diritto |
ORGANI COSTITUZIONALI.
Direttamente rappresentativi: composti da membri direttamente eletti dalle comunità rappresentate.
Indirettamente rappresentativi: invece, sono eletti dagli organi direttamente rappresentativi.
Il carattere rappresentativo degli organi varia a seconda della FORMA DI GOVERNO vigente:
Nella FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE, è direttamente rappresentativo il Parlamento; sono indirettamente rappresentativi il Capo dello Stato e il Governo.
Nella FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi tanto le Camere che il Capo dello Stato.
In alcuni sistemi a FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi il Parlamento e il Capo dello Stato: indirettamente rappresentativo il Capo del Governo.
La rappresentatività di un organo si manifesta soprattutto attraverso la sua elettività: vedi l'art. 56, l'art. 57 e l'art. 122 della Costituzione. Le elezioni sono diverse dal referendum e dal PLEBISCITO: nei tre casi: un voto, ma nel referendum e nel plebiscito si manifesta una scelta del corpo elettorale; nelle elezioni, anche la capacità di determinare la costituzione di un organo (col plebiscito, il corpo elettorale è chiamato a approvare o meno un FATTO NORMATIVO: spesso si confondono, come accadde il 2 giugno '46, quando si parlò di referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica, invece di parlare di plebiscito.)
Elezioni POLITICHE: relative alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Elezioni REGIONALI: concernenti i Consigli Regionali. Elezioni AMMINISTRATIVE: riguardanti i Consigli comunali e provinciali.
Summa divisio: tra organi ELETTIVI e organi costituiti in base a NOMINA.
Tra i principali organi ELETTIVI: le Camere (art. 56 e 58 Costituzione ); il Presidente della repubblica (art. 83 Costituzione ); i Consigli regionali (art. 122 Costituzione ); il Sindaco; i Consigli comunali; il Presidente e i Consigli provinciali.
NON sono organi ELETTIVI: il Presidente del Consiglio dei ministri (nominato dal Presidente della Repubblica (art. 92 Costituzione ), i Ministri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92 Costituzione). Esistono, poi, alcuni organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale (CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CSM e Consiglio Supremo di difesa) che hanno una composizione mista.
PROCEDIMENTO ELETTORALE (Cinque fasi).
Convocazione dei Comizi elettorali; spetta al Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La individuazione e le presentazione delle candidature agli uffici elettorali. I partiti politici e altri gruppi: situazione di monopolio nella presentazione dei programmi e nella scelta dei candidati.
La camna elettorale; si da così attuazione al secondo comma dell'art. 3 Costituzione , nonché all'art. 48 Costituzione
La preparazione alle operazioni di voto; cioè la formazione dei seggi, la designazione dei presidenti e degli scrutatori; la distribuzione dei certificati elettorali; e, infine, la risoluzione di tutte le possibili con traversie relative all'elettorato attivo.
Le operazioni di voto e di scrutinio. Dettagliatamente regolate dalla legge elettorale. Col referendum del 1991: divieto di esprimere una molteplicità di preferenze; e l'obbligo di indicare il candidato prescelto col suo cognome.
La più recente legge elettorale del '93:
a) in un sol giorno le operazioni di voto; delega (non esercitata) al Governo per disciplinare il voto degli italiani all'estero.
b)
Una
più restrittiva regolamentazione della camna elettorale. Infine, decreto
legge num. 386 del 1995: disposizioni urgenti per la "parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le camne elettorali e referendarie".
Legge 3 giugno 99 num. 97: finanziamento dei partiti: rimborso spese.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta