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Opzione, Contratto Preliminare e Patto di Prelazione

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Opzione, Contratto Preliminare e Patto di Prelazione

Atti Preliminari: Proposta + Accettazione

Negozi Giuridici

1) OPZIONE (art. 1331 cc.) à Frutto di un accordo che per un certo periodo vincola una parte alla

propria dichiarazione. L’altra parte ha facoltà di accettare o no. Oblato è arbitro della conclusione, il proponente versa in condizione di soggezione.

Termine x opzione: fissato dalle parti o dal giudice;

Cedibile a titolo oneroso.


2) CONTRATTO PRELIMINARE (art. 1351 cc) à Contratto ad effetti obbligatori. Funzionale per

la conclusione di contratto futuro “definitivo”.



Il diritto di opzione ha natura potestativa, vi è conclusione con sola manifestazione di volontà di una parte.

Per il contratto preliminare vi è cooperazione. Se una parte non procede con la stipula del contratto definitivo, per l’altra parte vi sono rimedi risarcitori per inadempimento (art. 1218 cc.). Mezzo particolare è l’esecuzione forzata (art. 2932 cc.) con sentenza costitutiva.

Tutela particolare (art. 12 D. Lgs. 122/2005) per il promissorio acquirente di un immobile da

costruire, che abbia subito la perdita di $ o beni, senza conseguire diritto di proprietà o reale.

3) PATTO DI PRELAZIONE à CONVENZIONALE: Attribuisce al titolare della prelazione un

diritto ad essere preferito a parità di condizioni, nel caso in cui l’altra parte decida di addivenire, in futuro, alla stipula di un contratto.

Violazione del patto: L’inadempiente deve risarcire il danno.

L’accordo vincola solo le parti.

LEGALE: Costruisce in capo al titolare un diritto reale opponibile erga omnes. Può essere fatto valere con diritto di riscatto.


Trattative e responsabilità precontrattuali

Fase di formazione del contratto: orientata al perfezionamento di un accordo, tramite atti

Impegnativi

Trattativa à momento preparatorio preliminare, con l’accertamento dell’idoneità o meno

dell’ipotetico accordo di soddisfare le esigenze delle parti. Il contratto è ancora futuro, ipotetico ed eventuale.

Art. 1337 cc: distingue tra “Svolgimento delle trattative” e “Formazione del contratto”; inoltre l’art.

richiede un comportamento improntato a buona fede.

Buona fede oggettiva: Lealtà e correttezza dell’agire.

Violazione è fonte di responsabilità precontrattuali: obbligo di risarcimento del danno.

Per garantire una sufficiente e corretta conoscenza.

Ipotesi di responsabilità precontrattuali:

Mancata rivelazione dell’esistenza di una causa d’invalidità nota;

Conclusione del contratto all’esito della fase predetta;

Successiva invalidazione del negozio.

Art. 1338 cc: Per contratto invalido, vi è risarcimento del danno, dopo accertamento. Esso va

commisurato al pregiudizio subito in dipendenza della trattativa.

Contratto standard e condizioni generali di contratto. I contratti del

consumatore.

I contratti relativi a beni e servizi di largo consumo, denominati “di massa”, sono contratti standardizzati. Affinché vi sia parità di trattamento.

Il fornitore può definire unilateralmente il contenuto del contratto (PARTE FORTE);

Il consumatore (PARTE DEBOLE) può accettare o rivolgersi alla concorrenza.

Art.: 1341 cc: Efficacia delle clausole è condizionata dalla loro conoscibilità. Per le clausole

penalizzanti deve esservi l’effettiva conoscenza del contraente, essa è implicata nell’approvazione per iscritto con 2 sottoscrizioni (co. 2).


Art 1342 cc: Disciplina delle clausole vessatorie, anche per sottoscrizione di moduli e formulari

standard, i quali possono essere formulati da terzi. ½ è la possibilità del contraente di

aggiungere clausole, le quali prevalgono su quelle prestampate

Art. 33 “Codice del Consumo”: tratta i contratti tra il consumatore ed il professionista, elencando

alcune clausole vessatorie fino a prova contraria.

Art. 36 cod. cons.: Clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto resta valido per il resto,

nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, a favore del consumatore.

Clausola Vessatoria: Ogni clausola che malgrado buona fede determini a carico del consumatore

squilibrio giuridico (non economico) di diritti/obblighi derivanti dal contratto.

Art. 34 cod. cons.: Criteri d’identificazione della vessatorietà del contratto, tenendo conto della

natura del bene/servizio, delle circostanze al momento della conclusione e delle

altre clausole.

Art. 37 cod. cons.: Tutela di natura collettiva, che legittima le associazioni rappresentative a

richiedere al giudice d’inibire l’uso di condizioni generali vessatorie.


Il contratto imposto

Art. 2597 cc.: Impone a chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale, l’obbligo di

contrattare con chiunque richieda la prestazioni che formano oggetto dell’impresa,

osservando la parità di trattamento.

2) La causa

Connotazione oggettiva: interesse obiettivo che il negozio è diretto a soddisfare, giustificazione

giuridica dell’atto e dell’attribuzione patrimoniale che ne consegue.

L’illiceità della causa rende nullo il contratto, la misura invalidatoria consegue all’illiceità del motivo, solo se comune ad entrambe le parti.

La causa è necessaria per giustificare gli spostamenti patrimoniali, le operazioni che non palesino la

loro funzione economico-sociale non godono di protezione, sono nulle.

Si guarda al profilo causale per la classificazione dei contratti.

Contratto a titolo oneroso: Distribuzione di Sacrifici e Vantaggi tra le parti;

Contratti a titolo gratuito: è solo una parte a farsi carico dei sacrifici e solo una parte dei

vantaggi;

Contratti a causa liberale: intento disinteressato ed altruistico di arricchire la controparte;

Contratti a prestazioni corrispettive: è contratto oneroso e qualifica il nesso sinallagmatico tra

le parti;

Contratti unilaterali: le obbligazioni sono a carico di una sola parte

Tra i contratti a prestazioni corrispettive:

Contratti commutativi: fonte di vantaggi e svantaggi, alla conclusione è a priori determinata la

distribuzione tra le parti;

Contratti aleatori: scambio aleatorio, non è certo su chi graverà lo svantaggio e su chi il

vantaggio. I contratti sono aleatori: - Per natura, l’alea che incide sulla

causa è elemento indispensabile – Per volontà delle parti.


Tipicità ed atipicità contrattuale. Contratti misti, complessi e collegati.

Il negozio indiretto.

L’ordinamento tramite la causa controlla che gli interessi siano meritevoli di tutela, tramite il tipo

appresta modelli di disciplina per conseguire l’obiettivo.

Tipo contrattuale: è uno schema con un nomen iuris, all’esito della tipizzazione legale, le parti

sono soggette agli effetti naturali previsti per il tipo di contratto.

Art. 1322 cc.: se le parti hanno obiettivi diversi, perseguibili tramite un certo tipo contrattuale, è

concesso concludere contratti atipici, con combinazione di schemi esistenti.

Problema del controllo del contratto atipico, il quale deve avere le caratteristiche art. 1325 cc., importante diviene il giudizio di meritevolezza. A questo punto è necessaria la tipizzazione, tramite la riconduzione della fattispecie atipica ad un modello legale.

Criterio della prevalenza: per evidenziare la prossimità ad uno schema piuttosto che ad un altro;

Criterio dell’analogia: applicazione al contratto atipico delle disposizioni di contratti tipici simili.

Qualora vi sia contatto con più tipi contrattuali, si parla di: Contratto complesso e contratto misto, assoggettati alle regole del tipo contrattuale prevalente e ricondotti tramite la regole della

prevalenza a contratto tipico.


Casi d’inapplicabilità del criterio di prevalenza:

Criterio della combinazione: previa scombinazione del contratto misto/complesso, si è

ricondotto ciascuno dei frammenti dell’operazione contrattuale al

regime proprio del contratto tipico ad essi pertinente.

Collegamento negoziale: il collegamento tra contratti può essere fissato dall’ordinamento e quindi

tipizzato, ma se il collegamento è operato dalle parti, vi atipicità.

Dal collegamento non nasce un nuovo contratto, in quanto vi è rapporto

d’interdipendenza, ma ciascuno conserva la propria autonomia. Ciò che è

comune è la causa dell’operazione.

Elasticità e polivalenza funzionale: alcuni tipi contrattuali, vengono utilizzati per conseguire scopi

diversi da quelli previsti.

Negozio indiretto: un tipo contrattuale utilizzato per realizzare la funzione propria di un tipo

Diverso (alcuni vedono nel negozio fiduciario, un negozio indiretto).


Giudizio di liceità e di meritevolezza

La libertà di contenuto, incontra (art. 1322 cc.) i “limiti imposti dalla legge” ed il giudizio di

meritevolezza degli interessi implicati in contratti atipici.

Controllo di liceità: valutazione del profilo causale, secondo gli artt. 1418 e 1343 cc, non è valido

il contratto che presenti causa illecita, contraria all’ordine pubblico ed al buon

costume.

Giudizio di meritevolezza: art. 1322 cc riferisce il giudizio ai soli contratti atipici, ma ormai questo

viene esteso a tutti i contratti.

3) L’oggetto

Art. 1346 cc.: L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Oggetto del contratto è il bene o l’utilità che mediante il contratto le parti aspirano a conseguire. La possibilità dell’oggetto in senso naturalistico o giuridico.

La prestazione potrebbe essere impossibile ab origine, ma potrebbe divenirlo.

Art. 1347 cc.: il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido se la prestazione

inizialmente impossibile, lo diventa.

Concetto di illiceità: contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume.

L’oggetto deve essere determinato o determinabile, i beni e le utilità devono essere individuati esattamente o devono essere individuati i criteri d’individuazione.

Solitamente sono le parti ad individuare, ma si può anche dare il compito al terzo (arbitratore) e secondo l’art.1349 cc. deve risultare da contratto che le parti si rimettono a lui.

L’impugnazione contro l’arbitratore è possibile solo se si prova mala fede


La forma. Atto pubblico e scrittura privata

La forma non è di regola elemento essenziale, ma lo diventa qualora sia la legge a stabilirlo sotto pena di nullità. La forma assolve un ruolo decisivo ad probationem.


Art.1350 cc.: Elencazione degli atti che a pena di nullità devono farsi in forma scritta.

Tra le prove documentali, abbiamo atto pubblico e scrittura privata, ma l’adozione dell’uno o

dell’atro non è indifferente.

Atto pubblico: redatto con le richieste formalità da notaio o pubblico ufficiale, fa prova fino a

querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale, nonché dalla

dichiarazione delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti

d’avanti a lui;

Scrittura privata: fa prova fino a querela di falso, della sola provenienza delle dichiarazioni di

chi l’ha sottoscritta, semprechè questa non venga disconosciuta.

E’ richiesta forma scritta ad substantiam per:

Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

Contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili e atti di rinunzia a tali diritti;

Contratti di locazione di beni immobili con durata ultranovennale;

Atti di divisione di beni immobili ed altri diritti reali immobiliari.

Gli atti elencati nell’art.1350 sono quelli che necessitano di trascrizione art. 2643 cc.

Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota di trascrizione recante le indicazioni art. 2659cc e la copia del titolo (copia autenticata dell’atto

pubblico o scrittura privata).

Art. 1351 cc.: il contratto preliminare è nullo se non presenta la forma del contratto definitivo, ciò

vale anche per la rappresentanza

La rigidità sulla forma si ha per protezione del consumatore come parte debole.


Il documento informatico

Disciplina del documento informatico D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”. Il documento informatico:

Da chiunque formato, è rilevante e valido a tutti gli effetti se conforme alle disposizioni del codice ed alle regole tecniche;

Se sottoscritto don firma elettronica qualificata o digitale, ha la stessa efficacia della scrittura privata;

Se sottoscritto con firma elettronica, è valutabile in giudizio tenuto conto delle caratteristiche di

qualità e sicurezza.

Firma elettronica ed altri dati in forma elettronica, sono utilizzati quali metodi d’identificazione informatica. E’ qualificata, la firma elettronica ottenuta tramite procedura informatica che garantisce connessione univoca al firmatario, creata con mezzi di cui ha controllo esclusivo.

Firma digitale è firma elettronica qualificata che consente al titolare di rendere manifesta e di

verificare provenienza di un documento informatico.


Il contenuto del contratto. Gli elementi accidentali del contratto

Art. 1322 cc.: Le parti possono autonomamente determinare il contenuto, il quale riflette gli

interessi che le parti vogliono soddisfare. Il contenuto, si articola in parti, clausole.

Le clausole sono parti accidentali (non necessarie) del contratto, le quali identificano la condizione, il termine e l’onere. Esse se inserite sono parti essenziali.


La condizione

Art. 1353 cc.: La condizione è evento futuro ed incerto al verificarsi del quale i contraenti

subordinano l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un patto.

Art. 1354 cc.c1 co.:

Condizione sospensiva: il contratto è ab origine inefficace i suoi effetti iniziano a prodursi se l’evento dedotto in condizione si verificherà;

Condizione risolutiva: il contratto è immediatamente produttivo di effetti.

Art.: 1354 cc. 2 co.:

Condizioni illecite rendono nullo il contratto. Per condizione impossibile è necessario stabilire se:

Condizione sospensiva: il contratto è nullo;

Condizione risolutiva: il contratto resta valido e produttivo di effetti.

Art.: 1354 cc. 3 co.: Disposizioni valide anche riguardo ad una sola parte del contratto, invalidità

solo se la parte in questione è essenziale alla stipula del contratto stesso.

La condizione è:

Casuale: se legata ad un accadimento estraneo alle parti;

Potestativa: se l’evento dipende da una parte;

Mista: se per l’avvenimento concorrono i due fattori.

Art. 1355 cc.: Nullità solo per condizione potestativa sospensiva dal lato del debitore (quella

rimessa all’arbitrio di colui il quale, sotto detta condizione, aliena un diritto o assume

un obbligo – “se vorrò”, “se mi sembrerà conveniente”).

La condizione risolutiva meramente potestativa:

Chi la ritiene nulla ed inefficace;

Chi, facendovi discendere un potere di recesso la ritiene ammissibile nei limiti dell’art. 1373 cc.

Art. 1356 cc.: In attesa che l’evento si verifichi, finché perdura l’incertezza, le parti vertono in una

situazione di pendenza.

Art. 1357 cc.: Chi ha un diritto subordinato a condizione, può disporne in pendenza, ma gli effetti

di ogni atto sono subordinati alla condizione stessa. Abbiamo però una tutela reale,

esercitatile nei confronti di terzi.

Art. 1356 co.1: Se la condizione è sospensiva, il soggetto che ha acquistato il diritto, pur non

potendo vantarne la titolarità, ha un’aspettativa di diritto che lo legittima al

compimento di atti conservativi.

Co.2: Se la condizione è risolutiva, l’acquirente del diritto è titolare dello stesso, potendo

Esercitarlo.

Art. 1361 cc.: L’esercizio del diritto, compete in pendenza della condizione a chi ne è titolare.

Art. 1358 cc.: Nella fase di pendenza, chi si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione

deve comportarsi secondo buona fede (in senso oggettivo).

La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, porta all’obbligo di risarcimento del danno, ma se i comportamento è grave (doloso), le ragioni del contraente deluso sono tutelate in via specifica : Art. 1359 cc. “la condizione si considera avverata se mancata per causa imputabile alla

parte con interesse contrario all’avveramento”.

Art. 1360 cc.: Retroattività della condizione, la condizione creatasi, si considera esistente sin dal

momento della conclusione del contratto. Tranne:

Se le parti o il contratto stabiliscano che gli effetti del contratto o della sia risoluzione debbano riportarsi ad altro momento;

In caso di avveramento di soluzione risolutiva apposta a contratto ad esecuzione periodica o continuata, l’avveramento non ha effetto riguardo le prestazioni già eseguite;

Con riguardo ai frutti separati o maturati prima del verificarsi della condizione, che non devono essere restituiti, salvo diversa disposizione (art . 1361 co.1).

 









Oltre alla condizione espressione dell’autonomia contrattuale, vi è la condizione legale, la dove è la legge a subordinare l’efficacia di un contratto al determinarsi di un evento, essa però soddisfa interessi pubblici. La condizione legale è governata dalla regola di retroattività (art. 1360 cc.).


Il termine e l’onere

Le parti possono inerire nel contratto l’indicazione del momento in cui esso produrrà effetti o cesserà di produrli. Termine può essere individuato con una data o un evento.

Per termine iniziale, il contratto vincola le parti subito, ma esso è inefficace prima del termine indicato. Per termine finale, inefficacia dopo la scadenza del termine.

Vi è il termine legale del contratto, da sostituirsi alla previsione qualora il termine legale sia inderogabile ed imperativo.

Qualora le parti non abbiano previsto un termine è dalla a ciascuna di esse la possibilità di recedere.

L’onere è modo o clausola modale, da apporsi ai soli negozi con causa liberale o a titolo gratuito.

Art. 793 cc.: Donazione modale, il donante può imporre al beneficiario di una donazione, un peso

che assorbe parte delle risorse trasferite, effettuando una prestazione a favore di un

terzo. L’inadempimento può portare alla risoluzione del contratto, se previsto.

L’efficacia del contratto non dipende dall’adempimento dell’onere.

Art. 794 cc.: L’onere illecito o impossibile si dice non apposto, rendendo nulla la donazione, se

motivo determinante di questa.

La rappresentanza

Solitamente il contraente è colui sul quale ricadono gli effetti del contratto, ma può essere che questa coincidenza non vi sia.

Chi è incapace di agire, non può essere parte di un contratto in senso formale, sono i soggetti cui la legge attribuisce la rappresentanza ad agire in nome e per conto dell’incapace. Gli effetti degli atti

compiuti ricadono direttamente sull’incapace.

Rappresentanza legale: trova fonte nella legge, quando il rappresentante spende il nome del

Rappresentato, solo così gli effetti ricadono direttamente su questo. Nasce

automaticamente, essa è una potestà.

Rappresentanza organica: riferimento agli amministratori di un ente.

Potrebbe notarsi contraddizione, infatti, la rappresentanza legale prevede che i due soggetti siano distinti, l’organo è invece parte integrante dell’ente, quindi l’amministratore conura l’ente

medesimo.

Art. 1387 cc.: Può essere l’autonomia del privato a stabilire l’effetto sostituzione, abbiamo la

“rappresentanza volontaria”.

C’è differenza tra rappresentanza diretta ed indiretta. Solo nella prima c’è effetto sostituzione.

Art. 1703 cc.: Il mandato

Art. 1704 cc.: Il mandato con rappresentanza, vi è spendita del nome, divaricazione tra parte in

senso formale e sostanziale, la rappresentanza si proietta all’esterno.

Art. 1705 cc.: Mandato senza rappresentanza, tutti gli effetti ricadono sul rappresentante, fenomeno

d’interposizione gestoria. La rappresentanza ha valore solo sul piano interno.

Artt. 1388 ss.: Rappresentanza volontaria (tranne per i negozi personalissimi), con spendita del

Nome. Il potere deriva dalla volontà dell’interessato, espressa con atto unilaterale

detto procura.

Procura speciale o generale, per una o più operazioni singolarmente determinate o alla totalità degli affari dell’interessato. Essa è atto rivolto a terzi, i quali possono chiedere di esibirla o rilasciarne

copia (art. 1393 cc.). Anche le modifiche o la revoca devono essere rese note (art. 1396 cc.).

Art. 1388 cc.: Il soggetto munito di procura, definisce i limiti dell’agire del rappresentante.

Art. 1398 cc.: La rappresentanza che ecceda i limiti, è equiparata al rappresentante che concluda

contratti senza averne il potere.

Il contratto concluso è inefficace.

Art. 1399 cc.: Se il contratto vada però bene al rappresentato, questo può ratificare. La ratifica, ha

effetto retroattivo, il contratto produrrà i suoi effetti dalla stipulazione. Il terzo che in buona fede abbia concluso il contratto con il falsus procurator, può accordarsi con i rappresentante per sciogliere il contratto, oppure può invitare il rappresentato a

ratificare il contratto assegnando un termine, scaduto il quale la ratifica è negata.

Art. 1398 cc.: Risarcimento del danno sofferto per aver confidato nella validità del contratto per il

terzo, da parte del falso procurator.

Falsus procurator è anche il rappresentante il quale in conflitto d’interessi, curi l’interesse proprio o

quello di terzi.

Art. 1394 cc.: Prevalenza dell’interesse del rappresentato (rispetto al terzo), il contratto diviene

nullo se il terzo era a conoscenza del dolo del rappresentante.

Se il terzo verte invece in buona fede, allora, il contratto resta valido.

Art. 1395 cc.: Quando il rappresentante operi non solo per gli interessi del rappresentato, ma anche

per i propri e per terzi. E’ quindi annullabile il contratto su impugnazione del rappresentato, il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso. Tranne:

Se il rappresentato consente a contrarre con sé stesso;

Se il conflitto d’interessi si può escludere per disciplina dettagliata.

 





Il rappresentante è parte del rapporto in senso formale, egli esprime dichiarazioni a lui imputabili. Il rappresentato, indirizza l’agire del rappresentante, specificando i contenuti del contratto. Se ciò non

avviene può essere il rappresentante a specificare.

Art. 1390 cc.: Rilevanti per l’annullamento del contratto, i vizi di volontà del rappresentante. Per

elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile per volontà

viziata di quest’ultimo.

Art. 1391 cc.: Ipotesi in cui, ai fini della validità, rilevi la buona/mala fede di scienza o ignoranza di

determinate circostanze, limite, la buona fede del rappresentante non sana la mala

fede del rappresentato.

Il contratto concluso dal rappresentante, se il rappresentato ha capacità d’agire, si ripercuote su questo. Il rappresentante è necessario che sia capace d’intendere e di volere.

Per cause d’estinzione del rapporto di rappresentanza s’intendono:

Art. 1396 2 co.: casi in cui venga meno il rapporto interno ed altre cause (art. 1722 cc.), le quali

non sono opponibili a terzi che le abbiano ignorate.

Per la revoca della procura, si applicano per analogia le disposizioni sulla revoca del mandato. La procura irrevocabile è quella conferita nell’interesse del mandatario e di terzi.


Il contratto per persona da nominare

Art. 1401 cc.: Chi conclude un contratto può anche solo in un secondo momento nominare il

destinatario degli effetti.

Art. 1402 cc.: La nomina deve pervenire all’altra parte entro 3 giorni dalla stipula (tranne se

stabilito diversamente) ed è inefficace se non accomnata dall’accettazione del

nominato o se non vi è procura anteriore.

Art. 1403 cc.: Forma vincolata, a pena di nullità, per la dichiarazione di nomina e per gli altri atti,

per i quali è imposta la forma di pubblicità.

Art. 1404 cc.: Per dichiarazione di nomina valida, il soggetto acquista diritti ed assume obblighi del

contratto dal momento della stipula.

Art. 1405 cc.: Se non vi è dichiarazione di nomina o questa sia irregolare, il contratto vede come

parti i contraenti originari.


La cessione del contratto

La cessione comporta il subentro del cessionario nella posizione del cedente dal momento della

cessione.

Art. 1406 cc.: Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo in contratto a prestazioni corrispettive, se

queste non siano state ancora eseguite, purché l’altra vi consenta.

La cessione può essere onerosa o gratuita. Oggetto della cessione è l’intera posizione contrattuale, per questo è necessario che vi sia accordo delle 3 parti (non vale per la cessione del credito).

Il consenso del contraente ceduto può seguire l’accordo tra cedente e cessionario o può essere preventivo: art. 1407 cc. “la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o accettata”. In presenza di una clausola “all’ordine” o altra equivalente, la cessione del contratto è più agevole facendosi a meno della notifica/accettazione.

La forma della cessione è libera, altri ritengono che essa debba avere stessa forma del contratto.

Art. 1408 cc.: Regola i rapporti tra cedente e cessionario. Quando la sostituzione diviene efficace,

il primo è liberato dall’obbligo, almenoché non sia diversamente stabilito.

Art. 1409 cc.: Al cessionario, il contraente può opporre tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma

non quelle derivanti da altri rapporti (t.d.p.).

Art. 1410 cc.: Verso il cessionario, il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto e non

deve intervenire per inadempimento del contraente ceduto, salvo che non abbia

assunto garanzia.

Abbiamo cessione volontaria e legale.


L’interpretazione del contratto

Il contenuto del contratto si evince tramite interpretazione, la quale identifica anche il tipo al quale il contratto va ricondotto, quest’opera è detta “qualificazione”.

I canoni sono stabiliti dalla legge e si differenziano in:

Soggettivi: miranti alla ricerca della reale volontà delle parti;

Oggettivi: diretti a cogliere il significato oggettivo della volontà.

Innanzitutto si ricorre ai criteri soggettivi, solo in un secondo momento a quelli oggettivi, in quanto

questi snaturano la volontà delle parti stesse.

Art. 1362 cc.: Il significato del contratto è quello conforme alla comune intenzione delle parti.

Bisogna rifarsi al senso letterale nonché all’elemento logico.

Co.2: Fa riferimento alla valutazione del comportamento delle parti.

Art. 1363 cc.: Le clausole del contratto devono interpretarsi le une per mezzo delle altre,

attribuendo ad ognuna il senso che emerge dal complesso dell’atto.

Art. 1364 cc.: Se il contratto contiene espressioni generali, si presume che la portata del contratto

sia limitata agli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 cc.: Richiama le espressioni esemplificative, al fine di spiegare un patto.

Art. 1366 cc.: Impone d’interpretare secondo buona fede. Sono posti in connessione buona fede ed

affidamento, data una dichiarazione che l’altra parte ha ragione d’intendere con un

certo significato, sarà questo il significato secondo buona fede.

Art. 1367 cc.: Principio di conservazione del contratto, imponendo d’interpretare le clausole nel

senso in cui possono avere effetto. Il principio entra in gioco quando non siano stati

sufficienti i criteri soggettivi.

Art. 1368 cc.: Il criterio ha portata sussidiaria, rinviando agli usi interpretativi.

Art. 1369 cc.: Il criterio ha portata sussidiaria, viene preferito il “senso più conveniente alla natura

(tipo di contratto) e all’oggetto del contratto”.

Art. 1370 cc.: Per l’esigenza di tutelare il contraente, le clausole, nel dubbio sono interretate a

favore di questo, contro chi le ha unilateralmente poste (criterio prioritario).

Art. 1371 cc.: Contiene 2 criteri da utilizzare qualora il contratto sia ancora oscuro.


Qualora ancora non si possa intervenire ad interpretazione, bisogna guardare all’economia del contratto:

Contratto a titolo gratuito: interpretazione meno gravosa per l’obbligato;

Contratto a titolo oneroso: interpretarlo in modo che realizzi un equo contemperamento degli

interessi delle parti.

Se il contratto è assolutamente intelligibile, sarà dichiarato nullo.


Le fonti di integrazione del contratto. Equità e buona fede

Tramite l’interpretazione, si tenta di supplire alle lacune dell’autonomia privata. Sono le pari a

stabilire il contenuto del contratto, ma è concesso che possano concorrere delle fonti eteronome.

Art. 1374 cc.: Il contratto obbliga le parti a quanto è espresso e a tutte le conseguenze che ne

derivano secondo la legge/usi/equità.

Art. 1418 cc.: La norma imperativa afferma un interesse pubblico, il contratto che violi data norma

è nullo. Anche se la violazione sia circoscritta ad una parte o a clausole, se risulti che altrimenti le parti non avrebbero concluso il contratto. In caso contrario, la nullità è

parziale.

Art. 1419 cc.: Nullità parziale nel caso in cui le clausole nulle siano sostituite di diritto da norme

imperative (art. 1339 cc. identifica i casi).

Altra fonte integrativa del contratto è costituita dagli usi (in mancanza di legge), art .8 preleggi. Abbiamo distinzione tra usi normativi (art. 8 prel.) e usi negoziali, art. 1340 cc.

Questi sono identificabili nelle prassi contrattuali consolidate, esse hanno portata integrativa del contratto, in quanto vengono inserite solo se non contrarie alla volontà delle parti.

Esiste una “presunzione di vigenza”, le clausole d’uso pur se non espressamente contemplate,

integrano il regolamento contrattuale, presumendo che le parti abbiano inteso adeguarsi.

L’equità è fonte giudiziale, assolvendo ad una funzione correttiva del regolamento contrattuale (art. 1384 cc), l’art. 1374 cc., da invece al giudice la possibilità di integrare il contenuto del contratto se esso presenti lacune. E’ quindi necessaria incompletezza, per ricorrere all’equità.

Il giudice può pronunciarsi i via equitativa, per completare il contratto senza contrastare la volontà

delle parti.

Importante è la buona fede, per i comportamenti accessori alla prestazione (dovere di avviso, di protezione della persona . ). Tramite la buona fede, al giudice è dato di modificare il contratto, dovendosi comunque raccordare ai principi costituzionali.

La buona fede opera anche quale limite delle pretese di adempimento, esplicandosi tramite il controllo giudiziale sull’agire dei soggetti, di modo da evitare abusi.


Gli effetti del contratto

Art. 1372 cc.: Il contratto ha la stessa forza della legge tra le parti. Il contratto può essere sciolto

solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Esso ha quindi efficacia vincolante, nessuna delle parti può unilateralmente scioglierlo o imporre modifiche del contenuto.

Il contratto è irrevocabile, salvo che le parti vogliano estinguerlo.

Art. 1321 cc.: Sul contratto estintivo basato sul mutuo consenso.

Al recesso si connette lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale, solo se vi sia una previsione di legge: “recesso legale”.

Il recesso convenzionale. La caparra

Art. 1373 cc.: Se ad una delle parti è data la facoltà di recedere dal contratto, questa può essere

sempre esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione.

Le parti possono già nel contratto decidere l’ammontare della caparra.

Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche dopo che il contratto abbia avuto esecuzione, ma non vale per le prestazioni già eseguite o in corso.

Se il recesso è esercitato, ha valenza ex nunc. A volte la previsione pattizia di un preavviso di

recesso e lo scioglimento conseguirà alla scadenza del termine fissato nel preavviso.

Art. 1386 cc.: Le parti che stabiliscano di recedere possono associare alla previsione una caparra

penitenziale, la quale ha la funzione di corrispettivo del recesso. Se la somma è versata dal recedente, resterà incamerata da ci l’ha ricevuta, se sarà questo ad esercitare il recesso, scatterà per lui l’obbligo di restituire il doppio dell’importo

percepito.

Diversa è la caparra “confirmatoria”, che presuppone l’inadempimento del contraente.

Art. 1385 cc.: La caparra ha anche funzione solutoria, se al momento della conclusione del

contratto una parte da all’altra una somma di denaro o cose fungibili, la caparra in caso di adempimento deve essere restituita.

Co.2: Ipotesi d’inadempimento: se inadempiente è chi ha versato la caparra, l’altra parte

può recedere dal contratto ritenendola acquisita; in caso contrario, l’altra parte può recedere esigendo il doppio della caparra.

La parte non inadempiente potrebbe non voler recedere, ma ottenere la prestazione (dovendo in caso dare all’inadempiente la caparra o tenerla come garanzia).


Il recesso legale

Molti i contratti per cui la legge da alle parti il diritto di recesso:

Contratti a tempo indeterminato: es. se per la somministrazione non è stabilita la durata, contratti di lavoro . ;

Per contratti a durata determinata: es. vendita d’immobili, locazione .


Recesso e ius poenitendi

E’ previsto un diritto di recesso unilaterale a portata generale, risultante dalle norme individuati i casi in cui il recesso è inoperante.

Libertà e discrezionalità dell’esercizio:

Il mero ravvedimento maturato dopo la conclusione del contratto basta a porre il consumatore nella condizione di provocare lo scioglimento. E’ sufficiente mandare all’operatore commerciale, una lettera tramite raccomandata, della comunicazione di voler recedere (nel caso con riconsegna della merce).

Termine di decadenza breve:

Art. 64 – 73 cod. cons.: E’ di 10 giorni lavorativi.

Irrinunciabilità al diritto di recesso, salvo diversa regolamentazione nel senso più favorevole al consumatore.

Il diritto di recesso non è connesso al amento di penalità. Fino alla scadenza del termine per

lo ius poenitendi, vi è il divieto di ricevere acconti.

Art. 47 cod. cons.: Disciplina in via generale, contratti e proposte fuori dai locali commerciali,

l’informazione sul recesso.

Un’informazione precontrattuale;

La conferma delle informazioni rese nella fase precontrattuali, da effettuarsi per iscritto o su altro supporto duraturo.

 
Art. 52 - 53 cod. cons.: Attengono ai contratti a distanza e prevedono:





In caso di mancata, inesatta o incompleta informazione, vi è la dilatazione del tempo per l’esercizio del recesso, fino a 60 – 90 giorni.


Lo ius poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del mercato

La negoziazione a distanza interessa soggetti “assenti”. Nella velocità con cui questo genere di contrattazioni si realizzano, è facile prendere decisioni non sufficientemente ponderate. Lo ius poenitendi è concesso sia al consumatore il quale utilizzi mezzi telematici per la conclusione dei contratti, nonché al consumatore preso alla sprovvista.


Lo ius variandi

Modifiche ed integrazioni al contratto possono essere apportate solo tramite un nuovo accordo.

Ma vi sono delle eccezioni:

Art. 1661 cc.: Autorizza il committente dell’opera appaltata ad operare variazioni al progetto, di

ammontare limitato;

Art 117 – D. Lgs. 1993/385: Variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse, solo se ciò

è espresso nella clausola del contratto.


Il principio di relatività del contratto. Il contratto a favore di terzi

Art. 1372 cc.: Il contratto ha forza di legge tra le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi, che

nei casi previsti dalla legge.

La deroga al principio di relatività (il contratto è relativo solo alle parti contraenti), può concepirsi

solo dove gli effetti siano favorevoli per il terzo, salva la facoltà per questo di rifiutare il beneficio.

Può accadere che due parti perfezionino un contratto attributivo di un diritto in capo ad un terzo. Abbiamo lo stipulante ed il promettente (padre che dice ad un insegnante di fare lezioni al lio).

Art. 1411 cc.: Affinché il contratto sia valido, è necessario che lo stipulante abbia un interesse

nell’attribuzione di un diritto ad terzo. Questo acquista il diritto contro il promettente

per effetto della stipulazione. Il terzo non è parte del contratto, ma quale titolare del

diritto, può esercitarlo e in caso d’inadempimento del promettente, può agire nei suoi

confronti. Dell’accettazione del terzo si può fare a meno, ma qualora questo profitti si

deduce un’adesione (questo per evitare che lo stipulante si ritiri). Il terzo può sempre

rinunciare, la prestazione rimane in capo allo stipulante (s.p.c.).

Art. 1412 cc.: In caso prestazione a favore di terzo a seguito della morte dello stipulante, questo

può revocare con disposizione testamentaria.

Se il terzo premuore alo stipulante, il beneficio va a favore dei suoi eredi.

Art. 1413 cc.: Il promettente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto, ma non

quelle che sorgano da altri rapporti.



Contratti consensuali e reali. Contratto ad effetti reali e principio

consensualistico

Contratti consensuali: vi è accordo tra le parti che vale a perfezionare il contratto;

Contratti reali: si perfezionano tramite consegna della cosa che ne costituisce l’oggetto.

Art. 1376 cc.: Il contratto ad effetti reali, produce come effetto, la traslazione di beni o diritti.

Proprietà e diritto si acquisiscono tramite il consenso delle parti. Tramite il contratto ad effetti reali,

si ha il trasferimento di beni e diritti (o tramite usucapione, regola “possesso vale titolo”).

Art. 1378 cc.: Qualora si tratti di cosa generica o determinata solo nel genere, la proprietà si

trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. La cosa deve essere determinata e solo dopo ciò si può procedere.


Il sistema tavolare e la trascrizione

Il sistema tavolare riguarda gli immobili ed è alternativo al quello della trascrizione. Il sistema tavolare è ordinato in relazione ai beni e non in considerazione dei soggetti titolari dei diritti. Ogni immobile è censito nei libri fondiari e nella ina relativa all’immobile, vengono annotati tutti gli atti di trasferimento, a seguito di un decreto del giudice tavolare.

