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Norme Giuridiche - Soggetti e oggetti di diritto - Caratteristiche della Costituzione - Superficie

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Norme Giuridiche


Il diritto è un insieme di regole chiamate norme giuridiche emanate dallo Stato al fine di regolamentare la vita sociale dei cittadini. Il diritto quindi è fondamentale in ogni società civile perché serve a concedere ai cittadini una pacifica convivenza e libertà.

Il diritto ha una prima grande distinzione:

Diritto pubblico: che regola i rapporti tra organi dello Stato cioè tra uno Stato e i diritti pubblici oppure tra lo Stato, enti pubblici e i cittadini

Diritto privato: che è quel compenso di norme che regola i rapporti tra i privati cittadini. Si distingue in :



Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto della navigazione


Le norme si distinguono in: norme giuridiche e norme sociali e per norme sociali intendiamo tutte quelle regole di comportamento che sta all’individuo rispettare o meno perché nessuno può obbligare ad essere rispettate come ad esempio salutare , rispettare il prossimo ecc ed è per questo che la differenza basilare fa una norma giuridica e sociale è proprio che la norma giuridica deve essere rispettata per forza altrimenti si subisce una punizione, il rispetto di una norma sociale invece dipende esclusivamente dal grado di educazione di una persona. Per questo la norma giuridica è composta da due parti:

Dal Precetto: che impone un determinato comportamento

Dalla Sanzione: che è la punizione


LA NORMA GIURIDICA DEVE AVERE 5 CARATTERISTICHE:

POSITIVITÀ: significa che la norma giuridica è emanata dallo Stato e dallo Stato stesso deve essere fatta valere per proteggere e difendere gli interessi dei cittadini.


COATTIVITÀ: significa che la norma giuridica è obbligatoria perché deve essere rispettata obbligatoriamente e se non è rispettata si subisce una sanzione.


RELATIVITÀ: significa che la norma giuridica no ha valore assoluto nel tempo ma ha un valore relativo perché essa può subire delle modifiche nel tempo cioè può essere cambiata, cancellata o perfezionata: in poche parole le regole o norme che esistevano ed erano valide sino a qualche tempo fa ora non sono più valide: sino a qualche tempo fa esisteva come reato il cosiddetto “delitto d’onore” cioè il marito poteva uccidere la moglie che lo tradiva e questo non era considerato un vero e proprio omicidio in quanto la legge considerava questo gesto quasi come un diritto del marito tradito; prima il capo assoluto della famiglia era il marito e il padre (il famoso padre padrone) e cioè ogni decisione spettava esclusivamente a lui e la moglie non aveva nessuna autorità; una nuova legge del 1976 ha stabilito la parità assoluta dei diritti e dei doveri di tutti e due i coniugi.


GENERALITÀ: significa che la norma giuridica non è particolare ne si riferisce a un caso particolare ma essa invece è generale perché si rivolge ad una infinità di casi: la norma giuridica dice che non bisogna rubare cioè non dice che cosa non si deve rubare, dice invece che non bisogna rubare niente altrimenti si è puniti; la legge dice che non bisogna infastidire o molestare il prossimo ma non specifica quali sono e fastidi e quali le molestie che perciò possono essere di tipo infinito.


ASTRATTEZZA: significa che la norma giuridica non prevede casi concreti ma prevede una serie di fatti in senso generale. Questa caratteristica è simile alla Generalità.


Soggetti e oggetti di diritto


Soggetti di diritto sono tutte le persone fisiche e giuridiche. La persona giuridica è un insieme di persone e cose dirette ad ottenere uno scopo comune, questo scopo può essere di lucro come in una società o azienda oppure senza scopo di lucro come può essere una cooperativa, un’associazione oppure la scuola, gli enti pubblici; sono invece oggetti di diritto tutte le cose. Tutto ciò che non è persona fisica è una cosa.



Capacità



Le persone fisiche e giuridiche hanno per legge 2 caratteristiche chiamate capacità e sono:

Capacità giuridica


Capacità d’agire



CAPACITÀ GIURIDICA



È la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti e di doveri, essa si acquisisce con la nascita ma anche prima dell’individuo e termina con la sua morte

Es: il diritto di nascere, di essere curato, difeso, aiutato, protetto ma anche il diritto di proprietà che può essere gestito dai genitori o in mancanza di questi, da parenti o dal tutore sino al raggiungimento della maggiore età in cui il soggetto può gestirsi da solo



CAPACITÀ D’AGIRE


È la capacità di un soggetto di porre in essere atti giuridicamente rilevanti cioè atti regolati e contemplati dalla legge e si acquisisce con il raggiungimento della maggiore età ( in Italia: 18 anni)



Per poter ottenere la PERSONALITA’ GIURIDICA, l’organizzazione deve fare richiesta formale al presidente del tribunale civile del posto dove ha sede questa organizzazione. Il presidente nomina alcuni responsabili del tribunale che sono incaricati a fare tutte le indagini occorrenti ed esaminare tutta la documentazione e se tutto è apposto il presidente del tribunale concede l’autorizzazione all’organizzazione di poter cominciare la sua attività cioè acquisire contemporaneamente la capacità giuridica e la capacità d’agire. Questa autorizzazione si chiama OMOLGAZIONE.




Costituzione Italiana


CENNI STORICI:

L’Italia non aveva avuto mai un vara e propria Costituzione l’unica forma di costituzione risale allo “Statuto Albertino” fatto dal re Carlo Alberto valido nel Regno di Sardegna (attuale Piemonte) per attribuire ai suoi sudditi dei diritti che mai nessuna storia monarchica di nessun paese i cittadini avevano mai potuto ottenere. Questo statuto poi fu esteso su tutto il territorio italiano quando l’Italia divenne uno Stato unico (1861) sotto il re Vittorio Emanuele II di Savoia.

Questo tipo di Costituzione si chiamava carta OTTRIATA che significava Costituzione scritta da un re.

Era una Costituzione molto breve perché elencava soltanto i diritti di libertà dei cittadini, precisava i poteri del re ed era formata da 81 articoli.


Nel 1922 in Italia ci fu la nascita del fascismo che durò come governo dittatoriale con a capo assoluto Benito Mussolini sino al 1943 e lo stesso Mussolini apportò delle modifiche allo “Statuto Albertino” in quanto lo stesso Mussolini aveva praticamente annullato parecchie libertà ai cittadini, aveva sciolto tutti i sindacati e tutti i partiti creando un unico partito, cioè il partito fascista a cui tutti i cittadini dovevano esprimersi.

La caduta del fascismo, la morte di Mussolini fucilato dai partigiani, la fine della Seconda Guerra Mondiale con la sconfitta dei tedeschi e con la richiesta di armistizio da parte dell’Italia e che il Generale Badoglio, capo provvisorio del governo chiese agli alleati e la fuga del re Vittorio Emanuele III a Brindisi misero l’Italia nella necessità di organizzarsi come Stato libero e democratico e che quindi aveva bisogno di una nuova Costituzione.

Dopo il referendum (consultazione popolare) il popolo Italiano decise di liberarsi della monarchia per creare per la prima volta la Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946.

La prima cosa da fare quindi fu creare una nuova Costituzione: fu creata un’Assemblea formata da importanti uomini politici che rappresentavano i primi partiti d’allora: D.C., P.C.I., P.S.I. ecc.

Fu creata quindi un’Assemblea con a capo il primo presidente della Repubblica Italiana eletto dalla stessa Assemblea ma con una carica provvisoria in attesa della creazione della costituzione e in seguito regolata la nomina per primo vero e proprio presidente della Repubblica in modo definitivo: questo presidente provvisorio si chiamava Enrico De Nicola. L’Assemblea creò una ”commissione” di 75 deputati scelti in seno all’Assemblea stessa e che dovevano preparare un progetto di Costituzione da presentare in seguito a tutta l’Assemblea per essere approvata.

Dopo lunghe discussioni fra i rappresentanti dei partiti che facevano parte dell’Assemblea, chiamata per l’occasione “ASSEMBLEA COSTITUENTE”, la Costituzione venne definitivamente approvata nel 1947; fu promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore l’1 gennaio 1948 ed era passato esattamente 1 secolo dalla creazione dello “Statuto Albertino”














Caratteristiche della Costituzione


La nostra Costituzione ha 4 caratteristiche:

Scritta

Votata

Lunga

Rigida


Si dice SCRITTA perché contrariamente ad altre Costituzioni essa è posta in forma scritta cioè rappresentata articolo per articolo


Si dice VOTATA poiché ogni articolo doveva essere votato da tutta l’assemblea


Si dice LUNGA in quanto essa risponde in odo dettagliato all’esigenza di regolare non solo i diritti dei cittadini ma anche della seconda parte a regolare le funzioni dei vari Organi dello Stato che forse sono la nostra Costituzione


Si dice infine RIGIDA in quanto non può essere cambiata in nessun suo articolo o parte di essa senza che ci sia una procedura parlamentare speciale, piuttosto lunga e complicata indicata nell’art. 138 della Costituzione stessa e questo perché non potesse essere minacciata della sua esistenza da nessuna persona o da alcuna forza politica evitando così il pericolo eventuale di un’altra dittatura come quella fascista



La struttura della Costituzione è formata da 2 parti precedute da una parte introduttiva che va dall’art. 1 all’art. 12 che contiene i “PRINCIPI FONDAMENTALI”; da una prima parte che va dall’art. 13 all’art. 54 che contiene tutti i “DIRITTI e DOVERI dei CITTADINI” ed è divisa in 4 titoli:

Rapporti Civili

Rapporti Etico-sociali

Rapporti Economici

Rapporti Politici e Doveri


La seconda parte della Costituzione va dall’art. 55 all’art. 139 (l’ultimo) che contiene l’ordinamento della Repubblica ed è divisa in 6 titoli:

Parlamento

Presidente della Repubblica

Governo

Magistratura

Regioni, Province, Comuni

Corte Costituzionale (organo che garantisce l’osservanza della Costituzione


Alla fine vi sono altri 18 articoli numerati con numeri romani che contengono le cosiddette “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI” che sono state fatte proprio per regolare il passaggio dalla vecchia Costituzione che era, come abbiamo visto, una Costituzione Ottriata






Articoli


Per ragioni ovvie evitiamo di soffermarci sui primi 12 articoli chiamati appunto “principi fondamentali”in quanto gli stessi argomenti saranno trattati in modo particolareggiato nei prossimi articoli che vanno dal 13 fino al 54.



Rapporti Civili


Questo titolo va dall’art. 13 all’art. 28 e ne studieremo i più significanti


ARTICOLO 13

Sancisce il diritto che la libertà personale è inviolabile e cioè significa che la libertà di una persona dev’essere intesa sia come libertà fisica che riguarda eventuali limitazioni di tale libertà da parte dei pubblici poteri e cioè detenzione (carcere), perquisizione personale sia come libertà orale intesa come atti di passioni che possono condizionare le decisioni di un cittadino.


ARTICOLO 14

Sancisce l’inviolabilità del domicilio di una persona cioè il luogo dove la persona risiede e non può essere sottoposto a perquisizioni o ispezioni se non attraverso un ordine delle autorità giudiziarie e sono invece autorizzate ispezioni solo nel caso vi posano essere pericoli per la salute pubblica da parte delle autorità sanitarie


ARTICOLO 15

Sancisce il diritto della segretezza e alla inviolabilità della corrispondenza cioè nessuno può aprire o leggere corrispondenze di qualunque natura che appartengano ad altri e questo principio è valido anche tra coniugi o tra genitori e li maggiorenni.


ARTICOLO 16

Sancisce il diritto da parte di un cittadino di poter circolare e soggiornale in qualunque posto del territorio italiano e sancisce anche il diritto di poter espatriare


ARTICOLO 17

Sancisce il diritto dei cittadini di potersi liberamente riunirsi ed incontrarsi in luoghi pubblici purché non vi siano comportamenti violenti tra coloro che si incontrano e contemporaneamente è vietato il possesso di qualsiasi tipo di arma. In questi casi può intervenire la forza pubblica e sciogliere le riunioni o i gruppi che si sono formati, sequestrando le armi e procedendo alle relative sanzioni


ARTICOLO 18

Sancisce il diritto dei cittadini di poter creare delle associazioni di persone per vari scopi come ad esempio scopi economici, scopi politici, scopi religiosi ma è fatto divieto assoluto creare società segrete che sono rivolte a minacciare le istituzioni dello stato cioè associazioni militari, paramilitari, religiose ma che in realtà sono dirette a compiere riti contro la religione e contro la morale.




ARTICOLO 19

Sancisce la libertà di culto religioso cioè ogni cittadino ha il diritto di poter professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di poterla esercitare anche in pubblico purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico e alla morale.


ARTICOLO 21

Sancisce la libertà di poter manifestare il proprio pensiero sia con la parola sia con lo scritto sia con altri mezzi con il limite però che sono vietate tutte le pubblicazioni che passano essere contrarie alla morale e alla pubblica decenza.


ARTICOLO 22

Sancisce un altro principio molto importante e cioè quello che nessuno può essere privato dei diritti civili o politici o del proprio nome o della propria cittadinanza per motivi politici.


ARTICOLO 23

Sancisce il principio che non possono essere imposte prestazioni personali o patrimoniali se non in base a una legge; significa che nessuno può obbligare un cittadino a fare qualcosa se non in base a delle leggi precise che valgono per tutti i cittadini e per tutto lo Stato italiano(ERGA OMINES = per tutti)


ARTICOLO 24

Sancisce il diritto del cittadino di essere tutelato sia in sede civile, sia in sede penale in tutti i gradi del giudizio che ora chiariremo:


POSSEDIMENTI GIUDIZIARI:


CIVILI:

Pretore: questa ura di giudice è destinata a sire perché nel 1998 si è deciso che il pretore sarà sostituito dal giudice di tribunale di primo grado. Il giudice tribunale di primo grado è un organo collegiale cioè composto da 3 giudici.

Corte d’appello: è un organo collegiale composto da 3 magistrati che devono provvedere a valutare le sentenze di primo grado

Corte di cassazione: anch’esso un organo collegiale ed è unica in tutto il territorio italiano ed ha sede a Roma ed ha il compito di esaminare le sentenze dei giudici precedenti però devono esaminarle solo nelle LEGITTIMITÀ e non nel MERITO


PENALI:

Giudice di tribunale di primo grado

Corte d’appello

Corte di cassazione

Corte d’assise: esiste anche un altro tipo di tribunale detto corte d’assise anch’esso collegiale che competente a giudicare per i reati punibili con l’ergastolo o con una reclusione superiore a 24 anni. Questo tribunale è composto da 2 magistrati ed è l’unico in Italia che ha una giuria popolare composta da 6 cittadini scelti a sorte che affiancano i giudici. Può compiere la sentenza di primo grado della corte d’assise d’appello e si può far ricorso in cassazione penale la quale naturalmente giudica nelle legittimità e non nel merito.


Altri tipi di tribunale sono il tribunale dei minorenni e il tribunale militare in tempo di pace.

Nelle cause civili colui che è chiamato in giudizio davanti al giudice si chiama convenuto; colui che invece cita in giudizio si chiama attore.

In un procedimento penale colui che è chiamato in giudizio si chiama imputato.

ARTICOLO 26

Vieta che l’Italia possa concedere l’estradizione ai rifugiati politici


ARTICOLO 27

Sancisce il principio che la responsabilità penale è personale, inoltre una persona accusata di qualcosa è ritenuta innocente sino a quando non si sono esauriti i 3 gradi di giudizio





Rapporti Etico-Sociali

(art. 29 – art. 34)


questi rapporti sono contenuti nel titolo secondo della Costituzione e si riferiscono alla famiglia, alla scuola e alla salute


ARTICOLO 29

Sancisce il principio che la famiglia è la base essenziale ed indispensabile su cui si forma lo Stato e la stessa famiglia diventa famiglia con il matrimonio. Quest’articolo sancisce anche la parità dei diritti e dei doveri dei coniugi annullando il vecchio principio che considera il padre come capo assoluto della famiglia con una legge del 1975


ARTICOLO 30-31

Lo stato cerca di aiutare economicamente le famiglie numerose con assegni di denaro e con agevolazioni fiscali. Inoltre è obbligo dei genitori provvedere alla educazione dei li; non esistono più li illegittimi in quanto i li nati al di fuori del matrimonio sono li naturali e che hanno gli stessi diritti dei li legittimi.


ARTICOLO 32

Sancisce il diritto del cittadino alla salute perché solo il cittadino che è in buona salute può esplicare la sua attività lavorativa a vantaggio dell’economia propria e di tutta la società ed inoltre i cittadini non in salute hanno un altro costo per l’economia dello stato per cui è nell’interesse dello stato stesso badare e provvedere alla salute dei cittadini


ARTICOLO 33-34

Riguardano e sanciscono il diritto alla cultura e all’insegnamento. L’istruzione e l’educazione dei giovani è un dovere preciso che lo stato impone perché soltanto lo studio e l’educazione rendono gli uomini liberi ed uguali.

Prima, in un vecchio articolo della Costituzione, vi era precisato che i genitori erano liberi d’iscrivere i li presso scuole pubbliche e presso scuole private ma quest’ultime potevano esistere purché non fossero di peso economico nei riguardi dello stato. Con una nuova legge questo principio è stato abolito in quanto lo stato ora sovvenziona anche le scuole private.


















Rapporti Economici


La Costituzione contempla questi rapporti dall’art. 35 all’art. 47. questi tipi di rapporti riguardano il lavoro.


ARTICOLO 35

La Costituzione tutela il lavoro in quanto un paese democratico deve servirsi dei frutti del lavoro dei propri cittadini in modo da avere quei vantaggi economici che servono a creare opere e servizi a vantaggio degli stessi cittadini.


ARTICOLO 36

Sancisce il diritto dei lavoratori sia uomini che donne di percepire una a o una retribuzione se svolgono un lavoro subordinato che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e che comunque dev’essere sufficiente per il sostentamento proprio e della propria famiglia in modo da assicurare una esistenza economica dignitosa.


ARTICOLO 37

Afferma che la donna che lavora ha gli stessi diritti sia economici sia di carriera che hanno i lavoratori maschi solo che naturalmente la donna è particolarmente protetta in caso di gravidanza durante la quale ha diritto a stare a casa dal lavoro completamente retribuita 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo per l’allattamento e con una legge del 1977 è stato deciso che anche il lavoratore padre può assentarsi dal lavoro per accudire e assistere il proprio lio. Lo stato e la legge tutelano coloro che non possono lavorare con assistenze di varia natura.


