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PARTI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
La parte è il soggetto destinatario del provvedimento del giudice.
La parte non può essere mai il giudice.
La parte è un soggetto diverso dal terzo.
Il terzo che entra a far parte del processo acquista la qualità di parte. Nel nostro ordinamento la qualità di parte viene assunta attraverso un atto di iniziativa proprio o altrui. La qualità di parte si acquista con l'atto di citazione o con l'intervento successivo nel processo. L'assunzione della qualità di parte attraverso l'atto di citazione prescinde dall'effettiva costituzione in giudizio, ovvero dall'effettiva partecipazione al processo (infatti l'atto di iniziativa, iniziale, è sufficiente). Per quanto riguarda la parte sono rilevanti due nozioni di capacità: la capacità di essere parte e la capacità di stare in giudizio. Entrambe le nozioni corrispondono alle altre due nozioni contenute nel codice civile di capacità giuridica e capacità di agire. La capacità ad essere parte è affine alla capacità giuridica infatti tali capacità le hanno tutti (nel caso dei minori questi hanno la capacità di essere parti ma non quella di stare in giudizio e lo stesso vale per gli enti; per questi soggetti la capacità di stare in giudizio è dei rappresentanti). Mentre la capacità giuridica è prevista dall'art.1 c.c., la capacità di essere parte non è prevista in nessuna norma del codice di procedura civile ma si potrebbe far riferimento all'art.24 Cost. che stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La capacità di stare in giudizio è prevista una norma ad hoc che è l'art.75 c.p.c.; questo articolo stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere. Non vi è però una perfetta coincidenza tra capacità di stare in giudizio e capacità di agire infatti nel nostro ordinamento ci sono soggetti (quali l'imprenditore fallito) che pur avendo la capacità di agire in generale non hanno in alcuni casi la capacità di stare in giudizio che viene data ad altri soggetti (per l'imprenditore fallito non vi è la capacità di stare in giudizio per i rapporti di natura commerciale e tale capacità al suo posto ce l'ha il curatore); infatti l'art.75 c.p.c. stabilisce che le persone che non hanno la capacità di stare in giudizio, stanno in giudizio con la rappresentanza. Nel processo civile inoltre c'è un altro fenomeno che è quello dell'autorizzazione; infatti ci sono casi nei quali per stare i giudizio è necessario un particolare atto che riguarda particolari soggetti, l'autorizzazione (ad esempio gli enti pubblici hanno bisogno dell'autorizzazione della giunta comunale, provinciale o regionale). Nel processo civile quindi assume rilievo la c.d. rappresentanza legale mentre non viene completamente recepita la rappresentanza volontaria. Secondo l'art.77 c.p.c. la rappresentanza volontaria può ricorrere se vi sono due condizioni, ovvero se vi è un atto scritto che conferisce la rappresentanza volontaria processuale ed inoltre se la rappresentanza processuale si accomna alla c.d. rappresentanza sostanziale (o perché il soggetto è preposto a particolari affari e la causa si ricollega a tali affari o perché vi è un procuratore generale per un soggetto che non ha la residenza o il domicilio in Italia).
A questa regola il legislatore apporta delle eccezioni, infatti non sarà necessario che la rappresentanza sostanziale-processuale sia conferita per atto scritto in due casi: quando il rappresentante rappresenta uno straniero che non ha la residenza in Italia o quando si tratta di un institore, cioè un soggetto preposto ad un particolare affare. In questi casi non è necessario dimostrare il conferimento dell'incarico perché si sostiene che la rappresentanza sostanziale contenga la rappresentanza processuale. Ed un altra eccezione si ha nel caso di applicazione di provvedimenti cautelari (per esempio nel caso di sequestro, di provvedimento d'urgenza, casi in cui il rappresentante sostanziale non deve fornire la prova dell'atto scritto).
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