L’intavolazione (valenza costitutiva) trae titolo dalla conclusione del contratto di trasferimento.

La trascrizione è un atto di pubblicità dichiarativa, che rende l’atto opponibile erga omnes.

Art. 2643 cc.: La trascrizione ha riguardo alle vicende costitutive, traslative o modificative del

diritto di proprietà di beni immobili o di altri diritti reali su di essi. La trascrizione è,

inoltre, un onere.

Art. 2660 cc.: La trascrizione riguarda anche gli acquisti a causa di morte di diritti reali immobiliari

Art. 2652 cc.: L’onere di trascrizione si estende alle domande giudiziali, se si riferiscono ai diritti

di cui l’art. 2643 cc. o alle sentenze rese all’esito dei giudizi così promossi.

La trascrizione deve essere richiesta al conservatore dei registri immobiliari , secondo le modalità di

cui gli artt. 2657 ss. I registri immobiliari sono ordinati su base personale.

Art. 2644 cc.: Gli atti di acquisto inter vivos, non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque

titolo hanno acquisito diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente agli atti medesimi. In caso di conflitto tra più acquirenti, prevale il titolo che sia stato prima trascritto.

2 co.: La trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna

trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, qualora l’acquisto

risalga a data anteriore.

Art. 2650 cc.: Continuità delle trascrizioni – premessa l’esistenza di un atto di acquisto soggetto a

trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto. Le trascrizioni

poi producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.

Trascrizione delle domande giudiziali

Art. 2655 cc.: Annotata la sentenza di risoluzione, questa prevarrà su tutte le trascrizioni anteriori,

sempreché successive alla trascrizione della domanda giudiziale, si determina una

retroazione sugli effetti della sentenza.

Trascrizione dei contratti con effetti traslativi.

Trascrizione dei contratti preliminari (art. 2645 cc.), volti alla conclusione di contratti definitivi

sul conferimento della proprietà di beni immobili o alla costituzione di diritti reali immobiliari.

Art. 2645 co.2: Prevalenza della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza di

accoglimento della domanda art. 2932 cc. sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite

contro il promettente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

Si connette alla trascrizione del preliminare un effetto di prenotazione simile a quello registrato, con riferimento alla trascrizione delle domande giudiziali.

L’effetto, cessa di operare se entro un anno dalla data convenuta per la stipula del definitivo, ed entro 3 anni dalla stipula del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o

di altro che costituisca esecuzione.

Art. 2645 cc.: Gli atti che possono essere trascritti, secondo l’art., sono quelli redatti in forma

pubblica on i quali beni immobili o mobili registrati, vengono destinati, per un periodo non superiore a 90 giorni o per la durata della del beneficiario, alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela. Di modo che:

Per la realizzazione dello scopo possa agire qualsiasi interessato;

I beni conferiti e i loro frutti, non possano essere impiegati per scopi diversi, né assoggettati ad esecuzione forzata.

 






Principio consensualistico e regole di soluzione dei conflitti

Art. 2644 cc.: Tra più acquirenti dello stesso dante causa, prevale colui che per primo abbia

trascritto.

La regola vale ove ci si trovi di fronte a trasferimento di proprietà o diritti reali su beni immobili o

mobili registrati.

Art. 1155 cc.: Nell’ipotesi in cui taluno con successivi contratti alieni a più persone un bene

immobile, è accordata prevalenza a quella che ne abbia acquistato in buona fede il

possesso anche se il titolo risale a data posteriore.

Art. 1380 cc.: Conflitto tra più diritti reali di godimento – a favore di colui che per primo abbia

conseguito il godimento del bene e se nessuno l’abbia conseguito, a quello che disponga del titolo di data certa anteriore.


La simulazione

Art. 1414 cc.: Il contratto simulato, volto determinare una situazione fittizia, non produce effetto

tra le parti.

La simulazione:

Può esaurirsi nella conclusione di un contratto simulato che le parti vogliono improduttivo di effetti e che cela la conservazione dello status quo ante – SIMULAZIONE ASSOLUTA;

Può consistere nella stipulazione di un contratto simulato destinato ad occultare la conclusione di un distinto contratto avente natura diversa e destinato a produrre effetti tra le parti –

SIMULAZIONE RELATIVA.

Art. 1414 cc.: Per simulazione relativa, è inefficace il contratto simulato, ma per il contratto

dissimulato, bisogna guardare ai requisiti di sostanza e forma. Ove il contratto violi una norma imperativa o presenti causa illecita sarà nullo ed inefficace; Ma se una locazione (contr. Simulato) occulta una compravendita (contr. Dissimulato), quest’ultima avrà effetto, se le parti lo stabiliscano in un testo scritto.


Ove uno dei contraenti intenda far valere il contratto simulato, l’altro potrà dare prova documentale

della simulazione.

Art. 1417 cc.: Non è consentito alle parti di avvalersi della prova testimoniale, a meno che non sia

diretta a far emergere l’illiceità del contratto dissimulato.

Dissimulazione rispetto a terzi: i terzi cui la simulazione abbia arrecato pregiudizio, possono impiegare qualsiasi mezzo per dare prova della simulazione, compresa la prova testimoniale.

I terzi che hanno tratto vantaggio dal contratto. Per questi vi è protezione:

La simulazione può riferirsi all’intero contratto o alla singola clausola;

Interposizione fittizia di persona: è simulazione reale soggettiva. Sulla base di un accordo simulato, vi è un soggetto il quale assume fittiziamente la posizione contrattuale di un altro soggetto.


La patologia del contratto. Generalità

Artt. 1218 ss.: Ove uno dei contraenti venga meno all’esatta attuazione del regolamento

contrattuale, scatta la regola della responsabilità.

La regola della responsabilità, vale a sanzionare il comportamento assunto in violazione del contratto.

La regola d’invalidità ha diretta incidenza sull’atto negoziale, inoltre, se il contratto evidenzia contrasto con norme inderogabili, la regola interviene per ripristinare la legalità

La regola d’inefficacia, contratti nulli solo in taluni casi possono generare effetti.


La responsabilità contrattuale

Gli impegni volontariamente assunti da contratto, se violati, portano a responsabilità.

Responsabilità contrattuale: chi contravviene ad un obbligo che lo lega ad un altro soggetto;

Responsabilità extra-contrattuale: chi contravviene ad un dovere generico di rispettare la sfera

giuridica altrui.

Onere della prova:

Chi fa valere la responsabilità contrattuale deve solo dimostrare l’esistenza del titolo da cui deriva la sua pretesa, essendo l’altra parte a dover dimostrare di aver eseguito o di non aver potuto adempiere;

Chi agisce in via extracontrattuale deve provare l’esistenza dell’illecito, il fatto dannoso.

Termine di prescrizione del risarcimento:

  1. Termine decennale;
  2. Termine di 5 anni, potendosi estendere per danni morali.

E’ possibili un concorso tra le 2 forme di responsabilità. Si discute sul cumulo dei risarcimenti.


Risarcimento del danno ed adempimento in natura

Il risarcimento del danno copre l’interesse positivo, la misura risarcitoria assicura all’avente diritto il valore in termini pecuniari della prestazione ineseguita, ponendo l’inadempiente in una condizione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se gli impegni contrattuali fossero stati onorati.

Al contraente non inadempiente è data la possibilità di ottenere l’adempimento coattivo o in natura della prestazione inadempiuta.

Può ipotizzarsi che i due adempimenti concorrano.

All’adempimento in natura, fa riferimento l’art. 1453 cc., il quale riserva al contraente non inadempiente la facoltà di scegliere tra la domanda d’inadempimento o la risoluzione del contratto. Si può richiedere l’esatta esecuzione.


La risoluzione del contratto per inadempimento. Risoluzione giuridica

e risoluzione di diritto

La risoluzione del contratto è operativa solo per contratti a prestazioni corrispettive. La risoluzione viene utilizzata qualora a causa di eventi sopraggiunti l’obbiettivo del contratto sia irraggiungibile. La risoluzione è prevista in tre casi:

Art. 1453 – 1462 cc.: Risoluzione per inadempimento;

Art. 1463 – 1466 cc.: Risoluzione per impossibilità sopravvenuta;

Art. 1467 – 1469 cc.: Risoluzione per eccessiva onerosità.

La risoluzione per inadempimento (in alternativa all’adempimento in natura). La parte convenuta nel giudizio di risoluzione, stante il venir meno dell’interesse dell’altra ad ottenere l’adempimento, può disporre diversamente della prestazione dovuta e non può più adempiere alla propria obbligazione. L’azione di risoluzione può concorrere con il risarcimento del danno.

La risoluzione è effetto di una sentenza costitutiva che retroagisce al momento della conclusione del contratto, prevedendo l’obbligo di provvedere alla restituzione delle prestazioni eseguite. La

risoluzione non ha effetti nei confronti di terzi, tranne per la trascrizione della domanda risolutiva.

Art. 1459 cc.: Risoluzione per inadempimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, si

può pervenire allo scioglimento del patto interessato, ma non dell’intero contratto,

tranne che la prestazione fosse essenziale.

La risoluzione di diritto (senza l’intervento del giudice) in tre casi:

Art. 1457 cc.: Infruttuoso decorso del termine, se la parte è ancora interessata alla prestazione, deve darne notizia, altrimenti il contratto si ritiene risolto;

Art. 1454 cc.: La parte non inadempiente intima alla controparte di adempiere in un congruo termine, dichiarando che decorso inutilmente il termine, il contratto sarà risoluto. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni (sdp).

Art. 1456 cc.: Inadempimento dell’obbligazione oggetto di una clausola risolutiva espressa. I contraenti stabiliscono che il contratto è risolto, qualora vi sia mancato o inesatto adempimento di una o più obbligazioni determinate. Nel caso, la parte deve avvisare di voler attuare la

clausola risolutiva.

Nonostante la stragiudizialità, è possibile che vi sia in un secondo momento il controllo del giudice,

sulla legittimità del potere di autotutela (risoluzione di diritto).

Altri 2 metodi di autotutela attivabili, di fronte al rischio d’inadempimento:

  1. Eccezione d’inadempimento;
  2. Sospensione dell’esecuzione della prestazione.
  1. Art. 1460 cc.: Ciascuna parte, di un contratto a prestazioni corrispettive, può rifiutarsi di adempiere se l’altro non adempie. L’eccezione d’inadempimento è preclusa se nel contratto sia stata inserita una clausola d’inopponibilità delle eccezioni volte ad evitare o ritardare l’effettuazione della prestazione, la clausola non ha effetto per eccezioni di nullità, annullabilità ed inadempimento è preclusa ove il rifiuto di adempiere sia legato a mala fede
  2. Art. 1461 cc.: La sospensione dell’esecuzione qualora le condizioni economiche dell’altro siano tali da porre in pericolo il conseguimento della prestazione.



Sopravvenienze e rischio contrattuale. La risoluzione del contratto per

impossibilità sopravvenuta

L’idea del rischio contrattuale si connette all’eventualità della frustrazione dell’interesse che le parti mediante il contratto volevano realizzare, in conseguenza dell’intervento sopravvenuto di eventi

esterni.

Art. 1256 cc.: Ove l’impossibilità non sia imputabile al contraente, l’obbligazione si estingue. Per

contratto a prestazioni corrispettive, entrambe le parti sono liberate.

La risoluzione non opera se l’impossibilità è solo parziale, ma l’altra parte ha diritto ad una

corrispondente riduzione della prestazione, ferma restando, la possibilità di recesso.

Art. 1465 cc.: Nei contratti con effetti reali, il perimento della cosa per causa non imputabile,

all’alienante, non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione.

La disposizione estesa al caso in cui l’effetto traslativo/costitutivo, sia differito fino allo scadere di un termine. L’acquirente a termine iniziale sopporta il rischio del perimento e resta obbligato (il termine è futuro, ma certo). Diverso il caso di trasferimento con condizione sospensiva: essendo l’effetto traslativo incerto, l’acquirente non è tenuto a porre in essere la prestazione.


La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. La

presupposizione

Eventi sopravvenuti possono rendere più onerosa la prestazione.

Nulla questio per contratti aleatori (è nella possibilità che ciò accada), e là dove gli eventi in

questione rientrino nella normale alea contrattuale.

Art. 1467 cc.: Risoluzione per via giudiziale e con sentenza costitutiva, dei contratti ad esecuzione

continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, ove la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa è concesso alla parte contro la quale la risoluzione è domandata , di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni

del contratto.

Se il contratto rientra nello schema art. 1333 cc., prevedendo obbligazioni a carico di una sola delle parti, non trova applicazione il rimedio risolutorio, ma la parte obbligata può chiedere una riduzione della prestazione o modifica delle modalità d’adempimento.

Abbiamo due metodi di soluzione:

Scioglimento del vincolo;

Metodo conservatorio, con revisione (metodo ottimale).

La presupposizione è volta a salvaguardare l’equilibrio contrattuale originario, la giurisprudenza ne identifica la ricorrenza, quando una situazione può essere ritenuta presente dai contraenti, nella formazione del consenso, come presupposto comune con valore determinante ai fini dell’esistenza del vincolo contrattuale.

Oltre a casi di sopravvenienza delle circostanze , vi sono casi connotati dalla mancanza originaria di una situazione erroneamente data per esistente.


L’invalidità del contratto. La dialettica nullità-annullamento e il regime delle relative azioni


Nullità ed annullamento sono autonomi e distinti, in quanto il rimedio è generale per la nullità, particolare per l’annullamento.

Artt. 1420 – 1446 cc.: Il contratto plurilaterale, non risente dell’annullamento o della nullità che

colpisca il vincolo di una sola delle parti (salvo che questa non sia essenziale).

Differenze ci sono

Annullabilità

Nullità

Le sentenze di annullabilità sono pronunce di natura costitutiva (valide in senso retroattivo);

L’agire in annullamento è attribuito solo alla parte nel cui interesse l’annullamento è dato dalla legge (art. 1441 cc.), ma regime analogo alla nullità, si ha per l’incapacità del condannato.

Per l’annullabilità non vi è rilevabilità d’ufficio (art. 1441 cc.);

Azione di annullamento ha prescrizione quinquennale ed il giorno da cui parte la decorrenza è individuato in momenti diversi (art. 1442 cc.);

Art. 1445 cc. ove l’annullamento del contratto non dipenda dall’incapacità legale, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso ed in buona fede, se la trascrizione del titolo è anteriore alla data della trascrizione della domanda d’annullamento;

Art. 1444 cc., la convalidabilità è ammessa  per 2 specie: espressa e tacita – è implicata una sanatoria del vizio;

Si definisce annullabile l’atto che non mancando degli elementi essenziali del tipo, presenta vizi non gravi.


Le sentenze di nullità sono di mero accertamento;

La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (art. 1421 cc.);

Per la nullità, art. 1421 cc., vi è rilevabilità d’ufficio;

Art. 1442 cc. imprescrittibilità dell’azione di nullità;

La nullità è sempre opponibile a terzi tranne per due casi: acquisto a titolo originario del terzo, che non risente del vizio nel titolo precedente; Meccanismo della trascrizione sanante, se la domanda diretta a far dichiarare la nullità è trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi;

Convalidabilità è negata per il contratto nullo – non si può sanare il vizio;

Il contratto nullo, può essere rinnovato, tramite la trasfusione in un nuovo contratto;

Il contratto nullo può essere convertito;

La nullità delle clausole vessatorie, non si estende al contratto, il quale rimane per il resto valido ed efficace;

Si considera nullo l’atto viziato gravemente in una sua parte costitutiva.


Le cause di nullità del contratto

Il giudizio di nullità, presuppone che il contratto sia identificabile, in caso contrario il contratto si

dice inesistente.

Art. 1418 cc.: Sono elencate tutte le cause di nullità, la prima è la violazione di norme imperative

(norme inderogabili le quali impongono specifici divieti, presidiando la conformità dell’agire dei privati a valori, obiettivi ed interessi inalienabili). Seconda causa di

nullità è la mancanza di uno dei requisiti nell’art. 1325 cc.

Importante è definire quando una causa del contratto sia da definire illecita, ci si rifà all’art. 1343 cc. il quale rinvia alla contrarietà:

A norme imperative – contratti leciti, ma conclusi per eludere l’applicazione di una norma imperativa;

All’ordine pubblico – insieme di principi, valori e regole che informano l’organizzazione sociale, politica ed economica della società in una fase storica. Essi sono contenuti in leggi o altre fonti, ma spesso sono nella costituzione. Diverso è il concetto di ordine pubblico economico, diretto ad assicurare protezione a determinati gruppi sociali;

Al buon costume – regole di comportamento inespresse in norme, la sui osservanza s’impone corrispondenti alla coscienza etica e morale diffusa. Sono cambiati con il tempo i parametri

relativi all’individuazione

Altra circostanza che provoca nullità del contratto è la presenza di un motivo illecito:

Art. 1345 cc.: Sancisce l’illiceità del contratto qualora le parti si siano determinate a concluderlo

solo per un motivo illecito comune ad ambedue le parti.

Art. 1418 cc.: Causa di nullità del contratto è la mancanza nell’oggetto dei requisiti di possibilità,

liceità, determinatezza o determinabilità stabiliti dall’art. 1346 cc. Inoltre, altri casi

di nullità possono essere stabiliti dalla legge.


Le cause di annullamento del contratto

Incapacità legale di una delle parti;

Incapacità naturale/d’intendere e di volere ;

Errore;

Dolo;

Violenza.

 
Artt. 1425 – 1427 cc.: Individuano 5 cause di annullamento:





L’errore

L’errore è falsa o distorta rappresentazione della realtà di fatto o di diritto che fa da sfondo alla determinazione contrattuale. Può cadere:

Sulla trasmissione à Errore ostativo;

Sul processo di formazione del consenso à Vizio.

L’errore è invalidante se essenziale e riconoscibile.

  1. Errore che cada sulla natura o sull’oggetto del contratto, esso ha a riguardo la natura del contratto, risolvendosi in un errore sull’identità della prestazione ivi dedotta o in un errore sulle qualità e/o sul contenuto “essenziali” della prestazione;
  2. Le qualità che possono definirsi determinanti sono: Uno di natura oggettiva che rinvia alle qualità normalmente proprie dell’oggetto della prestazione; L’altro, in senso soggettivo, rimanda alla considerazione di caratteristiche “secondarie” dell’oggetto, ma determinanti per il consenso;
  3. L’errore è essenziale “quando cade sull’identità o sulle qualità personali del contraente, sempre che determinanti per il consenso.
 
Art. 1429 cc.: Il requisito dell’essenzialità è valutato sulla base di criteri oggettivi












Essenziale è anche l’errore di diritto, ingenerato da falsa/distorta rappresentazione circa l’esistenza,

l’interpretazione e/o l’applicazione di norme giuridiche.

L’errore di diritto non sussiste per:

La scusa dell’ignoranza “Ignorantia legis non excusat”;

A colui il quale ha acquistato cosa generica, non è dato ottenere l’annullamento del contratto concluso nell’erroneo convincimento che egli potesse dirsi proprietario;

L’errore sui motivi, per cui è posto in essere un acquisto, tranne nei casi di donazione o testamento;

Errore di previsione economica;

Errore sul valore e/o sul prezzo della prestazione, salve le ipotesi in cui esso sia effetto di un errore su qualità essenziale dell’oggetto della prestazione;

Non da luogo ad annullamento, ma a rettifica, l’errore di calcolo che cade sull’operazione matematica; Nel caso in cui, però, il computo sia determinante al consenso, il contratto è annullabile.


Si evita l’annullamento qualora il contraente, accetti l’esecuzione delle prestazioni secondo le

modalità del contratto che l’errante voleva concludere.

Art. 1431 cc.: L’errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del

contratto o alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe

potuto rilevarlo.

Si ritiene che l’errore renda annullabile il contratto a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sua riconoscibilità, non essendovi alcun affidamento da proteggere. Meno problemi vi sono per l’errore bilaterale.


Il dolo

Il dolo è causa di annullamento del consenso, qualora determinante ai fini del consenso; esso si sostanzia nel ricorso a raggiri maliziosi, astuzie, artifizi realizzati tramite contegni

commissivi/omissivi, posti intenzionalmente in essere.

Art. 1440 cc.: Ove il dolo abbia influenzato un consenso che comunque sarebbe stato espresso,

siamo in presenza di dolo incidente. Non gioca la regola d’invalidità, bensì quella di

responsabilità, chi ha agito dolosamente, è tenuto al risarcimento del danno.

Il dolus bonus, rimanda ai comportanti tesi ad esaltare le qualità di un prodotto. Ove il bene acquistato non presenti le qualità pubblicamente divulgate, il consumatore è legittimato ad ottenere tutela.

Non è invalidante il contratto, il silenzio.


Artt. 1892 – 1893 cc.: Reticenza ed informazioni inesatte nel contratto di assicurazione. Non sono

necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni o della reticenza, riguardo a circostanze determinanti il

consenso.

Ove il dolo sia reciproca o bilaterale, il contratto è annullabile su istanza delle parti.

La tutela risarcitoria può concorrere con quella d’annullamento.

Se l’inganno proviene da terzo, occorre valutare se la controparte del raggirato, abbia tratto da ciò vantaggio e se ne fosse a conoscenza. In caso positivo, il contratto è annullabile, altrimenti il contratto è valido, restando per il terzo il risarcimento del danno causato.


La violenza

La violenza quale vizio del consenso è solo quella morale, quella fisica renderebbe il contratto nullo:

Violenza relativa: limita e comprime la libertà;

Violenza assoluta: elimina in toto la libertà della determinazione della volontà.

Art. 1435 cc.: La vittima è a conoscenza dei termini della situazione, ma non desiderando di

concludere il contratto, vi è costretto dalla minaccia di un male futuro.

Art. 1436 cc.: L’annullamento del contratto è rimesso alla valutazione delle circostanze da parte del

Giudice.

Per identificare cosa s’intenda per “ingiustizia del male”, ci si rifà ai parametri del danno ingiusto

art. 2043 cc. La violenza può essere non esplicita, indeterminata ed indiretta.

Art. 1437 cc.: Non è annullabile il contratto concluso in presenza di timore reverenziale.

Anche la violenza putativa (solo presunta, da chi se ne crede vittima), non da luogo ad annullamento, almeno che questa non sia rilevabile anche da persona sensata.

Oltre all’annullamento si perviene al risarcimento del danno, da parte di chi ha esercitato la violenza.

La rescissione del contratto

La rescissione è consentita in presenza:

Di un contratto concluso in stato di pericolo;

Di un contratto concluso in stato di bisogno.

Lo squilibrio economico originario tra le prestazioni, non è indice di patologia del contratto, ciò che conta è il risultato dell’incontro tra i consensi integri e liberamente raggiunti ed espressi.

La rescissione interviene, in presenza di prestazioni talmente squilibrate da rendere iniqua ed irragionevole la conservazione dell’operazione realizzata. L’eliminazione si ha con sentenza costitutiva del giudice avente effetto retroattivo e si sostanzia nell’invalidazione del contratto:

Prescrizione dell’azione, il termine è solitamente di un anno, con impossibilità, dopo, di operare la rescissione;

Negazione della convalidabilità del contratto rescindibile;

Inopponibilità della rescissione in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi.

Abbiamo due fattispecie di rescissione:

Il contratto con cui una parte abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, per salvare sé o altri dal pericolo di danno grave, può essere rescisso dalla parte che si è obbligata (art. 1447 cc.);

Art. 1448 cc., presuppone lo stato di bisogno di una delle parti. In condizione di grave disagio, per scongiurare un pericolo maggiore, la parte assume decisioni penalizzanti, concludendo un contratto a prestazioni sproporzionate. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la

domanda è proposta.

Art. 1450 cc.: E’ concesso al contraente contro il quale è proposta la rescissione, di evitarla

offrendo una modificazione del contratto atta ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni.


I singoli contratti tipici


Premessa

Art. 1322 cc.: Tra le libertà date ai privati, vi è quella di regolare i propri interessi avvalendosi dei

modelli tipizzati al legislatore o per via della conclusione di contratti che non

appartengono ai tipi aventi disciplina particolare.

La compravendita

La compravendita comporta il trasferimento della proprietà di un bene o di un altro diritto. E’ un contratto ad effetti reali, a natura onerosa.

Consegnare la cosa al compratore;

Fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto trasferito;

Garantire il compratore dai vizi della cosa.

 
Il prezzo può essere indicato nel contratto, affidato alla determinazione delle parti o ad un terzo.

Art. 1476 cc.: Elenca le obbligazioni del venditore:




Art. 1498 cc.: Il compratore è tenuto a are il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

Art. 1499 cc.: Qualora la cosa produca frutti o altri proventi, è tenuto a corrispondere gli interessi

sul prezzo.

Art. 1475 cc.: Sono poste a suo carico le spese del contratto e le altre accessorie.

In caso di evizione, si può avere la risoluzione del contratto con restituzione all’acquirente del prezzo e del rimborso per le spese effettuate.

Artt. 1484 – 1480 cc.: Analoga tutela per l’evizione parziale, qualora le parti oggetto di evizioni

siano da ritenersi necessarie per la conclusione del contratto. In caso contrario

può solo ottenersi la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1489 cc.: Agli stessi rimedi si perviene qualora la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti

reali/personali che ne diminuiscano il libero godimento.

Art. 1487 cc.: Alle parti è dato di attuare, rinforzare o escludere la garanzia, ma in questo caso il

venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da fatto suo proprio.

Art. 1488cc.: Qualora l’evizione si verifichi il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare.

Art. 1490 cc.: Con la garanzia per i vizi, il venditore assicura che la cosa alienata non ha difetti che

la rendano inidonea all’uso previsto o che ne diminuiscano il valore.

La garanzia opera per i vizi, sconosciuti o occulti al venditore, al momento della conclusione del contratto, salvo che egli abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Il contratto può essere risolto o può ottenersi una riduzione del prezzo. Spetta al venditore di risarcire, tranne che questo non provi di avere ignorato i vizi. Sono da risarcire anche i danni

derivanti dai vizi della cosa.

Art. 1493 cc.: La risoluzione del contratto comporta la restituzione della cosa, del prezzo, il

rimborso delle spese e dei amenti fatti per la vendita.

Art. 1495 cc.: Per far valere la garanzie dei vizi, occorre denunziare i difetti entro 8 giorni dalla

scoperta, si presume che essa risalga alla data di acquisto della cosa. Della denunzia può farsi a meno solo se il venditore ammetta il difetto.

Dopo la denunzia il compratore, può agire in giudizio entro un anno dalla consegna,

pena la prescrizione.

Art. 1497 cc.: Stesso regime, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso.


La vendita con patto di riscatto

Art. 1500 cc.: Tale patto è accessorio al contratto di compravendita, con esso, il venditore si riserva

il diritto di riscattare la cosa alienata mediante la restituzione dello stesso prezzo

ato ed i rimborsi delle spese relative al contratto sostenute dall’acquirente.

Art. 1501 cc.: Il termine del riscatto non può essere superiore di 2 anni dalla vendita di beni mobili

e 5 anni di beni immobili.

Il contratto pare sottoposto a condizione risolutiva potestativa.

Art. 1504 cc.: Il venditore può ottenere la restituzione della cosa anche dai successivi acquirenti, se

il patto sia ad essi opponibile.

Lo schema ha funzione, per il venditore che necessiti immediatamente di denaro liquido.



Le disposizioni sulla vendita di cose mobili

Art. 1515 cc.: Nel caso in cui il compratore non hi il corrispettivo della vendita, il venditore può

far vendere senza ritardo la cosa all’incanto, per conto e a spese di lui.

Art. 1516 cc.: Se è il venditore a non adempiere e la vendita riguardi cose fungibili, il compratore

può far acquistare le cose a spese del primo.

Art. 1517 cc.: Risoluzione di diritto del contratto a favore del contraente che, prima del termine

abbia offerto all’altro, la consegna della cosa o il amento del prezzo, se l’altra

parte non adempie all’obbligazione.

Art. 1519 cc.: La restituzione delle cose non ate, può essere richiesta dal venditore entro 15

giorni dalla consegna.

Art. 1512 cc.: Garanzia per buon funzionamento – Solo qualora il venditore abbia espressamente

garantito per un tempo determinato, o là dove siano gli usi ad imporlo. Il compratore deve denunziare il difetto entro 30 giorni dalla scoperta a pena di decadenza. Il giudice può assegnare un tempo entro il quale riparare/sostituire la cosa, salvo

risarcimento del danno.

Art. 130 cod. cons.: Sancisce la riparazione/sostituzione per il bene che sia di consumo.

Quando i beni sono idonei all’uso al quale servono abitualmente cose si = tipo;

Quando vi è corrispondenza tra il bene venduto e la descrizione fatta dal venditore;

Quando il bene presenti le caratteristiche proprie che il consumatore poteva attendersi;

Quando il bene è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e reso noto al venditore alla stipula del contratto.

 
Art. 129 cod. cons.: Il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore beni conformi al contratto, la conformità si desume da:










Il difetto può anche derivare dall’imperfetta installazione del bene.

Art. 129 - 132 cod. cons.: Il venditore di un bene di consumo è responsabile di fronte al

consumatore per tutti i difetti esistenti al momento della consegna, manifestatisi entro 2   anni. Il consumatore deve denunziare il vizio entro 2 mesi dalla consegna. Ma l’azione diretta a far valere i difetti non

dolosamente occultati, si prescrive in 26 mesi.

Art. 130 cod. cons.: La tutela attivabile – oltre alla riparazione/sostituzione della cosa, ove questa

sia troppo onerosa, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la

risoluzione del contratto (no per difetto di lieve entità).

Art. 134 cod. cons.: Le norma hanno carattere imperativo, sancendo la nullità di ogni patto

anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto a

limitare i diritti.

Vi sono alcune disposizioni del codice civile, volte a disciplinare la vendita di cose mobili:

Art. 1520 cc.: Vendita con riserva di godimento;

Art. 1521 cc.: Vendita a prova;

Art. 1522 cc.: Vendita su campione – Vendita su tipo di campione;

Artt. 1523 – 1526 cc.: Vendita con riserva della proprietà (vendita a rate, il compratore acquista subito il godimento della cosa, ma il trasferimento di proprietà si realizza con il amento dell’ultima rata. I rischi del perimento gravano sul compratore. Il mancato amento, può portare alla risoluzione del contratto e alla restituzione della cosa);

Artt. 1527 – 1530 cc.: Vendita su documenti e con amento contro documenti (La consegna del titolo è sostitutiva della consegna delle merci, il amento deve avvenire alla consegna);

Artt. 1531 – 1536 cc.: Vendita a termine di titoli di credito.




Vendita a misura: qualora un immobile è alienato con l’indicazione della sua misura e con il prezzo stabilito un tanto per ogni unità;

Vendita a corpo: quando il prezzo è determinato in base alla consistenza globale del bene.

 
Le disposizioni sulla vendita di immobili

Artt. 1537 – 1538 cc.: Differenza tra





Art. 1540 cc.: Vendita con stesso contratto e per un unico prezzo, di due o più immobili, di

ciascuno dei quali sia indicata la misura, stabilendo che ove si accerti che la quantità è

minore nell’uno e maggiore nell’altro se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza.

Art. 1541 cc.: Il diritto alla rettifica del prezzo o al recesso si prescrive entro un anno.


La vendita di eredità

La totalità di beni che compone l’eredità può essere oggetto di contratto, qualora la successione si

sia aperta e l’eredità sia stata accettata dal venditore.

Art. 1543 cc.: La vendita di eredità deve farsi per iscritto, a pena di nullità, dovendo solo garantire,

il venditore, la propria qualità di erede.

Art. 1544 cc.: Il venditore che abbia percepito i frutti o riscosso crediti è tenuto a rimborsare il

compratore.

Art. 1545 cc.: Il compratore deve reintegrare quanto ato dal venditore per il amento di debiti.

Art. 1546 cc.: Alienante e compratore rispondono in solido dei debiti del defunto.

Art. 1547 cc.: Altre forme di alienazione dell’eredità a titolo oneroso (permuta, transazione,

conferimento in società), l’alienazione gratuita ricorre là dove il sacrificio dell’alienante sia superiore a quello che deve sopportare il compratore.


La permuta

Art. 1552 cc.: La permuta realizza lo scambio reciproco della proprietà di cose o di altri diritti da

un contraente all’altro.

Art. 1554 cc.: Ciò giustifica il fatto che le spese siano ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Art. 1553 cc.: Al permutante che abbia sofferto l’evizione è dato pretendere che la cosa data in

permuta, gli sia restituita o di vedersi corrisposto il valore della cosa.


La donazione

Elemento caratterizzante la donazione è lo spirito liberale, che muove una arte ad arricchire l’altra, senza essere giuridicamente tenuto e senza richiesta si corrispettivo (la ragione è oggettiva).

Si può differire tra donazione diretta e donazione indiretta (contratto a favore di terzi, adempimento

di obbligazione altrui . ).

Art. 809 cc.: In riferimento a tali atti, trova applicazione la revoca per ingratitudine e per

sopravvenienza di li, riduzione ai fini di reintegrazione della quota di legittima .

Art. 770 cc.: La donazione rimuneratoria è da considerare donazione in connessione – alla

riconoscenza, alla considerazione dei meriti del donatario, a ragioni di speciale

remunerazione.


La donazione è un contratto consensuale ad effetti reali.

Art. 774 cc.: La donazione presuppone la capacità di agire del donante, ma è valida la donazione

fatta dal minore ammesso a contrarre matrimonio e dall’inabilitato.

Art. 776 cc.: Le donazioni fatte da interdetti ed inabilitati sono annullabili, come: quelle effettuate

dopo la proposizione della domanda d’inabilitazione, quelle fatte dall’inabilitato fatte 6

mesi prima del processo d’inabilitazione.

Art. 777 cc.: Al padre del tutore è negata la possibilità di fare donazioni per l’incapace, ma al tutore

dell’interdetto/inabilitato è dato compierle se a beneficiarne sono i discendenti in

occasione delle nozze.

Art. 784 cc.: La capacità di ricevere per donazione è riconosciuta al concepito e al nascituro.

Art. 320 – 321 cc.: Regolano l’accettazione – prima della nascita del donatario, il donante conserva

la proprietà, spettando a lui o ai suoi eredi amministrare i beni (sdd).

Art. 779 cc.: Soggetti incapaci di ricevere per donazione – Il tutore o il protutore del donante.

Art. 778 cc.: E’ inammissibile la rappresentanza, essendo la donazione atto personalissimo; E’ solo

possibile dar mandato al terzo di designare il donatario o scegliere l’oggetto, solo tra le

opzioni identificate dal donante.

Art. 771 cc.: Oggetto di donazione possono essere: mobili, immobili, universalità di mobili, frutti

non ancora separati.

Art. 796 cc.: Il donante può conservare per sé o per altri l’usufrutto del bene.

Art. 773 cc.: Ove più siano i donatari, la donazione si ritiene eseguita in parti uguali, potendo il

donante disporre che il rifiuto di un donatario, accresca la parte degli altri.

Art. 782 cc.: La validità della donazione è subordinata al rispetto della forma scritta dell’atto

pubblico, con indicazione del bene donato e del suo valore, al cospetto di 2 testimoni.

Co.2: Si può avere accettazione contenuta in atto pubblico, la donazione è perfetta a notifica

dell’accettazione al donante, fino a questo momento le parti possono recedere.

Art. 1333 cc.: Il donatario deve dare accettazione espressa.

E’ ipotizzabile una donazione rivolta a più persone, con la clausola secondo cui se il primo

destinatario non accetti, si passi al secondo.

Art. 793 cc.: La donazione che imponga un onere al donatario è detta modale.

Art. 791 cc.: Condizione risolutiva di reversibilità delle cose donate, vale sia in premorienza del

donante che del donatario.

Con la premorienza del donatario, i beni tornano liberi da vincolo al donatario.

Il motivo della donazione è solitamente irrilevante, tranne per i casi stabiliti dalla legge e qualora

questo sia illecito.

Art. 789 cc.: Il donante è tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto, ma la natura

liberale fa sì che la responsabilità per inadempimento siano limiti a colpa grave.

La garanzia per evizione è dovuta al donatario solo per i casi previsti dall’art. 797 cc.

Art. 799 cc.: La nullità del contratto può essere sempre oggetto di sanatoria, tranne se fatta valere

dagli eredi del donante che abbiano dopo la sua morte confermato la donazione.

