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POTERE GIUDIZIARIO
Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa applicando la legge. Permette allo stato di garantire l'osservanza e la conservazione delle norme reputate essenziali ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociali.
Lo stato ha posto tre tipi diversi di giurisdizione, se ne è aggiunto un quarto: la giurisdizione costituzionale.
1) Giurisdizione Civile: la controversia sorge tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.
Colui che avvia la procedura prende il nome di attore, colui che si difende di convenuto.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace o al tribunale, in secondo grado alla Corte d'appello e in terzo grado (definitivo) alla Corte di cassazione.
2) Giurisdizione Penale: si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra pubblico ministero che rappresenta la pubblica accusa e l'imputato.
Ci si rivolge in primo grado al giudice di pace (per reati minori) o al tribunale o alla corte d'assise (per reati più gravi), in secondo grado alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello (per reati più gravi) e terzo ed ultimo appello alla Corte di cassazione.
3) Giurisdizione Amministrativa: tutela gli interessi dei cittadini che siano stati lesi dalla Pubblica Amministrazione.
GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI
( Principio della unicità della giurisdizione)
Esistono due diverse giurisdizioni: una ordinaria e una speciale.
A norma dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario: << La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata: dal giudice di pace;dal tribunale ordinario; dalla Corte d'appello; dalla Corte di cassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza; dal tribunale di sorveglianza>>. Sono questi i magistrati ordinari (art. 102 Cost.), vale a dire quelli istituzionalmente sono collegati al consiglio superiore della magistratura.
Tutti gli altri rientrano nelle giurisdizioni speciali: tribunali militari, in materia penale; tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, in materia amministrativa e contabile; Corte Costituzionale in materia costituzionale.
L'art. 102 stabilisce un preciso principio secondo il quale << La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati da norme sull'ordinamento giudiziario >> e organizza la magistratura in un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104). E' questo il principio di unicità della giurisdizione, la cui applicazione integrale dovrebbe portare ad attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale esclusivamente ai magistrati ordinari.
Ma il problema da chiarire è essenzialmente il rapporto che sussiste tra giudici ordinari e speciali. L'art. 102 infatti, sembra entrare in contraddizione con l'art. 103 che sancisce che la funzione giurisdizionale può essere esercitata anche dal Consiglio di Stato e dagli altri organi della giustizia amministrativa. E' stato spiegato a grandi linee, affermando che l'art. 102 ha posto un principio e l'art. 103 l'ha esteso, spezzando il principio di unicità della giurisdizione. L'art. 102 è la regola e l'art.103 l'eccezione. Sostanzialmente è come se la costituzione ha affermato un principio e s'è le rimangiato subito dopo. Questa spiegazione non convince tutti, infatti dal professore Silvestri è stata affermata un'altra tesi: non essendo convinto che i costituenti pongano un principio al 102 per attenuarlo subito dopo, nella sua tesi, sostiene che anche i giudici speciali avrebbero dovuti esser inglobati nell'art. 102. Dovrebbero dunque divenire ordinari anch'essi. I giudici divengono tali solo dopo aver superato un concorso pubblico ed esercitano la funzione giudicante in sede requirente, decidono cioè se far continuare un processo o archiviarlo. Secondo il professore Silvestri dovrebbe svolgersi un unico concorso per l'entrata in magistratura e tutti dovrebbero essere legati ai poteri del CNN; deduce questa tesi prendendo conoscenze e analizzando le Disposizioni transitorie finali, più precisamente la 6 e la 7:
- La 6 Disposizione transitoria finale enuncia che tutti i giudici che esistevano fino a quel momento dovevano essere revisionati entro 5 anni e dovevano esser salvati se fossero stati garantiti nella loro indipendenza, venendo inglobati.
- La 7 Disposizioni transitoria finale prevede che in tempi brevi si dovesse ricorrere alla riforma dell'ordinamento giuridico. Così sarebbero scattate le garanzie comuni che ruotano attorno al CNN.
Ma non si è proceduti né alla riforma dei giudici minori speciali che sono stati aboliti, perché non rispondevano all'indipendenza del sistema giuridico, ne al fatto che avrebbero dovuti esser inglobati. Questo principio non si è realizzato.
GIUDICI STRAORDINARI; GIUDICI SPECIALI; SEZIONI SPECIALIZZATE.
I Giudici Straordinari sono quei giudici che vengono istituiti dopo il verificarsi di un crimine. Viola il principio dei giudici naturali.
I Giudici Speciali hanno singole materie di competenze. Questo rapporto di regole ed eccezione non vale, perché i loro ambiti, sono stati estesi nel tempo. I magistrati di competenza, non vi è l'unità. ½ è quella frantumazione in due branche che il costituente non avrebbe voluto.
Oltre queste due branche, la costituzione ci dice che è vietata la costituzione di altri giudici speciali. Questo divieto va a chiudere il sistema, assicurandoci l'unità dello stesso. Ci assicura che il tutto sia svolto da giudici previsti nell'ordinamento e non da altri. Non vi sono altri soggetti che possono svolgere la funzione giurisdizionali, e questo segna l'elemento di puntello, di chiusura dell'ordinamento giuridico. Aspetto negativo: si differenziano da quelli ordinari, che non sono ne istituiti, ne regolati da altre norme dell'ordinamento. Aspetto positivo: giudici che hanno un ambito settoriale specifico su determinate materie.
In particolare i Giudici Speciali sono:
- Il Consiglio di Stato costituito da 7 sezioni di cui 4 svolgono funzioni consultive e 3 funzioni giurisdizionali. Con la creazione delle sezioni staccate nelle regioni il consiglio di stato ha funzione di appello alle sentenze. Si occupa delle controversie con la pubblica amministrazione (2° grado).
- La Corte dei Conti composta da 10 sezioni di cui 1 di controllo e 9 di giurisdizione, più una sezione giurisdizionale per ogni regione, e 2 nel Trentino. Essa giudica sulle controversie di pubblica contabilità, con esclusione dei tesorieri delle camere.
-Tribunali Militari distinti in tribunali militari e corte militare d'appello. Hanno giurisdizione solo per i reati commessi da appartenenti alle forze armate.
- I TAR istituiti dopo la creazione delle regioni che avvenne del 1971. Hanno assorbito le competenze delle Giunte Provinciali e funzionano anche come sedi staccate del consiglio di stato. Spetta ai TAR giudicare sui ricorsi elettorali regionali provinciali e comunali.
-Tribunali Superiori delle Acque Pubbliche interviene sui ricorsi in materie di acque pubbliche.
-Camere; Presidente della Repubblica; Corte Costituzionale giurisdizione domestica o autodichia, nell'esercizio della cosiddetta giurisdizione hanno la potestà di giudicare nei riguardi del personale interno ad essi dipendente.
-Corte d'Assise (di primo grado e d'appello).
IL PROBLEMA DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI NELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.
I giudici speciali a norma dell' art.108 comma 2, devono essere indipendenti con la legge dello stato. Così è stato istituito un consiglio di presidenza per le giurisdizioni speciali composto dal presidente del consiglio di stato, da 6 magistrati in servizio presso i TAR, da 4 cittadini scelti tra i professori universitari in materie giuridiche e tra avvocati con 20 anni di professione. Analogo organo è stato istituito per la corte dei conti. L'AUTONOMIA E L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA.
La costituzione ha assicurato ai magistrati ordinari una posizione di autonomia e d'indipendenza da altri poteri dello stato, affinché esercitassero un'effettiva garanzia per i cittadini. Questa autonomia e indipendenza si realizza mediante l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura.
CSM ---> E' un organo di autogoverno della magistratura. L'ordinamento dei giudici si è realizzato attraverso un passaggio, cioè l'aver sganciato un giudice dall'essere funzionario del potere esecutivo. Storicamente l'ordinamento di doveva garantire sganciando la posizione dei giudici dal ministero della giustizia. Il CSM vale a rendere indipendente il potere giudiziario dall'esecutivo. Potere giudiziario è una branca dell'esecutivo, dipendente dalla pubblica amministrazione. Il passaggio di sganciare venne realizzato attraverso la creazione del CSM. In generale, si può dire, che è l'organo separato dal sistema giudiziario, che adotta i provvedimenti sui magistrati. Svolge questa funzione solo rispetto ai giudici ordinari. E' un organo di governo della magistratura, in quanto è composto da magistrati.
La composizione è realizzata attraverso la mano dei giudici, seguendo la legge 44 del 2002.
Il numero dei membri è stato abbassato da 33 a 27. -3 componenti sono fissi: 1) Presidente Repubblica: in virtù di garante della Costituzione; per garantire il principio della sovrapposizione del potere giudiziario. 2) Primo Presidente Corte Cassazione: è la magistratura ordinaria suprema che occupa il 3° nelle controversie ordinarie. 3) Procuratore generale presso la corte di cassazione: Magistrato Requirente.
Gli altri 24 membri: - Sono per 2/3 (16 membri) magistrati ordinari, scelti dagli stessi magistrati. Scelti attraverso elezioni tra le proprie file. Avveniva con sistema proporzionale in un primo momento, dopo il 2002 è stato cambiato. Vi erano varie correnti di appartenenza nella magistratura e pensando che si potesse arrivare a politicizzare i magistrati, per eliminare questa insidia, venne modificato il sistema elettivo. Si è passati al sistema maggioritario, per tagliare le gambe al correntismo.
