ORDINAMENTO DELLO STATO
A seguito del referendum
istituzionale del 2 giugno 1946, l'Italia cessò di essere una monarchia
e divenne una repubblica. La successiva Costituzione, entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, ha stabilito i principi istituzionali cui i massimi organi dello
stato devono attenersi e che sono quelli classici delle democrazie liberali,
fondati cioè sulla netta distinzione e indipendenza dei poteri
legislativo, esecutivo e giudiziario. Al vertice dell'ordinamento è
posto il presidente della Repubblica, che è quindi il capo dello stato e
rappresenta l''unità nazionale'.Il
potere legislativo spetta al Parlamento, formato da due Camere, entrambe elette
ogni 5 anni a suffragio universale (le donne ottennero il diritto di voto solo
nel 1946) e diretto: la Camera dei deputati, che conta 630 membri, e il Senato,
che conta 315 senatori eletti. A questi si aggiungono alcuni senatori a vita;
sono tali per diritto tutti gli ex presidenti della Repubblica, cui si
aggiungono altri senatori nominati dal capo di stato: nel 1997 i senatori erano
325. Bisogna aver compiuto 18 anni per poter eleggere i membri della Camera dei
deputati e 25 anni per essere eletti; bisogna avere 25 anni per poter eleggere
i membri del Senato e 40 anni per essere eletti.Il
potere esecutivo spetta al governo, formato dal presidente del Consiglio dei
ministri e dai vari ministri; per entrare in carica il governo deve ottenere il
voto di fiducia del Parlamento, quindi esprime la volontà della
maggioranza degli elettori. In genere il presidente del Consiglio è a
capo del partito che detiene la maggioranza alla Camera dei deputati. Tra i
ministri alcuni sono detti 'senza portafoglio'; essi prendono parte
alle riunioni e alle decisioni del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte,
in modo assolutamente paritario ai loro colleghi 'con portafoglio',
ma svolgono compiti solo politici: sono cioè privi di quel complesso di
uffici della pubblica amministrazione (il 'portafoglio') attraverso i
quali si riescono concretamente a mettere in atto su tutto il territorio
nazionale i programmi governativi.Le due Camere in
seduta congiunta, unitamente a tre delegati per ogni regione (un solo delegato
per la Valle d'Aosta), eletti dai rispettivi Consigli regionali, così da
garantire la rappresentanza delle minoranze, eleggono ogni sette anni il
presidente della Repubblica, che può essere rieletto alla scadenza del
suo mandato. Anche se non può intervenire direttamente nel determinare
gli indirizzi politici ed economici del paese (come, ad esempio, è
consentito al presidente degli Stati Uniti o della Francia), tuttavia non ha
solo compiti di rappresentanza e ricopre anche l'incarico di capo delle forze
armate.La Costituzione italiana, oltre ad attribuire
al presidente della Repubblica una funzione importante in ambito giudiziario,
in quanto presiede il Consiglio superiore della magistratura, gli consente di
intervenire, in particolari circostanze, sia in ambiti che attengono al potere
legislativo, sia in ambiti relativi al potere esecutivo. Se ad esempio il presidente
della Repubblica ritiene impossibile il normale funzionamento del Parlamento,
egli può scioglierlo in qualsiasi momento e indire nuove elezioni
(eventi che si sono più volte verificati); è inoltre il
presidente della Repubblica a scegliere il presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di quest'ultimo, a nominare i
vari ministri.Del tutto indipendente e autonomo, come
si è detto, è il potere giudiziario. L'amministrazione della
giustizia è affidata, per la maggior parte, a magistrati di professione,
scelti per concorso e retribuiti dallo stato. Spetta al già citato
Consiglio superiore della magistratura da un lato tutelare la reale
indipendenza dei giudici dal potere legislativo e giudiziario, impedendone le
eventuali interferenze, dall'altro decidere su assunzioni, promozioni,
trasferimenti, provvedimenti disciplinari che riguardino i giudici. Il
Consiglio superiore della magistratura è eletto ogni quattro anni: due
terzi dei membri sono eletti dagli stessi magistrati, un terzo dal Parlamento.Il sistema giudiziario italiano è impostato
sull'assunto che l'imputato di qualsiasi reato ha diritto a due processi, o per
meglio dire a un doppio livello di giurisdizione, di Primo grado e di Appello;
è inoltre prevista la possibilità di ricorrere a un terzo organo
giudicante, la Corte di Cassazione, se si hanno fondati motivi di ritenere che,
durante il primo o il secondo grado del processo, siano stati compiuti dai
giudici errori di applicazione e interpretazione di quanto stabilito dalla
legge.Un ruolo di particolare importanza viene infine
svolto dalla Corte Costituzionale, formata da 15 giudici (5 nominati dal
parlamento, 5 dal presidente della Repubblica, 5 dalle altre supreme
autorità giurisdizionali), che durano in carica per nove anni. Alla Corte
Costituzionale è affidata, come dice il nome, la suprema tutela della
Costituzione, cioè il compito di assicurare la conformità alla
Costituzione delle varie leggi votate dal Parlamento; spetta inoltre alla Corte
Costituzionale decidere sui conflitti che possono eventualmente insorgere tra i
vari organi dello stato.