Art. 787 cc.: Annullamento – Importante è il motivo quando sia stabilito nell’atto e sia stato

determinante la decisione di compiere la liberalità.

La donazione non è soggetta a risoluzione, a trascrizione e non è prevista la revocazione (tranne per donazione rimuneratoria/obnuziale).

La revoca pronunciata dal giudice su domanda dei soggetti legittimati, priva di efficacia il contratto, obbligando alla restituzione dei beni e dei frutti. In caso di alienazione, il donante ha diritto ad ottenere il valore al momento della domanda. Il terzo, non vede pregiudicato il suo diritto (salva

  1. Che abbia commesso contro il donante o i familiari uno dei fatti che cagionano indegnità a succedere;
  2. Si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
  3. Abbia arrecato con dolo pregiudizio al patrimonio del donante;
  4. Abbia rifiutato al donante la prestazione degli alimenti.
 
trascrizione).

Revoca per Ingratitudine del donatario:






L’azione a proposta entro un anno a partire dal termine indicato nell’art. 802 cc.

Revoca per sopravvenienza dei li del donante: si può intentare se non siano trascorsi 5 anni dalla nascita dell’ultimo lio legittimo o dalla notizia dell’esistenza. La revoca è possibile qualora il donante abbia riconosciuto entro 2 anni un lio naturale. Nulla la rinuncia preventiva alla revoca.


Il riporto

Art. 1548 cc.: Il riportato trasferisce al riportatore la proprietà di titoli di credito, ricevendo un

determinato corrispettivo, questo s’impegna a trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso

del prezzo pari/aumentato/diminuito, rispetto a quello già ato.

La tesi prevalente sulla natura del negozio, lo vede come negozio tipico autonomo. Il riporto è

contratto reale che assolve a funzione creditizia. In caso d’inadempimento di una delle parti:

Art. 1515 cc.: Esecuzione coattiva in danno dell’inadempiente; Se entrambi le parti sono

inadempienti, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che aveva ricevuto.


Il contratto estimatorio

Art. 1556 cc.: Se una parte consegna una o più cose ad un’altra e questa si obbliga a are il

prezzo o a restituire le cose nel termine stabilito, si ha contratto estimatorio.

Il contratto è reale, ma la proprietà resta in capo al tradens, finché l’accipiens non abbia ato il

prezzo.

Art. 1558 cc.: Preclude ai creditori dell’accipiens di sottoporre i beni a pignoramento/sequestro

finché non sia avvenuto il amento del prezzo. Il tradens perde, comunque, i poteri sulla cosa avendola trasferita.


Art. 1557 cc.: L’impossibilità alla restituzione per causa non imputabile all’accipiens non lo libera

dall’obbligo di are il prezzo delle cose ricevute.


La somministrazione

Art. 1559 cc.: Una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a seguire a favore dell’altra,

prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 1562 cc.: Il contratto è di durata. Il prezzo va corrisposto all’atto delle singole prestazioni ed in

proporzione ad esse.

Artt. 1567 – 1568 cc.: Clausola di esclusiva, a favore del somministrante o dell’avente diritto alla

somministrazione.

Art. 1564 cc.: L’inadempimento deve essere di notevole importanza e tale da menomare la fiducia

nei prossimi adempimenti, perché si possa ottenere la risoluzione del contratto.

Art. 1569.: Ove stabilita la durata della somministrazione, ciascuna parte può recedere dal contratto,

salvo preavviso.


La locazione

Art. 1571 cc.: La locazione comporta il godimento di una cosa mobile o immobile per un dato

tempo, sotto amento di un determinato corrispettivo.

A consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

A mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;

A garantire il pacifico godimento durante la locazione.

 
La locazione, è sottoposta a diversa regolamentazione a seconda dei tipi.

Art. 1575 cc.: Il locatore è tenuto:




Riprendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon  padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto;

Di versare nei termini convenuti il corrispettivo.

 

Art. 1587 cc.: Le obbligazioni del conduttore:





Art. 1590 cc.: Obbligo per il conduttore, ove il rapporto cessi, di restituire la cosa al locatore nel

medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento dell’uso in conformità al

contratto.

Art. 1578 cc.: Possibilità data al conduttore di risolvere il contratto o ottenere una riduzione del

corrispettivo oltre al risarcimento, qualora la cosa locata abbia vizi.

Art. 1582 cc.: Divieto per il locatore di compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il

godimento del conduttore.

Artt. 1583 – 1584 cc.: Disciplina delle ripartizioni indifferibili da apportare durante la locazione.

Art. 1594 cc.: Divieto (spc) di sublocazione da parte del conduttore.

Artt. 1599 – 1602 cc.: Opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente.


La locazione di beni immobili urbani

L. 27 luglio 1978 n. 392 – Legge sull’equo canone.

Art. 1: Durata minima legale dei contratti pari a 4 anni.

Art. 12 ss.: L’entità del canone veniva calcolata vincolando le parti alla determinazione di un

canone equo risultante dall’adozione di criteri che la legge identificava.

Art. 58: Protrazione per altri 4 anni per i contratti in corso soggetti a proroga.


Art. 65: Contratti non soggetti a proroga, si estendeva ad altri 4 anni dovendosi detrarre il tempo

già trascorso dall’inizio della locazione o del rinnovo.

Il sacrificio imposto ai locatari, portò ad una disincentivante crescita del mercato “ufficiale”.

L. 9 dicembre 1998 n. 431 – non applicabile ai contratti in corso dal 30/12/1998.

  1. Il canone è determinato dalle parti;
  2. La durata non deve essere inferiore a 4 anni, decorsi i quali vi è un automatico rinnovo di 4 anni, salve disdetta del locatore per i motivi di cui l’art. 3, fermo il diritto di prelazione;
  3. Il locatore che abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio deve adibirlo, nel termine di 12 mesi, agli usi dichiarati, se ciò non si verifica, il conduttore ha diritto al ripristino della locazione/risarcimento non inferiore a 36 mensilità;
  4. Alla seconda scadenza – rinegoziazione o rinuncia al rinnovo.
 
Per i nuovi contratti si può scegliere tra:

Contratti liberi di locazione:









  1. Canone, durata ed altri elementi sono stabiliti in accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
  2. Durata minima 3 anni, prorogata di diritto per 2 anni alla prima scadenza ove le parti non concordino al rinnovo del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore;
  3. Dopo il periodo di proroga, rinegoziazione/rinuncia.
 

Contratti a regime vincolato:







Art. 1: Importantissima è la forma scritta per la stipula di contratti validi ad uso abitativo.

L. 27 luglio 1978 n. 392Legge sull’equo canone. Per immobili con destinazione non abitativa.

Art. 27: Durata minima di 6 anni, aumentata a 9 per immobili alberghieri. Il contratto può recedere

in qualsiasi momento con obbligo di preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 28: Il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza, salva disdetta del locatore motivata (art.29)

Art. 34: In caso di cessazione del rapporto per casi specifici, il conduttore ha diritto ad un’indennità.

Art. 32: Il canone stabilito, può essere aggiornato.

Art. 36: Al conduttore è concesso di sublocare o cedere il contratto senza consenso del locatore.

Art. 38: Nel caso il locatore voglia trasferire a terzi, a titolo oneroso l’immobile, il conduttore ha

diritto di prelazione.


L’affitto. I contratti agrari

Art. 1615 cc.: Autonoma conurazione per la natura produttiva della cosa, concessa in godimento.

Art. 1618 cc.: All’affittuario è imposto di curare la gestione della cosa, obbligato a destinare al

servizio del bene i mezzi necessari per la gestione, a non mutarne la destinazione

economica e ad osservare le regole della buona tecnica, pena la risoluzione del contratto.

Art. 1617 cc.: Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con accessori e pertinenze e provvedere alle

riparazioni straordinarie (art. 1621 cc.).

Artt. 1628 – 1646 cc.: Affitto dei fondi rustici.

L’art. 1628 è stato soppiantato dalla normativa L. 203/1982

Art. 1: Durata minima del contratto di 15 anni

Art. 4: Rinnovazione tacita del contratto in mancanza di disdetta da comunicarsi entro 1 anno.

Art. 5: Recesso sempre concesso all’affittuario, previo preavviso. Risoluzione del contratto

ammessa, solo per inadempimento grave, sempreché non sani prima della promozione del

giudizio.

Art. 6: Affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio/della famiglia.

Per l’esecuzione di opere, deve esservi l’accordo dei contraenti, previo parere favorevole dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura. Al locatore che abbia effettuato queste opere è dato

richiedere un aumento del canone.

Art. 21: La nullità del subaffitto e di subconcessioni può essere fatta valere dal locatore entro 4

mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza.

L. 590/1965 àAll’affittuario coltivatore diretto, il diritto di prelazione per vendita/affitto.

L. 203/1982 à Conversione in affitto per mezzadria, colonia parziaria, tecipazione agraria,

soccida per pascolo. E’ concesso alle parti assistite dalle organizzazioni di addivenire a contratti in deroga alla legge. E’ vietato stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria e tecipazione agraria e di corrispondere somme per buona

entrata.

Art. 2170 cc.: Soccidante è soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di bestiame

e per l’esercizio delle attività connesse. 3 schemi di soccida:

Semplice: il bestiame è conferito al soccidante che dirige l’impresa, il soccidario deve prestare il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento/lavorazione dei prodotti, con divisione degli accrescimenti;

Parziaria: Il bestiame è conferito da entrambi i contraenti;

Con conferimento di pascolo: il bestiame ed il lavoro sono conferiti al soccidario, mentre l’apporto del soccidante si limita alla fornitura di terreno e pascolo.


Il comodato

Art. 1803cc.: Attribuzione gratuita, del diritto di godimento su una cosa. Il contratto ha natura reale

(perfezionamento, con accordo e consegna).

Il comodatario può servirsene per un tempo ed un uso determinati e al termine del rapporto è tenuto a restituire la stessa cosa. Ma la restituzione può essere pretesa:

Non appena il comodante la richieda, se non vi è durata stabilita;

Prima della scadenza del termine, per bisogno urgente del comodante.

  1. Custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
  2. Non adibire la cosa ad uso diverso;
  3. Non concedere a terzi il godimento;
  4. L’inadempimento legittima il comodante a chiedere restituzione e risarcimento.
 

Art. 1804 cc.: Obbligazioni del comodatario:






Il comodante deve rimborsare le spese straordinarie, sostenute dal comodatario. Il comodante non

risponde per i vizi della cosa, egli deve risarcire il danno solo se abbia mancato di darne avviso.

Artt. 1805 – 1806 cc.: Il rischio del perimento per caso fortuito grava sul comodatario se stimato il

valore della cosa e qualora avrebbe potuto sottrarla.



Il mutuo

Art. 1813 cc.: Prestito di consumo con consegna di quantità di denaro o altro bene fungibile, con

restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità.

Art. 1814 cc.: Il mutuatario diviene proprietario della cosa, potendone disporre come meglio crede.

Art. 1817 cc.: Il mutuatario, deve alla scadenza del termine, restituire la cosa.

Art. 1824 cc.: Il mutuante riceverà inoltre, gli interessi determinati da questa disposizione.

Art. 1820 cc.: Il mancato amento degli interessi, può portare alla risoluzione del contratto.

Art. 1815 cc.: Ove l’interesse pattuita sia usurario, la clausola è nulla.

Art. 1819 cc.: Il tantundem può essere restituito in unica soluzione o ratealmente, in questo caso, il

mancato versamento di una sola rata, autorizza il mutuante alla restituzione

dell’intero.

Art. 1822 cc.: La promessa di mutuo ha effetto obbligatorio e chi la effettua, può chiedere

l’adempimento là dove le condizioni patrimoniali dell’altro siano instabili.

Mutuo di scopo: erogazione di una somma associata ad un vincolo di destinazione per la

realizzazione di un certo scopo. Questo è solitamente determinato dalla legge, ma a volte sono le parti a stabilire.


Il leasing. I contratti d’impresa

Funzione di attribuzione di godimento di un bene – leasing di godimento; Funzione di trasferimento

di proprietà – Leasing traslativo.

3 tipologie:

Leasing finanziario: riguarda beni mobili/immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume i rischi e con facoltà per questo di divenirne proprietario a termine della locazione, dietro versamento di un prezzo.

Leasing operativo: E’ il fornitore stesso a concedere il bene in godimento all’utilizzatore, senza l’intermediazione del concedente.

Leasing sale and lease back: Il proprietario di un bene lo aliena ad una società di leasing, la quale lo concede (in leasing) allo stesso venditore assicurandogli il godimento dietro versamento di un canone. ½ è finanziamento per l’alienante, l’acquisto della proprietà per la

società.

Il leasing è utilizzato per esigenze di finanziamento di soggetti svolgenti attività imprenditoriale come pure:

Il franchising: regolato con L. 129/2004 affiancato all’affiliazione commerciale. E’ affiliazione

commerciale il contratto tra due soggetti indipendenti, in base al quale, una parte concede all’altra, verso corrispettivo, la disponibilità di diritti di proprietà industriale/intellettuale/marchi . Il contratto va redatto in forma scritta (pena di nullità), garantendo all’affiliato una durata sufficiente all’ammortamento dell’investimento, non inferiore a 3 anni. Ove sia indicata la sede, l’affiliato non può trasferirla senza il consenso dell’affiliante;

Joint venture: Due o più imprese si accordano per la realizzazione di un’opera o attività,

conservando piena autonomia;

Engineering: Un soggetto committente si assicura la fornitura di servizi, da parte di un impresa,

dietro amento di corrispettivo;

Merchandising: Concessione d’uso di un marchio celebre.

Il deposito

Art. 1766 cc.: Contratto con il quale una parte (depositario), riceve dall’altra (depositante) una cosa

mobile con obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Il contratto reale, si perfeziona con la ricezione della cosa.

Art. 1767 cc.: La presunzione di gratuità è superabile se le qualità professionali del depositario o

diversa volontà delle parti.

Art. 1781 cc.: Il depositante deve rimborsare le spese per la conservazione della cosa.

Art. 1768 cc.: Impone al depositario di usare nella custodia la diligenza del buon padre. Se il

deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Art. 1800 cc.: Specifica ciò che il depositario non può fare senza consenso descrivendo i limiti

entro i quali la regola agisce.

Art. 1771 cc.: Il depositario deve restituire la cosa quando il depositante la richieda o alla scadenza

del termine convenuto.

Art. 1772 cc.: Se più sono i depositanti ed essi non si accordano circa la restituzione, questa va fatta

secondo quanto stabilito dal giudice.

Art. 1775 cc.: Restituzione si estende anche ai frutti della cosa.

Art. 1774 cc.: Le spese gravano sul depositante.

Art. 1780 cc.: Il depositante perde il diritto alla restituzione per perimento o distruzione, anche se la

res sia stata tolta al depositario per causa a lui non imputabile. Se il depositario non denuncia immediatamente, è tenuto al risarcimento del danno.


Il deposito in funzione di garanzia

Il deposito può anche avere funzione di garanzia. ½ sono due modelli:

Deposito nell’interesse del terzo – art. 1773 cc.- Il debitore deposita una cosa e il terzo comunica al depositante ed al depositario la sua adesione. Il potere ruota attorno al potere del terzo-creditore di precludere al depositario la restituzione della cosa al depositante-debitore sino all’avverarsi di un determinato evento. Il creditore ottiene solo la materiale sottrazione del bene

al debitore.

Deposito a favore di terzo – artt. 1411/1413 cc.- Legittima il terzo-creditore a richiedere dal depositario la restituzione della cosa consegnatagli depositante-debitore.


Il deposito irregolare

Art. 1782 cc.: Il deposito irregolare, avendo per oggetto denaro o altri beni fungibili, è traslativo

della proprietà. Con obbligo del depositario di restituire l’equivalente in specie e qualità di quanto ricevuto.


I depositi bancari di denaro. Gli altri contratti bancari

L’attività delle banche è regolata dal D. Lgs. 385/1993 recante il T.U. in materia bancaria e creditizia.

Art. 10: Oltre all’attività bancaria con carattere d’impresa, le banche possono svolgere ogni altra

attività finanziaria.

Artt. 115 – 128: Deve essere assicurata trasparenza delle condizioni.

Le operazioni bancarie possono essere: attive, passive, accessorie.

Il deposito bancario è operazione passiva, con oggetto una somma di denaro che quando depositata diviene proprietà della banca, la quale deve restituirla alla scadenza del termine

convenuto/a richiesta del depositante, con preavviso.

Art. 1835 cc: Ove richiesto, la banca rilascia un libretto sul quale è annotata la lista movimenti. Il

libretto è di norma nominativo, ma può anche essere al portatore (la banca che senza

dolo adempi la prestazione nei confronti di un portatore, è liberata).

Art. 1883 cc.: Deposito titoli in amministrazione, deposito regolare in quanto i titoli sono

identificati da una distinta. La banca assume la custodia e la gestione ricevendo un compenso stabilito da convenzione/usi. Al termine al depositante devono essere

restituiti gli stessi titoli.

Il servizio relativo alle cassette di sicurezza è accessorio. Con il contratto, il cliente acquista la

disponibilità di una cassetta ove può riporre ciò che crede, la banca garantisce la conservazione.

L’apertura di credito bancario, l’anticipazione e lo sconto, sono operazioni attive mediante le quali

la banca accorda finanziamenti.

Art. 1842 cc.: La banca che apre un credito a beneficio del cliente, si obbliga a tenere a sua

disposizione una somma di denaro per un periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 1843 cc.: L’accreditato può operare anche versamenti per ripristinare la riserva.

L’anticipazione bancaria prevede l’anticipazione del beneficiario, di una garanzia costituita da pegno su titoli o merci. Se tali beni sono individuati, il cliente anche prima della scadenza del

contratto, può ritirare in parte titoli e merci in pegni, previo rimborso.

Art. 1831 cc.: La banca che abbia acquistato la proprietà dei beni oggetto della garanzia, deve

restituire solo la soma o la parte che ecceda l’ammontare dei crediti garantiti.

Art. 1858 cc.: Con il contratto di sconto, la banca, previa deduzione di un interesse, anticipa al

cliente l’importo di un credito non ancora scaduto, da questi vantato verso terzi, mediate la cessione del credito. L’interesse è maggiore quanto più lontana è la

scadenza del credito.

Art. 1852 cc.: Deposito, apertura di credito ed altre operazioni, possono essere regolate in conto

corrente, potendo in ogni momento il cliente disporre delle somme.

Artt. 1823 – 1833cc.: Contratto di conto corrente ordinario, le parti si obbligano ad annotare in un

conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, inesigibili ed indisponibili fino

alla chiusura dello stesso.


Il deposito in albergo

L. 316/1978

La responsabilità dell’albergatore trova fondamento nella violazione della normale diligenza, non

necessitando di colpa grave del cliente per escludere la responsabilità.

Art. 1783 cc.: Elenca le cose da considerare “portate in albergo” ed in ipotesi di deterioramento,

distruzione o sottrazione, gli albergatori sono responsabili nel limite del valore di quanto sia deteriorato/distrutto/sottratto, fino a 100 volte il prezzo di allocazione per

giornata, tranne quando non vi sia colpa.

Art. 1784 cc.: Se le cose sono state consegnate in custodia all’albergatore o questo abbia rifiutato

cose che avrebbe dovuto accettare, la responsabilità dell’albergatore è illimitata.

Art. 1785 cc.: Il cliente ha l’onere di denunciare; L’albergatore non è responsabile quando il danno

sia - imputabile al cliente/a chi l’accomna, a forza maggiore, alla natura della cosa.

Sono soggetti a queste disposizioni anche: Imprenditori di case di cura, stabilimenti pubblici , carrozze letto . non si applicano a veicoli ed animali.


Il deposito nei magazzini generali

Art. 1787 cc.: I magazzini generali sono locali di deposito, il gestore è responsabile della

conservazione a meno che non provi che la perdita, il calo o l’avaria siano

conseguenza di caso fortuito o dipendano dalla natura delle merci o da vizi.

Art. 1788 cc.: Chi effettua il deposito ha diritto d’ispezionare le merci e ritirare i campioni d’uso.

Art. 1789 cc.: Decorso il termine del contratto, se questo non è rinnovato e le merci sono ritirate, il

depositario, previo avviso, può procedere alla vendita, incamerando le spese.

Su richiesta i magazzini rilasciano titoli rappresentativi delle merci: fede di deposito e nota di pegno.

Art. 1996 cc.: I titoli attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci specificate,

possesso e disposizione mediante trasferimento di titolo.

Art. 1792 cc.: Il trasferimento si attua mediante girata potendo riguardare entrambi i titoli o uno.

Art. 1793 cc.: Il possessore della fede di deposito, unita alla nota di pegno ha diritto alla consegna

delle cose depositate; chi possiede solo la nota di pegno dispone di diritto di pegno su

di esse; ci dispone della sola fede di deposito ha solo diritto al ritiro.

Il deposito è detto alla rinfusa, qualora abbia a riguardo merci omogenee e fungibili.

Il sequestro convenzionale

E’ legittimato l’impiego in caso di controversia tra due o più persone, relativa ad una o più cose in possesso delle parti in lite o di una di esse. In funziona cautelare, la cosa può essere affidata ad un

terzo perché la custodisca e la restituisca a chi risulterà averne diritto.

Art. 1802 cc.: Contratto reale a titolo oneroso.

Art. 1799 cc.: E’ il contratto a determinare diritti/poteri del sequestratario, altrimenti Art. 1800 cc.:

è sottoposto alle norme sul deposito.

In caso di rischio di perimento, la cosa può essere alienata, le spese da sostenute, vanno rimborsate.

Il mandato

Art. 1709 cc.: Il mandato è contratto ad effetti obbligatori che si presume oneroso.

Art. 1703 cc.: Una parte s’impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto e nell’interesse di

un’altra persona.

Gli atti compiuti dal mandatario senza rappresentanza, ricadono nella sfera giuridica di quest’ultimo, vi è deroga solo qualora, siano emersi diritti di credito nei confronti di terzi o siano state acquistate cose mobili.

Il mandato congiuntivo ha effetto solo se da tutti accettato. Se nel mandato la natura congiunta non è chiara, ognuno può agire disgiuntamente e concludere l’affare (art. 1716 cc.).

Collettivo è il mandato conferito da più mandanti con un unico atto e per un affare d’interesse

comune.

Art. 1717 cc.: La sostituzione del mandatario – Se essa non è autorizzata dal mandante, il

mandatario sostituto risponde dell’operato della persona che ha eseguito il mandato; ove sussista autorizzazione ma non sia identificato il sostituto mandatario è

responsabile per istruzioni impartite al sostituto.

Art. 1710 cc.: Mandatario deve eseguire il mandato con diligenza, se a titolo gratuito la

responsabilità è valutata con minor rigore.

Art. 1712 cc.: Eseguito il mandato, il mandatario è tenuto a darne immediatamente comunicazione.

Art. 1713 cc.: Il mandatario deve rendere conto al mandante del suo operato rimettendogli tutto ciò

che ha ricevuto in relazione all’incarico svolto.

Art. 1719 cc.: Il mandante deve dare al mandatario tutti i mezzi necessari per l’incarico.

Art. 1720 cc.: Il mandante deve corrispondere al mandatario il compenso contrattualmente stabilito

e rimborsare le spese; per danni subiti dal mandatario, il mandante deve risarcirli.

  1. Scadenza del termine;
  2. Esecuzione dell’incarico affidato;
  3. Revoca espressa del mandante;
  4. Revoca tacita del mandante;
  5. Rinuncia del mandatario;
  6. Morte o incapacità sopravvenuta di una delle parti.
 
Art. 1721 cc.: Il mandatario ha diritto di prelazione sui crediti degli affari conclusi.

Artt. 1722 – 1730 cc. – L’estinzione del mandato:






La commissione e la spedizione

Art. 1734 cc.: La commissione è mandato che ha per oggetto l’acquisto/vendita di beni per conto

del committente ed in nome del commissionario. Il mandante-committente può

revocare qualora l’affare non sia concluso.

Art. 1735 cc.: Il mandatario-commissionario può contrarre con sé stesso se la commissione

riguarda compera/vendita di titoli, divise, merci (sdd). Ha comunque diritto alla provvigione.

Art. 1733 cc.: Il mandatario-commissionario ha diritto ad una provvigione.

Art. 1734 cc.: Ove la revoca sia intervenuta prima della conclusione dell’affare, la provvigione

deve essere corrisposta in parte.

Art. 1736 cc.: Il commissionario non è responsabile per la mancata esecuzione di terzi dei contratti

stipulati per conto del committente, così non è se si riveste da garante.

Art. 1737 cc.: Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo

di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e

di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738 cc.: Solo se non vi è conclusione del contratto di trasporto, il mandante può revocare

l’ordine di spedizione, salvo il rimborso ed il compenso.

Art. 1739 cc.: Lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del mandante.

Art. 1740 cc.: La retribuzione può essere pattuita o stabilita dalle tariffe professionali o degli usi.

Art. 1741 cc.: Lo stesso spedizioniere può farsi vettore ed assumere obblighi e diritti che a questo

fanno capo.

Agenzia e mediazione

Art. 1742 cc.: Una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, verso retribuzione,

per conto dell’altra (preponente), la conclusione di contratti. Il contratto d’agenzia

deve essere provato per iscritto e ciascuna delle parti dee avere una copia.

Art. 1745 cc.: Solitamente l’agente ha la sola rappresentanza commerciale disciplinata da detto art.

Art. 1746 cc.: L’agente deve tutelare gli interessi del preponente, dovendo agire con lealtà e buona

fede, dovendosi attenere alle istruzioni ricevute

Anche il preponente deve comportarsi lealmente e con buona fede, mettendo a disposizione dell’agente la documentazione relativa a beni e servizi avvertendolo qualora diminuiscano le

operazioni commerciali che l’agente avrebbe potuto attendersi.

Art. 1478 cc.: L’agente sopporta il carico delle spese di agenzia, ed ha diritto ad una provvigione

per gli affari conclusi.

L’agente non risponde dell’inadempimento di terzi. Inoltre uno stesso agente non può operare per conto di più imprese in concorrenza ed il proponente non può servirsi di più agenti nello stesso

settore. Il contratto d’agenzia può essere a tempo determinato/indeterminato.

Art. 1750 cc.: Nel contratto a tempo indeterminato, il diritto di recesso è esercitatile, previo

preavviso, da ciascuna delle parti.

Art. 1751 cc.: Per i casi previsti, alla cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere

all’agente un’indennità.

Art. 1754 cc.: Il mediatore (a differenza dell’agente) non è legato alle parti nella sua attività di

mediazione nella conclusione di un affare.

Art. 1755 cc.: Messe in relazione le parti, qualora queste concludano l’affare, il mediatore ha diritto

ad una provvigione oltre al rimborso delle spese (questo anche se l’affare non è

concluso art. 1756).

Art. 1758 cc.: Per l’intervento di più mediatori, a ciascuno spetta una quota della provvigione.

Art. 1759 cc.: Il mediatore deve comunicare alle parti, le circostanze a lui note, riguardo alla

sicurezza dell’affare . dall’inadempimento discende l’obbligo di risarcimento.

Art. 1762 cc.: Il mediatore che non manifesta ad un contraente l’identità dell’altro risponde

dell’esecuzione del contratto subentrando; Se alla fine della conclusione il mediatore

comunica l’identità, ognuna delle parti, può agire direttamente.

L. 39/1989 disciplina la professione di mediatore e solo gli iscritti a questo ruolo possono esercitarla, altrimenti vi è sanzione.


Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Titolo III del Libro V “Del lavoro autonomo”

Art. 2222 cc.: Il contratto d’opera ha per oggetto l’obbligo, assunto da una persona dietro

corrispettivo, di effettuare un’opera/servizio di natura materiale a beneficio di un’altra.

Il prestatore d’opera deve impiegare il lavoro proprio (differenza con l’appalto) e non dee sussistere

subordinazione tra prestatore d’opera e committente.

Art. 2223 cc.: E’ regolato come contratto d’opera anche il caso in cui la materia necessaria per la

realizzazione dell’opera sia fornita dallo stesso prestatore.

Art. 2224 cc.: Il prestatore d’opera deve procedere nel rispetto delle condizioni stabilite, delle

regole dell’arte e in caso d’inosservanza, il committente può fissare un termine per ristabilire

la conformità, alla scadenza egli può recedere dal contratto, salvo risarcimento del danno.


Art. 2227 cc.: Il recesso unilaterale del committente è sempre consentito, ma il prestatore deve

essere indennizzato di spese/lavoro/mancato guadagno.

Art. 2226 cc.: Se il committente accetta la prestazione, il prestatore non va incontro a responsabilità

per vizi/difformità se questi non erano noti o facilmente riconoscibili. Per vizi occulti il committente può richiedere – l’eliminazione a spese del prestatore dell’opera, pretendere la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto salvo risarcimento

del danno. Denuncia dei vizi: 8 giorni dalla scoperta, entro 1 anno dalla consegna.

Art. 2225 cc.: Il corrispettivo è determinato nel contratto/tariffe professionali/usi/dal giudice.

Art. 2228 cc.: Se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile alle parti, al

prestatore spetta un compenso in relazione all’utilità dell’opera compiuta.

Artt. 2229 – 2230 cc.: Prestazione d’opera intellettuale, prestazione da parte di professionisti

intellettuali iscritti in appositi albi.

Art. 2231 cc.: La mancata iscrizione comporta diniego del amento della retribuzione.

Art. 2233 cc.: Nullità del patto di quota lite, professionisti legali, non possono fare accordi con i

loro clienti riguardo a beni oggetto delle controversie giudiziali.

Art. 2237 cc.: Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, il recesso del professionista solo per

giusta causa.

Il prestatore d’opera incorre in responsabilità se non adopera la giusta diligenza.

La subordinazione o il lavoro indipendente, sussistono là dove il lavoratore, inserito nell’organizzazione del committente (datore di lavoro), espleti la sua prestazione sotto

direzione/vigilanza di questo.

L’assunzione del lavoratore subordinato consegue alla stipula di un contratto di lavoro con la parte datoriale, con indicazione specifica delle mansioni da svolgere. L’attività dovrà essere espletata con diligenza e nel rispetto delle direttive. Tutelata è la posizione del lavoratore dipendete, dalle

disposizioni della Costituzione e dallo “Statuto dei lavoratori” L. 300/1970.

Ultimamente si è liberalizzato il mercato del lavoro, elevando l’esigenza di flessibilità nell’accesso. Hanno acquistato terreno il lavori a termine e part-time, è cresciuto l’impiego di nuovi schemi

contrattuali connotati da precarietà e tutela debole.

L. 30/2003 e D. Lgs. 276/2003 sono state introdotte delle novità:

Limitata ad alcuni casi l’uso delle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo al loro posto, i contratti di lavoro a progetto: riconducibili a uno o più progetti specifici o fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione al risultato;

La prestazioni occasionali e quelle accessorie, sono rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro, in procinto di uscirne;

Nuove tipologie contrattuali: somministrazione del lavoro, distacco, lavoro intermittente . ;

Attenzione alla formazione ed alla qualificazione professionale;

Inserimento/reinserimento di alcune categorie di persone.




Appalto

Art. 1655 cc.: Una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con

gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera/servizio affidandogli ad altro

soggetto (committente) verso un corrispettivo in denaro.

L’appaltatore è visto come un imprenditore e l’appalto è fatto rientrare nei contratti d’impresa.

Art. 1674 cc.: Il contratto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, ferma la possibilità per il

committente di recedere se gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento.

Art. 1656 cc.: Vieta il subappalto, tranne per autorizzazione del committente.

Art. 1674 cc.: Ove risulti che alla persona dell’appaltatore sia affidato valore determinante ai fini

della conclusione del contratto, quest’ultimo si scioglie per morte.

Art. 1658 cc.: Spetta all’appaltatore fornire il materiale per il compimento della prestazione,

diversamente può essere stabilito, solo da usi/convenzioni.

Art. 1659 cc.: L’appaltatore non può apportare variazioni senza autorizzazione del committente.

Art. 1661 cc.: Solo al committente è dato di variare il progetto, nel limite del sesto del prezzo

convenuto.

Art. 1660 cc.: Se le parti non si accordano, spetta al giudice introdurre delle varianti; per variazioni

di notevole entità, si può recedere dal contratto.

Art. 1664 cc.: Aumenti o diminuzioni del costo possono aversi, la gestione di tali sopravvenienze

può autorizzare una revisione del prezzo per la differenza (non più di 1/10 del prezzo). Ove la prestazione divenga notevolmente più onerosa, l’appaltatore ha

diritto ad un equo compenso aggiuntivo.

Art. 1662 cc.: Il committente ha diritto di controllare i lavori e controllare a proprie spese; Per

l’ipotesi di mancato rispetto da parte dell’appaltatore, delle condizioni stabilite, si ha

la risoluzione del contratto.

Art. 1665 cc.: Il committente ha diritto di effettuare il collaudo, quando questa sia realizzata e se

omette di verificare, l’opera si considera accettata. La presa in consegna, implica

accettazione.

Art. 1673 cc.: Il rischio di perimento della cosa non imputabile ad alcuna delle parti, grava

sull’appaltatore ove dette circostanze si verifichino prima dell’accettazione da parte del committente o quando sia in mora. Ove la materia sia fornita dal committente, il

rischio è addossato su questo.

Art. 1667 cc.: Se l’opera è accettata e presenta vizi/difformità noti al committente o riconoscibili e

non in mala fede taciuti dall’appaltatore, è inoperante la garanzia dell’appaltatore. Garanzia

fatta valere per denuncia del committente entro 60 giorni se non sono decorsi 2 anni.

Art. 1669 cc.: Ipotesi di responsabilità dell’appaltatore – rovina totale/parziale o pericolo o

presenza di evidenti difetti. La denuncia per essere valida deve essere posta un anno

dalla scoperta.

Recesso unilaterale del committente e scioglimento del contratto sono disciplinati  in ugual modo nel contratto d’opera e nell’appalto.




Il trasporto

Art. 1678 cc.: Obbligo assunto dal trasportatore (vettore) verso corrispettivo, di trasferire

persone/cose da un luogo all’altro (per mezzo di un veicolo).

Art. 1678 cc.: Onerosità del contratto, non esclude che il trasporto possa essere gratuito.

Art. 1681 cc.: Disciplina omogenea per la responsabilità del vettore per trasporto oneroso/gratuito

Nel trasporto di persone il vettore oltre per inadempimento e ritardo, risponde anche dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita/avaria delle

cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver utilizzato tutte le misure necessarie.

Art. 1682 cc.: Se il trasporto è cumulativo, ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso

Art. 1693 cc.: Nel trasporto di cose il vettore è responsabile di perdita/avaria di cose dal momento

in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, se non prova il caso fortuito/natura/vizi.

Art. 1968 cc.: Sempreché non abbia accettato con riserva il trasporto e ricevuto il amento, in

tale evenienza, le azioni nei suoi confronti si estinguono, tranne per dolo/colpa grave.

Art. 1700 cc.: Il trasporto cumulativo determina responsabilità solidale.

Art. 1863 cc.: Il mittente deve indicare con esattezza nome/luogo/dati di destinazione.

Art. 1864 cc.: Tali dati sono contenuti nella lettera di vettura che sottoscritta dal mittente va

rilasciata al vettore. Questo può rilasciare una copia sottoscritta al mittente. Se sono

emessi con clausola d’ordine, assumono qualità di titolo rappresentativo delle merci.

Art. 1680 cc.: Le regole hanno portata generale, valendo anche per trasporti via mare/ aria/ferrovia




Il contratto di viaggio. La vendita di pacchetti turistici

L. 1084/1977 distingue tra:

Contratto di organizzazione di viaggio – una persona s’impegna a suo nome a procurare ad un’altra per un prezzo globale, una serie di prestazioni: trasporto, soggiorno, altri servizi;

Contratto d’intermediario di viaggio – impegno a procurare un contratto di organizzazione di

viaggio o uno dei servizi che permettono di effettuare viaggio/soggiorno.

Si ha pacchetto turistico, per combinazione di almeno due elementi tra: trasporto, alloggio, servizi. I pacchetti sono venduti per prezzo forfetario e prevedere una durata superiore a 24 ore,

comprendendo una notte. A provvedere alla combinazione è l’organizzazione di viaggio.