- Il restante 3° (8 membri) è formata da componenti detti non togati o laici. La loro designazione proviene dal parlamento in seduta comune. Vengono scelti tra gli altri professionisti nell'ambito del diritto, quindi tra avvocati che svolgono la professione forense da almeno 15 anni e tra docenti universitari, tra professori ordinari, in materie giuridiche.
Il CSM è un organo di rilevanza costituzionale, organi indefettibili (al di sopra non hanno altri organi); categoria particolare di organi che si trova in una posizione autonoma e svolge funzioni indirizzate al buon funzionamento della macchina costituzionale. Gli atti del CSM sono impugnabili dinnanzi ai giudici. Possono essere annullati in giudizio e sono impugnabili dinnanzi ai giudici amministrativi. Il CSM è uno solo e la sede è sita a Roma e gli atti sono impugnabili davanti al Tar del Lazio.
- Attribuzioni del CSM:
Ne fanno un organo di alta amministrazione. ½ sono accanto anche le sanzioni disciplinari che toccano anche le loro frequentazioni. L'azione disciplinare la muove il ministro della giustizia che è un piccolo potere rimasto nelle sue mani, visto che in passato era lui a gestire il tutto. Occorre vedere che cosa oggi non è stato sottratto al ministro. L'art 110 fissa le competenze del ministro di giustizia. Si occupa di tutto quello che concerne l'organizzazione degli uffici giudiziari. ½ è una cesura netta tra le funzioni del CSM e quelle del ministro di giustizia. Differenze delle sfere d'azione importantissima. Si deve dire che è una delle principali idee di conflitto.
LA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI.
Le responsabilità dei giudici, oggi sono state accentuate, perché si sono realizzati alcuni obiettivi previsti dalla Costituzione. L'art. 24 ultimo comma, dava alla legge la possibilità di risarcire il danno.
Oggi è previsto, ma ci vogliono vari requisiti: - L'errore Giudiziario deve risultare dal fatto che si ottiene la revisione del processo (riaprire il processo) e che si concluda con l'assoluzione dell'imputato. - La Riparazione si ha solo se non risulta che la vittima innocente abbia concorso a generare l'errore. Esempio: vi sono casi in cui i soggetti per difendere qualcuno, confessano il falso, prendendosi la colpa loro stessi. In questi casi non si può chiedere la riparazione. - Vi è un limite oggi, infatti la responsabilità è riconosciuta solo per i processi in materia penale. Anche se l'art. 24 non lo dice. - E' previsto il risarcimento del danno per ingiusta detenzione o custodia cautelare (vi sia il processo ma si concluda con il proscioglimento).
Il magistrato ricopre una posizione attenuata, cioè svolge un'attività particolarmente delicata, tecnica e complessa. Il magistrato se ha leso il diritto altrui, risponde solo per colpa grave, ma non per colpa lieve, proprio perché la responsabilità per colpa lieve, sarebbe un eccessivo peso che renderebbe più lenta la sua attività.
Altra particolarità è quella dell'inamovibilità, cioè un magistrato non poteva essere trasferito se non con il suo consenso. Posizione attenuata con la legge del 2001, con la formazione dei cosiddetti avvocati volanti, che agiscono con dei tappabuchi, con le varie esigenza di organico che via via emergono. Sono soggetti non inamovibili ma trasferibili, in nome dell'efficacia del potere giudiziario.
Può risultare curioso l'assetto del giudiziario in altri paesi, come gli Stati Uniti d'America. Paesi dunque di stampo anglosassone, fondati sul Common Law. I magistrati hanno un ruolo fondamentale; i giudici sono elettivi. Tutte le scelte vanno viste nel complesso, non indipendenti. Si deve esaminare un altro aspetto che è determinante, che è quello che i giudici dopo le elezioni hanno durata vitalizzata. Non vi sono promesse di premi futuri. I magistrati sono liberi professionisti, sono avvocati che si candidano per la loro popolarità. Hanno una preparazione teorica e attraverso concorsi pubblici si diventa tali.
La giurisprudenza è per definizione creativa: nel parlare di norme e disposizioni sappiamo per esempio, che vi sono varie interpretazioni.
IL PROBLEMA DELLA POLITICITA' DEL GIUDICE.
Il giudice è privo di indirizzo politico, ma agisce sempre mediante un impulso. A completamento di ciò, sappiamo che una volta messa in moto la richiesta da parte di qualcuno, il giudice deve trovare una risposta, non è sancito che avvenga il contrario. Assoggettati alla legge; per legge intendiamo l'intero sistema giuridico.
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