diritto |
Gli istituti di monitoraggio dei rischi e della tutela della correttezza commerciale, (CENTRALE RISCHI) operano al fine specifico di consentire la conoscibilità, da parte degli istituti di credito e credito al consumo, del rischio complessivo collegato ad un cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l'affidabilità del cliente stesso sia ex ante, cioè al momento della verifica dell'opportunità di concludere un contratto che preveda un'esposizione della Istituto/finanziaria sia nel corso dell'esecuzione di un rapporto già concluso.
Chiunque opera nel mondo del credito fa riferimento tassativo alle informazioni commerciali censite su queste banche dati, usandole spesso in maniera strumentale e servendosene come alibi per non intrattenere rapporti commerciali ed economici col soggetto censito.
La legge 108 del 7 marzo '96, sulla 'sicurezza pubblica', all'art.17 consente ai protestati la possibilità della riabilitazione. Una normativa importante che dovrebbe risolvere il grave problema dell'usura, alla quale spesso imprese e commercianti sono costretti a rivolgersi per mancanza di fiducia finanziaria da parte degli istituti di credito.
Ottenuta la riabilitazione dal Tribunale ed eseguita dalla Camera di Commercio, il protestato non lo è più, poiché il provvedimento del Magistrato viene pubblicato nell'Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari e, successivamente, il nominativo viene cancellato dall'Anagrafe nazionale.
Ebbene, banche e finanziarie sfuggono alla regola, non rispettano la legge. Fatto molto grave, perché in violazione di un'altra legge importante, quella sulla 'privacy', la 675/96 che dispone la tutela delle banche dati, diritto riservato esclusivamente alle Camere di Commercio, poiché enti pubblici tenutari dell'Anagrafe ufficiale dei protestati e dall' Infocamere, la società consortile che gestisce il servizio telematico dell'archivio.
E' di tutta evidenza come una segnalazione erronea o la mancata rettifica e/o aggiornamento dei dati riguardanti il soggetto censito alla centrale dei rischi, possa determinare una lesione del diritto d'impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito Istitutorio o al credito al consumo o potendo determinare la revoca di quello già concesso. In un sistema informativo generalizzato, infatti, teso proprio a consentire a tutti gli aderenti del circuito creditizio la possibilità di valutare i rischi dell'affidamento richiesto, l'eventuale segnalazione di una posizione di rischio, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta, o comunque può comportare, un effetto a catena di mancati affidamenti o, peggio, di revoca di quelli già concessi. ½ è di più. Una errata segnalazione può incidere anche sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio: il mancato accesso al credito di un'impresa o la revoca degli affidamenti porta ad avvantaggiare le altre imprese operanti nel medesimo settore, così come può essere fuorviante per le stesse altre banche condizionandone la loro politica creditizia'. Dunque, l'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi crea un danno sia all'utente che alle altri istituti creditizi. Non è, quindi, corretto ritenere che la segnalazione sia un fatto automatico e non implichi, invece, una valutazione in ordine alla insolvenza del cliente, insolvenza che deve essere tale da legittimare l'appostazione del credito a sofferenza. E', infatti, questo il passaggio che determina, poi, l'automatismo della segnalazione: tutte le posizioni di sofferenza, infatti, a prescindere dalla loro entità, vanno segnalate, ma è L'istituto che deve decidere se lo stato di insolvenza del cliente è tale che non vi sono più possibilità, o vi sono rilevantissime difficoltà di recuperare il credito. Va, inoltre, ulteriormente evidenziato come tutta la procedura si svolga senza contraddittorio: è L'istituto, cioè, che procede nella istruttoria e può anche non interpellare il cliente, ma effettuare la segnalazione anche senza comunicarglielo. La procedura, in conseguenza dei rilevantissime effetti pratici che può determinare, appare di per sé anomala e, comunque, poco garantista : deve, perciò, richiedersi, in virtù dei generalissimi principi di correttezza e buona fede, all'Istituto una più che attenta diligenza nella istruttoria e nella conseguente, eventuale, segnalazione.
Per stato di insolvenza non si richiede l'accertamento, da parte della Istituto, dello stato di decozione dell'impresa ché tale nozione attiene la normativa fallimentare ed appartiene alla competenza giurisdizionale, ma indubbiamente la Istituto deve ancorare la sua valutazione a qualche elemento oggettivo a sua disposizione, elemento che non può essere il mero ritardo nel amento o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito! Il mero inadempimento del debito verso la Istituto, eventualmente anche accomnato da un esplicito rifiuto ad adempiere, se non è correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza. L'eventuale iscrizione, da parte della Istituto, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile della conseguenza del risarcimento del danno.