Art. 85 cod. cons.: Il contenuto del pacchetto è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi,

inoltre, una copia deve essere rilasciata al consumatore.

Art. 88 cod. cons.: Le informazioni sono fornite tramite opuscolo.

Variazioni si impongono nel rispetto del consumatore, solo se a questi comunicate per iscritto prima della stipulazione. Nella fase precontrattuale, venditore/organizzatore, devono informare il consumatore per iscritto, sulle condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro U.E. in materia

di passaporto, libretto . Vi è il divieto di fornire informazioni ingannevoli.

Art. 93 cod. cons.: Organizzazione/venditore, rispondono con il risarcimento del danno per

mancato/inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, salva prova liberatoria.

Art. 94 cod. cons.: Il danno è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali, nullità di ogni

accordo con previsione di limiti di risarcimento inferiori. Il termine di prescrizione è di 3 anni.


Art. 97 cod. cons.: Organizzatore/venditore che abbiano risarcito il danno, sono surrogati nei

diritti/azioni verso terzi.

Art. 98 cod. cons.: Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata senza

ritardo con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.


I contratti aleatori. La rendita vitalizia

Nello schema contrattuale della rendita c’è quella vitalizia e quella perpetua (non aleatoria).

Art. 1861 cc.: Con il contratto di rendita perpetua, una parte, quale corrispettivo dell’alienazione di

un immobile/cessione di un capitale, conferisce all’altra il diritto di esigere in

perpetuo la prestazione periodica di denaro/cose fungibili.

Art. 1866 cc.: Il beneficiario di una rendita perpetua è titolare di un diritto di credito, la rendita è

redimibile tramite riscatto volontario. Il riscatto libera il debitore dall’obbligazione e si effettua tramite il amento della somma risultante dalla capitalizzazione della

rendita annua sulla base dell’interesse legale.

La rendita vitalizia è legata ad un termine finale incerto.

Art. 1872 cc.: Il vitalizzante si obbliga a corrispondere periodicamente al vitaliziato una somma di

denaro/quantità di cose fungibili, per la durata fissata in cambio del trasferimento di

un bene/cessione di un capitale/donazione per testamento.

L’aleatorietà si manifesta in relazione all’incerta durata del rapporto, l’entità della prestazione del vitaliziante non risulti a priori determinata.

La risoluzione del contratto costitutivo di rendita vitalizia a titolo oneroso è ammissibile se il

debitore non dia al creditore garanzie pattuite o le diminuisca.


Il gioco e la scommessa

C’è l’elemento della sfida, della competizione tra più soggetti, l’impegno di chi risulterà perdente di

compiere a favore del vincente una certa prestazione.

Art. 1933 cc.: Non compete azione per il amento da essi derivanti. Al perdente che all’esito di

un gioco/scommessa senza frode, abbia provveduto spontaneamente a saldare il

debito, non sia dato richiedere la restituzione del amento.

Art. 1934 cc.: Non sono soggetti a questo disposto i giochi che addestrano al maneggio delle armi,

le corse e ogni altra competizione sportiva; In questi casi il vincitore ha diritto ad

incamerare la posta.

Art. 1935 cc.: Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio solo se legalmente autorizzate.

Vi sono giochi vietati, penalmente puniti e giochi leciti e tutelati.


Il contratto di assicurazione

Art. 1882 cc.: Assicurazione contro i danni e quella sulla vita. L’assicuratore, dietro amento di

corrispettivo (premio), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da sinistro o a are un capitale/rendita vitalizia al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.



D. Lgs. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni private”

L’assicurazione è contratto d’impresa; Le assicurazioni danni/vita possono essere esercitate solo da società per azioni/cooperativa a responsabilità limitata/di mutua assicurazione avente un capitale totale di un certo ammontare.

L’assicuratore inizialmente incassa il premio, solo in un secondo momento da attuazione all’obbligo.

Art. 1888 cc.: Il contratto d’assicurazione ve provato per iscritto, la sua conclusione è attestata dal

rilascio della polizza sottoscritta dall’assicurato.

Art. 1889 cc.: Se la polizza è al portatore o all’ordine il suo trasferimento importa trasferimento del

credito verso l’assicuratore, effetti della cessione.

Artt. 1892 – 1893 cc.: Dichiarazioni inesatte e reticenze, se determinanti alla conclusione del

contratto o sul contenuto, determinano l’annullamento o consentono il recesso

dell’assicuratore.

Art. 1895 cc.: Il contratto è nullo ove sia inesistente il rischio al momento della sua conclusione ed

è causa di scioglimento la cessazione del rischio (art. 1896 cc.).

Art. 1898 cc.: Il sopravvenire di circostanze determinanti l’aggravamento del rischio, va

comunicato e l’assicuratore può recedere dal contratto.

Art. 1897 cc.: Analoga informazione per riduzione del rischio con una riduzione del premio o

recesso dell’assicuratore.

Art. 1900 cc.: L’assicuratore non è tenuto alla copertura dei sinistri per dolo/colpa grave del

contraente, ma è obbligato per il sinistro cagionato da dolo/colpa grave delle persone

del fatto della quali l’assicurato deve rispondere.

Art. 1899 cc.: Il contratto non ha efficacia retroattiva e può essere tacitamente prorogato.

Art. 1901 cc.: Per il mancato amento del premio/della prima rata, l’assicurazione è sospesa fino

alle 24 del giorno in cui viene ata. Se l’omesso amento riguarda premi

successivi la sospensione opera dalle 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza. Il

contratto si risolve di diritto se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi.

Artt. 1904 – 1918 cc.: Disciplinano l’assicurazione per danni. Può riguardare l’intero patrimonio o

parte, la salute del contraente, in relazione al verificarsi di eventi dannosi o

circostanze generatrici di responsabilità dell’assicurato.

Art. 1904 cc.: L’interesse al risarcimento è essenziale, se non sussiste è nullo il contratto.

Art. 1905 cc.: Nel definire i limiti del risarcimento – Principio indennitario, l’assicuratore deve

are nei modi/limiti previsti una somma equivalente alla perdita subita.

Art. 1909 cc.: L’assicurazione per somma maggiore al reale valore delle cose è invalida ed è nulla

se vi è stato dolo dell’assicurato.

Art. 1908 cc.: Non si può assegnare alle cose perite/danneggiate un valore superiore a quello al

tempo del sinistro.

Art. 1907 cc.: Per l’assicurazione parziale, vale la regola proporzionale, l’assicuratore deve

un’indennità ridotta in proporzione al rapporto fra valore assicurato e valore assicurabile.

Art. 1913 cc.: Il sinistro va denunciato entro 3 giorni.

Art. 1914 cc.: L’assicurato deve fare tutto il possibile per evitare/diminuire il danno.

Art. 1915 cc.: L’inadempimento doloso fa venir meno il diritto all’indennità, questa è ridotta in

ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore per inadempimento colposo.

Art. 1916 cc.: L’assicuratore che abbia indennizzato l’assicurato è surrogato nei diritti di questo

verso i terzi responsabili del sinistro.


Art. 1918 cc.: L’assicurato che non comunichi l’alienazione dell’assicurazione resta obbligato a

are i premi. L’acquirente può dichiarare all’assicuratore di non voler subentrare nel contratto, mentre l’assicuratore può recedere con preavviso di 15 giorni.


Art. 1917 cc.: Assicurazione per responsabilità civile – obbligo dell’assicuratore di tenere indenne

l’assicurato di quanto questi deve are ad un terzo per responsabilità extracontrattuale/contrattuale. Esclusi i danni con dolo, sono compresi quella per

colpa grave. L’assicuratore deve indennizzare direttamente il terzo, se richiesto.

L. 990/2969 ha reso obbligatoria l’assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Per danni ai veicoli/conducenti la richiesta di risarcimento del danneggiato

va rivolta alla propria comnia assicuratrice, obbligata a provvedere alla liquidazione.

Artt. 1919 – 1927 cc.: Assicurazione sulla vita – L’assicuratore s’impegna a versare una somma

capitale o una rendita alla morte dell’assicurato.

Art. 1919 cc.: L’assicurazione può essere stipulata sulla vita di un terzo, se questo ha acconsentito.

Non comune è l’assicurazione per caso di vita. L’assicuratore si obbliga a corrispondere

un capitale alla consorte dell’assicurato ove questo muoia prima di una determinata età.

Art. 1920 cc.: L’assicurazione può essere stipulata a favore dell’assicurato o di un terzo, l’acquisto

in capo al terzo, si determina con la designazione per iscritto o per testamento.

Art. 1921 cc.: La designazione è revocabile dall’assicurato con l’adozione delle stesse forme, è

ammessa la rinunzia scritta al potere di revoca.

Art. 1922 cc.: La decadenza del beneficiario del diritto si ha ove questo attenti alla vita

dell’assicurato.

Art. 1924 cc.: Il riscatto rimanda al diritto dell’assicurato a risolvere il contratto ottenendo il

amento del valore di riscatto, la riduzione della somma assicurata si ha per

mancato amento dei premi.

Art. 1927 cc.: Il suicidio dell’assicurato prima dei 2 anni dalla stipula, fa venir meno l’obbligo

dell’assicuratore di are.

Art. 1929 cc.: La riassicurazione – L’assicurato non ha azione diretta verso il riassicuratore, ma egli

può far valere l’azione surrogatoria.















La responsabilità extracontrattuale


Generalità

Art. 1173 cc.: Il fatto illecito è causa di obbligazione.

In presenza di violazioni del diritto della persona, il risarcimento del danno concorre con la tutela inibitoria o con quella restitutoria.

La responsabilità extracontrattuale è conosciuta come resp. Civile o aquiliana. La presenza di fatto illecito, impone all’ordinamento di riparare le conseguenze negative tramite compensazione.

Nel sistema di responsabilità civile, rientrano anche la funzione preventiva e quella punitiva/sanzionatoria.


La struttura del fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale.

Imputabilità e causalità materiale

Art. 2043 cc.: Sono identificati gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale e la

conseguenza giuridica che da esso discende – ove un fatto doloso/colposo cagioni

danno ingiusto, chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno.

  1. Sia doloso o colposo;
  2. Sia legato al verificarsi del danno da un nesso causale.
 
Il fatto illecito può essere “commissivo” o “omissivo”. Ma l’illiceità del fatto è conurabile là dove esso:



Art. 43 c.p.: Il delitto – E’ doloso, o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso risultato

dell’azione od omissione è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza del proprio

comportamento; - E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento non è voluto dall’agente.

La colpa assume in sede civile, valenza oggettiva ed astratta ed ha come riferimento il comportamento del danneggiante. L’accertamento della colpa civile, implica il raffronto del

comportamento con un parametro oggettivo.

Per la considerazione del dolo, è oggetto di valutazione la condizione psicologica dell’agente, là dove l’intenzione riguardi sia il comportamento che la conseguenza.

A volte è richiesto l’accertamento di colpa grave.

Artt. 40 – 41 c.p.: Per identificare la sussistenza o meno del rapporto di causalità materiale.

Art. 1223 cc.: Risolve il problema della causalità giuridica.

Solo la causalità materiale conura il fatto illecito, è necessario selezionare tra tutte le cause, quella che si può affermare lo abbia realmente determinato.


La non imputabilità dell’incapace naturale. Incapacità legale e

responsabilità

Art. 2046 cc.: Ai fini dell’affermazione di responsabilità, non si può prescindere dalla capacità

d’intendere e di volere, quindi l’illiceità dell’azione vi è solo se posta con consapevolezza.

Solo se l’incapace agisce con consapevolezza, gli si può imputare la responsabilità.

Non è responsabile l’autore del comportamento il quale in quel momento si trovasse in stato d’incapacità naturale. Spetta al giudice valutare la sussistenza o meno di detto stato: non imputabile è il maggiorenne che abbia posto il fatto quando incapace d’intendere e di volere, lo stesso non può

dirsi per il soggetto legalmente incapace, che anche se minore ha piena capacità naturale.

Art. 2047 cc.: La legge fa ricadere la responsabilità su chi è tenuto a sorvegliare l’incapace naturale, fornendogli quale unica prova liberatoria, di non aver potuto evitare il fatto.

Se il sorvegliante dia prova/anchi il sorvegliante, il giudice può condannare l’incapace naturale a

indennizzare il danneggiato (non è un risarcimento). Il sorvegliante, non risponde di fatto illecito altrui.

Si discute se la responsabilità del sorvegliante sia diretta o indiretta, si propende per la prima ipotesi.

Art. 2048 cc.: Padre/madre/tutore sono responsabili del danno cagionato da li minori non

emancipati/persone soggette a tutela. Sempre che non si provi non aver potuto

impedire il fatto.

Il minore può aver cagionato il danno, ma a risarcirlo sarà un altro soggetto (genitore/tutore). Alcuni parlano di responsabilità diretta, inoltre, l’onere della prova s’inverte a vantaggio di chi il danno l’ha subito. Altri parlano di responsabilità vicaria, e danno la possibilità al genitore/tutore che abbia risarcito il danno al terzo, di poter porre un azione di regresso, contro il minore.

L’art. 2048 cc., sembra più propenso alla seconda interpretazione.

Art. 2048 co.2 cc.: Precettori/maestri d’arte devono rispondere del danno cagionato dal fatto illecito

degli allievi/apprendisti sotto la loro vigilanza.

Co.3: Liberazione di responsabilità, solo se provano di non aver potuto impedire il danno.

Precettore è anche l’insegnante, l’illecito deve svolgersi durante un’attività didattica o in occasione ad essa connessa. L’insegnante risponde di danni a terzi e di quelli che l’allievo ha provocato a sé stesso. Se il fatto dannoso è commesso da allievo di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla

P.A.

Essenziale alla responsabilità del genitore è la coabitazione, dato elemento va inteso come consuetudine di vita comune, se l’illecito è compiuto dal minore in un periodo di temporanea assenza, il genitore è comunque responsabile (art. 2048 cc.). Per responsabilità dei maestri, è necessario che il fatto si verifichi quando l’allievo era sotto loro direzione/controllo.

Tutti i soggetti di cui l’art. 2048 cc., sembrano richiamati in via indiretta.


Regole speciali di responsabilità

Art. 2049 cc.: Padroni/committenti sono responsabili per danni arrecati dal fatto illecito dei loro

domestici/commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Padroni e committenti non hanno prova liberatoria, essi rispondono sempre e comunque. La

regola di responsabilità è oggettiva, non vi è imputazione soggettiva di dolo/colpa.

I termini oggi utilizzati sono: l’autore del fatto illecito (preposto), chi è chiamato a rispondere (preponente). Per aversi preposizione, è necessario un atto d’investitura del preponente che determini un vincolo (solitamente di subordinazione). Questo regime si applica quindi:

Rapporto di lavoro subordinato/dipendente;

Mandato con rappresentanza.

E’ necessario che l’evento dannoso sia legato alle incombenze cui il preposto è adibito.

Art. 2055 cc.: Rispondente in via indiretta, il preponente può poi rifarsi sul preposto con azione di

regresso, con integrale rimborso per comportamento colposo/doloso.

Art. 2050 cc.: Danni provocati nello svolgimento di un’attività che per sua natura/per i mezzi

adoperati sia pericolosa (sono i casi concreti o la legge a determinare se un’attività è pericolosa). L’esercente l’attività pericolosa, è obbligato a risarcire il danno cagionato, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Questa responsabilità

è oggettiva, infatti deve rispondere del danno, colui il quale trae profitto dall’attività.

Alcune attività pericolose, sono disciplinate autonomamente:



Art. 2051 cc.: Danno cagionato da cose in custodia, il danno è imputabile a colui il quale custodisce

le cose. Il custode risponde anche là dove la causa resti ignota/inspiegabile. E’ cosa in custodia, qualsiasi cosa mobile/immobile, pericolosa/innocua, che riveli attitudine a nuocere. Non è importante che vi sia contratto, ma necessario è il rapporto tra il

soggetto e la cosa.

Art. 2052 cc.: Danno cagionato a terzi da animali – La responsabilità prescinde dalla custodia, essa

è fatta gravare sul proprietario o su chi se ne serve, sia per animale custodito, che

fuggito, smarrito. La prova liberatoria è connessa al caso fortuito.

L. 157/1992: Gli animali selvatici costituiscono beni patrimoniali indisponibili dello Stato ed alle

regioni ne è affidato il controllo e la tutela; per il randagismo vi è l’obbligo delle A.S.L. di adottare misure di contenimento del fenomeno ed il potere-dovere di

vigilanza sull’operato assegnato ai comuni.

Art. 2053 cc.: La responsabilità per danni provocati dalla rovina di edificio/altra costruzione – Ogni

opera dell’uomo saldamente unita al suolo, vi è responsabilità per i danni causati al proprietario tranne per prova che non vi sia stato difetto di manutenzione/vizio di

costruzione.

Art. 2054 cc.: Veicoli senza guida di rotaie e qualsiasi macchina condotta dall’uomo funzionale alla

locomozione (anche per veicoli natanti). E’ importante l’assicurazione di

responsabilità civile.

Co.1: A carico del conducente vi è la responsabilità per danno prodotto dalla circolazione,

la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver fatto il possibile.

Co.2: Per scontro di veicoli, vi è il concorso alla produzione del danno, ma è ammessa prova

contraria per inevitabilità dell’evento/per colpa esclusiva di un conducente. Tamponamento a catena, vi è responsabilità a carico di ciascuno per la macchina che precede.

Co.3: Se il conducente è soggetto diverso dal proprietario, vi è responsabilità in solido. Non

c’è prova liberatoria.


Il danno ambientale. La responsabilità da prodotto difettoso

L. 349/1986

Art. 18: Il verificarsi di fatto doloso/colposo in violazione di disposizioni di legge/provvedimenti

adottati in base a legge, che comprometta l’ambiente con alterazione/danno/distruzione, obbliga l’autore del fatto a sopportare le spese per il ripristino, se ciò è impossibile, si passa al rimedio risarcitorio. Destinatario del risarcimento è lo Stato che deve convogliare la

somma ad interventi su opere di bonifica/ripristino ambientale.

La legittimazione attiva è data allo Stato, agli enti territoriali sui quali incidono i beni interessati dai fatti lesivi, ma non alle associazioni ambientaliste/cittadini i quali possono solo denunciare.

Art. 18 co. 6: Se non è possibile operare una precisa quantificazione del danno, si deve tener conto

del costo per il ripristino, della colpa individuale e del profitto conseguito dal trasgressore.

L. 308/2004 à Ha conferito al Governo riordino/coordinamento/integrazione delle disposizioni in

materia ambientale, con affermazione dei principi comunitari di

prevenzione/precauzione .

L. 266/2005 à Previsione di alcune regole sul danno ambientale.

Art. 1 co. 439: Qualora i soggetti/organi pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un

fatto che abbia provocato un danno ambientale, il Ministro dell’ambiente, ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine. Se questo decorre ed il ripristino sia impossibile/eccessivamente oneroso, viene emessa una seconda istanza con ingiunzione del amento entro 60 giorni di una somma pari al valore del danno.

Co. 440: La quantificazione si effettua sulla base del pregiudizio arrecato e del costo

necessario al ripristino.

Co. 449: Devoluzione delle somme incamerate dallo Stato ad un fondo istituito per finanziare

interventi urgenti in materia ambientale.

D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – Danni cagionati da prodotti difettosi

Chi acquista un prodotto viziato, può far valere nei confronti del venditore, la garanzia e ove il bene

presenti difetto di conformità artt. 128 ss. Cod. cons.

Art. 114 cod. cons.: Ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore per il danno del difetto del

prodotto.

Importatore del bene/servizio nel territorio dell’U.E. o a qualsiasi altra persona fisica/giuridica si presenti come produttore;

Al fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale se importatore/produttore non siano individuati e sempreché il fornitore abbia omesso di dare positivo riscontro alla richiesta entro 3 mesi.

 
Art. 124 cod. cons.: Nullità di qualsiasi patto volto ad escludere/limitare la responsabilità del

produttore.

La responsabilità del produttore si estende:








Che egli non abbia messo in circolazione il prodotto;

Che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione;

Che il prodotto non sia stato fabbricato per la vendita/distribuzione onerosa;

Che il difetto risulti dovuto alla conformità ad una norma giuridica imperativa/provvedimento vincolante;

Che lo stato delle conoscenze scientifiche/tecniche, non permetteva allora di considerarlo difettoso;

Là dove il difetto sia dovuto alla concezione del prodotto in cui la parte/materia sia stata prima incorporata o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore.

 
Il produttore per essere esente da responsabilità, deve dimostrare la ricorrenza di uno dei casi di cui l’art. 118 cod. cons.:











Spetta al danneggiato provare: il danno, il difetto, il nesso causale.

Art. 123 cod. cons.: E’ oggetto di risarcimento il pregiudizio legato alla morte o a lesioni personali

o al deterioramento/distruzione di cosa., per danno di cose la somma di

risarcimento è 387 Euro.

Il danneggiato non può ricevere l’importo corrispondente al prezzo d’acquisto. Il diritto di risarcimento si prescrive in 3 anni dal momento della conoscenza. Dopo 10 anni dalla messa in

circolazione del prodotto, il diritto si estingue per decadenza.

Art. 117 cod. cons.: E’ prodotto difettoso, quello che manchi degli attributi di sicurezza.

Art. 102 cod. cons.: Garantisce che i prodotti sul mercato siano sicuri.


Il danno ingiusto

Esistono danni che è lecito provocare, danni legati al legittimo esercizio di un diritto.

Art. 2043 cc.: Irrisarcibilità del danno che trova causa in un comportamento secundum ius. Il danno

non provoca il risarcimento in quanto non è danno ingiusto.

Ingiusto è ciò che viola il diritto, un comportamento contrario alla norma del comportamento che lo

ha causato, il danno che deriva da lesione personale è ingiusto.

Art. 2043 cc.: I comportamenti che importano lesione di diritti ed i danni derivanti sono risarcibili.

Per darsi ingresso alla tutela aquiliana del credito è necessario:

Che la morte del debitore determini, l’estinzione dell’obbligazione, senza possibilità di trasmissione del debito agli eredi;

Che la perdita del creditore sia definitiva ed irreparabile.

Importante è anche l’inadempimento provocata dal terzo:la responsabilità del terzo che istighi o cooperi all’inadempimento non può prescindere dal dolo dell’agente.

Non sono tutelati dall’art. 2043 cc. gli interessi non assurti a diritti soggettivi. ½ è però tendenza ad ammettere a tutele le aspettative:

Quella nei confronti della vittima di un incidente cagionato da terzi, dai suoi congiunti che prima del verificarsi del danno, beneficiavano di elargizioni di somme/sovvenzioni dal defunto;

Danno subito da chi eserciti sulla cosa un potere materiale o possessore in buona fede vittima di spoglio;

Risarcibilità del danno ambientale (danno diffuso);

Risarcibilità del danno legato alla lesione d’interessi legittimi, per responsabilità extracontratt.

Ogni situazione giuridica soggettiva, ogni interesse giuridicamente protetto in caso di lesione ad opera di terzi, può ricevere tutela.


Il danno non patrimoniale

Art. 2043 cc.: Richiama senza distinzioni il danno ingiusto patrimoniale/non patrimoniale.

E’ danno non patrimoniale il danno morale soggettivo: dolore, sofferenza, causati da fatto illecito. La valutazione del risarcimento sarà apprezzata dal giudice che stabilirà in via equitativa a quanto ammonta il compenso.

Art. 2059 cc.: Si riferisce esclusivamente al danno non patrimoniale, limitando la risarcibilità ai

soli casi previsti dalla legge.

Art. 185 c.p.: Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale/non patrimoniale obbliga al

risarcimento del danno il colpevole e le persone che devono rispondere del fatto di lui (fuori da questi reati sono risarcibili i danni morali conseguenza di una condotta

penalmente qualificata).

Il danno biologico è danno non patrimoniale, ove causato da sinistri stradali, da infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questo danno investe unicamente la sfera biologica della persona e la sua integrità psico-fisica.


Il danno biologico viene attratto nella sfera dell’art. 2043 – la Corte di Cassazione invita a non con fondere “l’evento materiale naturalistico che è momento costitutivo del fatto” con le “conseguenze dannose di quest’ultimo, legate all’intero fatto illecito da un nesso di causalità; il danno-evento è

interno all’atto costitutivo, mentre il danno-conseguenza attiene alle ripercussioni.

Art. 32 Cost.: La salute come diritto fondamentale dell’uomo, se violata deve essere risarcita.


Ogni ipotesi in cui viene leso un valore inerente alla persona è danno non patrimoniale. E’ la garanzia costituzionale della persona ad imporre il risarcimento. Il risarcimento è dovuto per l’art.

senza che rilevi il fatto illecito, ma devono sussistere le caratteristiche dell’art. 2043 cc.

L’illecito può anche essere fonte di danno esistenziale:compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Questo danno, diviene percepibile, là dove, l’illecito che colpisce la persona determini lo sconvolgimento delle sue abitudini, causi stress, disagi, turbamenti psichici/emotivi duraturi non riscontrabili da accertamenti sanitari.

Se il danno morale è un “sentire”, il danno esistenziale è “fare”. La Corte Costituzionale, fece rientrare nel danno biologico, tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Danni esistenziali risarcibili sono:

Peggioramento della qualità della vita risentito dal paziente per la ritardata diagnosi di un tumore;

Incidenza negativa di molestie subite da una coppia e poste in essere dall’ex convivente della donna;

Pregiudizio per la compromissione dei rapporti familiari seguita al decesso di un congiunto in ad incidente stradale, errore medico, violenza sessuale, nascita indesiderata;

Nelle sofferenze psico-emotive tra coniugi e nei confronti dei li;

Pressioni e vessazioni sul posto di lavoro;

Ingiusta detenzione;

Sofferenza del padrone per la morte della sua bestiola causata dall’aggressione di altri animali;

Danno per inadempimento contrattuale.

Vi è chi invita a ricercare il fondamento normativo di dato danno, si potrebbe dover indennizzare ogni frivolezza.


La causalità giuridica e il danno risarcibile

La causalità giuridica si pone solo in esito all’accertamento del nesso di causalità, appurato che

l’evento è conseguenza del fatto imputabile ad un soggetto.

Art. 2056 cc.: Risarcibile il danno patrimoniale, connesso alla perdita di utilità economicamente

apprezzabili e rapportabili a valori di mercato. L’art rimanda alle disposizioni sul

risarcimento in ambito contrattuale.

La determinazione del risarcimento va operata dal giudice:

Avendo in considerazione il danno emergente ed il lucro cessante;

Per via di una valutazione equitativa, là dove il danno da liquidare non possa essere provato nel preciso ammontare;

Considerando l’incidenza che la condotta del danneggiato avrebbe potuto evitare con ordinaria

diligenza, il risarcimento non è dovuto.

Il danno non patrimoniale, è risarcito a mo’ di compensazione/ristoro.


Il danno imputabile a più persone

Art. 2055 cc.: Se a più soggetti è imputabile un evento dannoso, essi sono tenuti solidalmente al

risarcimento.

Co. 2: Chi ha risarcito per intero il danno, ha azione di regresso contro gli altri responsabili.

Nei rapporti interni, ognuno risponde in base all’entità delle conseguenze del suo

comportamento. Solo nel dubbio le colpe si presumono uguali.

La disciplina si applica solo per concorso di persone nella produzione del medesimo evento lesivo.

Per il danno ambientale, ognuno risponde individualmente della propria responsabilità.


Il risarcimento del danno, per equivalente e in forma specifica

Solitamente il risarcimento si ha per equivalente in termini monetari.

Art. 2057 cc.: Per i danni permanenti alla persona, il giudice può disporre una rendita vitalizia.

Art. 2058 cc.: E’ consentito al danneggiato, di chiedere che il giudice reintegri in forma specifica il

patrimonio leso, se ciò sia possibile. E’ questo un risarcimento diverso da quello per equivalente.

Co. 2: Limite per eccessiva onerosità. Le due modalità di risarcimento possono concorrere.

Risarcire in forma specifica il danno, significa ripararlo in natura:

Tramite la ricostruzione del bene;

Per via della sostituzione.

Il limite della possibilità è in senso naturalistico. Non è consentito che il danneggiato tragga arricchimento dal risarcimento, né è consentito che il costo del danneggiante per la riparazione, superiore a quello del risarcimento per equivalente.

Risarcimento in forma specifica è, per esempio:

Pubblicazione della sentenza di condanna.

C’è anche rimedio in forma specifica per inadempimento contrattuale.


Le cause di giustificazione

Esclude la punibilità di un fatto astrattamente qualificabile come reato. Una condotta che ha caratteri dell’illecito, non dà adito al sorgere di responsabilità.

Art. 52 cp – Art. 2044 cc.: Legittima difesa;

Art. 54 cp – Art. 2045 cc.: Stato di necessità.

Consenso di un avente diritto, Esercizio di un diritto/adempimento di un dovere, uso legittimo

di armi da parte del pubblico ufficiale.

Art. 52 cp.: Agisce in stato di legittima difesa chi pone in essere il fatto dannoso per esservi stato

costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro pericolo attuale di

un’offesa ingiusta e sempreché la difesa sia proporzionata all’offesa.

Non qualsiasi reazione è legittima: spetta al giudice valutare le circostanze del caso, in presenza delle riserve previste, può concepirsi il sacrificio della vita altrui in attuazione dell’autotutela in un privato domicilio.

La regola è nella L. 59/2006:

Ove la reazione sia eccessiva, valicando i limiti imposti, l’agente sarà chiamato a rispondere integralmente delle conseguenze penali/civili del suo comportamento.

Per eccesso colposo di legittima difesa, si attenua la responsabilità, con risarcimento riferibile solo all’eccesso.

Le conseguenze pregiudizievoli arrecate, nell’erronea ed incolpevole supposizione di agire in

legittima difesa, vanno risarcite dall’agente.

Se vittima della reazione dell’aggredito è un terzo, la causa di giustificazione non opera:

Se il pericolo non è stato volontariamente causato, né era evitabile, al danneggiato spetta un’indennità.



Il diritto di famiglia


La famiglia legittima e le “famiglie di fatto”

Art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul

matrimonio”

Il concetto di famiglia nasce intorno al rapporto di coniugio ed al rapporto di filiazione.

La famiglia di fatto, è un problema attuale, non risolto.


Coniugio, parentela, affinità

La qualità di coniugio si acquista con il matrimonio, ne discende il vincolo coniugale.

Art. 74 cc.: La parentela è vincolo che lega i discendenti da uno stesso stipite.

Art. 75 cc.: Si ha parentela in linea retta tra le persone di cui una discende dall’altra (genitori-li,

nonni-nipoti) – Si ha parentela collaterale tra soggetti con stipite comune, ma non

discendenti l’una dall’altra (zii-nipoti, fratelli, cugini).

Art. 76 cc.: Il calcolo del grado di parentela – Per computare in linea retta, si deve tener conto delle

generazioni sino allo stipite, escludendo questo. Per il computo collaterale, si

ricostruiscono i passaggi generazionali, fino allo stipite comune.

Art. 77 cc.: La rilevanza giuridica non si estende oltre il senso grado.

Art. 78 cc.: L’affinità lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, stessa linea, stesso grado.

L’affinità non viene meno per la morte del coniuge, ma cessa se l matrimonio è dichiarato nullo.


La filiazione, legittima e naturale

Tra genitori e li, parenti in linea retta di primo grado, sussiste vincolo di sangue.

L. 40/2004 – Procreazione assistita

Ai soggetti nati da fecondazione omologa è riconosciuto lo stato di li legittimi/li riconosciuti della coppia. Il nato in violazione del divieto di fecondazione eterologa, il donatore di gameti, non acquisisce alcuna relazione parentale.

La filiazione legittima è per i coniugi uniti in matrimonio

La filiazione si dice naturale per la procreazione fuori dal matrimonio


 





La filiazione legittima è ancorata ai presupposti di:

Presunzione di paternità – Art. 231 cc.: Il marito è padre del lio concepito durante il matrimonio;

Presunzione di concepimento in costanza di matrimonio – Art. 232 cc.: Si presume concepito durante il matrimonio il lio nato quando siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non ne siano trascorsi 300 dalla data di annullamento/scioglimento del vincolo.

L’azione di disconoscimento del lio può essere intentata dal padre:

Per mancata coabitazione dei coniugi tra i 180 ed i 300 giorni dalla nascita;

Per impotenza del marito nel predetto periodo;

Per adulterio della moglie.

Il coniuge/convivente che abbia fatto ricorso alla procreazione assistita eterologa non può disconoscere il lio.

La filiazione legittima si prova:

Art. 236 cc.: Con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e continuo possesso dello

stato di lio legittimo;

Art. 237 cc.: Il possesso risulta da una serie di fatti che valgono a dimostrare le relazioni di

filiazione e parentela.

Quando difettino sia l’atto di nascita che il possesso di stato o quando il lio sia iscritto sotto falsi nomi o nato da ignoti, lo stato di lio è sempre reclamabile:

La prova può essere data con testimoni, se vi sia prova per iscritto o vi sia indizi gravi.

Art. 243 cc.: La prova contrario può essere data con ogni mezzo.

Art. 248 cc.: A chi risulti genitore del lio legittimo e chiunque abbia interesse, è data l’azione di

contestazione della legittimità. L’azione è imprescrittibile.

Lo stato di lio naturale, per li nati fuori dal matrimonio.

Art. 253 cc.: Riconoscimento di lio naturale è fatto nell’atto di nascita;

Art. 254 cc.: Dopo con dichiarazione o può essere contenuta in un atto pubblico/testamento.

Art. 250 cc.: Occorre il consenso del lio ove questo abbia compiuto 16 anni . Per il

riconoscimento del lio infrasedicenne non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore. Consenso che non può essere rifiutato, se nell’interesse del lio,

spettando al tribunale decidere in caso di opposizione.

Art. 256 cc.: Il riconoscimento è irrevocabile e può essere impugnato

Per difetto di veridicità, con azione imprescrittibile data a colui che è stato riconosciuto o a    chi ne abbia interesse;

Per violenza da parte dell’autore del riconoscimento;

Per incapacità derivante da interdizione giudiziale chi lo ha effettuato.

Art. 269 cc.: In mancanza di riconoscimento dei genitori, il lio può promuovere un’azione per

ottenere, che la paternità/maternità naturale, sia giudizialmente accertata (art. 270).

Art. 274 cc.: L’esercizio dell’azione era subordinato alla previa valutazione di ammissibilità da

parte del giudice

Art. 251 cc.: I li incestuosi non possono essere riconosciuti dai loro genitori e si è ritenuto che ai

li fosse preclusa l’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità/paternità. Unico varco per il riconoscimento è l’ignoranza dei genitori al tempo del

concepimento; resta salvo il riconoscimento del giudice.

I li incestuosi, possono solo contare sull’art. 279 cc., per ottenere il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e gli alimenti.

E’ difficile comprendere come a scontare le “colpe” dei genitori, siano i li . ecco il contrasto con il principio di uguaglianza che impone di assicurare a tutti i li nati fuori dal matrimonio ogni tutela sociale e giuridica.

La Corte Costituzionale, ha dichiarato esperibile l’azione per la dichiarazione giudiziale, nel caso in

cui il riconoscimento sia ammesso, maternità/paternità naturali, si possono dichiarare.

Art. 277 cc.: La dichiarazione giudiziale, produce gli stessi effetti, del riconoscimento, con

l’assunzione di tutti gli obblighi del genitore verso il lio.

Art. 280 cc.: Legittimazione dei li prevista per susseguente matrimonio dei genitori o per

provvedimento del giudice.

Se un genitore ha chiesto per testamento di legittimare un lio naturale, questo può dopo la morte chiedere la legittimazione.


La filiazione adottiva

L’adozione determina un rapporto di filiazione.

L. 184/1983 – Legge sul diritto del minore ad una famiglia con 4 tipi di adozione:

L. 184/1983 – riguarda soggetti di età minore in condizione di abbandono morale e materiale, gli istituti si applicano quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione.

Viene reciso ogni rapporto con la famiglia d’origine, eccezione per divieti matrimoniali. Il minore (art. 27) acquista lo stato di lio legittimo, assumendo il cognome degli adottanti.

Coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni;

Devono essere idonei all’educazione dei li;

L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 gli anni dell’adottato, può derogarsi a tali limiti, qualora il tribunale provi che il minore avrebbe danno dalla mancata adozione;

Sono adottabili i minori per i quali sia intervenuta la dichiarazione di adattabilità (che presuppone l’abbandono, difetto di assistenza morale e materiale) chiunque può segnalare

l’abbandono di un minore.

La sentenza di adattabilità, se non impugnata acquista valore definitivo ed è trascritta. I genitori (art. 19) vedono sospeso l’esercizio delle potestà sul minore; Il tribunale nomina un tutore. Lo stato di adattabilità cessa per adozione o per raggiungimento della maggiore età, per revoca per

venir meno delle condizioni che lo avevano legittimato.

A questa fase segue l’affidamento preadottivo, il minore quattordicenne deve manifestare il consenso.

Il tribunale vigila sul buon andamento dell’affidamento (art. 22) e ove accerti difficoltà insuperabili, provvede alla revoca (art. 23).

Decorso un anno, accertate le condizioni, il tribunale provvede all’adozione con sentenza (art. 25) impugnabile entro 30 giorni dalla notifica.

L’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, previa autorizzazione

solo se sussistono gravi motivi, l’adottato può attingere i dati solo dopo i 25 anni.

L. 184/1983 – Minori adottabili a prescindere dalla dichiarazione di adattabilità, quando:

Il minore sia orfano di padre e di madre e gli adottanti siano persone unite a lui da vincolo di parentela entro il 6 grado o da persistente rapporto;

Il minore adottato da un coniuge sia lio, anche adottivo dell’altro coniuge;

Il minore, orfano, sia portatore di handicap;

Sia accertata l’impossibilità di procedere ad affidamento preadottivo, sempreché

l’età dell’adottante superi di 18.

Alle particolari adozioni si può pervenire solo con consenso dell’adottato (se ha 14 anni) o sentito il suo rappresentante. E’ necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando che:

Se negato senza giustificazione o in contrasto con l’interesse dell’adottando non è impedimento;

E’ imprescindibile se i genitori esercitino la potestà o il coniuge sia convivente.

In questi casi, i legami con la famiglia d’origine permangono, il cognome dell’adottante è anteposto

a quello proprio dell’adottato. In capo all’adottante i vari obblighi.

L’adozione di maggiorenni è stata dichiarata illegittima, dove preclude l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Art. 291 cc.: Gli adottanti devono avere minimo 35 anni ed essere 18 anni più grandi dell’adottato,

ma il tribunale può disporre che chi abbia 30 anni adotti.

Art. 296 cc.: L’adozione solo con consenso di entrambe le parti.

Art. 311 cc.: Consenso che va manifestato personalmente o da soggetto con procura;

Art. 297 cc.: Assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante/adottando, ma se non

vi è assenso, si può comunque procedere all’adozione.

Art. 298 cc.: L’adozione è disposta dal tribunale, finché non è emanato il provvedimento, si può

revocare il consenso.

Artt. 306 – 307 cc.: Alla revoca si può pervenire solo per indegnità dell’adottando/adottante.

Assunzione del cognome dell’adottante anteposto al proprio;

Conservazione di diritti/doveri verso la famiglia d’origine;

Spettanza all’adottato dei diritti riconosciuti ai li legittimi nella successione, tranne i diritti di successione.

 
Caratteri non legittimanti dell’adozione:





Adozione internazionale riguardante minori stranieri

Dichiarazione di disponibilità all’adozione presentata al Tribunale dei minori dai coniugi residenti in Italia.

La domanda è devoluta a strutture socio-assistenziali che preparano gli aspiranti adottanti;

I servizi trasmettono una relazione al tribunale, il quale pronuncia un decreto d’idoneità;

Gli adottanti conferiscono l’incarico di curare gli affari ad un ente specializzato;

La dichiarazione non è ammessa se: Non emerge lo stato di abbandono dell’adottando o l’impossibilità di adozione; Nel paese straniero l’adozione non determini l’acquisto dello stato di lio legittimo e la cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine.

 
L’ente trasmette i dati alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale autorizza ingresso e permanenza in Italia.





L’adozione pronunciata all’estero produce gli effetti nell’ordinamento italiano, l’adottato diviene cittadino italiano.


L’affidamento

L. 184/1983 – Disciplina l’affidamento.

L’affidamento è risposta ad una condizione grave ma non permanente di difficoltà familiare. Il minore privo temporaneamente di ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia/una singola persona che lo mantenga; in alternativa all’affido, vi è la possibilità dell’inserimento del minore in un istituto di assistenza.

A disporre l’affidamento è il servizio sanitario sociale locale, previo consenso dei genitori/tutore sentito il minore (che abbia 12 anni o capacità di discernimento).

La decisione può essere anche presa dal tribunale. Il provvedimento disciplina modalità e durata, vi è cessazione con il venir meno delle cause dell’affidamento.

L’affidatario deve sempre tenere conto delle indicazioni date dai genitori/tutore.


Il matrimonio

Tre tipi di matrimonio: Civile, Concordatario e religioso

1) Matrimonio concordatario – L. 847/1929

Art. 8: Gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione

che l’atto sia trascritto nei registri civili, previa pubblicazione nella casa comunale.

Dopo la celebrazione, il parroco legge agli sposi gli articoli del codice civile su diritti/doveri dei

coniugi e redige in duplice copia originale, l’atto di matrimonio.

Art. 4: Accordo modificativo del concordato: Il parroco entro 5 giorni demanda all’ufficiale di stato

civile la trascrizione, la quale in casi particolari la effettua entro 24 ore. La trascrizione

tardiva non ostacola gli effetti del matrimonio.

Art. 84 cc.: La trascrizione non può avere luogo:

Quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età;

Allorché sussista un impedimento inderogabile previsto per legge.

Chi ha contratto matrimonio concordatario, dopo la cessazione degli effetti civili non potrà procedere a celebrazione religiosa. Dopo il nuovo matrimonio, sarà di fronte alla legge coniuge di un’altra persona rispetto alla Chiesa.

L’art. 8 dell’Accordo: prevede on riguardo alle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici e

munite di decreto di esecutività superiore organo ecclesiastico di controllo, che esse possono avere efficacia civile nella Repubblica Italiana. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice italiano può giudicare della validità dei matrimoni concordatari.


Il matrimonio civile come atto. La pubblicazione

Il matrimonio è diretto alla costituzione di un rapporto giuridico basato sulla comunione di affetto.

Art. 79 cc.: La promessa di matrimonio “non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse

convenuto per il caso di non adempimento”.

Art. 80 cc.: Nella promessa può trovare giustificazione lo scambio di doni, che se il matrimonio

non si celebra, il promettente può richiedere indietro entro un anno dal giorno del

rifiuto di celebrare il matrimonio/della morte di uno dei promettenti.

Art. 81 cc.: Se la promessa è formale, se il promettente omette di eseguirla è tenuto al risarcimento.

La domanda va proposta entro un anno dal rifiuto ed il danno è da risarcire entro i limiti

in cui corrispondono alle parti.

Artt. 93 – 96 cc.: Onere della pubblicazione nei comuni ove risiedono a cura dell’ufficiale di stato

civile.

Art. 98 cc.: Il rifiuto di procedere a pubblicazione deve essere motivato e contro di esso è dato

ricorrere in tribunale.

Art. 99 cc.: L’atto di pubblicazione resta affisso nella casa comunale almeno per 8 giorni ed il

matrimonio non può essere celebrato prima del 4 giorno. Se la celebrazione non

avviene entro 180 giorni dopo la pubblicazione, questa si considera come mai avvenuta.

Art. 100 cc.: Per gravi motivi, il tribunale può abbreviare i tempi di pubblicazione.

L’effetto notizia è necessario, per chi abbia interesse per conoscenza di cause che impediscono il matrimonio. Dopo 3 giorni dalla pubblicazione, senza alcuna opposizione, l’ufficiale di stato civile, può procedere alla celebrazione. E’ il tribunale a decidere della valenza dell’opposizione, se il matrimonio è lo stesso celebrato, ad essere sospesa è la trascrizione.


Requisiti ed impedimenti matrimoniali. Il matrimonio invalido. Il

matrimonio putativo

Il matrimonio celebrato nonostante l’impedimento, risulta invalido; Il coniuge che a conoscenza di

una causa d’impedimento, egualmente contragga il matrimonio, è punito con l’ammenda.

Maggiore età degli sposi: art. 84, solo al sedicenne autorizzato dal tribunale è concesso di

contrarre matrimonio. Il matrimonio di minore non autorizzato, può essere impugnato dal coniuge, dai genitori e dal pubblico ministero. La domanda va respinta se abbia compiuto la maggiore età o se vi sia stato concepimento.

Assenza di una condizione di interdizione giudiziale per infermità mentale: art. 85, L’inabilitato, l’interdetto no. L’impugnazione (art. 119) spetta al tutore/pubblico ministero/chi abbia interesse. L’interdetto, revocata l’interdizione, può impugnare. L’impugnazione è valida anche se pronunciata dopo la celebrazione, ma già esistente. Dopo un anno di coabitazione, decadenza.

Libertà di stato: art. 86, Inesistenza di matrimonio precedentemente contratto. Impugnazione

dei soggetti dell’art. 117. Il coniuge dell’assente non gode di stato libero non potendo sposarsi.

Insussistenza di vincoli di parentela/affinità nelle linee e nei gradi nell’art. 87, assenza di vincoli di adozione/affinazione.

Assenza di sentenze di condanna dell’un coniuge per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro: art. 88

Divieto temporaneo di nuove nozze previsto dall’art. 89 cc. per la donna in caso di vedovanza/divorzio/annullamento del matrimonio precedente: devono trascorrere almeno 300 giorni dallo scioglimento del vincolo per evitare incertezze sulla paternità; esclusione dal divieto dei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del preesistente matrimonio, sia pronunciato ai sensi dell’art. 3 n.2 lettere b-f.

Capacità naturale al momento della celebrazione: art. 120 cc., il matrimonio può essere impugnato dal coniuge che dimostri di averlo celebrato in stato d’incapacità d’intendere o di volere transitoria. No se vi è stato un anno di coabitazione.

Insussistenza di vizi della volontà: Il consenso è valido se libero ed integro. I vizi della volontà,

violenza, errore danno accesso all’impugnazione. L’azione è proponibile dal coniuge che abbia subito violenza, non fosse a conoscenza. E’ causa di decadenza il termine di un anno di coabitazione dalla cessazione della violenza, dalla scoperta dell’errore. La violenza s’identifica art. 1435 (violenza nel contratto), è uguale a violenza, il timore di gravità. L’art. 122 cc., giudica rilevanti errori sull’identità e le qualità.

L’assenza di simulazione: art. 123 cc., il matrimonio si dice simulato quando gli sposi

“abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti”, l’impugnazione è data a ciascuno dei coniugi entro un anno

dalla celebrazione o convivenza più breve.

Il regime di nullità del matrimonio non ricalca fedelmente quello del contratto, l’impugnazione è data solo ad alcuni soggetti e la nullità è sanabile.

Gli effetti della sentenza che pronunci l’invalidità del matrimonio, retroagiscono al momento della celebrazione. L’efficacia retroattiva, non travolge le prestazioni eseguite dagli sposi in costanza di

matrimonio, salvo quelle soggette a rimedi restitutori.

Art. 128 cc.: Gli effetti del matrimonio valido, si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza

di nulli, se contratto in buona fede o se il consenso sia stato estorto con violenza/determinato da timore. Se le previsioni sussistono solo per un coniuge, sarà solo lui a beneficiarne. Gli effetti del matrimonio valido, valgono anche per i li nati/concepiti durante il matrimonio o nati e riconosciuti prima della declaratoria di nullità. I li sono legittimi anche nel matrimonio contratto in mala fede (fatto salvo

per bigamia/incesto).

Art. 129 cc.: Se il matrimonio putativo è contratto in buona fede, il giudice può disporre a carico di

uno di essi e per una durata non eccedente i 3 anni, l’obbligo di corresponsione di somme periodiche di denaro. Nell’ipotesi d’imputabilità della nullità ad uno solo dei coniugi, l’altro ha diritto ad un’indennità in misura almeno pari al mantenimento per 3

anni oltre gli alimenti. Può essere disposta l’indennità in solido tra coniuge e terzo.


La celebrazione del matrimonio

La validità del matrimonio è connessa ad alcune formalità.

Art. 106 cc.: La celebrazione pubblica, avviene nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato

civile, che ha ricevuto richiesta di pubblicazione.

Art. 110 cc.: Per impossibilità di uno degli sposi, sono il sindaco e l’ufficiale a trasferirsi.

Art. 109 cc.: Il matrimonio può celebrarsi in luogo diverso, ed è l’ufficiale di stato civile a chiedere

all’ufficiale del luogo.

Art. 107 cc.: Forma di celebrazione – Presenza di 2 testimoni/4 fuori dal comune. L’ufficiale legge

agli sposi gli artt. 143 – 144 – 147 e riceve da ciascuno le dichiarazioni di volontà.

La celebrazioni per procura solo in casi eccezionali e nel rispetto delle regole dell’art. 111 cc.

Art. 107 co. 2: La compilazione dell’atto di matrimonio, è atto pubblico sottoscritto dagli sposi e

dai testimoni.

Art. 130 cc.: L’atto di matrimonio è l’unica prova dell’avvenuta celebrazione e solo la sua

esibizione consente di reclamare il titolo di coniuge.

Art. 133 cc.: Se la prova risulta da sentenza penale, l’iscrizione nel registro di stato civile assicura

effetti riguardo ai coniugi e ai li.

Art. 132 cc.: Solo per distruzione/smarrimento l’esistenza del matrimonio può essere provata con

ogni mezzo. Se vi siano indizi che l’ufficiale di stato abbia mancato d’inserire l’atto di matrimonio nei registri, la prova è consentita con ogni mezzo sempreché non possa

revocarsi in dubbio il possesso di stato.

Si ha possesso di stato:

Di coniuge: Soggetto chiamato per un lasso di tempo marito/moglie, ha goduto di tale considerazione da altri, ha agito osservando i doveri.


Il matrimonio civile come rapporto. I diritti ed i doveri nascenti dal

matrimonio

Art. 143 cc.: Con il matrimonio, marito e moglie acquistano stessi diritti e stessi doveri; ½ è il

Principio di Solidarietà coniugale che impone ad entrambi gli sposi di contribuire ai bisogni della famiglia.

Vi sono poi altri obblighi:

Fedeltà;

Assistenza morale e materiale;

Collaborazione nell’interesse della famiglia;

Coabitazione.

Il mancato rispetto non da vita all’ordinaria tutela per inadempimento di obbligazione ma rileverebbe solo nel giudizio di separazione per legittimare l’addebito della stessa al coniuge il cui

comportamento sia contrario ai doveri.

Art. 144 cc.: Accordo come momento fondante delle decisioni riguardanti l’indirizzo della vita

familiare e la fissazione della residenza.

Art. 145 cc.: Questa va operata secondo le esigenze, se non si pervenga ad un accordo, si adisce al

giudice, il quale si adopera affinché i coniugi pervengano ad un accordo, se non si

perviene a questo scopo, il giudice adotta un provvedimento non impugnabile.

Art. 146 cc.: L’allontanamento ingiustificato di un coniuge, ed il rifiuto di tornare, sono sanzionati

con sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale e del diritto agli alimenti, potendosi sequestrare i beni. E’ vista come giusta causa la proposizione di separazione/annullamento del matrimonio. L’allontanamento è misura per la

protezione del coniuge da abusi.

Possibilità che al coniuge/convivente responsabile degli abusi, sia prescritto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’istante;

Eventualità che ci si rifaccia ai servizi sociali/centro di mediazione familiare;

La condanna del responsabile al amento periodico di un assegno a favore dei conviventi, che

a causa dell’allontanamento sono prive di mezzi adeguati.

Art. 143 cc.: La moglie non assume più il cognome del marito, la lo aggiunge.

Art. 147 cc.: Il matrimonio impone l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo

conto delle capacità, dell’inclinazione naturale.

Artt. 316 – 317 cc.: Sui li minori, i genitori hanno pari potestà. In caso di filiazione naturale, la

potestà spetta al genitore che abbia riconosciuto il lio.

Art. 324 cc.: I genitori con potestà hanno diritto di usufrutto sui beni del lio.

Art. 330 cc.: Gli obblighi dei genitori verso i li permangono anche in decadenza della potestà

Obbligo di mantenimento del lio maggiorenne non autonomo economicamente;

Devono intervenire in ordine agli altri ascendenti legittimi.

Art. 148 cc.: Se i genitori vengono meno agli obblighi, il tribunale può ordinare che una quota del

reddito sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta le spese.

Art. 315 cc.: I li sono tenuti a prestare rispetto e a contribuire al mantenimento della famiglia.

Art. 318 cc.: E’ vietato ai li di lasciare la casa dei genitori, in questo caso questi possono

ricorrere al giudice.


I rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le convenzioni matrimoniali

Art. 159 cc.: Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione è la

comunione dei beni.

Art. 160 cc.: E’ consentito autonomamente dar regola ai propri rapporti patrimoniali.

Art. 162 cc.: Accordi devono essere stipulati per atto pubblico a pena di nullità. L’accordo può

aversi in sede di celebrazione, potendo anche scegliere il regime della separazione.

E’ consentito alle parti di adottare un diverso regime di beni, modificare o integrare la comunione o

provvedere ad uno specifico regime, per un bene in particolare, nel rispetto delle leggi.

Art. 165 cc.: Le convenzioni sono valide se stipulate da sposi maggiorenni, se sedicenni emancipati

con l’assistenza dei genitori/tutore/curatore.

Art. 162 cc.: La convenzione può essere stipulata sia prima che dopo le nozze.
Art. 163 cc.: Le modifiche possono essere apposte in qualsiasi momento, con atto pubblico e la

partecipazione delle parti che dettero vita alla convenzione da modificare o con gli eredi.

Le convenzioni vanno appuntate a margine dell’atto di matrimonio, pena l’inopponibilità, le convenzioni con oggetto beni immobili, devono essere trascritte presso registri dei beni immobiliari

e a margine della trascrizione vanno fatte le modifiche.

Art. 164 cc.: Le regole per la simulazione contrattuale, valgono anche per l’accordo simulatorio.

Terzi possono far valere la simulazione e darne prova con ogni mezzo. Mentre le parti possono provare tramite esibizione delle controdichiarazioni scritte “fatte con la presenza ed il consenso di tutte le persone che hanno preso parte alla convenzione matrimoniale”.


I regimi patrimoniali della famiglia. La comunione legale

Sono soggetti a comunione i beni acquistati dopo la celebrazione, rimangono a titolarità esclusiva, i

beni di cui il coniuge era proprietario prima di tale momento.

Art. 177 cc. sub a) e d): Identifica i beni che automaticamente rientrano nella comunione.

Acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio;

Aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi;

Degli utili ed incrementi prodotti dalle aziende costituite prima del

matrimonio ed appartenenti ad uno dei coniugi, ma gestite da entrambi.

Art. 177 cc. sub b) e c): Identifica i beni costituenti comunione legale de residuo, sono beni

personali, ricade nella comunione solo ciò che residua:

Frutti naturali e civili dei beni di ciascun coniuge che siano stati percepiti;

Proventi dell’attività separata;

Beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi istituita dopo il matrimonio;

Incrementi dell’impresa di uno dei coniugi anche precedente.

Art. 179 cc.: Beni personali che non cadono in comunione:

Beni di cui uno dei coniugi, prima del matrimonio, era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;

Beni acquistati dopo il matrimonio per donazione/successione;

Beni di uso strettamente personale e dei loro accessori;

Beni per l’esercizio della professione, tranne quelli per la conduzione dell’azienda familiare;

Beni che ciascun coniuge abbia ottenuto a titolo di risarcimento per perdita di capacità lavorativa.

Art. 180 cc.: L’amministrazione dei beni in comunione compete ad entrambi i coniugi

disgiuntamente (ord. Amm.) e congiuntamente (straord. Amm.).

Art. 183 cc.: Il coniuge interdetto è escluso dall’amministrazione, l’esclusione può essere disposta

con provvedimento del giudice. L’interdetto, venute meno le cause d’interdizione

può essere reintegrato.

Ove non sia richiesta l’esclusione, è dato ad un coniuge/rappresentante di adire al giudice per

ottenere una pronuncia di separazione.

Art. 181 cc.: Per l’amministrazione straordinaria è necessaria la stipulazione di entrambi i coniugi.

Se il coniuge rifiuti il consenso, l’altro può rivolgersi al giudice.

Art. 182 cc.: L’autorizzazione giudiziale è prevista anche per impedimento alla stipulazione per

lontananza, quando il coniuge non abbia la procura.

Gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti da un coniuge senza consenso:

Possono essere annullati su domanda proposta entro un anno, per beni immobili o mobili registrati;

Sono validi se hanno ad oggetto comuni beni mobili, vi è però l’obbligo per l’autore di restituire

il valore del bene per la costituzione della comunione.

L’autonomia tra patrimonio comune e personale non è piena:

I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali per la metà del credito;

I creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni comuni, fino alla quota del coniuge obbligato

Art. 186 cc.: I beni della comunione rispondono:

Dei pesi gravanti al momento dell’acquisto;

Dei carichi dell’amministrazione;

Delle spese per il mantenimento della famiglia, istruzione della prole;

Di ogni obbligazione contratta congiuntamente.

Art. 187 cc.: Per le obbligazioni non ricomprese nell’elenco e contratte prima del matrimonio e per

quelle da cui sono gravate le donazioni, non risponde la comunione.

Art. 189 cc.: I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato,

rispondono delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio per atti di straordinaria.

Art. 191 cc.: Casi di scioglimento della comunione: Mutamento convenzionale del regime,

separazione dei coniugi, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 194 cc.: Lo scioglimento della comunione determina il venir meno del regime patrimoniale ed

il subentro della normale comunione, permane la con titolarità fino alla divisione dei beni.

Art. 192 cc.: I rimborsi, le restituzioni.

Art. 195 cc.: La divisione trova titolo in un contratto/sentenza. Coniugi o eredi hanno diritto di

prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi prima della comunione o

pervenuti per successione/donazione.

Se non c’è prova della titolarità, si presumono parte della comunione.

Art. 196 cc.: Se non vengono trovate le cose, viene corrisposto il valore.


La separazione dei beni

Art. 162 cc.: Gli sposi che vogliano evitare la comunione dei beni, possono optare per la

separazione.

La scelta può anche essere fatta in costanza di matrimonio tramite convenzione matrimoniale.

Art. 213 cc.: Il regime della separazione riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, ciascun

coniuge ha titolarità esclusiva.

Art. 217 cc.: Ciascun coniuge amministra i beni di cui è titolare, ma può rilasciare procura

per l’amministrazione. Il coniuge che amministri i beni dell’altro nonostante

opposizione risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 cc.: Ove un coniuge goda dei beni dell’altro deve rispettare la destinazione economica.

Art. 219 cc.: La prova della proprietà esclusiva può essere data con qualsiasi mezzo, ma alla fine vi

è presunzione di comunione.

Lo scioglimento: per fine del matrimonio o scelta di altro regime.


Il fondo patrimoniale e la comunione convenzionale

I coniugi possono convenire che alcuni beni vadano a fare parte di un fondo necessario per far

fronte alle necessità della famiglia, essendo così, vincolati.

Art. 169 cc.: In mancanza di diversa/espressa determinazione, i beni del fondo non si possono

alienare/ipotecare/vincolare senza il consenso dei coniugi e se vi sono li minori,

con autorizzazione del giudice.

Art. 167 cc.: Il fondo può essere costituito anche da uno solo dei coniugi, sempre con atto pubblico;

E’ ammessa la costituzione con atto di terzo, per testamento o tra vivi.

Art. 168 cc.: La proprietà spetta ad entrambi i coniugi, anche i frutti sono vincolati.

Art. 170 cc.: Non si può procedere sul fondo per saldare debiti che il creditore sapeva estranei ai

bisogni della famiglia.

Art. 171 cc.: La cessazione è connessa all’annullamento/scioglimento/cessazione degli effetti civili

del matrimonio; Se vi sono li minori, il fondo dura fino alla maggiore età.

Art. 210 cc.: La comunione convenzionale dei beni trae origine da titolo pattizio per modificare il

precedente regime. Queste modifiche non possono riguardare: le norme della

comunione sull’amministrazione dei beni in essa rientranti, la parità delle quote tra i

coniugi; responsabilità comune.

Modificazioni possono esservi riguardo l’oggetto della comunione anche se alcuni beni (art. 179) non possono far parte della comunione.

Art. 211 cc.: Possono essere conferiti alla comunione anche beni appartenenti ad un coniuge prima

del matrimonio.


L’impresa familiare

Art. 230 cc.: Un’impresa è familiare se fa perno sul lavoro dei familiare dell’imprenditore, dei

parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.

Questi familiari se collaborano continuamente, hanno diritto: al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, alla partecipazione agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati in proporzione a quantità/qualità di lavoro prestato.

Il diritto alla partecipazione può essere liquidato in denaro.

E’ unico il titolare dell’impresa, al quale competono Le decisioni

Sulla conduzione e l’organizzazione dell’attività;

L’impiego degli utili;

La gestione straordinaria;

Gli indirizzi produttivi.

Della cessazione dell’impresa, decidono a maggioranza i familiari. In caso di vendita dell’attività, vi è per i familiari il diritto di prelazione.


Le patologie del rapporto coniugale. La separazione dei coniugi

La separazione di fatto (decisione di vivere separati) non comporta conseguenze su diritti/obblighi ma influisce su:

Effetti diretti sul rapporto coniugale (può essere consensuale/con sentenza), non c’è più obbligo di coabitazione, di assistenza morale/materiale, di fedeltà.

La presunzione di concepimento non opera dopo i 300 giorni dalla separazione legale. Il lio nato dopo questo periodo non è lio legittimo;

Scioglimento della comunione legale dei beni.

L’accordo di separazione consensuale va presentata al tribunale perché questo lo omologhi. Senza omologazione la separazione non ha effetto (art. 158). I coniugi sono convocati e sentiti dal giudice che tenta la riconciliazione, se è impraticabile, procede all’omologazione.

Il giudice può decidere che l’accordo sia in contrasto con l’interesse dei li, così egli riconvoca i coniugi indicando le modifiche da apportare. Se le indicazioni non sono seguite, l’omologazione è

rifiutata.

Per la separazione giudiziale non devono essere menzionati per forza i motivi del divorzio.


Art. 151 cc.: Presupposti necessari per la richiesta del divorzio – verificarsi di fatti reali che

rendano impossibile la convivenza o che rechino pregiudizio alla prole. Può essere

chiesto l’addebito delle responsabilità ad uno solo dei coniugi.

Art. 156 cc.: Il coniuge responsabile non ha diritto al mantenimento e ai diritti successori.

Il giudice deve tentare una prima riconciliazione tra i coniugi, se ciò fallisce, vengono predisposti i

provvedimenti che regolino i rapporti tra coniugi e con i li.

Art. 155 cc.: La sentenza di separazione, dispone dell’affidamento dei li e adotta ogni altra

misura per la tutela dei loro interessi. Attribuisce ad uno dei coniugi il godimento della casa familiare. Prima di adottare provvedimenti, il giudice dispone l’audizione dei li che abbiano 12 anni/con capacità di discernimento. Può, dove le parti siano

d’accordo a rinviare l’audizione, di modo che i coniugi tentino una mediazione.

L. 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso.

Art. 155 co. 1: E’ deciso che il lio deve mantenere un rapporto equilibrato con i genitori, i quali

devono garantirgli educazione/istruzione, mantenendo rapporti con i parenti.

Co. 2: Il giudice deve valutare la possibilità che i li restino affidati ad entrambi i genitori.

E’ disposto l’affidamento ad uno solo dei genitori, se diversamente vi sia contrasto

con gli interessi del minore o qualora vi sia opposizione di un genitore che “affido esclusivo”, la domanda deve essere motivata.

Co. 3: La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i coniugi, essi devono prendere le

decisioni in comune accordo, in caso di contrasto decide il giudice. Per l’ordinaria amministrazione il giudice può straordinariamente stabilire, che i genitori esercitino separatamente la potestà.

Co. 4: Al mantenimento ciascun coniuge provvede in base al reddito, potendo il giudice

imporre la corresponsione di un assegno periodico.

Co. 5: Per il mantenimento di maggiorenni, l’assegno va direttamente a loro corrisposto.

Non possono modificarsi dette disposizioni, ma si procede a revisione per mutamento di circostanze. Nei casi di gravi inadempienze/violazioni, possono essere modificati i provvedimenti, ferma

l’applicazione di sanzioni.

Art. 156 cc.: Conseguenze della separazione nel rapporto coniugale – Al genitore cui non sia stata

addebitata la separazione, spetta il diritto di ricevere un mantenimento, tramite corresponsione di un importo monetario

Co. 2: L’importo è determinato in base al reddito/circostanze, deve essere sufficiente per

garantire un’esistenza dignitosa e lo stesso tenore di vita precedente.

Co. 4: Se vi è pericolo di sottrazione all’obbligo di versare il mantenimento, la sentenza può

imporre la prestazione di idonea garanzia reale/personale.

Co. 6: Se vi è inadempimento, l’avente diritto può ottenere che il giudice disponga il

Sequestro dei beni e ordini a terzi di versare al coniuge creditore la quota.

Con la separazione giudiziale, può essere imposto alla moglie di non usare più il cognome del

marito.

Art. 157 cc.: Lo stato di separazione, viene meno se i coniugi di comune accordo e senza intervento

del giudice, dichiarino di voler tornare a convivere ponendo in essere un comportamento rappresentativo di tale volontà.

Co. 2: Con la riconciliazione, si ripristina la comunione legale da tale momento.

L’identificazione esatta del momento, è problematica, ma è stato stabilito che la comunione legale non è opponibile ai terzi acquirenti di buona fede a titolo oneroso, ove il coniuge abbia dichiarato di

essere separato.

Vi è l’istituto della mediazione familiare, volto a favorire una soluzione dei conflitti realmente mediata. Ai coniugi è affiancata una ura professionale/una struttura organizzata. Tra gli obiettivi, l’incentivazione dell’affido condiviso dei li.


Il divorzio

L. 898/1970 – Introduzione nell’ordinamento del divorzio.

Divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

E’ la legge a pronunciare, su domanda con ricorso di un coniuge, la sentenza di divorzio, quando accerti che non vi sia comunione spirituale/materiale o vi sia la sussistenza di una delle cause art. 1:

Condanna, dopo la celebrazione del matrimonio, dell’altro coniuge a sanzioni penali pesanti;

Condanna, dopo il matrimonio, dell’altro coniuge a pene detentive per reati gravi;

Due o più condanne dell’altro coniuge, per reati di lesione gravissima, violazione degli obblighi si assistenza familiare, maltrattamento;

Nel caso in cui, benché l’altro coniuge sia stato assolto per vizio, il giudice accerti l’inidoneità del convenuto a mantenere/ricostituire la convivenza familiare;

Pronunzia, con sentenza passata in giudicato, della separazione giudiziale/omologazione della separazione consensuale/separazione di fatto (iniziata 2 anni prima del 18/12//1970)

Pur essendo promosso il processo nei confronti del coniuge per i casi indicati concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, il giudice ravvisi nei fatti gli elementi costitutivi del reato e le condizioni di punibilità;

Il coniuge straniero abbia ottenuto all’estero scioglimento/annullamento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio;

Passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso.

Art. 4: La domanda per ottenere il divorzio può anche essere richiesta con ricorso di entrambi i

coniugi;

Co. 7: Se è solo uno a promuovere il ricorso, devono ire entrambi i coniugi  personalmente

di fronte al presidente del tribunale per la riconciliazione;

Co. 8: Se il convenuto non e/fallisce la riconciliazione, il giudice, dopo aver sentito i li,

dispone con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti;

Co. 11: Il procedimento prosegue fino all’emanazione di sentenza provvisoriamente esecutiva per i

provvedimenti economici;

Co. 12: E’ previsto un appello con decisione presa in camera di consiglio.

Ult. Co: Per ricorso congiunto, con disposizioni sulla prole/rapporti economici – il procedimento si

Semplifica. Sentiti i coniugi con la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e

valutata la corrispondenza con l’interesse dei li, il giudice decide con sentenza.

Art. 5: Della pronuncia di divorzio è necessaria annotazione: la sentenza è costitutiva con effetto ex

nunc lo scioglimento del matrimonio civile;

Co. 2-3: Cessano doveri/diritti derivanti dal matrimonio, la donna perde il cognome del marito,

tranne per autorizzazione del tribunale.

Cessano il regime di comunione legale e vengono meno i diritti successori tra coniugi.

Co. 6: La corresponsione dell’assegno può essere imposta dal tribunale dovendosi tener conto delle

condizioni di entrambi i coniugi, dei redditi, delle ragioni della decisione (funzione sanatoria), del contributo personale/economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio individuale/comune.

Co. 6-7: L’assegno di divorzio presuppone l’indisponibilità dell’avente diritto, di adeguati mezzi o

l’indisponibilità a procurarseli autonomamente.


Autonomia si raggiunge con nuove nozze del coniuge e si dibatte se si possa pervenire anche con

convivenza.

Art. 8: Per assicurarsi l’adempimento, può essere imposta dal tribunale idonea garanzia,

reale/personale e se vi è inadempimento l’avente diritto può ottenere da terzi il versamento.

E’ anche previsto il sequestro dei beni del coniuge.

Art. 12: Il coniuge divorziato ha diritto ad una percentuale del 40% dell’indennità di fine rapporto

dall’altro percepita.

L’obbligazione è personale e non si trasmette agli eredi. All’avente diritto in stato di bisogno, il tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità.

Ove il coniuge debitore muoia, il coniuge titolare dell’assegno ha diritto, se non passato a nuove nozze, alle pensione di reversibilità, se il rapporto da cui il trattamento pensionistico discende sia anteriore al divorzio.


Gli alimenti

Gli alimenti sono oggetto di un diritto e poggiano su legami di parentela/affinità connessi ai rapporti coniugio/filiazione/adozione: su questi legami può contare la persona che versi in stato di bisogno e

non sia in grado con il proprio lavoro di ovviare tale condizione.

Art. 433 cc.: E’ obbligato alla prestazione:

Il coniuge;

I li legittimi/legittimati/naturali/adottivi;

I genitori – parenti più prossimi in mancanza;

Generi – nuore;

Suocero – Suocera;

Fratelli – Sorelle con precedenza dei germani sugli unilaterali;

Art. 436 cc.: L’adottante deve gli alimenti all’adottato con precedenza rispetto ai genitori naturali.

Art. 437 cc.: Il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante, tranne i casi in cui la donazione

sia rimuneratoria/fatta riguardo ad un matrimonio.

Art. 440 cc.: Gli alimenti se assegnati, possono essere ridotti se l’alimentato tiene comportamento

riprovevole/disordinato.

La prestazione alimentare, non si ha su richiesta/per istanza del giudice, il diritto ha fonte nella

legge e sorge al verificarsi dei presupposti.

Art. 445 cc.: Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal momento della

costituzione in mora dell’obbligato, sempreché essa sia seguita entro sei mesi dalla

domanda giudiziale.

Art. 438 cc.: La misura degli alimenti non può superare quanto necessario alla vita

dell’alimentando, tenendo conto della sua posizione sociale. L’esatto ammontare deve variare in proporzione al bisogno di colui che li domanda e alle condizioni economiche di chi li somministra.

Il donatario che presti alimenti al donante, non vi è tenuto oltre il valore della

donazione esistente al momento nel suo patrimonio.

Art. 439 cc.: Tra fratelli, la misura si commisura allo stretto necessario.

Art. 440 cc.: Se mutano le condizioni, il giudice provvede per cessazione/riduzione/aumento.

Art. 443 cc.: L’obbligato può adempiere in natura l’obbligazione o con versamento di assegno. Il

giudice può però sindacare tale scelta.

Art. 447 cc.: Il diritto agli alimenti è irrinunciabile/indisponibile/incedibile.

Art. 448 cc.: La morte dell’alimentato estingue il diritto agli alimenti.