ARTICOLO 39

È sicuramente uno dei più importanti articoli insieme al 40 della nostra Costituzione e sui quali ci sarà parecchio da dire. Innanzitutto vediamo cosa dice l’art. 39: i sindacati sono delle associazioni di lavoratori create per difendere democraticamente i propri diritti economici e contrattuali che riguardano dei datori di lavoro attraverso i cosiddetti CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Lo stesso articolo afferma anche che la associazione sindacale è libera e afferma che ci possono essere più sindacati. Unico obbligo che la costituzione pone ai sindacati è quella della registrazione presso uffici locali o centrali con la quale acquisiscono la PERSONALITÀ GIURIDICA ed inoltre hanno come obbligo il fatto che il loro statuto interno sia su basi democratiche. I sindacati tutelano i lavoratori attraverso il contratto collettivo di lavoro, che risulta essere “quell’accordo stipulato tra organizzazioni di datori di lavoro da una parte, e dei lavoratori dall’altra, per fissare le regole generali del rapporto di lavoro per le categorie di lavoratori”. Queste regole non solo riguardano i trattamenti economici, ma anche il contratto vero e proprio cioè le norme contrattuali riguardanti gli orari di lavoro, ferie, garanzia del posto di lavoro, ecc. l’attività sindacale in realtà non si può dire che sia ben organizzata perché la libertà sancita dalla costituzione di creare organizzazioni sindacali che spesso si trovano ad essere divise tra loro, serve solo per aumentare il caos nei riguardi dei cittadini. L’unica cosa che in oltre 50 anni i sindacati sono riusciti a porre e a far approvare una legge importantissima che è servita a riempire molti vuoti nei riguardi dei diritti dei lavoratori ed è la famosa legge N. 300 del 20 maggio 1970 chiamata anche STATUTO DEI LAVORATORI. Con questa legge furono creati e sanciti nuovi diritti che i lavoratori prima non avevano;










Ne citiamo solo alcuni:

Ai lavoratori è concesso di creare organizzazioni sindacali tra i lavoratori di una stessa azienda.

Si fa assoluto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini per conoscere eventuali tendenze o simpatie politiche religiose sindacali in modo da creare discriminazioni tra i lavoratori.

È fatto assoluto divieto al datore di lavoro di sorvegliare o spiare i propri dipendenti sul luogo di lavoro con impianti audiovisivi.

Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sanitari a carico dei lavoratori senza il loro consenso.

Molto importante per le conseguenze politiche che si stanno creando oggi con la lotta aperta tra sindacati (CGIL specialmente) il governo e ciò che riguarda l’art. 18 della legge n. 300 che abbiamo già nominato e cioè che l’art. 18 sancisce il divieto di licenziamento del lavoratore senza una giusta causa o un giustificato motivo, principio questo che viene applicato alle aziende con un minimo di 15 lavoratori: le ragioni del governo erano quelle di annullare questo divieto cioè eliminare l’art. 18 in quanto le aziende avrebbero potuto cominciare ad assumere nuovo personale che fino ad ora non aveva assunto per paura di non poter più licenziare; i sindacati dal loro punto di vista affermano che cancellare l’art. 18 significherebbe toccare profondamente i diritti dei lavoratori e il loro diritto al lavoro. La situazione è ancora irrisolta e l’aspro contrasto tra i sindacati e governo persiste.

Le organizzazioni sindacali più importanti sono:

CGIL (Confederazione Generale Italiana Lavoratori) che comprende il maggior numero di iscritti che ha tendenze politiche esclusivamente di sinistra.

CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) comprende persone con tendenze politiche di centro-destra moderato

UIL (Unione Italiana Lavoratori) comprende persone con tendenze politiche di centro-destra moderato


Però siccome l’art. 39 afferma che l’organizzazione sindacale è libera ciò non soltanto vuol dire che il lavoratore è libero di iscriversi o non ad un sindacato poiché il contratto collettivo protegge i lavoratori di categoria sia iscritta sia non ma purtroppo quella frase ha creato un grave problema e cioè un fiorire indiscriminato di associazioni sindacali autonome applicando il principio della Costituzione che sancisce il diritto di associazioni dei cittadini (art. 18). Per questo troviamo gruppi sindacali ad esempio i COBAS(Comitati di Base) oppure GILDA e così via che non fanno altre se non aumentare il caos e i disagi dei cittadini i quali sono continuamente soffocati e limitati nei propri diritti dai continui scioperi specialmente nei servizi pubblici, scioperi più o meno indisciplinati, fuorilegge e selvaggi. Anche i datori di lavoro e gli imprenditori industriali hanno costituito delle associazioni che hanno lo scopo di tutelare gli interessi economici degli associati nei riguardi dei datori dei lavoratori. Queste associazioni di datori di lavoro di chiamano:

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

CONFAGRICOLTURA

C’è però nell’art. 39 un gravissimo obbligo e cioè quello della registrazione degli uffici pubblici, centrali o periferici come abbiamo già detto. Ma proprio in questo punto vi è la più profonda inosservanza della Costituzione, ignorata da quando sono sorti i sindacati e quel che è peggio è che è stata ignorata con totale complicità dai governi più o meno di sinistra che hanno lasciato libertà ai sindacati per pura paura si calpestare la Costituzione per cui i sindacati sono soltanto “associazioni di fatto” ma che non hanno personalità giuridica e perciò secondo il diritto non avrebbero né la capacità giuridica né la capacità d’agire e perciò non avrebbero il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi. Ma c’è di più: i sindacati senza alcun provvedimento governativo o parlamentare, cioè senza che sia stata creata una legge specifica, arbitrariamente trattengono una quota mensile direttamente dalle poste a di tutti i lavoratori inscritti al sindacato.



ARTICOLO 40:

recita testualmente: il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. È un semplice rigo però vi sono moltissime cose di cui parecchie non buone. Innanzitutto cominciamo col precisare che il diritto di sciopero è il più importante diritto di lotta dei lavoratori e per questo è una grande conquista di tutti i paesi democratici e liberi. Lo sciopero si può definire “una astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori subordinati” attuata per sostenere e difendere determinati interessi economici e contrattuali. Davanti allo sciopero quindi il lavoratore si astiene dal lavoro e per questo non viene ato però non può essere né licenziato né punito. Quest’articolo è una parte della nostra costituzione completamente ignorata e non rispettata. Abbiamo infatti già detto che lo sciopero fosse la più grande conquista dei lavoratori il quale ha nello sciopero l’unica arma democratica per poter difendere i propri interessi nei riguardi del datore di lavoro. Ma questo articolo purtroppo si lega molto strettamente con l’art. 39 in quanto sono stati proprio i 3 grossi sindacati che si sono sempre sistematicamente e violentemente opposti alla possibilità che gli organi legislativi creassero una serie di leggi chiare e precise che mettessero fine e ordinasse in qualche modo l’attuazione di tale diritto. Le scuse che i sindacati adducono a questa loro energica opposizione sono varie quanto fuori luogo una delle quali addirittura inconsistente come quella ad esempio in cui affermano che loro si oppongono alla creazione delle leggi per regolare lo sciopero perché facendo delle leggi si correrebbe il rischio di limitare il diritto dello sciopero stesso. Naturalmente questa scusante risulta assolutamente infondata perché in uno stato democratico è proprio la legge che regola in maniera chiara e definitiva i rapporti tra cittadini per cui non si vede il perché un diritto sancito dalla costituzione non possa essere regolato da una istituzione legislativa la quale sarebbe l’unica soluzione per la legittimazione di questo diritto attraverso la chiarificazione del suo modo di attuazione:

la verità invece è un’altra che non fa altro se non dare un’altra bastonata sulla testa dei sindacati i quali in verità vogliono che il loro campo di azione riguardante lo sciopero sia illimitato e non circoscritto dalle leggi come ogni altro diritto e ogni altra azione dei cittadini di un paese libero e democratico. In realtà i sindacati non consideravano lo sciopero un diritto per rivendicare pacificamente i diritti economici ma lo hanno considerato e trasformato in una terribile arma di ricatto politico e sociale contro le istituzioni dello stato, è infatti proprio per la mancanza di leggi regolanti lo sciopero che si assiste in Italia a continui scioperi spesso inutili e spesso per futili motivi che non fanno altro se non calpestare i diritti dei cittadini mettendoli in continui e profondi disagi. Tutti i governi e i parlamenti succeduti sino a quest’ultimo si son guardati bene dal contrariare i sindacati e non hanno mai avuto il coraggio di creare una legge diretta allo scopo, permettendo che i sindacati addirittura condizionassero l’attività del governo e del parlamento intromettendosi abusivamente in una funzione politica cioè ricattando di organizzare immensi scioperi nazionali se quella determinata legge non fosse stata fatta secondo i propri interessi.

Da quando esiste la costituzione sino a tutt’oggi è stata creata dal parlamento una sola legge che si riferisce allo sciopero diretta a regolamentare lo sciopero dei servizi di pubblica utilità (medici, ospedali, servizi di trasporto, treni ecc . ) ed è la legge n. 146 del 1990 la quale però oltre ad essere incompleta è anche non rispettata, basti pensare agli scioperi selvaggi e spesso inutili di tutti questi servizi: avete mai provato a trovare un medico sia pure per urgenza durante uno sciopero di questa categoria; avete mai provato a richiedere un ricovero ospedaliero durante uno sciopero degli enti ospedalieri; avete mai provato a prendere un treno, un bus durante uno sciopero per recarvi a scuola o al lavoro. Tutto ciò perché la legge su citata obbliga in caso di sciopero di questo tipo la garanzia ai cittadini di poter usufruire lo stesso di questi servizi sia pure una certa riduzione ma mai con l’assoluta mancanza di questi mezzi. Inoltre questa legge contempla anche situazioni in cui lo sciopero non può essere attuato da determinare categorie e non può essere attuato con sistemi non legittimi.

Ma così non avviene. Basti pensare ad esempio ad un episodio accaduto non più tardi di un mese fa in cui si è assistito a una vera e propria azione contro la legge e ad una palese violazione della costituzione e cioè i cittadini italiani hanno dovuto assistere ad uno sciopero dei magistrati specialmente quelli iscritti a correnti politiche di sinistra cioè di coloro che si sono istituiti per far rispettare la legge mentre loro la calpestavano; hanno sfilato coperti dai loro mantelli neri come il lutto con un volume della costituzione sotto il braccio cercando di far apparire ai cittadini non conoscenti delle leggi che stavano scioperando per attuare un diritto costituzionale proprio di quella costituzione che loro stavano apertamente violando; e questo per un semplice motivo e cioè i magistrati e quindi la magistratura è un organo istituzionale dello stato come il parlamento, il governo, il presidente della repubblica, la corte costituzionale per cui un organo istituzionale dello stato non potrebbe mai scioperare in quanto il diritto di sciopero sancito dall’art. 40 della costituzione è stato creato per risolvere i conflitti tra lavoratori subordinati pubblici e privati per cui, cosa centra la magistratura? E se così fosse ci dovremo più meravigliare se vedessimo scioperare il parlamento o il governo o lo stesso presidente della repubblica: cosa questa naturalmente inattuabile.

Lo sciopero diventa in molti casi illegittimo e cioè quando esso si trasforma in atti commessi dagli scioperanti punibili penalmente perché violano i diritti degli altri cittadini (es. i danneggiamenti di auto, vetrine rotte, furti, ignari cittadini pestati ecc . ).

La legge ha posto dei limiti a diversi tipi di sciopero e cioè:

È vietato lo sciopero a “singhiozzo” cioè astensione dal lavoro per brevi periodi frazionati in varie successioni (es. oggi si sciopera per 3 ore, tra una settimana per 1 ora, tra un mese per 1 ora e così via).

Sono vietati gli scioperi a “scacchiera” cioè astensione del lavoro fatta in tempi diversi da gruppi di lavoro indipendenti (es. oggi scioperano i controllori di volo; domani i piloti; dopodomani i check-in, il giorno seguente i portabagagli ecc . ).

Sono vietati gli scioperi a “sorpresa” cioè senza preavviso.

È vietato il cosiddetto “sciopero in bianco” che si verifica quando i lavoratori si presentano sul posto di lavoro però non lavorano.

È vietato lo sciopero “pignolo” che si verifica quando il lavoratore svolge la propria attività in modo troppo scrupoloso e quindi troppo pignolo (es. si pensi il postino il quale esce per dispensare la posta solo mettendo nella sectiunella la corrispondenza che permette che la sectiunella stessa si possa chiudere perfettamente)

È vietato lo sciopero di “solidarietà”

È vietato lo sciopero “politico cioè quel tipo di sciopero che è diretto a sovvertire (rivoluzionare) le istituzione dello stato per cui la corte costituzionale lo ritiene come un reato.
























Rapporti Politici

Sono contemplati dall’art. 48 all’art. 51 e riguardano i partiti e il voto. I partiti sono una unione di persone che hanno in comune una stessa ideologia e una stessa fede politica. Tutti i cittadini quindi possono riunirsi in gruppo per quel diritto di associazione sancito dall’art. 18 della Costituzione e creare un partito politico. I partiti politici sono associazioni di fatto perché non hanno l’obbligo come per i sindacati di acquistare personalità giuridica ma è fatto loro obbligo soltanto di avere uno statuto interno che sia su basi democratiche.

Tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto al voto a meno che on vi siano impedimenti giuridici particolari come per esempio per i detenuti o per i maggiorenni che abbiano incapacità d’agire cioè interdetti.

Il popolo che vota è chiamato ELETTORATO ATTIVO; coloro che devono essere votati si chiamano ELETTORATO PASSIVO.

In Italia la votazione è a SUFFRAGIO UNIVERSALE e significa che possono votare uomini e donne senza distinzioni di sesso, età e situazione sociale.

I cittadini italiani sono chiamati a votare per 3 tipi di votazione:

VOTAZIONI POLITICHE   : sono quelle dirette ad eleggere deputati e senatori cioè il parlamento.

VOTAZIONI AMMINISTRATIVE: quelle in cui il popolo è chiamato per eleggere i consigli regionali, provinciali, comunali e il relativo sindaco di ogni comune.

VOTAZIONI EUROPEE: quelle dirette ad eleggere i componenti italiani del PARLAMENTO EUROPEO


E infine il popolo può essere chiamato a votare per 2 tipi di REFEERENDUM:

REFERENDUM ABBROGATIVO: per cancellare una legge già esistente

REFERENDUM COSTITUZIONALE: per accettare o respingere una norma costituzionale


Per poter votare per eleggere un deputato alla camera dei deputati, l’elettore attivo deve aver compiuto la maggiore età mentre per essere elettore passivo deve aver compiuto 25 anni. Per poter eleggere un senatore, l’elettore attivo deve aver minimo 25 anni mentre colui che deve essere eletto senatore deve aver minimo 40 anni.


ARTICOLO 51:

Precisa che vi è parità tra i sessi per poter essere assunti ai pubblici uffici oppure a cariche elettive. Per poter accedere ai pubblici uffici il cittadini può parlo solamente dopo aver superato un concorso pubblico. Se il cittadino è eletto per ricoprire cariche pubbliche, conserva il suo vecchio impiego per tutta la durata della sua carica; ad esempio se un insegnante viene eletto sindaco, dopo questa carica riprende l’attività di insegnante.


















Doveri dei cittadini

La Costituzione sancisce dei doveri che sono veri e propri obblighi del cittadino dall’art. 52 all’art. 54 e cioè:


ARTICOLO 52:

Sancisce l’obbligo del cittadino di difendere la Patria anche a costo della propria vita; ciò era limitato solo ai cittadini di sesso maschile ma con il mutamento che è avvenuto attraverso nuove leggi, è stato abolito il servizio di leva che entrerà in vigore nel 2005 per cui l’arruolamento sotto tutte le armi è volontario ed esteso anche al sesso femminile.

In caso di necessità di difendere la propria Patria, le decisioni non sono prese da organi militari ma da organi civili e precisamente dal parlamento al quale è soltanto a lui spettare di dichiarare lo stato di guerra anche se il presidente della Repubblica ha il comando di tutte le forze armate.


ARTICOLO 53:

Sancisce l’altro dovere importantissimo che il cittadino deve adempiere ed è quello del amento delle tasse e delle imposte in base al reddito di ciascuno a tale somma viene applicata dallo Stato con un sistema tributario rivolto al principio di PROGRESSIVITÀ che non è un sistema particolarmente vantaggioso per i cittadini che devono are le imposte in quanto questo sistema si manifesta in maniera che l’imposta aumenta NON in proporzione al reddito ma diventa superiore al reddito stesso.


ARTICOLO 54:

Sancisce l’obbligo da parte dei cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di dover osservare e rispettare le leggi dello Stato e i principi della costituzione.





















La seconda parte della Costituzione


Sistema elettorale


Vediamo come sono eletti e nominati i parlamentari. Sino ad una legge del 1993 il nostro sistema nominava i deputati e senatori. Fino ad allora lo ha fatto con il sistema proporzionale ma poi, visto che tale sistema, tanto per cambiare, non faceva altro che creare un infinita serie di partitelli e partitucci, creando grande confusione e ostacolando il normale ITER parlamentare con poltrone e poltroncine dispensate qua e là anche nei partiti che erano formati addirittura da un solo parlamentare.

Fu deciso così di chiedere al popolo attraverso un referendum ABBROGATIVO se era o meno favorevole abolire il sistema proporzionale e trasformare le nomine dei parlamentari con un sistema maggioritario che viene nominato MAGGIORITARIO per chi prende più voti così come è attuato in tutti i paesi democratici.



Il Parlamento


Il parlamento è l’organo legislativo, cioè l’organo unico proposto a fare una legge.

Il nostro parlamento è chiamato BICAMERALISMO PERFETTO non solo perché esso è formato da 2 camere, e cioè la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, ma è chiamato così perché le 2 camere svolgono esattamente gli stessi compiti separatamente.

Il parlamento è composto da 630 deputati e da 315 senatori votati a suffragio universale durante le elezioni politiche.

Ai 315 senatori sono da aggiungere tutti gli ex-presidenti della Repubblica i quali, dopo avere terminato il proprio incarico (7 anni salvo rielezione) diventano senatori a vita; ci sono poi altri 5 senatori a vita scelti dal presidente della Repubblica, scelti tra le personalità più in vista dello Stato, scelti appena salito al quirinale.

Il parlamento dura in carica 5 anni e questo periodo è chiamato LEGISLATURA. A questo proposito è necessario precisare che da quando esiste il Parlamento, l’Italia non è mai riuscita a portare a termine una intera legislatura perché il parlamento è sempre scaduto prima dei 5 anni. In 56 anni di Costituzione abbiamo avuto ben 57 governi.


















Nozioni di Diritto Privato


CITTADINANZA:

è costituita dal luogo dove è nata la persona fisica. ES: se si nasce in un paese qualunque dell’Italia, si è cittadini Italiani e siccome si possono avere più cittadinanze, la persona fisica ottiene anche la cittadinanza dei genitore ove essi appartengano ad un altro stato.

RESIDENZA:

è il luogo dove la persona fisica ha deciso di stabilirsi da solo o con tutta la famiglia in modo definitivo; per legge si può avere una sola residenza.

DOMICILIO:

è il luogo dove la persona fisica ha deciso di stabilire il proprio centro di affari o di interesse e per la legge si possono avere più domicili. Di solito Domicilio e Residenza si identificano ma non sempre basti pensare ad una persona che risiede in una città ma lavora in un’altra. ES: professionista avvocato, ingegnere, medico che possono avere più studi in varie città italiane e che costituiscono tutti domicili.

