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PROCESSO DI COGNIZIONE
Ci sono quattro momenti da considerare per il processo di cognizione
1940 emissione del codice
1950 prima riforma
1990 la legge 353 seconda riforma segna un ritorno al codice.
2005 la legge 80 terza riforma che segna un ritorno al passato.
Dobbiamo considerare i diversi orientamenti della riforma che si possono riassumere in 8 punti:
"La disciplina più rigorosa delle preclusioni e ritorno alla disposizioni pre-riforma cioè ritorno al passato"
Nuova disciplina dei processi civili del rito del lavoro che viene sostituito dal rito ordinario.
Secondo la legge 353/90 quindi nella legislazione vigente il convenuto si deve costituire in giudizio 20 giorni prima solo in 2 casi :
che intenda chiamare il terzo in causa
intende proporre una domanda riconvenzionale
invece con la legge 80/2005 dovrà costituirsi pure 20 giorni prima per presentare tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
L'art 163 che disciplina l'atto di citazione indica gli elementi che deve contenere sono :le prove che possono essere costituende o pre-costituite, prove documentali e prove testimoniali che nell'atto di citazione dovrebbero essere indicate, da sottolineare è il termine "dovrebbero essere" perché non esiste una sanzione nell'ipotesi in cui la parte non indichi le prove o gli elementi di cui tende avvalersi e lo stesso vale per quanto riguarda l'art 167.
Oggi abbiamo 2 tipi di processi : quelli che si svolgono secondo il rito pre-novella presentati davanti alle sezioni stralcio dove le prove possono essere presentate in qualunque momento, e l'altro rito secondo la legge 353/90 che torna alla disciplina originaria cioè alla sua data di emanazione del 1940 cioè le prove dovevano essere presentate nel primo scritto difensivo.
Gli articoli 166 e 167 sono completati dall'art 184 testo introdotto dalla novella e con la legge 80/2005 dall'art 183.
- "Nuovo sistema di termine perentorio per il deposito degli scritti difensivi al quale si affiancano l'introduzione dei termini per il deposito dei provvedimenti del giudice."
Se si guardano i processi con il vecchio rito pre-novella del 90' quando la causa era ritenuta matura per la decisione era rimessa al colleggio . Prima il giudice quando la causa era matura invitava le parti a precisare le conclusioni e poi la causa era rimessa al colleggio e qui le parti avevano la possibilità di depositare 10 giorni prima dell'udienza stabilita la sa conclusionale , 5 giorni prima la cosiddetta memoria di replica, teniamo presente che mentre per il vecchio rito davanti alle sezioni stralcio si applica il 190 mentre per il vecchio rito davanti al giudice di appello si applica la vecchia disciplina cioè la causa viene rinviata all'udienza collegiale e 10 giorni prima devono essere depositate le se conclusionali e 5 giorni prima le memorie di replica . La novella del 1990 introduce un sistema nuovo che vale per tutte le cause successive alla sua entrata in vigore e per quelle di 1 grado.
Cioè un udienza in cui le parti vengono invitate a precisare le conclusioni e poi la causa viene trattenuta in decisione dal giudice il quale per un verso pone la causa in decisione per un altro verso ai sensi dell'art190 concede alle parti un termine di 60 giorni per il deposito della sa conclusionale e scaduto questo termine altri 20 giorni per le memorie di replica alla scadenza di questo termine inizia a decorrere il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza da parte del giudice. Per quanto riguarda i termini dati alle parti la legge li dichiara tutti espressamente perentori che significa che se non depositi la sa conclusionale entro 60 giorni non la puoi più depositare cioè c'è la perdita di un diritto. I termini dati al giudice dalla legge invece sono ordinatori il giudice deve depositare la sentenza entro 30 giorni se non la deposita non perde certo il diritto ma la parte può trasformare quel termine ordinatorio in termine perentorioattraverso la costituzione in mora con un atto depositato in cancelleria in cui richiede il rispetto del termine, se il giudice non lo rispetta lo può mettere in mora e poi ci sarà un provvedimento disciplinare (qualcuno ritiene possa scattare il 328).
"la scelta di fondo del giudice unico con l'abrogazione dell'assegnazione del giudice istruttore e la permanenza del sistema collegiale limitatamente a determinate fattispecie o decisioni"
Per quanto riguarda il giudice unico , vi è stata una parte della giurisdizione demandata al giudice onorario , prima c'era il giudice conciliatore oggi sostituito dal giudice di pace .
La novella ha modificato la disciplina eliminando il pretore, e poi la composizione monocratica sia per il giudice di pace, sia per il tribunale. Solo in casi in eccezionali in cui il tribunale è in composizione collegiale art 50bis .
" Previsione dei provvedimenti anticipatori di condanne."
Cioè ci possono essere dei provvedimenti che pur se non sono delle sentenze possono anticiparle queste disposizioni che sono gli articoli 186 bis, terzo, quarter.
Con la legge del 1995 si introduce l'art 186 si ammette che il giudice possa emettere un ordinanza e possa addirittura liquidare le spese quindi si può sentenziare con un " ordinanza" con questa ci sarà sempre una parte vincente e una parte soccombente oppure intimata c'è sempre la garanzia che il giudice fissa l'udienza per la fissazione delle conclusioni , e l'udienza in cui è emessa la sentenza quindi la parte potrà poi impugnare la sentenza.
Oppure il giudice può cambiare la sua decisione rispetto l'ordinanza.
"Efficcacia esecutiva della sentenza di 1 grado."
