diritto |
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Gli articoli della Costituzione che fanno riferimento alla struttura dell'ordinamento giudiziario sono l'art.101 e l'art.102. l'ordinamento giudiziario italiano risale al 1941 (regio decreto n.12/1941). L'art.1 del regio decreto n.12/1941 descrive la struttura originaria dell'ordinamento giudiziario:
Giudici di 1° grado |
Giudici di 2° grado (appello) |
Giudici di ultimo grado (ultima istanza) |
CONCILIATORE |
PRETORE |
CASSAZIONE |
PRETORE |
TRIBUNALE |
CASSAZIONE |
TRIBUNALE |
CORTE D'APPELLO |
CASSAZIONE |
Accanto
agli organi dello schema avevamo le c.d. sezioni specializzate:
Nel 1989 abbiamo la riforma del codice di procedura penale e la creazione delle PRETURE CIRCONDARIALI.
CONCILIATORE: era un organo monocratico a struttura onoraria (che svolgeva la sua attività gratuitamente), avena sede in ogni comune e competenze molto limitate.
PRETORE: aveva come ambito territoriale il mandamento (preture mandamentali) riferito ad un territorio più ampio del comune.
TRIBUNALE: era un organo collegiale che aveva come ambito territoriale il circondario (che comprendeva più mandamenti).
CORTE D'APPELLO: avevano un ambito territoriale comprendente più circondari.
Prima della riforma del 1989 il pretore (delle preture mandamentali) svolgeva sia funzioni di natura civile che funzioni di natura penale e per quanto riguarda l'ambito penale il pretore svolgeva anche la funzione svolta oggi dal pubblico ministero (l'esercizio dell'azione penale). Nel 1988 con l'introduzione di un processo di tipo accusatorio si rese necessario che l'accusa fosse portata avanti da un soggetto diverso dal giudice; però poiché sarebbe stato impossibile con l'organico a disposizione assicurare l'ufficio del pubblico ministero in ogni mandamento si decise di trasformare la struttura della pretura da pretura mandamentale a pretura circondariale che agisce nell'ambito, più ampio, del circondario, è presente nella città in cui ha sede il tribunale ed è affiancata da sezioni distaccate in altre città. Questa riforma ha avuto un riflesso nel campo civile trasformando quelli che prima erano questioni di competenza (ad esempio tra le preture mandamentali) in problemi di distribuzione del lavoro all'interno di un ufficio giudiziario (per determinate impugnazioni non è più ammesso il regolamento di competenza). Nel 1990 si ha un'altra riforma (che entra pienamente in vigore nel 1995) riguardante il tribunale, ovvero l'istituzione del GIUDICE UNICO che andava a soddisfare l'esigenza di celerità nel processo (in quanto liberava da alcuni compiti i giudici che in alcuni processi componevano il collegio); la ura del tribunale come giudice collegiale rimane per quelle cause indicate nell'art.48-bis. Con la riforma del 1991 (entrata in vigore nel 1995) viene istituito il GIUDICE DI PACE che (essendo un giudice onorario) tende a sostituire gradualmente il conciliatore, anche se a livello territoriale il giudice di pace non ha sede il tutti i comuni ma solo in quelli che erano la sede delle preture mandamentali.
La situazione dell'ordinamento giudiziario dopo il 1995 è questa:
Giudici di 1° grado |
Giudici di 2° grado (appello) |
Giudici di ultimo grado (ultima istanza) |
CONCILIATORE (per le cause vecchie) e GIUDICE DI PACE (per le cause nuove) |
PRETORE |
CASSAZIONE |
PRETORE (a livello circondariale) |
TRIBUNALE |
CASSAZIONE |
TRIBUNALE (sia come collegio che come giudice unico) |
CORTE D'APPELLO |
CASSAZIONE |
Nel 1997 abbiamo la legge delega (attuata nel 1998) per l'istituzione del giudice unico di 1° grado e l'istituzione delle sezioni stralcio, composte dei GIUDICI ONORARI AGGREGATI e presiedute da un magistrato togato, che avevano il compito di decidere le cause vecchie (instaurate prima del 1995). Da questo momento nel tribunale abbiamo il giudice unico, il collegio e la sezione stralcio (tra questi non si possono porre questioni di competenza essendo organi dello stesso ufficio giudiziario). Col decreto legislativo n.51/1998 viene istituito il giudice unico di primo grado che porta all'abolizione della ura del pretore, in quanto l'ufficio giudiziario viene lasciato al tribunale. Quindi abbiamo un GIUDICE UNICO TOGATO, mentre in primo grado rimangono due ure di giudici: il tribunale (togato) ed il giudice di pace (onorario).