DIMORA:

è il luogo dove la persona si trova in via provvisoria e per breve tempo. ES: quando si è in albergo, quando si ha una casa da villeggiatura al mare o in montagna o dovunque.



MORTE DELLA PERSONA FISICA



In genere la legge prevede e contempla la cessazione dell’esistenza di una persona fisica quando essa è morta.

In genere la persona fisica può cessare di esistere per 3 motivi:

Lesione della corteccia cerebrale (morte celebrale)

Cessazione del battito cardiaco (morte cardiaca)

Per legge, però, l’individuo è morto realmente solo quando l’elettroencefalogramma del soggetto è piatto, cioè morte cerebrale


SCOMPARSA DELLA PERSONA FISICA


Può accadere che una persona scompaia improvvisamente dal suo domicilio senza avvertire nessuno, lasciando lavoro, famiglia, interessi ecc. completamente senza alcuna giuda.

Se trascorrono 2 anni dalla ssa senza che si abbiano notizie, i famigliari o gli aventi diritto possono fare istanza al giudice del luogo dell’ultimo domicilio dello sso per chiedere ufficialmente la sentenza di SCOMPARSA della persona e da questo momento gli aventi diritto possono gestire tutti gli affari e gli interessi della persona ssa ma non possono toccare o alienare perché non sono proprietari dei beni dello sso.

Se trascorrono ancora 8 anni e lo sso non e, gli aventi diritto possono ancora rivolgersi al tribunale per richiedere la sentenza di MORTE PRESUNTA che il giudice concede con una sentenza.

Da questo momento gli aventi diritto possono godere in pieno di tutti gli interessi dello sso e diventarne proprietari.

Il coniuge superstite si può risposare.

Può capitare però che dopo questo periodo lo sso ritorni; in questo caso tutto deve ritornare così come era prima cioè:

il secondo matrimonio diventa nullo in quanto non si poteva contrarre perché lo sso era vivo

lo sso rientra in possesso pieno di tutti i suoi affari e beni però nelle condizioni in cui si trovano attualmente

se ci sono li nati con il secondo matrimonio costoro acquistano tutti i diritti degli eventuali li del primo matrimonio



Beni


Il diritto fa una grande distinzione della realtà e cioè da una parte ci sono le persone fisiche e dall’altra ci sono le cose o i beni;

Tutto ciò che non è una persona fisica o giuridica è un bene quindi anche gli animali sono cose.

Il diritto distingue i beni in vari tipi:

BENI MATERIALI: tutto ciò che è percepito dai nostri sensi

BENI IMMATERIALI: tutte le invenzioni dell’uomo e tutti quelli che non possono essere visti o toccati e tutti i frutti dell’ingegno umano.

BENI MOBILI: tutti quelli che si possono spostare da una parte all’altra senza che ne venga alterata la natura e la funzione

BENI IMMOBILI:   tutti quelli che non soltanto non si possono spostare ma anche tutte quelle cose che non sono naturalmente radicate al suolo e facenti parte del suolo stesso quindi sono da considerare beni immobili non soltanto i terreni e i prefabbricati ma anche gli alberi, l’erba e i fiori

BENI FUNGIBILI: tutti quelli che scambiati non perdono né la loro funzione né la loro natura

BENI CONSUMABILI: tutti quelli che esauriscono la loro funzione in una volta sola

BENI INCONSUMABILI: tutti gli altri

BENI PRIVATI: tutti quelli che appartengono a privati cittadini

BENI PUBBLICI: tutti quelli che appartengono allo Stato e a tutti gli enti pubblici. Si distinguono in:

DISPONIBILI: appartengono agli enti pubblici ma sono proprietà privata dell’ente pubblico che può averli avuti

INDISPONIBLI: quelli che non appartengono all’ente pubblico ma appartengono a tutta la collettività per cui l’ente pubblico non può né cedere né cambiare la destinazione, può invece soltanto darli temporaneamente in uso o in affitto o in connessione a privati i quali però non possono cambiarne la destinazione.

DEMANIALI: sono quelli che appartengono allo Stato e che appartengono a tutti i cittadini che possono liberamente usarli e sono per es: spiagge, laghi, fiumi ecc. e anche i terreni degli aeroporti civili


BENI MOBILI REGISTRATI: tutti quelli che per poter svolgere la loro funzione hanno l’obbligo della registrazione ai Pubblici Registri che per le auto e per le moto è il P.R.A., mentre per i natanti si chiama P.R.M.M., mentre per gli oggetti volanti tranne per gli alianti e tutti quelli senza motore, l’iscrizione deve essere fatta presso il P.R.N.A.















Diritti reali


La proprietà: termine reale che deriva dal latino RES = COSA per cui l’espressione “diritti reali” significa: i diritti che una persona ha su una cosa.

Il diritto reale per eccellenza e che nasce con l’uomo è la PROPRIETA’.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Su cosa propria

 

DIRITTI REALI

 
Il diritto civile però contempla oltre alla proprietà altri diritti reali e li suddivide in questo modo:




DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Su cosa altrui

 















Proprietà    Usucapione Usufrutto Servitù Prediali Uso Superficie


Enfiteusi Abitazione


























La proprietà


Il diritto di proprietà è sancito dal codice dell’articolo 832 cc., che definisce la proprietà del diritto reale di godimento su cosa propria che permette di godere e di disporre di una cosa in modo pieno e esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il diritto di proprietà ha alcune caratteristiche che sono:

DIRITTO DI POTERE

Consiste nel diritto di poter godere di tutti i frutti e vantaggi che la proprietà produce

DIRITTO DI DISPORRE

Diritto che ha il proprietario di disporre della sua proprietà come meglio crede. Cioè può usarla per se, venderla o alienarla

DIRITTO DI PIENEZZA

Significa che il diritto di proprietà è a disposizione del proprietario nella sua completezza e totalità

DIRITTO DI IMPRESCRETTIBILITA’

Significa che non scade sino alla morte del titolare (prescrizione: perdita di un diritto da parte di un soggetto per il mancato esercizio di tale diritto entro il periodo di tempo stabilito dalla legge).



MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’:

la proprietà si può acquisire in 2 modi:

A TITOLO DERIVATIVO

Cioè quando lo si acquisisce da un altro che lo aveva prima:

  1. contratto
  2. testamento

A TITOLO ORIGINARIO   :

accessione: avulsione e alluvione

invenzione

occupazione

rinnovamento di un tesoro

specificazione

usucapione





















AVULSIONE:

Si verifica quando un corso d’acqua oppure altri eventi anche ad opera dell’uomo stacchi un quantitativo di terreno abbastanza ampio che si sa a chi appartiene e lo trascina a valle oppure verso la riva opposta e il proprietario del terreno opposto a valle o della sponda dov’è stata trascinata la massa diventa proprietario anche di questa massa ma è obbligo risarcire il proprietario del fondo da cui si è staccata la massa stessa in quanto ne si conosceva il proprietario e questo per il principio essenziale di diritto che afferma: “NESSUNO SI PUÒ ARRICCHIRE A SPESE DI UN ALTRO SENZA PAGARNE UN PREZZO”.



ALLUVIONE:

È simile più o meno all’avulsione solo che non c’è partecipazione attiva dell’uomo e si riferisce a quelle più o meno grosse masse di sassi, fango e altri depositi fluviali che si formano appunto sui letti o sulle sponde dei torrenti: tutto questo materiale scivolando a valle incrementa i terreni dei proprietari che sono a valle e in questo caso questi diventano proprietari di questo materiale senza dover risarcire nessuno poiché non si conosce ovviamente il proprietario.

L’accessione è un diritto di proprietà a titolo originario in quanto basa la sua natura su un altro principio di diritto che dice: “UN PROPRIETARIO DI UNA COSA IMMOBILE DIVENTA PROPRIETARIO DELLE COSE ACCESSORIE”.



INVENZIONE:

Questo termine deriva dal latino invenire = trovare e consiste in quel caso in cui una persona trova una cosa mobile smarrita da un altro.

In questi casi il ritrovante ha il preciso obbligo di consegnare la cosa trovata alle autorità pubbliche. Se, trascorso un anno dal ritrovamento non si presenta nessuno a rivendicare l’oggetto smarrito, il ritrovante diventa proprietario della cosa a titolo originario.

Se invece si fa vivo il proprietario entro quel periodo, rientra in possesso totale del suo bene ma la legge obbliga di dare una specie di premio al ritrovante che varia dal 10% al 20% del valore della cosa ritrovata.



OCCUPAZIONE:

Vi è un alto modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si riferisce alle cosiddette “RES NULLIUS” = cose di nessuno, cioè tutte quelle cose mobili che il proprietario manifesta o dimostra di non volere più e di volersene liberare o abbandonandole da qualche parte o portandole nei centri comunali di raccolta; per questo chiunque può appropriarsene e diventare proprietario a titolo originario. Sino a qualche tempo fa erano considerate “RES NULLIUS” la flora e la fauna compresi i pesci ma con le nuove leggi sulla ecologia, flora e fauna sono protette da leggi severissime perché considerate beni appartenenti a tutta l’umanità.



RITROVAMENTO DI UN TESORO:

È un altro modo di acquisto a titolo originario; può accadere che qualcuno trovi un qualcosa di prezioso nella sua proprietà; costui diventa unico proprietario di quel che ha trovato per quel principio generale di diritto civile per cui “IL PROPRIETARIO DI UN BENE DIVENTA PROPRIETARIO AL CHE DELLE COSA ACCESSORIE AD ESSO”, che abbiamo potuto costatare, studiando l’accessione. Oppure può consegnare la cosa ritrovata presso le autorità e poi diventerà proprietario di quella cosa dopo un anno (INVENZIONE). Se invece qualcuno trova qualcosa di prezioso in una proprietà non sua (basti pensare a un cacciatore che caccia in un campo altrui) questo qualcosa, appartiene per metà al proprietario del terreno e per metà al ritrovante. Se la cosa ritrovata non può essere divisa si calcola la metà del valore presunto. Può accadere però che qualcuno ritrovi oggetti che abbiano particolare valore antico, storico o archeologico; in questi casi tali oggetti debbono essere immediatamente consegnati alle autorità, e se non sono trasportabili, bisogna avvertire le autorità competenti, ove ciò non si potesse fare, la legge applica pene sia peculiari sia detentive molto severe.



Azioni in difesa della proprietà


Il diritto civile tutela in modo dettagliato e rigoroso il diritto di proprietà di un individuo e prevede azioni giudiziarie diverse a seconda dell’offesa o del disturbo che qualcuno può attuare nei riguardi del proprietario. Queste azioni si chiamano AZIONI PETITORIE, dal latino PETERE = richiedere, e sono 4:

AZIONI DI RIVENDICAZIONE (art. 948 c.c.)

AZIONI DI NEGATORIA (art. 949 c.c.)

AZIONI DI REGOLAMENTO DI CONFINI (art. 950 c.c.)

AZIONI DI APPOSIZIONE DI TERMINI (art. 951 c.c.)



AZIONI DI RIVENDICAZIONE:

Si può richiedere al giudice dal proprietario di una cosa IMMOBILE, MOBILE REGISTRATA o UNIVERSALITA’ di BENI MOBILI.

Chi è stato abusivamente spossessato si rivolge al giudice chiedendo di poter rientrare in possesso della sua proprietà.

In questi casi, l’onere della prova è a carico dell’Attore perché è lui che deve provare l’esistenza del diritto che reclama.


AZIONE DI NEGATORIA:

Altra azione in difesa della proprietà consiste quando una persona “accampa” (pretende) dei diritti reali di godimento su cosa altrui, come ad esempio un diritto di servitù o usufrutto sulla proprietà appartenente ad un’altra persona. Il proprietario quindi, davanti al giudice, chiama in convenuto negando che costui abbia in effetti questo diritto. Naturalmente in questi casi l’onere della prova è a carico del convenuto perché è costui che deve dimostrare l’esistenza del diritto che reclama.


REGOLAMENTO DI CONFINI:

Altra azione in difesa della proprietà che si realizza allorquando 2 o più proprietari di terreni confinanti sono in disaccordo circa la loro delimitazione reale dei confini di tali fondi, i quali sono confusi e quindi non risultano chiari. I PROPRIETARI CONOSCONE REALMENTE ED ESATTAMENTE QUALI SONO QUESTI CONFINI e si rivolgono perciò al giuridiche che interviene e i proprietari possono portare al giudice qualunque mezzo di prova che accerti questi confini. Il giudice stabilisce con esattezza i confini in base alle prove presentate dai proprietari e consultando le mappe catastali.


APPOSIZIONE DI TERMINI:

La parola “termini” sta ad indicare in questo caso tutti quei segnali vecchi o antichi che delineano la proprietà dei fondi come ad esempio pietre, muri, siepi, alberi ecc. che con il passare del tempo sono andati completamente distrutti per cui la proprietà era confusa. IN QUESTO CASO I PROPRIETARI DEI FONDI NON CONOSCONO I REALI CONFINI DEI FONDI PER CUI INTERVIENE IL GIUDICE CHE REGOLA I CONFINI, FACENDO SPARTIRE LE SPESE TRA TUTTI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO L’AZIONE GIUDIZIARIA FACENDO APPORRE NUOVI TERMINI.










USUFRUTTO


E’ un diritto reale di godimento su cosa altrui ed è regolato dall’articolo 979 c.c.

Il termine usufrutto deriva dal latino che significa GODERE dei frutti di una cosa per l’uso della cosa stessa e consiste in quel diritto mediante il quale una persona usa una cosa appartenente ad un’altra persona affinché possa goderne in pieno di tutti i frutti che questa cosa da con il divieto assoluto di cambiare la destinazione del bene e di restituirlo alla scadenza cosi come gli era stato consegnato salvo il normale consumo per l’utilizzo.

L’usufrutto è un DIRITTO LIMITATO per queste ragioni:

L’usufruttuario può soltanto godere dei frutti che la cosa produce senza poter o dover modificare la destinazione

L’usufruttuario non può cambiare la destinazione economica del bene

Il diritto di usufrutto è limitato nel tempo in quanto, se non c’è una scadenza sul contratto, l’usufrutto termina con la morte dell’’usufruttuario se questi è una persona fisica; se invece è una persona giuridica, l’usufrutto non può avere una durata maggiore di 30 anni. L’usufrutto può essere ceduto dall’usufruttuario momentaneamente ad un’altra persona cioè essere SUB-USUFRUTTO. Però davanti al nudo proprietario ne è responsabile solo l’usufruttuario principale.



Esiste un’altra forma di usufrutto chiamato QUASI-USUFRUTTO e ciò si verifica quando l’oggetto dell’usufrutto non è un bene immobile o mobile ma un bene consumabile o un bene fungibile come denaro, beni del tesoro, azioni e titoli in genere.

L’usufrutto si crea per contratto o per testamento e l’usufruttuario ha l’obbligo di sopportare tutte le spese ordinarie inerenti al godimento del bene mentre le spese straordinarie spettano al nudo proprietario.

L’usufruttuario ha il DIRITTO-DOVERE di fare l’inventario prima di accettare l’usufrutto: questo per evitare che alla scadenza del contratto, il nudo proprietario non accampi diritti che non esistano per l’usufruttuario, che dovrà riconsegnare tutti i beni, nessuno escluso, al nudo proprietario.

L’usufrutto si estingue:

Per scadenza del termine se sul contratto c’è una scadenza

Per la morte dell’usufruttuario se non c’è una scadenza

Per le persone giuridiche la scadenza massima è di 30 anni proprio perché la persona giuridica, non essendo persona fisica, non può morire

Per confusione o consolidazione (quando cioè il titolare del diritto diventa anche il proprietario del bene)

Per prescrizione ventennale

Per rinuncia dell’usufruttuario

Per distruzione del bene
















Uso


È un altro diritto di godimento su cosa altrui ed è regolato dal codice civile nell’articolo 1021 c.c.

Somiglia all’usufrutto ma la differenza è che, mentre l’usufruttuario ha il diritto di godere dei frutti che il bene produce in modo completo e totale, nell’uso l’usuario può godere dei frutti del bene solo limitatamente ai bisogni propri e della famiglia e tali bisogni sono valutati secondo le condizioni sociali dell’avente diritto.


Abitazione


Anche questo è un diritto reale di godimento su cosa altrui ed è regolato dall’articolo 1022 c.c.

È simile all’uso solo che il diritto non riguarda qualunque cosa ma solo una casa per uso abitativo di cui deve godere colui che gode del diritto e la sua famiglia.

Sia l’uso sia l’abitazione sono chiamati anche diritti personali perché contrariamente all’usufrutto non possono essere ceduti sia pure momentaneamente ad altri né possono essere sottoposti a sequestro giudiziario.


Enfitèusi


Il termine deriva dal greco classico “enfiteomai”= coltivare un fondo ed è un istituto molto antico e che attualmente il suo significato non si riferisce soltanto ad un fonda ma ad ogni bene immobile. È un contratto mediante il quale il proprietario di un bene immobile concede ad un’altra persona la sua proprietà o parte di essa affinché la faccia fruttare anche cambiandone la destinazione economica. È regolato dall’articolo 958 c.c. e colui che concede il bene, si chiama appunto proprietario e colui che lo deve far fruttare si chiama enfiteuta mentre il bene che viene dato si chiama “dominio utile” e il bene che appartiene al proprietario si chiama dominio diretto.

L’enfiteusi è un diritto di lunga durata, tant’è vero che se sul contratto c’è un termine, questo non può essere inferiore ai 20 anni, proprio per poter permettere all’enfiteuta di avere il tempo necessario per poter far fruttare il bene.

Inoltre, se non ha scadenza, il diritto può essere perpetuo, cioè essere tramandato con testamento. Contrariamente ad altri diritti reali, come ad esempio l’usufrutto, l’enfiteusi non può essere ceduta dall’enfiteuta ad un altro, cioè e vietata la sub-enfiteusi, questo perché l’enfiteusi è un contratto che si basa essenzialmente sulla fiducia delle competenze specifiche che il nudo proprietario ha nei riguardo dell’enfiteuta; personalmente, fiducia che il proprietario potrebbe non avere nei riguardi di un’altra persona diversa dell’enfiteuta stesso.







DIRITTI E DOVERI DELL’ENFITEUTA

L’enfiteuta ha gli stessi diritti come se fosse lui il vero proprietario del bene tant’è vero che, se lo volesse, potrebbe anche vietare l’ingresso nella proprietà dello stesso nudo proprietario. L’unica cosa che differenzia il nudo proprietario dall’enfiteuta è che non può vendete o alienare il alcun modo il bene perché esso non gli appartiene.

