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PENE PRINCIPALI DEL GIUDICE DI PACE
PENE ACCESSORIE PER I DELITTI (19c.p.)
Interdizione dai pubblici uffici: interdizione perpetua per condannati all'ergastolo o per un tempo non inferiore a 5 anni, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. Priva dei diritti di elettorato (a/p), dei degli uffici pubblici, stipendi pubblici, onorificenze.
Temporanea durata da
Interdizione da una professione o da un'arte: per ogni condanna per delitto commessa con l'abuso dei poteri. Durata: da 1 mese a 5 anni.
Interdizione legale: colpisce il condannato all'ergastolo e quello che ha subito condanna per un tempo non inferiore a 5 anni. Durata: per l'intera condanna.
Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: (per sindaci, liquidatori, amministratori, direttori generali) quando la condanna non è inferiore a 6 mesi.
Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro: comporta l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro per i dipendenti di enti o amministrazione pubbliche per coloro che abbiano riportato condanna per un particolare delitto (es. peculato) non inferiore a 3 anni.
Decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori: decadenza priva il genitore di ogni diritto sui beni del lio dopo la condanna per determinati reati (incesto, ergastolo). Sospensione incapacità temporanea di esercitare i suddetti diritti.
PENE ACCESSORIE PER LE CONTRAVVENZIONI (19 c2 c.p.)
Entrambe comportano la sospensione da 15 giorni a 2 anni se conseguono a una condanna per contravvenzione con pena non inferiore ad un anno d'arresto per il numero 1, e per la durata della pena per il secondo.
PENA COMUNE
Pubblicazione della sentenza penale di condanna: pubblicata per una sola volta in uno
o più giornali indicati dal giudice.
SANZIONI SOSTITUTIVE (l.689/81)
Sono sanzioni che mantengono la loro essenza punitiva, irrogate dal giudice di cognizione.
Disposizioni comuni: casi di esclusione soggettiva per duplice condanna a reati della stessa indole, commissione del reato a cinque anni dalla condanna precedente o con precedenti condanne superiori a due anni.
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Donna incinta o padre con prole di età inferiore a 10 anni con loro conviventi;
Persona in stato di salute particolarmente grave, le cui condizione impongono un costante contatto con i presidi sanitari;
Persona con più di 60 anni parzialmente inabile;
Persona minore di anni 21 per esigenze di studio, lavoro o famiglia.
SANZIONI CIVILI
Restituzioni: la restaurazione materiale della situazione preesistente il reato, ma non di restaurazioni giuridiche quali annullamento di contratti e simili, poiché questo è il compito della giurisdizione civile.
Risarcimento del danno: sia esso patrimoniale, morale, biologico, materiale per qualsiasi azione eziologicamente riferibile alla condotta del reo.
Il rimborso delle spese per il mantenimento del condannato.
GARANZIE PER OBBLIGAZIONI CIVILI
Sequestro conservativo.
Azione revocatoria.
MISURE DI SICUREZZA (199 c.p. segg.)
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI DETENTIVE
Colonia agricola o ad una casa di lavoro: durata minima di un anno, 2 per i delinquenti abituali, 3 per quelli professionali, 4 anni per i delinquenti per tendenza, in linea di principio, poiché la pericolosità sociale e quindi la misura in questione è valutata periodicamente dal giudice e non ha valore perentorio.
Casa di cura e custodia: vi sono assegnati gli intossicati cronici da alcool o sostanze stupefacenti, gli infermi psichici, i sordomuti che hanno avuto una pena diminuita per tale ragione. E' scontata dopo l'espiazione di una eventuale pena detentiva. La durata oscilla dai 6 mesi ai 3 anni.
Ospedale psichiatrico giudiziario: coloro che hanno ottenuto il proscioglimento per infermità psichica, sordomutismo, cronica intossicazione da alcool, non riguarda più i minori dopo la pronuncia della Consulta. Durata di due anni nel minimo, dieci se la pena è l'ergastolo.
Collocamento dei minori in una comunità pubblica o autorizzata: sostituisce la pena del riformatorio giudiziario.
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI NON DETENTIVE
Libertà vigilata: consiste in una limitazione della libertà personale che è attuata sotto la sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Obbligatoria: per i condannati a pena non inferiore a 12 anni, per gli ammessi alla liberazione condizionale, nuove manifestazioni di reato del contravventore abituare o professionale.
Facoltativa: per condanne superiore ad un anno, dopo l'assegnazione a casa agricola o di lavoro e negli altri casi determinati dalla legge.
La durata non può essere inferiore ad un anno, il limite massimo è legato invece alla permanenza della pericolosità sociale.
Divieto di soggiorno in uno o più Comuni: ha durata non inferiore ad un anno.
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche: sempre aggiunto alla pena di ubriachi abituali o per coloro che hanno commesso il reato in stato d'ubriachezza. In caso di trasgressione può essere ordinata la libertà vigilata o la cauzione di buona condotta. Durata minima di un anno.
Espulsione dello straniero dallo Stato: è obbligatoria per i delitti contro la personalità dello Stato, è facoltativa per i reati in cui è previsto l'arresto in flagranza. E' eseguita a titolo di misura di sicurezza, in ogni caso dopo l'espiazione della pena. Deve trattarsi di uno straniero, persona non avente cittadinanza italiana o cittadinanza parificata a quella italiana.
Esiste anche una espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, per la quale non è richiesta la pericolosità sociale, ma la commissione di un delitto non colposo.
La pena scade in dieci anni dal provvedimento di espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
Espulsione amministrativa nel caso dello straniero, prima del procedimento, agisce con un divieto di rientro per dieci anni nel territorio dello Stato.