La successione a causa di morte

L’oggetto del diritto successorio. Le forme della successione mortis

causa. Successione a titolo universale e a titolo particolare.

La morte è fatto giuridico, al quale l’ordinamento collega, con la perdita della capacità giuridica, l’apertura della vicenda successoria.

La successione mortis causa implica un fenomeno di trasmissione di situazioni giuridiche

soggettive da un soggetto ad altri.

Art. 42 Cost.: E’ la legge a stabilire norme e limiti della successione legittima e testamentaria ed i

diritti dello Stato sulle eredità.

La successione riguarda tutte le situazioni giuridiche soggettive, tranne quelle personalissime.

Art. 456 cc.: Nel momento del decesso e nel luogo dell’ultimo domicilio, si apre la successione:

Designare i successori, coloro che subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche del soggetto deceduto;

Disciplinare l’acquisto da parte dei successori.

Art. 457 cc.: Non si fa luogo alla successione legittima, in presenza di testamento.

Terza forma di successione, qualora insieme ai successori testamentari, vi siano i

legittimari (beneficiari di successione necessaria).

Si dice erede unicamente il successore a titolo universale, il quale subentra in tutto/in quota nei

rapporti attivi/passivi.

Art. 588 cc.: Qualifica a titolo universale le disposizioni testamentarie comprendenti

l’universalità/quota di beni del testatore, dovendosi la qualificazione ritenere propria anche delle disposizioni recanti indicazione di beni determinati o di un complesso di beni, se il testatore abbia inteso lasciarli come quota del patrimonio (attribuzione di

beni determinati: institutio ex re certa).

Art. 459 cc.: L’acquisto dell’eredità si attua per effetto di accettazione, momento finale.

Art. 588 cc.: Sono a titolo particolare tutte le disposizioni non aventi riguardo all’universalità/una

quota dei beni. Il legatario non succede nei rapporti attivi e passivi, ma solo nella

titolarità del diritto determinato.

Art. 649 cc.: L’acquisto si compie immediatamente e senza bisogno di accettazione, ma vi è facoltà

di rinuncia.


L’apertura della successione. La capacità di succedere e la capacità di

ricevere per testamento

Art. 462 cc.: E’ riconosciuta facoltà di successione a coloro i quali abbiano capacità al momento

dell’apertura della successione, quindi a tutti i nati ed i concepiti.

Si presume concepito il nato entro 300 giorni dalla morte.

L. 192/2000: Capacità di succedere è riconosciuta agli enti riconosciuti e agli enti da istituire.

Il nascituro non concepito all’apertura della successione è incapace di succedere, la legge gli da la facoltà di ricevere per testamento (art. 162 ult. Co.).

Alcuni casi d’incapacità per condizioni d’inidoneità ad essere beneficiari di disposizioni contenute nel testamento.

Art. 596 cc.: Persona sottoposta a tutela in favore del tutore, ove costui non sia ascendente, discendente, fratello/sorella/coniuge;

Art. 597 cc.: A favore del notaio/altro ufficiale pubblico che abbia ricevuto il testamento, o a favore dell’interprete;

Art. 598 cc.: A favore di chi abbia scritto il testamento segreto, a favore del notaio cui il

testamento sia stato consegnato in plico non sigillato.


Art. 599 cc.: Queste disposizioni sono nulle, l’invalidità invece non si estende al resto del

testamento.

L. 6/2004 à Ha istituito l’amministrazione di sostegno, sono valide le disposizioni testamentarie e

le convenzioni a favore di costui, se questo sia parente del deceduto entro il quarto grado/coniuge/convivente.


I patti successori. I patti di famiglia

Prima dell’apertura della successione, nessun diritto/aspettative, possono essere vantati dai

successibili.

Art. 458 cc.: I diritti su una successione non ancora aperta non possono essere disposti.

C’è il divieto di patti successori, istitutivi, dispositivi o rinunciativi.

Art. 458 co. 1: Sono istitutivi i patti con cui taluno in vita, dispone della propria successione; questi

sono nulli, perché altrimenti sarebbe leso il diritto di disporre dei propri beni per la successione.

Co. 2: Con il patto dispositivo, un soggetto dispone, a favore di altri, dei diritti su una

successione aperta, ma nullità è connessa alla ripugnanza sociale.

Divieto di patti rinunciativi, in applicazione della regola d’irrinunciabilità di diritti non ancora

acquisiti.

L. 55/2006 à Deroga alla nullità di tutti i patti successori:

Il patto di famigli è patto successorio lecito, è contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l’azienda; il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote ad uno o più

discendenti.

Art. 768 cc.: Il contratto va posto per atto pubblico a pena di nullità.

Il patto consente di garantire uno svolgimento certo della vicenda successoria dell’imprenditore, di

modo che sia solo i li a beneficiare del trasferimento.

Senza patto, dovrebbero succedere il coniuge e tutti i legittimari.

Art. 536 cc.: Gli assegnatari (per patto) dell’azienda/quote sono tenuti a liquidare gli altri

partecipanti tramite il amento di una somma pari al valore delle quote riservate ai

legittimari, ma se i contraenti sono d’accordo la liquidazione si ha con trasferimento di beni.

Art. 768 cc.: Il contratto può anche prevedere l’assegnazione di beni a partecipanti non assegnatari

ed è consentito che l’assegnazione sia disposta con successivo contratto collegato al primo concluso dai partecipanti. I beni sono imputi alle quote di legittima spettanti ai

soggetti cui sono assegnati.

Vi è azione d’impugnazione per i partecipanti al patto, per vizio del consenso.Vi è l’oscura disposizione secondo cui i legittimari ed il coniuge che non abbiano preso parte al contratto, possono chiedere il amento della somma prevista + interessi legali, con possibilità d’impugnazione.

Lo scioglimento, come modifica, del patto consentito tra coloro che l’hanno concluso:

Mediante stipula di nuovo contratto, diverso patto con uguali caratteristiche;

Tramite recesso, se previsto.


Vocazione e delazione ereditarie

Coincidente con l’apertura della successione è la vocatio: chiamata all’eredità.

La delazione è il momento in cui l’eredità è offerta ad un soggetto.

La vocazione esprime il titolo in base al quale la chiamata all’eredità avviene: legale o testamentaria.

La vocazione precede la delazione; vi sono casi in cui pur essendovi soggetto chiamato all’eredità, l’effetto devolutivo non si realizzi, per esistenza di condizione sospensiva.


L’indegnità a succedere

L’art. 463 cc. modificato da L. 137/2005 disciplina l’indegnità a succedere. Cioè il soggetto che può procedere con vocativo, ma non può acquistare l’eredità; è necessario però che si agisca in giudizio entro il termine di prescrizione di 10 anni.


Sono cause d’indegnità:

Uccisione volontaria o il tentativo di omicidio della persona della cui successione si tratta o di uno stretto congiunto;

Compimento, in danno di una delle predette persone, di un fatto dalla legge punibile secondo le disposizioni dell’omicidio;

Denunzia calunniosa di una delle persone suindicate per reati punibili con sanzioni detentive particolarmente afflittive o falsa testimonianza contro di essi;

Decadenza della potestà genitoriale;

Induzione con dolo/violenza a fare/non fare/revocare/mutare il testamento;

Soppressione/occultamento/alteramento del testamento;

Formazione di un testamento falso.

Art. 464 cc.: L’esclusione retroagisce al momento dell’apertura della successione, essendo

l’indegno obbligato a restituire i frutti percepiti.

Art. 466 co. 1: Riabilitazione dell’indegno, che non può conseguire dalla dichiarazione resa dalla

persona della cui successione si tratta.


La devoluzione della vocazione. La sostituzione

L’indegnità può colpire erede o legato e la legge consente in questo caso che operino meccanismi di

devoluzione della chiamata.

Art. 479 cc.: Trasmissione agli eredi del diritto di accettazione dell’eredità, dove il soggetto ad essa

chiamato muoia senza averla accettata.

Abbiamo 2 forme, invece, per la sostituzione:

Sostituzione ordinaria, se nel testamento è nominato un secondo istituito destinato a succedere ove

il primo non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.

Art. 689 cc. co. 1: La sostituzione plurima, si ha ove questa riguardi più persone istituite in luogo di

una sola, di un solo oggetto .

co. 2: E’ reciproca la sostituzione disposta tra più istitutivi in via primaria.

La sostituzione fedecommissaria non dà luogo al subentro di un soggetto ad un altro nella successione, ma implica una sequenza di vicende successorie.

Nel Medioevo, il testatore nel nominare successore un proprio discendente, gli ordinava di

conservare in vita i beni e di trasmetterli ad un lio, tenuto anche egli a nominare un discendente.

Nel 1942 è riemersa una ura di sostituzione: art. 692 cc.

Il testo originario consentiva di disporre a carico del lio/fratello/sorella l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte in tutto o in parte i beni costituenti la disponibile a favore di tutti i li nati e nascituri o a favore di un ente pubblico.

La L. 151/1975 - Riforma del diritto di famiglia.

L’istituito può ora solo essere una persona interdetta o da interdire e che a beneficiare della sostituzione possa solo essere la persona/ente che abbia avuto cura del medesimo.

Questa sostituzione non ha effetto:

Se l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato  entro 2 anni dal raggiungimento della maggiore età del minore infermo di mente;

Se l’interdizione è revocata o le presone/enti beneficiari hanno violato gli obblighi di assistenza.

Art. 693 cc.: All’apertura della successione si realizza la delazione dell’istituito, il quale deve

conservare i beni oggetto della sostituzione dei quali ha godimento/amministrazione.

Art. 694 cc.: L’alienazione dei beni non è consentita se non nel caso di utilità evidente e previa

autorizzazione dell’autorità giudiziaria;

Art. 695 cc.: Per evitare il pregiudizio dei diritti del sostituto,a i creditori personali dell’istituito è

dato solo di agire sui frutti dei beni oggetto di sostituzione;

Art. 696 cc.: Alla morte dell’istituito, per effetto della sostituzione, l’eredità si devolve alla

persona/enti sostitutivi o ai successori legittimi.

Art. 698 cc.: Se il testatore lascia a più persone l’usufrutto, si stabilisce che detta disposizione ha

valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.


La rappresentazione

Art. 467 cc.: L’istituto opera sia nella successione legittima che in quella testamentaria, ma in

quest’ultima a condizione che non sia prevista la sostituzione ordinaria e sempreché non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Se chi non può o non vuole succedere ha discendenti legittimi, la rappresentazione

consente loro di subentrare.

La rappresentazione consente di subentrare con l’esercizio di un proprio diritto. Il rappresentante è successore diretto del de cuius.

Art. 468 cc.: La rappresentazione opera anche là dove i beneficiari abbiano rinunciato all’eredità o

siano incapaci/indegni.

Co. 1: Il rappresentato deve essere lio/fratello/sorella – mentre sono rappresentati i loro

discendenti legittimi/naturali.

Art. 467 cc.: Il rappresentato succede al defunto nel luogo e nel grado del rappresentante, la

rappresentazione ha luogo infinito a prescindere la grado.

Art. 469 cc.: Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.





L’accrescimento

Se non si può far luogo a rappresentazione, può operare l’istituto dell’accrescimento, a condizione

che la vocativo all’eredità, riguardi oltre colui che non vuole beneficiarne, altri soggetti.

Art. 676 cc.: L’oggetto della chiamata di questi si espande in misura corrispondente alla parte di

eredità destinata al chiamato escluso, effetto di diritto. Questi rispondono degli

obblighi dell’altro erede almeno che non siano strettamente personali.

Art. 674 cc.: Se la successione è testamentaria, l’accrescimento si realizza sempreché tutti i coeredi

siano stati istituiti con stesso testamento nell’universalità dei beni.

Art. 677 cc.: Se non ha luogo l’accrescimento - Se è in gioco una porzione di eredità, questa di

devolve agli eredi legittimi, in mancanza di questi, allo Stato. Per porzione di legato, essa va all’onerato.


La successione a titolo universale. Vacanza e giacenza dell’eredità

Art. 459 cc.: L’acquisto dell’eredità è connesso all’accettazione, l’effetto acquisitivo retroagisce al

momento dell’apertura della successione.

Art. 480 cc.: Il diritto si prescrive in 10 anni.

Importante è la conservazione dei beni ereditaria, nel periodo di vacanza; abbiamo due modi:

I beni siano in possesso del chiamato - Art. 460 cc.: Al chiamato è dato il potere di compiere atti conservativi, di vigilanza/amministrazione per ordinaria amministrazione. Per poter vendere i beni in suscettibili di conservazione e troppo onerosi da custodire, è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Se il chiamato rinuncia all’eredità, le spese sono poste a carico dell’eredità;

L’eredità si definisce giacente, se il chiamato non è possessore – Art. 528 cc.: Il tribunale nomina un curatore ed al chiamato è preclusa qualsiasi ingerenza. Il curatore è tenuto a procedere all’inventario (art. 529 cc.). Compete al curatore are i debiti dell’eredità, salvo opposizione di creditori/legatari. La cessazione delle funzioni del curatore all’accettazione (art. 532 cc.) o per esaurimento dell’attivo ereditario. Sono validi gli atti del curatore nell’ignoranza della cessazione della sua attività.


La rinuncia dell’eredità

Art. 519 cc.: La rinuncia, negozio unilaterale non recettizio, ha effetto retroattivo. Questo per la

rinuncia abdicativi, quella fatta gratuitamente a favore di coloro cui si devolve la quota del rinunciante. Per la validità è necessaria la forma scritta con dichiarazione ricevuta da un notaio/dal cancelliere del tribunale, da inserire nel registro delle

successioni. Si può rinunciare entro 10 anni.

Art. 520 cc.: E’ nulla la rinuncia parziale o quella con termini e condizioni.   
Art. 526 cc.: E’ annullabile la rinuncia con dolo o viziata da violenza (prescrizione entro 5 anni la

cessata violenza o scoperta del dolo). L’impugnazione per errore non è consentita.

Art. 524 cc.: Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori del rinunziante. Con autorizzazione

del giudice, possono ottenere l’accettazione dell’eredità in nome e in luogo del

debitore, per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti.

Art. 525 cc.: Il rinunciante è chiamato finché l’eredità non viene accettata da altri.

In conseguenza alla rinuncia, la quota va devoluta ai chiamati in subordine.

Art. 527 cc.: I chiamati all’eredità che illecitamente sottraggono/nascondono beni spettanti

all’eredità medesima perdono la facoltà di rinunciarvi – è questa un’accettazione anomala.


L’accettazione dell’eredità, pura e semplice o col beneficio

d’inventario

L’accettazione, ove importi l’acquisto della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o

liberazione dai diritti medesimi, va trascritto.

Art. 459 cc.: Per evitare il vuoto di titolarità, tra il momento della morte del de cuius e

l’accettazione dell’erede, gli effetti dell’acquisto vengono fatti retroagire al momento

dell’apertura della successione.

Art. 481 cc.: Il giudice stabilisce un termine entro il quale il chiamato deve accettare/rinunciare

all’eredità.

Art. 479 cc.: Se in pendenza di accettazione, il chiamato muoia, il diritto di accettare si trasmette

agli eredi. Se gli eredi siano più d’uno e questi non si accordino, la decisione di

acquistare/rinunciare può essere presa da uno solo o da quelli che vogliano accettare.

La forme di accettazione sono due:

Accettazione pura e semplice;

Accettazione col beneficio dell’inventario.

La scelta è lasciata in capo al chiamato, tranne che si tratti di minore, interdetto, emancipato, inabilitato/persone giuridiche/enti, i quali possono accettare solo con beneficio dell’inventario.

L’accettazione è irrevocabile.

Art. 482 cc.: E’ consentita impugnazione solo per violenza, dolo, con azione che si prescrive in 5

anni dalla cessazione/scoperta.

Art. 1434 cc.: I caratteri della violenza.

Il dolo è rileva sia se determinante, che vincolante l’accettazione.

Art. 475 cc.: Accettazione con dichiarazione scritta – accettazione espressa. Non vale

l’accettazione sotto condizione o a termine, nulla è l’accettazione parziale.

Art. 476 cc.: L’accettazione può essere tacita, quando il chiamato compie un atto che ne

presuppone la volontà.

Art. 477 cc.: Importa accettazione, la donazione/vendita/cessione da parte del chiamato, dei suoi

diritti di successione.

Art. 478 cc.: Conura disposizione dell’eredità e non dismissione la rinuncia ai diritti di

successione fatta dal chiamato verso corrispettivo a favore solo di alcuni.

Art. 485 cc.: Impone al chiamato che abbia possesso dei beni ereditati, di fare l’inventario entro 3

mesi; ove detto tempo non ne consente l’ultimazione, può essere concessa al tribunale

una proroga che non deve eccedere i 3 mesi.

Co. 2: L’acquisto ex lege si ha alla scadenza del termine se l’inventario non è compiuto (il

chiamato è detto erede puro e semplice).

Ult. Co.: Se l’inventario è fatto, sono accordati al chiamato 50 giorni per decidere se accettare e

se allo scadere non è stata presa la decisione, egli diviene erede puro e semplice.

Art. 484 cc.: L’accettazione con beneficio d’inventario, deve essere formulata in modo espresso,

mediante dichiarazione ricevuta da notaio/cancelliere, inserita nel registro. Ed entro un mese dall’inserzione, trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari.

L’inventario deve essere fatto nelle forme prescritte, pena il venir meno degli effetti

dell’accettazione con beneficio.

Art. 485 cc.: I termini variano a seconda che il chiamato sia in possesso dei beni ereditari o meno

L’inventario è atto pubblico curato dal cancelliere/notaio, il quale deve accertarsi dell’effettiva consistenza del patrimonio. Durante il periodo necessario per l’inventario, il chiamato può esercitare i poteri di cui l’art. 460 cc., essendo a lui affidata la rappresentazione processuale passiva

dell’eredità.

Se il chiamato non è in possesso dei beni, l’inventario va compiuto entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio. Il termine è prorogabile (art. 485 cc.), ma se l’inventario non è ultimato, l’erede perde il beneficio ed è considerato erede puro e semplice.

Se l’inventario è compiuto l’accettazione deve esservi entro 40 giorni pena l’accettazione pura e

semplice.

Art. 488 cc.: Nel termine stabilito dal giudice, il chiamato non possessore deve redigere

l’inventario.


Il beneficio d’inventario

Art. 490 co. 1: Effetto del beneficio d’inventario è la separazione del patrimonio del defunto da

quello dell’erede.

Co. 2: Questa distinzione comporta: - Che l’erede conserva nei confronti del morto tutti i

diritti e obblighi, tranne quelli estinti con la morte:

- Che l’erede non è tenuto a are legati e debiti

oltre il valore dei beni pervenuti.

- Ove il patrimonio del defunto sia soggetto ad

esecuzione forzata, ai creditori/legatari dell’eredità

spetta prelazione su quelli dell’erede.

Art. 491 cc.: Il chiamato che accetta con beneficio d’inventario, è investito di amministrazione e

gestione dei beni e dello svolgimento delle attività correlate e non risponde verso i

creditori dell’eredità se non per colpa grave.

Art. 492 cc.: All’erede può essere imposta la prestazione di idonea garanzia.

Art. 493 cc.: L’erede ove intenda compiere atti di disposizione dei beni, deve fare richiesta al

tribunale.

Art. 496 cc.: L’erede ha l’obbligo di rendere conto della propria amministrazione a

creditori/legatari.

Art. 497 cc.: Se non lo fa, può essere costretto a are i debiti con i propri mezzi.

Per il amento di legami/debiti, vi sono due procedure a scelta:

Art. 503 co. 1: Liquidazione semplice e quella concorsuale, questa va adottata se vi è oposizione di

creditori/legatari.

Art. 495 co. 1: Trascorso un mese dalla trascrizione dell’accettazione con beneficio d’inventario o

dall’annotazione, l’erede può procedere, se non opta per la liquidazione concorsuale,

a quella semplice.

Questa soddisfa i creditori in riscontro dell’istanza da questi rivolta. Bisogna tener conto delle cause

di prelazione.


Art. 495 co. 2-3: Ai creditori, dopo che il credito sia stato soddisfatto, è dato il diritto di regresso,

da esercitarsi entro 3 anni, contro i legatari, nel limite della somma del legato.

La liquidazione concorsuale, fa sì che creditori/legatari abbiano parità di trattamento.

Art. 498 co. 2: L’erede entro un mese dalla notificazione dell’opposizione sollevata da

creditori/legatari, deve invitarli a presentare, nel termine massimo di un mese, le

dichiarazioni di credito.

Art. 504 cc.: Con più eredi con beneficio d’inventario, colui il quale ha promosso la liquidazione,

convoca i coeredi di fronte a notaio.

Art. 499 co. 1: Trascorsi 30 giorni, l’erede provvede a liquidare, facendosi autorizzare per compiere

le alienazioni necessarie.

Co. 2: Rilevante è l’atto di stato di graduazione: in tale atto, i creditori sono preferiti ai

legatari ed i primi sono disposti secondo un ordine.

Art. 501 cc.: Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da avviso a creditori/legatari e ne cura

la pubblicazione di un estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e dopo

30 giorni, senza reclami, lo stato diviene definitivo.

Art. 502 co. 1: Creditori e legatari vengono soddisfatti secondo l’ordine stabilito, mentre chi non ha

risposto all’iniziale invito dell’erede, ha azione contro l’erede solo per quanto residui.

Art. 507 cc.: Se non sia trascorso più di un mese dalla scadenza del termine per la presentazione

delle dichiarazioni di credito e se nessun atto di liquidazione sia intervenuto, l’erede può rilasciare tutti i beni a creditori/legatari, previo avviso. La dichiarazione di rilascio va iscritta nel registro delle successioni. Operata la trascrizione, viene nominato dal tribunale, un curatore. L’erede è comunque titolare, ma non li

amministra. Dopo la liquidazione ritorna titolare ed amministratore delle parti attive.

Art. 511 cc.: Le spese per il compimento di atti dipendenti dall’accettazione con beneficio, sono a

carico dell’eredità con priorità su creditori.

Vi sono possibilità della decadenza dell’accettazione con beneficio d’inventario:

Art. 493 cc.: Compimento da parte dell’erede di atti di disposizione di beni ereditari senza autorizzazione giudiziale e senza rispetto delle forme;

Art. 494 cc.: Sussistenza di omissioni/infedeltà nell’inventario per mala fede;

Decadenza durante la liquidazione concorsuale:

Art. 505 co. 1: Inosservanza delle regole di cui l’art. 498 cc. in caso di opposizione di creditori/legatari;

Mancato rispetto imposto dall’autorità giudiziaria, per la liquidazione e la formazione dello stato di graduazione;

Art. 502 cc.: Esecuzione da parte dell’erede che abbia optato per la liquidazione

concorsuale, di amento di creditori diversi da quelli privilegiati.

Art. 505 ult. Co.: A poter far valere la decadenza, sono solo creditori e legatari. Se un causa di

decadenza si verifica dopo la scadenza per la prestazione delle dichiarazioni di credito,

ai soggetti predetti è data la possibilità di chiedere al tribunale la nomina di un curatore.

L’effettuazione della nomina determina: - Perdita del potere di amministrare i beni;

-Venir meno della possibilità di far valere la decadenza dal

beneficio d’inventario.

Art. 489 cc.: Inoperante la decadenza del beneficio anche là dove l’irregolarità persista nell’anno

successivo, ma non oltre il limite del compimento della maggiore età o la cessazione dello stato d’interdizione/inabilitazione.

La decadenza dal beneficio d’inventario solo per alcuni eredi, determina la coesistenza tra eredi

semplici e beneficiari.

Art. 510 cc.: L’accettazione con beneficio fatta da uno dei chiamati, giova a tutti gli altri anche se

chi fa l’inventario è un legato diverso da colui che ha fatto la dichiarazione.

Art. 484 cc.: Perché vi sia il beneficio per tutti, è necessario che questi abbiano preventivamente

accettato.


La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Con l’accettazione pura e semplice si confondono patrimonio del defunto e dell’erede, in questo

caso, legatari e creditori non sono tutelati come nel caso del beneficio d’inventario.

Art. 512 cc.: La legge accorda a creditori/legatari, il diritto di ottenere la separazione dei patrimoni,

per potersi rifare sui beni del defunto, per l’adempimento dei crediti. VI è diritto di

prelazione per i creditori del defunto.

La separazione riguarda beni specifici non includendo l’insieme del patrimonio ereditato. Creditori/legatari del defunto possono anche far conto sui beni non separati e quindi dell’erede,

inoltre dopo la prelazione, i creditori dell’erede possono anche rifarsi sui beni separati.

Art. 516 cc.: Il termine per il diritto alla separazione è di 3 mesi dall’apertura della successione,

esso va esercitato tramite ricorso al tribunale o iscrizione nei registri immobiliari.

Art. 518 cc.: Le iscrizioni a titolo di separazione prendono tutte il grado di prima e prevalgono su

trascrizioni/iscrizioni dell’erede o legatario anche se anteriori.

Se non tutti richiedono la separazione:

Art. 514 co. 1: Solo quando il valore della parte di patrimonio non separata sia sufficiente a

soddisfare i creditori non separatisti, si preclude di concorrere con creditori/legatari separatisti.

Co. 2: Bisogna stabilire se il patrimonio non separato sia sufficiente a soddisfarli,

altrimenti è dato concorrere con i creditori separatisti.

Co. 3: Se ad esercitare la separazione siano creditori del defunto e legatari, i primi sono

preferiti. Anche i creditori non separatisti sono preferiti ai legatari separatisti se la

parte non separata non è sufficiente a soddisfare i primi.

Art. 515 cc.: La separazione dei beni può essere evitata dall’erede ando o presentando garanzia.


La petizione di eredità

Petizione di eredità à Con azione imprescrittibile, l’erede può chiedere al tribunale ove si sia

aperta la successione, il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque

possieda tutti o parte dei beni ereditari, obiettivo, vedersi consegnati i beni.

Se l’erede agisce secondo l’art. 948 cc. per rivendicare un singolo bene, sarà tenuto ad assolvere l’onere probatorio.

Per la petizione, non vi è onere probatorio da assolvere da parte dell’erede, in quanto se ha ad oggetto beni determinati, essi vengono inquadrati come parte dell’eredità. L’attore deve solo

dimostrare la propria qualità di erede e l’appartenenza dei beni al patrimonio ereditario.

La legittimazione attiva compete solo all’erede.

Art. 534 cc.: Legittimazione passiva, l’azione può essere posta anche nei confronti degli aventi

causa del possessore e del detentore.

Art. 533 cc.: L’azione è imprescrittibile, ma il suo successo non si ha sugli effetti dell’usucapione.

Art. 535 cc.: Accertata la qualità di erede, il possessore è sottoposto alle regole in materia di

possesso. Il possessore è in buona fede se crede erroneamente di essere erede, qualora

costui abbia, in buona fede alienato la cosa, è solo obbligato a restituirne il prezzo.

Art. 534 cc.: Erede apparente – colui che senza essere erede risulta tale per circostanze obiettive.

Il riconoscimento della qualità di erede all’attore, comporta il recupero dei beni

Ereditari, ma la tutela dei terzi che abbiano acquistato in buona fede un bene da erede apparente, possono opporre il loro diritto all’erede vero.

L’opponibilità si estende agli atti riguardanti beni immobili/mobili registrati solo se le

trascrizioni siano anteriori rispetto alla domanda giudiziale dell’erede vero.

Sono tutelati gli acquisti fatti da terzi a titolo gratuito in buona fede se la trascrizione sia anteriore di

5 anni rispetto alla domanda di petizione.

Art. 535 cc.: Se l’erede apparente è in buona fede, questo deve restituire il corrispettivo ricevuto.


Art. 2038 cc.: Se l’erede apparente è in mala fede, vi è obbligo di restituzione della cosa in natura o

di corresponsione del valore oltre al risarcimento danni.


La comunione ereditaria e la divisione

Se gli eredi sono più d’uno e sono istituiti pro quota indivisa, si ha comunione incidentale.

Per l’esercizio della prelazione, il venditore della sua quota, è tenuto a notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione che è efficace per 2 mesi e che il diritto di riscatto di questi, attribuito in mancanza di notificazione del termine, perdura finché esiste la comunione ereditaria ed è oggetto al

termine decennale di prescrizione.

Art. 713 cc.: Per porre fine alla comunione ereditaria, i comunisti possono accordarsi – divisione

consensuale.

Art. 715 cc.: Casi di temporanea impossibilità di divisione:

Esistenza tra i successori di un concepito;

Pendenza in giudizio della legittimità o sulla filiazione naturale di un chiamato.

Ma l’autorità giudiziale può disporre che la comunione con le cautele avvenga.

Art. 714 cc.: L’usucapione di alcuni beni va a sfavore dei coeredi, il bene non può essere sottoposto

a divisione.

Art. 727 cc.: La divisione si realizza – Previa stima del valore attuale dei beni, con la formazione di

porzioni proporzionali alla quota di rispettiva spettanza, evitando il frazionamento di

biblioteche, gallerie e collezioni d’importanza storica.

Ciascun coerede può chiedere la propria quota, ma ciò può trovare ostacolo nell’indivisibilità dei

beni.

Art. 720 cc.: Se vi sono immobili non divisibili, essi devono essere compresi per intero con

addebito dell’eccedenza. La disposizione si applica anche a beni mobili indivisibili.

Art. 723 cc.: Con l’individuazione della sorte dei beni indivisibili, si procede alla formazione dello

stato attivo/passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei

rimborsi dovuti.

Art. 730 cc.: Con l’accordo di tutti i coeredi questa operazione può essere deferita a notaio.

Art. 729 cc.: L’attribuzione viene fatta con estrazione a sorte.

Art. 733 cc.: Il testatore può stabilire particolari norme per la formazione delle quote

Le indicazioni fornite sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda a quello previsto dal testatore. La divisione non trova titolo nel testamento, ma

nell’accordo delle parti.

Art. 761 cc.: La divisione contrattuale è soggetta ad annullamento se effettuata con violenza/dolo e

l’azione si prescrive in 5 anni.

Art. 768 cc.: L’impugnazione è preclusa al coerede che abbia alienato in tutto o in parte la sua

porzione di eredità.

Art. 762 cc.: Divisione supplementare, ove risulti l’omissione di uno o più beni comuni alla

divisione;

Art. 763 cc.: La rescissione per lesione, attivabile con azione che si prescrive in 2 anni dalla

divisione se uno dei coeredi provi di essere stato leso per il quarto.

Art. 764 cc.: La rescissione si ha anche per ogni altro atto che comporti la fine della comunione,

tranne per la transazione.

Art. 767 cc.: Il corso della rescissione può essere troncato se l’erede convenuto pone rimedio alla

lesione.

Lo scioglimento della comunione attribuisce i beni agli eredi e sugli altri beni è come se essi non

avessero mai avuto alcun diritto.

Art. 717 cc.: L’autorità giudiziaria può sospendere per massimo 5 anni la divisione ereditaria o la

divisione di alcuni beni, qualora l’immediata esecuzione causi danni.

Art. 719 cc.: Anche i debiti ed i pesi vengono divisi tra i coeredi, ma quelli aventi diritto a pi della

metà dell’asse possono decidere se vendere alcuni beni per soddisfare i debiti; non si

procede con la vendita se vi è sufficiente denaro liquido.

La richiesta di scioglimento della comunione è esercizio di un diritto potestativo.

La divisione giudiziale, non sempre ha carattere contenzioso, infatti, le parti possono approvare il

progetto del giudice.

Art. 734 co. 1: Se la divisione è effettuata dal testatore, si ha “divisione testamentaria”, in questo

caso non sorge comunione ereditaria.

Co. 2: Divisione testamentaria parziale, i beni da essa esclusi sono attribuiti secondo

disposizioni di legge.

Art. 735 cc.: I soggetti interessati alla divisione devono rendervi parte, è nulla la divisione qualora

il testatore lasci fuori dalla divisione uno dei legittimari/eredi istituiti.

Si parla di preterizione e per effetto della nullità, riemerge la comunione ereditaria e l’esigenza di

procedere alla divisione secondo le leggi comuni.

Art. 763 cc.: La divisione può essere soggetta a rescissione per lesione, qualora il valore dei beni

assegnato ad uno dei coeredi sia inferiore di oltre un quarto della quota ad esso spettante.

Art. 733 cc.: Il testatore può attribuire ad un terzo il compito di predisporre un progetto di divisione

da proporre ai coeredi, questo progetto li vincola. I successori possono impugnarlo solo se

frutto di decisione iniqua o là dove si evidenzi contrasto con la volontà del testatore.


La collazione

Art. 724 cc.: I coeredi devono procedere a collazione, prima della divisione dei beni, conferendo

alla massa da dividere, tutto ciò che è stato oro donato.

Art. 737 cc.: Il conferimento riguarda donazioni dirette ed indirette e solo la dispensa del defunto,

la rende inoperante.

Esistono dei coeredi tenuti alla collazione: li legittimi, naturali e loro discendenti, il coniuge.

Le donazioni fatte in vita sono una sorta di anticipazione dell’eredità e per questo potrebbero

esservi disparità di trattamento.

Art. 739 cc.: La collazione riguarda i beni che i coeredi hanno ricevuto dal defunto e non quelli che

quest’ultimo abbia donato ai loro congiunti. Il discendete che subentri nella

posizione giuridica dell’ascendente è tenuto alla collazione.

Art. 740 cc.: E’ tenuto alla collazione anche se abbia rinunciato all’eredità.

Art. 738 cc.: Tutte le donazioni, anche quelle di modico valore sono soggette a collazione.

Art. 742 cc.: I casi di esclusione dalla collazione sono limitati e riguardano le spese menzionate in

questo articolo.

Art. 743 cc.: Nonché i benefici conseguiti dall’erede in virtù della partecipazione a società contratta

senza frode con il defunto.

Art. 744 cc.: Il perimento della cosa se non imputabile all’erede è d’ostacolo alla collazione.

Il conferimento avviene per imputazione.

Art. 747 cc.: Il valore della donazione al momento dell’apertura della successione è inizialmente

calcolato e poi aggiunto a quello dell’asse.

Identificata la porzione di eredità spettante all’erede-donatario, egli sarà obbligato ad imputare a

detta porzione il valore del bene donato che resta di sua proprietà.

In alternativa, il bene donato può essere aggiunto alla massa, la scelta deve essere trascritta.

Art. 746 cc.: Per la collazione di bene immobile, il coerede-donatario può scegliere se operare il

conferimento in natura o per imputazione.

Art. 750 cc.: Solo per imputazione si fa la collazione per beni mobili e sulla base del valore che essi

avevano al tempo dell’apertura della successione.

Art. 751 cc.: Per imputazione avviene la collazione di denaro dovendosi osservare il principio

nominalistico, mentre se il denaro non basti ed il donatario non voglia conferire altro denaro o titoli, i coeredi possono prelevare beni mobili/immobili dell’eredità in

proporzione delle rispettive quote.

Art. 748 cc.: Dal valore dei beni conferiti, devono detrarsi il valore delle migliorie e le spese

straordinarie. E’ riconosciuto il diritto, al coerede tenuto alla collazione di un

immobile, di ritenzione e conferimento in natura.

La dispensa della collazione può essere contestuale o successiva e può essere contenuta nel testamento. E sufficiente che emerga la chiara volontà del defunto di considerare la donazione come

beneficio ulteriore.

Art. 724 cc.: Il coerede deve imputare alla sua quota i debiti pecuniari verso il de cuius ed i coeredi

traenti ragione dalla comunione.


La successione testamentaria. Il testamento e le sue forme

La successione testamentaria trae origine da un testamento.

Art. 587 co. 1: Il testamento è atto giuridico unilaterale avente valenza negoziale, che un soggetto

capace di agire può validamente compiere – nel rispetto di determinate forme. E’ un atto mortis causa che produrrà effetti alla morte del testatore. Il testamento è atto personalissimo, con natura non recettizia ed unipersonale con valenza patrimoniale,

formale e solenne.

Art. 601 cc.: Le forme ordinarie di testamento sono tre: testamento olografo, pubblico e segreto.

Gli ultimi due sono atti di notaio.

Art. 602 cc.: E’ olografo il testamento

Interamente scritto a mano dal testatore, datato e firmato.

