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Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)
Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il lio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero se il lio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il lio di ignoti trovato nel
territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra
cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore età del lio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2. Se il lio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio
stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o
dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai li per i
quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se
non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione legale
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi
I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la
condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore
generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è
iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al
comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro
dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di
residenza o alla competente autorità consolare (1).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 8, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, limitatamente alle parti modificate dal medesimo d.p.r. 362/1994.
Art. 8.
1. Con decreto
motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove
sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su
conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere
riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla
data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre
anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede
legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio
della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente
di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia
perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12,
comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno,
per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale
inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I li minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le
condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è
equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con
esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge (1).
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151.
(1) Il termine previsto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma 195, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 18.
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1, l. 14 dicembre 2000, n. 379.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi
dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana
può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n.
184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette
anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la
rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso
di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo
di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o in provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene
effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza
straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,
riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo,
comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina
delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni.
Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, con decorrenza dal 30 marzo 2001.
Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono
emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4
aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile
1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15
maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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