La riforma entra in vigore nel 1999, anche se da un punto di vista pratico non è cambiato niente perché si è solo voluto evitare di mantenere due organi distinti ma entrambi togati e monocratici. Con la legge n.479/1999 (c.d. legge Carotti) si è stabilito che: tutte le cause che pendevano davanti al pretore e di valore inferiore ai 5 milioni vanno al giudice di pace, mentre al tribunale vanno tutte le altre cause che (essendo fuori dalla competenza del giudice di pace) vanno divise tra la sezione stralcio se sono precedenti al 1995 ed il tribunale se sono inerenti a controversie sul lavoro, sulle locazioni ecc. Nel 1999 una legge, che riguarda soprattutto il settore penale, da al giudice di pace nell'ambito del settore civile la competenza in materia di opposizione alle ordinanze di ingiunzione della pubblica amministrazione (ad esempio quelle relative alle violazioni della legge sulla strada). Con la legge n.48/2001 viene aumentato l'organico dei magistrati di mille unità e viene ridisciplinato il concorso per uditore giudiziario (per diventare magistrato). Dopo queste riforme la struttura dell'ordinamento giudiziario si presenta così:
Giudici di 1° grado |
Giudici di 2° grado (appello) |
Giudici di ultimo grado (ultima istanza) |
GIUDICE DI PACE |
TRIBUNALE |
CASSAZIONE |
TRIBUNALE (sia come collegio che come giudice unico) |
CORTE D'APPELLO |
CASSAZIONE |
Ricordiamo che il giudice di pace è un giudice onorario che diventa tale per nomina, mentre il tribunale è un giudice togato, cioè di carriera in quanto diventa giudice in seguito ad un concorso; nel tribunale abbiamo anche i giudici onorari aggregati (delle sezioni stralcio) che non sono di carriera.
I soggetti che possono diventare giudici onorari aggregati sono: avvocati (anche se a riposo), procuratori dello stato, notai (anche in pensione), professori universitari. Inoltre bisogna avere meno di 77 anni; i notai ed i professori devono avere almeno 35 anni; gli avvocato devono avere almeno 15 anni di esercizio della professione. Per gli avvocati c'è incompatibilità tra la loro professione e la carica di giudice onorario aggregato relativamente all'ambito territoriale in cui contemporaneamente si trova la sede della corte d'appello e in cui viene esercitata la professione. Le sezioni stralcio pongono un problema di costituzionalità in riferimento all'art.25 (che vieta la costituzione di giudici ad hoc per determinate controversie). Accanto al tribunale in composizione monocratica e quello in composizione collegiale abbiamo altre due composizione del tribunale costituite dalle sezioni specializzate, ovvero la sezione agraria ed il tribunale dei minorenni. Rivedendo la composizione dei tribunali vediamo che ci sono le sedi principali (tribunali centrali) ed alcune sezioni distaccate; anche se i rapporti tra queste non sono di competenza, vi sono delle controversie che possono essere trattate solo nella sede principale (quando ad esempio è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ed opera il collegio che abbiamo solo nella sede principale). Sappiamo che il giudice di pace si occupa di una "giustizia minore" rispetto al tribunale. La differenza, posta in essere dall'ordinamento, tra giudice di pace (onorario, non togato, non di carriera) e tribunale trova la sua ragion d'essere nel diverso impatto sociale provocato dalle differenti cause di competenza dei due tipi di giudici. Per quanto riguarda la differenza tra il vecchio conciliatore ed il giudice di pace vediamo che il conciliatore: non doveva essere necessariamente laureato in giurisprudenza, svolgeva gratuitamente la sua attività, aveva competenze per valore; mentre il giudice di pace: doveva essere laureato in giurisprudenza, svolgeva la sua attività retribuito a sentenza o ad ordinanza.
Nel 1999 il legislatore è intervenuto per meglio disciplinare la ura del giudice di pace; si sono avute una serie di previsioni:
il tirocinio prima dell'attività,
età minima di 30 anni (anziché 50),
la laurea in giurisprudenza,
l'assenza di condanne penali,
il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione forense,
l'assenza di un rapporto di impiego presso strutture private o pubbliche,
la possibilità per i notai di fare i giudici di pace;
la restrizione del limite previsto per gli avvocati (possono diventare giudici di pace purchè non esercitino la professione nel circondario del tribunale nel quel vogliono assumere la carica),
la parte economica prevede la retribuzione di: 70.000 per ogni udienza (fino ad un numero massimo di 10 udienze al mese); 20.000 per ogni decreto ingiuntivo; 50.000 (110.000 nel 1999) per ogni sentenza.
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