La firma non deve per forza contenere nome e cognome, importante è stabilire ci l’abbia apposta.

La non veridicità della data rende invalido il testamento, infatti, la prova è data solo per stabilire la successione temporale di più testamenti.

Il testamento non deve essere custodito presso terzi.

Se depositatati da notaio o presso pubblico archivio, il testatore può sempre ritirarlo. La restituzione si accerta in un verbale; Il testamento ritirato resta comunque valido.

Appena ricevuta notizia della morte del testatore è fatto obbligo a chiunque entri in possesso del testamento, di presentarlo a notaio per la pubblicazione;

Pubblicazione – In presenza di due testimoni redazione di un verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale è descritto lo stato del testamento ed il contenuto;

Il verbale va trasmesso in copia alla cancelleria;

A pubblicazione avvenuta il notaio comunica l’esistenza del testamento agli eredi;

La pubblicazione è necessaria per dare attuazione alle disposizioni


Art. 603 cc.: Il testamento pubblico

Non è segreto, essendo redatto da un notaio in presenza di due testimoni (sono 4 se il testatore è muto/sordo/cieco/incapace di leggere).

Devono risultare luogo/data del ricevimento/ora in cui il notaio, il testatore, i testimoni appongono le firme;

Se il testatore impossibilitato a firmare, deve dichiarare la causa e il notaio la deve menzionare prima della lettura dell’atto.

Questo tipo di testamento, garantisce massima chiarezza e precisa traduzione della volontà del testatore.

Non è necessaria la pubblicazione, è imposto al notaio di trasmettere una copia alla cancelleria (art. 622) e di comunicare la presenza di testamento a eredi/legatari.


Art. 604 cc.: Il testamento segreto

Se è scritto di pugno dal testatore è solo richiesta la sua firma;

Se è scritto in tutto o in parte da terza persona o tramite mezzo meccanico, il testatore deve sottoscriverlo sia alla fine che a ciascun mezzo foglio;

Non necessaria deve essere indicata la data di redazione, in quanto la data è sempre quella di ricezione da parte del notaio del testamento;

Il testatore in presenza di due testimoni, consegna al notaio il documento specificando che esso è il testamento.

Art. 605 cc.: Sulla carta in cui è involto/su cui è scritto il testamento/o su un altro involto predisposto dal notaio, deve essere redatto l’atto di ricevimento, sottoscritto da testatore, testimoni, notaio.

Art. 604 ult. Co.: Chi non sa o non può leggere, non può fare testamento segreto.

Se il testatore sapendo leggere, non sa scrivere, o sia impossibilitato a sottoscrivere, occorre che egli dichiari al notaio di aver letto il testamento segnalando la causa dell’impedimento.

Il testamento deve essere aperto e pubblicato appena il notaio viene a conoscenza della morte e chi interessato può chiedere che gli sia fissato un termine (art. 621 cc.).

Il verbale di pubblicazione va trasmesso in copia alla cancelleria e compete al notaio comunicare l’esistenza del testamento ad eredi/legatari (art. 623 cc.).

Art. 608 cc.: Il testamento può essere ritirato con redazione di un verbale di restituzione, sottoscritto. Il ritiro però comporta la revoca o la conversione in testamento olografo se

ne ha le caratteristiche.

Esistono delle forme speciali di testamento:

Art. 609 cc.: Presenza del testatore in un luogo ove vi sia malattia contagiosa, stato di calamità;

Necessità di fare testamento quando il testatore si trova a bordo di una nave/aeromobile;

Appartenenza del testatore a corpi militari o a corpi impegnati in guerra.

Artt. 610 – 615 – 616 – 618 cc.: E’ sempre richiesta la redazione per iscritto e la sottoscrizione, ma

il testamento può essere lasciato n custodia. Questo perde però efficacia dopo

3 mesi dalla cessazione delle cause che hanno impedito l’uso delle ordinarie forme.

La nullità del testamento può aversi:

Art. 606 cc.: per difetto di forma, per cause indicate in detto articolo;

Il testamento olografo è nullo ove manchi autografia e sottoscrizione – ciò vale anche per atto di notaio che non presenti la redazione per iscritto (da parte del notaio), delle dichiarazioni del

testatore e le sottoscrizioni.

Art. 606 cc.: L’azione di annullamento (a differenza di quella per nullità), si prescrive in 5 anni dal

giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni.

Il testamento internazionale – L. 387/1990 – ha somiglianze con il testamento segreto.


Il carattere unipersonale del testamento

Il testamento è espressione della volontà di un unico soggetto.

Art. 589 cc.: Divieto di fare testamento congiuntivo o reciproco. Il testamento è insabile.

E’ congiuntivo, il testamento raccolto in un solo atto, in cui 2 o più persone dispongono dei loro

beni a favore di terzi.

E’ reciproco il testamento, opera di 2 o più persone che, nel medesimo atto, rechi disposizioni fatte

da un testatore a favore dell’altro.

Art. 631 cc.: Nulle sono le disposizioni che facciano dipendere dalla volontà di terzi, l’indicazione

di erede/legatario o la determinazione della quota di eredità.

Questa disposizione è salvaguardata, se il testatore dispone delle circoscrizioni alla scelta.


Il contenuto del testamento. Le disposizioni generali sull’istituzione di

erede e sui legati

Art. 588 cc.: Disposizioni a titolo universale/particolare, integrano il contenuto del contratto ed

hanno natura patrimoniale.

Si dibatte sulla validità della clausola di diseredazione – l’inammissibilità dovrebbe discendere dal fatto che il concetto di disposizione non può associarsi ad atti con contenuto meramente negativo. La diseredazione è valida, se contenuta in un testamento che abbia anche altre disposizioni, a

carattere positivo.


Art. 587 cc.: Anche disposizioni non patrimoniali possono far parte del contenuto, esse danno vita

al contenuto atipico del testamento.

Art. 700 cc.: Nomina di uno o più esecutori testamentari.

Art. 701 cc.: Questi possono essere tra gli eredi/legatari. Essi sono immessi nel possesso dei beni dell’eredità per un anno dalla dichiarazione di accettazione onde svolgere attività di

amministrazione dei beni. (art. 703 cc.) con obbligo di rendiconto (art. 709 cc.).

Vi possono essere disposizioni non patrimoniali, che non siano oggetto di previsione normativa:

Artt. 624 – 632 cc.: Disposizioni generali sull’istituzione di erede e legati;

Artt. 633 – 648 cc.: Disposizioni condizionali, a termine e modali.

Perché le disposizioni testamentarie siano valide, occorre che la volontà testamentaria, si sia liberamente formata e che sussista fedele e piena corrispondenza tra l’assetto degli interessi

progettato e voluto dal de cuius ed il contenuto del testamento.

Art. 624 cc.: Chiunque abbia interesse ad impugnare la disposizione testamentaria viziata, da dolo,

violenza, errore, lo può fare nel termine di 5 anni.

Art. 624 co. 2: Non importa che l’errore sia riconoscibile, si ricomprende l’errore sul motivo s

emerge dal testamento.

Art. 625 cc.: Errore ostativo – L’erronea indicazione dell’erede/legatario o della cosa oggetto della

disposizione, non sono causa di annullamento se dal contesto si comprende a chi si

riferisse il testatore.

Il dolo – La disposizione è impugnabile anche per dolo incidente, pure per ipotesi di captazione della volontà del testatore, cioè qualora siano posti in essere comportamenti che siano idonei a

suggestionare il de cuius.

Art. 628 cc.: Il beneficiario del lascito deve essere determinato/determinabile.

Art. 630 cc.: I lasciti a favore di poveri e simili, s’intendono fatti in favore dei poveri del luogo in

cui il testatore aveva il domicilio.

Art. 629 cc.: Sono valide le disposizioni in favore dell’anima, ove risultino determinati beni e

somma da destinare.

Art. 627 cc.: Non è qualificabile come lascito a persona incerta, il lascito fiduciario – fenomeno

d’interposizione di persona – il testatore nomina erede/legatario un soggetto (fiduciario) perché questi trasferisca i beni ad un terzo (beneficiario), il quale non ura nel testamento. E’ negata l’azione in giudizio per accertare la realtà celata dietro l’apparenza, tranne se si dimostra che il testatore voleva in questo modo beneficiare un soggetto incapace di ricevere. Il fiduciario non è tenuto a dar esecuzione alla disposizione.


Le disposizioni condizionali, a termine e modali

Art. 633 cc.: E’ ammesso che una disposizione testamentaria, sia fatta sotto condizione sospensiva

o risolutiva. 

Art. 637 cc.: Si può sottoporre a termine un legato a non una disposizione a titolo universale.

Art. 638 cc.: Se il testatore dispone che l’erede /legatario non faccia/non dia qualcosa per un tempo

indeterminato, la condizione si dice risolutiva.

Art. 634 cc.: Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione impossibile/illecita, si considerano

come non apposte.

Due condizioni illecite sono prese specificatamente in considerazione:

Art. 635 cc.: Condizione di reciprocità – la disposizione è nulla.

Art. 636 cc.: Impedimento di prime o ulteriori nozze del beneficiario. Porre il destinatario di fronte

a detta scelta è intollerabile per compromissione della sua libertà.

Importante è la fase di pendenza della condizione.

Art. 639 cc.: Erede/legatario sotto condizione risolutiva, amministrano i beni nel proprio interesse,

ma l’autorità giudiziaria può richiedere la prestazione di idonea garanzia a favore dei

destinatari dell’eredità/legato qualora si avverasse la condizione.

Art. 640 cc.: Analoga garanzia deve prestare l’onerato di un legato sotto condizione sospensiva o

termine iniziale/finale.

Art. 641 cc.: Per istituzione di erede sospensivamente condizionata, finché la condizione non si

verifica, o non è certo che non si può verificare, è dato all’eredità un amministratore.

Art. 642 cc.: L’amministratore è colui che avrebbe diritto a succedere se non si avverasse la

condizione., il beneficiario di sostituzione/accrescimento/presunto erede legittimo.

Ult. Co. : Stesse disposizioni anche se chiamato a succedere è un nascituro non concepito,

l’amministrazione può essere affidata ad una persona diversa da quella cui spetterà la

rappresentanza del nascituro.

Art. 643 cc.: Se la vocativo riguarda un concepito, gli amministratori sono i genitori

congiuntamente.

Art. 646 cc.: Se la condizione si avvera gli effetti retroagiscono:

Il beneficiario del lascito sotto condizione sospensiva diviene erede/legatario dal momento dell’apertura della successione;

L’erede/legatario sotto condizione risolutiva, perde la posizione successoria, per la

restituzione dei frutti non vale la retroattività.

Art. 647 cc.: L’onere è elemento accidentale delle disposizioni mortis causa che si palesa dove il

testatore imponga al beneficiario di un lascito, una prestazione. Il modo ha valenza

obbligatoria (tranne per rinuncia dell’eredità).

Distinzione tra onere e legato: L’onere può essere imposto a soggetto indeterminato, anche l’onere

impossibile ed illecito è considerato apposto.

Se l’erede risponde illimitatamente, il legatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti dell’attribuzione ricevuta. Per l’adempimento può agire chiunque ne abbia interesse.

Per inadempimento, il giudice può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria solo se il testatore ha previsto questa risoluzione o se l’onere è unico motivo determinante della disposizione.

La risoluzione, determina per l’onerata, la perdita del lascito con effetto retroattivo, con salvezza dei diritti acquisitiva terzi se il titolo sia stato trascritto prima della domanda di risoluzione. Se non si può procedere a risoluzione, l’inadempiente è tenuto al risarcimento del danno.


Il legato

Art. 649 cc.: Il legato si acquista senza bisogno di accettare salva la facoltà di rinuncia.

Legato di specie – avente per oggetto la proprietà di cosa determinata – si ha immediata trasmissione del diritto del diritto al legatario, in coincidenza con la morte del testatore. Il legatario tenuto a richiedere la consegna della cosa all’erede.


Legato di genere – concernente denaro o cose determinate solo nel genere – non ha effetto traslativo, ma obbligatorio. Al legatario è attribuito diritto di credito verso l’onerato, sarà connesso all’adempimento di quest’ultimo l’acquisto della cosa.

L’individuazione dell’oggetto compete all’onerato, salvo che il testatore non abbia conferito tale facoltà all’onorato o ad un terzo.

Il legato è un bene che grava sull’eredità. L’onerato deve essere identificato/identificabile con

certezza. L’onorato entro i limiti dell’art. 631 cc., può essere identificato dall’onerato/terzo.

Art. 662 cc.: L’onerato è solitamente scelto dal testatore, in caso contrario alla prestazione del

legato sono tenuti tutti gli eredi, in proporzione della rispettiva quota (sdd).

Il legato imposto ad uno o più legatari, prende il nome di sublegato.

Art. 663 cc.: Se il legato è imposto ad un solo erede, questo deve soddisfarlo.

Art. 671 cc.: Se questo non ha accettato con beneficio d’inventario, è tenuto all’adempimento del

legato anche oltre il limite del valore della quota ereditaria.; Se l’onerato ha accettato

con beneficio, questo risponde entro i limiti della quota.

Art. 673 cc.: Se dopo la morte del testatore, la cosa legata diviene impossibile per causa non

imputabile all’onerato, questo è liberato dall’obbligazione.

Il perimento totale della cosa durante la vita del testatore, determina la nullità e l’inefficacia del

legato; il rischio di perimento successivo, grava invece sul legatario.

L’oggetto del legato è solitamente un bene dell’eredità:

Art. 653 cc.: E’ valido il legato di genere anche se la cosa che ne è oggetto, non rientri nel

patrimonio del testatore, spetta all’onerato far conseguire al legatario una prestazione

Se la cosa appartenente ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte;

Se la cosa, ove appartenente ad un terzo, viene acquistata dal legatario, tramite l’onerato, sempreché questi non hi all’avente diritto il prezzo;

La cosa legata può appartenere anche solo in parte al testatore, il legato è valido in relazione a questa parte.

 
corrispondente per qualità/quantità.

Art. 651 cc.: La validità del legato:







E’ nullo il legato di cosa non appartenente al testatore al momento della morte.

Art. 654 cc.: Inefficace il legato di cosa particolare/generica da prendersi nel patrimonio del

testatore qualora questa si riveli non esistente. Se la cosa integra il patrimonio, ma

Il legato di cosa che, al tempo del testamento, era già di proprietà del legatario, cosa che alla morte del testatore, era in suo possesso;

Legato avente per oggetto un credito del testatore verso terzo o nei confronti del legatario, la cui efficacia è limitata alla sola parte del credito/debito al tempo della morte;

Legato di alimenti (art. 660), efficace se il beneficiario è in stato di bisogno

Prelegato – se chi ne beneficia è uno dei coeredi – è posto a carico di tutta l’eredità e s considera come legato per l’intero ammontare;

Legato alternativo, avente per oggetto due diverse prestazioni determinate, pone il problema dell’identificazione di quella dovuta.

 
non nella quantità determinata, il legato ha effetto solo per la quantità ritrovata.

Altre tipologie di legato:










Artt. 637 – 640 cc.: Il legato può essere sottoposto ad un termine iniziale/finale.

Al legato può rinunciarsi, se non è decorso il termine di prescrizione, con dichiarazione unilaterale non recettizia – se il legato ha ad oggetto un bene immobile, è necessaria la forma scritta.

Art. 650 cc.: Chi è interessato, può chiedere al giudice la fissazione di un termine per il rilascio di

questa dichiarazione, trascorso il quale, il diritto a rinunciare si perde.

A seguito della rinuncia, il legato viene assorbito dalla massa ereditaria.

La prestazione del legato, comprende l’oggetto e tutte le pertinenze.

Art. 667 cc.: Se si tratta di un fondo, con le costruzioni su di esso e gli accrescimenti.

Art. 669 cc.: I frutti prodotti dalla cosa spettano al legatario che è tenuto a sopportare gli oneri ed i

pesi entro il limite del valore del legato.

Art. 672 cc.: Compete all’onerato, il amento delle spese per la prestazione del legato.


La revoca delle disposizioni testamentarie

Art. 679 cc.: La revoca e la modifica delle disposizioni testamentarie sono oggetto di una facoltà

irrinunciabile/illimitabile/in condizionabile.

Art. 680 cc.: Revoca espressa – Con nuovo testamento o atto ricevuto da notaio in presenza di 2

testimoni, recante la dichiarazione del testatore di revocare in tutto o in parte la

disposizione anteriore.

Art. 681 cc.: Si ha revoca tacita ove il testatore confezioni un testamento posteriore.

Distruzione/lacerazione/cancellazione totale o parziale, da parte del testatore di un testamento olografo;

Ritiro di un testamento segreto;

Il testatore aliena la cosa legata o parte di essa o la trasformi.

 
Art. 683 cc.: L’inefficacia del testamento non si riverbera negativamente sull’effetto di revoca.

La revoca è presunta in ipotesi di:




Art. 687 cc.: La revoca opera di diritto con riferimento alle disposizioni a titolo universale, particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere li/discendenti.


L’invalidità testamentaria

Casi di nullità à Tutela di accertamento;

Casi di annullabilità à Tutela a valenza costitutiva.

Inesistenza à se manca una dichiarazione che incarna almeno l’apparenza di un testamento, anche

per il testamento orale.

La nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, abbia, dopo la morte del

testatore, confermato la disposizione.

L’atto mortis causa è attribuzione a titolo gratuito.

Con riferimento al testamento si rovescia la regole dell’art. 1419 cc.: la nullità parziale è la regola,

l’intera nullità è l’eccezione.

E’ nulla la disposizione viziata da motivo illecito e quella fatta a favore di soggetto incapace di ricevere per testamento.


La successione legittima

Art. 457 cc.: Quando manca la successione testamentaria, si da accesso a quella legittima.

Art. 565 cc.: Categorie di successibili – coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti

legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato.

Art. 586 cc.: In favore dello Stato l’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e

senza che si possa dar luogo a rinuncia.

Inoltre esistono due classi di successibili: - Artt. 566 – 580 cc.- Il coniuge;

- Artt. 581 – 585 cc.- I parenti.

Art. 583 cc.: Al coniuge spetta tutta l’eredità se non vi siano li, ascendenti, fratelli/sorelle.

Art. 581 cc.: Qualora con il coniuge concorra un solo lio al primo è devoluta metà dell’eredità;

“ “ concorrano più li, la quota si riduce ad un terzo.

Art. 582 cc.: Al coniuge, che concorra con ascendenti legittimi, fratelli/sorelle, spettano 2/3

dell’eredità.

Art. 583 cc.: E’ precluso l’accesso alla successione del coniuge, di parenti lontani.

Art. 585 cc.: Della stessa disciplina beneficia il coniuge separato se non è a questo addebitata la

separazione.

La sentenza di divorzio determina il venir meno dei diritti successori tra coniugi. In ipotesi di nullità dichiarata dopo la morte di uno dei due, vale per il superstite in buona fede, la comune disciplina,

egli godrà anche dei diritti di abitazione e di uso.

Art. 584 cc.: Se il coniuge della cui eredità si tratta, era al momento della morte legato ad altro

vincolo matrimoniale, il coniuge putativa, è escluso dalla successione.

Il regime patrimoniale di comunione legale, si scioglie al momento della morte, la metà di beni del

defunto sono acquistati in proprietà esclusiva dal coniuge superstite.

Per la successione dei parenti, è conurabile il concorso all’interno dello stesso ordine.

Art. 566 cc.: Alla sommità vi sono i li legittimi e naturali, i quali là dove concorrano con il

coniuge del de cuius, succedono al padre ed alla madre in parti uguali.

Solo i li naturali riconosciuti divengono eredi, i li non riconoscibili, partecipano invece per la successione ex lege, con assegno vitalizio, pari all’ammontare della somma che avrebbero ricevuto

con il riconoscimento.

Art. 566 co. 2: Ai li legittimi è riconosciuta la facoltà di estromettere dalla comunione i li

naturali per via dell’esercizio della commutazione, soddisfacendoli in beni

immobili/denaro.

Art. 567 cc.: Equipara ai li legittimi i legittimati e gli adottivi di maggiore età. I quali sono

esclusi dalla successione dei parenti dell’adottante.

Art. 568 cc.: In mancanze di li, succedono genitori ed ascendenti. L’eredità si divide in uguali

parti tra madre/padre o per intero all’unico genitore superstite, sempreché non vi sa

concorrenza con il coniuge.

Art. 569 cc.: In mancanza dei genitori, succedono gli altri ascendenti, se non sono di pari grado, si

lascia tutto all’erede più vicino.

Art. 570 cc.: Se non vi sono ascendenti/coniuge, succedono in parti uguali fratelli/sorelle

Art. 571 cc.: Nel caso di concorso di genitori legittimi, con fratelli, sorelle, germani ed unilaterali,

sono ammessi alla successione per parti uguali, ma ai genitori non può aspettare una

quota minore della metà.




La successione necessaria

E’ successione necessaria, quella di cui beneficiano i legittimari. Essa trova fonte nella legge e non

è un’autonoma forma di successione.

Art. 536 cc.: Sono legittimari i parenti più stretti del de cuius, ai quali la legge riserva una quota di

eredità altri diritti nella successione, su tale quota il testatore non può imporre pesi o condizioni.

Art. 538 cc.: La quota spetta agli ascendenti legittimi solo in mancanza di li.

Art. 548 cc.: Viene equiparata la posizione del coniuge e del coniuge separato senza addebito.

Per determinare la quota, bisogna inizialmente valutare la consistenza del patrimonio all’apertura della successione, detraendovi le poste passive ed aggiungendovi le donazioni. Da questa massa

viene detratta la legittima . ciò che residua è ciò che il defunto può utilizzare liberamente.

Art. 537 cc.: Se il genitore lascia un solo lio, la quota di legittima è la metà del patrimonio,

qualora i li siano più d’uno, la legittima è 2/3 da dividersi in parti uguali.

I li naturali hanno stesso trattamento di quelli legittimi, ma questi possono chiedere la commutazione, soddisfacendo in denaro/beni immobili ereditari la porzione spettante ai li

naturali che non si oppongano.

Art. 538 co. 1: In mancanza di li legittimi/naturali, se vi sono ascendenti legittimi, è a loro

riservato 1/3 del patrimonio.

Art. 544 co. 1: Se con essi concorre il coniuge, ad essi è riservato un ¼ del patrimonio.

La quota di spettanza del coniuge (la metà), può essere portata ad 1/3 se con lui concorre un lio cui spetta anche 1/3; Al coniuge spetta ¼ se i li sono più d’uno, questi dividono la metà del

patrimonio.

Al coniuge sono comunque riservati: diritto di abitazione nella residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Questo non integra la quota di

legittima.

Questi diritti costituiscono legati ex lege, essi sono acquistati senza necessaria accettazione e se vi è

disposizione testamentaria contraria, senza obbligo di azione di riduzione.

Alla quota spettante al legittimario, vanno imputate le donazioni, nonché i legati attribuiti per

testamento.

Art. 564 co. 3: Anche il legittimario che agisca per rappresentanza deve imputare le attribuzioni

fatte al suo ascendente.

Le attribuzioni cui la dispensa si riferisce non gravano sulla quota, infatti in questo caso la legittima

si espande al di là della quota fissata dalla legge.

Art. 564 ult. Co.: L’imputazione non opera cose esenti da collazione.

Art. 550 co. 1: Al legittimario è attribuita la nuda proprietà della quota disponibile/o parte di essa,

quando il testatore abbia disposto in capo ad altri soggetti il titolo di legato di usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito ecceda la disponibile.

Co. 2: Autorizza a considerare l’ipotesi in cui il testatore abbia assegnato al legittimario un

diritto di usufrutto e disposto a beneficio di terzi della nuda proprietà in eccesso

rispetto al disponibile.

Art. 550 cc.: In questi casi è concesso ai legittimari di scegliere se dar esecuzione alla disposizione

(rinuncia dell’azione di riduzione, per la reintegra della legittima), o di reclamare la loro

quota di legittima abbandonando la nuda proprietà/usufrutto, loro assegnata al legatario.

In quest’ultimo caso il legato avrà per oggetto la piena proprietà.

Art. 549 cc.: Divieto porre a carico della legittima, pesi e condizioni.

Art. 551 cc.: La decisione di far proprio il legato, preclude al legittimario la qualità di erede.

Un legato può essere attribuito al legittimario, non in sostituzione, ma in conto della legittima. Il

legittimario può rinunciare all’eredità e conseguire il legato.

Art. 552 cc.: I beneficiari potrebbero però risentire pregiudizio e a loro tutela vengono fatte salve le

assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato l’eredità.


L’azione di riduzione

Azione di reintegrazione à Se vi sono disposizioni testamentarie e donazioni che hanno per oggetto beni che avendo valore eccedente la quota disponibile, finiscono per ripercuotersi

negativamente sulla consistenza della quota di legittima, diminuendone l’entità.

Le disposizioni testamentarie lesive, devono essere rese inefficaci, a questo mira, l’azione.

I legittimari che hanno agito in riduzione hanno diritto alla restituzione dei beni donati ed alla

divisione di quelli cui le disposizioni lesive si riferiscono.

Art. 557 cc.: L’azione compete solo ai legittimari ed ai loro eredi o aventi causa, i quali finché è in

vita il donante, non possono rinunciare a questo diritto.

Art. 564 co. 1: Quando l’azione è volta alla riduzione di donazioni e legati fatti a persone diverse

dai coeredi, perché il legittimario possa esercitarla è necessario che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (affinché si abbia conoscenza dell’effettiva consistenza del patrimonio).

Co. 2- 3- 4- 5: Altra condizione, ove non sussista dispensa, osservanza dell’onere d’imputazione.


L’azione ha carattere personale;

Si prescrive entro dieci anni dall’apertura della successione/dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato.


Per determinare la violazione della legittima occorre:

Determinare la quota spettante per legge al legittimario attore;

Raffrontarla con il valore delle disposizioni di cui questo è beneficiario;

Appurata l’esistenza di differenza negativa, la legittima va reintegrata;

Dovendo essere ridotte le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile (art. 554 cc.).


Art. 558 cc.: La riduzione interessa tutte le disposizioni testamentarie proporzionalmente, sino a

concorrenza di quanto necessario per realizzare il diritto del legittimario. Se il testatore ha indicato che una disposizione va privilegiata, essa è ridotta dopo le altre.


Art. 555 cc.: Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato

disposto per testamento.


Art. 559 cc.: La riduzione avviene cominciando, altrimenti, dall’ultima donazione.


Non sono oggetto di riduzione le donazioni fatte a legittimari che concorrano sull’eredità, esse vanno conferite in collazione alla massa.

La restituzione dei beni conseguente alla riduzione differisce:

Bene è mobile: La restituzione è oggetto di obbligazione alternativa, sarebbe il

donatario/legatario a scegliere se operarla in natura o per via della corresponsione del valore del bene di cui si tratta.

Bene è immobile: La reintegrazione avviene mediante la divisione del bene.

Art. 560 cc.: Se la separazione non è agevole, va verificato se il legatario/donatario, abbia nell’immobile un’eccedenza che supera il quarto del disponibile, se è così è l’immobile a permanere per intero nell’eredità, fermo l’obbligo di corrispondergli il valore della porzione disponibile; In caso contrario legatario/donatario può trattenere tutto l’immobile, compensando in denaro i legittimari. ½ è poi, il diritto del legittimario che sia anche legatario/donatario, di ritenere l’immobile, purché il suo valore non superi l’importo della porzione disponibile e della quota di legittima.

Gli immobili restituiti in natura, sono riacquisiti liberi da ogni peso salvo che la riduzione sia domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (tranne per coniuge e parenti in linea retta del donante).


Il donatario che abbia alienato a terzi i beni donati, è obbligato a corrispondere il valore.


Art. 563 cc.: Se è infruttuosa l’escussione, il legittimario può esercitare nei confronti dei

subacquirenti, nel rispetto dell’ordine temporale, l’azione di restituzione in natura degli immobili.

Co. 2: Analoga azione per ottenere la restituzione di beni mobili donati e dopo acquistati da

terzi, salvo il possesso in buona fede vale titolo.

Co. 3: I terzi acquirenti possono liberarsi dall’obbligo di restituzione in natura, ando

l’equivalente in denaro. E’ intangibile il diritto dell’acquirente a titolo oneroso là dove

la trascrizione della domanda di riduzione sia eseguita dopo 10 anni dall’apertura della

successione ed il titolo d’acquisto risulti trascritto prima della trascrizione della

domanda riduzione.


Art. 562 cc.: Se la cosa è perita per causa imputabile al donatario/suoi aventi causa e se la

restituzione non può essere richiesta contro l’acquirente, sul donatario incombe l’obbligo di corrisponderne il valore ed il valore che non sia recuperabile, va detratto dalla massa ereditaria.



Gli enti. Impresa e società


Gli enti di diritto privato. Premessa


La soggettività di diritto, pertiene non solo alle persone fisiche, bensì anche ad enti e soggetti di diritto entificati. Vi è distinzione tra enti dotati di personalità giuridica ed enti sprovvisti.


Le associazioni

L’associazione è ente a struttura associativa, caratterizzata dalla presenza di più soggetti (associati) che vogliono perseguire uno scopo comune – scopo non lucrativo.


Lo scopo di lucro, sussiste là dove il fine sia di beneficiare della distribuzione degli utili prodotti dall’attività dell’ente.


L’associazione può essere o meno dotata di personalità giuridica.


Art. 14 cc.: Per costituire un’associazione riconosciuta occorre un contratto con la forma di atto pubblico. Questo è un contratto plurilaterale con comunione di scopo, aperto all’adesione di successive parti.


Le norme sull’ordinamento e l’amministrazione;

Indicazione dello scopo;

Diritti e obblighi degli associati;

Condizione per l’ammissione.


 
Art. 16 cc.: Lo statuto allegato all’atto di costituzione, identifica quali dati debbano essere rappresentati da detti atti:





Art. 24 co. 1: La qualità di associato è intrasmissibile, a meno che non sia previsto.

Co. 2: L’associato può sempre recedere ed il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in

Corso.

Co. 3: L’esclusione può essere disposta solo per gravi motivi e con deliberazione

assembleare impugnabile entro 6 mesi dalla notificazione.

Ult. Co.: L’associato che cessi di far parte dell’associazione, non può ottenere la restituzione

dei contributi versati, né può vantare diritti sul patrimonio dell’associazione.


Organi necessari sono: Assemblea e Amministratori, facoltativo è l’organo di controllo.


Art. 20 cc.: L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio

In prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;


Art. 21 cc.: In seconda convocazione delibera a maggioranza qualsiasi sia il numero dei presenti.

Co 2: Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo richiedono la presenza di almeno ¾

degli associati.

Ult. Co.: Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, vanno decisi con

voto favorevole di almeno ¾ degli associati.


Art. 23 cc.: Le delibere contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto possono essere

annullate dall’autorità giudiziaria.


Art. 18 cc.: Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ed hanno la rappresentanza legale

dell’ente. Essi sono responsabili verso questo per gli atti che cagionino danno compiuti solo su alcuni di loro gli altri vanno esenti se ignari dell’atto.


Art. 22 cc.: Le azioni di responsabilità sono deliberate dall’assemblea.


L’estinzione dell’associazione può aversi al verificarsi delle cause di cui l’art. 27 cc. Dichiarata l’estinzione l’art. 30 impone di liquidare il patrimonio ed i beni che residuano sono oggetto di devoluzione (art. 31 cc.).

L’associazione non riconosciuta – alla quale sono dedicate poche disposizioni, infatti è l’autonomia statuaria a disciplinare organizzazione ed azione in concreto.

L’associazione non avendo personalità giuridica ha solo una limitata autonomia patrimoniale.


Art. 36 cc.: Le persone che hanno agito per nome e per conto dell’associazione, rispondono

personalmente e solidalmente nei confronti dei creditori. E’ necessario lo statuto (e l’atto costitutivo), nel quale sono trasfusi gli accordi degli associati che regolano l’ordinamento interno e l’amministrazione.


I comitati. Le fondazioni

Anche i comitati dispongono di un fondo comune costituite dalle somme raccolte presso il pubblico, in vista di uno scopo preannunciato dai promotori.


Art. 40 cc.: Gli organizzatori sono responsabili personalmente e solidalmente della sua

conservazione e destinazione allo scopo.


Art. 39 cc.: Il comitato è istituito per perseguire scopi di soccorso, beneficenza, promozione di

opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili.


Art. 41 cc.: I sottoscrittori sono solo tenuti a effettuare le oblazioni promesse.


E’ ipotizzato che il comitato già costituito ottenga personalità giuridica, i più ritengono che si trasformi in una fondazione/associazione riconosciuta.


A caratterizzare la fondazione è la prevalenza del carattere patrimoniale su quello personale. Nella fondazione tutto ruota intorno alla destinazione di un patrimonio ad uno scopo determinato.


Art. 14 cc.: La costituzione di una fondazione, è connessa ad un negozio unilaterale inter vivos o

mortis causa – determinato Atto di Fondazione.


Art. 15 cc.: Avvenuto il riconoscimento, tale atto non è più revocabile.


Un soggetto chiamato fondatore, provvede ad identificare alcuni beni del proprio patrimonio e a separarli, ponendo su di essi un vincolo di destinazione ad uno scopo di pubblica utilità che nell’atto deve essere individuato. Se i fondatori sono più d’uno, sono necessari più atti di fondazione. Quest’anno contiene anche disposizioni sull’amministrazione e l’organizzazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite ai beneficiari. Il patrimonio è acquisito dall’ente e la natura gratuita, lo espone all’azione di riduzione.


La prevalenza patrimoniale giustifica il controllo pubblico, diretto ad assicurare la destinazione del patrimonio. Secondo l’art. 25 cc, l’autorità pubblica può:

Nominare o sostituire gli amministratori o i rappresentati;

Annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine . ;

Sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, ove si registrino irregolarità;

Disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni e l’unificazione della loro amministrazione (art. 26 cc.);

Provvedere alla trasformazione della fondazione quando lo scopo sia esaurito o sia divenuto impossibile/di scarsa utilità/per patrimonio insufficiente.


Art. 31 cc.: L’estinzione porta alla liquidazione dell’ente ed alla devoluzione dei beni che residuano,

questa è effettuata dalla pubblica autorità.


“Terzo settore” ed enti no profit

Il terzo settore è collocato tra il pubblico ed il privato, il massimo livello di efficienza economica non è garantito né dall’intervento dell’uno né dell’altro. Essi occupano una posizione intermedia tra Stato ed individuo.

Promozione e realizzazione di interessi sociali è il dato unificante, con libera aggregazione di individui, gli enti sono no profit – vi è quindi il divieto di distribuzione dei profitti conseguiti qual remunerazione degli apporti ricevuti. Queste organizzazioni operano grazie all’impegno di personale gratuito e volontario.


L. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato


Art. 2 : Di volontariato, l’attività prestata in modo personale e gratuito, tramite l’organizzazione di

cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, per fini di solidarietà.

Co. 2: Vi può essere solo il rimborso spese.


Art. 3: Le organizzazioni sono costituite per svolgere detta attività, con il contributo delle

prestazioni personali, volontarie e gratuite.

Co. 2: Non è necessaria l’assunzione di una forma giuridica, ma è necessario che sia salvaguardato

lo scopo solidaristico.

Co. 3: Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere previsti

l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche.


Art. 6: Le organizzazioni sono iscritte in apposito registro regionale.


L. 383/2000 – Statuite le associazioni a promozione sociale


Art. 2: Le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti costituiti

senza scopo di lucro al fine di svolgere attività di solidarietà sociale a favore di associati o terzi.


Art. 3: Per la costituzione è richiesto atto scritto, che deve prevedere la non lucratività e la

democraticità.


Art. 7: E’ prevista l’iscrizione in registri, uno nazionale ed uno regionale.


Art. 8: L’iscrizione è condizione per usufruire di agevolazioni e benefici fiscali.


Art. 18: Le prestazioni rese dai volontari gratuitamente/liberamente, sono l’apporto prevalente;

Solo in caso di necessità si possono assumere lavoratori dipendenti.


Art. 6: Regime della responsabilità patrimoniale: ai terzi creditori dell’associazione non

personificata, è imposto di far valere i propri diritti sul patrimonio dell’associazione e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente.