L’enfiteuta ha il diritto dell’AFFRANCAZIONE cioè l’enfiteuta può richiedere di diventare proprietario del bene ando 15 canoni tutti insieme e questo diritto si chiama DIRITTO PODESTATIVO cioè il proprietario non può rifiutarsi di concederglielo



OBBLIGHI DELL’ENFITEUTA

L’enfiteuta deve far fruttare il bene

L’enfiteuta deve are il canone, che non è sempre una somma di denaro annua ma può essere anche una parte dei frutti che il bene produce, ma questa quantità non può superare quella determinata e ben stabilita dalla legge

L’enfiteuta non può dare il bene in sub-enfiteusi

L’enfiteuta non può distruggere il bene ma solamente migliorarlo e farlo fruttare


DIRITTI DEL NUDO PROPRIETARIO

DIRITTO DELLA DEVOLUZIONE, che consiste nel caso in cui l’enfiteuta di metta “in mora” (quando non a alla scadenza). Se l’enfiteuta si mette in mora per 2 canoni consecutivi, il proprietario ha il diritto di rivolgersi al giudice per sciogliere il contratto di enfiteusi però, se tra la richiesta del proprietario e la sentenza del giudice, l’enfiteuta si mette in regola, il proprietario non può più chiedere la devoluzione e quindi il contratto prosegue regolarmente.

Se il contratto di enfiteusi ha un termine e le parti non hanno interesse a proseguirlo, il contratto si scioglie; in questo caso se l’enfiteuta ha sopportato spese straordinarie per far fruttare il bene, il nudo proprietario dovrà risarcire l’enfiteuta e dovrà anche are i valori derivanti dai frutti del bene. Se l’enfiteuta ha costruito o installato opere ed impianti nuovi come acqua, luce, gas, può riprendersi indietro il bene oppure il proprietario può richiedere che tali opere siano lasciate ed, in questo caso, deve arne il prezzo.


Servitù prediali


Il termine prediale deriva dal latino “praedium” che significa fondo e consiste in un peso imposto sopra un fondo chiamato FONDO SERVENTE per l’utilità di un altro fondo chiamato FONDO DOMINANTE appartenente ad un altro proprietario. È contenuto nell’articolo 1027 c.c.

La servitù è imposta non per l’utilità del proprietario ma per l’utilità del fondo dominante infatti la servitù segue i destini del fondo per cui, anche se il fondo dominante sarà in futuro di un altro proprietario, il diritto si servitù si trasferirà sul nuovo proprietario. Quando si dice servitù di un fondo non si vuole riferire esclusivamente a un fondo ma anche a ogni tipo di immobile.

Vi sono 2 tipi di servitù:

SERVITU’ VOLONTARIE: sono quelle che si creano attraverso la volontà delle parti, cioè attraverso un contratto

SERVITU’ COATTIVE/LEGALI: sono quelle imposte per legge


Non ha importanza che i fondi siano confinanti, l’interessante è che non siano troppo distanti anche se vi sono servitù che si possono creare anche tra fondi abbastanza lontani tra di loro: basti pensare ai pali per gli impianti elettrici oppure le tubature di gas o i ponti delle autostrade ecc.

Le servitù possono essere:

AFFERMATIVE: che consistono nel diritto di fare qualcosa da parte del proprietario del fondo dominante, come ad esempio attingere acqua, far pascolare, far passare un acquedotto, una strada ecc. e per questo le servitù affermative si chiamano anche SERVITU’ DI UTILIZZO in quanto il proprietario del fondo dominante utilizza qualcosa che appartiene al fondo servente

NEGATIVE: che sono quelle consistenti in un divieto, cioè in un non fare qualcosa come ad esempio costruire da parte del fondo dominante un qualcosa che possa limitare il godimento del diritto del proprietario del fondo servente come muri, siepi, alberi ecc. oppure aprire finestre a distanze inferiori di quelle stabilite dalla legge


La servitù si crea per testamento perché è un diritto perpetuo oppure per contratto e si estingue per:

Rinuncia del proprietario del fondo dominante

Inutilità della servitù

Confusione

Prescrizione ventennale

Superficie


È un altro diritto reale di godimento su cosa altrui ed è regolato dall’articolo 952 c.c. e consiste IN QUEL DIRITTO MEDIANTE IL QUALE UNA PERSONA FACCIA O MANTENGA UNA COSTRUZIONE SOPRA O SOTTO LA SUPERFICIE DI UN SUOLO APPARTENENTE AD UN ALTRO PROPRIETARIO, MANTENENDO LA PROPRIETÀ DELLA COSTRUZIONE MEDESIMA.

Il diritto di superficie è un diritto perpetuo, come l’enfiteusi e le servitù prediali e può essere anche alienato.

Si crea per contratto o per testamento e si estingue per:

Rinuncia del titolare

Confusione o consolidazione

Scadenza del termine

Prescrizione ventennale; cioè se colui che gode del diritto di superficie non ha usufruito di tale diritto per 20 anni



Se la costruzione dovesse andare distrutta anche per ragioni imputabili al superficiario, costui deve provvedere alla costruzione di qualcosa d’altro entro i 20 anni dalla distruzione; in caso contrario, il diritto di superficie scade.

C’è da aggiungere che il diritto di superficie segue la norma generale del diritto di proprietà che, come abbiamo già avuto occasione di dire, non può estendersi USQUE AD SIDERA (fino alle stelle) e USQUE AD INFEROS (fino agli inferi) ma solo sin dove può arrivare l’interesse economico del proprietario;

anche il superficiario può, ovviamente, usare il suo diritto se non fin dove può raggiungere in altezze o in profondità in suo interesse economico.



























Possesso


Il possesso viene confuso spesso con la proprietà ma per legge sono 2 cose completamente diverse; e questo, prima di tutto, per il fatto che LA PROPRIETÀ, COME SAPPIAMO, È UN DIRITTO REALE MENTRE IL POSSESSO NON È UN DIRITTO REALE MA UN POTERE DI FATTO CHE UNA PERSONA HA SU UNA COSA; infatti si può essere:

Possessori e proprietari

Possessori e non proprietari

Proprietari e non possessori

Né proprietari né possessori


L’articolo 1149 c.c. definisce il possesso: È IL POTERE FATTO DA UNA PERSONA SU UNA COSA CHE SI MANIFESTA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CORRISPONDONO ALL’ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE.

Per il diritto per poter essere ritenuti possessori di un qualcosa è necessario che la persona abbia questi 2 requisiti essenziale di natura psicologica e cioè:

ANIMUS POSSESSIONIS

Significa la convinzione di possedere una cosa

ANIMUS POSSIDENDI O ANIMUS REM SIBI HABENDI

Significa la convinzione di usare questa cosa come se fosse propria.


Il possesso di distingue dalla detenzione in quando detentore è solo colui che è cosciente di avere una cosa ma è cosciente che questa cosa la detiene provvisoriamente e che quindi la deve restituire.

Concludendo si può definire possessore colui che è cosciente di possedere questa cosa e trattarla come se fosse propria con la certezza di non toccare gli interessi di qualche altra persona.

Per il diritto, non ha importanza che il possessore sia in buona o in cattiva fede in quanto c’è un principio che dice: IL POSSESSO DI UNA COSA MOBILE COSTITUISCE TITOLO DI PROPRIETA’ O DI UN ALTRO DIRITTO REALE sino a prova contraria.

Il possessore legittimo di solito è anche proprietario però può accadere che il possesso possa essere ILLEGITTIMO IN BUONA FEDE e cioè quando il possessore stesso possiede e tratta questa cosa come propria non sapendo però, che sta violando il diritto o gli interessi di un’altra persona.

La legge tutela in maniera dettagliata il possesso con azioni giuridiche così come fa con la proprietà; tali azioni si chiamano AZIONI POSSESSORIE E SONO:

AZIONE DI REINTEGRAZIONE

Questa azione può essere fatta da colui che è stato spossessato di una cosa mobile in modo violento o occulto. Questa distinzione la legge la fa per ragioni di prescrizione dell’azione di reintegrazione e cioè:

Se lo spossessamento è avvenuto in modo violento, lo spossessato ha tempo 1 anno dal momento in cui è avvenuto lo spossessamento per rivolgersi al giudice

Se lo spossessamento è avvenuto in modo occulto, lo spossessato ha tempo 1 anno dal momento in cui si è accorto dello spossessamento.


AZIONE DI MANUTENZIONE:

Questa azione può essere richiesta dal possessore di un bene immobile o mobile registrato e di diritti reali di godimento. In questo caso il possessore deve possedere la cosa in modo continuo e senza interruzioni da almeno 1 anno e lo spossessamento non dev’essere stato fatto in maniera violenta o occulta: questa azione può essere richiesta nel caso in cui il possessore sia molestato nel godimento della cosa posseduta attraverso fastidi di qualunque natura come rumori molesti, cattivi odori, emissioni di fumo, scarico di rifiuti ecc .



DENUNCIA DI NUOVA OPERA:

Quest’azione possessoria può essere espletata dal possessore di un bene che si accorge che un’altra ne sta costruendo una nuova con la quale possa arrecare danno alla propria posseduta come, ad esempio, la costruzione di un muro o la piantagione di siepi o alberi che possono arrecare qualche danno perché impiantati male ecc .

QUESTA DENUNCIA E’ RIVOLTA AL GIUDICE E PUO’ ESSERE FATTA SOLTANTO SE L’OPERA NON E’ ANCORA STATA TERMINATA E SE NON E’ TRASCORSO UN ANNO DAL SUO INIZIO (art. 1171 c.c.)


DENUNCIA DI DANNO TEMUTO:

Quest’azione può essere espletata da chi ha ragione di temere che un qualcosa già esistente e prossimo o vicino alla cosa posseduta, possa costituire pericolo come, ad esempio, una costruzione pericolante o un muro costruito male o un albero che sta per sradicarsi ecc .

La differenza con la precedente denuncia è che, in questo caso, l’opera è già stata effettuata oppure il pericolo esisteva già; proprio per questo il giudice, in questi casi, oltre ad ordinare l’abbattimento della cosa pericolosa, può ordinare anche al possessore della cosa pericolosa il deposito di una somma di denaro come cauzione nel caso si possano creare danni alla cosa posseduta dal denunciatario. (art. 1172 c.c.)



Usucapione


Deriva dal latino USU – CAPERE = prendere per l’uso ed è un modo importante d’acquisto della proprietà a titolo originario. Si verifica quando colui che ha posseduto un bene mobile o immobile usato e curato ininterrottamente per un numero di anni stabiliti dalla legge può rivolgersi al giudice e chiedere le proprietà del bene per usucapione cioè a titolo originario in quanto il possessore non ha un titolo idoneo per dimostrare la proprietà e la legge non può certamente indagare su tutto il territorio nazionale e andare indietro, magari per secoli, per rintracciare il proprietario originario del bene; tale indagine sarebbe impossibile tant’è vero che in giurisprudenza questa ricerca si chiama PROBATIO DIABOLICA. Quindi esiste appunto il diritto del possessore di diventare proprietario per usucapione.

L’usucapione per poter essere richiesto, ha bisogno che il possessore dimostri in modo inequivocabile i 2 elementi essenziali e cioè:

IL POSSESSO DEL BENE in modo continuato

IL TEMPO


Per potere usucapire un bene mobile, immobili, universalità di beni mobili, beni mobili registrati occorrono 20 anni di possesso se questo è in malafede e 10 anni se in buonafede. Esiste per i beni mobili o mobili registrati un usucapione abbreviato che si realizza con il possesso di 3 anni.









Le obbligazioni


Per obbligazione s’intende quel rapporto giuridico in cui un soggetto (debitore) è obbligato a tenere un comportamento che può consistere in un dare o in un fare o in un non fare qualcosa nei confronti di un altro soggetto.

Il debitore è vincolato nei riguardi del creditore da una obbligazione che si chiama prestazione la quale rappresenta il comportamento che il debitore deve tenere e che è sempre valutabile in termini economici. La prestazione per la legge costituisce l’oggetto della obbligazione e quindi, per essere considerato valido, dev’essere:

POSSIBILE

DETERMINATO

LECITO


Il rapporto obbligatorio si estingue con l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore nei confronti del debitore e con il pieno soddisfacimento dei diritti del creditore.

Nell’adempimento dell’obbligazione, sia il debitore sia il creditore devono tenere un comportamento di correttezza reciproca e cioè il creditore non deve in alcun modo ostacolare il debitore nel suo adempimento e ne il debitore deve rifiutarsi o ritardare l’adempimento.


MODI DI ADEMPIMENTO:

Abbiamo già detto che il debitore si può liberare della sua obbligazione soltanto con l’adempimento cioè con l’effettuazione della sua prestazione. La legge dice che il debitore deve adempiere osservando il comportamento che la legge chiama “DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA” cioè con la correttezza, con la diligenza e con la puntualità voluta dalla società in un determinato periodo storico.

Ci sono 2 tipi di obbligazioni riguardanti la prestazione e cioè:

La prestazione che un debitore deve fare può consistere o in una obbligazione di mezzi, o in una obbligazione di risultati. Parliamo di obbligazione di mezzi nel caso in cui l’obbligato non garantisce al creditore il risultato della prestazione che il creditore si attende (es: un avvocato che è obbligato a difendere il cliente ma non sa se potrà vincere la causa)

Si parla di obbligazioni di risultato allor quando l’obbligato deve garantire al creditore anche il risultato (es: un impresta stipula un contratto di appalto nella costruzione di un palazzo entro un determinato periodo di tempo e avrà diritto al amento solo alla fine della costruzione)


TUTELA DEL CREDITORE

La legge tutela il creditore in modo principale gli interessi del creditore per cui il creditore deve accettare la prestazione del suo credito non soltanto dal debitore stesso ma anche se l’obbligazione è adempiuta da un terzo. Soltanto in alcune circostanze particolari in cui le qualità professionali e personali del terzo non sono tali da esprimere fiducia dei riguardi del creditore. In questo caso il creditore può rifiutarsi come accade per il principio chiamato “INTUITU PERSONAE”. Naturalmente il terzo che adempie acquista tutti i diritti del vecchio creditore nei riguardi del debitore che quindi può pretenderli dal debitore:

questo diritto si chiama “SURROGAZIONE” che significa sostituzione

Ci sono altri modi con cui il debitore può liberarsi della propria obbligazione che consiste nella cosiddetta “CESSIONE DI CREDITO”. Vuol dire che il creditore anziché adempiere la sua obbligazione, può cedere un suo credito. Può cedere il credito ma ci vuole il consenso del creditore e il debitore non si libera della sua obbligazione fino a quando il creditore non abbia riscosso il credito dal terzo.

Il debitore che ha più debiti può dichiarare al creditore quale di questi può riare per primo; se ciò non avviene, la legge prevede che siano estinti per primi i debiti più vecchi.






LUOGO E TEMPO DELL’ADEMPIMENTO

La legge precisa anche il luogo e il tempo dell’adempimento da parte del debitore. Per ciò che riguarda il luogo, l’art. 1182c.c. che dice:

Il luogo può essere stabilito liberamente dalle parti

Se ciò non avviene, il debitore deve adempiere nel luogo dove è sorta l’obbligazione se si tratta di una cosa determinata

Se si tratta di debiti di denaro, il debitore deve adempiere presso il domicilio del creditore

In tutti gli altri casi, l’adempimento dev’essere fatto al domicilio del debitore.


Per ciò che riguarda il tempo dell’adempimento, la legge stabilisce che se non vi è o non risulta una data futura e certa dell’adempimento, il creditore ha diritto di richiedere la prestazione immediatamente; inoltre, se manca totalmente l’accordo per una possibile data di adempimento, questo può essere stabilito dal giudice.

Una volta effettuata la prestazione da parte del debitore, il creditore ha l’obbligo di rilasciare una ricevuta chiamata QUIETANZA e questa dev’essere richiesta espressamente dal debitore e a sue spese.


OBBLIGAZIONI NATURALI

Generalmente il debitore deve adempiere ando la sua obbligazione e se il debitore non adempie, il creditore può citarlo in giudizio per obbligarlo con la forza legale ad adempiere alla sua obbligazione: queste obbligazioni si chiamano OBBLIGAZIONI CIVILI.

Vi sono invece altri tipi di obbligazioni contemplate dall’art. 2034 c.c. che scaturiscono da doveri morali o sociali: in questo caso il debitore non ha un obbligo giuridico per effettuare la sua prestazione ma se la effettua ugualmente non ha il diritto a ricevere indietro la prestazione effettuata. Gli esempi di obbligazioni naturali sono molto numerosi come ad esempio un debito ormai prescritto, il debito di gioco o il amento di un debito da parte del debitore prima della sua scadenza e così via. In tutti questi casi il debitore può estinguere il debito per ragioni sue, morali o sociali ma non perché è obbligato dalla legge per cui, se è stato effettuata l’adempimento, il debitore non ha più il diritto di RIPETERE (riavere indietro) la sua prestazione.

Vi sono però 2 condizioni essenziali affinché l’obbligazione ata non debba essere restituita ed esattamente:

La prestazione dev’essere stata spontanea

La prestazione dev’essere fatta da persona pienamente capace di intendere e di volere


Un’altra situazione che produce appunto la non-ripetizione è quella contemplata dall’art. 2035 c.c. e cioè: LA PRESTAZIONE CONTRARIA AL BUON COSTUME CIOÈ LA PRESTAZIONE OAGATA PER UN RAPPORTO SESSUALE MA ACNHE NEL CASO IN CUI SI PAGA UN FUNZIONARIO PUBBLICO PER ACCELLERARE UNA PRATICA (CORRUZIONE) O PER SUPERARE UN CONCORSO. In questo caso si tratta di prestazioni immorali con se si acquistasse merce di contrabbando o droga perciò sono atti illegali oltre che immorali. Infine da tutto ciò deriva che se il amento viene fatto per una prestazione contraria alla legge allora si ha il diritto di riavere ciò che si è dato perché l’atto è contrario alla legge e di conseguenza è nullo; se invece si tratta di un atto immorale, bisogna distinguere se l’immoralità è fatta da entrambe le parti come il caso di una prestazione sessuale; se fatta da entrambe le parti, il corruttore ha la stessa colpa di colui che è corrotto perciò non può pretendere di essere tutelato; se invece l’atto immorale è effettuato da una sola parte, non può essere colpevole e quindi non può essere coinvolta anche l’altra parte che ha subito l’atto la quale ha il diritto alla restituzione di ciò che ha ato: classico esempio è il rapimento a scopo di riscatto nel qual caso chi subisce l’atto ha il diritto alla restituzione di quello che ha eventualmente ato.









INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI:

La legge stabilisce che il debitore è obbligato ad adempiere la prestazione in modo esatto e puntuale e se ciò non avviene, è considerato inadempiente e quindi sottoposto ai provvedimenti giudiziari che il creditore può fargli. L’art. 2740 c.c. sancisce che “il debitore risponde per il suo adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ed inoltre è obbligato al risarcimento del danno nei riguardi del creditore per il mancato adempimento se non prova che tale inadempimento è stato causato da fatti non imputabili al debitore.

Il debitore che adempie in modo non completo, cioè adempie solo in parte la sua obbligazione, è ritenuto inadempiente, naturalmente se la prestazione è divisibile cioè è fatta da beni fungibili: se si deve dare 1 milione di lire ma se ne restituiscono 900.000 lire, si è considerati inadempienti in quanto la legge dice che LA PRESTAZIONE DEV’ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA COMPLETA ED ESATTA.

Il debitore può liberarsi del suo adempimento solo nel caso possa dimostrare che la prestazione era impossibile, e che tale impossibilità non dipendesse dalla sua volontà (art. 1218 c.c.) quindi l’onere della prova spetta al debitore.

