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PINCÌPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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PINCÌPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Anche se gli articoli 87 e 98 fanno parte del titolo 3° relativo al Governo centrale, i pincìpi ivi codificati valgono, senza dubbio, nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che decentrate, sia statali che autonome; come ha precisato la Corte Costituzionale, compresi anche gli uffici giudiziari.

Inoltre, i pincìpi inerenti all'amministrazione pubblica sono presenti anche in altre parti della Costituzione:

a)    art. 1 carattere di democraticità esteso all'interno dell'ordinamento repubblicano;

b)    art. 5 che afferma il carattere autonomistico e decentrato dell'ordinamento;



c) art. 28 Costituzione che disciplina la responsabilità dei pubblici dipendenti;

d)    art. 113 che parifica la tutela degli interessi a quella dei diritti soggettivi, inibendo alla legge di attenuare la tutela del cittadino dinanzi a taluni atti della pubblica amministrazione .

Pincìpi costituzionali comuni:

a)    autonomia e decentramento.

b)    democraticità.

c) imparzialità.

d)    buon andamento.

e)    responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti.

f)  tutela giurisdizionale.

Principio di democraticità: art. 1 postula che l'amministrazione sia, da un lato, aperta al controllo esterno e dall'altro, ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della trasparenza.

Partecipazione popolare all'amministrazione: articoli 2 e 3 Costituzione, ma anche l'art. 24 comprensivo anche della norma per cui il cittadino può intervenire nelle diverse fasi del procedimento amministrativo per tutelare i propri diritti e interessi legittimi.

Inoltre, il procedimento amministrativo deve essere "giusto", nel senso che gli organi dell'amministrazione devono decidere solo dopo avere messo i privati interessati nella condizione di esporre le loro ragioni: sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione al perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 97 Costituzione:

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione": due distinti caratteri. Il principio costituzionale di imparzialità può essere considerato la traduzione del principio di uguaglianza all'interno dell'attività amministrativa. Una amministrazione è imparziale se i suoi compiti sono distinti da quelli propri degli organi politici dello Stato.

buon andamento, non può essere appiattito al principio di legalità, ma a un tipo di amministrazione efficiente e appropriata.

Art. 97, terzo comma Costituzione: " . mediante concorso"; regola per cui i componenti degli uffici pubblici debbono essere scelti in base al merito, cioè alla capacità e alla professionalità: Regola non assoluta, sancito dall'art. 54 Costituzione.

I titolari dei pubblici uffici non hanno un dovere di neutralità politica, né il divieto di professare determinate ideologie politiche; altrimenti sarebbero menomati di diritti costituzionali. Deroga parziale: art. 98 Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla legge la competenza di introdurre limiti al diritto di iscrizione AI PARTITI POLITICI per: attuazione limitata.

L'art. 28 Costituzione: principio della responsabilità personale dei pubblici dipendenti. Responsabilità diretta che il dipendente divide solidalmente con lo Stato o con l'ente pubblico da cui dipende: Responsabilità indiretta dello Stato, per una "culpa in eligendo" o in vigilando: duplice responsabilità diretta del dipendente pubblico e dello Stato.

Presupposti per la responsabilità di cui all'art. 28 Costituzione:

a)    la condotta lesiva deve provenire da un ufficio dell'amministrazione.

b)    deve essere antigiuridica, cioè tale da comportare una violazione di norme giuridiche.

c) il comportamento antigiuridico deve produrre un danno ingiusto, a causa di un comportamento colposo del pubblico dipendente.

d)    deve sussistere un effettivo rapporto di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento.

Alla luce della normativa vigente, il dipendente risponde solo per colpa grave o dolo.

Art. 113 Costituzione: tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.





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