Possono in generale ipotizzarsi alcune situazioni esemplificative di contegni implicanti l'uno o l'altro profilo di responsabilità, chiaramente a seconda che il comportamento dell'istituto di credito sia posto in essere, erroneamente, o, in ipotesi, addirittura intenzionalmente, nell'ambito di un rapporto negoziale già operante tra le parti, ovvero venga realizzato in violazione degli obblighi generali di astensione e tutela imposti dai principi in materia di responsabilità extracontrattuale: 1) la Istituto segnala alla Centrale dei rischi un affidamento del cliente per un credito superiore a quello effettivamente in essere; 2) la Istituto segnala alla Centrale dei rischi un affidamento del soggetto per un credito inesistente; 3) la Istituto segnala alla Centrale dei rischi una posizione di rischio definibile come sofferenza, a fronte della piena capacità del soggetto, cliente o terzo, di far fronte regolarmente all'eventuale debito con il suo patrimonio. Quanto alla natura dei comportamenti denunziati, può brevemente farsi riferimento, riguardo alle ipotesi di erroneità delle segnalazioni, ad alcuni dei casi probabilmente più evidenti : a) la possibile negligenza nelle registrazioni dei dati presso la centrale dei rischi, innanzitutto, sotto l'aspetto anagrafico, come nell'ipotesi della sostituzione di un soggetto ad un altro, fortemente indebitato verso il sistema Istitutorio, ovvero indicato come non solvibile; b) la negligenza e l'imperizia nella valutazione della sussistenza dei presupposti per le registrazioni dei dati presso la Centrale dei rischi, in relazione all'ammontare dell'esposizione debitoria del soggetto nei confronti della Istituto, come nel caso di mancata indicazione dei limiti esatti del debito, in relazione al relativo titolo negoziale; c) la negligenza e l'imperizia nella valutazione della sussistenza dei presupposti per le registrazioni dei dati presso la Centrale dei rischi, in relazione allo stato di insolvenza od alle situazioni sostanzialmente equiparabili, come nell'ipotesi dell'imprenditore che sia titolare di un patrimonio aziendale sicuramente idoneo, in termini di entità e di quantità dei beni che ne fanno parte, a far fronte all'obbligazione menzionata. Riguardo alle ipotesi, invece, di intenzionalità della segnalazione alla Centrale rischi, di situazioni non veritiere, ci si può limitare ad indicare, in questa sede, la possibilità che, a fronte di fondate contestazioni del cliente in ordine aduna pretesa della Istituto, quest'ultima utilizzi la segnalazione come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una definizione più sollecita ed a condizioni gradite della controversia . sotto altro profilo, riguardo cioè alle conseguenze delle segnalazioni erronee o abusive, può rilevarsi che la posizione del soggetto segnalato può essere pregiudicata sotto diversi profili: a) viene innanzi tutto, almeno indirettamente, limitato l'accesso del soggetto segnalato, al mercato del credito, tenuto conto del fatto che, se è vero che non viene astrattamente impedita la possibilità di concessione di nuovi affidamenti, questi vengono sostanzialmente ostacolati dalla difficile dimostrabilità, agli altri istituti di credito, della fondatezza dell'eventuali contestazioni del credito o della piena solvibilità pure eventualmente sostenute in sede giudiziale; b) in alcuni casi la stessa segnalazione potrebbe provocare uno stato di vera e propria insolvenza del soggetto segnalato, collegata all'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con mezzi normali di amento (art. 5 L.F.) come nell'ipotesi in cui, in conseguenza della registrazione, da un lato la persona segnalata non riesca più ad attingere a fonti di finanziamento ordinarie, e, dall'altro, si trovi a dover far fronte a nuove ed imprevedibili situazioni debitorie, rappresentate dal recesso da parte di altre banche da rapporti di finanziamento in corso, dovuto all'apparente situazione di rischio. Attraverso il meccanismo delle segnalazioni non veritiere alla Centrale dei rischi, inoltre, l'istituto di credito non solo potrebbe vanificare gli obbiettivi della rilevazione dei rischi, ma arrivare a danneggiare le impresi concorrenti, con una deformazione a loro esclusivo danno della reale situazione debitoria e della affidabilità economica complessiva del soggetto segnalato. Deve ritenersi conseguentemente ipotizzabile, in astratto, il ricorso alla tutela cautelare atipica, al fine di ottenere un ordine di ritiro o revoca di una segnalazione illegittima, in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare, in modo irreparabile, la posizione del soggetto segnalato, ed al fine di evitare il prevedibile danno al patrimonio dello stesso, nelle more della proposizione dell'azione di merito diretta ad accertare l'illiceità del comportamento dell'istituto di credito ed alla eventuale condanna al risarcimento del danno.
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