Il debitore che adempie può essere inadempiente per 2 ragioni:

Per DOLO: se il debitore non vuole are (quando non ha nessuna volontà
di adempiere e quindi è consapevole di voler creare del danno al creditore)

Per COLPA: se il debitore vorrebbe are ma non riesce, quando l’inadempimento deriva da una causa a lui imputabile, anche se non ne aveva la volontà.


La colpa può essere di vari tipi e in funzione dei comportamenti del debitore, tali comportamenti sono:

IMPRUDENZA: quando il debitore si comporta senza la necessarie accortezza (comportamento attivo).

NEGLIGENZA: quando il debitore non si comporta come si dovrebbe comportare (comportamento passivo).

IMPERIZIA: quando il debitore agisce senza avere la competenza o la perizia, che la situazione comporterebbe.



RISARCIMENTO DEI DANNI PER L’INADEMPIMENTO O PER IL RITARDO DELL’ADEMPIMENTO


L’inadempimento o il semplice ritardo o l’adempimento parziale, non libera il debitore dalla sua obbligazione ma lo sottopone all’obbligo del risarcimento del danno, al creditore.

Tale risarcimento può essere di 2 tipi:

DANNUM EMERGENS: significa il risarcimento per il danno che in realtà la persona ha avuto e di cui deve essere risarcita.

LUCRUM CESSANS: è il mancato guadagno che il creditore ha avuto, causato dall’inadempimento del debitore.


MORA DEL DEBITORE


Il ritardo dell’adempimento giuridicamente viene chiamato MORA e il debitore sopporta serie conseguenze giuridiche.

Affinché il debitore risulti essere ufficialmente e giuridicamente in mora, non basta che il creditore avvisi il debitore del mancato adempimento ma, per legge serve un atto scritto che viene indirizzato al debitore(intimazione ad adempiere); questo atto viene chiamato COSTITUZIO IN MORA. Ci sono casi in cui l’atto non è necessario ed il semplice ritardo dell’adempimento comporta l’immediata mora del debitore, i casi sono:

quando il debitore da fatto illecito, quando il debitore stesso dichiara di non voler adempiere, quando la prestazione deve essere fatta presso il domicilio del creditore (debiti di denaro).






MORA DEL CREDITORE


Il creditore ha pieno diritto di ricevere l’adempimento ma, la legge, lo obbliga a fare in modo che il debitore possa validamente eseguire la sua prestazione. Deve ove possibile, aiutarlo nel suo adempimento perché, se così non fosse, potrebbe mettere in serie difficoltà, ingiustamente, la possibilità del debitore di adempiere. In queste situazioni può accadere che sia il creditore in mora ma, anche in questo caso, la legge obbliga ad alcune formalità da parte del debitore: per dichiarare il creditore effettivamente in mora , il debitore deve fare al creditore la cosiddetta “OFFERTA REALE” cioè, il debitore, in caso di beni mobili, attraverso una richiesta fatta ad un ufficiale giudiziario o un notaio , provvede a far consegnare direttamente nelle mani del creditore la prestazione. Se non è possibile ,anche in questo caso, effettuare l’adempimento, il creditore è ufficialmente in mora. Se la prestazione riguarda beni immobili, oppure si tratta di beni che devono essere consegnati in un luogo, diverso dal domicilio del creditore, l’offerta Reale deve essere fatta con un atto scritto chiamato “INTIMAZIONE”.


Quando il creditore entra in mora, gli effetti sono:

il rischio del deperimento o danneggiamento del bene, passa a carico del creditore. Es. in un contratto di compravendita, per una qualunque causa, il bene che il debitore deve consegnare va distrutto, il debitore ha diritto lo stello al amento del bene per intero.


Il debitore non deve are nessun interesse al creditore per il ritardo dell’adempimento


Il creditore deve risarcire tutte le spese , anche quelle giudiziarie che il debitore ha dovuto sostenere


Infine, nel caso di prolungata assenza per varie ragioni del creditore ( come nel caso di morte) oppure quando il debitore rifiuta l’adempimento , il debitore può liberarsi della sua obbligazione, depositando se si tratta di denaro tale somma presso una banca intestata al creditore oppure se si tratta di altri beni consegnando tali nelle mani di una persona nominata dai giudici chiamati SEQUESTRATORI.






CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DAL NORMALE ADEMPIMENTO


Vi sono dei modi di estinzione che si differenziano da un vero e proprio adempimento e, secondo la legge, questi modi si distinguono in:

MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI

Che soddisfano il creditore. Sono: la confusione, che si verifica quando creditore e debitore diventano la stessa persona, e la compensazione, che avviene solitamente tramite un contratto; in concreto si verifica quando tra due soggetti si instaurano debiti e crediti per cui si estinguono. Quando si tratta di beni fungibili la compensazione è legale mentre se si tratta si altri beni, si chiama giudiziale perché solitamente avviene tramite l’intervento di un giudice.

MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI

Che non soddisfano il creditore. Sono la remissione, l’impossibilità sopravvenuta e la novazione


REMISSIONE:

È un atto unilaterale cioè volto al creditore senza che avvenga l’accettazione da parte del debitore. Tramite la remissione il creditore rinuncia definitivamente al suo credito; l’obbligazione si estingue solamente quando il debitore riceve la comunicazione, scritta dal creditore. Ciò non toglie che il debitore possa dichiarare di non volerne approfittare e quindi che hi ugualmente l’obbligazione.


IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Può essere totale o parziale; se è totale, l’adempimento non può essere eseguito nella sua completezza; se invece è parziale, il debitore rimane obbligato per quella parte della prestazione che può essere eseguita. Ricordiamo che l’impossibilità sopravvenuta non deve esistere al momento del sorgere dell’obbligazione ma invece deve appunto sorgere durante il proseguimento della stessa.

NOVAZIONE:

significa estinzione di una obbligazione per volontà delle parti, costituendone una nuova. Tale novazione si dice OGGETTIVA in quanto la nuova obbligazione si differenzia dalla vecchia per l’oggetto e per il titolo, mentre debitore e creditore rimangono invariati: per titolo s’intende l’obbligazione stessa cioè la natura del contratto. Cambiare titolo significa ad esempio cambiare un contratto di compravendita in uno diverso, come uno accomodato in cui il venditore non vende il bene all’altro ma lo presta per un determinato periodo di tempo. Per ciò che riguarda l’oggetto in cambio, si verifica quando le due parti si accordano per cambiare questo oggetto in un altro di uguale valore.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Fa parte dei modi non satisfattori dell’adempimento e già sappiamo che la prescrizione è la perdita di un diritto per il mancato esercizio entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge per cui, riferito all’adempimento di una obbligazione, il diritto del creditori di pretendere l’adempimento di una obbligazione si estingue entro solito 10 anni (art. 2946 c.c.), se il creditore ha preteso l’adempimento. Ciò non toglie che, come abbiamo già visto nelle obbligazioni naturali, il debitore per una questione di onestà può ugualmente adempiere alla sua obbligazione.




Azioni giudiziarie di tutela del credito


Il creditore che non viene soddisfatto per l’adempimento può rivolgersi al giudice per intentare azioni giudiziarie nei riguardi del debitore affinché sia costretto ad adempiere alla sua obbligazione. Premettiamo che l’art. 2740 c.c. è quello a cui il creditore ricorre per ottenere l’adempimento e vediamo come i beni presenti e futuri del debitore possano garantire l’adempimento nei riguardi del creditore.

I mezzi che la legge offre al creditore per avere la certezza del patrimonio del debitore verso il quale il creditore può contare per essere soddisfatto sono i seguenti:


AZIONE SURROGATORIA:

Art. 2900 c.c.: questa azione può essere esperita dal creditore allorquando il debitore tiene un comportamento negligente, trascurato, privo di ogni interesse nell’esercizio dei diritti che poi gli spettano nei confronti dei pochi debitori. Il creditore può sostituirsi, cioè surrogarsi, al debitore per agire nei confronti dei debitore di quest’ultimo in modo che possa garantirsi, sul fatto che il debitore esercitando i suoi diritti patrimoniali nei riguardi dei suoi debitori, la propria garanzia di adempimento.

AZIONE REVOCATORIA:
Art. 2901 c.c.: questa azione è particolarmente difficile da potersi dimostrare davanti al giudice in quanto il creditore si rivolga al giudice per far revocare (tendere inefficaci) alcuni diritti che sono stati effettuati dal debitore in modo fraudolento, con il preciso scopo di danneggiare gli interessi del creditore. La difficoltà sta nel fatto che il creditore deve dimostrare che gli atti che compie il debitore costituiscono effettivamente in reale danno agli interessi del creditore e magari con l’aiuto di terze persone; cioè il creditore deve dimostrare davanti al giudice 2 elementi:

ELEMENTUS DAMNI (il fatto dannoso)

CONSILIUM FRAUDIS (consiglio fraudolento)

Deve cioè dimostrare che gli atti che il debitore sta compiendo d’accordo con un altro atto di trasferimento fraudolento dei suoi beni proprio con lo scopo di recare danni al creditore in modo fraudolento.


SEQUESTRO CONSERVATIVO:
Ha delle somiglianze con l’azione surrogatoria in quanto, anche in questo caso, il creditore cerca di garantirsi la possibilità di essere soddisfatto del suo credito. Il creditore può chiedere al giudice tale sequestro qualora si accorgesse che il debitore stia dissipando la sua attività e il uso patrimonio per cui il giudice può ordinare il sequestro cautelativo dei beni del debitore. Dal momento in cui il giudice ha emesso la sentenza del sequestro conservativo, qualunque atto di alienazione che il debitore compie sui suoi beni è nullo, sino a quando il debitore non abbia adempiuto completamente alla sua obbligazione. La differenza con l’azione surrogatoria consiste nel fatto che con il sequestro conservativo il debitore rimane in possesso dei suoi beni.



Creditori privilegiati


La legge stabilisce che nel caso il debitore abbia più creditori, tutti costoro devono essere soddisfatti del proprio credito in ugual misura; è questo il principio che il diritto chiama “PARCONDICIO CREDITORUM” cioè tutti i creditori hanno uguali situazioni e diritti di dover essere soddisfatti. Ciò premesso però contempla importanti eccezioni per cui vi possono essere creditori che hanno il diritto di essere soddisfatti prima di altri: questi si chiamano “creditori privilegiati” da distinguere con altri che si chiamano “creditori chirografari” (creditori che non hanno titoli e credito ma solo una forma di scrittura privata che comprasse il loro credito cioè: KIROS = mano GROFOS: scrittura).

Tali titoli che possono dare il diritto di prelazione che hanno i creditore sono:


PRIVILEGI:

Sono contemplati dall’art. 2745 c.c.: essi sono stabiliti dalla legge a favore dei determinanti crediti e si distinguono in crediti GENERALI (qualora abbiano per oggetto tutti i beni mobili del debitore) e SPECIALI (quando sono relativi a beni mobili o immobili per determinanti).


PEGNO:

È un diritto reale di garanzia e si applica sui beni MOBILI ed è regolato dall’art. 2784 c.c. e consiste nello spossessamento di un bene del debitore che viene consegnato al creditore in garanzia del suo credito. Il contratto di pegno non ha valore se non c’è la consegna reale del bene mobile nelle mani del creditore cioè finché non avviene il contratto, non comunica la sua efficacia. Colui che prende in garanzia il bene si chiama CREDITORE PIGNORATIZIO mentre il debitore, cioè colui che consegna il bene, si chiama DEBITORE COSTITUENTE.

Il bene che si può consegnare nelle mani del creditore può essere costituito anche da documenti chiamati TITOLI RAPPRESENTATIVI (azioni, beni del tesoro, ecc.) o anche crediti che il debitore ha verso dei terzi.

Il pegno è quindi un contratto e per questo ci vuole la volontà di entrambi e il creditore non può disporre del bene salvo che si tratti di cose fungibili. Sono assolutamente vietati dalla legge i cosiddetti PATTI COMMISSORI cioè l’accordo tra creditore e debitore in cui si stabilisce che in caso di mancato adempimento da parte del debitore, il creditore possa diventare proprietario dei beni anche se questo accordo è per iscritto. Tali patti sono vietati per evitare ingiustizie che possono gravare sul debitore in quanto il bene che viene dato in garanzia supera di gran lunga il valore del debito.











IPOTECA:

Anche questo è un diritto reale di garanzia che si esplica sui beni immobili o mobili registrati. È un contratto ma, a differenza del pegno, il debitore non viene spossessato del bene che invece può continuare a godere. L’ipoteca dev’essere fatta su beni ben determinati o se si tratta di ipoteca su una somma di denaro, essa deve gravare o interessare tutto il bene nella sua completezza e non una parte di esso.

Ci sono diversi tipi di ipoteca:

LEGALE:

È chiamata così perché è prevista espressamente dalla legge. Es: un contratto di compravendita di un bene immobile viene trascritta in legale a favore di chi vende, a carico dell’acquirente che deve are il prezzo dell’immobile in un termine pattuito.

  • GIUDIZIARIA

È quella che si applica a seguito di una sentenza di ricordi dalla parte soccombente in un giudizio civile per il risarcimento del danno (es: inadempimento)

  • VOLONTARIA:

È quel contratto in cui c’è la volontà di una sola parte del contratto.


Per poter iscrivere l’ipoteca il creditore e il debitore devono fare un atto che dev’essere autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale e trascritto sui pubblici registri immobiliari del luogo dove si tratta l’immobile. Se si tratta di un bene mobile registrato, l’ipoteca dev’essere scritta dov’è domiciliato il bene.


L’ipoteca si estingue per:

Adempimento dell’obbligazione da parte del debitore

Perimento del bene

Se non si rinnova l’iscrizione sui pubblici registri entro 20 anni stabiliti dalla legge

Rinuncia del creditore

Scadenza del termine

Se la scadenza è inferiore a 20 anni

Purgazione cioè quando un terzo acquista il bene assumendosi l’onere di are egli stesso l’ipoteca



ALTRE FORME DI GARANZIE DEL CREDITO


Queste si chiamano anche garanzie personali in quanto colui che garantisce per il debito di un'altra persona risponde di questa garanzia con i propri beni patrimoniali e sono:

FIDEIUSSIONE:

il termine fideiussione significa fiducia di garanzia. È quel contratto con il quale una persona chiamata fideiussore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Questo contratto permette che in caso si inadempimento da parte del debitore principale, il creditore si rivolga al fideiussore affinché adempia all’obbligazione. Il creditore, però, può estinguere il proprio credito in 2 modi:

  • In caso di inadempimento il creditore può richiedere l’immediato adempimento rivolgendosi direttamente ed indifferentemente sia al fideiussore sia al debitore principale.
  • Il creditore deve rivolgersi per l’adempimento prima al debitore principale e solo se questi non adempie, può rivolgersi al fideiussore se sul contratto  c’è la clausola del beneficio dell’escussione (chiedere, pretendere) preventiva del debitore principale.

AVALLO:

È anche questo una garanzia personale ma è differente dalla fideiussione per i seguenti motivi:

La fideiussione è un vero e proprio contratto che si attua tra il fideiussore e il creditore

L’avallo invece è costituito da una firma sotto la firma del creditore principale della persona che garantisce apposta su un titolo di credito chiamato cambiale.

Il creditore, contrariamente al fideiussore, può estinguere l’adempimento direttamente all’avallante

Nella fideiussione, se anche il fideiussore è inadempiente, il creditore può soltanto citare in giudizio debitore e fideiussore senza nessun’altra conseguenza; nell’avallo la cambiale è un titolo di credito immediatamente esecutivo per cui il creditore può subito agire attraverso le autorità giudiziarie per gli atti dovuti:

Il sicuramente più grave è nel caso di inadempimento in cui sia l’avallante sia il debitore principale avranno il proprio nome iscritto sullo speciale registro pubblico chiamato “bollettino dei protesti” risalente ad una legge del 1935 e tali nomi resteranno per 3 o 5 anni con le gravissime conseguenze di chiusure di credito da parte di terzi.



ALTRE FORME IN TUTELA DEL CREDITORE


Oltre a quelle già indicate vi sono altre forme minori però molto usate in tutela del creditore e sono:

LA CLAUSOLA PENALE:

È una clausola che viene inserita in un contratto per evitare che, nel caso che una delle due parti non rispetti il contratto, invece di essere citata davanti al giudice e quindi dover affrontare una vera e propria vertenza civile non tutti gli inconvenienti di spese e di tempo che una causa comporta, la parte che non adempie deve are subito una somma di denaro, chiamato appunto penale all’altra parte e tale somma è già stabilita preventivamente.


CAPARRA:

Alla stipula di un contratto qualunque si stabilisce tra le due parti che in caso di inadempimento, l’inadempiente dovrà are all’altro una somma di denaro e si suddivide in:

  • Caparra confirmatoria: che consiste nel fatto che se inadempiente è la parte che riceve la caparra, dovrà restituirne il doppio; se inadempiente è quello che consegna la caparra, non la riceverà più indietro. Attualmente colui che non rispetta il contratto, nonostante la caparra, può essere citato davanti al giudice per inadempimento contrattuale.
  • Caparra penitenziale: che è uguale alla confirmatoria solo che, in questo caso, colui che non ha rispettato il contratto deve are una somma pattuita prima senza però essere più chiamato davanti al giudice: la caparra penitenziale rappresenta il risarcimento del danno per non aver rispettato il contratto.

ANTICRESI:

Il termine deriva dal greco anticreomai e consiste in quel contratto mediante il quale un debitore consegna al creditore un proprio bene immobile affinché ne percepisca i frutti civili che il creditore scomputa dal debito principale e dagli interessi.


DIRITTO DI RITENZIONE:

È quel diritto di garanzia preventiva del credito che consiste nel fatto che, in alcuni casi particolari, il creditore ha diritto di detenere la cosa del debitore fino a quando quest’ultimo non abbia adempito la sua prevenzione













ALTRI FATTI LECITI CAUSA DI OBBLIGAZIONI


Questi atti leciti producono delle obbligazioni caratteristiche cioè particolari in quanto è essenziale che vi sia solo la dichiarazione dell’obbligato e quindi si chiamano PROMESSE UNILATERALI.

Questo tipo di obbligazione sono:

LA GESTIONE DI AFFARI

IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA


S’intende per promessa unilaterali quell’atto giuridico consistente nella dichiarazione espressa da una parte soltanto chiamata promettente che si obbliga ad effettuare una determinata prestazione indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte a favore della quale la prestazione dev’essere eseguita chiamata PROMISSARIO.

Le caratteristiche delle promesse unilaterali sono:

OBBLIGATORIETA’: il promettente ha il dovere di adempiere alla promessa fatta

ASSENZA DEL CORRISPETTIVO


Le ure tipiche di promesse unilaterali sono:

PROMESSA DI PAGAMENTO: È una dichiarazione unilaterale che prova l’esistenza di un debito a favore del creditore

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO: Consiste nella promessa fatta da qualcuno destinata ad un destinatario indeterminato

PROMESSA AL PUBBLICO: Consiste in una dichiarazione in cui il debitore riconosce il suo debito.




