetti della simulazione sono diversi secondo che si consideri la situazione tra le parti o rispetto ai terzi. Per quanto concerne gli effetti tra le parti, occorre distinguere tra simulazione assoluta e relativa. Se la simulazione è assoluta, poiché il contrasto tra volontà e dichiarazione è perfettamente conosciuto dalle parti, si giunge alla considerazione che il negozio simulato non produce effetto. Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre effetti tra le parti in quanto le parti sono d'accordo nell'averlo stipulato quale mera apparenza, ma senza volerne realmente gli effetti. L'articolo 1414 comma 2 stabilisce che 'se le parti hanno voluto concludere il contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato', ma subordina tale efficacia alla condizione che dell'atto realmente voluto 'sussistano i requisiti di forma e di sostanza'.

Effetti della simulazione di fronte ai terzi

Più complicata si presenta la questione della rilevanza della simulazione rispetto ai terzi, cioè alle persone estranee al negozio simulato. La prima situazione da esaminare è quella dei terzi interessati a dedurre la simulazione: per l'articolo 1415 comma 2 i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono farne accettare la nullità. Più delicato è il discorso per quanto riguarda i terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. L'articolo 1415 comma 1 dispone che 'la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente'. Per quanto riguarda l'onere della prova della buona fede si applica il principio stabilito dall'articolo 1147 del codice civile in base al quale la buona fede si presume; inoltre la conoscenza successiva della simulazione non nuoce. Terzo non è solo chi ha acquistato a titolo oneroso, ma anche chi ha acquistato a titolo gratuito.

Effetti della simulazione nei confronti dei creditori

I creditori della parte alienante hanno interesse a far valere la simulazione, perché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore; quelli dell'acquirente simulato, invece, hanno interesse contrario: essi infatti, hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, facendo prevalere la realtà sull'apparenza, agire sui beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del loro debitore. Per quanto riguarda i creditori di colui che appare acquirente bisogna distinguere se il credito è stato garantito da pegno o da ipoteca sui beni, avendo acquistato il creditore un diritto reale su quei beni, nei suoi confronti è inopponibile. Nel conflitto tra le due categorie di creditori, la legge preferisce creditori chirografari del simulato alienante soltanto se il loro credito è anteriore all'atto simulato. In questo caso, la legge ritiene giusto far prevalere la realtà sull'apparenza, perché creditori del simulato alienante concessero il credito prima che il debitore si spogliasse dei beni, ed è perciò da ritenere che essi fecero affidamento pure su quei beni che sono poi usciti, ma solo apparentemente, dal patrimonio del debitore. Se, invece, il credito nacque successivamente all'atto simulato, nessuna ragione particolare sorregge creditori del simulato alienante, che non potevano riporre affidamento alcuno su beni che, al momento in cui diventarono creditori, non uravano più nel patrimonio del debitore.

La prova della simulazione

Di solito le parti che pongono in essere un contratto simulato si premuniscono: quando fanno il contratto per iscritto, si scambiano una controdichiarazione scritta, nella quale si dichiarano reciprocamente che il contratto apparente non è da esse effettivamente voluto e che esse o non hanno voluto concludere alcun contratto (simulazione assoluta) oppure hanno inteso concludere un contratto diverso (simulazione relativa). Supponiamo che questa controdichiarazione non sia stata fatta o sia andata perduta. Si deve distinguere l'ipotesi in cui la simulazione sia dedotta dai terzi da quello in cui sia fatta valere da una delle parti contro l'altra. I terzi, sia perché essi non si potevano procurare la prova scritta della simulazione, sia perché le restrizioni alla prova testimoniale si riferiscono ai contratti e non ai fatti e valgono, perciò, di fronte a contraenti e non già rispetto ai terzi estranei, per i quali il contratto, concluso tra altre persone, assume valore soltanto di semplice fatto. Per quanto concerne l'ammissibilità della prova tra i contraenti, bisogna distinguere tra l'ipotesi in cui quella prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato e quella in cui quest'ultimo non sia illecito. Nel primo caso la prova per i testimoni e per presunzioni è ammesso senza limiti, nella seconda ipotesi valgono le limitazioni stabilite dalla legge della prova testimoniale. Inoltre la simulazione può essere sempre provata mediante confessione, ovvero mediante giuramento.

Negozio indiretto e negozio fiduciario

È da tener presente la differenza tra simulazione e frode alla legge o ai creditori: mentre nel negozio simulato gli effetti negoziali non sono voluti dalle parti, negli atti in frode gli effetti negoziali sono voluti. Con la simulazione, e in specie con l'interposizione fittizia, non deve essere confusa l'intestazione di un bene a nome d'altri. Questa ura ricorre tutte le volte in cui un bene viene intestato a favore di un soggetto, sebbene i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti da un soggetto diverso. Il negozio simulato si distingue anche da quello fiduciario e da quello indiretto. Si ha il negozio indiretto o procedimento indiretto, quando un determinato aspetto giuridico non viene realizzato direttamente, ma viene conseguito mediante una via traversa, ponendo in essere atti diretti ad altri effetti, ma che con la loro combinazione realizzano ugualmente il risultato perseguito, o un risultato simile. La categoria più importante di negozi indiretti è costituita dai cosiddetti negozi fiduciari. Di negozio fiduciario si parla quando un soggetto, detto fiduciante, trasferisce (senza corrispettivo) o fa trasferire da un terzo (ando lui il relativo prezzo) ad un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il patto che l'intestatario utilizzerà o disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni che il fiduciario gli ha già impartito o si riserva di impartirgli successivamente. Il negozio fiduciario non è regolato dal codice civile ma non si dubita che sia consentito nell'ambito della generale autonomia contrattuale riconosciuta ai privati, a meno che sia diretto a realizzare finalità illecite. La legge peraltro prevede espressamente sia le cosiddette 'società fiduciarie', che provvedono in via professionale ed imprenditoriale ad intestarsi beni dei fiducianti, curandone l'amministrazione; sia l'esercizio professionale dell'attività di 'gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi', amministrazione cosiddetta dinamica di valori mobiliari.






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