D. Lgs. 460/1997 à Ricorre alla denominazione di ONLUS per le associazioni, i comitati, le

fondazioni, le società cooperative e gli altri enti privati, con o senza personalità giuridica i cui statuti/atti costitutivi, prevedano:

Svolgimento di attività solo ed esclusivamente nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, sport, formazione, tutela del patrimonio storico . ;

Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Divieto di distribuzione di utili ed avanti durante la gestione;

Obbligo di utilizzare gli utili e gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali;

Obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;

Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

Disciplina uniforme del rapporto associativo;

Uso della denominazione o dell’acronimo ONLUS.

Art. 10: E’ stabilito cosa sia da definire per “finalità di solidarietà sociale”. Per poi affermare che:

Sono tra le ONLUS gli organismi di volontariato di cui la L. 266/1991 iscritti nei registri regionali e le cooperative sociali L. 381/1991;

Mai sono da ricomprendere gli enti pubblici, le società commerciali, i partiti .


L’essere o meno ONLUS rileva per fini di agevolazione fiscale.

D. L. 35/2005 à Le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di ONLUS sono deducibili dal

reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito, nella misura massima di 70.000 € annui.


Impresa, iniziativa economica privata e concorrenza


Art. 41 cost.: Libertà d’iniziativa economica privata, non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E’ riservato alla legge di determinare i programmi ed i controlli opportuni.


Si cerca così di coordinare 3 momenti: l’iniziativa privata, i limiti di ordine sociale, la programmazioni pubblica.

Per far sì che il progresso economico non sia disgiunto da quello sociale e civile, occorre garantire equilibrio tra liberalismo e dirigismo.


La libertà di mercato è data dalla concorrenza di più operatori in competizione tra loro nello stesso settore. La concorrenza è fondamentale, ma si ovvia ad effetti dannosi:


Art. 2595 cc.: Legittima limiti stabiliti dalla legge e imposti dalla necessità d’impedire che siano

sacrificati i superiori interessi dell’economia nazionale.


Art. 2596 cc.: Liceità dei patti limitativi della concorrenza, validità condizionata dal fatto che non

eccedano la durata di 5 anni e non si estendano oltre una determinata zona.


L. 287/1990 à Introduzione di una normativa Antitrust

Art. 2: Vietate le intese restrittive della libertà di concorrenza.


Art. 3: Vietato l’abuso di posizione dominante.


Art. 6: Vietate le operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza.


Art. 10: Per vigilare è stata istituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.


Questa disciplina tende a rendere effettiva la concorrenza eliminando pratiche discorsive.

L. 192/1998 à Legge in tema di subfornitura


Art. 9: Divieto di abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel

quale si trova, nel suo o nei loro riguardi, un’impresa cliente e fornitrice, risultando affermata la nullità del patto.


Art. 2597 cc.: Obbligo di contrarre imposto al monopolista.


Artt. 2598 – 2601 cc.: Concorrenza sleale.


A fronte della violazione delle regole sulla concorrenza sleale, è predisposto un apparato sanzionatoria, accanto a misure inibitorie (art. 2599), vi è il risarcimento del danno (art. 2600).


Art. 2601 cc.: L’azione in giudizio è mossa dal singolo operatore economico o dalle associazioni

che rappresentano la categoria.

Quelli volti ad ingenerare confusione nel pubblico;

Quelli legati alla diffusione di notizie e apprezzamenti atti a screditare un concorrente o consistenti nell’appropriazione di pregi;

Quelli non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l’azienda altrui.

 

Art. 2598 cc.: Sono atti di concorrenza sleale:







I caratteri dell’impresa


L’impresa è definita tramite l’individuazione dei caratteri – l’art. 2082 cc. – consente di identificare gli elementi costitutivi dell’impresa:

L’Attività: I privati utilizzano atti per dar attuazione a dei loro interessi. Gli atti sono correlati tra loro in vista di un obiettivo. L’attività ha alcuni attributi, se ne manca uno, non si ha un’impresa.


Attività Economica: deve essere connessa alla produzione o allo scambio di beni e servizi, tale attività è assoggettata alle leggi dell’economia capitalistica che impronta il sistema alla regola della concorrenza;

Attività Organizzata: l’azienda si definisce in primo luogo “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”;

Natura Professionale: ove l’attività sia svolta abitualmente.


Gli statuti dell’impresa. Imprenditore agricolo e commerciale


La definizione di impresa si specifica in alcuni statuti. Le imprese si differenziano a seconda dell’oggetto dell’attività svolta e sulla base delle dimensioni.


D. Lgs. 228/2001 à L’imprenditore agricolo

Art. 2135 (ridisegnato): è colui che svolge una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.


L. 99/2004 à La qualità d’imprenditore agricolo professionale è attribuita a chi dedichi dette

attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e chi ne ricavi almeno il 50% del reddito.


Art. 2135 cc.: Il coltivazione del fondo, quelle predette e quelle di manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti.

Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

Attività di intermediazione nella circolazione dei beni;

Attività di trasporto terrestre, marittimo ed aereo;

Attività bancaria/assicurativa;

Altre attività ausiliarie alle precedenti.

 
Art. 2195 cc.: L’imprenditore commerciale che svolge le seguenti attività deve iscriversi nel registro delle imprese:






D. Lgs. 228/2001 à Imprenditore agricolo e commerciale devono iscrivere le imprese, questo

produce pubblicità, ma anche opponibilità a terzi.


Diversa disciplina si ha però per la tenuta di libri obbligatori e scritture contabili:

Art. 2214 cc.: ½ è obbligo solo per l’imprenditore commerciale di tenere il libro giornale e degli

inventari. Questi documenti fanno prova dell’imprenditore contro terzi e possono costituire prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.


D. Lgs. 5/2006 à Procedure concorsuali – Questa disciplina mira a:

Incentivare il superamento della crisi senza compromettere l’impresa;

Puntare sulla difesa degli assetti imprenditoriali, sul recupero delle capacità produttive dell’impresa;

Valorizzazione dei fattori e delle potenzialità di risanamento/ristrutturazione.


Lo stato d’insolvenza porta alla procedura fallimentare che involge ogni bene de debitore e vede concorrere tutti i creditori guardando alle cause di prelazione.


Art. 27 l. fall.: La sentenza di fallimento nomina un curatore che amministra il patrimonio

fallimentare, compiendo tutte le operazioni della procedura sotto vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.


Artt. 142 – 144 l. fall.: Istituto della esdebitazione, di cui può beneficiare il fallito, persona fisica,

che abbia con diligenza collaborato al regolare svolgimento della procedura, non rendendosi autore di violazioni e non avendo condanne per delitti. Essa è dichiarata dal tribunale e determina la liberazione del debitore fallito dai debiti residui.


Il concordato preventivo, mira ad accreditare una soluzione che scongiuri il fallimento.

E’ il tribunale a dar luogo alla procedura previo esame della domanda e della documentazione inoltrata dall’imprenditore. Il provvedimento reca la convocazione dei creditori per la votazione della proposta avanzata e solo ad esito positivo, il tribunale approva il concordato con decreto motivato.


E’ possibile che l’imprenditore depositi un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti il 60% dell’ammontare dei crediti ed effettuata la pubblicazione dell’accordo, l’omologazione è disposta dal tribunale.


La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura alternativa al fallimento per particolari categorie d’imprese.


L. 270/1999 à All’amministrazione straordinaria, possono essere ammesse solo grandi imprese con debiti pari ai 2/3 dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’esercizio.


D. Lgs. 5/2006 ha soppresso l’amministrazione controllata, che poteva essere disposta dal tribunale se approvata dalla maggioranza dei creditori, in ipotesi di crisi di natura contingente e temporanea e in presenza di possibilità di risanamento dell’impresa. La gestione era sottoposta a controllo giudiziale per massimo 2 anni.


Il piccolo imprenditore


Art. 2083 cc.: Sono piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e colo che esercitano un’attività professionale organizzata con il lavoro proprio e della famiglia.


Art. 2214 cc.: Il piccolo imprenditore: è esonerato dall’obbligo di tenuta di libri contabili – non è

soggetto al fallimento ed alle procedure concorsuali.


Egli differisce dall’imprenditore agricolo, in quanto non è obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese.

Non sono piccoli imprenditori, quelli che abbiano investito nell’azienda, un capitale superiore a 300.000 o abbiano realizzato ricavi lordi per un ammontare annuo di oltre 200.000 €.


Il contratto di società


Si può avere esercizio individuale dell’impresa, ma solitamente questa trova svolgimento in forma collettiva grazie al concorde e comune impegno di più soggetti. L’impresa collettiva rimanda al

concetto di società


Art. 2247 cc.: Tramite il contratto di società, due o più persone, conferiscono beni/servizi per l’esercizio di una comune attività economica allo scopo di dividerne gli utili.


E’ prevista però la possibilità che a costituire una società possa essere un atto unilaterale. La pluralità dei contraenti, determina però la natura plurilaterale del contratto.


Art. 2248 cc.: Il patrimonio è dell’ente, non dei soci, esso consiste inoltre, nel conferimento di beni e servizi. Esso non è oggetto di godimento, ma la comunione è costituita/mantenuta secondo le regola della comunione e non della società.


Art. 2256 cc.: E’ vietato al socio, senza consenso unanime degli altri soci, di utilizzare il patrimonio

della società, per scopi a questa estranei.


Art. 2272 cc.: Allo scioglimento della società, si addiviene solo nei casi enumerati in detto articolo e mai per decisione del singolo socio.


In una società, tutti i soci concorrono alla gestione dell’ente.


Art. 2247 cc.: Fa riferimento allo scopo di lucro. A rilevare è che il contratto non escluda un’attività

diretta al conseguimento del lucro.


Esistono però società cooperative, di mutua assicurazione, società consortili, che non sono lucrative.


Il principio di tipicità


Art. 2249 cc.: Questo articolo è espressione del principio di tipicità, secondo cui i privati non possono liberamente scegliere il tipo di società, né tanto meno creare nuovi schemi.


Unica possibilità d’autonomia è la concessione d’inserire clausole atipiche, le quali non devono comunque contrastare con le norme imperative o snaturare le caratteristiche essenziali del tipo di società adottato.


Art. 2249 cc. co. 1: Società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale.

Il concetto di attività commerciale, trova specificazione dell’art. 2195 cc.; Per lo svolgimento di dette attività le società devono di necessità costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo – Tutte le società, tranne quella semplice, sono idonee.


Art. 2249 cc. co. 2: Società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa.

Società non commerciali svolgono attività diverse da quelle dell’art. 2195 cc.; Per queste, oltre alla società semplice, si può ricorrere “ad uno degli altri tipi dei Capi III e seguenti di questo Titolo.


Art. 2249 cc. co. 3: Società cooperative e società costituite per l’esercizio di particolari categorie

d’impresa.

Soggette alle specifiche disposizioni che le riguardano.


I criteri distintivi tra le società. Società di persone e di capitali. La

disciplina della trasformazione


Solitamente le società si distinguono a seconda del rilievo che in esse è dato ai soci:


Società semplice

Società per azioni

Società cooperativa

Ne fanno parte: la società collettiva e la società in accomandita semplice . La loro organizzazione ruota all’elemento personale: il socio è amministratore della società e risponde con il proprio patrimonio personale ed in solido con gli altri  dei debiti sociali. Queste società non hanno personalità giuridica.

Ne fanno parte: la società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni. La centralità è data al patrimonio, il socio rileva solo in quanto contribuisce alla formazione del capitale necessario allo svolgimento delle attività. Egli rischia solo nei limiti del conferimento e non sul proprio patrimonio. L’amministrazione può essere ance affidata a soggetti terzi.

Condivide molti caratteri con la società di capitali, ma è autonoma altri profili connessi con lo scopo mutualistico e non lucrativo.


In attuazione della L. 366/2001 sono stati introdotti due provvedimenti:


1) D. Lgs. 5/2003 à Introduce una procedura più agevole, per il contenzioso riguardante il diritto

societario e l’intermediazione finanziaria, nonché la materia bancaria e creditizia.


2) D. Lgs. 6/2003 à Attua una riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative.

Riforme importanti anche nell’istituto della trasformazione.


Una società di persone può trasformarsi in società di capitali e viceversa: Trasformazione omogenea.

Una società si trasforma in un ente con natura giuridica diversa: Trasformazione eterogenea.


L’ente trasformato conserva diritti ed obblighi proseguendo tutti i rapporti processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione, non determina l’estinzione dell’ente.


Art. 2500 co. 2: L’effetto della trasformazione si produce quando l’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti da detto articolo è assolto.


Art. 2500 novies: Le trasformazioni eterogenee hanno effetto dopo 60 giorni da questo momento.


Trasformazione omogenea

Trasformazione di società di persone in società di capitali

Trasformazione di società di capitali in società di persone

Art. 2500 cc.: La trasformazione deve risultare da atto pubblico ed è decisa con il consenso della maggioranza dei soci, salvo il diritto di recesso accordato al socio che non abbia concorso alla decisione.

A ciascun socio viene attribuito un numero di azioni/quota proporzionale alla sua partecipazione. Essa non consegue la liberazione dei soci a responsabilità illimitata, che rispondono delle obbligazioni sorte prima.

Art. 2500 cc.: E’ deliberata dalla maggioranza prevista per le modifiche statuarie e con il consenso necessario dei soci che divengono illimitatamente responsabili. Questi rispondono anche delle obbligazioni sorte prima della trasformazione. Ogni socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale alla valore della quota/delle azioni.


Trasformazione eterogenea

Trasformazione di società di capitali in società cooperative .

Trasformazione di società cooperative, consorzi . in società di capitali

Art. 2500 cc: La deliberazione deve essere assunta con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e con il consenso dei soci destinati ad assumere responsabilità illimitata.

Art. 2500 cc.: E’ vietata la trasformazione se ciò sia escluso dall’atto costitutivo/dalla legge e quando si tratti di associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, liberalità, oblazioni. Nei casi contrari, il capitale sociale è diviso in parti uguali tra gli associati. Per la trasformazione di fondazioni, è previsto che a disporla sia l’autorità governativa e che le azioni o le quote siano assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o secondo le regole dell’art. 31 cc.


Entro i 60 giorni, i creditori possono promuovere opposizione.



La società semplice


La società semplice non può avere ad oggetto lo svolgimento di attività commerciali, il principale campo di applicazione è l’attività agricola.


Art. 2253 cc.: Per il contratto sociale non è richiesta una particolare forma, esso deve solo precisare

i conferimenti cui il socio è obbligato.


Art. 2251 cc.: Solo se oggetto di conferimento sia un bene o un diritto tra quelli dell’art. 1350 cc. è richiesta la forma scritta.


Art. 2252 cc.: Il contratto è immodificabile senza il consenso unanime, ma i contraenti possono stabilire che sia la maggioranza a poter portare alle modifiche.


Art. 2285 cc.: Ogni socio può recedere se il contratto non prevede una durata determinata e nei casi di durata, qualora sussistano giuste cause.


Artt. 2286- 2287- 2288: La maggioranza dei soci può deliberare l’esclusione di un socio, il quale ha solo diritto alla liquidazione della sua quota e non è responsabile verso terzi, per le obbligazioni contratte dopo li scioglimento del rapporto.


Art. 2262 cc.: La società semplice è lucrativa, ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte dell’utile.


Art. 2263 cc.: Se il contratto determina solo la parte che ogni socio guadagni, si presume che nella stessa misura egli partecipi alle perdite. E’ nullo il patto che escluda un socio o più alla partecipazione di utili o perdite.


Art. 2257 cc.: Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società semplice spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri. Ogni socio ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia effettuare e su questa decide la maggioranza.


Art. 2258 cc.: Può essere stabilito, però, che l’amministrazione sia congiuntiva, le operazioni sociali potranno compiersi solo con il consenso unanime di tutti i soci amministratori, tranne nel caso di urgenza. E’ possibile che l’amministrazione sia affidata alla maggioranza dei soci.


Art. 2261 cc.: Gli amministratori devono dare notizia dello svolgimento degli affari sociali ai soci che non partecipano all’amministrazione e sono tenuti a consentire la consultazione dei documenti.


Art. 2260 cc.: Diritti ed obblighi degli amministratori, sono regolati dalle disposizioni sul mandato. Essi sono solidalmente responsabili per l’adempimento degli obblighi a meno che non provino di non avere colpa.


Art. 2266 cc.: L’amministrazione rileva nei rapporti interni, la rappresentanza nei rapporti con terzi. Questa spetta (sdd) a ciascun socio amministratore.


La società semplice non ha personalità giuridica, i soci che hanno agito in nome e per conto, rispondono personalmente delle obbligazioni. Tale responsabilità è però sussidiaria, il socio, cui il creditore si è rivolto, può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.


Il creditore particolare del socio, non può contare sui beni del patrimonio sociale, i quali hanno un vincolo di scopo. Secondo l’art. 2270, egli può solo agire sugli utili spettanti al socio debitore. Se i beni personali del debitore non sono sufficienti, il creditore può chiedere la liquidazione della quota.


Art. 2272 cc.: Cause di scioglimento della società, queste operano di diritto. A scioglimento avvenuto, va operata la liquidazione del patrimonio sociale.


La società in nome collettivo


Art. 2293 cc.: Alla società in nome collettivo, si applicano le norme sulla società semplice.


Art. 2291 cc.: La responsabilità è solidale ed illimitata di tutti i soci. Patto contrario è nella società

a nome collettivo è privo di effetti verso terzi.


Art. 2304 cc.: Ogni socio può essere chiamato a rispondere dell’adempimento delle obbligazioni ,

vi comunque il beneficio di escussione del patrimonio sociale.


Art. 2301 cc.: La società in nome collettivo può svolgere attività commerciale, ciò è alla base del

divieto di concorrenza. Il divieto è superabile con il consenso degli altri soci e questi si presumono se le ragioni della concorrenza preesistevano al contratto sociale ed

erano già note agli altri soci.


Art. 2296 cc.: L’atto costitutivo va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata

autenticata (altrimenti è una società irregolare, disciplinata dalla normativa sulla società semplice). L’atto deve essere depositato entro 30 giorni per l’iscrizione

presso l’ufficio registro.


Art. 2295 cc.: L’atto costitutivo, deve indicare i soci che hanno l’amministrazione e la

rappresentanza della società.


Art. 2298 cc.: Amministratore può anche essere un solo socio. Chi ha l’amministrazione agisce

quale mandatario e ove abbia la rappresentanza, può compiere atti che rientrano

nell’oggetto sociale.


Art. 2300 cc.: Sono gli amministratori a dover richiedere all’ufficio del registro, l’iscrizione delle

modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti per i quali è prevista la pubblicazione.


Art. 2302 cc.: Compete sempre agli amministratori, la tenuta di libri e scritture contabili.


Il patrimonio sociale è dato dal conferimento dei soci e deve rimanere integro. L’art. 2303 cc.:

Vieta di procedere a ripartizioni di somme tra i soci se non per gli utili;

Impone, in caso di perdita del capitale sociale, la sua reintegrazione/riduzione in misura

corrispondente.


Art. 2305 cc.: Al creditore particolare è negato di chiedere la liquidazione della quota del debitore.


Art. 2308 cc.: Allo scioglimento della società seguono la fase di liquidazione e dopo

l’approvazione del bilancio finale, la cancellazione dal registro.


La società in accomandita, semplice e per azioni


La società per accomandita può rientrare nel novero delle società di persone (semplice) o nella sfera delle società di capitali (per azioni).


Art. 2323 cc.: Sono distinguibili de categorie di soci, la cui coesistenza è necessaria, in mancanze

di una delle due categorie, la società si scioglie.


Art. 2313 cc.: I soci accomandanti à Rispondono per le obbligazioni limitatamente alla quota;

I soci accomandatari à Hanno responsabilità solidale ed illimitata. Spetta inoltre,

solo a questi l’amministrazione e la rappresentanza della società


Art. 2315 cc.: Alle società in accomandita semplice, sono dedicate alcune disposizioni, ma sono

applicabili anche quelle delle società in nome collettivo, tra le quali, quella dell’iscrizione.


Art. 2316 cc.: Spetta all’atto costitutivo identificare i soci accomandatari ed accomandati.


Art. 2320 cc.: L’interferenza del socio accomandante nell’amministrazione, determina la perdita

del beneficio della limitazione di responsabilità ed è causa di esclusione.


Se la società è semplice le quote non possono essere rappresentate da azioni e viceversa.


Art. 2322 cc.: La disciplina della s.a.s. consente il trasferimento della quota del socio accomandante per causa di morte o inter vivos (sdd).


Alla società in accomandita per azioni, oltre alle disposizioni contenute negli artt. 2455 – 2461, si applicano quelle delle società per azioni.


Art. 2455 cc.: Il potere di gestione è legato alla qualità di socio accomandatario, questo è di diritto amministratore.


Art. 2461 cc.: La responsabilità dei soci accomandatari verso terzi è disciplinata da detto articolo.


Art. 2458 cc.: E’ causa di scioglimento della società, la cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, salva nel periodo intermedio la nomina di un amministratore provvisorio.


La società per azioni

E’ il tipo più rappresentativo delle società per capitali.


Art. 2327 cc.: Per costituire una s.p.a. occorre un capitale minimo di 120.000 €.

Devono essere rispettate le condizioni dell’art. 2329, ove è stabilito che il capitale deve essere sottoscritto.

Art. 2328 cc.: E’ necessario un atto costitutivo pubblico o unilaterale.


Art. 2330 cc.: Il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo è tenuto a depositarlo entro 10 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, perché si iscriva la società all’esito di un controllo.


  Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nelle forme previste;

  Illiceità dell’oggetto sociale;

  Omessa indicazione nell’atto costitutivo di elementi importanti.

 
Art. 2331 cc.: Con l’iscrizione si acquista personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso terzi coloro che hanno agito, ma può essere anche l’unico socio fondatore a rispondere.


Art. 2332 cc.: Le cause di nullità della società sono:


Ma la nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dopo l’iscrizione nel registro delle   

imprese. L’eliminazione della causa di nullità è impedimento alla dichiarazione di nullità.


Art. 2341 cc.: I patti parasociali, hanno lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società e si sostanziano in accordi incidenti sull’esercizio del diritto di voto o diretti ad eliminare il trasferimento delle azioni .

E’ previsto un termine massimo di 5 anni, nel caso in cui nessun termine di durata sia previsto, ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 giorni. In caso d’inadempimento vi è il risarcimento del danno.


E’ data alla società la possibilità:

Di costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, per un valore non superiore al 10% del patrimonio netto della società;

Questo patrimonio va autonomamente rendicontato e delle obbligazioni contratte, la società risponde nei limiti del patrimonio dell’affare medesimo, vi è responsabilità illimitata per obbligazioni da fatto illecito.

Di convenire che, nel contratto relativo al finanziamento/al rimborso, si provveda impiegando i proventi dell’affare stesso o parte di essi.


Vi possono essere quindi patrimoni separati sui quali i creditori della società non possono rifarsi..


Art. 2346 cc.: La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, ma lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o di prevedere l’uso di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.


Le azioni sono particolari titoli di credito che attribuiscono al titolare:

Il diritto ad una parte degli utili netti annualmente conseguiti;

Il diritto ad una parte del patrimonio netto risultante dalla liquidazione;

Il diritto di voto.


Art. 2348 cc.: Diverse sono le categorie di azioni, ma quelle della stessa categoria, conferiscono stessi diritti.


Art. 2346 cc.: Ogni azione ha un valore nominale corrispondente ad una frazione del capitale sociale, ma è ipotizzabile che la società decida di emettere azioni senza indicarne il valore nominale, in questo caso la dimensione della partecipazione del socio è data dal rapporto tra il numero di azioni possedute e quello azioni totali emesse.


Art. 2347 cc.: Sono elencate le cause di recesso, ma le società che non fanno ricorso al mercato, possono prevederne altre. Il recesso non può esercitarsi se la società, entro 90 giorni, revochi la deliberazione che lo legittima o deliberi lo scioglimento. Al recesso vengono liquidate le azioni.


Per l’organizzazione si può scegliere tra 3 sistemi:

1) Artt. 2380 – 2409 cc. – classico:

Presenza di un organo di amministrazione di nomina assembleare, distinto dall’organo di controllo, i cui membri sono nominati da un’assemblea. Il collegio sindacale opera il controllo sulla gestione .

Inoltre vi è un revisore contabile o una società di revisione.

2) Artt. 2409 octies – 2409 quinquiesdedecies – matrice germanica - dualistico:

L’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, mentre il controllo è esercitato da un consiglio di sorveglianza. E’ questo a nominare/revocare i componenti del consiglio di gestione ed ad approvare il bilancio.

3) Artt. 2409 sexiesdecies – 2409 noviesdecies – matrice anglosassone - monistico:

L’amministrazione ed il controllo della società non fanno capo ad organi distinti: se la gestione in va esclusiva spetta al consiglio d’amministrazione, il controllo è esercitato da un comitato.


Le competenze dell’assemblea variano, per esempio, l’approvazione del bilancio e la nomina dei membri dell’organo di gestione spettano – nell’assetto classico al consiglio di sorveglianza, nel secondo all’assemblea ordinaria.


Art. 2377 cc.: L’annullabilità deve essere fatta valere da tanti soci che rappresentino l’uno per mille del capitale sociale ed il 5% delle società che fanno ricorso al mercato.

I soci che non rappresentano questa parte, possono chiedere solo il risarcimento danni.

Il termine per l’impugnativa e per la domanda di risarcimento è 90 giorni.


Art. 2379 cc.: Può agire per la declaratoria di nullità chiunque vi abbia interesse entro 3 anni

dalla trascrizione della deliberazione nel registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze. E senza limiti di tempo se la deliberazione impugnata modifichi l’oggetto sociale prevedendo attività illecite/impossibili.

La nullità per mancata riunione assembleare o mancata verbalizzazione, possono essere sanate.


E’ stato fissato al 30 Settembre 2004 il termine per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili per le società per azioni iscritte nel registro alla data 1° Gennaio 2004. Alle società per azioni con capitale inferiore a 120.000 € è dato conservare per il tempo previsto, la forma di s.p.a.


L. 262/2005 à Migliorare le regole sulla trasparenza e la correttezza, con l’introduzione di norme:

Sulla struttura e sul funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo;

Sulle società italiane controllanti, controllate o collegate a società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria;

Sull’informazione circa l’adesione a codici comportamentali;

Sulla redazione dei documenti contabili societari;

Sulla revisione contabile.


La società a responsabilità limitata

Art. 2463 cc.: La costituzione è legata alla stipulazione di un atto costitutivo ed è governata da regole analoghe a quelle della s.p.a., anche per il profilo di nullità della società.

L’ammontare minimo del capitale sociale è 10.000€.


La personalità giuridica è acquisita con l’iscrizione nel registro delle imprese.


Art. 2464 cc.: I conferimenti operati dai soci possono riguardare tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, prestazioni d’opera/servizi resi a favore della società, garantite da polizza assicurativa o fideiussione bancaria o versamento di cauzione. Il conferimento è un obbligo.


Art. 2467 cc.: Il finanziamento è conferito qualora la società versi in difficoltà economica o finanziaria e per il quale è previsto il rimborso.


Art. 2483 cc.:Per finanziare le proprie attività è ammessa l’emissione di titoli di debito. Detti titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza, ma in caso di successiva circolazione, ad investitori non professionali, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti.


Art. 2468 cc.: Le quote di partecipazione di ciascun socio, non possono essere rappresentate da

azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento e sono determinate in proporzione all’entità del conferimento.

I diritti sociali, spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione

posseduta, fatta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a

singoli soci di particolari diritti sull’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.


Art. 2469 cc.: Vige la regola della libera trasferibilità.


Art. 2470 cc.: Il trasferimento produce effetto solo dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.


Art. 2473 cc.: Il recesso dei soci è consentito nei casi e nei modi stabiliti dall’atto costitutivo, inoltre

sono elencate in questo articolo anche le ipotesi recesso legale. Entro 6 mesi dal recesso,

vi è il rimborso della quota di partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.


Le norme relative all’amministrazione, al funzionamento, alla rappresentanza, le persone cui è affidata l’amministrazione ed i soggetti cui è affidato il controllo contabile, devono essere stabilite nell’atto costitutivo.


Art. 2475 cc.: L’amministrazione può essere affidata ad uno o più soci all’interno della comine sociale designati, i quali hanno rappresentanza generale della società; ove siano più d’uno si costituisce il consiglio d’amministrazione. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni del consiglio siano assunte mediante consultazione scritta o consenso scritto.


L’atto costitutivo può stabilire se l’amministrazione sia congiunta o disgiunta.


Art. 2476 cc.: Oltre al conflitto d’interessi che può portare all’annullamento di contratti conclusi, è disciplinata la responsabilità solidale per danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Ciascun socio può promuovere l’azione che è rinunciabile se vi è accordo dei 2/3 dei rappresentanti del capitale.


Art. 2477 cc.: Per il controllo della gestione c’è la nomina del collegio sindacale solo se il capitale

sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la s.p.a. e là dove per 2 esercizi consecutivi siano stati superati i limiti, dell’art. 2435 cc., per la redazione del

bilancio consolidato. Resta all’atto la nomina o meno del collegio sindacale.


Artt. 2479 ss.: Richiamano le decisioni dei soci che l’atto costitutivo può prevedere siano adottate

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso scritto e che in via residuale ed in relazione ad alcune materie, vanno assunte con deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci sono invalide quando:

Non siano conformi alla legge o all’atto costitutivo;

Possano recare danno alla società, perché assunte con voto determinante di soci in conflitto d’interessi;

Riguardino un oggetto illecito/impossibile o siano adottate in totale assenza d’informazione;

Modifichino l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili/illecite.

 





Possono comunque operare regole di sanatoria.



L’estinzione delle società di capitali. La disciplina dei gruppi di società


Artt. 2484 – 2496 cc.: V è un’unica disciplina dello scioglimento e della liquidazione.


A queste consegue il cancellazione dal registro delle imprese, al quale si può addivenire anche con:

La fusione;

La scissione integrale.

All’estinzione in questi casi si addiviene senza liquidazione.


Art. 2484 cc.: Sono elencate le cause di scioglimento, verificatasi una delle quali, si addiviene alla liquidazione, cha ha avvio con la deliberazione assembleare di nomina di liquidatori e di fissazione di criteri di svolgimento della procedura.

Lo stato di liquidazione può essere sempre revocato, previa eliminazione della causa di scioglimento.


Art. 2492 cc.: La liquidazione mira alla monetarizzazione del patrimonio della società ed alla

redazione di un bilancio finale, recante il piano di riparto, cioè l’indicazione della parte spettante a ciascun socio.


Art. 2493 cc.: IL bilancio è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese e se non intervengono reclami entro 3 mesi, s’intende approvato.


Art. 2495 cc.: Segue la cancellazione dal registro.


Capo IX à Regole volte a disciplinare i gruppi di società.

Per esempio dove una società capogruppo direttamente o indirettamente il controllo su un o più società del gruppo, per via della prevalente partecipazione al loro capitale.


Art. 2497 cc.: Responsabilità verso i soci delle società del gruppo e nei confronti dei creditori sociali, delle società che abbiano operato in violazione dei principi di corretta gestione.

Le decisioni devono essere motivate, pena l’invalidità.


Art. 2498 cc.: Impone di dar indicazione della soggezione all’altrui attività di direzione e

coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché d’iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese di dati volti a rendere identificabili le società capogruppo e quelle del gruppo medesimo. L’omessa iscrizione rende gli amministratori responsabili per danni


Le società cooperative

La società cooperativa si riconosce nella sua funzione sociale, nel carattere della mutualità e

nell’assenza di fini di lucro.

I soci cooperatori tramite la partecipazione alla società, divengono diretti fruitori dell’attività da questa svolta o sono essi stessi i fornitori di detti beni/servizi impiegati per lo svolgimento

dell’attività.

Art. 2516 cc.: L’attività sociale è rivolta ai soci e a beneficio di essi , nel rispetto del principio di

parità di trattamento, ma non è precluso alla cooperativa di lavorare con soggetti terzi.

Esistono due categorie di cooperative: Quelle a mutualità prevalente e quelle che non presentano questa qualità.

Le caratteristiche delle prime sono elencate nell’art. 2512 e devono essere riportate nello statuto i requisiti dell’art. 2514 cc. ( devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della società.

Solo per le società cooperative a mutualità prevalente, la legge prevede delle agevolazioni fiscali.

Art. 2512 cc.: E’ prevista l’iscrizione in un apposito albo avo vanno depositati annualmente i

bilanci ed il numero dell’iscrizione va iscritto negli atti e nella corrispondenza.

Solo per società di diverso tipo è data la trasformazione in altro tipo di società o consorzio.

Art. 2519 cc.: Trovano applicazione le disposizioni sulla s.p.a., a meno che l’atto costitutivo non

richiami e norme sulla s.r.l.; Ciò è consentito solo se il numero di soci è inferiore a

20 o l’attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di €.

Art. 2525 cc.: Il capitale è ripartito, nell’un caso in azioni, nell’altro in quote il cui valore non può

essere inferiore a 25€ né per le azioni superiore a 500€ ed il trasferimento delle quali deve essere autorizzato dagli amministratori..

Nessun socio può essere titolare di una quota superiore a 100.000€.

Art. 2521 cc.: La società cooperativa si costituisce tramite contratto per il quale è richiesta la forma

solenne dell’atto pubblico e del quale è parte lo statuto.

Art. 2522 cc.: Sono necessari per la costituzione almeno 9 soci, ma il numero minimo scende a 3 se

essi siano persone fisiche e la regolamentazione sia quella della s.r.l.

Se dopo il numero dei soci diviene inferiore al minimo, è imposta la reintegrazione

nel termina massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Art. 2523 cc.: L’atto costitutivo va depositato dal notaio entro 10 giorni, presso l’ufficio del

registro delle imprese.

Art. 2511 cc.: La società cooperativa è a capitale variabile, non è prestabilito l’ammontare.

Possono essere ammessi nuovi soci, per i quali sono stabiliti dei requisiti, tra questi il divieto di

divenire soci a coloro i quali esercitino imprese in concorrenza con la cooperativa.

Art. 2528 cc.: Sulla richiesta di ammissione, sono chiamati a deliberare gli amministratori, in caso

di rigetto, l’interessato può chiedere che si esprima l’assemblea.

Artt. 2532 – 2533 cc.: Il recesso e l’esclusione del socio – il socio uscente ha diritto alla

liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.

Art. 2518 cc.: Per le obbligazioni sociali, risponde la società con il suo patrimonio.

E’ l’atto costitutivo a stabilire:

La distribuzione degli utili tra i soci;

Le modalità e la percentuale massima di ripartizione;

I criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantità/qualità degli scambi mutualistici.

Art. 2538 cc.: Nell’assetto organizzativo: Ogni socio persona fisica dispone di un voto

indifferentemente dal valore della quota/azioni.

Ai soci persone giuridiche, l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre 5.

Quando la società ha più di 3.000 soci ed opera in più province;

Se ha più di 500 soci e realizzi più gestioni mutualistiche.

 
Art. 2540 cc.: L’atto costitutivo può prevedere lo svolgimento di assemblee separate per materia; Tale previsione è obbligatoria:


Art. 2526 cc.: L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari stabilendo quali

diritti di amministrazioni/patrimoniali spettino ai possessori., a questi non può essere

assegnato più di 1/3 dei voti totali.

Art. 2542 cc.: Spetta all’assemblea nominare i soci, tranne i primi (designati nell’atto costitutivo).


Art. 2543 cc.: Gli amministratori compongono il consiglio di amministrazione, cui compete la

gestione della società, fermo il potere di controllo del collegio.


Art. 2544 cc.: Gli amministratori non possono delegare oltre le materie di cui l’art. 2381


Art. 2545 cc.: Gruppo cooperativo paritetico – Cooperative appartenenti a categorie diverse,

regolano la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese. L’accordo di partecipazione va depositato presso l’albo delle società cooperative e a ciascuna cooperativa è consentito di recedere. Le cause di scioglimento sono le stesse delle società per capitali (tranne quella legata alla riduzione del capitale), alle quali si aggiunge il caso di perdita del capitale sociale.


Sezione VI – Disposizioni sui controlli.




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