NEGOZIO GIURIDICO

È quell’atto o quell'insieme di atti fatti da una o più persone diretti a creare effetti giuridicamente rilevanti. (Contemplati e regolati dalla legge).


CONTRATTO

È quell'atto o quell'insieme di atti fatti da due o più persone diretti a creare, modificare o estinguere atti giuridicamente rilevanti di natura patrimoniale.


Il negozio giuridico per eccellenza e che sta alla base di tutta l'attività economica dell'essere umano è il contratto che quindi possiamo definire in questo modo: È quell'atto o quell'insieme di atti fatti da due o più persone diretti a recare, modificare o estinguere situazioni giuridicamente rilevanti di natura patrimoniale.  Art. 1321 c.c. È l'articolo più importante del codice civile.


Il diritto suddivide i contratti in due grandi categorie e cioè:

- Contratti tipici

- Contratti atipici

Si intende per contratto tipico tutti quei contratti previsti e regolati dal codice civile; sono contratti atipici tutti gli altri.


TABELLA DEI CONTRATTI TIPICI

1) Contratti di scambio (DO UT DES cioè io dó affinchè tu mi dia):

- Compravendita

- Permuta

- Somministrazione

- Contratto estimatorio

- Contratti di borsa




2) Contratti di scambio (DO UT FACIAS cioè dó affinchè tu faccia):

- Appalto

- Locazione

- Leasing o locazione finanziaria

- Deposito

3) Contratti Reali (Si chiamano così perchè il contratto si perfeziona, rende valido, con la consegna della cosa):

- Mutuo

- Comodato

4) Contratti bancari

- Conto corrente

- Cassetta di sicurezza

- Deposito

5) Contratti ad effetti reali (sono quelli diretti a creare, modificare o estinguere diritti reali di godimento su cosa altrui).

6) Contratti diretti a creare una garanzia per il creditore

- Fideussione

- Anticrasi

7) Contratti di cooperazione con soggetti o persone che svolgono un'attività giuridica

- Rappresentanza

- Agenzia

- Mediazione

- Trasporto

8) Contratti aleatori (cioè il sacrificio è sicuro ma il guadagno è incerto)

- Gioco

- Scommesse

- Assicurazione




AUTONOMIA CONTRATTUALE

Il diritto civile contiene un principio giuridico di basilare importanza cioè lascia in completa libertà alle persone di poter esprimere e manifestare la propria volontà contrattuale come meglio credono, naturalmente nel pieno rispetto della legge.

Tutti noi durante l’arco della nostra giornate effettuiamo continue manifestazioni di volontà negoziale cioè contratto spesso senza rendere conto e che invece la legge contempla e protegge: basti pensare alla spesa ad un supermercato, al momento in cui ci si ferma al distributore per il carburante, basti pensare a tutti quegli accordi che si conducono con una stretta di mano o addirittura con una manifestazione

Basti pensar ad una vendita all’asta e così via; se così non fosse e se per ogni modifica di volontà negoziale.

La legge dovesse imporre particolari forme tutta l’attività socio-economica sarebbe bloccata: questo principio essenziale del diritto civile si chiama “autonomia contrattuale”.

Ma non sempre è così poiché la legge contempla dei casi specifici di manifestazioni negoziali da devono essere attuale ed espresse così come il diritto e il codice obbligatorio e questa è il caso dei contratti tipici chiamati così in quanto sono regolati e contemplati in maniera dettagliata dal c.c. e, se le parti contrattuali non dovessero rispettare sia pure un solo elemento voluto dal codice, il contatto non è efficace e può risultare invalido.


CONTRATTI TIPICI

Un contatto affinché possa essere valido secondo la legge deve avere queste caratteristiche:


1. quattro elementi chiamati “ESSENZIALI”, la mancanza di un soltanto di questi comporta la nullità del contratto stesso e sono:

  • Volontà
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma

2. elementi “ACCIDENTALI” che sono:

  • Condizione
  • Termine
  • Modo

Si chiamano così perché alla legge non importa se sono compresi o no dal contratto in quanto sono costituite da clausole volute dai contraenti, clausole che però se sono accettate dagli stessi contraenti diventano obbligatorie e devono essere rispettate.


VOLONTÀ:

Le parti contrattuali per poter stipulare un contratto devono avere naturalmente una chiara volontà del volerlo seriamente effettuare, quindi tra di loro vi deve essere un pieno accordo cioè la volontà la quale deve essere SPONTANEA cioè senza alcuna forzatura o imposizione esterna.

E se questo dovesse accadere il contratto diventerebbe invalido cioè non avrebbe la sua completa validità oppure sarebbe nullo.



VIZI DELLA VOLONTÀ:

Quando la volontà delle parti o soltanto di una di esse è alterata da fattori esterni si dice che la volontà stessa è viziata,tali vizi sono:

a) errore;

b) violenza;

c) dolo.



ERRORE:

si distingue in due tipi e cioè:

errore 'vizio'

errore 'ostativo'


Si chiama errore 'vizio' l'errore che ricade sulla natura del bene (oggetto del contratto). Es. pensavo di aver comprato una collana d'oro e invece era soltanto placcata in oro; pensavo di aver comprato un quadro del '600 e invece era dell'800.

Si chiama errore 'ostativo' l'errore che si verifica allorquando c'è tra le parti divergenza tra quello che si voleva dire e quello che in realtà si è detto o si è scritto. Es. Pensavo di aver scritto cento milioni e invece, per distrazione o per leggerezza ho scritto dieci milioni.


ERROR IN NEGOZIO

si verifica quando l'errore ricade sulla natura del contratto (negozio). Es. pensavo di aver stipulato un contratto di locazione invece ho stipulato un contratto di affitto.


ERROR IN SUBSTANTIA

Si verifica quando l’errore cade sulla sostanza del bene. Es. Pensavo di aver acquistato un maglione in pura lana e invece era di lana sintetica.


ERROR IN NATURA

Si verifica quando l’errore ricade sulla natura dell’oggetto. Es. Pensavo di aver comprato un quintale di arance invece per errore ho comprato un quintale di pere.


ERROR IN PERSONA

Si verifica allorquando pensavo di aver stipulato un contratto con una determinata persona e invece l'ho stipulato con un'altra persona. es. pensavo di aver parlato con il proprietario o il dirigente e invece ho contratto con un rappresentante.



VIOLENZA:

La violenza è un altro vizio della volontà ed è definita dal codice civile ''QUELLA MINACCIA DI UN MALE GRAVE ED INGIUSTO RIVOLTA VERSO UNA PERSONA ALLO SCOPO SPECIFICO DI POTERLA CONVINCERE A FAR ACCETTARE UN NEGOZIO O CONTRATTO CONTRO LA SUA VOLONTÀ''.

La violenza può essere di due tipi:

1.Violenza psichica

2. Violenza fisica.


VIOLENZA PSICHICA:

Tutti noi sappiamo che le persone non sono dotate tutte dalle medesime forze psicologiche in quanto vi sono persone più forti e persone meno forti da questo punto di vista. Queste persone caratterialmente meno forti sono naturalmente più scoperte da un punto di vista psicologico e quindi diventano preda più o meno facile da chi vuole convincere a fare qualcosa contro la propria volontà. La legge precisa che la violenza può essere considerata tale è quindi punibile solo se essa è grave ed ingiusta cioè talmente grave da danneggiare gravemente la persona minacciata. Proprio per questo l'Art. 1435c.c. chiarisce la gravità e l'intensità di tale minaccia distinguendola in base all'età della persona minacciata, al sesso, alle condizioni socio-economiche.

Inoltre tale male ingiusto rappresenta una minaccia non soltanto se questa è rivolta alla persona direttamente interessata ma è minaccia con la stessa intensità anche se questa è rivolta ai propri famigliari, ai propri parenti e ai beni di questi.

Bisogna stare attenti però a non confondere una minaccia vera e propria da quella che può soltanto essere un potere di convincimento che una persona ha su un'altra per convincerla a fare qualcosa (basti pensare alla capacita di convincimento di un rappresentante qualsiasi che racchiude in se una forza psicologica tale da convincere una persona che il suo prodotto è migliore di altri).

Ancora non è da considerare violenza il cosiddetto timore reverenziale che è costituito da tutte quelle persone che si assoggettano a qualcun altro per troppa accondiscendenza tipo un dipendente verso il suo superiore: in questo caso questa persona debole pavida non può davanti alla legge essere disprezzato da ciò che ha commesso nei riguardi di un'altra persona dicendo come scusante che lo ha fatto per impedire al suo capo.


VIOLENZA FISICA:

La violenza fisica in molto grave tanto che comporta sempre e comunque la completa e totale nullità del contratto Questo perchè una persona che subisce questo tipo di violenza non ha alcuna possibilità di reazione in quanto, anche se fosse estremamente deciso e coraggioso e volesse opporsi, non potrebbe farlo in quanto non è che sia stata limitata la sua volontà ma è stata annullata in qualche modo la sua reazione fisica: basti pensare a colui che è minacciato con un'arma o che minacci i suoi cari oppure sia immobilizzato quindi ogni negozio causato con questo mezzo Violenza fisica, comporta la nullità del contratto e mancanza assoluta i uno degli elementi essenziali dl contratto cioè la volontà.


DOLO:

È l'ultimo vizio della volontà, dolo deriva dal latino 'Dolum' ed è definito dalla legge raggiro inganno, cioè quell’inganno attuato per convincere un'altra persona a stipulare un negozio che questa persona se fosse stata a conoscenza dell'inganno o della menzogna non lo avrebbe mai stipulato o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse'. Affinché la legge possa tener conto e quindi considerare il negozi viziato deve accertarsi che il dolo sia determinante cioè l'inganno deve essere l'unica ragione che ha causato il negozio. Es. Io convinco un'altra persona a comperare una cosa che io so sia alterata o danneggiata quindi l'unica ragione che mi spinge ad effettuare un contratto di compravendita con un'altra persona è propri la volontà di ingannarla. ½ è un altro tipo di dolo, chiamato omissivo o incidente il quale si verifica quando l'inganno non riguarda tutto il contratto cioè non è determinante ma riguarda solo una parte di esso. Es. una persona vende un'auto ad un'altra persona omettendo di informare questa persona che l'auto ha avuto un serio incidente per cui se l'acquirente avesse saputo questo particolare o non avrebbe comprato l'auto o l'avrebbe comprata prezzo minore.

LA CAUSA:

È il secondo elemento essenziale del contratto. Il diritto definisce la causa “la ragione socio-economica per cui le parti si incontrano e perciò si può più semplicemente affermare che la causa in un contratto è costituita dal contratto stesso.

Es: sue persone esprimono la propria volontà di incontrarsi per fare un contratto (causa) di compravendita di una casa per abitarci.

Per il diritto la causa deve essere LECITA e non contraria alle norme morali o di buon costume premesse è facile capire che la causa è costituita dalla natura del contratto stesso cioè tra la ragione socio-economica.

La causa deve essere completamente STACCATA dallo scopo del contratto in quanto il diritto considera lo scopo per cui le parti stipulano un contratto completamente in modo indifferente cioè per il diritto lo scopo non ha nessuna importanza a meno che non sia contrario alla legge.

Concludendo in un contratto se manca la causa e se è contraria alla morale o ai principi di buon costume il contratto è nullo, se invece non è specificato lo scopo il contratto è perfettamente valido. ART. 1343


DIFETTI DELLA CAUSA:

Alle volte la causa può mancare del tutto oppure solo in parte o può sopravvenire nella causa un difetto che prima non c’era.

Si parla in questo caso si difetti della causa che sono:


DIFETTO GENETICO TOTALE

Si vuole intendere che la causa manca sin dagli inizi nella stipula del contratto e questo rende il contratto stesso nullo.


DIFETTO GENETICO PARZIALE

Si verifica quando all’inizio del contratto la causa c’è ma poi, durante il proseguimento la causa viene a mancare. (rate non più ate, ecc . )


DIFETTO SOPRAVVENUTO DELLA CAUSA (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità)

Si manifesta in 3 modi che abbiamo già detto e in special modo, nei contratti di lavoro ma anche in altri tipi di contratto e per rendere l’argomento più facile prendiamo lo spunto proprio dal contratto si lavoro e cioè:

INADEMPIMENTO: si verifica quando il contratto di lavoro è valido ma durante il suo proseguimento succede qualcosa che lo rende difettoso. Es: il lavoratore non svolge la propria attività con la diligenza dovuta e quindi il contratto può essere annullato non per difetto genetico ma per GIUSTA CAUSA oppure il datore di lavoro non adempie ai suoi obblighi retributivi per cui il lavoratore può annullare il contratto.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: si verifica quando in un contratto di lavoro il lavoratore per una ragione qualunque non può più proseguire la sua attività: il contratto è annullato per GIUSTA CAUSA

ECCESSIVA ONEROSITÀ: significa che ad un certo punto il peso dell’attività lavorativa diventa più pesante rispetto a quello iniziale.

C’è un principio di diritto che afferma che: NESSUNO PUÒ ESSERE ADIBITO AD UN LAVORO DIVERSO E PIÙ ONEROSO DA QUELLO PER CUI ERA STATO ASSUNTO DAL DATORE DI LAVORO, e anche IN UN CONTRATTO LE PARTI CONTRATTUALI SI DEVONO TROVARE SU UNO STESSO PIANO PER CIÒ CHE RIGUARDA I DIRITTI E I DOVERI RECIPROCI.








OGGETTO:

È il terzo elemento essenziale del contratto ed è rappresentato dalla casa per cui si fa unc contratto. ART. 1436 c.c.

Affinché l’oggetto di accettato dalla legge, deve avere queste caratteristiche:

LECITO

POSSIBILE

DETERMINATO o DETERMINABILE


LECITO:

Significa che l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative oppure contrarie alla morale o al buon costume

Es: il proprietario di un locale non può fare un contratto di locazione con un’altra persona di questo locale avente come oggetto tramutarlo in un deposito di merce rubata.

È bene precisare che il contratto è nullo solo quando tutte le parti contrattuali conoscono o sanno che l’oggetto è illecito, altrimenti se sono una parte è a conoscenza del fatto, si può anche sanare il contratto eliminando la parte che lo rende illecito.


POSSIBILE:

L’oggetto non può essere una cosa impossibile da vendere; non posso fare un contratto di compravendita con un bene demaniale oppure con un bene che non è proprio o che non esiste;

L’impossibilità però può essere di 2 tipi:

Assoluta:

quando rende necessariamente nullo il contratto

Relativa:

il contratto può essere annullato ma anche ratificato


es: una nave merci affonda e il carico si rovescia in mare. Ci sono due opzioni:

Il carico è totalmente andato perduto per impossibilità sopravvenuta

Il carico o parte di esso è recuperabile; in questo caso il contratto può essere salvato ma la decisione definitiva spetta al compratore della merce che naturalmente può chiedere un altro contratto in condizioni diverse favorevoli all’acquirente.


DETERMINATO:

Vuol dire che l’oggetto di qualunque prestazione deve essere ben determinato e se non è subito così, deve essere reso assolutamente determinato in seguito, cioè quando si crea il contratto vero e proprio.


INDETERMINATO:

Significa che l’oggetto non è determinato ma la legge obbliga che debba essere determinato senz’altro in un secondo momento cioè all’atto della stesura del contratto.

Es: io voglio un’auto che abbia l’impianto di climatizzazione: l’oggetto è indeterminato ma quando avrò trovato un’auto con queste caratteristiche, diventerà determinato e dovrà essere ben indicato sul contratto.

















FORMA:

È l’ultimo elemento essenziale di un contratto tipico e cioè la legge obbliga per ogni contratto tipico una forma ben determinata dalla stessa legge che se dovesse mancare, renderebbe il contratto nullo. La forma che richiede la legge è quella scritta e alle volte alla scrittura deve essere aggiunta l’autenticazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale e la registrazione o trascrizione sui pubblici registri che variano a seconda del tipo del bene, oggetto del contratto. Quando il contratto tipico deve avere secondo il diritto la forma scritta si dice che la forma è AD SUBSTANZIAM cioè la forma rappresenta la sostanza cioè l’elemento basilare senza il quale il contratto è nullo. Però può succedere che in un negozio di altro tipo la legge non contempli alcuna forma particolare (basti pensare a una compravendita di beni mobili); in questi casi le parti negoziali non sono vincolate da alcuna formalità di legge ma se sono in possesso si un qualunque documento privato riguardante quel negozio, in caso di contrasto giudiziario tra le parti, quel documento può costituire la prova essenziale per convincere il giudice che in effetti quel negozio si è realmente attuato tra le parti per cui può serenamente condurre la vertenza. Questa forma si chiama AD PROBAZIONEM. Quando un contratto scritto ha bisogno oltre che della forma scritta, l’autenticazione delle firme da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale e l’obbligo della trascrizione sui pubblici registri, tale contratto si chiama CONTRATTO TIPICO CON FORMA SOLENNE. Oltre alle forme sopra citate vi sono altre prove formali che si chiamano prove semplici:

1. SCRITTURA PRIVATA

quando il negozio non viene fatto in forma solenne ma esiste una scrittura del negozio firmata dalle parti contrattuali.

2. LA CONFESSIONE

che è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti accaduti e quindi sfavorevole a chi la fa ma favorevole all'altra parte.

3. GIURAMENTO

a cui il giudice si rivolge se non vi sono altre prove; il giuramento può essere DECISORIO, quando è richiesto da una parte nei riguardi dell'altra parte ed è diretto a decidere la causa, oppure SUPPLETORIO quando il giuramento non è richiesto dall'altra parte ma è richiesto direttamente dal giudice e naturalmente colui che giura si impegna volontariamente a dire il vero ma se il giudice non si convince oppure l'interrogato cade in contraddizione, il giudice può immediatamente imputare la persona di falso giuramento procedendo anche all'arreso immediato in aula o al giudizio del direttissimo.


ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto:

Abbiamo detto che i contratti possono contenere anche altri elementi chiamati accidentali che altro non sono se non delle clausole particolari volute espressamente dai contraenti per cui tali clausole non sono obbligatorie per legge ma se le parti contrattuali le accettano reciprocamente, le inseriscono nel contratto e le firmano, le fanno diventare obbligatorie per cui devono essere assolutamente rispettate.

Questi elementi sono:

CONDIZIONE

TERMINE

MODO


CONDIZIONE

È quell’evento futuro incerto al verificarsi o meno del quale dipende l’efficacia del contratto.

Essa può essere:

SOSPENSIVA

Si chiama così perché l’efficacia del contratto è sospesa sino al verificarsi della condizione e cioè es: io compro questo terreno se tra 3 mesi non sarò trasferito: come si vede se la condizione non si realizza, il contratto diventerà efficace.

RISOLUTIVA

Significa che il contratto ha valore immediato ma se la condizione si verifica, il contratto perde efficacia. Es: io compro ora questo terreno ma se tra 3 mesi il comune non mi avrà rilasciata l’autorizzazione a costruire, gli restituirò il terreno: come si può notare, il contratto di compravendita ha efficacia immediata ma se non si verifica la condizione, il contratto si scioglie.