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI
Cauzione di buona condotta: deposito alla Cassa delle ammende di somma non inferiore a 103 euro né superiore a 2065 euro o di garanzia ipotecaria o fideiussione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a 5 anni. Se nel periodo considerato non viene commesso alcun delitto la somma o la garanzia prestata viene restituita.
Confisca: facoltativa per le cose che sono servite, che erano destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto.
Obbligatoria per le cose che ne costituiscono il prezzo o il cui uso, porto, fabbricazione, alienazione o detenzione costituiscono reato.
CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO:
Morte dell'imputato prima della condanna
Amnistia propria (art 79 cost.)
Sospensione condizionale: il giudice pronuncia condanna a pena detentiva o pecuniaria per un reato (delitto o contravvenzione) che solo o congiunto a tale pena non sia superiore nel complesso a due anni, due anni e sei mesi per giovani adulti e ultrasessantenni e tre anni per i minori. La sospensione è concessa se il giudice ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati; la pena principale e le eventuali pene accessorie sono quindi sospese a condizione che non siano commessi nuovi fatti costituenti reato.
Sono esclusi da tale beneficio il delinquente o contravventore abituale o professionale, le persone che hanno già ricevuto una condanna a pena detentiva non sospesa per delitto.
Non può essere concessa per più di due volte e può essere subordinata all'adempimento di alcuni obblighi (sanzioni civili).
Se nei termini stabiliti il condannato non compie una reato della stessa indole nei 5 anni successivi (delitti) o nei 2 anni successivi (contravvenzioni) ed adempie agli obblighi imposti, il reato è estinto.
Se non adempie gli obblighi o viene condannato per un reato della stessa indole, il beneficio è revocato.
Perdono giudiziale: applicabile al minore, delinquente primario di età compresa fra i 14 e i 18 anni, non condannato ad altro delitto o dichiarato a qualsiasi titolo delinquente, cui è inflitta una condanna non superiore ai 2 anni se il giudice può validamente presumere che questi si asterrà dal commettere nuovi fatti costituenti reato.
Decreto penale: trova applicazione solo per i reati passibili di sanzione pecuniaria cui il giudice provvede a condannare al amento. Il reato si estingue in 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.
Prescrizione del reato (157 c.p.) :
in venti anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
in quindici anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
in cinque anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa;
in tre anni, se si tratta di una contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto
in due anni, se si tratta di una contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): applicata a domanda dell'imputato e del Pubblico Ministero una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo o di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria.
Non ha effetto o conseguenze negative nei giudizi civili o amministrativi.
Il reato è estinto in 5 anni se si tratta di delitti e 2 anni se si tratta di contravvenzione se l'imputato non commette altri reati della stessa indole nel periodo indicato.
Oblazione: ordinaria o comune estingue la contravvenzione punibile con la sola pena della multa nel momento in cui è avvenuto il amento di 1/3 del massimo della pena stabilita oltre le spese processuali, prima dell'apertura del dibattimento.
Discrezionale o speciale a condizione che ricorrano determinati presupposti, e che il giudice la conceda, per contravvenzioni punite alternativamente con l'arresto o l'ammenda. Consiste nel amento della metà del massimo dell'ammenda oltre alle spese del procedimento. Non è ammessa nel caso di recidiva, abitualità o professionalità nelle contravvenzioni.
Remissione della querela: processuale o extraprocessuale non sottoposta a termini o condizioni, deve sempre avvenire prima della condanna e venire accettata dal querelato.
Determinati casi del giudice di pace: tenuità del fatto e riparazione dei danni prima dell'udienza di izione.
CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA
Amnistia impropria
Morte del reo dopo la condanna
Indulto (art 79 Cost.): provvedimento di carattere generale che condona in tutto o in parte la pena principale inflitta, operando solo nei confronti dei reati commessi precedentemente alla data di presentazione del disegno di legge. Non si applica a recidivi, delinquenti a qualsiasi titolo (salvo che sia altrimenti disposto) e all'ergastolo.
Grazia (art. 87 Cost.): atto di sovrana clemenza del Presidente della Repubblica che estingue in tutto o in parte la pena solo dopo che sia stata pronunciata la condanna
Liberazione condizionale: è concessa al detenuto che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Può essere concessa al condannato all'ergastolo dopo 26 anni di reclusione, dopo 4 anni per i recidivi (e non meno di ¾ della pena da scontare) o dopo 30 mesi per gli altri (non meno di 5 anni e metà della pena da scontare).
E' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili: decorso il tempo della pena inflitta o 5 anni dalla data del provvedimento per il condannato all'ergastolo senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena principale è estinta.
Riabilitazione: non estingue le pene principali, bensì le pene accessorie. E' concessa al condannato che abbia adempiuto alle obbligazioni civili e dato prova di buona condotta, quando sono trascorsi 5 anni dalla data di cessazione della pena principale (10 per i recidivi e delinquenti a qualsiasi titolo)
Non menzione della condanna nel casellario giudiziale: concessa dal giudice per la prima condanna a pena detentiva o pecuniaria che, ragguagliata, non sia superiore a 2 anni. La
Prescrizione della pena (172 e 173 c.p.): la pena dell'ergastolo non si estingue, la pena della reclusione si estingue in un tempo pari a quello del doppio della pena inflitta, non superiore a 30 anni e non inferiore a 10.
La multa si estingue in 10 anni.
L'arresto e l'ammenda si estinguono in 5 anni.
MISURE DI PREVENZIONE
Sono misure specialpreventive considerate di natura amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di persone ritenute socialmente pericolose
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