Cioè prima della novella del 1990 l'art 282 nel testo previdente prevedeva che la sentenza di 1 grado fosse munita di clausola di provvisoria esecuzione su richiesta di parte nel caso in cui la domanda era formata su atto scritto, scrittura privata, atto pubblico nel caso in cui la domanda fosse basata su un precedente giudicato ,nel caso in cui vi fosse pericolo sul ritardo.
Lo stesso art 282 1 comma stabiliva che il giudice poteva dare provvisoria esecuzione invece
l'art 282 2 comma stabiliva che il giudice poteva stabilire la provvisoria esecutività in determinate fattispecie, conteneva la regola generale che la sentenza di 1 grado non era esecutiva.
Questa norma venne intaccata dalla legge della riforma del lavoro che prevede che la sentenza è esecutiva nel caso in cui il datore di lavoro è condannato al amento di una somma di denaro nei confronti del prestatore di lavoro. La novella del 1990 modifica il 282 stabilendo che la sentenza è provvisoriamente esecutiva nei confronti delle parti , si ritiene erroneamente che tutte le sentenze di 1 grado sono tutte esecutive ma non è cosi!
Solo le sentenze di condanna sono esecutive.
"Esclusione dei nova appello"
Anche qui abbiamo un ritorno al passato perché il codice del 1942 prevedeva il cosiddetto divieto dei nova in appello cosa vuol dire il divieto di proporre domande nuove, eccezioni, nuove prove. Per quanto riguarda il divieto di proporre nuove prove questo rimane anche nel periodo intermedio perché è ovvio che non si può proporre una domanda nuova in appello questo è la statuizione del 1942 che rimase invariata in tutte le novelle. Se si ammettesse la possibilità di proporre domande nuove in appello questa doveva essere rigettata , il nuovo testo del 345 prevede invece che la domanda sia dichiarata inammissibile , perché se una domanda viene rigettata vuol dire che è stata esaminata nel merito e non può più essere proposta se si è formato il giudica. nonostante la svista del legislatore del 52' la Corte di Cassazione le ha sempre ritenute inammissibile per dare la possibilità alla parte di proporre questa domanda in giudizio autonomo. Il legislatore del 90' quando ha riformulato l'art 345 sostituendo al termine rigetto con il termine inammissibile.
"Rescissorio"
Nella legislazione previdente alla novella del 90 per quanto riguardava la Suprema Corte di Cassazione tranne in caso se accoglieva il ricorso e cassava la sentenza doveva rinviare al giudice di rinvio. Era un principio affermato che la C.C. opera il rescidendo mentre sul rescissorio doveva decidere il giudice di rinvio che un giudice di pari grado a quello che aveva deciso la sentenza. L'eccezione è rappresentata dall'ipotesi di rinvio improprio cioè quando cassa e rinvia al giudice di 1 grado ad ES: in caso di nullità dell'atto di citazione oppure nel caso di questioni di diritto rinvia al giudice che sarebbe stato competente. Tuttavia nel caso in cui il dispositivo era conferme a legge ma la motivazione era erronea correggeva solo questa. La novella del 1990 ha modificato l'articolo184 1 comma che significa che se non si rendono necessarie ulteriori prove e ulteriori consulenze la C.C. pur operando sul rescissorio decide anche sul rescidente se non ci sono altri accertamenti di fatto la Corte riscrive tutta la motivazione e qui è sorto un problema perché la C.C decide la causa nel merito , che resta giudice di legalità che per poter vedere se una norma è stata applicata deve esaminare il fatto ovviamente. Questi sono gli orientamenti della riforma in particolare della novella del 1990.
"Udienza di prima izione e udienza di prima trattazione"
Prima dell'entrata in vigore della novella del 1990 avevamo l'udienza di prima izione o di prima trattazione dove venivano cumulate da un verso il controllo del giudice della regolare costituzione del contraddittorio e per un altro verso diventava udienza di prima trattazione perché se non vi era la necessità dell'esame della sa di costituzione . il legislatore del 1990 ha demarcato le 2 udienze dividendole per cui avevamo e abbiamo fino al 31/12/05 l'art 180 stabiliva che il giudice nella prima udienza doveva stabilire il regolare costituirsi del contraddittorio , e stabiliva il principio che la trattazione della causa davanti al giudice istruttore orale e poi che se richiesto può autorizzare uno scambio di memorie ai sensi dell'articolo 170 e poi la redazione del processo verbale. Accanto a questo articolo 183 disciplino l'udienza di prima trattazione dove era previsto un tentativo di conciliazione era prevista la izione delle parti alla prima udienza. Non si considerò che molte parti sono enti territoriali per i quali non era possibile essere presenti a tutte le prime udienze. Inoltre fra le 2 udienze cosa avveniva c'era il termine per lo scambio di memorie art 170 .
Il legislatore del 2005 ha modificato tutta questa materia ha eliminato tranne che per determinati aspetti l art 180 intitolato FORMA DELLA TRATTAZIONE che dice che " il processo è orale e che si redige il processo verbale" .
Il legislatore ha riunito nel 183 il contenuto delle 2 precedenti disposizioni cioè il 180 e il 183 creando un miscuglio che darà inizio a moltissime critiche, perché tutto ciò che era disciplinato nel 180 cioè il controllo che il giudice deve fare per accertare l'intervenuta costituzione del contraddittorio viene spostato nel 183 . ( leggere l'articolo) salta totalmente il tentativo di conciliazione.
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