TERMINE

È quell’evento futuro e certo da cui dipende l’efficacia del contratto che può essere:

INIZIALE:

Comincerò a are ciò che ho comprato da una certa data

FINALE:

Finirò di are in una certa data

CERTA:

Ti regalerò questa casa se farai qualcosa (laurearsi, sposarsi ecc . )




MODO

Il termine modo deriva dal latino “modus” che significa limitazione e consiste in QUELL’ATTO DI LIBERALITA’ che è quell’atto mediante il quale una persona concede a qualcun altro qualcosa con l’impegno da parte di quest’ultimo di dover fare o non fare o dare qualcosa entro i limiti del valore dell’atto di liberalità.

Il modo si distingue dalla donazione in quanto quest’ultima è un vero e proprio contratto per cui deve essere fatto tutto in modo solenne cioè per iscritto, autenticato da un notaio e poi infine registrato (CONTRATTO SOLENNE = contratto scritto, autenticato e registrato).

Se l’obbligo non viene adempiuto dal beneficiario, colui che ha concesso il modo ha il diritto di costringere il beneficiario all’adempimento. Inoltre il modo è un elemento che si applica nei contratti a titolo gratuito come appunto la donazione o il comodato oppure si applica ancora nei negozi giuridici unilaterali (testamento).

Se la consistenza dell’atto di liberalità non è sufficiente all’adempimento dell’obbligo assunto, l’obbligato può non effettuare e completare quello che aveva accettato.

Se l’obbligato dovesse essere impedito nell’adempimento per una ragione qualunque come ad esempio la morte, saranno obbligati ad adempiere gli eredi sempre nei limiti dell’atto di liberalità.

Si può anche chiamare “DONAZIONE MODALE” per contraddistinguerla dalla donazione vera e propria.

ES: io ti lascio questa somma di denaro con la quale costruirai un asilo nido (modo di fare); ti lascio questo terreno ma non devi venderlo per 5 anni (modo di non fare); ti lascio questa somma di denaro ma ogni anno dovrai invitare a cena i poveri della parrocchia (modo di dare).



INVALIDITA’ del contratto


Un contratto quando è espresso così come contempla il diritto ed è quindi corretto in tutte le sue parti, esprime la sua efficienza totale tra le parti che lo hanno concluso. Può accadere invece che per varie ragioni il contratto manchi di qualche sua caratteristica voluta dalla legge; cioè si dice che il contratto è viziato.

Tali vizi possono essere più o meno gravi e quindi a seconda della loro gravità rendono il contratto invalido.

Tali invalidità possono rendere il contratto:

Nullo

Annullabile

Inefficace

Rescisso


NULLITA’

Per il diritto un contratto è nullo nei seguenti casi:

Quando manca uno degli elementi essenziali (volontà, causa, oggetto, forma)

Quando l’oggetto è contrario a norme imperative oppure è impossibile, indeterminato o contrario alla morale pubblica

Quando la causa è inesistente o contraria alla morale

Quando manca la forma prevista dalla legge


Conseguenze della nullità:

Il contratto è nullo sin dall’inizio cioè è come se non fosse mai esistito

Tutti gli effetti che ha procurato prima del riconoscimento della sua nullità sono cancellati ed inefficaci

La nullità deve essere richiesta da tutte le parti contrattuali e non da una sola in quanto il contratto non esiste per tutti i contraenti

La nullità può essere richiesta dai terzi estranei al contratto ma che abbiano interesse a richiedere la nullità

La nullità può essere richiesta d’ufficio

La nullità è imprescrittibile cioè la richiesta di nullità non scade mai

Il contratto non può essere sanato in quando essendo nullo non è mai esistito


ANNULLABILITA’

Il contratto si chiama annullabile in quanto contiene vizi o difetti molto meno gravi di quelli della nullità e pertanto è chiamato così perché il contratto esplica tutta la sua efficacia come se fosse valido sino a quando una delle sue parti (quella che ne ha più interesse) non si rivolga al giudice per chiederne l’annullamento e se tale richiesta non ci dovesse essere, il contratto continua ad avere la sua efficacia sino alla fine.

Le conseguenze del contratto annullabile sono le seguenti:

Gli effetti che il contratto ha prodotto sino alla dichiarazione della annullabilità sono validi

Il contratto annullabile può essere sanato cioè convalidato; questo interesse può essere comunicato quando la parte dichiara espressamente di volerlo rendere valido nonostante la sua condizione. La convalida può essere invece tacita quando la parte esegue volontariamente il contratto pur conoscendo le cause dell’invalidità

L’annullabilità può essere richiesta di solito dalla parte contraente che ne ha interesse che è la parte colpita dal vizio del contratto

L’annullabilità non può essere richiesta da terzi perché può richiederla solo la parte che potrebbe essere danneggiata

L’annullabilità è prescrittibile e tale prescrizione è di solito di 5 anni

L’annullabilità non può essere richiesta dal giudice.


Le cause di annullabilità possono essere costituite oltre che da qualche errore anche in caso in cui una delle parti sia incapace cioè si parla di incapacità naturale come ad es. un contratto concluso con un minorenne; inoltre il contratto può essere annullabile anche per violenza psichica cioè quel tentativo da parte di qualcuno diretto a estorcere un consenso contrattuale nei confronti di un’altra parte; invece sappiamo che la violenza fisica comporta sempre la nullità del contratto.

Infine il contratto annullabile può essere dato dal dolo omissivo.


RESCISSIONE

Il termine rescissione significa nient’altro che scioglimento del contratto che si verifica quando il contratto è concluso in condizioni gravemente inique e pesanti nei riguardi di una parte contrattuale. Tutte queste condizioni sono elencate in maniera specifica dal codice civile.

La rescissione si verifica quando esiste una situazione di grave pericolo e di urgente necessità o di un’impellente stato di bisogno in cui si trovi una delle due parti.


Il contratto concluso in grave stato di pericolo può essere rescisso quando colui che ci trova in questo stato assume obbligazioni inique e pesanti per poter salvare se o altri da un pericolo grave e concreto nei confronti della persona.

Il contratto può essere rescisso quando è concluso in un grave stato di bisogno (di denaro per es.)

Ma in questi casi la legge impone una condizione per poter richiedere la rescissione del contratto e cioè il danno deve andare oltre la metà del valore della prestazione che la cosa venduta aveva in quel momento (vendo una cosa da 2 milioni ma la parte che mi deve dare la somma, approfittando della mia situazione mi da 400.000 lire cioè mi da meno della metà che l’oggetto aveva in quel momento).


INEFFICACIA

Si ha quando il contratto o il negozio è validissimo al momento in cui è stato concluso ma non può, per varie ragioni, esplicare la sua efficacia.











CONTRATTI DI COMPRAVENDITA:

Abbiamo già avuto occasione di precisare che i contratti di compravendita appartengono ai contratti di scambio DO UT DES,che sono contratti di alienazione a titolo oneroso cioè sacrifici e guadagni sono reciproci quindi sono contratti sinallagmatici quindi contratti tipici.

I contratti di compravendita sono vari ed esattamente:

Contratti di compravendita di beni mobili

Vendita di beni immobili e mobili registrati

Vendita con patto di riscatto

Vendita con US PRAELAZIONIS (con diritto di precedenza

Vendita con riservato dominio o con riserva di proprietà


Prima di poter iniziare l'analisi di questi tipi di compravendita, é necessario conoscere l'esatta definizione di compravendita e cioè:

É QUEL CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÁ DI UNA COSA O DI UN DIRITTO CHE UNA PARTE O PERSONA FA AD UN’ALTRA PARTE O PERSONA DIETRO UN CORRISPETTIVO CHE CONSISTE NEL PAGAMENTO DI UN PREZZO.

Come si può constatare dalla definizione appena detta, l'obbligo del compratore é quello di are un prezzo e l'obbligo del venditore é quello di cedere un bene.

In caso di inadempimento da parte del debitore, il contratto di compravendita si può risolvere in 2 modi:

1- Risoluzione di fatto cioè il creditore ha il diritto di risolvere il contratto immediatamente

2- Risoluzione di diritto cioè il creditore da questo momento ha il diritto di rivolgersi al giudice affinché obblighi il debitore all'adempimento oppure sottoporlo a conseguenza esecutiva.

L'azione esecutiva consiste in questo:

Una volta che il giudice abbia emesso sentenza di condanna all'adempimento, incaricherà un ufficiale giudiziario che si recherà presso il domicilio del debitore con un decreto di esecutività firmato dal giudice imponendo al debitore di adempiere entro 15 giorni.

Se il debitore non adempierà, l'ufficiale giudiziario procederà con il pignoramento se si tratta di cose mobili e con il sequestro se si tratta di cose immobili o mobili registrate che appartengono al debitore.

L'ufficiale giudiziario nominerà 'CUSTODE DEI BENI PIGNORATI' lo stesso debitore che non solo non potrà rifiutarsi ma diventerà anche diretto responsabile di tutti questi beni che non potranno perciò essere alienati o danneggiati anche se ne potrà fare uso.

L'ufficiale giudiziario impone al debitore l'adempimento entro 60 giorni ma se neanche entro questo periodo il debitore a, i beni pignorati sono sottratti al debitore e portati nella casa di aste giudiziarie in cui si stabilirà la data in cui questi beni dovranno essere venduti all'asta pubblica il cui ricavato servirà alla soddisfazione del creditore.

Se la vendita non raggiunge il completo sanamento del debito, il creditore avrà diritto a procedere ancora ad altro pignoramento o sequestro dei beni del debitore che subiranno la medesima sorte sino a quando la somma ricavata non sarà completamente risarcita al creditore. Da questa affermazione se ne deduce il fatto evidente che qualunque bene che il debitore potrà acquistare senza aver ancora adempiuto al debito, sarà sempre sottoposto a sequestro o pignoramento per l'importante principio del codice civile riguardante le obbligazioni che afferma che il debitore risponde del suo debito nei riguardi del creditore con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Gli elementi di compravendita sono:

Accordo

Causa

Oggetto

Forma (é necessario comprendere bene la differenza che c'é tra trascrizione dichiarativa e costitutiva che é quella che viene fatta perché imposta obbligatoriamente dalla legge in quanto solo se un tal diritto viene trascritto acquista valore giuridico).






OBBLIGHI DEL VENDITORE

L'articolo 1477 stabilisce tali obblighi:

Obbligazione di fare, acquistare la cosa cioè vuol dire che il venditore deve attivarsi affinché l'acquirente sia quanto più possibile aiutato e facilitato nell'acquisto della cosa da parte del venditore e obbligazione di garanzia dell'EVIZIONE: il termine evizione deriva dal latino EVINCERE che significa sopraffare, soppiantare e si verifica quando a seguito di una sentenza il compratore subisce la perdita totale o parziale della cosa acquistata poiché un terzo é riuscito a dimostrare di essere il legittimo titolare nonostante la difesa che l'acquirente ha sostenuto in tribunale. Una volta subita l'evizione, il compratore deve avvertire subito il venditore della evizione subita e questo costituisce un obbligo preciso da parte dell'acquirente in quanto, se non lo fa, rischierebbe di non concludere più niente per riottenere il proprio diritto di cui è stato spogliato in quanto il venditore potrebbe difendersi davanti al giudice affermando che se fosse stato avvertito in tempo, avrebbe potuto difendersi e dimostrare che il terzo non poteva accampare diritti sulla cosa venduta.

Se comunque il venditore soccombe, il compratore ha diritto alla restituzione del denaro e al risarcimento di tutte le spese e di tutti i danni e può anche recedere dal contratto.


GARANZIA PER VIZI

Quando si acquista una cosa, alle volte può accadere che il bene acquistato contenga delle imperfezioni, dei difetti dovute o alla sua produzione oppure alla sua non buona conservazione cioè vizi; se tali vizi sono talmente seri da non poter usare la cosa allo scopo cui é destinata oppure ne diminuisce il valore in modo molto evidente, la legge con l'articolo 1490 tutela in modo particolare il compratore con la cosiddetta ''garanzia per vizi''.

Il venditore é obbligato a garantire il compratore per i vizi solo se il compratore non li conosceva oppure erano nascosti e quindi il compratore non poteva conoscerli.

I vizi possono essere di 2 tipi:

Vizi apparenti, che si notano quasi subito oppure in un periodo molto breve come ad esempio una malformazione o una macchia in un capo d'abbigliamento, nel qual caso l'acquirente dovrà denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla consegna

Vizi occulti, cioè non facili da individuare subito il compratore deve riferire al venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio; ES: quando si acquista un libro e poi si scopre che manca qualche ina.

In questi casi il compratore può avere varie alternative che la legge gli concede e cioè può esplicare l'azione redibitoria (dal latino che significa restituire) e cioè il compratore restituisce il bene risolvendo il contratto facendosi restituire il prezzo.


AZIONE ESTIMATORIA

Cioè una rivalutazione della cosa con un prezzo inferiore proporzionato alla gravità del vizio. Questa azione deve essere esperita entro 1 anno dalla consegna del bene acquistato. Il compratore comunque può sempre avere la possibilità di richiedere al venditore il risarcimento del danno a meno che costui non sia in grado di dimostrare che era completamente all'oscuro dei vizi sulla cosa. Una garanzia un po' speciale riguarda la cosiddetta garanzia del buon funzionamento che la legge prevede nei riguardi di beni mobili per uso domestico come frigoriferi, televisori ecc.

Il venditore garantisce il buon funzionamento dell'oggetto ma se non funziona l'acquirente deve denunciare tale difetto entro 30 giorni dalla scoperta e se il venditore si rifiuta di riparare il danno o sostituire l'apparecchio, l'acquirente ha 6 mesi di tempo per poter ricorrere al giudice il quale imporrà per legge la sostituzione o la riparazione. La differenza tra la garanzia per vizi e questa é che nella prima la garanzia si applica su ogni tipo di bene e per farla valere il compratore deve dimostrare che i vizi sono molto gravi; nella seconda garanzia, invece, il compratore non deve dimostrare nient'altro se non il fatto che l'apparecchio non funziona.








OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Il compratore come primo compito d assolvere é quello di are il prezzo nel tempo e nel luogo fissati dal contratto; il prezzo dev'essere ben determinato dalle parti oppure determinabile in seguito. Altro obbligo del compratore é se non é stato pattuito in modo diverso tocca are le spese del contratto cioè l'eventuale onorario del notaio e se il contratto dev'essere registrato a lui toccano anche le spese di registrazione.


VENDITA DI BENI MOBILI

La vendita di un bene mobile é caratterizzata dal fatto che il contratto si perfeziona con la consegna del bene da una parte e il amento del prezzo dall'altra; per questo tipo di compravendita che é il più comune, la legge, come si sa, non obbliga forme particolari e spesso si attua con il semplice comportamento della persona chiamata appunto “comportamento concludente” cioè basta il comportamento di una persona per stabilire che quella persona ha la volontà di acquistare beni mobili; basti pensare al comportamento che si attua al supermercato o al self-service oppure con una semplice stretta di mano o con un cenno del capo ecc.


COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

Questi beni si possono acquistare solo attuando una forma prestabilita dalla legge e cioè la forma scritta seguita dall'autentica e con la trascrizione sui pubblici registri che per terreni e costruzioni il pubblico registro e il catasto mentre per i beni mobili registrati su strada, il registro competente é il PRA mentre la nav. aerea il PRNA e per i natanti é il PRNM.

Se oggetto della compravendita é un terreno o un fabbricato la vendita dev'essere di due tipi:

Vendita a misura cioè quando il prezzo del bene é stabilito per unità di misura. Es: 1000€ al m2

Vendita a corpo quando la vendita del bene avviene ad un prezzo globale. Es: un appartamento venduto a 400.000€


VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

É regolato dall'art. 1500c.c.

Questo tipo di vendita di solito si verifica ne caso in cui una persona, per ragioni particolari di estrema necessità, si trova costretta a vendere un qualcosa a cui é particolarmente affezionato e che, proprio per questo, desidererebbe avere in seguito la possibilità di poter riottenere il bene venduto. Stabilisce perciò con il compratore la clausola che gli da il diritto di poter riacquistare il bene venduto in seguito previa restituzione della somma ricevuta.

Questo tipo di vendita può riguardare sia beni mobili sia immobili; se si tratta di beni mobili il tempo in cui il compratore può richiedere il riscatto sono 2 anni mentre se si tratta di beni immobili, il tempo é di 5 anni. Il compratore una volta accettata la clausola del riscatto non può più tirarsi indietro ne può rifiutare tale riscatto perché la clausola é un potere potestativo.

Noi abbiamo già visto in occasione delle obbligazioni che il compratore e quindi il creditore ha altre possibilità di potersi garantire di un suo credito specialmente se si tratta di una cosa immobile o mobile registrata e cioè l'ipoteca; ma generalmente le parti preferiscono spesso usare la formula del riservato dominio in quanto l'ipoteca è un atto costoso sia quando la si deve trascrivere sia quando la si deve cancellare.


CONTRATTI DO UT FACIAS

La locazione è quel contratto in cui una parte chiamata locatore o concedente si obbliga a far utilizzare ad un'altra parte chiamata locatario o conduttore o concessionario una cosa per un dato tempo dietro un determinato corrispettivo. Questa è la definizione generica della locazione che ci da l'art. 1571 poiché i contratti di locazione possono rafurarsi in altri tipi di contratti e cioè:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI (macchinari, mezzi pubblici registrati, attrezzi, libri)

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI URBANI COMPRESI QUELLI PER USO ABITATIVO

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NON URBANI (cascine, rustici e fabbricati rurali)

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PRODUTTIVI come ristoranti, hotel ma in questo caso non si chiama locazione ma contratti ma d'affitto.


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN BENE IMMOBILE PER USO ABITATIVO

È un contratto a tempo determinato in quanto ci può essere anche la scadenza. Se non vi è scadenza, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualunque momento dando però un preavviso in tempi accettabili e si chiama DISDETTA. Se invece vi è una scadenza e questa termina senza che nessun delle parti abbia chiesto la cessazione del contratto, questo s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo scaduto.

Se il locatore durante il contratto aliena ad altri il su bene, questa alienazione non scioglie il contratto in quanto questo prosegue con il nuovo titolare però il contratto deve avere una data certa di stipulazione prima dell'alienazione.

Il locatore ha l'obbligo di consegnare al locatario il bene in uno stato in cui può essere usato secondo la sua utilità; il locatore deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie per la perfetta funzionalità della cosa escludendo le piccole riparazioni di comune manutenzione che sono invece a carico del locatario: comunque sia le spese a carico del locatore sia quelle a carico del locatario sono dettagliatamente elencate negli art. 1575c.c. e 1576c.c.

Il locatario ha l'obbligo di usare e di servirsi della cosa per l'uso esclusivamente per cui la cosa stessa è stata data e dovrà sempre attuare il principio della diligenza del buon padre di famiglia. Se non è espressamente precisato il divieto di sublocazione sul contratto, il locatario può sublocare il bene ad altri sia in parte sia totalmente senza il consenso del locatore; il locatario però non più cedere agli altri l contratto di locazione in quanto, nel caso di sublocazione, il locatario rimane sempre l'obbligato principale e responsabile nei riguardi del locatore mentre gli eventuali sub-inquilini rimangono obbligati nei confronti del locatario.

