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PRESCRIZIONE E DECADENZA
PRESCRIZIONE: è l'estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato (art.2934); il tempo ordinario di prescrizione è di dieci anni (art.2946), un termine maggiore vale per i diritti reali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere esercitato (art.2935). Il diritto di proprietà non è sottoposto a prescrizione.
Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se:
il titolare del diritto compie un atto di esercizio dello stesso, come l'atto con il quale si inizia un giudizio (art.2943);
il soggetto passivo riconosce l'esistenza del diritto (art.2944).
Diversa dall'interruzione è la sospensione della prescrizione: il decorso del termine di prescrizione si arresta con il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere, per la parte residua, quando la causa di sospensione è cessata.
DECADENZA: è l'estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato tempo (art.2964). Essa consiste nel limitare entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche; non ammette né sospensione, né interruzione. Essa non può essere impedita se non dal compimento dell'atto (art.2966); può essere pattuita: il contratto può sottoporre a termine di decadenza l'esercizio dei diritti che da esso derivano. Ma è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto (art.2965).
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