Sino a qualche anno fa i contratti di locazione per uso abitativo erano regolati da una legge del 1978 chiamata legge sull'equo canone che invece di porre ordine e chiare disposizioni non ha fatto altro che aumentare la gran confusione che già esisteva prima. Questa legge ora è stata cancellata e si è creata una serie di leggi chiamate LEGGI DEI PATTI IN DEROGA che precisa i seguenti punti:

Questa nuova legge si riferisce ad abitazioni nuove, cioè costruite dopo l'11 luglio 1992; ma si possono riferire anche ai contratti di locazione relativi ad abitazioni costruite anche prima di tale data ma stipulati o rinnovati dopo il 14 agosto 1992

Il canone di locazione non si basa più sulle rigide regole della legge sull'equo canone ma invece l'ammontare del canone è lasciata alla libera contrattazioni delle parti che dovranno spesso rivolgersi al sindacato inquilini per la stesura di questo contratto

È sottoposto alla libera contrattazione anche l'aumentare della cauzione e il sistema di morosità dell'inquilino

Non è invece sottoposto alla libera contrattazione in quanto è stabilito dalla legge l'aumento ISTAT cioè l'aumento annuo del canone che dev'essere non più alto del 75% dell'aumento annuo del costo della vita.

I contraenti devono stipulare il contratto di locazione in 5 copie da dare uno all'ufficio del registro in quanto il contratto dev'essere registrato, una copia al locatore, un'altra al locatario, un'altra all'associazione degli inquilini e dei proprietari

Questa nuova legge dei patti in deroga non vale se non c'é l'approvazione dell'associazione degli inquilini e dei proprietari altrimenti sarebbe un normale contratto di locazione

La durata è di 24 anni ma c'è il rinnovo automatico obbligatorio alla prima scadenza di altri 4 anni per cui per questi primi 4 anni, il locatore non può dare disdetta all'inquilino

Il locatore può dare disdetta alla prima scadenza solo se la casa data in locazione è indispensabile per l'uso personale del locatore o dei suoi congiunti oppure se la casa ha bisogno di importanti ed urgenti ristrutturazioni

Il locatore deve dare per la prima eventuale disdetta la comunicazione al locatario con raccomandata ricevuta di ritorno almeno 12 mesi prima.


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI CON USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

I principi più importanti di questo tipo di contratto sono i seguenti:

la durata della locazione di questi tipi di immobili che riguardano essenzialmente le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche, non può essere inferiore a 6 anni e se invece si tratta di attività alberghiere questo contratto di locazione deve avere la durata minima di 9 anni

il conduttore può ricedere dal contratto per motivi gravi prima della scadenza a patto che il locatore abbia concesso tale possibilità del contatto di locazione.

il conduttore può sublocare ad un terzo senza bisogno del consenso del locatore

il conduttore può cedere anche il proprio contratto ad un terzo senza chiedere consenso al locatore purché ceda al terzo anche l'azienda.

in caso di mancata disdetta prima della scadenza il contratto s'intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo precedente

il canone può essere liberamente stabilito dalle parti solo per il primo anno ma per gli anni successivi può esserci una variazione del canone solo pari al 75% dell'aumento ISTAT.

nel caso in cui ci sia una cessazione del rapporto contrattuale che non sia dovuta però per inadempimento del conduttore, al conduttore stesso é dovuta dal locatore un indennità per l'avviamento commerciale

nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile deve dare lo ius relazionis al locatario

Questi tipi di contratti si chiamano contatti d'affitto.


LOCAZIONE FINANZIARIA (leasing)

Il leasing é un istituto che é stato introdotto nel mondo economico italiano dal mondo economico anglosassone. Si tratta di un contratto tipicamente finanziario in quanto fa ricorso a questo tipo di contatto colui, privato o titolare di azienda avendo bisogno o di auto nuove o macchinari e alle volte anche beni immobili anziché chiedere un mutuo ad una banca o a qualche istituto finanziario, si rivolge ad una società finanziaria la quale funge da intermediaria chiedendo di acquistare il bene direttamente dal produttore per poi darlo in godimento temporaneo all'utilizzatore dietro amento di un canone. Le parti quindi in questo tipo di contratto sono 3:

il produttore

la finanziaria

l'utilizzatore


Alla scadenza del contratto che di solito non é di lunga durata ma quasi sempre si esaurisce in due anni, vi possono essere varie soluzioni e cioè l'utilizzatore può diventare proprietario del bene ando la somma residua che resta dopo aver sottratto tutti i canoni precedentemente ati può restituire il bene e farselo sostituire con uno nuovo.

Questo contratto rientra nei contratti atipici per cui nel caso in cui i vertenze giudiziarie, il giudice fa ricorso ai normali contratti di locazione previsti dal codice civile.






LA DONAZIONE art 769c.c.

Abbiamo già avuto occasione di parlare della donazione quando abbiamo studiato uno degli elementi accidentali del contratto ossia il modo. DEFINIZIONE: tale contratto viene così definito dal codice civile:

LA DONAZIONE È QUEL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE CON SPIRITO DI LIBERALITÀ UNA PARTE (donatario) ARRICHISCE UN ALTRA PARTE CHIMATA DONATARIO DISPONENDO A FAVORE DI QUESTA PARTE UN SUO DRITTO O ASSUMENDO VERSO LA STESSA PARTE UN’OBBLIGAZIONE.

La donazione assomiglia molto d un altro tipo di disposizione o di volontà di un soggetto e cioè il testamento con la differenza che il testamento non solo è un atto unilaterale ma è un atto che esplica la sua efficacia con la morte del testatore mentre la donazione è un atto bilterale tra vivi e ha immediata efficacia cioè da quando è stato stipulato. Il contratto di donazione si perfeziona con L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DONATARIO e tale accettazione può essere CONTESTUALE cioè scritta direttamente sul contratto oppure tale accettazione può essere dichiarata in un momento successivo con un atto pubblico separato fatto dal donatario e che deve essere comunque modificato al donante.

La donazione è un atto tipico unilaterale ma occorre la volontà di accettare da parte del donatario e questo perché la donazione non é un contratto a titolo oneroso per cui entrambe le parti supportano sacrifici e guadagni reciproci ma invece c'è da una parte (donante) che compie un atto con spirito di liberalità quindi supporta un onere mentre dall'altra parte c'è solo un beneficio che consiste nell'arricchimento del suo patrimonio: perciò la causa del contratto di donazione è lo spirito di liberalità in quanto tutte e due le parti hanno la consapevolezza che la prestazione del donante è gratuita. Se invece la prestazione del donante fosse stata fatta per adempiere ad un obbligo, il contratto sarebbe nullo perché non sarebbe più un contratto di donazione e sarebbe nullo proprio per la mancanza della causa. Bisogna tener presente che non è donazione la prestazione di lavoro che qualcuno fa nei riguardi di un altro proprio perché il lavoro gratis non costituisce diminuzione del patrimonio del donante; e per la stessa ragione non costituisce donazione quella fatta per beni futuri o per beni altrui proprio perché sia nell'uno che nell'altro caso non c'è diminuzione del patrimonio del donante per cui manca la causa.

Abbiamo detto che la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità ma ci vuole anche la presenza di due testimoni. Se la donazione si riferisce a un oggetto di valore moderato, non c'è bisogno dell'atto pubblico basta che però il donante consegni materialmente la cosa al donatario.

Prima che la donazione come contratto sia perfezionato, sia il donante che il donatario possono revocare la propria dichiarazione. Non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena disponibilità dei propri beni come ad esempio quando su un bene si gode un semplice diritto reale su cosa altrui. Per ricevere invece una donazione è sufficiente avere la capacità giuridica.

La donazione di regola è irrevocabile solo nel caso in cui il donatario si dimostri privo di ogni senso di gratitudine nei riguardi del donante e questi può revocare la donazione per ingratitudine. Altro caso di revoca può essere fatta quando il donante ha generato un lio. Solo le donazioni chiamate REMUNERATORIE cioè quelle fatte per speciali riconoscimenti e gratitudine nei riguardi del donatario non possono mai essere revocate.

Nel contratto di donazione si può inserire una clausola specifica per cui le cose donate dal donante tornino al donante stesso nel caso in cui il donatario eo i suoi discendenti muoiono prima si chiama REVERSIBILITÀ che può essere fatta solo a beneficio del donante.



IL MANDATO

Contratto tipico regolato dall'art. 1703 c.c. ed è definito:

' quel contratto mediante il quale una parte chiamata mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto chiamato mandante'.

Il mandato può essere senza rappresentanza se il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante o con rappresentanza se il mandatario agisce in nome e per conto direttamente del mandante e per questo occorre un documento pubblico chiamata procura.

Il mandato può essere generale se è concesso per il compimento da parte del mandatario di più atti giuridici invece è speciale se è concesso per compimento di un atto specifico o più atti specifici in nome del mandante. Il mandato può essere oneroso ma può essere anche gratuito però deve essere precisato sul contratto.

Il mandato è un contratto formato sulla fiducia (intuitu personae) cioè il mandante, prima di stipulare il contratto, deve avere piena fiducia nella persona e proprio per questo se questa fiducia dovesse venire meno, il contratto può essere revocato dal mandante.

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a dare al mandatario tutti i mezzi necessari affinché possa eseguire il mandato oltre alle eventuali spese e al compenso previsto sul contratto e se il mandante non fa qualcuna di queste cose, il mandatario ha lo ius praelazionis e quindi il privilegio trattenendo le cose in suo possesso appartenenti al mandante sino a quando non è stato soddisfatto. Il mandatario è tenuto ad eseguire il suo mandato con la diligenza del 'buon padre di famiglia' e non può andare oltre i limiti fissati nel mandato e deve anche effettuare il rendiconto del suo operato al mandante.


CAUSE DI ESTINZIONE DEL MANDATO

Possono essere:

- Il contratto si estingue quando il mandatario ha compiuto l'atto giuridico che gli era stato  richiesto dal mandante.

- Scadenza del termine se tale termine era stato indicato nel contratto

- Revoca da parte del mandante

- Rinuncia da parte del mandatario

- Morte, interdizione o inabilitazione da parte del mandante o del mandatario


COMODATO art. 1803 ss

Il comodato è quel contratto tipico mediante il quale una parte chiamata comodante consegna all'altra parte chiamata comodatario una cosa mobile o immobile affinché il comodatario se ne serva per un certo periodo di tempo e per un uso ben determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto sempre gratuito ed è proprio questa gratuità la ragione essenziale che differenzia questo contratto con un altro che gli somiglia ma che non è gratuito cioè la locazione. Altra differenza è che la locazione è un contratto consensuale mentre il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa.

Il comodato essendo un contratto che contempla la consegna della cosa e la restituzione dei beni stessi per cui oggetto del comodato possono essere solo beni durevoli ecco perché il comodato viene detto anche PRESTITO D'USO.

Il comodatario deve usare la cosa ricevuta con la diligenza del buon padre di famiglia, deve usare le cose avute secondo gli obblighi scritti sul contratto e secondo la natura dei beni dati in comodato, se c'è una scadenza il comodatario è obbligato a restituire i beni al comodante alla scadenza e se costui non dovesse più esserci dovrà consegnarli agli eredi, se invece non c'è scadenza il comodante o i suoi eredi possono richiedere la restituzione dei beni in qualunque momento (COMODATO PRECARIO).

Il comodante può chiedere l'immediata restituzione delle cose se si accorge che il comodatario non usa la diligenza e può richiedere anche l'eventuale risarcimento del danno; inoltre può richiedere di rientrare in possesso del bene anche se c'è una scadenza prima di tale scadenza se il comodante dichiari che ha bisogno con una certa urgenza di servirsi della cosa. Se c'è una scadenza e il comodatario muore, il comodante può richiedere agli eredi l'immediata restituzione della cosa anche prima della scadenza.

Il comodatario non può dare la cosa come sub-comodato senza il consenso del comodante.




MUTUO art. 1813

È un contratto tipico reale e è definito dal codice civile 'come quel contratto mediante il quale una parte chiamata mutuante consegna ad un'altra parte chiamata mutuatario una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili che quest’ultimo si obbliga a restituire nella stessa specie e nella stessa qualità.

Abbiamo detto che nel caso del comodato il prestito delle cose si chiama 'prestito d'uso' mentre in questo caso il prestito si chiama 'di consumo' perché le cose date in mutuo sono consumabili.

Il mutuo ha effetti obbligatori solo per la parte che deve restituire le cose.

Il mutuo è un contratto oneroso chiamato anche 'contratto feneratizio' dal termine latino fenerator che significa usuraio il quale anticamente non aveva in pieno il significato negativo che ha oggi poiché il termine feneratizio sta a significare che la parte che riceve i beni deve corrispondere degli interessi al fenerator.

Se il mutuo riguarda un negozio rateale come ad esempio un prestito in banca, il mutuatario non a una sola rata perde il diritto e il mutuante può sciogliere il contratto. Può succedere anche se non a gli interessi comuni. Il mutuante è responsabile delle cose date in mutuo.


LEAS BACK

Quasi simile al leasing, il leas back anch'esso di estrazione dal diritto civile anglosassone significa esattamente finanziamento di ritorno. In tale contratto le parti sono due anziché tre del leasing e cioè: il proprietario del bene immobile e la finanziaria. Questo contratto si effettua così: la finanziaria acquista il bene immobile dal proprietario e lo lascia però in godimento al proprietario stesso che dovrà ugualmente are un canone prestabilito per il periodo di durata del contratto. Alla scadenza il proprietario può riacquistare la proprietà dell'immobile ando i residui dei canoni rimasti oppure ando un prezzo finale già concordato oppure può rinnovare il contratto continuando a are il canone e a godere del bene.

Anche questo contratto è atipico come il leasing.


APPALTO

È un contratto tipico (do ut facias) che consiste in quel contratto nel quale una parte chiamata COMMITTENTE incarica un'altra parte chiamata APPALTATORE al compimento di un'opera o servizio o costruzione dietro un corrispettivo in denaro.

Il committente può essere anche lo Stato o un ente pubblico e in questi casi si chiamano appalti pubblici ai quali si può però partecipare con un asta d'appalto tra imprenditori per evitare favoritismi a vantaggio di qualche imprenditore.


CONTRATTO ESTIMATORIO art 1558

É un tipo di contratto a cui ricorrono quei commercianti che vendono al dettaglio una diversa varietà di prodotti come per es. un giornalaio o una libreria o un emporio e cioè in questi casi il commerciante non potrà mai sapere con certezza quanti e quali di tutti questi prodotti riuscirebbe a vendere entro quanto tempo.

Invece il contratto estimatorio evita questa situazione e quindi si può definire quel contratto mediante il quale una parte chiamata TRADENS consegna una o più cose mobili ad un'altra parte chiamata ACCIPIENS il quale si obbliga a are il prezzo ma che si può liberare dalla obbligazione di are il prezzo restituendo la cosa ricevuta al tradens.

Bisogna non confondere il contratto estimatorio con un contratto di deposito o di rappresentanza o di concessione in quanto al tradens non importa se le cose che non gli sono consegnate siano state o no vendute in quanto tali cose possono anche non essere state vendute oppure trattenute dall'accipiens oppure addirittura andate distrutte. Ecco perché il contratto estimatorio non si perfeziona nel momento della consegna dal tradens all'accipiens ma si perfeziona allorquando l'accipiens non restituisce le cose e quindi in questo momento deve arle e perciò questo contratto non è un contatto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva quanto invece è un contratto sui generis (diverso).

Ed è anche per questo che tutti i rischi inerenti ai danni o al perimento delle cose gravano sull'accipiens; infatti l'accipiens diventa proprietario delle cose solo dal momento in cui non la restituite al tradens perché tali cose entrano ne patrimonio dell'accipiens solo quando ha ato il prezzo al tradens: da tutto questo ne scaturisce una conseguenza giuridica molto importante e cioè 'se l'accipiens subisce per suoi problemi personali economici un pignoramento da un creditore attraverso un ufficiale giudiziario, tutte le cose che si trovano esposte per la vendita non possono essere pignorate perché non appartengono al patrimonio dell'accipiens'.


CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Questo tipo di contratto è diretto a soddisfare i bisogni del consumatore di beni e servizi che abbiano CARATTERE CONTINUATIVO. Naturalmente si tratta dei classici servizi come le forniture di acqua, gas, luce, telefono ecc

In questo tipo di contatto consumatore e la marca" class="text">il consumatore si chiama utente ma questo tipo di forniture in modo continuato si possono riferire anche ad altri prodotti che vengono forniti giornalmente come il pane o i servizi di ristorante ecc.; l'articolo 1559 c.c. definisce: è quel contratto mediante il quale una parte si obbliga ad eseguire prestazioni periodiche e continuative di una cosa nei riguardi di un'altra parte dietro il corrispettivo di un prezzo.

Questo contratto si differenzia dalla compravendita vera e propria in quanto si attua attraverso una sola prestazione (io vendo tu compri);

la somministrazione invece si realizza mediante il trasferimento della proprietà dei beni in modo periodico e continuativo.

Il contratto di somministrazione si distingue dal contratto di appalto per la prestazione in quanto nell'appalto la prestazione consiste in un fare mentre la somministrazione consiste in un dare.

Propri perché le prestazioni non si esauriscono in un unico momento ma ad intervalli prolungati e periodici questo contratto si chiama CONTRATTO DI DURATA.

Il contratto è a tempo indeterminato ma siccome non esistono per la legge contratti o vincoli giuridici che possano durare in eterno, ognuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento previo un congruo preavviso.


SEQUESTRO CONVENZIONALE art. 1700cc

È quel contratto mediante il quale due o più persone affidano ad un terzo una cosa oppure più cose che sono oggetto di controversie tra le parti affinché ne costudisca e le restituisca a colui che ne avrà diritto quando la controversia è terminata.

Questo tipo di contratto in pratica è poco usato perché è difficile che le parti che sono in lite possano pensare di affidare ad un’altra persona la cosa stessa e oltre tutto la terza persona che costudisce la cosa resta vincolata ad un contratto di deposito e quindi deve essere risarcito.


TRANSAZIONE art 1965cc

È quel contratto con il quale le parti si scambiano qualcosa tra di loro ponendo così fine a una lite giudiziaria già cominciata oppure per evitare una lite giudiziaria ricorrendo al giudice.

Questo contratto serve appunto per evitare di rivolgersi al giudice con perdita di tempo e denaro. Per poter ricorrere a questo tipo di contratto bisogna che le parti abbiano la capacità di poter disporre dei diritti oggetto della lite.

Questo contratto deve avere la forma scritta ad PROBAZIONEM perché questa prova servirà a dimostrare che la lite tra le parti è finita oppure risolta; se però oggetto della lite sono beni immobili o mobili registrati, la forma scritta è obbligatoria ad SUBSTANZIAM altrimenti la transazione non è valida.







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